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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1014/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1014/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDO Parte_1 C.F._1
SANTAGOSTINO ed elettivamente domiciliato come in atti (pec: Email_1
APPELLANTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, riformare l'impugnata Parte_1
ordinanza pronunciata dal Giudice Onorario del Tribunale di Forlì in data 27/04/2022, n. 812/2022, pubblicata in pari data, nel procedimento civile n. 1535/2021 di R.G., ed in accoglimento del proposto gravame:
- dichiarare l'inesistenza di qualunque obbligazione pecuniaria gravante sul sig. nei Parte_1 confronti della società nascente dal rilascio dell'assegno CP_1 Controparte_1 bancario n. 9537123 tratto per l'importo di Euro 50.000,00 sul c/c bancario n. 1583 intestato alla società TU HOTELS S.r.l., essendo stato rilasciato detto assegno esclusivamente in garanzia di obbligazioni assunte da quest'ultima società, ed essendo stato sottoscritto dall'esponente esclusivamente nella sua qualità di amministratore e legale rappresentate della medesima, e pertanto senza l'assunzione di alcuna obbligazione in proprio.
pagina 1 di 5 Con vittoria dei compensi professionali e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad accessori
e maggiorazioni di legge.”
IN FATTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo accertarsi l'inesistenza di qualunque obbligazione pecuniaria a proprio
[...] carico nei confronti della società convenuta nascente dal rilascio dell'assegno bancario n. 9537123 tratto per l'importo di Euro 50.000,00 sul c/c bancario n. 1583 intestato alla società TU Hotels
S.r.l., essendo stato rilasciato detto assegno esclusivamente a garanzia di obbligazioni assunte da quest'ultima società ed essendo stato sottoscritto dall'esponente esclusivamente nella sua qualità di amministratore e legale rappresentate della medesima, e pertanto senza l'assunzione di alcuna obbligazione in proprio.
Esponeva il ricorrente che in data 21.05.2014, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante di TU Hotels S.r.l., aveva stipulato con Controparte_1 un contratto di affitto d'azienda in forza del quale concedeva in affitto alla
[...] CP_1
TU l'azienda alberghiera denominata ”, ubicata in Cesenatico, per il periodo dal CP_1
21.05.2014 sino al 20.05.2017; che nel suddetto contratto si precisava che le prime due rate di canone di affitto relative all'annualità in corso erano già state corrisposte, in misura di Euro 10.000,00 a mezzo di bonifico bancario, e in misura di Euro 26.600,00 a mezzo di due assegni bancari, entrambi tratti sul c/c n. 1583 intestato alla TU Hotels S.r.l., e segnatamente l'assegno n. 0009537121-09 per l'importo di Euro 11.600,00 e l'assegno n. 0009537122-10 per l'importo di Euro 15.000,00; che l'art. 27 del contratto di affitto d'azienda prevedeva che, a garanzia dell'adempimento delle proprie obbligazioni, l'affittuaria si impegnasse a consegnare alla parte concedente entro 10 giorni un idoneo titolo di credito dell'importo di Euro 50.000,00, che sarebbe stato restituito al termine del rapporto di affitto, dopo la regolare riconsegna del complesso aziendale e la prova dell'avvenuto pagamento di tutte le utenze;
che l'esponente, nella sua qualità di amministratore della società affittuaria, il giorno stesso della stipula del contratto di affitto di azienda, aveva rilasciato l'assegno n. 0009537123-11, sprovvisto dell'indicazione di data e luogo di emissione, dell'importo di Euro 50.000,00, tratto sul c/c n. 1583 intestato alla TU Hotels S.r.l. in essere presso Banca Valconca Società Cooperativa a r.l.,
Filiale di Lucrezia, all'ordine di che, contestualmente, Controparte_1
l'amministratore e legale rappresentante della società concedente aveva rilasciato una ricevuta di accettazione e ritiro del titolo su un foglio contenente copia fotostatica dell'assegno, sottoscrivendo in calce la seguente dicitura: “Ricevo a titolo di garanzia ai sensi Art. 27 contratto dell . CP_1
pagina 2 di 5 Luogo Fano 21-05-2014”; che in data 13.05.2016 era stato revocato dalla carica di Parte_1
amministratore unico di TU Hotels S.r.l. e che, in data 3.11.2016, aveva ceduto la propria quota di partecipazione al capitale sociale di detta società, che aveva nel frattempo cambiato denominazione sociale in Accoglienza Italia S.r.l.; che il 10.01.2018 il c/c n. 1583 intestato alla società TU (ora
Accoglienza Italia) era stato estinto dai nuovi amministratori;
che a marzo 2019, aveva CP_1 compilato l'assegno n. 0009537123-11 e lo aveva presentato all'incasso; che l'assegno, stante l'intervenuta chiusura del conto corrente, era stato protestato, risultando impagato ed emesso senza autorizzazione;
che detto protesto veniva elevato non nei confronti di TU bensì di Pt_1
, nonostante questi all'epoca lo avesse sottoscritto nella sua qualità di amministratore della
[...] società.
