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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3253 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1038/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 1469/2020, pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata il 15.10.2020 e pendente
TRA
(c.f. ) con sede in Napoli, alla via Melisurgo n. 4, Parte_1 P.IVA_1 costituitasi in persona del dr. dichiaratosi legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla “comparsa di costituzione di nuovo difensore”, dagli Avv.ti Rita Raia (codice fiscale
) e Antonio Formisano (codice fiscale ) C.F._1 C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Torre del Greco (NA), alla via Marconi n. 66, costituitasi in persona del Direttore
Generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procure generali alle liti, redatte a mezzo di scritture private con firme autenticata per notar recanti n. Persona_1 rep. 6393, n. racc. 4123 del 29.7.2020 e n. rep. 7167, n. racc. 4610 dell'8.7.2021, dagli
Controparte_ N. 1038/2021 R.G.A.C.C. c. Pag. 1 a 13 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
avv.ti Eduardo Martucci (c.f.: ) e Adele de Paula (c.f.: C.F._3
; C.F._4
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Torre
Annunziata il 5.11.2018, la in qualità di struttura accreditata per lo Parte_1 svolgimento di prestazioni sanitarie afferenti alla branca di “dialisi” (decreto di accreditamento n. 360 del 17.6.2015) e “radiodiagnostica” (per cui aveva stipulato un contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. 502/92 il 14.3.2017) nell'ambito Cont territoriale dell' , chiedeva ingiungersi alla detta l pagamento della Controparte_3 somma di € 108.652,79, “oltre interessi moratori maturandi da calcolarsi in base ai tassi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 (come espressamente pattuiti dalle parti)”, a titolo di pagamento per le prestazioni erogate nei mesi di maggio e agosto del 2018 per cui aveva emesso le fatture nn. 48E del 31.5.2018, 50E del 31.5.2018 e 70E del 31.8.2018. Cont Con decreto ingiuntivo n. 1719/2018, emesso il 15.11.2018 e notificato all' l
14.12.2018 il Tribunale ingiungeva alla il pagamento della somma Controparte_3 richiesta, “oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. decorrenti dalla data di deposito del ricorso sino al soddisfo” e oltre le spese della procedura monitoria.
Proponeva opposizione avverso il predetto decreto l' , con atto di Controparte_3 citazione notificato il 18.1.2019, chiedendone la revoca per i seguenti motivi:
- mancata accettazione delle fatture, in quanto non era stata seguita la procedura di fatturazione elettronica ed in quanto le fatture non erano state registrate, né erano presenti in contabilità o nel sistema SURAFS;
Per_2
- insussistenza dell'autorizzazione all'esercizio delle prestazioni di emodialisi a favore degli assistiti del CP_4
- inidoneità delle fatture, da sole, a provare il credito rivendicato.
Concludeva chiedendo: “
1. In accoglimento del presente atto di citazione, revocare l'opposto provvedimento monitorio, in quanto carente degli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito che ne forma l'oggetto sostanziale, nonché infondato nel merito;
2. Per l'effetto, condannare la parte opposta al pagamento di diritto, spese ed onorari di giudizio”.
Controparte_ N. 1038/2021 R.G.A.C.C. c. Pag. 2 a 13 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Si costituiva, con comparsa depositata il 2.5.2019, la che resisteva Parte_1 all'avversa opposizione deducendo che:
- le fatture erano state regolarmente assunte al protocollo dell' e Controparte_3 riportate nelle scritture contabili nonché erano di competenza del Distretto che le aveva registrate in contabilità; Cont
- l'eccezione era comunque infondata in quanto l' non aveva fornito nessuna prova circa il rifiuto e/o l'inesistenza di siffatte fatture e quindi della mancata registrazione, atteso che le note depositate erano inidonee, trattandosi di documentazione interna;
- il Centro C.M.O. era dotato di convenzione e/o accreditamento per le prestazioni afferenti alla branca di dialisi in forza del decreto n. 360 del 17.6.2015;
- diversamente da quanto stabilito dal giudice del monitorio, il ritardo dei pagamenti comportava il riconoscimento degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02, Cont come previsto dall'art. 7, comma 6 del contratto stipulato tra il Centro e l' l 14.3.2017;
- in via subordinata, qualora il Tribunale avesse ritenuto fondate le eccezioni Cont dell' avrebbe dovuto quanto meno conseguire un equo indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. per le prestazioni svolte.
Pertanto, concludeva chiedendo: “In via preliminare: 1) Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 108.652,79, non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c., oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere. Nel merito: 2) Rigettare l'opposizione, in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto
e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n° 1719/2018 del Tribunale di Torre
Annunziata, per la somma di € 108.652,79 oltre accessori. 3) Per l'effetto, condannare
l' in persona del Commissario Straordinario pro tempore, al Controparte_3 pagamento, in favore della Società della somma di € 108.652,79, oltre Parte_1 interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere. 4) In subordine, accertare e dichiarare l'indebito arricchimento da parte dell' , per i motivi esposti al punto 3) della CP_5
Controparte_ N. 1038/2021 R.G.A.C.C. c. Pag. 3 a 13 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
comparsa di costituzione e risposta. 5) Condannare l' , in persona del Controparte_3
Commissario Straordinario pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il tutto nella misura in cui l'adito Giudicante vorrà valutare anche facendo ricorso al potere equitativo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo. 6) Condannare parte soccombente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con diretta attribuzione in favore del procuratore antistatario. 7) Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecutorietà, come per legge. 8) Emettere ogni altro provvedimento di giustizia”.
