CASS
Sentenza 26 giugno 2023
Sentenza 26 giugno 2023
Massime • 1
L'impiego, per la liquidazione equitativa del danno da diffamazione a mezzo stampa, dei criteri della "tabella di Milano" impone al giudice di dar conto, nella motivazione, dell'effettivo riscontro degli elementi di fatto riferibili a detta tabella, ai fini della riconduzione della fattispecie concreta ad una delle fasce di gravità ivi contemplate. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva apoditticamente ricondotto la diffamazione alla categoria di quelle di tenue gravità, omettendo, da un lato, qualsivoglia riferimento ai relativi parametri tabellari e, dall'altro, la considerazione di alcune circostanze di fatto, acquisite al giudizio, che si ponevano palesemente in contrasto con i suddetti parametri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/2023, n. 18217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18217 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 20224/2020 proposto da: BA RA, rappresentato e difeso dall’avvocato Granieri Alessandro;
-ricorrente - contro Gedi Gruppo Editoriale Spa in persona del Procuratore Speciale, UR Ezio Direttore Responsabile del quotidiano la Repubblica, NO SC giornalista, rappresentati e difesi dagli avvocati IP Di EA IR e IA ES;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 497/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti;
Civile Sent. Sez. 3 Num. 18217 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 26/06/2023 2 FATTI DI CAUSA 1. RA BA ricorre avverso la sentenza n. 598/2020 della Corte d’appello di Catania che, a conferma della sentenza n. 4070/2018 del Tribunale di quella stessa città, ha accertato la responsabilità civile dei convenuti Gruppo Editoriale s.p.a., Ezio UR e SC NO in relazione al contenuto diffamatorio dell’articolo pubblicato il 1° ottobre 2010 sulla edizione siciliana del quotidiano La Repubblica, ma, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, in punto di quantum, ha ridotto ad euro 10 mila la somma dovuta solidalmente dagli originari convenuti in suo favore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, mentre ha escluso che sia dovuto alcunché a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. 2. Questi in sintesi i fatti. RA BA è un geologo specializzato in meccanica delle rocce, che dal 1982 lavora con imprese private ed enti pubblici. In data 1° ottobre 2010 veniva pubblicato sulla edizione siciliana del quotidiano La Repubblica (Gruppo Editoriale s.p.a. – GEDI, già gruppo editoriale L’Espresso s.p.a.) un articolo, reiterato il giorno successivo, a firma del giornalista SC NO, dal titolo <<un colletto bianco nell’inchiesta su lombardo>>, nel quale l’autore riferiva che il <> era stato iscritto nel registro degli indagati in relazione ad una imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa. RA BA, appresa la notizia della pubblicazione dell’articolo di cui trattasi, veniva colto da un malore, per il quale riceveva cure presso l’Ospedale Garibaldi, Divisione di Cardiologia. Tre giorni dopo l’evento dannoso (dunque, in data 04.10.2010), veniva comunicato a RA BA da parte della società 3 GEOSMAR che: <<a seguito dei noti articoli di stampa riportati sul quotidiano la repubblica, che riguardano in prima persona, considerata delicatezza dell’argomento, pur manifestando nostra stima nei suoi confronti e sulle sue capacita professionali, si ritiene opportuno questo periodo sospendere collaborazione professionale per i danni tutto ciò ci può arrecare>>. Nella mattina del 13.10.2010 RA BA si recava nel territorio di Sfaranda - Frazione di Castell’Umberto (ME) per effettuare, per conto della Protezione Civile, delle misurazioni, e, nell’occasione, apprendeva da un suo collaboratore che numerosi abitanti del luogo gli avevano riferito di aver letto la notizia che il BA era stato arrestato perché era un mafioso. Frustrato e confuso, saliva in auto per fare rientro a casa, ma in autostrada perdeva il controllo della propria auto, andando a collidere contro il guardrail, restando fortunosamente illeso, nonostante il veicolo fosse andato distrutto. In data 18.10.2010, la società ME.TE.RO s.r.l. (committente di lavori di importante valore economico) comunicava che <<a seguito dei noti articoli di stampa riportati sul quotidiano la repubblica, che riguardano in prima persona, considerata delicatezza dell’argomento, pur manifestando nostra stima nei suoi confronti e sulle sue capacita professionali, si ritiene opportuno questo periodo sospendere collaborazione professionale per i danni tutto ciò ci può arrecare>>. Pertanto, RA BA si rivolgeva, per il tramite di un legale, al quotidiano “La Repubblica”, chiedendo una rettifica a mezzo stampa. Tuttavia, il quotidiano non dava alcun conto dell’errore commesso e non operava alcuna rettifica o precisazione, limitandosi a pubblicare, nella sezione “la parola ai lettori” uno stralcio della lettera inviata dal difensore. 4 In data 03.11.2010, il GIP di Catania pronunciava ordinanza cautelare nei confronti, tra gli altri, del geologo OV BA, ossia della persona realmente coinvolta nell’inchiesta cui avrebbe dovuto fare riferimento l’articolo pubblicato dal giornale “La Repubblica” del 01.10.2010. Nei giorni successivi, contrariamente alle aspettative dell’odierno ricorrente RA BA, a questi non veniva inviata alcuna lettera di scuse da parte del quotidiano, né veniva mai pubblicata alcuna rettifica di quanto riportato in quello in precedenza pubblicato. Pertanto, RA BA presentava atto di denuncia querela nei confronti del giornalista e dell’editore per sentirli condannare per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Il conseguente giudizio si concludeva con la sentenza n. 118/2014, con la quale il Giudice dichiarava il non luogo a procedere nei confronti del giornalista SC NO in ordine al reato allo stesso ascritto, perché il fatto non costituiva reato (in mancanza del dolo, quale elemento soggettivo del reato contestato) e nei confronti del direttore responsabile Ezio UR in ordine al reato allo stesso ascritto, in quanto la responsabilità colposa del direttore del periodico ex art. 57 c.p. presuppone la commissione di reati col mezzo di pubblicazione. Tuttavia, il Giudice precisava che <<l’evento era “fonte di risarcimento in sede civile per le gravi conseguenze apportate al professionista orazio barbagallo>> e che <<l’imputato possa e debba rispondere in sede civile per il danno causato da colpa. ex art. 2043 cod. civ.>>. Pertanto, RA BA, dopo aver esperito invano il tentativo di mediazione, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di 5 Catania il gruppo editoriale GEDI, il direttore responsabile UR ed il giornalista NO, chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, quantificati analiticamente in € 147,670,72 per i danni patiti (di cui € 139.874,99 per mancato guadagno nel periodo dal 2010 al 2014 ed € 7.795,73 per i danni all’autovettura riportati nel sinistro stradale su riferito, € 80.000,00 per i danni non patrimoniali), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nei limiti della somma di € 260.000,00, nonché la condanna dei convenuti ad oscurare la pagina internet del sito ufficiale del quotidiano “La Repubblica” o, in alternativa, ove ciò non fosse possibile, ad aggiungere in quella stessa pagina una postilla esplicativa dell’errore di persona commesso dal giornalista. Si costituivano in giudizio i convenuti contestando le domande attoree in ragione del fatto che l’errore sarebbe stato involontario e che era stato concesso al BA di pubblicare sulla testata giornalistica uno stralcio della lettera del suo avvocato in cui si precisava l’estraneità dello stesso ai fatti. La causa veniva istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché mediante audizione di testimoni. Il Tribunale di Catania con sentenza parziale n. 4070 del 2018 accoglieva la domanda del BA e condannava i convenuti, in solido, al risarcimento: del danno non patrimoniale, quantificato in € 50.000,00; ed al risarcimento del danno patrimoniale subito per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, quantificato in € 139.874,99. Al contrario, il giudice di primo grado non riteneva provato il nesso causale tra la pubblicazione dell’articolo di cui sopra e l’incidente stradale del BA e, pertanto, nulla liquidava a titolo di risarcimento dei danni materiali riportati dal veicolo in quella occasione. 