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Ordinanza 12 febbraio 2025
Ordinanza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, ordinanza 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 31/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Parma, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Antonella Ioffredi - Presidente est.
dott. Marco Vittoria - Giudice
dott. Enrico Vernizzi - Giudice
nella causa n. 31/2025 R.G., promossa, ex art. 702 bis c.p.c., da:
) con il patrocinio dell'avv. MEGHA Parte_1 P.IVA_1
MICHELE, elettivamente domiciliato in P.LE BOITO 1/1 PARMA, presso lo studio dell'avv.
MEGHA MICHELE
-RECLAMANTE-
contro
Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. PAGLIARI GIORGIO, elettivamente domiciliato in P.IVA_2
BORGO ANTINI 3 PARMA, presso l'avv. PAGLIARI GIORGIO
-RECLAMATO-
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA
L'odierna parte reclamante ha notificato atto di precetto al , per il pagamento della CP_1
somma residua di € 89.030,51 (oltre agli ulteriori interessi legali ex d.Lgs. n. 231/2002 maturandi dal giorno 25 ottobre 2024 fino al saldo, all'imposta di registro e alle ulteriori spese occorrende), quale saldo dell'importo dovuto sulla base del lodo arbitrale esecutivo, pronunciato in data 23.09.2024, ed a seguito dello spontaneo pagamento, da parte del , in data 24.10.2024, CP_1
della minor somma di euro 73.708,67.
Il lodo arbitrale ha condannato il al pagamento, alla socia receduta , della somma CP_1 Pt_1
di euro 243,89, per interessi relativi alla restituzione di un prestito infruttifero, nonché della somma di euro 193.113,28, quale corrispettivo del latte conferito nell'anno 2021, calcolata al netto dell'importo di euro 1.241,71 oltre iva al 4% (= euro 1.291,38), spettante al a titolo di CP_1
prelievo di generi in natura, ed al netto della trattenuta del 5%, riconosciuta dal Collegio arbitrale al
, oltre ad interessi legali, dalla domanda al saldo. CP_1
Il lodo, altresì, in accoglimento della domanda riconvenzionale del , ha condannato CP_1
l'odierna reclamante al pagamento, al primo, della somma di euro 65.917,01, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Il ha proposto opposizione a precetto e chiesto, in via cautelare, la sospensione CP_1 dell'efficacia dello stesso, eccependo l'inesistenza del suddetto residuo credito.
Con ordinanza del 23.12.2024, il giudice di prime cure ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo e ha proposto il presente reclamo. Pt_1
Il giudice di prime cure ha accolto l'istanza di sospensione sotto i seguenti profili, prospettati dal
: CP_1
insussistenza dei presupposti per l'applicabilità degli interessi moratori ex D.Lvo n. 198/2021, in quanto espressamente esclusa dal lodo arbitrale, e, comunque, insussistenza dei presupposti per l'applicazione del saggio di interessi previsto dalla legislazione speciale, mancando, nel titolo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante sulla base della motivazione, lo specifico accertamento della spettanza del suddetto saggio;
fumus boni iuris in merito alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione del conguaglio operata dal , all'esito della determinazione del prezzo definitivo del latte, per l'anno 2021, visto il CP_1
capo 4 del titolo esecutivo, che ha fatto salvo il suddetto conguaglio;
Il giudice di prime cure, invece, ha escluso che il corrispettivo del latte, spettante alla , Pt_1 debba formare oggetto di trattenuta del 5% per l'anno 2020, come preteso dal , posto che CP_1
la questione è coperta dal giudicato del lodo arbitrale.
Con il presente reclamo, ha rinnovato le contestazioni già svolte nella prima fase e, in Pt_1
particolare, ha eccepito, con riferimento alla previsione di cui al suddetto punto 4 del lodo arbitrale: che la unilaterale volontà della stessa debitrice, manifestata attraverso delibera del proprio C.d.A. del 04.10.2024, di approvazione del bilancio del latte del 2021, che ha determinato il prezzo del latte ad € 48,60 oltre Iva al quintale, riducendo il credito di ad euro 155.891,76, Pt_1 comprensivo d'Iva (su cui applicare le ulteriori deduzioni prescritte nel lodo), non può incidere sulla decisione arbitrale, fondata sul bilancio civilistico chiuso al 31.12.2021, nel quale il prezzo del latte ammontava a € 62,72 oltre Iva al quintale, essendo necessario che il conguaglio formi oggetto di definitivo accertamento nelle competenti sedi negoziali o giudiziali, nel contraddittorio tra le parti.