3. Parte convenuta rimaneva contumace e, con ordinanza n. 812/2022, emessa e pubblicata il
27.04.2022, il Tribunale di Forlì rigettava il ricorso, richiamando anzitutto il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'assegno privo di data è titolo nullo e che nei rapporti tra traente e prenditore deve essere considerato una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con conseguente presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova contraria.
Respingeva pertanto la domanda “atteso che il ricorrente non ha dato prova di segno opposto rispetto al rapporto fra le parti, soprattutto alla luce del fatto per cui l'assegno il cui debito sottostante vuole vedersi negato è a firma non della parte contrattuale (Emtur Hotels srl), bensì di un soggetto giuridico diverso, il per l'appunto, e che appare indimostrato un rapporto debito/credito Parte_1 differente da quello che risulta dal titolo di credito”.
4. Avverso l'ordinanza ha proposto appello;
Parte_1 Controparte_1 CP_1 [...]
è stata dichiarata contumace alla prima udienza. CP_1
5. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.09.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
6. Con un unico motivo contesta l'ordinanza del Tribunale di Forlì nella parte in cui Parte_1 ha ritenuto che il ricorrente non avesse assolto all'onere di provare l'insussistenza del debito di cui all'assegno, omettendo erroneamente di considerare che il titolo in questione era stato emesso dalla società all'epoca amministrata da e non da costui personalmente. Parte_1
7. Il motivo è fondato.
Risulta documentalmente che il 21.05.2014 è stato stipulato un contratto di affitto di azienda tra la concedente e l'affittuaria TU Hotels S.r.l. e che Controparte_1
pagina 3 di 5 vi ha partecipato in qualità di amministratore e legale rappresentante della società Parte_1
affittuaria; che l'assegno n. 0009537123-11, oggetto dell'odierna vertenza, è stato tratto sul conto corrente bancario n. 1583 intestato a TU;
che il numero dell'assegno 0009537123-11 è progressivo rispetto ai due assegni menzionati nell'art. 11 del contratto di affitto di azienda (nn.
0009537121-09 e 0009537122-10), per mezzo dei quali l'affittuaria aveva corrisposto alla concedente parte della somma dovuta con le prime rate del canone di affitto, circostanza che induce a collocare il suo rilascio in epoca contestuale o immediatamente successiva alla stipula del contratto di affitto di azienda;
che l'importo di € 50.000,00 indicato sull'assegno corrisponde a quello che, in base all'art. 27 del contratto, l'affittuaria avrebbe dovuto corrispondere alla concedente, per mezzo di idoneo titolo di credito, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la stipula del contratto.