6 Le spese processuali venivano poste a carico dei convenuti e la causa veniva rimessa sul ruolo per la restante domanda del BA, inerente all’oscuramento dell’articolo dannoso sul sito internet del quotidiano o, in alternativa, ove non più possibile, l’aggiunta di una postilla che indicasse l’errore commesso dal giornale e la completa estraneità del dr. BA all’intera vicenda di cui trattasi. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano appello gli originari convenuti, che, in via principale, chiedevano il rigetto di tutte le domande attoree e, in via subordinata, la riduzione degli importi liquidati a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Si costituiva nel giudizio di appello RA BA, il quale: - in via preliminare di rito, eccepiva la violazione del divieto dei “nova” in appello ex art. 345 c.p.c., atteso che la difesa avversaria aveva prodotto nuovi documenti ed aveva formulato nuove eccezioni e, - nel merito, contestava l’erroneità della sentenza nella ricostruzione del fatto;
al riguardo rilevava di aver assolto l’onere probatorio, che su di lui gravava, fornendo al Giudice adeguata dimostrazione non solo delle sofferenze morali e del grave pregiudizio alla propria onorabilità, ma anche del pregiudizio economico subito (comprovato dalla produzione delle dichiarazioni dei redditi sia antecedenti all’articolo diffamatorio, per cui era causa, che di quelle coeve e successive). La Corte d’appello di Catania con sentenza n. 497/2020, in parziale accoglimento del gravame, -riduceva da € 50 mila ad € 10 mila il risarcimento del danno non patrimoniale ed 7 -escludeva il risarcimento del danno patrimoniale, compensando per tre quarti le spese di entrambi i gradi di giudizio. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il BA. Hanno resistito con un unico controricorso il Gruppo editoriale Gedi, il direttore responsabile UR ed il giornalista NO. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni con le quali ha chiesto l’accoglimento di tutti i motivi di ricorso. Hanno depositato memoria i difensori sia di parte ricorrente che di parte resistente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso è affidato a cinque motivi, dei quali i primi tre concernono l’avvenuta quantificazione del danno non patrimoniale e gli ultimi due l’avvenuta quantificazione del danno patrimoniale. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., oltre che delle Tabelle di Milano, nella parte in cui la corte territoriale, nel ridurre ad euro 10 mila la somma a lui dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ha dichiarato di voler fare applicazione delle tabelle milanesi, ma ha in concreto liquidato il danno senza fare applicazione dei criteri in dette tabelle previsti. Osserva che il giudice di appello, nel liquidare il danno, ha riconosciuto rilevanza esclusivamente: a) al fatto che l’errore in questione era stato del tutto involontario ed episodico;
b) al fatto che in data 22 ottobre 2010 il quotidiano La Repubblica aveva pubblicato la lettera inviata alla redazione dal suo legale in cui si precisava la sua estraneità rispetto alla vicenda oggetto dell’articolo; c) alla circostanza che lo stesso quotidiano, nei giorni immediatamente 8 successivi, aveva pubblicato alcuni articoli relativi all’inchiesta della Procura di Catania, che contenevano l’esatto nominativo del geologo coinvolto, ovverosia OV BA;
d) al fatto che successivamente veniva data notizia dell’avvenuto arresto di OV BA, il geologo realmente coinvolto nell’inchiesta”. E sulla base di tali parametri ha ritenuto il fatto illecito come “di tenue gravità”. Secondo il ricorrente, la Corte non ha fatto applicazione di nessuno dei criteri indicati nelle tabelle, in quanto, alla stregua di quest’ultime, la tenue gravità postula: a) la limitata/assente notorietà del diffamante (mentre nel caso di specie, si trattava di uno dei quotidiani più importanti e noti del panorama dell’informazione); b) la tenuità dell’offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento (mentre nel caso di specie, non si poteva certo ritenere offesa tenue l’aver dato del mafioso ad un onesto cittadino); c) una minima/limitata diffusione del mezzo diffamatorio (mentre nel caso di specie si trattava di un articolo pubblicato in un quotidiano di grande diffusione); d) un minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria (mentre nel caso di specie l’articolo in esame aveva occupato quasi interamente la pagina VI dell’edizione siciliana del quotidiano); e) un’assente risonanza mediatica (mentre nel caso di specie la risonanza era stata massima, anche perché, secondo il quotidiano, anche il presidente della regione ed altri politici erano coinvolti nell’indagine); f) una tenue intensità dell’elemento soggettivo (mentre nel caso di specie gli era stato attribuito lo status di mafioso con disarmante pubblicità, senza alcun riscontro oggettivo e con riferimento ad una 9 indagine in materia di mafia, peraltro coperta dal segreto investigativo); g) un intervento riparatorio/rettifica del convenuto (mentre nel caso di specie non era intervenuta alcuna formale rettifica). 1.2. Con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente nella parte in cui la corte territoriale ha liquidato il danno non patrimoniale senza precisare le ragioni per cui ha ritenuto di tenue gravità l’accertato fatto illecito. 1.3. Con il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente alla luce dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, in concreto utilizzati. Osserva che la circostanza per l’errore in questione sia stato involontario ed episodico non ha alcuna valenza ai fini della liquidazione del danno (che deve tenero conto soltanto del pregiudizio subito), mentre ancora più evidente, se possibile, è l’irrilevanza, l’incongruità e la macroscopica contrarietà a dati di comune esperienza degli altri tre elementi presi in considerazione dalla corte. 1.4. Con il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi in materia di onere della prova nella parte in cui la corte territoriale non ha ritenuto sussistente il nesso causale tra la pubblicazione dell’articolo di stampa e le perdite patrimoniali (da lui dedotte e quantificate). Sostiene che, secondo la regola del “più probabile che non”, ai fini del riconoscimento della configurabilità del nesso eziologico, non è necessario approdare ad un giudizio di certezza circa la conseguenzialità tra condotta illecita e danno, ma è sufficiente che il danno sia ascrivibile al fatto illecito con ragionevole probabilità. E tanto, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto affermare la corte di merito sulla base della documentazione da lui prodotta: in particolare, 10 dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo antecedente all’articolo diffamatorio di cui trattatasi., di quelle coeve e di quelle successive, dalle quali risultava il danno economico da lui subito;
mentre dalle lettere con le quali due società gli avevano comunicato di voler sospendere i rapporti professionali in corso risultava la sussistenza del danno patrimoniale che gli era stato riconosciuto in primo grado. 1.5. Con il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., dei principi in tema di valutazione del quadro probatorio, degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., nonché dei principi in materia di prova nella parte in cui la corte territoriale, nell’escludere il suo diritto al risarcimento del danno patrimoniale, non ha valutato globalmente il compendio probatorio ed indiziario ex artt. 2727 e 2729 c.c., ma, scomponendo atomisticamente detto quadro, dapprima, ha valutato la documentazione fiscale e le dichiarazioni dei redditi, senza leggerle in relazione alle menzionate due missive;