Con il presente reclamo, inoltre, ha eccepito che trova applicazione, nel caso di specie, Pt_1
l'art. 1243 c.c., secondo il quale non può farsi luogo a compensazione tra controcrediti, quando uno dei due sia controverso, avendo impugnato la delibera del , di riduzione del Pt_1 CP_1
prezzo del latte.
Con riguardo al calcolo degli interessi moratori, parte reclamante ha eccepito:
che il tasso applicato non è quello, escluso dal lodo arbitrale, previsto dal D.Lvo n. 198/2021, bensì quello di cui al D.Lvo n. 231/2002, comune a tutti i crediti commerciali, tra i quali rientra, con evidenza, il credito in oggetto.
Infine, con il presente reclamo, ha eccepito che il giudice di prime cure ha erroneamente Pt_1 sospeso l'efficacia del titolo, anziché quella del precetto, ed ha provveduto in assenza di periculum in mora.
Con riguardo al primo motivo di reclamo, si osserva quanto segue.
Nella motivazione del lodo arbitrale si legge che, poiché il , in data 10/04/2024, ha CP_1 prodotto un documento nominato “bilancio interno 2021 provvisorio”, che evidenzia un prezzo del latte al quintale pari ad euro 52,70, definito, dallo stesso , “bilancio del latte provvisorio” CP_1
non ancora approvato dal Cda, il Collegio arbitrale ne ha determinato il prezzo sulla base del bilancio d'esercizio al 31.12.2021, quantificando in euro 204.636,48 (Iva inclusa) il credito di
, “a titolo di corrispettivo provvisorio del latte conferito nell'anno 2021”. Di conseguenza, Pt_1
al capo 4 del dispositivo, il lodo arbitrale ha fatto salvo il conguaglio “una volta determinato il prezzo definitivo del latte per l'anno 2021”.
Tale decisione trova giustificazione, come evidenziato in motivazione dal Collegio arbitrale, nel fatto che nella nota integrativa del suddetto bilancio d'esercizio, “il prezzo da corrispondere ai soci per il latte conferito nel 2021 emerge nel presente bilancio in via provvisoria, in quanto il prezzo definitivo verrà determinato solo successivamente alla vendita di tutto il formaggio prodotto nell'annata di riferimento. La differenza tra la valutazione del formaggio in giacenza al 31 dicembre 2021 e il prezzo effettivo di vendita, costituirà un conguaglio di prezzo positivo o negativo
(come previsto nello statuto sociale), tenuto conto anche di eventuali altri oneri e/o proventi relativi al magazzinaggio, marchiatura, trasporto, gestione commerciale e finanziaria riconducibile all'annata produttiva…”.
Pertanto, sulla base di quanto sopra, secondo quanto disposto dallo Statuto, la determinazione del conguaglio spetta effettivamente al C.d.A. del , che, con propria delibera, ha determinato CP_1 il prezzo definitivo del latte per l'anno 2021 (doc. 13 fascicolo di merito dell'opponente).
Invece, non si ritiene, allo stato degli atti, che sia fondata l'eccezione ex art. 1243 c.c., posto che parte reclamante ha eccepito in modo generico, senza specificare sulla base di quale titolo sia legittimata, di avere impugnato la delibera in oggetto, e, comunque, non ha prodotto prova della suddetta impugnazione.
Alla luce di quanto sopra, il corrispettivo del conferimento del latte per l'anno 2021 deve essere ridotto da euro 193.113,28 ad euro 146.808,80 (= 155.891,76 – 5% - 1.291,00), non dovendosi riconoscere l'ulteriore riduzione del 5%, pretesa dal con riguardo alla conferimento di CP_1 latte per l'anno 2020 (il quale, per tale ragione, ha quantificato, erroneamente, l'importo complessivo della riduzione del 5% nella somma di euro 19.900,85, Iva inclusa), perché, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, questione attinente al merito deciso dal lodo arbitrale, che ha rigettato la relativa domanda.
In conformità al dispositivo del lodo arbitrale, al suddetto importo deve, poi, sommarsi quello di euro 243,89 il tutto per complessivi euro 147.049,69.
Con riguardo al secondo motivo, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione a S.U. (sentenza n. 12449/2024), a proposito della applicabilità del tasso previsto da norme speciali agli interessi moratori decorrenti dalla proposizione della domanda giudiziale, nel caso in cui la sentenza condanni il debitore solo al pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, ha espresso il principio, richiamato dal giudice del provvedimento qui reclamato, secondo il quale, “deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dal primo comma dell'art.
