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Decreto 12 marzo 2025
Decreto 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, decreto 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Composto dai sig.ri dott. Corrado Bonanzinga Presidente est dott.ssa Simona Monforte Giudice
dott. Mirko Intravaia Giudice
riunito in camera di consiglio;
esaminati gli atti del procedimento iscritto al N. 1480 del Registro Generale
2024
TRA
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), residente in [...]
n°9/17 c/o C.A.S. “Sole” di Barcellona P.G. (ME), ed elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., Via Umberto I n.128 nello studio dell'Avv.
Alessandro Campo che lo rappresenta e difende come da procura stesa in foglio separato;
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., C.F. Controparte_1 CP_2
, domiciliato c/o la P.IVA_1 [...]
Controparte_3
, Via Luigi Sturzo n.142;
[...]
RESISTENTE
ha emesso il seguente DECRETO
In data 10.10.2023, nato a [...] Parte_1
(ME) il 03.11.1994, formalizzava richiesta di asilo presentando l'apposito modulo C3. In data 03.11.2023, successivamente il 24.11.2023 e ancora in data 22.01.2024, il deducente veniva sentito dalla
[...]
Controparte_3
al fine di chiarire alcuni aspetti non chiari del suo narrato.
[...]
In dette sedi il ricorrente dichiarava i motivi per i quali avrebbe deciso di lasciare il Paese d'origine per rifugiarsi nello Stato Italiano, nonché la situazione del Paese, ed in tal senso esponeva: di essere di nazionalità camerunense, di professare la religione cristiana cattolica e di appartenere al gruppo etnico ”; di essere nato ed aver Persona_1
sempre vissuto a Yaoundè fino al maggio del 2023 quando è dovuto scappare, iniziando a nascondersi, a causa degli avvenimenti che l'hanno costretto ad espatriare per non essere ucciso dai ribelli o arrestato dal proprio Governo;
di aver frequentato la scuola per 14 anni sino al conseguimento del diploma e di aver successivamente frequentato la
Scuola di Polizia fino ad essere arruolato nelle Forze Speciali, entrando a far parte delle “Gardien de la Paix” (come dimostrato anche dalla copiosa documentazione depositata in Commissione Territoriale e che qui si allega); che la famiglia di origine era costituita dal padre, dalla madre e una sorella;
di non essere sposato ma di avere avuto una figlia dall'ex compagna nata il [...] che viveva con la stessa e con la quale purtroppo non aveva nessun contatto.
A sostegno della sua domanda di protezione internazionale, il ricorrente dichiarava di essere stato costretto a scappare dal proprio Paese di origine a causa del fatto che veniva spesso inviato in missione di pace
Pag. 2 di 32 nella parte anglofona nel Paese, dove aveva il compito di proteggere la popolazione civile dagli attacchi armati dei terroristi che tra il Per_2
settembre 2022 e l'aprile 2023, il richiedente si trovava impegnato in una missione di pace nei villaggi di Bamenda, Balikubat e Bambala;
che in particolare nel febbraio 2023 l'istante e la sua squadra venivano inviati nel villaggio di Bambala, dove si scontravano a fuoco con gli uomini del
Generale “No Pity”, figura notoriamente impegnata nella lotta armata per l'indipendenza della regione anglofona;
che tra le forze di sicurezza (di cui faceva parte il ricorrente) e gli indipendentisti avveniva una sparatoria, durante la quale il richiedente uccideva la moglie del generale che si trovava in stato di gravidanza;
che nel corso della sparatoria, inoltre, le forze di polizia uccidevano per errore una bambina di otto anni, causando la rivolta della popolazione la quale si organizzava in manifestazioni di protesta;
che nell'aprile del 2023 il richiedente faceva rientro a Yaoundé; che difatti il Governo camerunese, dopo aver inviato le Forze Speciali di
Polizia nelle Regioni anglofone indipendentiste al fine di stanare ed eliminare i terroristi e cercare un capro espiatorio per far calmare le proteste, decideva di incolpare e poi incarcerare i poliziotti delle Forze
Speciali che avevano partecipato alla missione;
che dall'altro lato anche i terroristi separatisti ricercavano i militari che avevano preso parte agli scontri per vendicarsi ed ucciderli;
che l'istante decideva quindi di lasciare il avendo saputo che gli agenti della sicurezza militare stavano Pt_2
svolgendo delle indagini per punire i poliziotti che nel corso della sparatoria avessero ucciso o comunque commesso azioni contro i civili;
che temendo di subire arresti o ritorsioni da parte del governo, egli decideva di lasciare il Paese.
Pag. 3 di 32 Con provvedimento ID VESTANET N. ME0008229, reso nella seduta del 30.01.2024 e notificato il 22.03.2024, la
[...]
rigettava la richiesta di riconoscimento della Controparte_3
protezione internazionale, evidenziando in particolare come, se da un lato apparissero credibili le dichiarazioni in ordine all'appartenenza alle forze di polizia camerunensi poiché l'istante era stato in grado di descrivere con precisione quale fosse stato il percorso che l'aveva portato a fare parte delle forze di polizia e aveva dimostrato inoltre un'ampia conoscenza dell'equipaggiamento di cui disponeva come poliziotto, tuttavia il narrato relativo alla partecipazione alle missioni di sicurezza non sembrava credibile.
In primo luogo, l'Autorità amministrativa evidenziava come il richiedente fosse stato generico nella descrizione delle missioni, di quale fosse stato il proprio compito, di chi fossero i suoi compagni o i propri diretti superiori, affermando in un primo momento di aver più volte sparato ai civili nel corso delle operazioni, dichiarando però successivamente di aver solo ucciso la moglie incinta del Generale “No Pity”. Riguardo a tale ultimo episodio, a parere della Commissione territoriale, le dichiarazioni dell'istante apparivano inverosimili poiché egli non solo aveva raccontato in modo molto generico la dinamica dell'uccisione della donna, ma di non conoscere neanche il nome della vittima. Inoltre la stessa Autorità amministrativa sottolineava come le dichiarazioni del richiedente fossero state contraddette da un articolo pubblicato in data 16/02/2023 dalla testata giornalistica online “Cameroon News Agency” ( intitolato After serving
16th months, court sets No Pity's girfriend free) nella quale si riportava la notizia dell'arresto, in data 8 ottobre 2021, della compagna del Generale
No Pity mentre era in attesa di un bambino e aveva finito di scontare la
Pag. 4 di 32 pena in data 15/02/2023; come tale circostanza apparisse in contraddizione con quanto dichiarato dal richiedente, che aveva invece affermato di aver ucciso la donna in un periodo in cui la stessa risultava reclusa in carcere.
Parimenti non credibili risultavano le dichiarazioni in ordine ai disordini che si sarebbero registrati nel villaggio di Bamenda del marzo del 2023, a seguito dei quali il governo avrebbe iniziato a perseguitare le forze di polizia, accusate di aver ucciso una bambina di otto anni;
come anche in questo caso un articolo di Human Rights Watch del 19/11/2021 (intitolato
Cameroon: Lethal Force Against Protesters) riportava come tali proteste contro gli abusi delle forze di polizia nei confronti dei civili fossero avvenute nel novembre del 2021 e non nel marzo del 2023, come affermato invece dal richiedente. Peraltro, la stessa Commissione rilevava come l'istante non fosse riuscito a chiarire né in che modo il governo avesse iniziato a perseguitarlo, atteso che egli non aveva avuto notizia di alcun processo o procedimento disciplinare promosso contro di lui, né come fosse possibile che il richiedente non possedesse alcuna documentazione su eventuali procedimenti a carico solo perché il governo non era a conoscenza del suo esatto indirizzo di residenza.