e, poi, ha escluso qualsiasi rilevanza probatoria di queste ultime, mentre nulla ha detto circa la sua mancata selezione da parte della pubblica amministrazione per lo svolgimento di collaborazioni occasionali. Sostiene che il giudice di merito avrebbe dovuto accedere ad un giudizio di ragionevole probabilità circa la sussistenza di un rapporto di conseguenzialità tra fatto illecito e riduzione dei redditi. 2. Nella sentenza impugnata la corte territoriale – dopo aver confermato in punto di an debeatur che l’inesattezza nel riportare il nome del BA configurava un fatto illecito colposo, fonte di danno - in punto di quantum debeatur, ha liquidato in via equitativa il danno non patrimoniale facendo riferimento alle tabelle milanesi (sulle quali, tra le più recenti, cfr. Cass. n. 8468 del 2020; 41933 del 11 2021; n. 7768 del 2016), mentre ha ritenuto non provato che il BA, per effetto della portata diffamante dell’articolo, abbia subito un danno patrimoniale. 3. I primi tre motivi di ricorso – che, in quanto tutti relativi al danno non patrimoniale, sono qui trattati congiuntamente per la loro intima connessione – sono fondati. 3.1. Allo scrutinio dei motivi, che concernono tutti la corretta individuazione dei criteri risarcitori del danno da lesione dei diritti fondamentali (e, quindi, la quantificazione del danno), appare opportuno premettere una breve ricognizione della morfologia e della funzione del danno non patrimoniale, come recentemente ed ormai concordemente ricostruite dalla giurisprudenza di questa Corte. Secondo un recente, ma ormai consolidato, orientamento (cfr., tra le tante, Cass. n. 2788 del 2019; n. 901 e n. 7513 del 2018, n. 7766 del 2016, anche in relazione a Corte cost. n. 325/2014), sul piano del diritto positivo, l’ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 cod. civ.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.; art. 185 cod. pen.); mentre ormai da anni è stata affermata la natura “unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale” sia dalla Corte costituzionale (n. 233 del 2003) che dalle dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 26972 del 2008). Sul piano delle categorie giuridiche, l’unitarietà del danno non patrimoniale va intesa come unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
mentre la onnicomprensività del danno non patrimoniale va intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative “in 12 peius” della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento di danno, con il concorrente limite di evitare duplicazioni (attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici), procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. Orbene, il giudice di merito - nel procedere all’accertamento e alla quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile - deve tenere conto, oltre che di quanto statuito dalla Corte costituzionale (n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.), anche di quanto disposto dal legislatore nazionale sugli artt. 138 e 139 c.d.a. come modificati dall’art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), e il cui contenuto consentono di distinguere, su di un piano generale ed al di là della specifica sedes materiae, il danno dinamico-relazionale dal danno morale. Ne deriva che il giudice di merito deve valutare la fenomenologia della lesione non patrimoniale sia nell’aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) che nell’aspetto dinamico- relazionale (c.d. danno relazionale, destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). Tale regola di giudizio si pone in una linea con i principi diacronicamente (ma costantemente) affermati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (n. 235/2014, 233/2003 293/1996, 372/1994, 184/1986), della Corte di Giustizia europea (sent. C-371/2012 del 23.1.2014) e di questa Corte (SU. n. 6276 del 2006; e, quanto alla giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici, n. 8827/2003). Occorre qui ribadire che esiste una sussiste una ontologica differenza tra danno morale e danno dinamico-relazionale, in quanto 13 il danno alla persona postula il riconoscimento: da un lato, della sofferenza interiore;
e, dall’altro, delle mutate dinamiche relazionali di una vita che cambia a seguito dell’illecito (illuminante, in tal senso, è il disposto normativo di cui all’art. 612 bis del codice penale, in tema di presupposti del reato cd. di stalking). Danni diversi e perciò solo entrambi autonomamente risarcibili, ma se, e solo se, provati caso per caso, con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (tra cui il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni). 3.2. Non è questa la sede per valutare se si possa o si debba fare applicazione, anche alla materia per cui è causa, degli specifici meccanismi di valutazione come elaborati, con tabelle che aspirano ad una valenza generale, dal Tribunale di Milano: alle quali solo ad altri fini è stata chiaramente riconosciuta da questa Corte (così Cass. n. 12408/2011) l’attitudine ad individuare coerenti parametri monetari di riferimento uniforme, che possano poi essere adattati al caso concreto ed a porsi come strumento di concreta realizzazione di “un’eguaglianza equitativa”. 3.3. È certo vero che quelle tabelle partono dalla classificazione del fatto concreto alla luce di una serie di elementi rilevanti, da valutare secondo una scala di apprezzamento che conduce all’attribuzione di un primo valore base approssimativo per ciascuno di essi;
il valore complessivo così ottenuto dovrà poi essere modulato in virtù dell’applicazione di necessari coefficienti correttivi (determinati in relazione ad ulteriori variabili rilevanti). Ed è altrettanto vero che, in concreto, a ciascuno dei seguenti punti, la tabella attribuisce un valore compreso tra i 3.000,00 ed i 5.000,00 euro, secondo i criteri che seguono: - il tipo di condotta diffamatoria attribuita alla persona danneggiata con la notizia veicolata: a) tra le ipotesi che consigliano 14 l’adozione di un valore massimo, sono annoverabili l’eventuale rilievo penale dei fatti pubblicati, l’uso di espressioni oggettivamente ingiuriose;
b) tra le ipotesi che possono rientrare in un valore medio, sono annoverabili le notizie diffamatorie, che, benché prive dei suddetti caratteri, sono comunque circostanziate e, quindi, determinano, comunque, un significativo grado di incisività dell’evento di danno;
c) un valore minimo, infine, può riconoscersi alle affermazioni di carattere diffamatorio del tutto generiche o solo dequalificanti;
- la condotta degli autori e, in particolare, l’intensità dell’elemento psicologico (si considerino, ad esempio, le fattispecie in cui vi è prova della consapevolezza, in capo all’autore convenuto, della falsità della notizia pubblicata); - il mezzo di comunicazione utilizzato per commettere la diffamazione e la diffusività dello stesso sul territorio nazionale (fermo restando che una minor tiratura non significa necessariamente un minor danno, specialmente nel caso di un mezzo di stampa che abbia un raggio di distribuzione limitato sul territorio nazionale, ma di elevata penetrazione nel ristretto territorio di vita e relazione del danneggiato); - il rilievo attribuito dai responsabili al pezzo contenente le notizie diffamatorie all’interno della pubblicazione cui lo stesso è riportato (con attribuzione del valore massimo ad un articolo in prima pagina o al corsivo del direttore ed un valore minimo ad un piccolo trafiletto, privo di segni grafici evidenzianti); - lo spazio che la notizia diffamatoria occupa all’interno dello scritto in questione (elemento che incide sulla portata lesiva della notizia diffamatoria, amplificata dal fatto che tale notizia occupi tutto o solo una minima parte dell’articolo o del libro); 15 - le conseguenze sull’attività professionale e sulla vita personale della parte lesa;
- il ruolo istituzionale ricoperto dal danneggiato all’epoca dei fatti e la correlazione tra le notizie diffamatorie e l’esercizio delle pubbliche funzioni proprie della carica esercitata;