1284 cod. civ., se manca nel titolo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa a ritardi nelle transazioni”. Nel caso di specie, il lodo arbitrale, anche in motivazione nella parte in cui ha esposto le ragioni della non applicabilità, al caso di specie, degli interessi di cui al D.Lvo n. 198/2021, ha unicamente ritenuto applicabili gli interessi legali, dalla data della domanda (09.03.2023) al saldo, senza prendere, in alcun modo, in considerazione la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del saggio di interessi previsto dalla legislazione speciale di cui al D.Lvo n. 231/2002.
Pertanto, in applicazione dell'esposto principio giurisprudenziale, si ritiene che, nel caso di specie, gli interessi moratori debbano essere calcolati a norma dell'art. 1284, 1° comma, c.c.
Con riferimento al periodo di cui al precetto (dal 09.03.2023 al 24.10.2024), essi, pertanto, risultano essere pari ad euro 28.565,92.
Alla luce di quanto sopra, risulta dovuta la somma residua complessiva di euro 33.154,59 (=
147.049,69 + 28.565,92 – 65.917,01- 2.835,34 (interessi legali maturati dal al CP_1
24.10.2024, indicati nello stesso precetto) – 73.708,67 (somma versata dal a in CP_1 Pt_1
data 24.10.2024 e trattenuta da quest'ultima a titolo di acconto), anziché quella pretesa di euro
89.030,51, e, pertanto, il reclamo deve essere solo parzialmente accolto.
Infatti, la consistente differenza, di oltre 50 mila euro, tra la somma esposta nel precetto e quella verosimilmente spettante a fa ritenere che sussistano gravi motivi per la sospensione Pt_1
parziale dell'efficacia esecutiva del titolo, come previsto dall'art. 615, 1° comma, c.p.c., nei limiti della somma che, allo stato, non risulta dovuta.
Visti gli artt. 615, 669 terdecies c.p.c.,
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, sospende l'efficacia esecutiva del titolo nei limiti di euro
50.000,00.
Parma, 11/02/2025
Il Presidente est.
dott. Antonella Ioffredi
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Parma, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Antonella Ioffredi - Presidente est.
dott. Marco Vittoria - Giudice
dott. Enrico Vernizzi - Giudice
nella causa n. 31/2025 R.G., promossa, ex art. 702 bis c.p.c., da:
) con il patrocinio dell'avv. MEGHA Parte_1 P.IVA_1
MICHELE, elettivamente domiciliato in P.LE BOITO 1/1 PARMA, presso lo studio dell'avv.
MEGHA MICHELE
-RECLAMANTE-
contro
Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. PAGLIARI GIORGIO, elettivamente domiciliato in P.IVA_2
BORGO ANTINI 3 PARMA, presso l'avv. PAGLIARI GIORGIO
-RECLAMATO-
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA
L'odierna parte reclamante ha notificato atto di precetto al , per il pagamento della CP_1
somma residua di € 89.030,51 (oltre agli ulteriori interessi legali ex d.Lgs. n. 231/2002 maturandi dal giorno 25 ottobre 2024 fino al saldo, all'imposta di registro e alle ulteriori spese occorrende), quale saldo dell'importo dovuto sulla base del lodo arbitrale esecutivo, pronunciato in data 23.09.2024, ed a seguito dello spontaneo pagamento, da parte del , in data 24.10.2024, CP_1
della minor somma di euro 73.708,67.
Il lodo arbitrale ha condannato il al pagamento, alla socia receduta , della somma CP_1 Pt_1
di euro 243,89, per interessi relativi alla restituzione di un prestito infruttifero, nonché della somma di euro 193.113,28, quale corrispettivo del latte conferito nell'anno 2021, calcolata al netto dell'importo di euro 1.241,71 oltre iva al 4% (= euro 1.291,38), spettante al a titolo di CP_1
prelievo di generi in natura, ed al netto della trattenuta del 5%, riconosciuta dal Collegio arbitrale al
, oltre ad interessi legali, dalla domanda al saldo. CP_1
Il lodo, altresì, in accoglimento della domanda riconvenzionale del , ha condannato CP_1
l'odierna reclamante al pagamento, al primo, della somma di euro 65.917,01, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Il ha proposto opposizione a precetto e chiesto, in via cautelare, la sospensione CP_1 dell'efficacia dello stesso, eccependo l'inesistenza del suddetto residuo credito.