L'Autorità procedente concludeva ritenendo come nel caso di specie non sussistesse né un fondato timore di persecuzione in quanto non esisteva la ragionevole possibilità che il richiedente, in caso di ritorno nel paese di origine, fosse esposto a persecuzione alla luce dei suesposti motivi di non credibilità, né che vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. (a) e/o (b) del d.lgs. 251 del
2007, in caso di rientro nel Paese d'origine.
Secondo l'Autorità Amministrativa, inoltre, dalle fonti consultate per reperire informazioni circa la situazione esistente nel paese di provenienza
Pag. 5 di 32 del ricorrente, non sussistevano le condizioni per riconoscergli la protezione sussidiaria di cui all'art.14 (c) del medesimo decreto.
Infine, a parere della Commissione, non ricorrevano neppure ragioni per riconoscere al ricorrente la protezione complementare ex art. 32, comma 3 del D. lgs 25/2008, come modificato, da ultimo dal D.L.
4.10.2018, convertito con L. 01.12.2018, n.132.
Con ricorso depositato in data 10.04.2024, Parte_1
impugnava il suddetto provvedimento, affermando che sussistevano tutti i requisiti per la concessione della protezione internazionale, anche considerando la vicenda vissuta dal ricorrente che lo ha costretto a fuggire dal proprio Paese di origine, dove da una parte è considerato un “disertore”
o comunque un ex poliziotto da arrestare poiché componente della Forze
Speciali che hanno partecipato alla repressione nelle zone separatiste e dall'altro potrebbe essere ucciso dai terroristi per vendetta. Rilevava tra l'altro come, rispetto alla situazione generale del fosse fatto Pt_2
notorio che da anni nel Paese vi era, ed è ancora in atto, un violento conflitto interno per motivi politici da parte dei separatisti delle zone anglofone più ricche che vogliono l'indipendenza (conflitto che ha coinvolto direttamente l'attuale ricorrente) nonché attacchi terroristici che mettono in pericolo la vita di centinaia di migliaia di civili ogni giorno e ha visto il Paese diviso tra varie fazioni. Lamentava infine come non fosse stato riconosciuto in subordine nemmeno il diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, nonostante gli evidenti fattori di vulnerabilità emersi a seguito delle terribili vicende che lo hanno reso protagonista insieme agli altri commilitoni.
A sostegno dell'opposizione lamentava quindi come l'Autorità amministrativa, a fronte del proprio notevole sforzo per ricostruire
Pag. 6 di 32 fedelmente tutto quello che aveva subito e visto, ritenendo non del tutto credibile quanto esposto, avesse violato il potere dovere d'indagine previsto dall'art. 8 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e non avesse adeguatamente valutato la sua vicenda personale e la sua credibilità.
Instaurato il contraddittorio, il
[...]
di Controparte_4
si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_3
Fissata la comparizione e l'audizione delle parti davanti al Giudice designato, all'udienza del 16.12.2024, con l'ausilio di un mediatore inserito nell'elenco degli esperti del Tribunale, si procedeva all'audizione del ricorrente, il quale dichiarava: “adr. ero un poliziotto facente parte delle forze speciali del nella parte anglofona. Io operavo nella Pt_2
frontiera in operazioni antiterrorismo. I terroristi si chiamavano “no Pity”
e reclamavano l'indipendenza di quella parte del Paese. Il nostro compito consisteva nel proteggere il popolo dagli attacchi terroristici. Sono stato impegnato tante volte in conflitti a fuoco con i terroristi. In particolare, in un conflitto a fuoco è rimasta uccisa la donna del capo di questi terroristi.
Poiché negli scontri a fuoco erano rimasti uccisi dei civili, la sicurezza militare dello Stato ha deciso di arrestarci. La morte dei civili era accaduta in un villaggio chiamato Bambala' e la popolazione locale ci aveva accusato di avere iniziato noi il conflitto a fuoco in cui erano rimasti uccisi dei civili. Dei colleghi ci hanno avvisato che le forze speciali, presenti in quello scontro ci volevano arrestare. È successo che noi abbiamo ricevuto degli spari provenienti da terroristi confusi tra i civili e noi non potendo distinguere i terroristi dai civili ci siamo difesi sparando sui terroristi che facevano andare avanti i civili che erano utilizzati come scudi. Il Governo del ha sofferto molto per le proteste che ne Pt_2
Pag. 7 di 32 sono seguite e non aveva altra scelta, per calmare la popolazione che arrestarci. Noi abbiamo ricevuto ordini dal generale che ci comandava e che si chiama NK AL, che però non è stato arrestato. Io avevo il primo grado nella gerarchia del mio corpo di polizia. Ho deciso di fuggire perché non volevo farmi arrestare e andare in prigione. In prigione non rispettano i diritti umani. Temevo che in prigione i terroristi potevano farmi del male attraverso persone a loro collegate e fare del male alla mia famiglia. Non sono espatriato con la mia famiglia. Il villaggio si chiama
BAMBALA. Adr. si è trattato di più scontri a fuoco in cui sono rimasti uccisi dei civili accidentalmente. Adr., l'episodio di Bambala è diverso, perché negli altri scontri a fuoco erano stati i terroristi a uccidere dei civili. Adr., tali scontri a fuoco si sono svolti nei villaggi di Per_3
BAMENDA. Adr., durante gli scontri a fuoco in cui sono rimasti uccisi dei civili, sia noi della polizia che i terroristi sparavamo con le mitragliette.
Adr. la moglie del capo terrorista uccisa era moglie del capo soprannominato “No PITy”. Io non conosco il nome vero del capo. Adr. gli scontri a fuoco sono avvenuti nel 2023. La moglie del capo è morte nel
2023. Adr., io sono scappato nell'anno 2023. Adr., sono rimasti uccisi sia adulti che bambini. Ma non siamo stati noi perché i terroristi hanno fatto un massacro di familiari. Adr., la donna del capo rimasta uccisa sparava anche lei con un'arma. Adr. quando abbiamo sparato contro la donna non abbiamo notato che fosse incinta. L'abbiamo saputo dopo. Adr., la donna è del villaggio di Bambala. Quando si è scatenata la rivolta abbiamo saputo che la causa era che la donna uccisa era incinta. Adr. l'abbiamo saputo dalla popolazione.
Adr., dopo la rivolta l'abbiamo saputo dalla popolazione. L'abbiamo saputo anche dai nostri superiori, ma in realtà l'abbiamo saputo dopo la
Pag. 8 di 32 fine delle operazioni. Adr., io sono scappato dal perché ci sono Pt_2
stati altri episodi in cui nostri colleghi sono stati messi in prigione. E poi perché c'era un ordine verbale di arresto nei miei confronti. Adr. io ero una specie di caporale. Adr. ci comandava ”. Adr.” Persona_4
durante lo scontro a fuoco io facevo parte di un gruppo di venti poliziotti.
Adr., da quando sono partito non ho più contatti con il mio Paese. Ho cercato di verificare attraverso la consultazione di un sistema di informazione che avevamo noi in polizia, se ero ricercato ma non sono riuscito a trovare niente. Adr., dopo l'episodio in cui è morta la donna mi sono fatto mandare uno schreen shot dell'elenco dei ricercati e io c'ero.