- la natura “sensazionale” della notizia diffamatoria e la capacità della stessa di incidere sulla formazione dell’opinione pubblica, suscitando e veicolando una vera e propria campagna di stampa denigratoria. 3.4. Ferma la premessa che della astratta doverosità o meno della loro applicazione non è dato in questa sede discutere per quanto si vedrà di qui a tra un momento, è ancora vero che quelle tabelle prevedono: - di applicare i criteri ed i valori sopra indicati (considerando che gli ultimi due non sono necessariamente presenti in tutte le fattispecie risarcitorie ipotizzabili) per giungere ad un risarcimento compreso tra un minimo di euro 18.000,00 (3.000,00 × 6) ed un massimo di euro 40.000,00 (5.000,00 × 8); - la possibilità, al fine di adeguare la quantificazione del danno alle peculiarità del caso concreto, rendendo il risarcimento aderente alla profondità del danno non patrimoniale effettivamente subito, di adottare ulteriori coefficienti – di aumento o di diminuzione – per i casi di pubblicazione diffamatorie di significativa gravità o di modestissima entità: così applicandosi un coefficiente variabile, da 1 a 5, da rapportarsi non alla somma finale ottenuta all’esito della prima valutazione, bensì ad una o più voci della griglia (indicata ai punti da 1 a 8) ed eventualmente anche ad ognuna di esse. Tale seconda operazione può portare ad un risarcimento compreso tra un minimo di euro 3.600,00 (così ottenuto € 3.000,00, assegnati ad ogni 16 singola voce, diviso per il coefficiente 5 = 600,00, sommato per ciascuna delle voci riconosciute per complessivi 3.600,00 euro o 4.800,00 in caso siano riconosciuti i punti 6 e 7) sino ad un massimo di 200.000,00 euro (nei casi in cui si dovessero riconoscere € 5.000,00 di base per ciascuna voce, ciascuna di esse moltiplicata per 5: 5 x 5.000,00 = 25.000,00, sommando tutte le voci 25.000,00 x 8 = 200.000,00); - la possibilità di diminuire tali valori nel caso in cui parte attrice abbia ottenuto, medio tempore, la pubblicazione di una rettifica (da quantificarsi, secondo i parametri monetari sopra indicati, in un valore compreso tra 3.000,00 e 5.000,00 euro, eventualmente da rivalutare o devalutare in ragione dei tempi e dei termini in cui tale rettifica è stata eseguita). 3.5. Ciò posto, i motivi primo, secondo e terzo – che qui si trattano congiuntamente in quanto censurano tutti la liquidazione del danno non patrimoniale – sono fondati. Infatti, nella fattispecie in esame le tabelle sopra descritte vengono in considerazione non già perché debba essere loro riconosciuto un valore sostanzialmente obiettivo, come avvenuto per altri campi della materia risarcitoria (questione che il Collegio lascia quindi del tutto impregiudicata), ma esclusivamente perché la corte territoriale ha premesso e si è prefissa di adottarle quale criterio di valutazione, scegliendole tra le alternative possibili e quindi erigendole a parametro della concreta determinazione del danno non patrimoniale da liquidare. Occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di questa corte, nella diffamazione a mezzo stampa, la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone una valutazione necessariamente equitativa, la quale non è censurabile in Cassazione, sempre che i 17 criteri seguiti siano enunciati in motivazione e non siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (Cass. n. 31358 del 2021; e n. 13153 del 2017). Quest’ultima ipotesi ricorre nel caso di specie, nel quale la corte territoriale, dopo aver premesso di volersi conformare ai criteri di valutazione equitativa consacrati nelle tabelle milanesi, non ha poi applicato i suddetti criteri – liberamente adottati – nel procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale. E, così facendo, è incorsa nel denunciato vizio motivazionale. Invero, la corte ha sussunto il fatto nella fattispecie generale ed astratta descritta da quelle tabelle come relativa agli eventi di tenue gravità, considerati suscettibili di liquidazione ridotta, argomentando sul fatto che: a) l’errore in questione era stato del tutto involontario ed episodico;
b) in data 22 ottobre 2010 il quotidiano aveva pubblicato la lettera inviata alla redazione dal legale del BA;
c) lo stesso quotidiano aveva successivamente pubblicato articoli che contenevano l’esatto nominativo del geologo coinvolto nelle indagini e che davano la notizia dell’avvenuto arresto di quest’ultimo. Nulla invece ha argomentato la corte di merito in relazione all’effettivo riscontro dei parametri delle tabelle milanesi, liberamente adottate come misura della liquidazione, secondo le quali il fatto illecito è di tenue gravità solo in presenza dei seguenti elementi: limitata/assente notorietà del diffamante, tenuità dell’offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento, minima/limitata diffusione del mezzo diffamatorio, minimo/limitato spazio della notizia 18 diffamatoria, assenza di risonanza mediatica tenue intensità elemento soggettivo, intervento riparatorio/rettifica del convenuto. D’altra parte, la mancata applicazione dei criteri, previsti dalle tabelle milanesi per i fatti diffamatori di tenue entità, ha contraddittoriamente portato la corte di merito a ricondurre la fattispecie concreta ad una astratta non pertinente secondo i parametri liberamente adottati a base della liquidazione, visto che non ha preso in considerazione le seguenti circostanze: - la gravità del fatto ascritto al danneggiato RA BA (il concorso esterno in associazione mafiosa quale anello di collegamento fra i sodali e gli esponenti politici); - la potenzialità dannosa della diffusione di una simile, inesatta informazione, per la reputazione di soggetto operante nell’ambito professionale, necessariamente improntato al permanere di un forte senso di fiducia personale;
- il tardivo e insufficiente ridimensionamento dell’errore di persona commesso mediante pubblicazione della lettera di smentita del difensore di RA BA (avente un risalto editoriale di gran lunga più limitato rispetto alla pubblicazione della notizia diffamatoria, stante anche il disinteresse che il lettore medio di un quotidiano riserva alle rubriche dedicate alla posta dei lettori); - la circostanza che, al momento del successivo coinvolgimento nelle indagini di OV BA e dell’arresto di quest’ultimo quale concorrente esterno al sodalizio criminale, l’organo di stampa diffamante ha mostrato disinteresse a rettificare l’originaria, errata, informazione (non producendo di per sé la semplice divulgazione della notizia, riferita alla persona esattamente individuata, un effetto di correzione della precedente, errata, informazione resa: il lettore medio è portato a distinguere fra due persone recanti lo stesso 19 cognome e, per di più, svolgenti la medesima professione di geologo, solo se tale circostanza sia specificamente enfatizzata dal mezzo di informazione). Trattasi di elementi fattuali che si pongono in evidente contrasto con i criteri enunciati dalle tabelle per sussumere la violazione dell’onore e del decoro in un alveo di tenue gravità. In definitiva, la corte di merito, nel liquidare il danno non patrimoniale, è incorsa in motivazione apparente, non potendosi riscontrare conseguenzialità logica tra i criteri fissati nelle premesse e quelli seguiti in conclusione (Cass. 5 luglio 2017, n. 16502). 2.3. Inammissibili sono invece i motivi quarto e quinto, che, in quanto entrambi relativi alla mancata liquidazione del danno patrimoniale – sono qui trattati congiuntamente. In via generale ed astratta, ai fini del riconoscimento della configurabilità del nesso eziologico, non è necessario approdare ad un giudizio di certezza circa la conseguenzialità tra condotta e danno, essendo sufficiente che, secondo la regola del “più probabile che non”, il danno sia ascrivibile al fatto illecito con «ragionevole probabilità» (Cass. n. 4024 del 2018). E, d’altra parte, la prova del danno ben può essere fornita anche da un ragionamento di carattere presuntivo che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto. Senonché, nella sentenza impugnata, la corte di merito ha ritenuto non provato il nesso causale tra la pubblicazione dell’articolo di stampa, per cui è ricorso, e le perdite patrimoniali, lamentate e quantificate dal BA, in quanto: da un lato, le pur documentate variazioni reddituali possono essere riconducibili alle normali oscillazioni della libera professione o alla crisi economica o ad altri fattori ancora e, quindi, sfuggono a quel rigoroso giudizio di probabilità che presiede all’assolvimento dell’onere probatorio;