Con la comparsa conclusionale depositata il 17.7.2020 il ribadiva di essere CP_6 dotato di accreditamento per le prestazioni afferenti alla branca di dialisi, mentre con riguardo alla mancata contrattualizzazione per la stessa branca deduceva che era Cont addebitabile esclusivamente alla debitrice la quale si era sottratta alla stipula degli stessi, nonostante l'invito rivoltole e rivolto anche alla Regione Campania al fine di predisporre i contratti per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
Con sentenza n. 1469/2020, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo impugnato e condannava l'opposta alla Cont rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente
In particolare, affermava che quanto eccepito attraverso la nota n. 1833 del
4.1.2019 a firma del Direttore del DS n. 58 riguardo alla mancanza del contratto per la branca di emodialisi trovava conferma nel punto n. 7 del deliberato dell'atto di accreditamento n. 360/2015, in cui si leggeva che il Centro, per la branca di dialisi ambulatoriale, poteva erogare prestazioni a carico del SSN a condizione che avesse Cont sottoscritto con l' gli accordi contrattuali di cui alla normativa vigente. Pertanto, per il Tribunale condizione per il pagamento dei corrispettivi a carico del SSN era la stipula del contratto per l'annualità considerata, sicché nulla era dovuto per le prestazioni di dialisi/emodialisi. Inoltre, concludeva affermando che “il carattere determinante del motivo di opposizione testé esaminato, tale da consentire l'accoglimento della stessa con revoca dell'opposto D.I., consente di ritenere superfluo l'esame dei restanti motivi di opposizione”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la C.M.O., con atto notificato il
4.3.2021, formulando all'uopo due motivi di doglianza rubricati rispettivamente: “1)
Error in iudicando ed Error in procedendo in merito alla mancata contrattualizzazione
Controparte_ N. 1038/2021 R.G.A.C.C. c. Pag. 4 a 13 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
per la Branca di Dialisi – Contraddizioni della motivazione”, “2) Error in iudicando ed
Error in procedendo – Omessa pronuncia della sentenza in merito al mancato riconoscimento e pagamento della fattura n° 70 E/ARAD/2 del 31.08.2018 di € 62.666,97
e sulla richiesta di indebito arricchimento – Violazione e/o falsa applicazione dell'art.
111 Cost. e 132 c.p.c.”.
Più nello specifico:
- con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale erroneamente non aveva riconosciuto le somme richieste a titolo di remunerazione delle prestazioni rese per la branca di emodialisi per l'assenza di contratto in quanto la mancata sottoscrizione era Cont imputabile solo al comportamento omissivo dell' e della Regione Campania che si erano sottratte alla stipula nonostante gli inviti del . Inoltre, l'assenza di contratto CP_6 non era circostanza idonea ad escludere la liquidità del credito azionato dal momento che non aveva inciso sul sistema di accreditamento definitivo nella cui vigenza il Centro Cont aveva reso le prestazioni. Né l' aveva provato la sospensione dell'accreditamento a seguito della mancata sottoscrizione del contratto. Pertanto, il fatto costitutivo del credito rivendicato era rappresentato dalla persistente efficacia dell'accreditamento, non sospeso, Cont e dall'esclusiva responsabilità dell' per la mancata sottoscrizione di un contratto con la lesione del legittimo affidamento del , sicché erano dovuti gli importi di cui alle CP_6 fatture n. 48 E/BDIA del 31.5.2018 (€ 45.653,28) e n. 50 E/BDIA del 31.5.2018 (€
332,54) per un totale di € 45.985,82;
- con il secondo motivo, invece, si è lamentato dell'omessa pronuncia da parte del
Giudice di prime cure sulla richiesta di pagamento relativa alla fattura n. 70 Pt_2 del 31.8.2018 (per prestazioni di radiodiagnostica) e sulla richiesta subordinata di indebito arricchimento. Ha riproposto, poi, le difese in ordine alla mancata registrazione delle fatture, tra cui anche la fattura suddetta, affermando che “l' non ha CP_5 allegato alla propria produzione di parte del giudizio di I grado alcuna documentazione
a supporto delle eccezioni sollevate”, bensì soltanto due documenti interni non idonei a provare quanto affermato. Inoltre, ha ribadito che le fatture erano di competenza e/o di pertinenza del relativo Distretto, per cui erano state regolarmente registrate, come risultava dall'estratto del proprio registro delle fatture elettroniche. Quanto all'indebito arricchimento della P.A., aveva formulato tale domanda in via subordinata, come richiesto dalla natura della domanda ed aveva provato le circostanze rientranti nella sfera
Controparte_ N. 1038/2021 R.G.A.C.C. c. Pag. 5 a 13 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
del proprio onere probatorio, richiamate dai principi sanciti dalle sezioni unite della
Suprema Corte con sentenza n. 10798 del 2015.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi innanzi esposti, il presente gravame e riformare totalmente la sentenza n° 1469/2020, resa dal Tribunale di Torre Annunziata – G.U. Dott. Angelo
SCARPATI. 2) Per l'effetto, rigettare l'opposizione, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto e, previa conferma del decreto ingiuntivo n° 1719/2018 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, tenuto conto dell'infondatezza dell'opposizione, condannare l' , in Controparte_3 persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento, in favore della Società della somma di € 108.652,79, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del Parte_1
D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere.
3) In via subordinata, accertare e dichiarare l'indebito arricchimento da parte dell'
[...]
, per i motivi esposti nel giudizio di I grado e reiterati nel seguente giudizio di CP_5 appello. 4) Condannare l'odierna appellata, in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, tanto del giudizio di primo grado che del giudizio di appello, oltre accessori come per legge, con diretta attribuzione in favore al sottoscritto procuratore antistatario. 5) In via estremamente gradata, in caso di conferma, compensare le spese di entrambi i giudizi”.
Con comparsa depositata il 7.12.2021, si è costituita l'appellata Controparte_3 che ha riproposto le argomentazioni poste a sostegno dell'opposizione a decreto ingiuntivo e quindi l'impossibilità del riconoscimento del credito richiesto in quanto: a) non provato da regolare fatturazione elettronica notificata secondo i canoni previsti dalla legge;
b) non fondato su contratto redatto per atto scritto e ritualmente sottoscritto dai rappresentanti legali pro tempore delle parti contraenti. Dunque, così ha concluso: “
1. In accoglimento di quanto esposto in comparsa di costituzione, rigettare integralmente
l'atto di appello proposto dalla Società in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto;
2. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Co N. 1038/2021 R.G.A.C.C. c. Pag. 6 a 13 Parte_1 CP_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
In data 14.6.2023, in sostituzione dell'originario difensore della si sono Pt_1 costituiti gli avv. Rita Raia e Antonio Formisano che si sono riportati integralmente ai motivi e alle conclusioni formulate con l'atto di appello.
All'udienza del 18.2.2025, questa Corte ha rilevato che agli atti mancava il contratto di radiodiagnostica per l'anno 2018, mentre le parti si sono limitate a precisare le conclusioni riportandosi ai propri scritti, sicché il processo è stato introitato in decisione, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 primo comma c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di appello è infondato.
