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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3787 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Silvia NOGARA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di fissare ovunque la rispettiva residenza.
1 2) La casa ex familiare, sita in 36015 Schio (VI), via Pietro Mascagni n.9, di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà nella disponibilità esclusiva della predetta con CP_1
le relative pertinenze, arredi e corredi, la quale continuerà ad abitarla unitamente ai figli ed , mentre il sig. a decorrere dal mese di novembre Per_1 Per_2 CP_2
2024, si è trasferito presso l'abitazione da questi recentemente acquistata e sita in
36015 Schio (VI), Via Porta di Sotto n. 16/A/1, portando con sé i propri effetti personali.
3) Quanto alla regolamentazione degli aspetti economici in favore dei figli e Per_1
, e considerato che entrambi sono maggiorenni ma non ancora Per_2
economicamente autosufficienti, le parti sono concordi nel prevedere che il sig. provvederà a corrispondere ai predetti l'importo mensile di € 400,00 CP_2
(quattrocento/00) cadauno, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante versamento diretto sui conti correnti agli stessi intestati, nonché concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli, mediante anticipazione o rimborso delle predette somme direttamente in favore dei predetti entro 10 giorni dall'esibizione delle relative ricevute, rimettendosi al riguardo al Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale. Le parti sono altresì concordi nel prevedere che il sig. verserà con le modalità sopra indicate il contributo al mantenimento dei figli CP_2
e , così come si farà carico nella misura del 50% delle spese Per_1 Per_2
straordinarie che li riguardano, fino al raggiungimento della piena e documentalmente comprovata autonomia economica dei figli, dal quale momento, le pattuizioni de quibus verranno azzerate senza necessità di presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria, essendo i genitori sin d'ora concordi sul punto.
4) I coniugi dichiarano, infine, di non avere ulteriori pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente, già definito ogni restante rapporto comunque riconducibile al vincolo coniugale e ciò con reciproca soddisfazione, anche in ragione dell'odierna regolamentazione dei rapporti patrimoniali.
5) Le parti chiedono di disporre la trasmissione dell'emananda sentenza all'ufficio dello Stato Civile del Comune di Schio, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000”.
2 Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Schio (VI) in data 29/06/2002, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 21/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Controparte_2
l'obbligo di corrispondere ai figli e maggiorenni ma non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti, la somma mensile di euro 400,00 cadauno, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Schio (VI), Via Pietro Mascagni n. 9, in favore di quale genitore Controparte_1
convivente con i figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti e Per_1
Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese
3 economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Schio (VI) in data 29/06/2002 con atto trascritto al n. CP_2
42, Parte II, Serie A, Anno 2002, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Schio
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3787 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Silvia NOGARA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di fissare ovunque la rispettiva residenza.
1 2) La casa ex familiare, sita in 36015 Schio (VI), via Pietro Mascagni n.9, di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà nella disponibilità esclusiva della predetta con CP_1
le relative pertinenze, arredi e corredi, la quale continuerà ad abitarla unitamente ai figli ed , mentre il sig. a decorrere dal mese di novembre Per_1 Per_2 CP_2
2024, si è trasferito presso l'abitazione da questi recentemente acquistata e sita in
36015 Schio (VI), Via Porta di Sotto n. 16/A/1, portando con sé i propri effetti personali.
3) Quanto alla regolamentazione degli aspetti economici in favore dei figli e Per_1
, e considerato che entrambi sono maggiorenni ma non ancora Per_2
economicamente autosufficienti, le parti sono concordi nel prevedere che il sig. provvederà a corrispondere ai predetti l'importo mensile di € 400,00 CP_2
(quattrocento/00) cadauno, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante versamento diretto sui conti correnti agli stessi intestati, nonché concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli, mediante anticipazione o rimborso delle predette somme direttamente in favore dei predetti entro 10 giorni dall'esibizione delle relative ricevute, rimettendosi al riguardo al Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale. Le parti sono altresì concordi nel prevedere che il sig. verserà con le modalità sopra indicate il contributo al mantenimento dei figli CP_2
e , così come si farà carico nella misura del 50% delle spese Per_1 Per_2
straordinarie che li riguardano, fino al raggiungimento della piena e documentalmente comprovata autonomia economica dei figli, dal quale momento, le pattuizioni de quibus verranno azzerate senza necessità di presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria, essendo i genitori sin d'ora concordi sul punto.
4) I coniugi dichiarano, infine, di non avere ulteriori pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente, già definito ogni restante rapporto comunque riconducibile al vincolo coniugale e ciò con reciproca soddisfazione, anche in ragione dell'odierna regolamentazione dei rapporti patrimoniali.
5) Le parti chiedono di disporre la trasmissione dell'emananda sentenza all'ufficio dello Stato Civile del Comune di Schio, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000”.
2 Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Schio (VI) in data 29/06/2002, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 21/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Controparte_2
l'obbligo di corrispondere ai figli e maggiorenni ma non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti, la somma mensile di euro 400,00 cadauno, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Schio (VI), Via Pietro Mascagni n. 9, in favore di quale genitore Controparte_1
convivente con i figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti e Per_1
Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese
3 economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Schio (VI) in data 29/06/2002 con atto trascritto al n. CP_2
42, Parte II, Serie A, Anno 2002, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Schio
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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