Inoltre, è stata prodotta in giudizio una copia fotostatica dell'assegno de quo con in calce la seguente annotazione manoscritta: “Ricevo titolo a garanzia ai sensi art. 27 contratto dell' . CP_1
Luogo Fano 21-05-2014”, che risulta essere stata rilasciata contestualmente alla stipula del contratto d'affitto (come si evince dalla data del 21-05-2014 riportata nella soprariportata annotazione) da
[...]
legale rappresentante della società concedente. CP_1
Trattasi di indizi gravi, precisi e concordanti che, unitariamente considerati, inducono a ritenere che l'assegno n. 0009537123-11 sia stato sottoscritto da non in proprio ma in nome e per Parte_1
conto della società affittuaria TU Hotels S.r.l., all'epoca da lui amministrata e legalmente rappresentata, nonostante la mancata apposizione del relativo timbro, trattandosi di adempimento espressamente previsto dall'art. 27 del contratto stipulato il 21.05.2014, nell'ambito del quale Pt_1
è intervenuto, testualmente, “in qualità di amministratore unico e legale rappresentante”
[...] dell'affittuaria.
Pertanto, non sussiste alcuna obbligazione pecuniaria assunta da in proprio nei Parte_1
confronti della società appellata nascente dal predetto assegno bancario n. 0009537123-11 per l'importo di € 50.000,00.
L'ordinanza impugnata va quindi integralmente riformata, con conseguente accoglimento della domanda originariamente proposta.
8. Le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellata contumace.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da contro l'ordinanza n. 812/2022 del tribunale di Forlì, in riforma dell'ordinanza Parte_1 pagina 4 di 5 impugnata, dichiara che non sussiste alcuna obbligazione pecuniaria gravante su nei Parte_1 confronti di derivante dal rilascio dell'assegno Controparte_1
bancario n. 0009537123-11 tratto per l'importo di Euro 50.000,00 sul c/c bancario n. 1583 intestato a
TU HOTELS S.r.l. (ora ACCOGLIENZA ITALIA S.r.l.).
Condanna a rifondere a le CP_1 Controparte_1 Parte_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in €2.906,00 ed €
286,00 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e quanto al presente grado, in €
3.473,00 per compensi ed € 804,00 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
16.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1014/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDO Parte_1 C.F._1
SANTAGOSTINO ed elettivamente domiciliato come in atti (pec: Email_1
APPELLANTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, riformare l'impugnata Parte_1
ordinanza pronunciata dal Giudice Onorario del Tribunale di Forlì in data 27/04/2022, n. 812/2022, pubblicata in pari data, nel procedimento civile n. 1535/2021 di R.G., ed in accoglimento del proposto gravame:
- dichiarare l'inesistenza di qualunque obbligazione pecuniaria gravante sul sig. nei Parte_1 confronti della società nascente dal rilascio dell'assegno CP_1 Controparte_1 bancario n. 9537123 tratto per l'importo di Euro 50.000,00 sul c/c bancario n. 1583 intestato alla società TU HOTELS S.r.l., essendo stato rilasciato detto assegno esclusivamente in garanzia di obbligazioni assunte da quest'ultima società, ed essendo stato sottoscritto dall'esponente esclusivamente nella sua qualità di amministratore e legale rappresentate della medesima, e pertanto senza l'assunzione di alcuna obbligazione in proprio.
pagina 1 di 5 Con vittoria dei compensi professionali e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad accessori
e maggiorazioni di legge.”
IN FATTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo accertarsi l'inesistenza di qualunque obbligazione pecuniaria a proprio
[...] carico nei confronti della società convenuta nascente dal rilascio dell'assegno bancario n. 9537123 tratto per l'importo di Euro 50.000,00 sul c/c bancario n. 1583 intestato alla società TU Hotels
S.r.l., essendo stato rilasciato detto assegno esclusivamente a garanzia di obbligazioni assunte da quest'ultima società ed essendo stato sottoscritto dall'esponente esclusivamente nella sua qualità di amministratore e legale rappresentate della medesima, e pertanto senza l'assunzione di alcuna obbligazione in proprio.