Adr., tale elenco mi è stato mandato dopo essere stato sentito dalla
Adr., dopo essere scappato dal sono andato in CP_3 Pt_2
Nigeria. Per noi poliziotti è facile attraversare la frontiera. Io ho fatto qualche volta la guardia nella frontiera e so dove attraversarla. Ero con la macchina non di servizio. Dopo la Nigeria sono andato in Tunisia sempre utilizzando la macchina. Adr., in Tunisia sono entrato come immigrato. Co Adr., non sono passato da controlli frontiera. Adr., in Tunisia ho lavorato come muratore. Adr.in Tunisia il datore di lavoro presso cui lavoravo come muratore aveva un fratello, il quale mi ha chiesto se volevo andare in Italia. Adr., anche se avevo un lavoro in Tunisia, ho deciso di andare in Italia perché in Tunisia c'è razzismo per le persone di colore come. Adr., In Italia vado a scuola e lavoro come operaio edile. Adr., il contratto di lavoro scade nel 2025. Adr., in Barcellona Pozzo di Gotto abito al Centro di accoglienza.”. A quel punto il procuratore legale chiedeva un termine per depositare documentazione, insistendo per l'accoglimento del ricorso, e il Giudice designato per la trattazione
Pag. 9 di 32 concedeva il richiesto termine rimettendo il fascicolo al Collegio per quanto di competenza.
Occorre preliminarmente inquadrare la normativa di riferimento.
Il nostro ordinamento prevede un sistema pluralistico di misure di protezione internazionale. In particolare, il D.Lgs. n. 251 del 2007 disciplina, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero 1) della qualifica di rifugiato, 2) del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95), e 3) del diritto al conseguimento della cosiddetta
“protezione complementare” ai sensi del D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che ha sostituito la precedente
“protezione umanitaria”, già prevista nell'art. 5 sesto comma e 19 primo comma d.lgs. n. 286 del 1998, e che oggi va riconosciuto in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), nel caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale determini il mancato rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (rinvio all'art. 19 comma 1.1 prima parte D. Lgs. 286/1998) o vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, (rinvio all'art. 19 comma 1.1 seconda parte D. Lgs. 286/1998).
L'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera e) "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato
Pag. 10 di 32 gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e dell'art. 2). Quanto ai responsabili della persecuzione (ma ciò vale anche con riferimento al danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale), l'art. 5 D. Lgs. 251/207 stabilisce che essi possono essere
1) lo Stato, 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, 3) soggetti non statuali se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione effettiva e non temporanea. Ciò significa che quando l'agente della “persecuzione” sia un privato non è sufficiente che la vittima percepisca di trovarsi in una situazione di pericolo, ma occorre che l'istante dimostri che le autorità locali non possano o non vogliano fornire adeguata protezione.
Lo status di rifugiato si configura, pertanto, in presenza di due presupposti, quello della natura ideologica della persecuzione attuata o minacciata e quello della rottura del legame sociale tra lo Stato di origine ed il suo cittadino. La peculiare natura della persecuzione si coglie, in particolare, attraverso il riferimento all'appartenenza ad un “particolare gruppo sociale”, fattispecie che in qualche modo racchiude in sé tutte le altre, poiché con tale espressione si vuole fare riferimento all'insieme dei soggetti che condividono una caratteristica innata, una storia comune che non può essere mutata, una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe
Pag. 11 di 32 essere costretta a rinunciarvi. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente così come la mancanza delle libertà democratiche non sono, invece, di per sé sufficienti a costituire presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato, essendo necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.
Viceversa, l'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera g)
"persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può
o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto
Paese”. L'art. 14 D. Lgs. 251/2007 definisce, quindi, i “danni gravi”, considerando tali a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Come sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 20.03.2014 n.
6503), l'esame comparativo dei requisiti relativi alla misura maggiore e quelli riguardanti la protezione sussidiaria, pongono in evidenza anche il differente grado di personalizzazione del rischio che deve essere accertato
Pag. 12 di 32 nelle due forme di protezione internazionale. La differenza tra il rifugiato politico e la protezione sussidiaria si coglie nell'attenuazione, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, del nesso causale tra la vicenda individuale e il pericolo rappresentato, sia con riferimento alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs n. 251 del 2007 (pericolo di morte o trattamenti inumani e degradanti), sia nell'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo (minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale). In particolare, con riferimento a quest'ultima ipotesi, si è sottolineato che la protezione sussidiaria può essere giustificata anche in mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo e la Corte di
Giustizia, nella sentenza Corte di Giustizia n. 172 del 2009, Caso Elgafaji
contro
Paesi Bassi, ha stabilito che "l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;
- l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia". Peraltro, anche con riferimento alle altre ipotesi di protezione sussidiaria, disciplinate nelle lettere a) e b) dell'art. 14, l'esposizione al
Pag. 13 di 32 pericolo di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado d'individualizzazione (per esempio, per l'appartenenza ad una comunità, ad un gruppo sociale, ad un genere, ad una fazione religiosa o politica etc.) non deve avere i caratteri più rigorosi del fumus persecutionis.
La protezione complementare è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito con la legge n. 173 del
18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura «protezione speciale» introdotta con D.L. 04.10.2018 n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato ed ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro.
Tale forma di tutela è stata, quindi, modificata dal D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, che ne ha ristretto l'ambito di operatività.
Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) ed aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla
Commissione Territoriale al Questore, in caso di rigetto delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di
“protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di
Pag. 14 di 32 discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998) salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, ha ripristinato nell'art. 5 comma 6 D. Lgs.
286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato (ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario); ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all'art. 19 comma
1.1 D. Lgs. 286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare
(art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “condizioni di salute di particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie”) prevedendo che anche in tal caso la
Commissione in caso di rigetto della domanda di protezione CP_3
internazionale trasmetta gli atti al Questore (art. 32 comma 3.1 D. Lgs. 25 del 2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la dicitura “protezione speciale”, ha previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La giurisprudenza di legittimità, subito dopo la suddetta novella normativa (Cass. civ.
Pag. 15 di 32 29.03.2021 n. 8713) ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” delinea una "nuova protezione speciale" che si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L.
n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal consolidato orientamento della Suprema Corte, che già aveva sottolineato che le situazioni di “vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di protezione non si esauriscono in quelle indicate nell'art. 2, comma 1, lett. h- bis), del D. Lgs. n. 25 del 2008 (minori non accompagnati;
disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ma costituiscono un catalogo aperto, in quanto l'indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “... una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del
13/11/2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020; Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020).
Con il D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, sono stati nuovamente ridotti i casi in cui vige un divieto di espulsione e, in
Pag. 16 di 32 particolare, pur essendo stato conservato il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, è stata eliminata l'ipotesi che prevedeva il divieto di espulsione allorquando l'allontanamento dal territorio nazionale comportava una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Inoltre, è stata eliminata la possibilità per il
Questore, previo parere della per il Controparte_3
riconoscimento della protezione internazionale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il legislatore ha, altresì, modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di
“gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie” ora si parla di “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine”) ed ha eliminato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche, di durata annuale prorogabile finché sussistono le condizioni, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Va, nondimeno, osservato che l'art. 19.1 e 1.1, mantenendo il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art.5, comma 6, T.U.I., segnala la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori, pur trattandosi di obblighi gravanti sullo Stato che sono cogenti a prescindere dal loro richiamo in una specifica disposizione normativa.