20 dall’altro, la produzione della lettera di EO e della lettera di Metero non era stata accompagnata dalla indicazione di riferimenti in relazione alla durata della interruzione del rapporto di collaborazione, nonché all’entità economica degli incarichi venuti meno. L’inammissibilità dei motivi in esame consegue al fatto che il ricorrente, nell’illustrazione degli stessi, non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata: che, come rilevato, riguarda la ritenuta carenza di prova sulla durata dell’interruzione del rapporto di collaborazione professionale e sulla entità economica degli incarichi venuti meno. Inoltre, la valutazione della corte territoriale sul punto sottende un giudizio di fatto e, quindi, ancorché rigorosa, sfugge al sindacato di legittimità riservato a questa Corte. Al riguardo, occorre ricordare la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: <<in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento merito, insindacabile in sede legittimità, sicché la denuncia della violazione predette regole da parte giudice merito non configura un vizio o falsa applicazione norme processuali, sussumibile nella fattispecie cui all’art. 360, comma 1, n. 4, bensì errore fatto, che deve essere censurato attraverso corretto paradigma normativo difetto motivazione, dunque nei limiti consentiti dall’art. 5, come riformulato 54 d.l. 83 2012, conv., con modif., dalla l. 134 2012>> (cfr., tra le tante, n. 3572 del 2021 e n. 23940 del 2017). Pertanto, da un lato, <<in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento merito, insindacabile in sede legittimità, sicché la denuncia della violazione predette regole da parte giudice merito non configura un vizio o falsa applicazione norme processuali, sussumibile nella fattispecie cui all’art. 360, comma 1, n. 4, bensì errore fatto, che deve essere censurato attraverso corretto paradigma normativo difetto motivazione, dunque nei limiti consentiti dall’art. 5, come riformulato 54 d.l. 83 2012, conv., con modif., dalla l. 134 2012>> (così Cass. n. 27000 del 2016; cfr., più di recente, Cass. n. 6774 del 2022). D’altra parte, <<la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole scomposizione fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre detta non può ravvisare nella mera circostanza abbia valutato prove proposte dalle parti maggior forza convincimento ad alcune piuttosto altre, essendo tale attività consentita dal paradigma 116 c.p.c., caso è rubricato alla “valutazione delle prove”....>> (cfr. Sez. U, n. 16598 del 2016, in motivazione paragr. § 14; in precedenza, Cass. n. 11949 del 02/12/1993; n. 2155 del 2001; n. 3642 del 2004; n. 2935 e n. 19064 del 2006; n. 15107 del 2013; n. 13960 del 19/06/2014; n. 11892 del 10/06/2016). Poiché nel caso di specie non ricorre nessuna delle suddette situazioni, i motivi in esame, nei quali viene denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sono inammissibili. 3. Per le ragioni che precedono, dichiarati inammissibili i motivi quarto e quinto, s’impone la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione ai motivi primo, secondo e terzo, con rinvio alla Corte 22 d’appello di Catania, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati disattesi principi. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo e, dichiarati inammissibili il quarto ed il quinto motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023, nella camera di
-ricorrente - contro Gedi Gruppo Editoriale Spa in persona del Procuratore Speciale, UR Ezio Direttore Responsabile del quotidiano la Repubblica, NO SC giornalista, rappresentati e difesi dagli avvocati IP Di EA IR e IA ES;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 497/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti;
Civile Sent. Sez. 3 Num. 18217 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 26/06/2023 2 FATTI DI CAUSA 1. RA BA ricorre avverso la sentenza n. 598/2020 della Corte d’appello di Catania che, a conferma della sentenza n. 4070/2018 del Tribunale di quella stessa città, ha accertato la responsabilità civile dei convenuti Gruppo Editoriale s.p.a., Ezio UR e SC NO in relazione al contenuto diffamatorio dell’articolo pubblicato il 1° ottobre 2010 sulla edizione siciliana del quotidiano La Repubblica, ma, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, in punto di quantum, ha ridotto ad euro 10 mila la somma dovuta solidalmente dagli originari convenuti in suo favore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, mentre ha escluso che sia dovuto alcunché a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. 2. Questi in sintesi i fatti. RA BA è un geologo specializzato in meccanica delle rocce, che dal 1982 lavora con imprese private ed enti pubblici. In data 1° ottobre 2010 veniva pubblicato sulla edizione siciliana del quotidiano La Repubblica (Gruppo Editoriale s.p.a. – GEDI, già gruppo editoriale L’Espresso s.p.a.) un articolo, reiterato il giorno successivo, a firma del giornalista SC NO, dal titolo <<un colletto bianco nell’inchiesta su lombardo>>, nel quale l’autore riferiva che il <
al riguardo rilevava di aver assolto l’onere probatorio, che su di lui gravava, fornendo al Giudice adeguata dimostrazione non solo delle sofferenze morali e del grave pregiudizio alla propria onorabilità, ma anche del pregiudizio economico subito (comprovato dalla produzione delle dichiarazioni dei redditi sia antecedenti all’articolo diffamatorio, per cui era causa, che di quelle coeve e successive). La Corte d’appello di Catania con sentenza n. 497/2020, in parziale accoglimento del gravame, -riduceva da € 50 mila ad € 10 mila il risarcimento del danno non patrimoniale ed 7 -escludeva il risarcimento del danno patrimoniale, compensando per tre quarti le spese di entrambi i gradi di giudizio. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il BA. Hanno resistito con un unico controricorso il Gruppo editoriale Gedi, il direttore responsabile UR ed il giornalista NO. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni con le quali ha chiesto l’accoglimento di tutti i motivi di ricorso. Hanno depositato memoria i difensori sia di parte ricorrente che di parte resistente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso è affidato a cinque motivi, dei quali i primi tre concernono l’avvenuta quantificazione del danno non patrimoniale e gli ultimi due l’avvenuta quantificazione del danno patrimoniale. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., oltre che delle Tabelle di Milano, nella parte in cui la corte territoriale, nel ridurre ad euro 10 mila la somma a lui dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ha dichiarato di voler fare applicazione delle tabelle milanesi, ma ha in concreto liquidato il danno senza fare applicazione dei criteri in dette tabelle previsti. Osserva che il giudice di appello, nel liquidare il danno, ha riconosciuto rilevanza esclusivamente: a) al fatto che l’errore in questione era stato del tutto involontario ed episodico;
b) al fatto che in data 22 ottobre 2010 il quotidiano La Repubblica aveva pubblicato la lettera inviata alla redazione dal suo legale in cui si precisava la sua estraneità rispetto alla vicenda oggetto dell’articolo; c) alla circostanza che lo stesso quotidiano, nei giorni immediatamente 8 successivi, aveva pubblicato alcuni articoli relativi all’inchiesta della Procura di Catania, che contenevano l’esatto nominativo del geologo coinvolto, ovverosia OV BA;
