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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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- 1. cessionaria - Diritto del RisparmioDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 16 febbraio 2026
Al Mediocredito Centrale posso essere opposte le stesse eccezioni opponibili alla cessionaria: il provvedimento del Tribunale di Pordenone. Nota a Trib. Pordenone, 11 febbraio 2026. di Iris Turchetto Avvocato Il Tribunale di Pordenone, con ordinanza datata 11.02.2026, sospende l'efficacia esecutiva del ruolo esattoriale sotteso alle cartelle di pagamento impugnate dagli opponenti, affermando che MCC, dopo aver effettuato il pagamento della garanzia escussa dal cessionario della banca finanziatrice. – si è surrogata, ai sensi […] Leggi tutto Cessione di crediti in blocco e produzione del contratto. Nota a Trib. Lecce, 21 gennaio 2026, n. 237. Massima redazionale La Corte di Cassazione[1] …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 28/10/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 5080/2019 del Tribunale di Tivoli
promossa da Parte 1 c.f. C.F. 1 Parte 2 [...]
n.q. di fideiussori della Parte_5 debitore principale, Pt 3 e Parte 4
rappresentati e difesi dall'Avv.to GERARDI PIETRO, per procura in atti,
PARTE OPPONENTE
Controparte 1 cedente
Controparte 2 e per essa la Controparte 3 cessionaria, con l'Avv. Andrea Fioretti,
PARTE OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.ri Parte 1 Parte 2 [...]
Pt 3 e Parte 4 n.q. di fideiussori della Parte 5 debitore principale, convenivano in giudizio la CP 4 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
"1. IN VIA PRELIMINARE: previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva nei confronti dei fideiussori odierni opponenti , ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1187/2019 (n. 2204/2019 R.G.), concesso dal Tribunale di Tivoli in data 01/08/2019
2. IN VIA PRINCIPALE ED ASSORBENTE - IN MERITO ALLE FIDEIUSSIONI:
2.1) nel merito, accertare e dichiarare la nullità derivata delle fideiussioni de quibus per essere state redatte riproducendo le clausole contenute nello schema ABI del 2003, dichiarato illegittimo dal Provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005, per contrarietà all'art. 2, comma 2,
lett. a), L. n. 287 del 1990 (c.d. normativa antitrust), per tutti i motivi espressi in narrativa e per l'effetto
2.2) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti signori Parte 1 Parte 2 [...]
Pt 3 ed Parte 4 alla società opposta CP 4 per le causali di cui al decreto a seguito di ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione
3. Prima domanda subordinata:
3.1) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si volesse seguire la linea interpretativa che vede la nullità delle sole clausole vietate, mantenendo la validità della garanzia emendata dalle pattuizioni illegittime:
3.2) accertare e dichiarare la nullità relativa delle fideiussioni de quibus per inclusione nelle stesse delle clausole riproducenti quelle contenute nello schema ABI del 2003, dichiarate illegittime dal Provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005, per contrarietà all'art. 2, comma 2,
lett. a), L. n. 287 del 1990 (c.d. normativa antitrust) e per l'effetto dichiararne la nullità, con espresso riferimento alle clausole che dispongono la deroga all'art. 1957, comma primo c.c., per tutti i motivi già espressi in narrativa, e di conseguenza 3.3) accertare e dichiarare l'estinzione delle garanzie fideiussorie prestata dai signori [...]
Pt 1 Parte 2 Parte 6 Parte 4 per il mancato tempestivo esercizio da parte della Banca convenuta del diritto di credito nei confronti del debitore principale e per l'effetto
3.4) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti signori Parte 1 Parte 2 [...]
Pt 3 Ed Parte 4 alla società opposta CP_4 per le causali di cui al decreto a seguito di ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.