Va, quindi, chiarito che le procedure relative all'accertamento della sussistenza od insussistenza delle condizioni per accedere alla protezione internazionale sono disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008 e dal D.Lgs. n.
159 del 2008. Il legislatore italiano ha adottato la soluzione di attribuire a
Pag. 17 di 32 degli organi tecnici e non politici, le cosiddette “Commissioni Territoriali”, tutte le competenze valutative in ordine all'accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale. Infatti, il D.Lgs. n. 25 del 2008
(attuazione della Direttiva CE 2005/85) prevede che, a seguito della domanda di protezione internazionale, la deve Controparte_3
effettuare il colloquio personale dell'interessato ai sensi dell'art. 12 D. Lgs.
25/2008, (colloquio che va, ai sensi del successivo art. 14 videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana) ed è chiamata, quindi, a valutare la ricorrenza delle condizioni sia per il riconoscimento della protezione massima (status di rifugiato), sia della protezione sussidiaria, sia di quella residuale del c.d. permesso di protezione speciale ex art. ex art. 32, comma 3 del D. lgs 25/2008, mentre, ai sensi dell'art. 35 D. Lgs.
25/2008, avverso la decisione della è ammesso Controparte_3
ricorso dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il tribunale, che giudica in camera di consiglio in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 35 bis D. Lgs. 28.01.2008 n. 25.
Nei casi in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi degli articoli 20
e 21 del D. Lgs. n. 25/2008, il ricorso deve essere proposto, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione (ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all'stero), avanti alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede il centro;
negli altri casi, il ricorso deve essere proposto, entro il medesimo termine, avanti alla
Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il
Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede la che ha adottato la decisione (vedi art. Controparte_3
Pag. 18 di 32 L'opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa;
inoltre, la cognizione del Tribunale riguarda il diritto di cui si afferma la tutelabilità e non la eventuale nullità del provvedimento amministrativo (Cass. civ.
08.06.2016 n. 11754), ma nel sistema normativo il ricorso all'autorità giudiziaria può essere proposto solo dopo l'esperimento della procedura amministrativa che ne costituisce, pertanto, una imprescindibile condizione.
L'art.35 bis D. Lgs. 25/2008 prevede, nondimeno, che, quando la
Commissione che ha adottato l'atto impugnato non renda disponibili entro venti giorni dalla notificazione del ricorso copia della videoregistrazione di cui al menzionato art. 14 (come pure nel caso in cui l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo ed il giudice ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione), il
Tribunale debba disporre l'udienza di comparizione delle parti. Si è posto il problema se la necessità di disporre l'udienza di comparizione delle parti implichi anche la necessità dell'audizione dell'interessato; nel caso in esame non occorre, però, soffermarsi su tale questione, in quanto il
Tribunale ha provveduto, comunque, ad effettuare l'audizione del richiedente asilo.
Si deve premettere che il D. Lgs. 251/2007, conformemente alle
Direttive comunitarie di cui costituisce attuazione (in particolare della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
Pag. 19 di 32 rifugiato), stabilisce all'art. 3 che, per valutare la fondatezza della domanda, occorre esaminare tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione, le dichiarazioni ed i documenti presentati dal richiedente, il quale deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi, e la situazione individuale nonché le circostanze personali del richiedente. Ciò significa che davanti alla sezione specializzata del Tribunale opera il principio dispositivo, nel senso che il giudice decide nei limiti della domanda, ma non opera, peraltro come in tutti i procedimenti civili, il vincolo del nomen iuris indicato dalla parte. La limitazione del devolutum è data, infatti, dai fatti allegati non dalla loro qualificazione giuridica, rimessa all'autonoma determinazione del giudice.
Inoltre, il medesimo art. 3 prevede un regime probatorio attenuato, attesa la difficoltà per l'istante, costretto alla fuga per salvaguardare la propria incolumità, di dimostrare le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione (Cass. civ. 26278/2005; Cass. civ. sez., un.
27310/2008). In particolare, la suddetta disposizione stabilisce che
“Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il
Pag. 20 di 32 prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”. In particolare sulla valutazione di credibilità del racconto la norma indica quattro principali criteri di valutazione e cioè: a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto;
b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine, c) la sufficienza dei dettagli, poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta;
d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile. La
Suprema Corte ha, poi, sottolineato che la “verosimiglianza” deve
“oggettivizzarsi” nel senso che va valutata la "plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura"
(Cass. civ. 6738/2021). L'attenuazione dell'onere probatorio significa, pertanto, che l'onere di provare i requisiti necessari per ottenere la protezione internazionale non grava esclusivamente sul richiedente e le sue ragioni debbono essere ritenute veritiere non sulla base della verifica della sussistenza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri sopra indicati che consentono di ritenere credibili le dichiarazioni del richiedente asilo se, pur non integralmente provate, risultino comunque plausibili ed attendibili tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto, quando il fatto narrato appare nel suo complesso vero o
Pag. 21 di 32 verosimile e non in contraddizione con le informazioni a disposizione dell'organo giudicante, su cui grava un obbligo di “cooperazione istruttoria”, che deve riguardare la specifica situazione di rischio di persecuzione o di pericolo qualificato rappresentata dal richiedente (Cass. civ. 27310/2008; Cass. civ. 25056/2010; Cass. civ. 16202/2012; Cass.
17.10.2014 n. 22111; Cass. 14998/15). Da ciò discende che le necessarie informazioni devono essere acquisite anche d'ufficio, se del caso compulsando siti internet di organizzazioni internazionali, che ne garantiscano l'attendibilità (come www.unhcr.it o il sito dell'EUAA) e ciò anche quando le dichiarazioni del richiedente asilo appaiano intrinsecamente inattendibili, specie con riferimento presupposto normativo della fattispecie ex art. 14, lettera c) ove l'accertamento della situazione di rischio deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità
e sulla condizione individuale del ricorrente (Cass. civ. 26481/2021).
Si deve, comunque, ribadire che l'istanza diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio della domanda, nel senso che il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio (Cass. n. 27336-18, Cass. n.
3016-19) ed il dovere di cooperazione istruttoria del giudice - disancorato dal versante dell'art. 115 cod. proc. civ. e libero da preclusioni istruttorie - presuppone comunque il previo assolvimento da parte del richiedente dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua esposizione a rischio,
a seguito del quale opera il potere-dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare la misura tutoria (Cass. n. 11096-
19, Cass. n. 11312-19). L'attenuazione del principio dispositivo, cui si
Pag. 22 di 32 correla l'attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera, infatti, esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell'allegazione (v. Cass. n. 13403-19).
Nel merito, non appaiono condivisibili i dubbi manifestati dalla
Commissione sulla credibilità dell'interessato. Complessivamente il racconto risulta ben inquadrabile e non in contrasto rispetto alla complessa situazione storica e generale del paese in seguito agli avvenimenti che lo hanno costretto a fuggire, e benché le fonti richiamate dalla Commissione non avvalorino completamente il racconto, non si può escludere la veridicità della versione, stante la dovizia di particolari (il ricorrente infatti dichiarava in corso di audizione in quale reparto fosse arruolato, dove avesse combattuto e le atrocità che era stato costretto a fare, oltre a depositare copia dei documenti militari) e lo sforzo sostenuto per narrare nel modo più puntuale e circostanziato possibile in ordine alla sua vita, alla sua famiglia ed alla condizione nella quale è stato costretto a combattere una guerra della quale chiaramente parla con ritrosia e che ancora oggi gli crea disturbi di natura psicologica.