d) al fatto che successivamente veniva data notizia dell’avvenuto arresto di OV BA, il geologo realmente coinvolto nell’inchiesta”. E sulla base di tali parametri ha ritenuto il fatto illecito come “di tenue gravità”. Secondo il ricorrente, la Corte non ha fatto applicazione di nessuno dei criteri indicati nelle tabelle, in quanto, alla stregua di quest’ultime, la tenue gravità postula: a) la limitata/assente notorietà del diffamante (mentre nel caso di specie, si trattava di uno dei quotidiani più importanti e noti del panorama dell’informazione); b) la tenuità dell’offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento (mentre nel caso di specie, non si poteva certo ritenere offesa tenue l’aver dato del mafioso ad un onesto cittadino); c) una minima/limitata diffusione del mezzo diffamatorio (mentre nel caso di specie si trattava di un articolo pubblicato in un quotidiano di grande diffusione); d) un minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria (mentre nel caso di specie l’articolo in esame aveva occupato quasi interamente la pagina VI dell’edizione siciliana del quotidiano); e) un’assente risonanza mediatica (mentre nel caso di specie la risonanza era stata massima, anche perché, secondo il quotidiano, anche il presidente della regione ed altri politici erano coinvolti nell’indagine); f) una tenue intensità dell’elemento soggettivo (mentre nel caso di specie gli era stato attribuito lo status di mafioso con disarmante pubblicità, senza alcun riscontro oggettivo e con riferimento ad una 9 indagine in materia di mafia, peraltro coperta dal segreto investigativo); g) un intervento riparatorio/rettifica del convenuto (mentre nel caso di specie non era intervenuta alcuna formale rettifica). 1.2. Con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente nella parte in cui la corte territoriale ha liquidato il danno non patrimoniale senza precisare le ragioni per cui ha ritenuto di tenue gravità l’accertato fatto illecito. 1.3. Con il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente alla luce dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, in concreto utilizzati. Osserva che la circostanza per l’errore in questione sia stato involontario ed episodico non ha alcuna valenza ai fini della liquidazione del danno (che deve tenero conto soltanto del pregiudizio subito), mentre ancora più evidente, se possibile, è l’irrilevanza, l’incongruità e la macroscopica contrarietà a dati di comune esperienza degli altri tre elementi presi in considerazione dalla corte. 1.4. Con il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi in materia di onere della prova nella parte in cui la corte territoriale non ha ritenuto sussistente il nesso causale tra la pubblicazione dell’articolo di stampa e le perdite patrimoniali (da lui dedotte e quantificate). Sostiene che, secondo la regola del “più probabile che non”, ai fini del riconoscimento della configurabilità del nesso eziologico, non è necessario approdare ad un giudizio di certezza circa la conseguenzialità tra condotta illecita e danno, ma è sufficiente che il danno sia ascrivibile al fatto illecito con ragionevole probabilità. E tanto, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto affermare la corte di merito sulla base della documentazione da lui prodotta: in particolare, 10 dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo antecedente all’articolo diffamatorio di cui trattatasi., di quelle coeve e di quelle successive, dalle quali risultava il danno economico da lui subito;
mentre dalle lettere con le quali due società gli avevano comunicato di voler sospendere i rapporti professionali in corso risultava la sussistenza del danno patrimoniale che gli era stato riconosciuto in primo grado. 1.5. Con il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., dei principi in tema di valutazione del quadro probatorio, degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., nonché dei principi in materia di prova nella parte in cui la corte territoriale, nell’escludere il suo diritto al risarcimento del danno patrimoniale, non ha valutato globalmente il compendio probatorio ed indiziario ex artt. 2727 e 2729 c.c., ma, scomponendo atomisticamente detto quadro, dapprima, ha valutato la documentazione fiscale e le dichiarazioni dei redditi, senza leggerle in relazione alle menzionate due missive;
e, poi, ha escluso qualsiasi rilevanza probatoria di queste ultime, mentre nulla ha detto circa la sua mancata selezione da parte della pubblica amministrazione per lo svolgimento di collaborazioni occasionali. Sostiene che il giudice di merito avrebbe dovuto accedere ad un giudizio di ragionevole probabilità circa la sussistenza di un rapporto di conseguenzialità tra fatto illecito e riduzione dei redditi. 2. Nella sentenza impugnata la corte territoriale – dopo aver confermato in punto di an debeatur che l’inesattezza nel riportare il nome del BA configurava un fatto illecito colposo, fonte di danno - in punto di quantum debeatur, ha liquidato in via equitativa il danno non patrimoniale facendo riferimento alle tabelle milanesi (sulle quali, tra le più recenti, cfr. Cass. n. 8468 del 2020; 41933 del 11 2021; n. 7768 del 2016), mentre ha ritenuto non provato che il BA, per effetto della portata diffamante dell’articolo, abbia subito un danno patrimoniale. 3. I primi tre motivi di ricorso – che, in quanto tutti relativi al danno non patrimoniale, sono qui trattati congiuntamente per la loro intima connessione – sono fondati. 3.1. Allo scrutinio dei motivi, che concernono tutti la corretta individuazione dei criteri risarcitori del danno da lesione dei diritti fondamentali (e, quindi, la quantificazione del danno), appare opportuno premettere una breve ricognizione della morfologia e della funzione del danno non patrimoniale, come recentemente ed ormai concordemente ricostruite dalla giurisprudenza di questa Corte. Secondo un recente, ma ormai consolidato, orientamento (cfr., tra le tante, Cass. n. 2788 del 2019; n. 901 e n. 7513 del 2018, n. 7766 del 2016, anche in relazione a Corte cost. n. 325/2014), sul piano del diritto positivo, l’ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 cod. civ.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.; art. 185 cod. pen.); mentre ormai da anni è stata affermata la natura “unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale” sia dalla Corte costituzionale (n. 233 del 2003) che dalle dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 26972 del 2008). Sul piano delle categorie giuridiche, l’unitarietà del danno non patrimoniale va intesa come unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
mentre la onnicomprensività del danno non patrimoniale va intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative “in 12 peius” della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento di danno, con il concorrente limite di evitare duplicazioni (attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici), procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. Orbene, il giudice di merito - nel procedere all’accertamento e alla quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile - deve tenere conto, oltre che di quanto statuito dalla Corte costituzionale (n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.), anche di quanto disposto dal legislatore nazionale sugli artt. 138 e 139 c.d.a. come modificati dall’art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), e il cui contenuto consentono di distinguere, su di un piano generale ed al di là della specifica sedes materiae, il danno dinamico-relazionale dal danno morale. Ne deriva che il giudice di merito deve valutare la fenomenologia della lesione non patrimoniale sia nell’aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) che nell’aspetto dinamico- relazionale (c.d. danno relazionale, destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). Tale regola di giudizio si pone in una linea con i principi diacronicamente (ma costantemente) affermati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (n. 235/2014, 233/2003 293/1996, 372/1994, 184/1986), della Corte di Giustizia europea (sent. C-371/2012 del 23.1.2014) e di questa Corte (SU. n. 6276 del 2006; e, quanto alla giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici, n. 8827/2003). Occorre qui ribadire che esiste una sussiste una ontologica differenza tra danno morale e danno dinamico-relazionale, in quanto 13 il danno alla persona postula il riconoscimento: da un lato, della sofferenza interiore;