Come più volte osservato da questa Corte, col conforto della giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr. ex multis Cass.: 1740/2011, 17711/2014 e 23657/2015), il soggetto titolare di una struttura sanitaria che chiede la condanna di un'azienda sanitaria locale a pagargli i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale ha l'onere di produrre in giudizio, oltre ai documenti attestanti l'accreditamento e l'effettivo svolgimento delle prestazioni, anche i contratti stipulati con Cont l' per disciplinare i rapporti di natura lato sensu concessoria derivanti dall'accreditamento.
La stipulazione dei contratti è infatti assolutamente necessaria e, secondo i principi generali dell'ordinamento in tema di contratti con le pubbliche amministrazioni, deve avvenire per iscritto, con indicazione degli elementi fondamentali del rapporto, a pena di nullità (Cass. 59/2001; Cass. 19638/2005; Cass. 8950/2006), sicché la prova della loro esistenza e del loro contenuto può essere data soltanto (fatto salvo l'eccezionale caso di cui agli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione dei documenti che li rappresentano direttamente e non anche per mezzo di presunzioni.
Del resto anche la S.C. ha più volte affermato, con specifico riguardo alla materia in esame, che “nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del
1992, come integrato dall'art. 6 della l. n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo
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regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta” (Cass. 7019/2020; nello stesso senso cfr. Cass. 17588/2018; Cass.17665/2019).
Quindi, in definitiva, posto che i contratti con la p.a. devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità (Cass. 20690/2016 e 12540/2016), è da escludere che possano ritenersi validamente conclusi, ai sensi dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n.
502/1992, accordi contrattuali per “facta concludentia”, rappresentati dalla mancata sospensione dell'accreditamento oppure dalla mancata sottoscrizione del contratto per Cont causa (peraltro non provata) imputabile all' con conseguente lesione del legittimo affidamento della struttura a tale sottoscrizione, sicché la pretesa creditoria per le prestazioni di “dialisi” – oggetto delle fatture n. 48/E del 31.5.2018 e n. 50/E del
31.5.2018 – è priva di fondamento. Cont È irrilevante il fatto che l' pur sollecitata, non abbia convocato il centro per la sottoscrizione dei contratti, perché ciò non toglie che, in assenza degli stessi, le prestazioni non possono essere remunerate (ed il centro poteva rifiutarsi di eseguirle). Né appare rilevante la sentenza del TAR Campania del 19/6/2019 con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal centro avverso il silenzio della P.A. sulla richiesta di essere ammesso alla sottoscrizione dei contratti per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; il G.A., Cont infatti, si è limitato ad imporre all' ed alla Regione Campania “di fornire entro 60 giorni dalla comunicazione e/o notifica (se anteriore) della presente sentenza un riscontro espresso, anche eventualmente congiunto, alla richiesta della ricorrente del 17 marzo 2018”, specificando tuttavia che “non può, invece, essere accolta la domanda della ricorrente di condannare le amministrazioni resistenti alla stipula dell'accordo successivo all'accreditamento, trattandosi, come accennato, di attività che presuppone
l'espletamento di una preventiva valutazione riservata alle Amministrazioni intimate”.
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2.1. Passando all'esame del secondo motivo di appello, si rileva che effettivamente il Tribunale non ha esaminato la pretesa relativa alle prestazioni di radiodiagnostica.
Tuttavia, anche per tali prestazioni manca il contratto relativo all'anno 2018 al quale si riferisce la domanda, giacché quello prodotto dalla iguarda gli anni 2016 Pt_1
e 2017. Per le ragioni appena esposte con riguardo alle prestazioni di dialisi, il contratto
è indispensabile per la sussistenza del diritto di credito.
Il contratto volto a regolare le prestazioni di radiodiagnostica per l'anno 2018, sottoscritto il 26/11/2018 è stato prodotto, tardivamente, nel giudizio di secondo grado, solo in data 17/4/2025, unitamente alla comparsa conclusionale, sicché non può essere preso in considerazione ai fini della decisione. È pur vero che la sua mancanza è stata rilevata da questa Corte all'udienza del 18/2/2025, ma ciò non consentiva comunque al centro di produrre il contratto tardivamente. Infatti, nel caso in esame, il Tribunale non si era proprio pronunciato sulla pretesa relativa alle prestazioni di radiodiagnostica, sicché
l'appellante, che ha inteso devolvere al Giudice di secondo grado la relativa domanda oggetto di omessa pronuncia, aveva l'onere di produrre, tempestivamente, i documenti indispensabili per l'accoglimento della stessa. In altri termini, non si tratta del rilievo d'ufficio di una questione che il Giudice di primo grado non aveva rilevato, pur decidendo sulla relativa domanda (che consentirebbe lo svolgimento di attività istruttoria;
cfr. Cass.
25849/2023; Cass. 20870/2020), ma della mancanza di un documento necessario a far valere la pretesa creditoria sulla quale non vi era stata pronuncia da parte del Tribunale e che dunque era onere dell'appellante produrre tempestivamente.
2.2 La relativa pretesa comunque va rigettata anche per l'irregolarità della Cont fatturazione elettronica, questione non esaminata dal tribunale e riproposta dall' (ai sensi dell'art. 346 c.p.c.) anche nel presente grado di giudizio.
Orbene, dalla documentazione in atti si evince che la fattura è stata depositata come file in formato pdf, da cui, però, non si desume né che sia elettronica, né che sia stata trasmessa secondo le norme specifiche, atteso che per la prestazione di servizi resi nei confronti della P.A. l'unica ipotesi di fatturazione ammissibile è quella elettronica.
Come già sostenuto da questa Corte (cfr. Corte d'Appello Napoli, sez. V, sent. n.
3365/2023) da una ricognizione normativa emerge che l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione è stato introdotto con la
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Finanziaria 2008 (art. 1, co. 209-214, L. 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dall'art. 10, co-13 duodecies, lett. A), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), quando il Governo ha incaricato il ministero dell'Economia e delle Finanze di istituire il Sistema di Interscambio (SdI) che, secondo il D.M. 7 marzo
2008, viene amministrato dall'Agenzia delle Entrate e gestito dal punto di vista tecnico dalla CP_7
In particolare, secondo il comma 209 dell'art. 1 L. 244/2007, «l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (…), deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; secondo il comma 210 dello stesso articolo, le Pubbliche Amministrazioni «non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica».