È opportuno riportare, al fine di comprendere meglio l'attuale situazione politica e dei diritti umani in le più importanti e Pt_2
recenti fonti relative a tale paese, dovendo fare riferimento agli eventi verificatisi a partire dal 2017 e sfociati poi in una guerra civile ancora in corso, che hanno determinato il ricorrente, in quanto ex-combattente, ad abbandonare il proprio Paese. Difatti, dalla consultazione delle COI più aggiornate è emerso che “Nelle regioni anglofone i sentimenti di marginalizzazione nei confronti del governo hanno prevalso tra la popolazione sin dall'unificazione dei precedenti ME RI e Contr NC ( et al., 16 agosto 2023; News, 22 agosto 2022). Nel Per_5
Pag. 23 di 32 2016 si sono svolte una serie di proteste guidate da avvocati e insegnanti, che le forze di sicurezza hanno represso. La gente ha manifestato contro l'uso del NC nelle scuole e nei tribunali nelle regioni anglofone, così come il mancato pubblicare documenti governativi in inglese, nonostante sia una lingua ufficiale. Molti sono stati arrestati (BBC News, 22 agosto
2022; BBC News, 9 gennaio 2022). Si riporta che gli avvocati e gli insegnanti anglofoni in protesta temevano che lo stato centrale stesse preparando una revisione dei sistemi educativi e giudiziari in lingua inglese, che seguivano il modello RI, per conformarsi alle norme francesi (International Crisis Group, 31 marzo 2023, p. 3). In i Pt_2
sistemi RI e NC di istruzione, legge e politica coesistono.
Come spiegano e i suoi coautori nel loro studio, questo Parte_3
fatto è stato un argomento costante, che alla fine si è sviluppato in un conflitto armato nelle regioni anglofone (Fonkwo et al., 16 agosto 2023).
Dal 2017, è in corso una guerra per una "Repubblica Federale di
Ambazonia" indipendente nei territori delle regioni del Nord-Ovest e del
Sud-Ovest tra insorti e forze governative, dopo che i leader del movimento Contr hanno dichiarato unilateralmente l'indipendenza ( News, 9 marzo
2023). Secondo BBC News, tra il 2017 e il 2022, decine di migliaia sono stati uccisi nel conflitto, più di un milione sono stati costretti a fuggire verso aree francofone e 80.000 rifugiati sono fuggiti in Nigeria (BBC
News, 22 agosto 2022). Il Gruppo di Crisi menziona oltre CP_3
6.000 persone uccise nelle regioni del Nord-Ovest e del Sud-Ovest e centinaia di migliaia sfollati tra il 2017 e il 2023 (International Crisis
Group, 31 marzo 2023, pag. 1). Nel suo rapporto annuale sulla protezione, il Consiglio danese per i rifugiati (DRC) descrive la situazione nelle regioni del Nord-Ovest e del Sud-Ovest nel 2022 come “preoccupante e tesa”,
Pag. 24 di 32 caratterizzata da “episodi di continui combattimenti tra forze di sicurezza statali e gruppi armati non statali, minacce alla vita, attacchi mirati, distruzione di proprietà, arresti arbitrari, stupri, aggressioni fisiche, rapimenti a scopo di riscatto, estorsione di denaro e uso continuo di ordigni esplosivi improvvisati” . Situazione sulla sicurezza 2021-2023: Durante il periodo di riferimento (2021-2023), il violento conflitto tra le forze di sicurezza e di difesa e i gruppi armati separatisti ha continuato a infuriare nel nord-ovest del La situazione della sicurezza nelle regioni Pt_2
anglofone si starebbe deteriorando (GlobalR2P, 30 novembre 2023), con l'insurrezione che sta diventando più strutturata e la crisi più complessa
(RFI, 15 ottobre 2022). In un rapporto del luglio 2023,
[...]
spiega che “la violenza armata è ormai un evento Controparte_6
comune, con picchi in corrispondenza di eventi simbolici come elezioni,
l'inizio dell'anno scolastico, la festa nazionale del l'anniversario Pt_2
della dichiarazione di “Ambazonia” e gli eventi sportivi. Tali eventi portano a episodi particolarmente letali”. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e l'8 dicembre 2023, riporta 1.144 incidenti legati Pt_4
alla sicurezza codificati come battaglie, esplosioni/violenza a distanza e violenza contro i civili nelle regioni nord-occidentali e sud-occidentali del
(per il 2021, 645 incidenti;
per il 2022, 293 incidenti;
per il 2023, Pt_2
Pag. 25 di 32 esplosivi improvvisati, fuoco incrociato o raid militari. Città fantasma e le serrate imposte alla popolazione aggravano ulteriormente la situazione
(RDC, 7 luglio 2023, p. 5). I separatisti armati uccidono “dipendenti pubblici, lavoratori di aziende controllate dallo Stato”, individui accusati di essere traditori e di aver disobbedito agli ordini (AI, luglio 2023, p. 16). Tra il 1° dicembre 2022 e il 31 maggio 2023 il segretario generale delle Nazioni
Unite ha segnalato continue denunce di violazioni e abusi dei diritti umani nelle regioni nord-occidentali e sud-occidentali del ME, perpetrate, tra l'altro, da gruppi separatisti armati. Gli abusi hanno riguardato incidenti quali uccisioni, distruzione di proprietà, lockdown forzati, uso di ordigni esplosivi improvvisati e rapimento di civili (Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, 31 maggio 2023, pag. 8). Inoltre, dal 31 maggio 2023 al 30 novembre 2023, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha documentato il persistere di violazioni dei diritti umani, tra cui presunte uccisioni, arresti arbitrari, detenzioni ed estorsioni segnalate da parte delle forze di sicurezza e dei gruppi separatisti. Quest'ultimo periodo ha visto anche esecuzioni pubbliche da parte di separatisti armati, accuse di spionaggio, uccisioni durante i lockdown imposti e incendi di veicoli (Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 30 novembre 2023). Nel suo rapporto sulla situazione dei diritti umani da luglio a settembre 2023, il Centro per i diritti umani e la democrazia in Africa (CHRDA) riferisce che i separatisti armati hanno intensificato i loro attacchi contro individui che si ritiene cooperino con le forze di sicurezza statali (https://www.ecoi.net/en/countries/cameroon/ ).
Nella Relazione di sui diritti umani in – Controparte_6 Pt_2
2023 (edita il 24 aprile 2024) – si legge che “Nove regioni su 10 sono state colpite da tre grandi crisi umanitarie: il conflitto armato nel bacino del
Lago Ciad che ha coinvolto la Provincia dell'Africa Occidentale dello Stato
Pag. 26 di 32 e i gruppi armati Per_6 Pt_5 Per_7 Persona_8
la violenza armata nelle regioni anglofone del Nord-Ovest e
[...] CP_7
del Sud-Ovest; e i 335.000 rifugiati della Repubblica Centrafricana con accesso limitato a posti di lavoro, cibo, istruzione, acqua, servizi igienico- sanitari e servizi igienici. Nella regione dell'estremo nord, più di 380.000 sfollati interni sono stati colpiti da inondazioni e da un'epidemia di colera.
