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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA TORCHIA CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1548/2022 R.G.A.C. assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
NT (CS) – fraz. Campora San Giovanni, alla Via Veneto n. 21/A, presso lo studio dell'Avv.
Yvonne Posteraro, la quale la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ), in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Gioacchino da Fiore n. 34, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI:
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della Parte_1
domanda di parte attrice in riassunzione e applicando il principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte:
1) rigettare l'appello proposto dall' , in persona del suo l.r.p.t., perché Controparte_1 infondato in fatto e in diritto, nonché sfornito di validi supporti probatori e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata n. 499/2016 emessa dal Tribunale di Paola in data 25.07.2016;
1 2) condannare parte appellante alle spese e competenze di giudizio da distrarre al sottoscritto difensore e procuratore antistatario;
3) condannare, sulla base dell'ordinanza di rinvio, parte appellante alle spese e competenze del giudizio di legittimità da distrarre in favore del sottoscritto difensore”.
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte adita: Controparte_1
- accogliere l'appello inizialmente proposto dalla qui difesa Amministrazione e coltivato in riassunzione, annullando e/o riformando la sentenza di primo grado (n. 499/16 pronunciata dal
Tribunale di Paola) e, per l'effetto, dichiarare legittimo l'operato dell'Amministrazione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari dell'intero giudizio”.
§1) I precedenti gradi di giudizio
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 1.09.2010 presso la cancelleria della sezione lavoro del Tribunale di Paola, ha esposto quanto segue: Parte_1
➢ in data 20.10.2004 ha ricevuto atto di irrogazione di sanzioni nr. RH2LSA100009 2004 attraverso il quale l' di Paola le ha irrogato una sanzione Controparte_1
amministrativa di euro 8.394,00 a seguito di accesso mirato al controllo del lavoro sommerso presso la sede della ditta;
➢ dalla verifica eseguita in data 13.05.2004 dai funzionari dell'Ufficio impositore è stata riscontrata la presenza di una dipendente non assunta con regolare contratto ai sensi della normativa vigente;
➢ la dipendente in questione, è un'amica della titolare ed è stata chiamata per Persona_1
svolgere la sua prestazione lavorativa perché la ricorrente ne aveva particolarmente bisogno in quella giornata;
➢ è stata licenziata in data 12.09.2003 e da tale momento sino al 13.05.2004 Persona_1
non ha mai più svolto alcuna attività lavorativa alle dipendenze della ricorrente, così come dichiarato agli organi ispettivi;
➢ al momento dell'accesso mirato, i funzionari dell' non hanno chiesto Controparte_1
ai dipendenti da quanto tempo lavorassero alle dipendenze della ricorrente e per siffatta ragione deve ritenersi come non giustificabile che sia stata considerata come Persona_1
una lavoratrice alle dipendenze della ditta dalla data dell'1/01/2004;
➢ successivamente alla notificazione della suddetta sanzione, ha proposto ricorso presso la
Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza;
2 ➢ il giudice tributario adito ha dichiarato la propria incompetenza per materia in favore di quella del giudice ordinario, in applicazione della sentenza n. 138/2008 della Corte
Costituzionale;
➢ ha proceduto, pertanto, alla riassunzione dinanzi al giudice competente chiedendo: 1) in via principale, di dichiarare nullo l'atto impugnato per tutte le motivazioni espresse nel ricorso e in particolare perché relativo a un accertamento presuntivo non supportato da validi riscontri probatori;
2) in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi che l'accertamento eseguito sia ritenuto legittimo, di dichiarare come non dovuto dalla ricorrente l'importo irrogato a titolo di sanzione poiché sproporzionato e non congruo rispetto alla violazione contestata.
Incardinato il procedimento n. 717/2011 R.G.A.C., si è costituita in giudizio l' CP_1
a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro eccependo l'inammissibilità,
[...]
l'infondatezza e l'improponibilità dell'avversa opposizione.
All'udienza del 9.06.2011, il giudice ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del
Tribunale affinché valutasse l'opportunità di assegnare la controversia alle competenti sezioni civili dello stesso Tribunale, considerato che il ricorso non atteneva a questioni sull'omissione totale o parziale del versamento dei contributi e dei premi.