L'efficacia di tale sistema è coincisa con l'entrata in vigore del D.M. n. 55/2013, recante «Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con cui tale strumento è entrato in vigore».
Ai sensi dell'art. 2, co. 4, del detto Regolamento: «La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio».
Dal quadro normativo sopra richiamato si desume che l'unico modo di trasmissione della fattura elettronica è quello da effettuare tramite il Sistema di
Interscambio (SdI), che effettua i controlli formali (dati obbligatori fiscali, esistenza del cd. codice destinatario, esistenza della partita IVA del fornitore ovvero del codice fiscale del cliente) ai fini della corretta trasmissione e quindi dell'esistenza della detta fattura.
Ciò detto, si deve aggiungere che l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 21 del d.P.R. 633/1972 prevede che «La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa
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all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente» e, riprendendo quanto sopra dedotto, l'unico modo di trasmissione o messa a disposizione delle fatture elettroniche è l'invio al Sistema di
Interscambio.
Pertanto, ove la trasmissione non sia avvenuta secondo la modalità anzidetta, le fatture non possono essere considerate come emesse.
Di conseguenza, anche a voler prendere in considerazione il contratto per le prestazioni di radiodiagnostica per l'anno 2018, alla luce dell'art. 7 dello stesso, solo la rendicontazione (e, quindi, l'emissione di fattura) fa sorgere il diritto di pagamento degli acconti previsti dal comma 1 del detto articolo, la cui maturazione avviene entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono.
Nel caso de quo la rendicontazione, ossia la valida emissione della fattura, non può dirsi avvenuta con l'effetto che il diritto al pagamento delle prestazioni dedotte non può ritenersi esigibile.
Inoltre, nemmeno può condividersi quanto sostenuto dall'appellante, secondo cui l'emissione della fattura qui considerata si desumerebbe dall'estratto del registro delle fatture elettroniche della autenticato dal notaio. Orbene, i registri delle fatture Pt_1 autenticati, nonostante l'attestazione del notaio, non possono fornire la prova che le Cont fatture siano state trasmesse all' mediante il cd. “Sistema d'Interscambio”. Infatti, dalla documentazione in atti, il notaio non avrebbe certificato l'autenticità delle fatture emesse tramite il Sistema d'interscambio, bensì avrebbe solo attestato la conformità delle stesse a quanto si riscontrerebbe alle pagine n. 2018/1, 2018/2, 2018/3, 2018/4, 2018/5,
2018/6, 2018/7 e 2018/8 del registro delle fatture elettroniche. Pertanto, il solo deposito del detto estratto notarile giammai avrebbe dimostrato in maniera idonea l'adempimento della fatturazione elettronica.
Alla luce di quanto esposto, pertanto neanche gli importi della fattura n. 70/E del
31.8.2018 relativa alle prestazioni di radiodiagnostica sono dovuti. Cont 3. Quanto alla domanda subordinata di condanna dell' al pagamento degli importi richiesti a titolo di ingiustificato arricchimento (sulla quale il Tribunale non si è pronunciato), occorre richiamare i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità che negano la compatibilità dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. con la normativa che disciplina i rapporti tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture
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sanitarie accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale e a carico di quest'ultimo.
Alla luce di tali principi la domanda non può essere accolta.
Ed infatti le prestazioni svolte al di fuori del tetto di spesa costituiscono un arricchimento imposto che, come tale, non dà luogo all'indennizzo di cui all'art. 2041 Cont c.c.; e ciò sempre ammesso che l' possa trarre vantaggio da prestazioni che non vengono rese direttamente in suo favore, circostanza in realtà assai dubbia.
Sul punto va osservato che il servizio sanitario, a partire dal d. lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 (il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato dall'art. 1, comma 32, legge n. 662/96 e dall'art. 32, comma 8, legge n. 449/97), si fonda sul principio della necessaria programmazione, il quale comporta l'adozione di un piano annuale preventivo per le aziende ospedaliere (art. 6, comma 5, legge n. 724/94) e per tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati (art. 2, comma 8, legge n. 549/95). La necessità di una valutazione da parte della Regione “degli elementi relativi al fabbisogno assistenziale, al volume della attività erogabile, alla programmazione di settore, al possesso dei requisiti da parte delle strutture private ed agli oneri finanziari sostenibili”
(cfr. Cons. St., Sez. III, 30/07/2018, n. 4642) costituisce, dunque, l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo da parte dell'amministrazione che esclude la possibilità che quest'ultima possa ritenersi avvantaggiata da prestazioni rese in favore dei suoi assistiti al di fuori dei limiti di spesa fissati in base alla disciplina richiamata. In altri termini,
“l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.” (cfr. Cass. 13884/2020; nello stesso senso, Cass. 36654/2021; Cass. 25514/2024).
È per vero che nel caso di specie il vizio riscontrato è la mancanza del contratto e non il superamento del tetto di spesa, ma, quanto agli effetti, la situazione è sostanzialmente la stessa. Se infatti non può riconoscersi il compenso per le prestazioni rese, pur in presenza di contratto, ma oltre il limite di spesa, a maggior ragione non può riconoscersi quello per le prestazioni rese in mancanza di contratto che, già solo per tale Cont ragione sono al di fuori del limite di spesa. È infatti con il contratto che l' fissa nei confronti del centro accreditato il limite di spesa per la macroarea o addirittura per la
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struttura stessa, sicché non può esservi dubbio alcuno che, mancando il contratto, tutte le prestazioni rese sono prive della necessaria copertura economica. In altri termini le prestazioni rese in assenza di contratto sono al di fuori del tetto di spesa e, come tali, prestazioni imposte che non possono dar luogo all'accoglimento della domanda di indebito arricchimento per le ragioni appena richiamate.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
4. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al Pt_1
Cont pagamento, in favore dell' delle spese del presente grado di giudizio da liquidarsi - in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 52.000,01 e €
260.000,00 - in € 7.300,00 (fase di studio € 1.500,00, fase introduttiva € 1.000,00, fase istruttoria € 2.200,00, fase decisoria € 2.600,00).