Più di 630.000 persone sono state sfollate all'interno del paese a causa della violenza armata nelle regioni anglofone. Libertà di espressione. I giornalisti hanno subito attacchi nell'esercizio delle loro funzioni professionali. , giornalista e direttore della stazione radio Persona_9
privata Amplitude FM, è stato rapito da uomini non identificati il 17 gennaio e il suo corpo mutilato è stato trovato cinque giorni dopo nella periferia di Yaoundé. Aveva indagato e riferito sulla presunta appropriazione indebita di centinaia di miliardi di franchi CFA da parte di figure politiche e imprenditoriali vicine al governo. Il capo della Direzione generale per la ricerca esterna (l'agenzia di controspionaggio del Pt_2
e un importante magnate dei media e degli affari sono stati arrestati e accusati di complicità nelle torture di e posti in custodia Persona_9
cautelare. Il 3 febbraio, il corpo di Bébé, sacerdote e Persona_10
conduttore radiofonico ed ex collega di , è stato trovato Persona_9
vicino alla sua casa a Mimboman, un sobborgo di Yaoundé. Poco prima della sua morte aveva fatto commenti pubblici sull'omicidio di Per_9
Non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale sull'avvio di
[...]
un'indagine su questo omicidio. Detenzione arbitraria. A marzo, il
Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha dichiarato che la detenzione del giornalista anglofono Persona_11
era arbitraria e ha chiesto alle autorità camerunesi di "rilasciarlo
Pag. 27 di 32 immediatamente e concedergli il diritto di ottenere un risarcimento". Era stato condannato da un tribunale militare nel maggio 2018 a 11 anni di carcere con l'accusa di "terrorismo, ostilità alla patria, secessione, rivoluzione, insurrezione, diffusione di notizie false e disprezzo per l'autorità civile". Decine di altre persone anglofone, tra cui i leader della protesta , e , sono ancora CP_8 CP_9 Controparte_10
detenute arbitrariamente. Erano stati condannati da un tribunale militare di
Yaoundé a 15 anni di carcere, dopo le condanne del 2017 e del 2018 per
"atti di terrorismo, secessione, diffusione di false informazioni e oltraggio a enti e funzionari pubblici" nel contesto delle violenze armate nelle regioni anglofone del nord-ovest e del sud-ovest. L'attivista anglofono
[...]
era ancora in custodia cautelare dal suo arresto l'11 agosto 2022, CP_11
dopo essere apparso in un video in cui accusava l'esercito camerunese di torture. È stato accusato da un tribunale militare insieme a due suoi colleghi di "ostilità verso la patria", "mancata denuncia", "secessione" e
"ribellione".Alla fine dell'anno, 43 attivisti e leader dell'opposizione erano ancora detenuti arbitrariamente dopo essere stati condannati da un tribunale militare per aver partecipato a una marcia del 22 settembre 2022, organizzata dal partito di opposizione Controparte_12
Nelle due regioni anglofone, sia le forze di difesa e di sicurezza – a volte in collaborazione con le milizie locali – che i separatisti armati hanno compiuto uccisioni e omicidi illegali. A giugno, almeno 25 persone sono state uccise, 20 case bruciate e 2.500 persone sfollate a causa della violenza armata nel villaggio di Kedjom Keku, nella regione nord-occidentale, secondo l'OCHA. I separatisti armati hanno preso di mira le persone accusate di non schierarsi con loro, di non collaborare con l'esercito o di non pagare la "tassa di liberazione". Il 6 agosto le autorità hanno riesumato
Pag. 28 di 32 i corpi di nove persone, tra cui cinque funzionari governativi, che erano stati rapiti da gruppi separatisti armati nel giugno 2021. Il 4 ottobre, separatisti armati hanno radunato gli abitanti della città di Guzang, nella regione nord-occidentale, e hanno sparato uccidendo due uomini. Il 6 novembre, 25 persone sarebbero state uccise nel villaggio di Egbekaw, vicino a Mamfe, nella regione sud-occidentale, da sospetti separatisti Contr armati. Gruppi armati affiliati a e , discendenti da Pt_5 _1
, hanno continuato a compiere attacchi contro villaggi lungo il
[...]
confine con la Nigeria e su isole del lago Ciad. Secondo l'OCHA, tra il 1° dicembre 2022 e il 30 novembre 2023 più di 280 civili sono stati uccisi da gruppi armati e più di 210 rapiti
(https://www.amnesty.org/en/location/africa/west-and- centralafrica/cameroon/report-cameroon/).
In conclusione, alla luce di quanto sopra, si può ritenere che il che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 158/24, in Pt_2
adeguamento al dictum della Corte di Giustizia dell'unione Europea del 4 ottobre 2024 (causa C-406/22), è stato escluso dalla lista dei “paesi sicuri”, sia indubbiamente interessato da una violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno esploso da tempo, che potrebbe mettere a repentaglio la vita del ricorrente ed è dunque rischioso per chiunque si trovi sul territorio, a prescindere da un suo coinvolgimento diretto nel conflitto o dal suo specifico profilo personale.
Inoltre in simili casi non vale sottolineare che la situazione di grave pericolo per l'incolumità del ricorrente sarebbe derivata dalla peculiare situazione esistente nel luogo di residenza, non corrispondente a quella esistente in altre aree del paese, poiché, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di protezione internazionale dello
Pag. 29 di 32 straniero, il riconoscimento del diritto ad ottenere lo status di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d'origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell'art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nel d.lgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell'atto normativo di attuazione della Direttiva (Cass. civ., 16 febbraio 2012, n.
2294). Né sono state prospettate eventuali cause ostative alla concessione della misura di protezione sussidiaria, stabilite nell'art. 16 del D.Lgs. n.
251/2007 (quando lo straniero abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità; quando lo straniero abbia commesso al di fuori del territorio nazionale, prima di esservi ammesso, un reato grave, anche tenendo conto della pena non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
quando lo straniero si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità ed ai principi della Nazioni
Unite; quando lo straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello
Stato; quando lo straniero costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.) o cause che determinerebbero comunque l'espulsione dello straniero ammesso alla protezione internazionale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 251/2007
(sussistenza di un pericolo per la sicurezza dello Stato;
sussistenza di un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica a seguito di condanna con sentenza definitiva per un reato per il quale è prevista la reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni).
Pag. 30 di 32 In tale situazione di assoluta compromissione dei diritti umani e di efferate violenze, sembra evidente al Collegio il rischio concreto che corre il ricorrente a causa della sua originaria militanza nelle Forze Speciali della polizia camerunense, entrando a far parte delle “Gardien de la Paix”. In questa situazione il ricorrente rischierebbe di essere considerato un disertore o comunque un ex poliziotto da arrestare poiché componente delle
Forze speciali del Governo attualmente in carica il quale, dopo il decesso di numerosi civili avvenuto durante gli scontri a fuoco, al fine di far calmare le proteste, decideva di incolpare e poi incarcerare i poliziotti che avevano partecipato alla missione. L'odierno istante, infatti, avendo saputo di essere ricercato, decideva prima di nascondersi e poi di scappare, riuscendo così a salvare la propria vita mentre molti altri sui commilitoni venivano incarcerati dal Governo o uccisi dai terroristi per vendetta.