Con ordinanza del 23.12.2024, il giudice di prime cure ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo e ha proposto il presente reclamo. Pt_1
Il giudice di prime cure ha accolto l'istanza di sospensione sotto i seguenti profili, prospettati dal
: CP_1
insussistenza dei presupposti per l'applicabilità degli interessi moratori ex D.Lvo n. 198/2021, in quanto espressamente esclusa dal lodo arbitrale, e, comunque, insussistenza dei presupposti per l'applicazione del saggio di interessi previsto dalla legislazione speciale, mancando, nel titolo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante sulla base della motivazione, lo specifico accertamento della spettanza del suddetto saggio;
fumus boni iuris in merito alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione del conguaglio operata dal , all'esito della determinazione del prezzo definitivo del latte, per l'anno 2021, visto il CP_1
capo 4 del titolo esecutivo, che ha fatto salvo il suddetto conguaglio;
Il giudice di prime cure, invece, ha escluso che il corrispettivo del latte, spettante alla , Pt_1 debba formare oggetto di trattenuta del 5% per l'anno 2020, come preteso dal , posto che CP_1
la questione è coperta dal giudicato del lodo arbitrale.
Con il presente reclamo, ha rinnovato le contestazioni già svolte nella prima fase e, in Pt_1
particolare, ha eccepito, con riferimento alla previsione di cui al suddetto punto 4 del lodo arbitrale: che la unilaterale volontà della stessa debitrice, manifestata attraverso delibera del proprio C.d.A. del 04.10.2024, di approvazione del bilancio del latte del 2021, che ha determinato il prezzo del latte ad € 48,60 oltre Iva al quintale, riducendo il credito di ad euro 155.891,76, Pt_1 comprensivo d'Iva (su cui applicare le ulteriori deduzioni prescritte nel lodo), non può incidere sulla decisione arbitrale, fondata sul bilancio civilistico chiuso al 31.12.2021, nel quale il prezzo del latte ammontava a € 62,72 oltre Iva al quintale, essendo necessario che il conguaglio formi oggetto di definitivo accertamento nelle competenti sedi negoziali o giudiziali, nel contraddittorio tra le parti.
Con il presente reclamo, inoltre, ha eccepito che trova applicazione, nel caso di specie, Pt_1
l'art. 1243 c.c., secondo il quale non può farsi luogo a compensazione tra controcrediti, quando uno dei due sia controverso, avendo impugnato la delibera del , di riduzione del Pt_1 CP_1
prezzo del latte.
Con riguardo al calcolo degli interessi moratori, parte reclamante ha eccepito:
che il tasso applicato non è quello, escluso dal lodo arbitrale, previsto dal D.Lvo n. 198/2021, bensì quello di cui al D.Lvo n. 231/2002, comune a tutti i crediti commerciali, tra i quali rientra, con evidenza, il credito in oggetto.
Infine, con il presente reclamo, ha eccepito che il giudice di prime cure ha erroneamente Pt_1 sospeso l'efficacia del titolo, anziché quella del precetto, ed ha provveduto in assenza di periculum in mora.
Con riguardo al primo motivo di reclamo, si osserva quanto segue.
Nella motivazione del lodo arbitrale si legge che, poiché il , in data 10/04/2024, ha CP_1 prodotto un documento nominato “bilancio interno 2021 provvisorio”, che evidenzia un prezzo del latte al quintale pari ad euro 52,70, definito, dallo stesso , “bilancio del latte provvisorio” CP_1
non ancora approvato dal Cda, il Collegio arbitrale ne ha determinato il prezzo sulla base del bilancio d'esercizio al 31.12.2021, quantificando in euro 204.636,48 (Iva inclusa) il credito di
, “a titolo di corrispettivo provvisorio del latte conferito nell'anno 2021”. Di conseguenza, Pt_1
al capo 4 del dispositivo, il lodo arbitrale ha fatto salvo il conguaglio “una volta determinato il prezzo definitivo del latte per l'anno 2021”.