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1469/2020, pronunziata il 15.10.2020:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la al pagamento, in favore della , delle Parte_1 Controparte_3 spese del presente grado di giudizio che liquida in € 7.300,00 per compenso professionale ed € 1.095,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 17 giugno 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
Controparte_ N. 1038/2021 R.G.A.C.C. c. Pag. 13 a 13 Parte_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1038/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 1469/2020, pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata il 15.10.2020 e pendente
TRA
(c.f. ) con sede in Napoli, alla via Melisurgo n. 4, Parte_1 P.IVA_1 costituitasi in persona del dr. dichiaratosi legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla “comparsa di costituzione di nuovo difensore”, dagli Avv.ti Rita Raia (codice fiscale
) e Antonio Formisano (codice fiscale ) C.F._1 C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Torre del Greco (NA), alla via Marconi n. 66, costituitasi in persona del Direttore
Generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procure generali alle liti, redatte a mezzo di scritture private con firme autenticata per notar recanti n. Persona_1 rep. 6393, n. racc. 4123 del 29.7.2020 e n. rep. 7167, n. racc. 4610 dell'8.7.2021, dagli
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avv.ti Eduardo Martucci (c.f.: ) e Adele de Paula (c.f.: C.F._3
; C.F._4
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Torre
Annunziata il 5.11.2018, la in qualità di struttura accreditata per lo Parte_1 svolgimento di prestazioni sanitarie afferenti alla branca di “dialisi” (decreto di accreditamento n. 360 del 17.6.2015) e “radiodiagnostica” (per cui aveva stipulato un contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. 502/92 il 14.3.2017) nell'ambito Cont territoriale dell' , chiedeva ingiungersi alla detta l pagamento della Controparte_3 somma di € 108.652,79, “oltre interessi moratori maturandi da calcolarsi in base ai tassi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 (come espressamente pattuiti dalle parti)”, a titolo di pagamento per le prestazioni erogate nei mesi di maggio e agosto del 2018 per cui aveva emesso le fatture nn. 48E del 31.5.2018, 50E del 31.5.2018 e 70E del 31.8.2018. Cont Con decreto ingiuntivo n. 1719/2018, emesso il 15.11.2018 e notificato all' l
14.12.2018 il Tribunale ingiungeva alla il pagamento della somma Controparte_3 richiesta, “oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. decorrenti dalla data di deposito del ricorso sino al soddisfo” e oltre le spese della procedura monitoria.
Proponeva opposizione avverso il predetto decreto l' , con atto di Controparte_3 citazione notificato il 18.1.2019, chiedendone la revoca per i seguenti motivi:
- mancata accettazione delle fatture, in quanto non era stata seguita la procedura di fatturazione elettronica ed in quanto le fatture non erano state registrate, né erano presenti in contabilità o nel sistema SURAFS;
Per_2
- insussistenza dell'autorizzazione all'esercizio delle prestazioni di emodialisi a favore degli assistiti del CP_4
- inidoneità delle fatture, da sole, a provare il credito rivendicato.
Concludeva chiedendo: “
1. In accoglimento del presente atto di citazione, revocare l'opposto provvedimento monitorio, in quanto carente degli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito che ne forma l'oggetto sostanziale, nonché infondato nel merito;
2. Per l'effetto, condannare la parte opposta al pagamento di diritto, spese ed onorari di giudizio”.
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Si costituiva, con comparsa depositata il 2.5.2019, la che resisteva Parte_1 all'avversa opposizione deducendo che:
- le fatture erano state regolarmente assunte al protocollo dell' e Controparte_3 riportate nelle scritture contabili nonché erano di competenza del Distretto che le aveva registrate in contabilità; Cont
- l'eccezione era comunque infondata in quanto l' non aveva fornito nessuna prova circa il rifiuto e/o l'inesistenza di siffatte fatture e quindi della mancata registrazione, atteso che le note depositate erano inidonee, trattandosi di documentazione interna;
- il Centro C.M.O. era dotato di convenzione e/o accreditamento per le prestazioni afferenti alla branca di dialisi in forza del decreto n. 360 del 17.6.2015;
- diversamente da quanto stabilito dal giudice del monitorio, il ritardo dei pagamenti comportava il riconoscimento degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02, Cont come previsto dall'art. 7, comma 6 del contratto stipulato tra il Centro e l' l 14.3.2017;
- in via subordinata, qualora il Tribunale avesse ritenuto fondate le eccezioni Cont dell' avrebbe dovuto quanto meno conseguire un equo indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. per le prestazioni svolte.
Pertanto, concludeva chiedendo: “In via preliminare: 1) Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 108.652,79, non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c., oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere. Nel merito: 2) Rigettare l'opposizione, in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto
e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n° 1719/2018 del Tribunale di Torre
Annunziata, per la somma di € 108.652,79 oltre accessori. 3) Per l'effetto, condannare
l' in persona del Commissario Straordinario pro tempore, al Controparte_3 pagamento, in favore della Società della somma di € 108.652,79, oltre Parte_1 interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere. 4) In subordine, accertare e dichiarare l'indebito arricchimento da parte dell' , per i motivi esposti al punto 3) della CP_5
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comparsa di costituzione e risposta. 5) Condannare l' , in persona del Controparte_3
Commissario Straordinario pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il tutto nella misura in cui l'adito Giudicante vorrà valutare anche facendo ricorso al potere equitativo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo. 6) Condannare parte soccombente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con diretta attribuzione in favore del procuratore antistatario. 7) Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecutorietà, come per legge. 8) Emettere ogni altro provvedimento di giustizia”.