Orbene, alla luce di quanto sopra esposto, al ricorrente può essere certamente riconosciuto lo status di rifugiato, per il fondato timore di persecuzione che lo Stato di origine non appare certo in grado di impedire sulla base di tutto quanto in precedenza riportato, apparendo soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione datane del D.Lgs. n. 251 del
2007, artt. 2 e segg.
Il riconoscimento al ricorrente della forma massima di protezione internazionale, esonera il Collegio dal valutare la sussistenza delle forme gradate di protezione, invocate dallo stesso in via subordinata.
Appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali per l'obiettiva difficoltà di valutazione degli elementi posti fondamento della domanda
P.Q.M.
Pag. 31 di 32 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1480 - 2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso depositato il 10.04.2024 da
[...]
, nato a [...] il [...], avverso il Pt_1
provvedimento n. ME0008229 emesso dalla CP_13 [...]
Controparte_3
di , reso nella seduta del 30.01.2024 e notificato il CP_3
22.03.2024, e per l'effetto riconosce lo status di rifugiato.
b) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Messina, lì 07.03.20925
Il Presidente est.
(dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della
Dott.ssa Stefania Cutrì, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il
Processo presso il Tribunale di Messina - Sezione Specializzata in materia di Immigrazione.
Pag. 32 di 32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 D.L. 17.02.2017 n. 13).
206 incidenti). Di questi, 586 incidenti, ovvero il 51%, sono stati codificati come incidenti con “bersaglio civile”, cioè incidenti in cui i civili sono stati segnalati come l'obiettivo principale o unico (ACLED, al 12 dicembre
2023). Obiettivi e distribuzione geografica della violenza. La popolazione locale delle regioni anglofone continua a “sopportare il peso delle fazioni in guerra impegnate in attacchi e contrattacchi” (CHRDA, 26 maggio 2023) e viene continuamente coinvolta in esplosioni di ordigni
Composto dai sig.ri dott. Corrado Bonanzinga Presidente est dott.ssa Simona Monforte Giudice
dott. Mirko Intravaia Giudice
riunito in camera di consiglio;
esaminati gli atti del procedimento iscritto al N. 1480 del Registro Generale
2024
TRA
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), residente in [...]
n°9/17 c/o C.A.S. “Sole” di Barcellona P.G. (ME), ed elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., Via Umberto I n.128 nello studio dell'Avv.
Alessandro Campo che lo rappresenta e difende come da procura stesa in foglio separato;
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., C.F. Controparte_1 CP_2
, domiciliato c/o la P.IVA_1 [...]
Controparte_3
, Via Luigi Sturzo n.142;
[...]
RESISTENTE
ha emesso il seguente DECRETO
In data 10.10.2023, nato a [...] Parte_1
(ME) il 03.11.1994, formalizzava richiesta di asilo presentando l'apposito modulo C3. In data 03.11.2023, successivamente il 24.11.2023 e ancora in data 22.01.2024, il deducente veniva sentito dalla
[...]
Controparte_3
al fine di chiarire alcuni aspetti non chiari del suo narrato.
[...]
In dette sedi il ricorrente dichiarava i motivi per i quali avrebbe deciso di lasciare il Paese d'origine per rifugiarsi nello Stato Italiano, nonché la situazione del Paese, ed in tal senso esponeva: di essere di nazionalità camerunense, di professare la religione cristiana cattolica e di appartenere al gruppo etnico ”; di essere nato ed aver Persona_1
sempre vissuto a Yaoundè fino al maggio del 2023 quando è dovuto scappare, iniziando a nascondersi, a causa degli avvenimenti che l'hanno costretto ad espatriare per non essere ucciso dai ribelli o arrestato dal proprio Governo;
di aver frequentato la scuola per 14 anni sino al conseguimento del diploma e di aver successivamente frequentato la
Scuola di Polizia fino ad essere arruolato nelle Forze Speciali, entrando a far parte delle “Gardien de la Paix” (come dimostrato anche dalla copiosa documentazione depositata in Commissione Territoriale e che qui si allega); che la famiglia di origine era costituita dal padre, dalla madre e una sorella;
di non essere sposato ma di avere avuto una figlia dall'ex compagna nata il [...] che viveva con la stessa e con la quale purtroppo non aveva nessun contatto.
A sostegno della sua domanda di protezione internazionale, il ricorrente dichiarava di essere stato costretto a scappare dal proprio Paese di origine a causa del fatto che veniva spesso inviato in missione di pace
Pag. 2 di 32 nella parte anglofona nel Paese, dove aveva il compito di proteggere la popolazione civile dagli attacchi armati dei terroristi che tra il Per_2
settembre 2022 e l'aprile 2023, il richiedente si trovava impegnato in una missione di pace nei villaggi di Bamenda, Balikubat e Bambala;
che in particolare nel febbraio 2023 l'istante e la sua squadra venivano inviati nel villaggio di Bambala, dove si scontravano a fuoco con gli uomini del
Generale “No Pity”, figura notoriamente impegnata nella lotta armata per l'indipendenza della regione anglofona;
che tra le forze di sicurezza (di cui faceva parte il ricorrente) e gli indipendentisti avveniva una sparatoria, durante la quale il richiedente uccideva la moglie del generale che si trovava in stato di gravidanza;
che nel corso della sparatoria, inoltre, le forze di polizia uccidevano per errore una bambina di otto anni, causando la rivolta della popolazione la quale si organizzava in manifestazioni di protesta;
che nell'aprile del 2023 il richiedente faceva rientro a Yaoundé; che difatti il Governo camerunese, dopo aver inviato le Forze Speciali di
Polizia nelle Regioni anglofone indipendentiste al fine di stanare ed eliminare i terroristi e cercare un capro espiatorio per far calmare le proteste, decideva di incolpare e poi incarcerare i poliziotti delle Forze
Speciali che avevano partecipato alla missione;
che dall'altro lato anche i terroristi separatisti ricercavano i militari che avevano preso parte agli scontri per vendicarsi ed ucciderli;
che l'istante decideva quindi di lasciare il avendo saputo che gli agenti della sicurezza militare stavano Pt_2
svolgendo delle indagini per punire i poliziotti che nel corso della sparatoria avessero ucciso o comunque commesso azioni contro i civili;
che temendo di subire arresti o ritorsioni da parte del governo, egli decideva di lasciare il Paese.
Pag. 3 di 32 Con provvedimento ID VESTANET N. ME0008229, reso nella seduta del 30.01.2024 e notificato il 22.03.2024, la
[...]
rigettava la richiesta di riconoscimento della Controparte_3
protezione internazionale, evidenziando in particolare come, se da un lato apparissero credibili le dichiarazioni in ordine all'appartenenza alle forze di polizia camerunensi poiché l'istante era stato in grado di descrivere con precisione quale fosse stato il percorso che l'aveva portato a fare parte delle forze di polizia e aveva dimostrato inoltre un'ampia conoscenza dell'equipaggiamento di cui disponeva come poliziotto, tuttavia il narrato relativo alla partecipazione alle missioni di sicurezza non sembrava credibile.