4) Seconda domanda subordinata:
Parte 4 ed al negozio4.1) accertare e dichiarare, con riferimento alla signora fideiussorio contenuto nel contratto di finanziamento n.35474 del 13/06/2013, la nullità relativa della fideiussione de qua per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 33, lett. b) e t) e 34,
commi 4 e 5, del d.lgs 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo e, segnatamente, della clausola di deroga all'art. 1957, comma primo, c.c., per tutti i motivi espressi in narrativa e per l'effetto,
4.2) accertare e dichiarare l'estinzione della garanzia fideiussoria prestata dalla signora Parte 4 per il mancato tempestivo esercizio da parte della Banca convenuta del diritto credito nei confronti del debitore principale;
3.3) di conseguenza revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione emesso a carico della signora conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Parte 4
stessa alla società opposta CP 4 per le causali di cui al decreto a seguito di ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione
5) Per effetto dell'accoglimento di una qualunque delle domande di cui ai punti da 1 a 3 delle presenti conclusioni 5.1) accertare e dichiarare la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla convenuta in danno degli odierni attori, e per l'effetto,
5.2) ordinare la cancellazione della posizione di debito correlata ai contratti di fideiussione oggetto di giudizio dalla Centrale rischi della Banca d'Italia e dalle altre Banche dati che monitorizzano l'esercizio del credito.
6) In ulteriore subordine
Qualora il Giudice adito, nonostante si verta in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
dovesse ritenersi incompetente a decidere sulle questioni sollevate da questa difesa circa la nullità
derivata assoluta e relativa - delle fideiussioni oggetto di causa per violazione della normativa esattamente art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990 - in favore delle Sezioni antitrust specializzate in materia di Impresa, si chiede che:
a) previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1187/2019 (n.
2204/2019 R.G.), concesso dal Tribunale di Tivoli in data 01/08/2019 nei confronti dei signori
Parte 3 Ed Parte 4Parte 1 Parte 2
b) emetta provvedimento di sospensione del presente giudizio in favore degli odierni opponenti al fine di consentire agli stessi di incardinare il giudizio di accertamento delle nullità delle dette fideiussioni dinanzi alla competente Sezione specializzata in materia di impresa.
7- CONCLUSIONI IN MERITO AI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO.
7.1) Con riferimento all'eccezione relativa alla errata indicazione del taeg nei contratti di finanziamento n. 35474 del 13/06/2013 e n. 64864 del 31/07/2015, si chiede che il Giudice - previa sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto - accerti, a mezzo di apposita CTU, il reale taeg/isc espresso dai contratti detti e, in caso di difformità rispetto a quanto indicato nei relativi documenti contrattuali, revochi il decreto ingiuntivo n.1187/2019.
7.2) Con riferimento all'eccezione relativa al taeg usurario nel caso di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento n. 35474 del 13/06/2013 e n. 64864 del 31/07/2015, si chiede che il
Giudice - previa sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto - accerti, a mezzo di apposita CTU, il reale taeg/isc espresso dai contratti detti nell'ipotesi della estinzione anticipata e,
in caso di riscontro di un taeg/isc oltre le soglie usura vigenti al tempo della stipula, revochi il decreto ingiuntivo n.1187/2019.
8- Condannare in ogni caso controparte, al pagamento di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario e distrattario."
Si costituiva in giudizio la CP 4 la quale concludeva:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
In via principale:
- rigettare tutte le domande e le eccezioni degli opponenti perché infondate sia in fatto che in diritto e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
Cont
-· Condannare parte opponente alla corresponsione in favore della del diverso maggiore o minore importo che dovesse essere accertato come dovuto in corso di causa.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
Con riserva di integrare/modificare le conclusioni quivi spiegate ed articolare mezzi istruttori,
qualora si rendano necessari, nel corso del procedimento.
Salvezze illimitate".
Si costituiva la CP 4 con il nuovo difensore avv. Luca Falivena, in sostituzione dell'avv.
CE SA D'PE.
Controparte 2 quale successore a titolo particolare Interveniva nel giudizio ex art. 111 c.p.c.
richiamando e confermando tutte le deduzioni, eccezioni e della Controparte 1
conclusioni formulate dalla cedente.
La causa veniva istruita con il deposito della documentazione agli atti;
il precedente giudice titolare della causa disponeva la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei signori Parte 1 Parte 2 Parte 3 ed Parte 4 e disponeva l'espletamento di consulenza tecnica bancaria. All'udienza del 3/2/22, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione rigettava la richiesta di chiarimenti avanzata dalla parte opponente e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti e all'udienza del 9/4/25 dinanzi a questo Giudice.