Con la comparsa conclusionale depositata il 17.7.2020 il ribadiva di essere CP_6 dotato di accreditamento per le prestazioni afferenti alla branca di dialisi, mentre con riguardo alla mancata contrattualizzazione per la stessa branca deduceva che era Cont addebitabile esclusivamente alla debitrice la quale si era sottratta alla stipula degli stessi, nonostante l'invito rivoltole e rivolto anche alla Regione Campania al fine di predisporre i contratti per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
Con sentenza n. 1469/2020, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo impugnato e condannava l'opposta alla Cont rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente
In particolare, affermava che quanto eccepito attraverso la nota n. 1833 del
4.1.2019 a firma del Direttore del DS n. 58 riguardo alla mancanza del contratto per la branca di emodialisi trovava conferma nel punto n. 7 del deliberato dell'atto di accreditamento n. 360/2015, in cui si leggeva che il Centro, per la branca di dialisi ambulatoriale, poteva erogare prestazioni a carico del SSN a condizione che avesse Cont sottoscritto con l' gli accordi contrattuali di cui alla normativa vigente. Pertanto, per il Tribunale condizione per il pagamento dei corrispettivi a carico del SSN era la stipula del contratto per l'annualità considerata, sicché nulla era dovuto per le prestazioni di dialisi/emodialisi. Inoltre, concludeva affermando che “il carattere determinante del motivo di opposizione testé esaminato, tale da consentire l'accoglimento della stessa con revoca dell'opposto D.I., consente di ritenere superfluo l'esame dei restanti motivi di opposizione”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la C.M.O., con atto notificato il
4.3.2021, formulando all'uopo due motivi di doglianza rubricati rispettivamente: “1)
Error in iudicando ed Error in procedendo in merito alla mancata contrattualizzazione
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per la Branca di Dialisi – Contraddizioni della motivazione”, “2) Error in iudicando ed
Error in procedendo – Omessa pronuncia della sentenza in merito al mancato riconoscimento e pagamento della fattura n° 70 E/ARAD/2 del 31.08.2018 di € 62.666,97
e sulla richiesta di indebito arricchimento – Violazione e/o falsa applicazione dell'art.
111 Cost. e 132 c.p.c.”.
Più nello specifico:
- con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale erroneamente non aveva riconosciuto le somme richieste a titolo di remunerazione delle prestazioni rese per la branca di emodialisi per l'assenza di contratto in quanto la mancata sottoscrizione era Cont imputabile solo al comportamento omissivo dell' e della Regione Campania che si erano sottratte alla stipula nonostante gli inviti del . Inoltre, l'assenza di contratto CP_6 non era circostanza idonea ad escludere la liquidità del credito azionato dal momento che non aveva inciso sul sistema di accreditamento definitivo nella cui vigenza il Centro Cont aveva reso le prestazioni. Né l' aveva provato la sospensione dell'accreditamento a seguito della mancata sottoscrizione del contratto. Pertanto, il fatto costitutivo del credito rivendicato era rappresentato dalla persistente efficacia dell'accreditamento, non sospeso, Cont e dall'esclusiva responsabilità dell' per la mancata sottoscrizione di un contratto con la lesione del legittimo affidamento del , sicché erano dovuti gli importi di cui alle CP_6 fatture n. 48 E/BDIA del 31.5.2018 (€ 45.653,28) e n. 50 E/BDIA del 31.5.2018 (€
332,54) per un totale di € 45.985,82;
- con il secondo motivo, invece, si è lamentato dell'omessa pronuncia da parte del
Giudice di prime cure sulla richiesta di pagamento relativa alla fattura n. 70 Pt_2 del 31.8.2018 (per prestazioni di radiodiagnostica) e sulla richiesta subordinata di indebito arricchimento. Ha riproposto, poi, le difese in ordine alla mancata registrazione delle fatture, tra cui anche la fattura suddetta, affermando che “l' non ha CP_5 allegato alla propria produzione di parte del giudizio di I grado alcuna documentazione
a supporto delle eccezioni sollevate”, bensì soltanto due documenti interni non idonei a provare quanto affermato. Inoltre, ha ribadito che le fatture erano di competenza e/o di pertinenza del relativo Distretto, per cui erano state regolarmente registrate, come risultava dall'estratto del proprio registro delle fatture elettroniche. Quanto all'indebito arricchimento della P.A., aveva formulato tale domanda in via subordinata, come richiesto dalla natura della domanda ed aveva provato le circostanze rientranti nella sfera
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del proprio onere probatorio, richiamate dai principi sanciti dalle sezioni unite della
Suprema Corte con sentenza n. 10798 del 2015.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi innanzi esposti, il presente gravame e riformare totalmente la sentenza n° 1469/2020, resa dal Tribunale di Torre Annunziata – G.U. Dott. Angelo
SCARPATI. 2) Per l'effetto, rigettare l'opposizione, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto e, previa conferma del decreto ingiuntivo n° 1719/2018 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, tenuto conto dell'infondatezza dell'opposizione, condannare l' , in Controparte_3 persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento, in favore della Società della somma di € 108.652,79, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del Parte_1
D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere.
3) In via subordinata, accertare e dichiarare l'indebito arricchimento da parte dell'
[...]
, per i motivi esposti nel giudizio di I grado e reiterati nel seguente giudizio di CP_5 appello. 4) Condannare l'odierna appellata, in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, tanto del giudizio di primo grado che del giudizio di appello, oltre accessori come per legge, con diretta attribuzione in favore al sottoscritto procuratore antistatario. 5) In via estremamente gradata, in caso di conferma, compensare le spese di entrambi i giudizi”.
Con comparsa depositata il 7.12.2021, si è costituita l'appellata Controparte_3 che ha riproposto le argomentazioni poste a sostegno dell'opposizione a decreto ingiuntivo e quindi l'impossibilità del riconoscimento del credito richiesto in quanto: a) non provato da regolare fatturazione elettronica notificata secondo i canoni previsti dalla legge;
b) non fondato su contratto redatto per atto scritto e ritualmente sottoscritto dai rappresentanti legali pro tempore delle parti contraenti. Dunque, così ha concluso: “
1. In accoglimento di quanto esposto in comparsa di costituzione, rigettare integralmente
l'atto di appello proposto dalla Società in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto;
2. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Co N. 1038/2021 R.G.A.C.C. c. Pag. 6 a 13 Parte_1 CP_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
In data 14.6.2023, in sostituzione dell'originario difensore della si sono Pt_1 costituiti gli avv. Rita Raia e Antonio Formisano che si sono riportati integralmente ai motivi e alle conclusioni formulate con l'atto di appello.
All'udienza del 18.2.2025, questa Corte ha rilevato che agli atti mancava il contratto di radiodiagnostica per l'anno 2018, mentre le parti si sono limitate a precisare le conclusioni riportandosi ai propri scritti, sicché il processo è stato introitato in decisione, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 primo comma c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di appello è infondato.
