Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3065/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 3065/2023 R.G., avente ad oggetto: “divorzio contenzioso – cessazione effetti civili” e vertente
TRA
c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tommaso De Parte_1 C.F._1
Mauro, procuratore domiciliatario;
Ricorrente
E
(c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Sinisi e Jessica CP_1 C.F._2
Scrascia, procuratori domiciliatari;
Resistente
Conclusioni:
Come da conclusioni redatte a verbale di udienza del 7.03.2024.
Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso depositato il 19.04.2023 sponeva: - che in data 27.07.2005 aveva contratto Parte_1 matrimonio con e che dalla loro unione era nati due figli, (2.02.2007) e CP_1 Per_1 Per_2
(14.12.2009); - che a nulla erano valsi i propri tentativi di tenere unita la famiglia e che il matrimonio naufragava a causa della relazione extraconiugale intrapresa dalla consorte;
- che la intraprendeva CP_1 il giudizio di separazione che si concludeva con sentenza n. 3436/2022 in ratifica degli accordi intervenuti tra le parti;
- che la casa coniugale gli veniva assegnata in considerazione del fatto che la resistente si era trasferita altrove con i figli;
- che veniva previsto l'affidamento condiviso dei minori con la previsione di un calendario di visita paterno;
- che veniva previsto un contributo di mantenimento per i figli pari ad €
210,00 ciascuno e che non veniva accordato alcun assegno di mantenimento per la moglie, la quale vi aveva rinunciato;
- che dal mese di ottobre 2020 aveva acconsentito a che la percepisse per intero l'assegno CP_1 unico universale per i figli;
- che in sentenza erano stati previsti ulteriori previsioni di natura patrimoniale, funzionali alla separazione.
Tanto premesso concludeva chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio con assegnazione in suo favore della casa coniugale, affidamento condiviso dei figli, conferma del calendario vigente relativo al proprio diritto di visita e previsione di un contributo di mantenimento a suo carico di € 460,00 totali, con la ripartizione delle spese straordinarie al 50 % tra le parti;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con decreto del 28.04.2023 veniva fissata l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore.
Con comparsa del 19.07.2023 si costituiva la quale, a sua volta, rappresentava: - che il CP_1 ricorso depositato era inammissibile in quanto la parte ricorrente non aveva ottemperato agli obblighi di produzione documentale previsti dall'art. 473-bis n. 12 c.p.c.; - che non vi era motivo per cui parte ricorrente avesse ripercorso le cause della separazione, già definitivamente transatte;
- che non vi era
1
- che anche il calendario relativo al diritto di visita paterno doveva essere integralmente confermato;
- che il contributo in favore dei figli doveva essere aumentato ed adeguato alle loro crescenti esigenze;
- che il mancato deposito della documentazione prevista dalla legge impediva di valutare correttamente le consistenze reddituali e patrimoniali del ricorrente;
- che percepiva uno stipendio di € 600,00 mensili e non era nelle condizioni di far fronte a tutte le spese a suo carico;
- che il contributo in favore dei figli doveva essere aumentato sino ad € 600,00 totali, anche per colmare la sperequazioni reddituale esistente tra le parti. Tanto premesso concludeva chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso e, nel merito, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione ad eccezione del contributo di mantenimento per i figli a carico del padre da elevare ad € 600,00 in totale, confermando la percezione in suo favore del 100% dell'assegno unico universale e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie per i figli;
con vittoria di spese e competenze di lite.
A seguito dell'ascolto delle parti nel corso dell'udienza presidenziale del 19.09.2023, il Giudice confermava il via provvisoria le condizioni di separazione.
Ritenuta non necessaria alcuna attività istruttoria, fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis. 28 c.p.c. Il Giudice in data 7.03.2027 assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
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Oggetto del presente giudizio è, principalmente, la domanda volta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...].
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli art. 2 e 3 lett.) b, L. n.
898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con rito concordatario in
Poggiardo il giorno 27.07.2005, è intervenuta separazione personale innanzi al Tribunale di Lecce pronunciata con sentenza n. 3436/2022.
Dal giorno della sentenza è trascorso più di un anno durante il quale i coniugi hanno continuato a vivere separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta.
Attese le risultanze degli atti di causa, deve dunque, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Pertanto, va pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
Parte resistente, costituendosi, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancato deposito della documentazione richiesta dall'art. 473-bis.12 c.p.c., documentazione che il ricorrente provvedeva a depositare con memoria del 9.06.2023.
Il Collegio scrivente ritiene di non accogliere l'eccezione proposta in primo luogo in quanto la parte resistente ha provveduto, in ogni caso, a depositare quanto normativamente richiesto con la memoria precedente all'udienza di comparizione delle parti del 19.09.2023 e, in secondo luogo, in quanto la sanzione dell'inammissibilità non è normativamente prevista nell'articolo in commento, soprattutto se letto in combinato disposto con l'art. 473-bis.18 c.p.c.; tale disposizione, che stabilisce che “il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96”, deve essere interpretata come l'unica conseguenza prevista dal codice di rito al mancato rispetto del dovere di collaborazione, non potendo introdursi sanzioni legislativamente non contemplate.