Il Presidente del Tribunale ha quindi designato per la trattazione un giudice della sezione civile.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di prova testimoniale.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 3.3.2016 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 496/2016 del 25.07.2016 e pubblicata in data 27.07.2016, il Tribunale di Paola ha accolto il ricorso e per l'effetto ha dichiarato non dovute le somme irrogate a titolo di sanzione amministrativa. Inoltre, ha compensato le spese di lite.
In estrema sintesi, il Tribunale ha esaminato in via preliminare l'eccezione sollevata dalla ricorrente nella memoria di replica e dopo averla accolta ha, poi, ritenuto fondato il ricorso per le seguenti ragioni.
Il giudice di prime cure ha prima brevemente richiamato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorio in relazione alla dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa avanzata, con l'ordinanza di ingiunzione, nei confronti dell'intimato.
In applicazione degli stessi ha, poi, concluso nel senso di ritenere che la ricorrente abbia pienamente fornito la prova contraria di quanto sostenuto dagli accertatori nel verbale posto a fondamento dell'ordinanza – ingiunzione.
3 Più segnatamente, è stato dato atto prima della normativa vigente in materia e in base alla quale, da un lato, l'assunzione dei lavoratori dipendenti andrebbe fatta entro le ore 24:00 del giorno precedente l'instaurazione del rapporto lavorativo e, da altro lato, quando in casi particolari il datore di lavoro si trova nell'urgenza di impiegare un lavoratore nello stesso giorno in cui è sorta l'urgenza, è previsto che l'assunzione può essere comunicata il primo giorno utile successivo e comunque non oltre il quinto giorno.
Successivamente, sulla scorta del complessivo compendio probatorio, ha ritenuto che la presunzione iuris tantum introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 12/2002 sia stata superata dalla ricorrente attraverso la prova contraria.
Infatti, dall'esame documentale e dalla prova testimoniale espletata è emerso che: 1)
[...]
svolge un'attività di parrucchiera che per sua natura realizza un incremento della Parte_1 clientela con l'approssimarsi della stagione estiva;
2) siffatta attività è stata oggetto di controllo con accesso ispettivo del 13.05.2004; 3) l'unica dipendente non assunta è risultata Persona_1
4) la busta paga e la scheda anagrafica del lavoratore attestano come data di assunzione quella del
13.05.2004; 5) i testi escussi hanno confermato l'imprevedibilità della prestazione lavorativa nel giorno indicato nel verbale ispettivo e delle esigenze lavorative rappresentate dalla ricorrente in relazione a quel periodo.
Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto come dimostrato il requisito dell'urgenza che in base alla legislazione vigente consente di poter comunicare l'assunzione il primo giorno utile successivo.
Inoltre, in assenza di prova contraria da parte dell'ente resistente, il giudice di prime cure ha ritenuto illegittimo l'atto impugnato.
Avverso la suddetta decisione, non notificata, l' e, per quanto possa Controparte_1 occorrere, la di dell' hanno proposto ricorso Parte_2 Pt_3 Controparte_1
in appello depositato in data 9.12.2016 presso la cancelleria della sezione lavoro affidandolo al seguente motivo.
Con un unico e articolato motivo di gravame, gli appellanti hanno denunciato la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D. L. 12/2002”. Nello specifico, hanno censurato l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale di Paola accolto l'opposizione a ordinanza - ingiunzione ritenendo sufficiente a superare la presunzione legale di cui all'art. 3 D.L. 12/2002, conv. in L. n. 73/2002
(nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 223/2006, art. 36 bis, conv. in L. n.
248/2006): 1) la sola dichiarazione della lavoratrice irregolare e di un'altra dipendente della ricorrente, presente al momento dell'ispezione, 2) la documentazione (busta paga e scheda
4 anagrafica della lavoratrice) attestante l'assunzione di in data 13.05.2004, subito Persona_1 dopo l'accesso dei funzionari dell' . Controparte_1
Incardinato il procedimento n. 2178/2016 R.G.A.C., con provvedimento del Presidente della sezione Lavoro reso il 12.12.2016 è stata fissata l'udienza del 18.01.2018 per la discussione ed è stato disposto che il ricorso e il decreto siano notificati a cura di parte ricorrente.