Come più volte osservato da questa Corte, col conforto della giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr. ex multis Cass.: 1740/2011, 17711/2014 e 23657/2015), il soggetto titolare di una struttura sanitaria che chiede la condanna di un'azienda sanitaria locale a pagargli i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale ha l'onere di produrre in giudizio, oltre ai documenti attestanti l'accreditamento e l'effettivo svolgimento delle prestazioni, anche i contratti stipulati con Cont l' per disciplinare i rapporti di natura lato sensu concessoria derivanti dall'accreditamento.
La stipulazione dei contratti è infatti assolutamente necessaria e, secondo i principi generali dell'ordinamento in tema di contratti con le pubbliche amministrazioni, deve avvenire per iscritto, con indicazione degli elementi fondamentali del rapporto, a pena di nullità (Cass. 59/2001; Cass. 19638/2005; Cass. 8950/2006), sicché la prova della loro esistenza e del loro contenuto può essere data soltanto (fatto salvo l'eccezionale caso di cui agli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione dei documenti che li rappresentano direttamente e non anche per mezzo di presunzioni.
Del resto anche la S.C. ha più volte affermato, con specifico riguardo alla materia in esame, che “nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del
1992, come integrato dall'art. 6 della l. n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo
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regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta” (Cass. 7019/2020; nello stesso senso cfr. Cass. 17588/2018; Cass.17665/2019).
Quindi, in definitiva, posto che i contratti con la p.a. devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità (Cass. 20690/2016 e 12540/2016), è da escludere che possano ritenersi validamente conclusi, ai sensi dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n.
502/1992, accordi contrattuali per “facta concludentia”, rappresentati dalla mancata sospensione dell'accreditamento oppure dalla mancata sottoscrizione del contratto per Cont causa (peraltro non provata) imputabile all' con conseguente lesione del legittimo affidamento della struttura a tale sottoscrizione, sicché la pretesa creditoria per le prestazioni di “dialisi” – oggetto delle fatture n. 48/E del 31.5.2018 e n. 50/E del
31.5.2018 – è priva di fondamento. Cont È irrilevante il fatto che l' pur sollecitata, non abbia convocato il centro per la sottoscrizione dei contratti, perché ciò non toglie che, in assenza degli stessi, le prestazioni non possono essere remunerate (ed il centro poteva rifiutarsi di eseguirle). Né appare rilevante la sentenza del TAR Campania del 19/6/2019 con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal centro avverso il silenzio della P.A. sulla richiesta di essere ammesso alla sottoscrizione dei contratti per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; il G.A., Cont infatti, si è limitato ad imporre all' ed alla Regione Campania “di fornire entro 60 giorni dalla comunicazione e/o notifica (se anteriore) della presente sentenza un riscontro espresso, anche eventualmente congiunto, alla richiesta della ricorrente del 17 marzo 2018”, specificando tuttavia che “non può, invece, essere accolta la domanda della ricorrente di condannare le amministrazioni resistenti alla stipula dell'accordo successivo all'accreditamento, trattandosi, come accennato, di attività che presuppone
l'espletamento di una preventiva valutazione riservata alle Amministrazioni intimate”.
Controparte_ N. 1038/2021 R.G.A.C.C. c. Pag. 8 a 13 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
2.1. Passando all'esame del secondo motivo di appello, si rileva che effettivamente il Tribunale non ha esaminato la pretesa relativa alle prestazioni di radiodiagnostica.
Tuttavia, anche per tali prestazioni manca il contratto relativo all'anno 2018 al quale si riferisce la domanda, giacché quello prodotto dalla iguarda gli anni 2016 Pt_1
e 2017. Per le ragioni appena esposte con riguardo alle prestazioni di dialisi, il contratto
è indispensabile per la sussistenza del diritto di credito.
Il contratto volto a regolare le prestazioni di radiodiagnostica per l'anno 2018, sottoscritto il 26/11/2018 è stato prodotto, tardivamente, nel giudizio di secondo grado, solo in data 17/4/2025, unitamente alla comparsa conclusionale, sicché non può essere preso in considerazione ai fini della decisione. È pur vero che la sua mancanza è stata rilevata da questa Corte all'udienza del 18/2/2025, ma ciò non consentiva comunque al centro di produrre il contratto tardivamente. Infatti, nel caso in esame, il Tribunale non si era proprio pronunciato sulla pretesa relativa alle prestazioni di radiodiagnostica, sicché
l'appellante, che ha inteso devolvere al Giudice di secondo grado la relativa domanda oggetto di omessa pronuncia, aveva l'onere di produrre, tempestivamente, i documenti indispensabili per l'accoglimento della stessa. In altri termini, non si tratta del rilievo d'ufficio di una questione che il Giudice di primo grado non aveva rilevato, pur decidendo sulla relativa domanda (che consentirebbe lo svolgimento di attività istruttoria;
cfr. Cass.
25849/2023; Cass. 20870/2020), ma della mancanza di un documento necessario a far valere la pretesa creditoria sulla quale non vi era stata pronuncia da parte del Tribunale e che dunque era onere dell'appellante produrre tempestivamente.
2.2 La relativa pretesa comunque va rigettata anche per l'irregolarità della Cont fatturazione elettronica, questione non esaminata dal tribunale e riproposta dall' (ai sensi dell'art. 346 c.p.c.) anche nel presente grado di giudizio.
Orbene, dalla documentazione in atti si evince che la fattura è stata depositata come file in formato pdf, da cui, però, non si desume né che sia elettronica, né che sia stata trasmessa secondo le norme specifiche, atteso che per la prestazione di servizi resi nei confronti della P.A. l'unica ipotesi di fatturazione ammissibile è quella elettronica.
Come già sostenuto da questa Corte (cfr. Corte d'Appello Napoli, sez. V, sent. n.
3365/2023) da una ricognizione normativa emerge che l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione è stato introdotto con la
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Finanziaria 2008 (art. 1, co. 209-214, L. 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dall'art. 10, co-13 duodecies, lett. A), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), quando il Governo ha incaricato il ministero dell'Economia e delle Finanze di istituire il Sistema di Interscambio (SdI) che, secondo il D.M. 7 marzo
2008, viene amministrato dall'Agenzia delle Entrate e gestito dal punto di vista tecnico dalla CP_7
In particolare, secondo il comma 209 dell'art. 1 L. 244/2007, «l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (…), deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; secondo il comma 210 dello stesso articolo, le Pubbliche Amministrazioni «non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica».