Trattando delle condizioni di divorzio, deve essere confermato l'affidamento condiviso dei figli, la collocazione presso la madre, nonché il diritto di visita paterno secondo il calendario già accordato in sede di separazione (tre pomeriggi a settimana, dalle ore 16.00 alle ore 10.00 e, alternativamente il sabato o la
2 domenica per due settimane al mese dalle 9:00 alle 16:00; durante le vacanze natalizie il padre ha diritto di tenere con sé i figli per tre giorni in prossimità del Natale e del primo dell'anno ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali il padre ha diritto di tenere con sé i figli per tre giorni di cui uno festivo ad anni alterni;
durante il mese di agosto il padre potrà tenere con sé la prole, oltre che nei giorni prima indicati, per ulteriori sette giorni consecutivi), quali conclusioni congiunte delle parti, che hanno concordemente dichiarato di esercitare la responsabilità genitoriale con la modalità predetta sin dall'epoca della separazione, senza che siano emersi elementi di pregiudizio per i minori.
Nulla deve essere disposto in merito all'assegnazione della casa coniugale, dal momento che la CP_1 dopo la crisi di coppia, ha lasciato la casa familiare andando a vivere, unitamente ai figli, in un altro immobile di sua proprietà.
La questione sulla quale le parti sono in contrasto attiene, invece, alle determinazioni di natura economica.
Giova ricordare che l'assegno di mantenimento per i figli è un contributo d'importo forfettizzato la cui funzione si sostanzia nell'adempiere all'obbligo di mantenimento previsto per legge in capo ai genitori.
In particolare, il genitore obbligato ex art. 317 bis c. 1 c.c. deve adempiere il proprio obbligo nei confronti dei figli versando in favore del genitore percipiente un contributo proporzionale alle proprie sostanze e secondo la propria capacità lavorativa e reddituale.
Va precisato che il mantenimento dei minori, versato mensilmente, non costituisce mero rimborso delle spese sostenute dal genitore affidatario nel mese corrispondente, bensì “la rata” di un assegno annuale determinato tenendo conto delle esigenze della prole. Di conseguenza, e a titolo esemplificativo, non è possibile giustificare una sospensione dello stesso nei mesi estivi, solo in ragione del maggior tempo trascorso dai figli con il genitore non collocatario.
Nel caso di specie, gli ex coniugi presentano redditi differenti, atteso che il , quale agente di polizia Pt_1 di Stato, percepisce un reddito annuo netto di circa € 24.000,00, maggiorato di un minimo importo relativo ai contributi Agea, mentre la dichiara redditi per circa € 10.000,00. CP_1
Inoltre, il , a fronte di una disponibilità mensile di € 2.000,00, ha documentato di provvedere al Pt_1 pagamento di una sola rata di finanziamento, avente n. 619846, pari ad € 440,00 mensili (cfr. estratti conto), mentre non può essere preso in considerazione, in via definitiva, quanto dichiarato dal ricorrente in merito al pagamento delle rate relative a due mutui per l'importo complessivo di € 1.100,00, non avendo il ricorrente provveduto al deposito dei contratti di finanziamento, né risultando il conseguente addebito dall'analisi degli estratti conto agli atti. Dunque, appare equo prevedere in favore di ciascun figlio l'importo mensile di € 300,00 (€ 600,00 in totale) alla luce dell'età dei minori, delle loro crescenti esigenze, degli oneri abitativi che la madre deve sopportare e della disponibilità manifestata dal a che l'assegno unico universale venga percepito al 100% Pt_1 dalla La somma prevista sarà a carico del padre a decorrere dalla presente pronuncia, lasciando per CP_1 il periodo precedente invariato quanto disposto in sede di ordinanza presidenziale.
Il provvederà a corrispondere l'importo indicato alla entro il quindici di ogni mese, con Pt_1 CP_1 rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT.
Al contributo di natura ordinaria deve essere aggiunta la ripartizione delle spese straordinarie per i figli a carico dei genitori al 50%, come previste e regolate dal protocollo di intesa in materia vigente presso il
Tribunale di Lecce.
Alla luce della soccombenza di parte ricorrente, le spese di lite devono essere poste a suo carico con applicazione dei valori minimi in ragione della durata del procedimento, dell'esito e del mancato svolgimento della fase istruttoria e con distrazione in favore dei procuratori di parte resistente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
19.04.2023 da nei confronti di con l'intervento del P.M., così Parte_1 CP_1 provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a [...] il Parte_1
9.03.1978, e nata a [...] il [...]; CP_1
2) Affida in regime condiviso i due minori con collocamento prevalente presso la madre ed esercizio del diritto di visita paterno come indicato in parte motiva;
3) Pone a carico del un contributo per il mantenimento dei figli di € 300,00 ciascuno da versare Pt_1 alla ex coniuge entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dalla presente pronuncia (lasciando invariato per il periodo precedente quanto previsto quali provvedimenti provvisori), oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, da individuarsi secondo il Protocollo in materia di famiglia vigente presso il Tribunale di Lecce;
4) Da atto della disponibilità del a che l'assegno unico universale per i figli sia percepito al 100% Pt_1 dalla CP_1
5) Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.700,00 per compensi, Parte_1 oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
6) Manda alla Cancelleria perché comunichi la presente decisione alle parti ed all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Poggiardo.
Lecce, 20.11.2024
Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese di Battista dott.ssa Cinzia Mondatore
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