Quest'ultima ha provveduto a siffatto incombente in data 10.01.2017 a mezzo di servizio postale.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa del 23.12.2017 si è costituita in giudizio
[...]
per resistere al gravame e chiederne il rigetto poiché infondato in fatto e in diritto. Ha Parte_1
chiesto, altresì, di condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 18.01.2018, è stata disposta la trasmissione degli atti al Presidente della Corte affinché provvedesse alla individuazione della sezione civile competente per materia.
La causa è stata quindi assegnata alla seconda sezione civile e con ordinanza del 4.07.2018 è stato disposto il mutamento di rito da speciale ad ordinario. Con il medesimo provvedimento la causa è stata rinviata all'udienza del 26.06.2019 per la precisazione delle conclusioni.
Instaurato, dunque, il procedimento n. 191/2018 e dopo due rinvii d'ufficio, precisate le conclusioni mediante il deposito di note scritte ex art. 83 D.L. 18/2020 recante disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, la causa è stata trattenuta in decisione in data
8.07.2020, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparsa conclusionale e di memoria di replica.
Le parti non hanno depositato gli scritti conclusivi.
Con sentenza n. 1678/2020 pubblicata il 14.12.2020, la Corte di Appello di Catanzaro ha: 1) accolto l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l'opposizione a ordinanza ingiunzione proposta da 2) condannato Parte_1
al pagamento in favore degli appellanti delle spese processuali che ha Parte_1
liquidato quanto al primo grado in € 4.835,00 per compensi professionali, e quanto all'appello in
€ 3.231,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese prenotate a debito, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti.
Avverso la suddetta decisione, ha proposto ricorso ex art. 360 c.p.c. innanzi Parte_1
alla Suprema Corte e affidandolo a un unico motivo di gravame. Più segnatamente, parte ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 101 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.
5 ha lamentato la lesione del proprio diritto di difesa per non aver ricevuto Parte_1
alcuna comunicazione a seguito della trasmissione del fascicolo del grado di appello dalla Sezione
Lavoro alla Sezione Civile della Corte di Appello di Catanzaro e di non esser stata, pertanto, messa nelle condizioni di partecipare al giudizio.
In particolare, ha evidenziato la ricorrente che la Corte territoriale non ha rilevato la mancata comunicazione alla stessa dell'ordinanza del 4.07.2018 e dei successivi provvedimenti.
Sul punto ha precisato di non esser mai stata messa a conoscenza a mezzo della cancelleria dei rinvii di udienza, dell'invio degli atti del Presidente, dell'udienza di precisazione delle conclusioni, benché ritualmente costituita con comparsa di risposta.
Quanto sopra ha, dunque, inevitabilmente precluso a non solo di partecipare Parte_1
alle udienze ma anche di poter spiegare una compiuta difesa attraverso gli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza n. 21263/2022 pubblicata il 05.07.2022, la Suprema Corte di Cassazione ha:
1) accolto il ricorso;
2) cassato la sentenza impugnata;
3) rinviato alla Corte di Appello di
Catanzaro in diversa composizione collegiale perché provveda anche sulle spese di legittimità.
In estrema sintesi, la Corte di Cassazione ha così affermato: “A seguito dell'esame del fascicolo
d'ufficio, risulta in effetti mancare ogni prova della comunicazione alla ricorrente del decreto di fissazione di udienza innanzi alla Sezione Civile della Corte d'Appello di Catanzaro, cui gli atti erano stati trasmessi all'esito dell'udienza del 18.01.2018 tenutasi innanzi alla Sezione Lavoro della medesima Corte. Manca altresì ogni prova della comunicazione dei successivi provvedimenti assunti fuori udienza. Non c'è specifica contestazione della controricorrente circa la mancanza delle comunicazioni”.
§2) Il presente grado di giudizio e le valutazioni della Corte
ha riassunto la causa davanti alla Corte d'Appello di Catanzaro con atto di Parte_1
citazione regolarmente notificato ad e Controparte_2
ad in data 26.10.2022 rassegnando le conclusioni sopra Controparte_3
riportate.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.02.2023 si è costituita in giudizio , in persona del suo Direttore pro tempore, rassegnando Controparte_1
le conclusioni riportate in epigrafe.