e, dall’altro, delle mutate dinamiche relazionali di una vita che cambia a seguito dell’illecito (illuminante, in tal senso, è il disposto normativo di cui all’art. 612 bis del codice penale, in tema di presupposti del reato cd. di stalking). Danni diversi e perciò solo entrambi autonomamente risarcibili, ma se, e solo se, provati caso per caso, con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (tra cui il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni). 3.2. Non è questa la sede per valutare se si possa o si debba fare applicazione, anche alla materia per cui è causa, degli specifici meccanismi di valutazione come elaborati, con tabelle che aspirano ad una valenza generale, dal Tribunale di Milano: alle quali solo ad altri fini è stata chiaramente riconosciuta da questa Corte (così Cass. n. 12408/2011) l’attitudine ad individuare coerenti parametri monetari di riferimento uniforme, che possano poi essere adattati al caso concreto ed a porsi come strumento di concreta realizzazione di “un’eguaglianza equitativa”. 3.3. È certo vero che quelle tabelle partono dalla classificazione del fatto concreto alla luce di una serie di elementi rilevanti, da valutare secondo una scala di apprezzamento che conduce all’attribuzione di un primo valore base approssimativo per ciascuno di essi;
il valore complessivo così ottenuto dovrà poi essere modulato in virtù dell’applicazione di necessari coefficienti correttivi (determinati in relazione ad ulteriori variabili rilevanti). Ed è altrettanto vero che, in concreto, a ciascuno dei seguenti punti, la tabella attribuisce un valore compreso tra i 3.000,00 ed i 5.000,00 euro, secondo i criteri che seguono: - il tipo di condotta diffamatoria attribuita alla persona danneggiata con la notizia veicolata: a) tra le ipotesi che consigliano 14 l’adozione di un valore massimo, sono annoverabili l’eventuale rilievo penale dei fatti pubblicati, l’uso di espressioni oggettivamente ingiuriose;
b) tra le ipotesi che possono rientrare in un valore medio, sono annoverabili le notizie diffamatorie, che, benché prive dei suddetti caratteri, sono comunque circostanziate e, quindi, determinano, comunque, un significativo grado di incisività dell’evento di danno;
c) un valore minimo, infine, può riconoscersi alle affermazioni di carattere diffamatorio del tutto generiche o solo dequalificanti;
- la condotta degli autori e, in particolare, l’intensità dell’elemento psicologico (si considerino, ad esempio, le fattispecie in cui vi è prova della consapevolezza, in capo all’autore convenuto, della falsità della notizia pubblicata); - il mezzo di comunicazione utilizzato per commettere la diffamazione e la diffusività dello stesso sul territorio nazionale (fermo restando che una minor tiratura non significa necessariamente un minor danno, specialmente nel caso di un mezzo di stampa che abbia un raggio di distribuzione limitato sul territorio nazionale, ma di elevata penetrazione nel ristretto territorio di vita e relazione del danneggiato); - il rilievo attribuito dai responsabili al pezzo contenente le notizie diffamatorie all’interno della pubblicazione cui lo stesso è riportato (con attribuzione del valore massimo ad un articolo in prima pagina o al corsivo del direttore ed un valore minimo ad un piccolo trafiletto, privo di segni grafici evidenzianti); - lo spazio che la notizia diffamatoria occupa all’interno dello scritto in questione (elemento che incide sulla portata lesiva della notizia diffamatoria, amplificata dal fatto che tale notizia occupi tutto o solo una minima parte dell’articolo o del libro); 15 - le conseguenze sull’attività professionale e sulla vita personale della parte lesa;
- il ruolo istituzionale ricoperto dal danneggiato all’epoca dei fatti e la correlazione tra le notizie diffamatorie e l’esercizio delle pubbliche funzioni proprie della carica esercitata;
- la natura “sensazionale” della notizia diffamatoria e la capacità della stessa di incidere sulla formazione dell’opinione pubblica, suscitando e veicolando una vera e propria campagna di stampa denigratoria. 3.4. Ferma la premessa che della astratta doverosità o meno della loro applicazione non è dato in questa sede discutere per quanto si vedrà di qui a tra un momento, è ancora vero che quelle tabelle prevedono: - di applicare i criteri ed i valori sopra indicati (considerando che gli ultimi due non sono necessariamente presenti in tutte le fattispecie risarcitorie ipotizzabili) per giungere ad un risarcimento compreso tra un minimo di euro 18.000,00 (3.000,00 × 6) ed un massimo di euro 40.000,00 (5.000,00 × 8); - la possibilità, al fine di adeguare la quantificazione del danno alle peculiarità del caso concreto, rendendo il risarcimento aderente alla profondità del danno non patrimoniale effettivamente subito, di adottare ulteriori coefficienti – di aumento o di diminuzione – per i casi di pubblicazione diffamatorie di significativa gravità o di modestissima entità: così applicandosi un coefficiente variabile, da 1 a 5, da rapportarsi non alla somma finale ottenuta all’esito della prima valutazione, bensì ad una o più voci della griglia (indicata ai punti da 1 a 8) ed eventualmente anche ad ognuna di esse. Tale seconda operazione può portare ad un risarcimento compreso tra un minimo di euro 3.600,00 (così ottenuto € 3.000,00, assegnati ad ogni 16 singola voce, diviso per il coefficiente 5 = 600,00, sommato per ciascuna delle voci riconosciute per complessivi 3.600,00 euro o 4.800,00 in caso siano riconosciuti i punti 6 e 7) sino ad un massimo di 200.000,00 euro (nei casi in cui si dovessero riconoscere € 5.000,00 di base per ciascuna voce, ciascuna di esse moltiplicata per 5: 5 x 5.000,00 = 25.000,00, sommando tutte le voci 25.000,00 x 8 = 200.000,00); - la possibilità di diminuire tali valori nel caso in cui parte attrice abbia ottenuto, medio tempore, la pubblicazione di una rettifica (da quantificarsi, secondo i parametri monetari sopra indicati, in un valore compreso tra 3.000,00 e 5.000,00 euro, eventualmente da rivalutare o devalutare in ragione dei tempi e dei termini in cui tale rettifica è stata eseguita). 3.5. Ciò posto, i motivi primo, secondo e terzo – che qui si trattano congiuntamente in quanto censurano tutti la liquidazione del danno non patrimoniale – sono fondati. Infatti, nella fattispecie in esame le tabelle sopra descritte vengono in considerazione non già perché debba essere loro riconosciuto un valore sostanzialmente obiettivo, come avvenuto per altri campi della materia risarcitoria (questione che il Collegio lascia quindi del tutto impregiudicata), ma esclusivamente perché la corte territoriale ha premesso e si è prefissa di adottarle quale criterio di valutazione, scegliendole tra le alternative possibili e quindi erigendole a parametro della concreta determinazione del danno non patrimoniale da liquidare. Occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di questa corte, nella diffamazione a mezzo stampa, la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone una valutazione necessariamente equitativa, la quale non è censurabile in Cassazione, sempre che i 17 criteri seguiti siano enunciati in motivazione e non siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (Cass. n. 31358 del 2021; e n. 13153 del 2017). Quest’ultima ipotesi ricorre nel caso di specie, nel quale la corte territoriale, dopo aver premesso di volersi conformare ai criteri di valutazione equitativa consacrati nelle tabelle milanesi, non ha poi applicato i suddetti criteri – liberamente adottati – nel procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale. E, così facendo, è incorsa nel denunciato vizio motivazionale. Invero, la corte ha sussunto il fatto nella fattispecie generale ed astratta descritta da quelle tabelle come relativa agli eventi di tenue gravità, considerati suscettibili di liquidazione ridotta, argomentando sul fatto che: a) l’errore in questione era stato del tutto involontario ed episodico;