Esponeva il ricorrente che in data 21.05.2014, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante di TU Hotels S.r.l., aveva stipulato con Controparte_1 un contratto di affitto d'azienda in forza del quale concedeva in affitto alla
[...] CP_1
TU l'azienda alberghiera denominata ”, ubicata in Cesenatico, per il periodo dal CP_1
21.05.2014 sino al 20.05.2017; che nel suddetto contratto si precisava che le prime due rate di canone di affitto relative all'annualità in corso erano già state corrisposte, in misura di Euro 10.000,00 a mezzo di bonifico bancario, e in misura di Euro 26.600,00 a mezzo di due assegni bancari, entrambi tratti sul c/c n. 1583 intestato alla TU Hotels S.r.l., e segnatamente l'assegno n. 0009537121-09 per l'importo di Euro 11.600,00 e l'assegno n. 0009537122-10 per l'importo di Euro 15.000,00; che l'art. 27 del contratto di affitto d'azienda prevedeva che, a garanzia dell'adempimento delle proprie obbligazioni, l'affittuaria si impegnasse a consegnare alla parte concedente entro 10 giorni un idoneo titolo di credito dell'importo di Euro 50.000,00, che sarebbe stato restituito al termine del rapporto di affitto, dopo la regolare riconsegna del complesso aziendale e la prova dell'avvenuto pagamento di tutte le utenze;
che l'esponente, nella sua qualità di amministratore della società affittuaria, il giorno stesso della stipula del contratto di affitto di azienda, aveva rilasciato l'assegno n. 0009537123-11, sprovvisto dell'indicazione di data e luogo di emissione, dell'importo di Euro 50.000,00, tratto sul c/c n. 1583 intestato alla TU Hotels S.r.l. in essere presso Banca Valconca Società Cooperativa a r.l.,
Filiale di Lucrezia, all'ordine di che, contestualmente, Controparte_1
l'amministratore e legale rappresentante della società concedente aveva rilasciato una ricevuta di accettazione e ritiro del titolo su un foglio contenente copia fotostatica dell'assegno, sottoscrivendo in calce la seguente dicitura: “Ricevo a titolo di garanzia ai sensi Art. 27 contratto dell . CP_1
pagina 2 di 5 Luogo Fano 21-05-2014”; che in data 13.05.2016 era stato revocato dalla carica di Parte_1
amministratore unico di TU Hotels S.r.l. e che, in data 3.11.2016, aveva ceduto la propria quota di partecipazione al capitale sociale di detta società, che aveva nel frattempo cambiato denominazione sociale in Accoglienza Italia S.r.l.; che il 10.01.2018 il c/c n. 1583 intestato alla società TU (ora
Accoglienza Italia) era stato estinto dai nuovi amministratori;
che a marzo 2019, aveva CP_1 compilato l'assegno n. 0009537123-11 e lo aveva presentato all'incasso; che l'assegno, stante l'intervenuta chiusura del conto corrente, era stato protestato, risultando impagato ed emesso senza autorizzazione;
che detto protesto veniva elevato non nei confronti di TU bensì di Pt_1
, nonostante questi all'epoca lo avesse sottoscritto nella sua qualità di amministratore della
[...] società.
3. Parte convenuta rimaneva contumace e, con ordinanza n. 812/2022, emessa e pubblicata il
27.04.2022, il Tribunale di Forlì rigettava il ricorso, richiamando anzitutto il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'assegno privo di data è titolo nullo e che nei rapporti tra traente e prenditore deve essere considerato una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con conseguente presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova contraria.
Respingeva pertanto la domanda “atteso che il ricorrente non ha dato prova di segno opposto rispetto al rapporto fra le parti, soprattutto alla luce del fatto per cui l'assegno il cui debito sottostante vuole vedersi negato è a firma non della parte contrattuale (Emtur Hotels srl), bensì di un soggetto giuridico diverso, il per l'appunto, e che appare indimostrato un rapporto debito/credito Parte_1 differente da quello che risulta dal titolo di credito”.
4. Avverso l'ordinanza ha proposto appello;
Parte_1 Controparte_1 CP_1 [...]