*****
L'opposizione formulata dalle odierne parti opposte è meritevole di accoglimento.
Deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione ad agire della CP 2 e dei soggetti da essa delegati ( Controparte 5 e
"Controparte_3 a perseguire il presente giudizio avente ad oggetto la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo n. 1187/2019.
Deducevano le odierne parti opponenti che CP 2 nel costituirsi in giudizio, non avrebbe fornito la prova documentale richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per le cessioni in blocco ex art. 58 TUB e che la mera produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale (G.U. n. 12 del 30/01/2024) sarebbe insufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione del 16/01/2024 e l'effettiva inclusione del credito de quo nell'ambito della cessione.
L'intervenuta deduceva che gli opponenti avrebbero tardivamente eccepito il difetto di legittimazione, per averlo fatto per la prima volta nella comparsa conclusionale e, allo stesso modo,
rispetto alla dedotta carenza di prova della titolarità, in capo alla stessa, del credito azionato.
Deducevano poi nel merito.
L'eccezione formulata dalla parte opposta deve essere accolta. Parte interveniente CP 2 , invero, con la costituzione in giudizio ha depositato, tra gli altri documenti, la copia della Gazzetta Ufficiale n. 12 del 30/1/24 e la sola comunicazione di cessione
Contr del credito di del 12/2/24 (All. sempl. non numerato).
La suddetta comunicazione ha sicuramente funzione di rendere opponibile ai terzi il trasferimento, ma non costituisce prova del trasferimento stesso né della sua portata oggettiva. In mancanza della produzione del contratto di cessione o di altro documento idoneo a identificare in modo certo i crediti trasferiti (es. atto notarile, elenco analitico), la legittimazione sostanziale dell'interveniente deve ritenersi mancante.
Nella fattispecie risulta in atti l'avviso di pubblicazione in Gazzetta e la dichiarazione della
Contr ma, di contro, manca agli atti il contratto di cessione o un elenco dettagliato dei cedente crediti. Né risulta dettagliata e precisa la suddetta dichiarazione del cedente (nome banca, identificazione del credito, data, importo, numero cliente/contratto, ecc.). Si ritiene,
conseguentemente, che la dichiarazione sia generica e non identifica i crediti specifici.
La Corte di Cassazione ha ribadito che, in tema di cessione di crediti in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., l'avviso pubblicato in Gazzetta svolge la funzione di pubblicità/opponibilità
verso il debitore ceduto, ma non costituisce di per sé prova piena che la cessione sia avvenuta e che il credito specifico sia compreso nel blocco ceduto.
In particolare, la Cassazione è chiara nel ritenere che, quando il debitore contesti la stessa esistenza del contratto di cessione o l'inclusione del credito, ai fini della relativa prova non è
sufficiente l'avviso pubblicato in Gazzetta. Dunque la sola dichiarazione della cedente, senza contratto né allegati, può non essere sufficiente.
Dall'attenta disamina degli atti, emerge in modo inequivocabile che non è stato prodotto alcun
Contr contratto di cessione ma solo depositata una dichiarazione di cessione della che, diversamente
dal contratto, non contiene l'identificazione puntuale dei singoli crediti.
La Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58
T.U.B., ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è
sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Dunque la mera produzione dell'avviso di pubblicazione nella prova di per sé che il credito specifico sia stato effettivamente ceduto. G.U. non
Occorre, infatti, distinguere tra la funzione dell'avviso (opponibilità della cessione al debitore) e quella della prova (titolarità del credito). Ed ancora, con pronuncia n. 5478/2024 la Suprema Corte ribadisce che nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora il debitore contesti la legittimazione del cessionario, l'onere della prova a carico del cessionario è "più rigoroso”. In altri termini, non appare sufficiente l'allegazione dell'avviso e di dichiarazione generica di cessione senza un contratto di cessione del credito. In tal caso, appare chiaro il difetto di legittimazione ad agire che può essere eccepito in ogni stato e grado del processo ed invero rilevato anche di ufficio dal giudice (Cass. 2951/16).
