Sentenza 19 luglio 2019
Massime • 1
In tema di falso documentale, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49, comma secondo, cod. pen., la modificazione grafica dell'atto con abrasioni o con scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni non è indice univoco di una falsità talmente evidente da escludere la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, potendo apparire una correzione irrituale ma non delittuosa di un errore materiale compiuto durante la formazione di un documento veridico. (Fattispecie relativa alla correzione degli orari riportati in una cartella clinica, operata al fine di sollevare l'imputato da responsabilità per la morte di un paziente).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/07/2019, n. 32414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32414 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2019 |
Testo completo
32414-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: MARIA VESSICHELLI - Presidente - Sent. n. sez. 1391/2019 UP 08/04/2019- RENATA SESSA R.G.N. 28116/2018 ALESSANDRINA TUDINO ELISABETTA MARIA MOROSINI Relatore GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CC VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/01/2018 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore delle parti civili, avv. Manuela Maria Zoccali, che deposita conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore dell'imputato, avv. Adriana Fiormonti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna di CC AN, medico specialista in ginecologia, per aver alterato, mediante sovrascritturazioni, la cartella clinica relativa alla paziente AM IA (capo B); mentre ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di omicidio colposo ai danni della medesima paziente (capo A), confermando le statuizioni civili, anche nei confronti del responsabile civile "casa di cura Villa Elisa".
2. Avverso la pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi, entrambi attinenti al capo B).
2.1 Con il primo denuncia vizio di motivazione. La Corte di appello non avrebbe offerto alcuna reale argomentazione sull'elemento soggettivo del reato, che non può considerarsi in re ipsa, né ha preso in esame l'ipotesi del falso grossolano, che meritava invece attenta disamina considerata l'evidenza delle interpolazioni compiute dall'imputato nella indicazione degli orari riportati nella cartella clinica.
2.2 Con il secondo motivo eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato di falso, che, non essendo aggravato ai sensi dell'art. 476, comma secondo, cod. pen., si prescrive nello stesso tempo, sette anni e sei mesi, del delitto di omicidio colposo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato agli effetti penali, perché, come dedotto con il secondo motivo, il reato è estinto per prescrizione, mentre è infondato agli effetti civili.
2. Il capo di imputazione non fa alcun cenno, neppure "in fatto", all'aggravante del falso commesso su atto dotato di fede privilegiata. Ciononostante il Tribunale aveva riconosciuto l'aggravante (pagg. 22 e 23 sentenza di primo grado). La Corte di appello, però, si occupa esclusivamente dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 2 cod. pen., mentre non considera in alcun modo quella di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., e, pur tacendo sulla ragione dell'esclusione (mancanza di contestazione o insussistenza nel merito), di fatto la espunge anche dal giudizio di bilanciamento. In questa situazione non viene in rilievo la questione rimessa alle Sezioni Unite da questa sezione con ordinanza n. 3274 del 4 dicembre 2018, Sorge: «se possa 2 essere ritenuta in sentenza, dal giudice, la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ai sensi dell'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora la natura fidefaciente dell'atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione». Discende che, esclusa ad opera della Corte di appello l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 476, comma secondo cod. pen., il termine massimo di prescrizione del reato, commesso il 15 settembre 2009, tenuto conto del periodo di sospensione di 79 giorni a seguito del rinvio per astensione del difensore (dal 11 aprile 2017 al 29 giugno 2017), è decorso il 2 giugno 2017, prima della pronuncia della sentenza impugnata deliberata il 25 gennaio 2018. 3. La disamina del motivo residuo, circoscritta al tema della responsabilità civile, dimostra l'assenza di elementi che possano comportare il proscioglimento nel merito dell'imputato ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
4. Le censure prospettate con il primo motivo sono infondate.
4.1 Secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 cod. pen., occorre che appaia in maniera evidente la falsificazione dell'atto e non solo la sua modificazione grafica. Le abrasioni e le scritturazioni sovrappposte a precedenti annotazioni, non possono considerarsi, di per sé e senz'altro, un indice di falsità talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, giacché esse possono essere o apparire una correzione irregolare, ma non delittuosa, di un errore materiale compiuto durante la formazione del documento alterato dal suo stesso autore (Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011, dep. 2012, Baldin, Rv. 252946 - - 01). Nella specie il giudice di merito ha chiarito che le alterazioni oggetto di addebito lungi dal costituire un'innocua correzione sono piuttosto espressione di un'illecita falsificazione chiaramente compiuta per posticipare gli orari riportati nella cartella clinica al fine di sollevare l'imputato da responsabilità per la morte della paziente.
4.2 Quanto all'elemento soggettivo del reato, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello fornisce congrua motivazione laddove inquadra l'alterazione della cartella clinica in un preciso disegno del medico che mirava ad occultare o alleggerire la propria colpa professionale (pag. 16). 3 Ј 5. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione;
mente il ricorso va rigettato agli effetti civili e il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili presenti, che, tenuto conto di natura e caratteri dell'opera prestata nonché della pluralità di parti rappresentate, possono liquidarsi in complessivi euro 3500 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione;
rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili presenti, liquidate in complessivi euro 3500 oltre accessori di legge. Così deciso il 08/04/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Vessichelli Elisabetta Maria Morosini DEPOCA 4