Dopo una serie di rinvii necessari per l'acquisizione del fascicolo di primo grado in formato cartaceo, all'udienza del la Corte ha, dopo aver rilevato la mancata acquisizione del predetto fascicolo, rinviato la causa per la discussione all'udienza del 24 aprile 2024 mandando alla
6 cancelleria per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e autorizzando le parti al deposito delle copie degli atti di primo grado in loro possesso.
Entrambe le parti hanno depositato telematicamente il proprio fascicolo relativo al giudizio di primo grado ma non anche i verbali di causa di quel giudizio.
Il fascicolo d'ufficio non è stato mai inoltrato in quanto non rivenuto dalla cancelleria del Tribunale di Paola.
All'udienza del 24.04.2024 sostituita con il deposito telematico di note ex art. 127 ter c.p.c., la
Corte ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ma nella misura di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e venti per il deposito di memorie di replica.
In data 28.05.2024, ha depositato la comparsa conclusionale. Parte_1
Con provvedimento del 16.07.2024, il Collegio ha rilevato che la causa è stata erroneamente trattenuta in decisione da un collegio di cui fa parte uno dei componenti del collegio che ha emesso la sentenza cassata. Pertanto, con il medesimo provvedimento è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'assunzione in decisione da parte della corte in diversa composizione collegiale e la causa è stata rinviata all'udienza del 25.09.2024. Inoltre, considerato che le parti hanno già fruito dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali, il Collegio ha altresì disposto che all'udienza cui la causa sarà rimessa, essa sarà assunta in decisione senza ulteriore concessione di termini.
In siffatta udienza, con provvedimento del 30/09/2024 la Corte ha rilevato che la composizione della sezione non ha consentito la formazione di un Collegio attese le incompatibilità dei consiglieri dott.ssa , dott.ssa Anna e dott.ssa Persona_2 Persona_3 Persona_4
Per tale ragione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.12.2024 mandando al Presidente delle Corte per l'applicazione di un consigliere da altra sezione.
Con provvedimento del 3.10.2024, alla stregua dei vigenti criteri tabellari, è stato applicato quale componente del Collegio la dott.ssa Anna Maria Torchia.
L'udienza dell'11.12.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, i difensori delle parti costituite hanno provveduto a inviarle, con provvedimento del comunicato il 16.12.2024 e la causa è stata trattenuta in decisione senza ulteriore concessione di termini.
2.1. Il merito
Venendo al merito della controversia occorre in primo luogo dare atto che attesa la natura e il contenuto della pronuncia della Cassazione come sopra riportato, il presente giudizio si connota
7 come un tipico giudizio restitutorio. Se è vero, infatti, che tradizionalmente il giudizio restitutorio viene individuato in quello che si svolge quando la sentenza cassata non sia entrata nel merito della controversia ma abbia pronunciato in rito, ritiene la Corte che la medesima esigenza di sostanziale rinnovazione del giudizio di appello con tutti i poteri propri del giudice di questo grado ricorre nelle ipotesi in cui, come quella in esame, sebbene la sentenza impugnata sia entrata nel merito la decisione sia avvenuta in presenza di un vizio nella instaurazione del contraddittorio che impone l'integrale rinnovazione della decisione.
Il perimetro del giudizio rimesso in questa sede alla Corte è quindi quello segnato dall'atto di appello originariamente proposto dall' ed espressamente richiamato Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato nella sua costituzione in sede di rinvio.
Si è detto sopra che l'appello si sostanziava di un unico articolato motivo con cui viene censurata la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che l'attività assertiva e probatoria dell'opponente avesse superato la presunzione legale di cui all'art. 3 D.L. 12/2002, conv. in L. n.
73/2002 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 223/2006, art. 36 bis, conv. in L.
n. 248/2006).
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
L'art. 3 del decreto legge n. 12/2002 nel testo applicabile ratione temporis all'odierna controversia e nella interpretazione costantemente fornitane dalla Corte di Cassazione, per l'impiego di lavoratori non regolarmente denunciati pone una presunzione iuris tantum della esistenza del rapporto lavorativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui il rapporto viene accertato.