Si richiama la differenza tra la fase monitoria (decreto ingiuntivo) e la fase di opposizione, e in quest'ultima si richiede una più puntuale allegazione e documentazione della cessione avvenuta.
Infatti nel giudizio di merito a cognizione ordinaria, introdotto con l'atto di cui all'art. 645 cpc il creditore, ricorrente nella fase monitoria del giudizio, è onerato della prova relativa ai fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo e la parte opponente è tenuta a fornire prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito. La conferma del decreto ingiuntivo è quindi collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
Concludendo, appare condivisibile quanto eccepito e dedotto dalla parte opponente laddove afferma che secondo la giurisprudenza, il principio per cui è sufficiente l'indicazione dei crediti
"per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni", è subordinato a un requisito inderogabile:
ossia la descrizione deve consentire di "individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione". Sul punto per tutte, Cass. 25547/2025. Orbene, nel caso specifico la descrizione fornita da CP 2 - "crediti classificati come 'sofferenza' considerati 'deteriorati'... derivanti da rapporti bancari di varia natura sorti tra il 1963 e il 2022" è talmente generica e vaga da non
-
permettere alcuna individuazione certa del credito degli opponenti. Dunque, una descrizione del genere non può essere assolutamente in grado di superare il vaglio del requisito della "sicura riferibilità" richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e, anzi, ne rappresenta la palese violazione.
Sulla base di tutto quanto sinora esposto si ritiene di dover accogliere l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione sostanziale di Controparte_2 e dei soggetti da essa delegati a proseguire il presente giudizio formulata dagli opponenti, e l'accoglimento dell'eccezione preclude l'esame del merito del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)in accoglimento dell'opposizione proposta dichiara il difetto di legittimazione di CP 2 e dei
soggetti da essa delegati,
e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1187/2019, emesso dal Tribunale di Tivoli oggetto del presente giudizio di opposizione;
2)pone definitivamente a carico della parte opposta le spese di consulenza tecnica di ufficio come liquidate con separato decreto;
3)condanna la parte opposta al pagamento, in favore dei Sigg.ri Parte 1 Parte 2
Parte 4 delle spese di lite che liquida in euro 7.704,31, oltre accessori di Parte 3 e
legge e secondo lo scaglione di riferimento ex D.M. 55/14 e per essi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Tivoli 28/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Mazzacane
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 5080/2019 del Tribunale di Tivoli
promossa da Parte 1 c.f. C.F. 1 Parte 2 [...]
n.q. di fideiussori della Parte_5 debitore principale, Pt 3 e Parte 4
rappresentati e difesi dall'Avv.to GERARDI PIETRO, per procura in atti,
PARTE OPPONENTE
Controparte 1 cedente
Controparte 2 e per essa la Controparte 3 cessionaria, con l'Avv. Andrea Fioretti,
PARTE OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.ri Parte 1 Parte 2 [...]
Pt 3 e Parte 4 n.q. di fideiussori della Parte 5 debitore principale, convenivano in giudizio la CP 4 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
"1. IN VIA PRELIMINARE: previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva nei confronti dei fideiussori odierni opponenti , ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1187/2019 (n. 2204/2019 R.G.), concesso dal Tribunale di Tivoli in data 01/08/2019
2. IN VIA PRINCIPALE ED ASSORBENTE - IN MERITO ALLE FIDEIUSSIONI:
2.1) nel merito, accertare e dichiarare la nullità derivata delle fideiussioni de quibus per essere state redatte riproducendo le clausole contenute nello schema ABI del 2003, dichiarato illegittimo dal Provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005, per contrarietà all'art. 2, comma 2,
lett. a), L. n. 287 del 1990 (c.d. normativa antitrust), per tutti i motivi espressi in narrativa e per l'effetto
2.2) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti signori Parte 1 Parte 2 [...]