L'efficacia di tale sistema è coincisa con l'entrata in vigore del D.M. n. 55/2013, recante «Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con cui tale strumento è entrato in vigore».
Ai sensi dell'art. 2, co. 4, del detto Regolamento: «La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio».
Dal quadro normativo sopra richiamato si desume che l'unico modo di trasmissione della fattura elettronica è quello da effettuare tramite il Sistema di
Interscambio (SdI), che effettua i controlli formali (dati obbligatori fiscali, esistenza del cd. codice destinatario, esistenza della partita IVA del fornitore ovvero del codice fiscale del cliente) ai fini della corretta trasmissione e quindi dell'esistenza della detta fattura.
Ciò detto, si deve aggiungere che l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 21 del d.P.R. 633/1972 prevede che «La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa
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all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente» e, riprendendo quanto sopra dedotto, l'unico modo di trasmissione o messa a disposizione delle fatture elettroniche è l'invio al Sistema di
Interscambio.
Pertanto, ove la trasmissione non sia avvenuta secondo la modalità anzidetta, le fatture non possono essere considerate come emesse.
Di conseguenza, anche a voler prendere in considerazione il contratto per le prestazioni di radiodiagnostica per l'anno 2018, alla luce dell'art. 7 dello stesso, solo la rendicontazione (e, quindi, l'emissione di fattura) fa sorgere il diritto di pagamento degli acconti previsti dal comma 1 del detto articolo, la cui maturazione avviene entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono.
Nel caso de quo la rendicontazione, ossia la valida emissione della fattura, non può dirsi avvenuta con l'effetto che il diritto al pagamento delle prestazioni dedotte non può ritenersi esigibile.
Inoltre, nemmeno può condividersi quanto sostenuto dall'appellante, secondo cui l'emissione della fattura qui considerata si desumerebbe dall'estratto del registro delle fatture elettroniche della autenticato dal notaio. Orbene, i registri delle fatture Pt_1 autenticati, nonostante l'attestazione del notaio, non possono fornire la prova che le Cont fatture siano state trasmesse all' mediante il cd. “Sistema d'Interscambio”. Infatti, dalla documentazione in atti, il notaio non avrebbe certificato l'autenticità delle fatture emesse tramite il Sistema d'interscambio, bensì avrebbe solo attestato la conformità delle stesse a quanto si riscontrerebbe alle pagine n. 2018/1, 2018/2, 2018/3, 2018/4, 2018/5,
2018/6, 2018/7 e 2018/8 del registro delle fatture elettroniche. Pertanto, il solo deposito del detto estratto notarile giammai avrebbe dimostrato in maniera idonea l'adempimento della fatturazione elettronica.
Alla luce di quanto esposto, pertanto neanche gli importi della fattura n. 70/E del
31.8.2018 relativa alle prestazioni di radiodiagnostica sono dovuti. Cont 3. Quanto alla domanda subordinata di condanna dell' al pagamento degli importi richiesti a titolo di ingiustificato arricchimento (sulla quale il Tribunale non si è pronunciato), occorre richiamare i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità che negano la compatibilità dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. con la normativa che disciplina i rapporti tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture
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sanitarie accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale e a carico di quest'ultimo.
Alla luce di tali principi la domanda non può essere accolta.
Ed infatti le prestazioni svolte al di fuori del tetto di spesa costituiscono un arricchimento imposto che, come tale, non dà luogo all'indennizzo di cui all'art. 2041 Cont c.c.; e ciò sempre ammesso che l' possa trarre vantaggio da prestazioni che non vengono rese direttamente in suo favore, circostanza in realtà assai dubbia.
Sul punto va osservato che il servizio sanitario, a partire dal d. lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 (il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato dall'art. 1, comma 32, legge n. 662/96 e dall'art. 32, comma 8, legge n. 449/97), si fonda sul principio della necessaria programmazione, il quale comporta l'adozione di un piano annuale preventivo per le aziende ospedaliere (art. 6, comma 5, legge n. 724/94) e per tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati (art. 2, comma 8, legge n. 549/95). La necessità di una valutazione da parte della Regione “degli elementi relativi al fabbisogno assistenziale, al volume della attività erogabile, alla programmazione di settore, al possesso dei requisiti da parte delle strutture private ed agli oneri finanziari sostenibili”
(cfr. Cons. St., Sez. III, 30/07/2018, n. 4642) costituisce, dunque, l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo da parte dell'amministrazione che esclude la possibilità che quest'ultima possa ritenersi avvantaggiata da prestazioni rese in favore dei suoi assistiti al di fuori dei limiti di spesa fissati in base alla disciplina richiamata. In altri termini,
“l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.” (cfr. Cass. 13884/2020; nello stesso senso, Cass. 36654/2021; Cass. 25514/2024).
È per vero che nel caso di specie il vizio riscontrato è la mancanza del contratto e non il superamento del tetto di spesa, ma, quanto agli effetti, la situazione è sostanzialmente la stessa. Se infatti non può riconoscersi il compenso per le prestazioni rese, pur in presenza di contratto, ma oltre il limite di spesa, a maggior ragione non può riconoscersi quello per le prestazioni rese in mancanza di contratto che, già solo per tale Cont ragione sono al di fuori del limite di spesa. È infatti con il contratto che l' fissa nei confronti del centro accreditato il limite di spesa per la macroarea o addirittura per la
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struttura stessa, sicché non può esservi dubbio alcuno che, mancando il contratto, tutte le prestazioni rese sono prive della necessaria copertura economica. In altri termini le prestazioni rese in assenza di contratto sono al di fuori del tetto di spesa e, come tali, prestazioni imposte che non possono dar luogo all'accoglimento della domanda di indebito arricchimento per le ragioni appena richiamate.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
4. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al Pt_1
Cont pagamento, in favore dell' delle spese del presente grado di giudizio da liquidarsi - in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 52.000,01 e €
260.000,00 - in € 7.300,00 (fase di studio € 1.500,00, fase introduttiva € 1.000,00, fase istruttoria € 2.200,00, fase decisoria € 2.600,00).
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1469/2020, pronunziata il 15.10.2020:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la al pagamento, in favore della , delle Parte_1 Controparte_3 spese del presente grado di giudizio che liquida in € 7.300,00 per compenso professionale ed € 1.095,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 17 giugno 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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