Il Tribunale ha ritenuto che nel caso in esame la prova orale e le allegazioni documentali consentissero di ritenere superata quella presunzione dovendosi ritenere che l'assunzione fosse avvenuta in condizioni d'urgenza per esigenze lavorative legate all'approssimarsi della stagione estiva e che la prova orale svolta con testi della cui attendibilità non vi era motivo di dubitare deponesse nel senso della impossibilità di impiego della lavoratrice alle dipendenze di
[...]
nel periodo precedente l'accertamento, posto che in quel periodo ella lavorava come Parte_1
bracciante agricola presso il cognato.
Va in primo luogo rilevato che la motivazione addotta per l'intempestiva denuncia del rapporto di lavoro si presenta all'evidenza e per come puntualmente eccepito dall'avvocatura destituita di qualsiasi fondamento logico e per ciò stesso inverosimile. Deve infatti ricordarsi che l'accertamento è avvenuto il 13 maggio 2004 onde anche a volere ritenere che nella stagione estiva l'esercizio commerciale dell'opponente ( parrucchiera ) subisse un incremento di clientela per effetto - verosimilmente ma la circostanza non è specificamente dedotta – della presenza di
8 villeggianti, è evidente che detta esigenza non possa ritenersi sussistente già dal mese di maggio e non presenta peraltro i caratteri della imprevedibilità che giustificherebbero un reclutamento in deroga agli obblighi di denuncia gravanti sul datore di lavoro. Quanto poi alla circostanza della impossibilità di lavorare per l'opponente nel periodo tra il 1° gennaio il 13 maggio 2004 ( quello per il quale vale la presunzione ) poiché in quel periodo la lavoratrice avrebbe lavorato come bracciante agricolo è sufficiente evidenziare, per come pure dedotto dall'appellante, che dalla stessa produzione documentale effettuata nel corso del giudizio per comprovare l'esistenza di detto rapporto di lavoro emerge che l'attività di bracciante agricola in favore di fu Parte_4
svolta dal 24 settembre al 31 dicembre 2003 e che quindi essa era cessata nel momento in cui inizia a decorrere la presunzione che qui viene in rilievo. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale
è proprio l'irragionevolezza della esigenza prospettata a giustificazione della repentina chiamata in servizio che vale a destituire di fondamento le dichiarazioni rese dai testimoni ( che la Corte non ha potuto direttamente esaminare in ragione del già segnalato smarrimento del fascicolo di primo grado, ma che il cui contenuto è evincibile dalla motivazioni rese dal Tribunale ed è in parte trascritto nella precedente sentenza della Corte d'Appello ) smentite peraltro, per come si è detto, anche in relazione alle ragioni che avrebbero impedito alla lavoratrice di lavorare presso l'esercizio commerciale dal mese di gennaio.
Deve peraltro rilevarsi che al momento dell'accertamento ispettivo la datrice di lavoro non ha esibito nè il libro matricola, né il libro paga né il libro presenza e che la lavoratrice a quella data era sprovvista della lettera di assunzione onde può qui fondatamente trovare applicazione il principio sancito dalla Cassazione secondo cui la mancata esibizione del libro matricola al momento dell'ispezione, la mancata consegna delle lettere di assunzione e la mancata prova nel giudizio di merito, della avvenuta sottoscrizione di qualsiasi contratto, sono elementi rilevatori di un quadro generale di irregolarità che fa legittimamente presumere l'esistenza del pregresso rapporto di lavoro, così come presunto dalla legge. ( cfr Cass. 14246/2015)
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere accolto con consequenziale riforma della sentenza impugnata e rigetto dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 55 del 2014 per come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento individuato sulla base dell'importo della sanzione e ridotte della metà in ragione della semplicità delle questioni affrontate.
9 Solo con riferimento alla fase di Cassazione la liquidazione viene effettuata sulla base dei parametri del DM n. 55 del 2014 ante modifica, quello essendo il DM vigente alla data della pubblicazione sella ordinanza della Cassazione ( cfr Cass. 5426/2005).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Paola n. 499 del 2016 e nei confronti di così provvede: Parte_1 in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta l'opposizione proposta da avverso l' atto di irrogazione di sanzioni nr. RH2LSA100009 2004; Parte_1 condanna al pagamento nei confronti dell' delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite che per il primo grado liquida in € 2538,5 per il grado di appello € 2.904,5 per il giudizio di
Cassazione in € 1467,5 e per il presente giudizio di rinvio in € 2.904,5 il tutto oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso il 30 gennaio 2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Silvana Ferriero
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