Pt 3 ed Parte 4 alla società opposta CP 4 per le causali di cui al decreto a seguito di ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione
3. Prima domanda subordinata:
3.1) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si volesse seguire la linea interpretativa che vede la nullità delle sole clausole vietate, mantenendo la validità della garanzia emendata dalle pattuizioni illegittime:
3.2) accertare e dichiarare la nullità relativa delle fideiussioni de quibus per inclusione nelle stesse delle clausole riproducenti quelle contenute nello schema ABI del 2003, dichiarate illegittime dal Provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005, per contrarietà all'art. 2, comma 2,
lett. a), L. n. 287 del 1990 (c.d. normativa antitrust) e per l'effetto dichiararne la nullità, con espresso riferimento alle clausole che dispongono la deroga all'art. 1957, comma primo c.c., per tutti i motivi già espressi in narrativa, e di conseguenza 3.3) accertare e dichiarare l'estinzione delle garanzie fideiussorie prestata dai signori [...]
Pt 1 Parte 2 Parte 6 Parte 4 per il mancato tempestivo esercizio da parte della Banca convenuta del diritto di credito nei confronti del debitore principale e per l'effetto
3.4) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti signori Parte 1 Parte 2 [...]
Pt 3 Ed Parte 4 alla società opposta CP_4 per le causali di cui al decreto a seguito di ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.
4) Seconda domanda subordinata:
Parte 4 ed al negozio4.1) accertare e dichiarare, con riferimento alla signora fideiussorio contenuto nel contratto di finanziamento n.35474 del 13/06/2013, la nullità relativa della fideiussione de qua per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 33, lett. b) e t) e 34,
commi 4 e 5, del d.lgs 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo e, segnatamente, della clausola di deroga all'art. 1957, comma primo, c.c., per tutti i motivi espressi in narrativa e per l'effetto,
4.2) accertare e dichiarare l'estinzione della garanzia fideiussoria prestata dalla signora Parte 4 per il mancato tempestivo esercizio da parte della Banca convenuta del diritto credito nei confronti del debitore principale;
3.3) di conseguenza revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione emesso a carico della signora conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Parte 4
stessa alla società opposta CP 4 per le causali di cui al decreto a seguito di ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione
5) Per effetto dell'accoglimento di una qualunque delle domande di cui ai punti da 1 a 3 delle presenti conclusioni 5.1) accertare e dichiarare la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla convenuta in danno degli odierni attori, e per l'effetto,
5.2) ordinare la cancellazione della posizione di debito correlata ai contratti di fideiussione oggetto di giudizio dalla Centrale rischi della Banca d'Italia e dalle altre Banche dati che monitorizzano l'esercizio del credito.
6) In ulteriore subordine
Qualora il Giudice adito, nonostante si verta in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
dovesse ritenersi incompetente a decidere sulle questioni sollevate da questa difesa circa la nullità
derivata assoluta e relativa - delle fideiussioni oggetto di causa per violazione della normativa esattamente art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990 - in favore delle Sezioni antitrust specializzate in materia di Impresa, si chiede che:
a) previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1187/2019 (n.
2204/2019 R.G.), concesso dal Tribunale di Tivoli in data 01/08/2019 nei confronti dei signori
Parte 3 Ed Parte 4Parte 1 Parte 2
b) emetta provvedimento di sospensione del presente giudizio in favore degli odierni opponenti al fine di consentire agli stessi di incardinare il giudizio di accertamento delle nullità delle dette fideiussioni dinanzi alla competente Sezione specializzata in materia di impresa.
7- CONCLUSIONI IN MERITO AI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO.
7.1) Con riferimento all'eccezione relativa alla errata indicazione del taeg nei contratti di finanziamento n. 35474 del 13/06/2013 e n. 64864 del 31/07/2015, si chiede che il Giudice - previa sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto - accerti, a mezzo di apposita CTU, il reale taeg/isc espresso dai contratti detti e, in caso di difformità rispetto a quanto indicato nei relativi documenti contrattuali, revochi il decreto ingiuntivo n.1187/2019.