è stata dichiarata contumace alla prima udienza. CP_1
5. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.09.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
6. Con un unico motivo contesta l'ordinanza del Tribunale di Forlì nella parte in cui Parte_1 ha ritenuto che il ricorrente non avesse assolto all'onere di provare l'insussistenza del debito di cui all'assegno, omettendo erroneamente di considerare che il titolo in questione era stato emesso dalla società all'epoca amministrata da e non da costui personalmente. Parte_1
7. Il motivo è fondato.
Risulta documentalmente che il 21.05.2014 è stato stipulato un contratto di affitto di azienda tra la concedente e l'affittuaria TU Hotels S.r.l. e che Controparte_1
pagina 3 di 5 vi ha partecipato in qualità di amministratore e legale rappresentante della società Parte_1
affittuaria; che l'assegno n. 0009537123-11, oggetto dell'odierna vertenza, è stato tratto sul conto corrente bancario n. 1583 intestato a TU;
che il numero dell'assegno 0009537123-11 è progressivo rispetto ai due assegni menzionati nell'art. 11 del contratto di affitto di azienda (nn.
0009537121-09 e 0009537122-10), per mezzo dei quali l'affittuaria aveva corrisposto alla concedente parte della somma dovuta con le prime rate del canone di affitto, circostanza che induce a collocare il suo rilascio in epoca contestuale o immediatamente successiva alla stipula del contratto di affitto di azienda;
che l'importo di € 50.000,00 indicato sull'assegno corrisponde a quello che, in base all'art. 27 del contratto, l'affittuaria avrebbe dovuto corrispondere alla concedente, per mezzo di idoneo titolo di credito, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la stipula del contratto.
Inoltre, è stata prodotta in giudizio una copia fotostatica dell'assegno de quo con in calce la seguente annotazione manoscritta: “Ricevo titolo a garanzia ai sensi art. 27 contratto dell' . CP_1
Luogo Fano 21-05-2014”, che risulta essere stata rilasciata contestualmente alla stipula del contratto d'affitto (come si evince dalla data del 21-05-2014 riportata nella soprariportata annotazione) da
[...]
legale rappresentante della società concedente. CP_1
Trattasi di indizi gravi, precisi e concordanti che, unitariamente considerati, inducono a ritenere che l'assegno n. 0009537123-11 sia stato sottoscritto da non in proprio ma in nome e per Parte_1
conto della società affittuaria TU Hotels S.r.l., all'epoca da lui amministrata e legalmente rappresentata, nonostante la mancata apposizione del relativo timbro, trattandosi di adempimento espressamente previsto dall'art. 27 del contratto stipulato il 21.05.2014, nell'ambito del quale Pt_1
è intervenuto, testualmente, “in qualità di amministratore unico e legale rappresentante”
[...] dell'affittuaria.
Pertanto, non sussiste alcuna obbligazione pecuniaria assunta da in proprio nei Parte_1
confronti della società appellata nascente dal predetto assegno bancario n. 0009537123-11 per l'importo di € 50.000,00.
L'ordinanza impugnata va quindi integralmente riformata, con conseguente accoglimento della domanda originariamente proposta.
8. Le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellata contumace.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da contro l'ordinanza n. 812/2022 del tribunale di Forlì, in riforma dell'ordinanza Parte_1 pagina 4 di 5 impugnata, dichiara che non sussiste alcuna obbligazione pecuniaria gravante su nei Parte_1 confronti di derivante dal rilascio dell'assegno Controparte_1
bancario n. 0009537123-11 tratto per l'importo di Euro 50.000,00 sul c/c bancario n. 1583 intestato a
TU HOTELS S.r.l. (ora ACCOGLIENZA ITALIA S.r.l.).
Condanna a rifondere a le CP_1 Controparte_1 Parte_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in €2.906,00 ed €
286,00 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e quanto al presente grado, in €
3.473,00 per compensi ed € 804,00 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
16.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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