b) in data 22 ottobre 2010 il quotidiano aveva pubblicato la lettera inviata alla redazione dal legale del BA;
c) lo stesso quotidiano aveva successivamente pubblicato articoli che contenevano l’esatto nominativo del geologo coinvolto nelle indagini e che davano la notizia dell’avvenuto arresto di quest’ultimo. Nulla invece ha argomentato la corte di merito in relazione all’effettivo riscontro dei parametri delle tabelle milanesi, liberamente adottate come misura della liquidazione, secondo le quali il fatto illecito è di tenue gravità solo in presenza dei seguenti elementi: limitata/assente notorietà del diffamante, tenuità dell’offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento, minima/limitata diffusione del mezzo diffamatorio, minimo/limitato spazio della notizia 18 diffamatoria, assenza di risonanza mediatica tenue intensità elemento soggettivo, intervento riparatorio/rettifica del convenuto. D’altra parte, la mancata applicazione dei criteri, previsti dalle tabelle milanesi per i fatti diffamatori di tenue entità, ha contraddittoriamente portato la corte di merito a ricondurre la fattispecie concreta ad una astratta non pertinente secondo i parametri liberamente adottati a base della liquidazione, visto che non ha preso in considerazione le seguenti circostanze: - la gravità del fatto ascritto al danneggiato RA BA (il concorso esterno in associazione mafiosa quale anello di collegamento fra i sodali e gli esponenti politici); - la potenzialità dannosa della diffusione di una simile, inesatta informazione, per la reputazione di soggetto operante nell’ambito professionale, necessariamente improntato al permanere di un forte senso di fiducia personale;
- il tardivo e insufficiente ridimensionamento dell’errore di persona commesso mediante pubblicazione della lettera di smentita del difensore di RA BA (avente un risalto editoriale di gran lunga più limitato rispetto alla pubblicazione della notizia diffamatoria, stante anche il disinteresse che il lettore medio di un quotidiano riserva alle rubriche dedicate alla posta dei lettori); - la circostanza che, al momento del successivo coinvolgimento nelle indagini di OV BA e dell’arresto di quest’ultimo quale concorrente esterno al sodalizio criminale, l’organo di stampa diffamante ha mostrato disinteresse a rettificare l’originaria, errata, informazione (non producendo di per sé la semplice divulgazione della notizia, riferita alla persona esattamente individuata, un effetto di correzione della precedente, errata, informazione resa: il lettore medio è portato a distinguere fra due persone recanti lo stesso 19 cognome e, per di più, svolgenti la medesima professione di geologo, solo se tale circostanza sia specificamente enfatizzata dal mezzo di informazione). Trattasi di elementi fattuali che si pongono in evidente contrasto con i criteri enunciati dalle tabelle per sussumere la violazione dell’onore e del decoro in un alveo di tenue gravità. In definitiva, la corte di merito, nel liquidare il danno non patrimoniale, è incorsa in motivazione apparente, non potendosi riscontrare conseguenzialità logica tra i criteri fissati nelle premesse e quelli seguiti in conclusione (Cass. 5 luglio 2017, n. 16502). 2.3. Inammissibili sono invece i motivi quarto e quinto, che, in quanto entrambi relativi alla mancata liquidazione del danno patrimoniale – sono qui trattati congiuntamente. In via generale ed astratta, ai fini del riconoscimento della configurabilità del nesso eziologico, non è necessario approdare ad un giudizio di certezza circa la conseguenzialità tra condotta e danno, essendo sufficiente che, secondo la regola del “più probabile che non”, il danno sia ascrivibile al fatto illecito con «ragionevole probabilità» (Cass. n. 4024 del 2018). E, d’altra parte, la prova del danno ben può essere fornita anche da un ragionamento di carattere presuntivo che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto. Senonché, nella sentenza impugnata, la corte di merito ha ritenuto non provato il nesso causale tra la pubblicazione dell’articolo di stampa, per cui è ricorso, e le perdite patrimoniali, lamentate e quantificate dal BA, in quanto: da un lato, le pur documentate variazioni reddituali possono essere riconducibili alle normali oscillazioni della libera professione o alla crisi economica o ad altri fattori ancora e, quindi, sfuggono a quel rigoroso giudizio di probabilità che presiede all’assolvimento dell’onere probatorio;
20 dall’altro, la produzione della lettera di EO e della lettera di Metero non era stata accompagnata dalla indicazione di riferimenti in relazione alla durata della interruzione del rapporto di collaborazione, nonché all’entità economica degli incarichi venuti meno. L’inammissibilità dei motivi in esame consegue al fatto che il ricorrente, nell’illustrazione degli stessi, non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata: che, come rilevato, riguarda la ritenuta carenza di prova sulla durata dell’interruzione del rapporto di collaborazione professionale e sulla entità economica degli incarichi venuti meno. Inoltre, la valutazione della corte territoriale sul punto sottende un giudizio di fatto e, quindi, ancorché rigorosa, sfugge al sindacato di legittimità riservato a questa Corte. Al riguardo, occorre ricordare la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: <<in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento merito, insindacabile in sede legittimità, sicché la denuncia della violazione predette regole da parte giudice merito non configura un vizio o falsa applicazione norme processuali, sussumibile nella fattispecie cui all’art. 360, comma 1, n. 4, bensì errore fatto, che deve essere censurato attraverso corretto paradigma normativo difetto motivazione, dunque nei limiti consentiti dall’art. 5, come riformulato 54 d.l. 83 2012, conv., con modif., dalla l. 134 2012>> (cfr., tra le tante, n. 3572 del 2021 e n. 23940 del 2017). Pertanto, da un lato, <<in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento merito, insindacabile in sede legittimità, sicché la denuncia della violazione predette regole da parte giudice merito non configura un vizio o falsa applicazione norme processuali, sussumibile nella fattispecie cui all’art. 360, comma 1, n. 4, bensì errore fatto, che deve essere censurato attraverso corretto paradigma normativo difetto motivazione, dunque nei limiti consentiti dall’art. 5, come riformulato 54 d.l. 83 2012, conv., con modif., dalla l. 134 2012>> (così Cass. n. 27000 del 2016; cfr., più di recente, Cass. n. 6774 del 2022). D’altra parte, <<la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole scomposizione fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre detta non può ravvisare nella mera circostanza abbia valutato prove proposte dalle parti maggior forza convincimento ad alcune piuttosto altre, essendo tale attività consentita dal paradigma 116 c.p.c., caso è rubricato alla “valutazione delle prove”....>> (cfr. Sez. U, n. 16598 del 2016, in motivazione paragr. § 14; in precedenza, Cass. n. 11949 del 02/12/1993; n. 2155 del 2001; n. 3642 del 2004; n. 2935 e n. 19064 del 2006; n. 15107 del 2013; n. 13960 del 19/06/2014; n. 11892 del 10/06/2016). Poiché nel caso di specie non ricorre nessuna delle suddette situazioni, i motivi in esame, nei quali viene denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sono inammissibili. 3. Per le ragioni che precedono, dichiarati inammissibili i motivi quarto e quinto, s’impone la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione ai motivi primo, secondo e terzo, con rinvio alla Corte 22 d’appello di Catania, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati disattesi principi. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo e, dichiarati inammissibili il quarto ed il quinto motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023, nella camera di