Tale decisione trova giustificazione, come evidenziato in motivazione dal Collegio arbitrale, nel fatto che nella nota integrativa del suddetto bilancio d'esercizio, “il prezzo da corrispondere ai soci per il latte conferito nel 2021 emerge nel presente bilancio in via provvisoria, in quanto il prezzo definitivo verrà determinato solo successivamente alla vendita di tutto il formaggio prodotto nell'annata di riferimento. La differenza tra la valutazione del formaggio in giacenza al 31 dicembre 2021 e il prezzo effettivo di vendita, costituirà un conguaglio di prezzo positivo o negativo
(come previsto nello statuto sociale), tenuto conto anche di eventuali altri oneri e/o proventi relativi al magazzinaggio, marchiatura, trasporto, gestione commerciale e finanziaria riconducibile all'annata produttiva…”.
Pertanto, sulla base di quanto sopra, secondo quanto disposto dallo Statuto, la determinazione del conguaglio spetta effettivamente al C.d.A. del , che, con propria delibera, ha determinato CP_1 il prezzo definitivo del latte per l'anno 2021 (doc. 13 fascicolo di merito dell'opponente).
Invece, non si ritiene, allo stato degli atti, che sia fondata l'eccezione ex art. 1243 c.c., posto che parte reclamante ha eccepito in modo generico, senza specificare sulla base di quale titolo sia legittimata, di avere impugnato la delibera in oggetto, e, comunque, non ha prodotto prova della suddetta impugnazione.
Alla luce di quanto sopra, il corrispettivo del conferimento del latte per l'anno 2021 deve essere ridotto da euro 193.113,28 ad euro 146.808,80 (= 155.891,76 – 5% - 1.291,00), non dovendosi riconoscere l'ulteriore riduzione del 5%, pretesa dal con riguardo alla conferimento di CP_1 latte per l'anno 2020 (il quale, per tale ragione, ha quantificato, erroneamente, l'importo complessivo della riduzione del 5% nella somma di euro 19.900,85, Iva inclusa), perché, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, questione attinente al merito deciso dal lodo arbitrale, che ha rigettato la relativa domanda.
In conformità al dispositivo del lodo arbitrale, al suddetto importo deve, poi, sommarsi quello di euro 243,89 il tutto per complessivi euro 147.049,69.
Con riguardo al secondo motivo, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione a S.U. (sentenza n. 12449/2024), a proposito della applicabilità del tasso previsto da norme speciali agli interessi moratori decorrenti dalla proposizione della domanda giudiziale, nel caso in cui la sentenza condanni il debitore solo al pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, ha espresso il principio, richiamato dal giudice del provvedimento qui reclamato, secondo il quale, “deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dal primo comma dell'art.
1284 cod. civ., se manca nel titolo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa a ritardi nelle transazioni”. Nel caso di specie, il lodo arbitrale, anche in motivazione nella parte in cui ha esposto le ragioni della non applicabilità, al caso di specie, degli interessi di cui al D.Lvo n. 198/2021, ha unicamente ritenuto applicabili gli interessi legali, dalla data della domanda (09.03.2023) al saldo, senza prendere, in alcun modo, in considerazione la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del saggio di interessi previsto dalla legislazione speciale di cui al D.Lvo n. 231/2002.
Pertanto, in applicazione dell'esposto principio giurisprudenziale, si ritiene che, nel caso di specie, gli interessi moratori debbano essere calcolati a norma dell'art. 1284, 1° comma, c.c.
Con riferimento al periodo di cui al precetto (dal 09.03.2023 al 24.10.2024), essi, pertanto, risultano essere pari ad euro 28.565,92.
Alla luce di quanto sopra, risulta dovuta la somma residua complessiva di euro 33.154,59 (=
147.049,69 + 28.565,92 – 65.917,01- 2.835,34 (interessi legali maturati dal al CP_1
24.10.2024, indicati nello stesso precetto) – 73.708,67 (somma versata dal a in CP_1 Pt_1
data 24.10.2024 e trattenuta da quest'ultima a titolo di acconto), anziché quella pretesa di euro
89.030,51, e, pertanto, il reclamo deve essere solo parzialmente accolto.
Infatti, la consistente differenza, di oltre 50 mila euro, tra la somma esposta nel precetto e quella verosimilmente spettante a fa ritenere che sussistano gravi motivi per la sospensione Pt_1
parziale dell'efficacia esecutiva del titolo, come previsto dall'art. 615, 1° comma, c.p.c., nei limiti della somma che, allo stato, non risulta dovuta.
Visti gli artt. 615, 669 terdecies c.p.c.,
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, sospende l'efficacia esecutiva del titolo nei limiti di euro
50.000,00.
Parma, 11/02/2025
Il Presidente est.
dott. Antonella Ioffredi