7.2) Con riferimento all'eccezione relativa al taeg usurario nel caso di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento n. 35474 del 13/06/2013 e n. 64864 del 31/07/2015, si chiede che il
Giudice - previa sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto - accerti, a mezzo di apposita CTU, il reale taeg/isc espresso dai contratti detti nell'ipotesi della estinzione anticipata e,
in caso di riscontro di un taeg/isc oltre le soglie usura vigenti al tempo della stipula, revochi il decreto ingiuntivo n.1187/2019.
8- Condannare in ogni caso controparte, al pagamento di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario e distrattario."
Si costituiva in giudizio la CP 4 la quale concludeva:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
In via principale:
- rigettare tutte le domande e le eccezioni degli opponenti perché infondate sia in fatto che in diritto e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
Cont
-· Condannare parte opponente alla corresponsione in favore della del diverso maggiore o minore importo che dovesse essere accertato come dovuto in corso di causa.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
Con riserva di integrare/modificare le conclusioni quivi spiegate ed articolare mezzi istruttori,
qualora si rendano necessari, nel corso del procedimento.
Salvezze illimitate".
Si costituiva la CP 4 con il nuovo difensore avv. Luca Falivena, in sostituzione dell'avv.
CE SA D'PE.
Controparte 2 quale successore a titolo particolare Interveniva nel giudizio ex art. 111 c.p.c.
richiamando e confermando tutte le deduzioni, eccezioni e della Controparte 1
conclusioni formulate dalla cedente.
La causa veniva istruita con il deposito della documentazione agli atti;
il precedente giudice titolare della causa disponeva la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei signori Parte 1 Parte 2 Parte 3 ed Parte 4 e disponeva l'espletamento di consulenza tecnica bancaria. All'udienza del 3/2/22, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione rigettava la richiesta di chiarimenti avanzata dalla parte opponente e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti e all'udienza del 9/4/25 dinanzi a questo Giudice.
*****
L'opposizione formulata dalle odierne parti opposte è meritevole di accoglimento.
Deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione ad agire della CP 2 e dei soggetti da essa delegati ( Controparte 5 e
"Controparte_3 a perseguire il presente giudizio avente ad oggetto la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo n. 1187/2019.
Deducevano le odierne parti opponenti che CP 2 nel costituirsi in giudizio, non avrebbe fornito la prova documentale richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per le cessioni in blocco ex art. 58 TUB e che la mera produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale (G.U. n. 12 del 30/01/2024) sarebbe insufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione del 16/01/2024 e l'effettiva inclusione del credito de quo nell'ambito della cessione.
L'intervenuta deduceva che gli opponenti avrebbero tardivamente eccepito il difetto di legittimazione, per averlo fatto per la prima volta nella comparsa conclusionale e, allo stesso modo,
rispetto alla dedotta carenza di prova della titolarità, in capo alla stessa, del credito azionato.
Deducevano poi nel merito.
L'eccezione formulata dalla parte opposta deve essere accolta. Parte interveniente CP 2 , invero, con la costituzione in giudizio ha depositato, tra gli altri documenti, la copia della Gazzetta Ufficiale n. 12 del 30/1/24 e la sola comunicazione di cessione
Contr del credito di del 12/2/24 (All. sempl. non numerato).
La suddetta comunicazione ha sicuramente funzione di rendere opponibile ai terzi il trasferimento, ma non costituisce prova del trasferimento stesso né della sua portata oggettiva. In mancanza della produzione del contratto di cessione o di altro documento idoneo a identificare in modo certo i crediti trasferiti (es. atto notarile, elenco analitico), la legittimazione sostanziale dell'interveniente deve ritenersi mancante.
Nella fattispecie risulta in atti l'avviso di pubblicazione in Gazzetta e la dichiarazione della
Contr ma, di contro, manca agli atti il contratto di cessione o un elenco dettagliato dei cedente crediti. Né risulta dettagliata e precisa la suddetta dichiarazione del cedente (nome banca, identificazione del credito, data, importo, numero cliente/contratto, ecc.). Si ritiene,
conseguentemente, che la dichiarazione sia generica e non identifica i crediti specifici.
La Corte di Cassazione ha ribadito che, in tema di cessione di crediti in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., l'avviso pubblicato in Gazzetta svolge la funzione di pubblicità/opponibilità
verso il debitore ceduto, ma non costituisce di per sé prova piena che la cessione sia avvenuta e che il credito specifico sia compreso nel blocco ceduto.
In particolare, la Cassazione è chiara nel ritenere che, quando il debitore contesti la stessa esistenza del contratto di cessione o l'inclusione del credito, ai fini della relativa prova non è
sufficiente l'avviso pubblicato in Gazzetta. Dunque la sola dichiarazione della cedente, senza contratto né allegati, può non essere sufficiente.
Dall'attenta disamina degli atti, emerge in modo inequivocabile che non è stato prodotto alcun
Contr contratto di cessione ma solo depositata una dichiarazione di cessione della che, diversamente
dal contratto, non contiene l'identificazione puntuale dei singoli crediti.
La Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58
T.U.B., ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è
sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Dunque la mera produzione dell'avviso di pubblicazione nella prova di per sé che il credito specifico sia stato effettivamente ceduto. G.U. non
Occorre, infatti, distinguere tra la funzione dell'avviso (opponibilità della cessione al debitore) e quella della prova (titolarità del credito). Ed ancora, con pronuncia n. 5478/2024 la Suprema Corte ribadisce che nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora il debitore contesti la legittimazione del cessionario, l'onere della prova a carico del cessionario è "più rigoroso”. In altri termini, non appare sufficiente l'allegazione dell'avviso e di dichiarazione generica di cessione senza un contratto di cessione del credito. In tal caso, appare chiaro il difetto di legittimazione ad agire che può essere eccepito in ogni stato e grado del processo ed invero rilevato anche di ufficio dal giudice (Cass. 2951/16).
Si richiama la differenza tra la fase monitoria (decreto ingiuntivo) e la fase di opposizione, e in quest'ultima si richiede una più puntuale allegazione e documentazione della cessione avvenuta.
Infatti nel giudizio di merito a cognizione ordinaria, introdotto con l'atto di cui all'art. 645 cpc il creditore, ricorrente nella fase monitoria del giudizio, è onerato della prova relativa ai fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo e la parte opponente è tenuta a fornire prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito. La conferma del decreto ingiuntivo è quindi collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
Concludendo, appare condivisibile quanto eccepito e dedotto dalla parte opponente laddove afferma che secondo la giurisprudenza, il principio per cui è sufficiente l'indicazione dei crediti
"per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni", è subordinato a un requisito inderogabile:
ossia la descrizione deve consentire di "individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione". Sul punto per tutte, Cass. 25547/2025. Orbene, nel caso specifico la descrizione fornita da CP 2 - "crediti classificati come 'sofferenza' considerati 'deteriorati'... derivanti da rapporti bancari di varia natura sorti tra il 1963 e il 2022" è talmente generica e vaga da non
-
permettere alcuna individuazione certa del credito degli opponenti. Dunque, una descrizione del genere non può essere assolutamente in grado di superare il vaglio del requisito della "sicura riferibilità" richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e, anzi, ne rappresenta la palese violazione.
Sulla base di tutto quanto sinora esposto si ritiene di dover accogliere l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione sostanziale di Controparte_2 e dei soggetti da essa delegati a proseguire il presente giudizio formulata dagli opponenti, e l'accoglimento dell'eccezione preclude l'esame del merito del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)in accoglimento dell'opposizione proposta dichiara il difetto di legittimazione di CP 2 e dei
soggetti da essa delegati,
e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1187/2019, emesso dal Tribunale di Tivoli oggetto del presente giudizio di opposizione;
2)pone definitivamente a carico della parte opposta le spese di consulenza tecnica di ufficio come liquidate con separato decreto;
3)condanna la parte opposta al pagamento, in favore dei Sigg.ri Parte 1 Parte 2
Parte 4 delle spese di lite che liquida in euro 7.704,31, oltre accessori di Parte 3 e
legge e secondo lo scaglione di riferimento ex D.M. 55/14 e per essi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Tivoli 28/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Mazzacane