In primo luogo, l'Autorità amministrativa evidenziava come il richiedente fosse stato generico nella descrizione delle missioni, di quale fosse stato il proprio compito, di chi fossero i suoi compagni o i propri diretti superiori, affermando in un primo momento di aver più volte sparato ai civili nel corso delle operazioni, dichiarando però successivamente di aver solo ucciso la moglie incinta del Generale “No Pity”. Riguardo a tale ultimo episodio, a parere della Commissione territoriale, le dichiarazioni dell'istante apparivano inverosimili poiché egli non solo aveva raccontato in modo molto generico la dinamica dell'uccisione della donna, ma di non conoscere neanche il nome della vittima. Inoltre la stessa Autorità amministrativa sottolineava come le dichiarazioni del richiedente fossero state contraddette da un articolo pubblicato in data 16/02/2023 dalla testata giornalistica online “Cameroon News Agency” ( intitolato After serving
16th months, court sets No Pity's girfriend free) nella quale si riportava la notizia dell'arresto, in data 8 ottobre 2021, della compagna del Generale
No Pity mentre era in attesa di un bambino e aveva finito di scontare la
Pag. 4 di 32 pena in data 15/02/2023; come tale circostanza apparisse in contraddizione con quanto dichiarato dal richiedente, che aveva invece affermato di aver ucciso la donna in un periodo in cui la stessa risultava reclusa in carcere.
Parimenti non credibili risultavano le dichiarazioni in ordine ai disordini che si sarebbero registrati nel villaggio di Bamenda del marzo del 2023, a seguito dei quali il governo avrebbe iniziato a perseguitare le forze di polizia, accusate di aver ucciso una bambina di otto anni;
come anche in questo caso un articolo di Human Rights Watch del 19/11/2021 (intitolato
Cameroon: Lethal Force Against Protesters) riportava come tali proteste contro gli abusi delle forze di polizia nei confronti dei civili fossero avvenute nel novembre del 2021 e non nel marzo del 2023, come affermato invece dal richiedente. Peraltro, la stessa Commissione rilevava come l'istante non fosse riuscito a chiarire né in che modo il governo avesse iniziato a perseguitarlo, atteso che egli non aveva avuto notizia di alcun processo o procedimento disciplinare promosso contro di lui, né come fosse possibile che il richiedente non possedesse alcuna documentazione su eventuali procedimenti a carico solo perché il governo non era a conoscenza del suo esatto indirizzo di residenza.
L'Autorità procedente concludeva ritenendo come nel caso di specie non sussistesse né un fondato timore di persecuzione in quanto non esisteva la ragionevole possibilità che il richiedente, in caso di ritorno nel paese di origine, fosse esposto a persecuzione alla luce dei suesposti motivi di non credibilità, né che vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. (a) e/o (b) del d.lgs. 251 del
2007, in caso di rientro nel Paese d'origine.
Secondo l'Autorità Amministrativa, inoltre, dalle fonti consultate per reperire informazioni circa la situazione esistente nel paese di provenienza
Pag. 5 di 32 del ricorrente, non sussistevano le condizioni per riconoscergli la protezione sussidiaria di cui all'art.14 (c) del medesimo decreto.
Infine, a parere della Commissione, non ricorrevano neppure ragioni per riconoscere al ricorrente la protezione complementare ex art. 32, comma 3 del D. lgs 25/2008, come modificato, da ultimo dal D.L.
4.10.2018, convertito con L. 01.12.2018, n.132.
Con ricorso depositato in data 10.04.2024, Parte_1
impugnava il suddetto provvedimento, affermando che sussistevano tutti i requisiti per la concessione della protezione internazionale, anche considerando la vicenda vissuta dal ricorrente che lo ha costretto a fuggire dal proprio Paese di origine, dove da una parte è considerato un “disertore”
o comunque un ex poliziotto da arrestare poiché componente della Forze
Speciali che hanno partecipato alla repressione nelle zone separatiste e dall'altro potrebbe essere ucciso dai terroristi per vendetta. Rilevava tra l'altro come, rispetto alla situazione generale del fosse fatto Pt_2
notorio che da anni nel Paese vi era, ed è ancora in atto, un violento conflitto interno per motivi politici da parte dei separatisti delle zone anglofone più ricche che vogliono l'indipendenza (conflitto che ha coinvolto direttamente l'attuale ricorrente) nonché attacchi terroristici che mettono in pericolo la vita di centinaia di migliaia di civili ogni giorno e ha visto il Paese diviso tra varie fazioni. Lamentava infine come non fosse stato riconosciuto in subordine nemmeno il diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, nonostante gli evidenti fattori di vulnerabilità emersi a seguito delle terribili vicende che lo hanno reso protagonista insieme agli altri commilitoni.
A sostegno dell'opposizione lamentava quindi come l'Autorità amministrativa, a fronte del proprio notevole sforzo per ricostruire
Pag. 6 di 32 fedelmente tutto quello che aveva subito e visto, ritenendo non del tutto credibile quanto esposto, avesse violato il potere dovere d'indagine previsto dall'art. 8 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e non avesse adeguatamente valutato la sua vicenda personale e la sua credibilità.
Instaurato il contraddittorio, il
[...]
di Controparte_4
si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_3
Fissata la comparizione e l'audizione delle parti davanti al Giudice designato, all'udienza del 16.12.2024, con l'ausilio di un mediatore inserito nell'elenco degli esperti del Tribunale, si procedeva all'audizione del ricorrente, il quale dichiarava: “adr. ero un poliziotto facente parte delle forze speciali del nella parte anglofona. Io operavo nella Pt_2
frontiera in operazioni antiterrorismo. I terroristi si chiamavano “no Pity”
e reclamavano l'indipendenza di quella parte del Paese. Il nostro compito consisteva nel proteggere il popolo dagli attacchi terroristici. Sono stato impegnato tante volte in conflitti a fuoco con i terroristi. In particolare, in un conflitto a fuoco è rimasta uccisa la donna del capo di questi terroristi.
Poiché negli scontri a fuoco erano rimasti uccisi dei civili, la sicurezza militare dello Stato ha deciso di arrestarci. La morte dei civili era accaduta in un villaggio chiamato Bambala' e la popolazione locale ci aveva accusato di avere iniziato noi il conflitto a fuoco in cui erano rimasti uccisi dei civili. Dei colleghi ci hanno avvisato che le forze speciali, presenti in quello scontro ci volevano arrestare. È successo che noi abbiamo ricevuto degli spari provenienti da terroristi confusi tra i civili e noi non potendo distinguere i terroristi dai civili ci siamo difesi sparando sui terroristi che facevano andare avanti i civili che erano utilizzati come scudi. Il Governo del ha sofferto molto per le proteste che ne Pt_2
Pag. 7 di 32 sono seguite e non aveva altra scelta, per calmare la popolazione che arrestarci. Noi abbiamo ricevuto ordini dal generale che ci comandava e che si chiama NK AL, che però non è stato arrestato. Io avevo il primo grado nella gerarchia del mio corpo di polizia. Ho deciso di fuggire perché non volevo farmi arrestare e andare in prigione. In prigione non rispettano i diritti umani. Temevo che in prigione i terroristi potevano farmi del male attraverso persone a loro collegate e fare del male alla mia famiglia. Non sono espatriato con la mia famiglia. Il villaggio si chiama
BAMBALA. Adr. si è trattato di più scontri a fuoco in cui sono rimasti uccisi dei civili accidentalmente. Adr., l'episodio di Bambala è diverso, perché negli altri scontri a fuoco erano stati i terroristi a uccidere dei civili. Adr., tali scontri a fuoco si sono svolti nei villaggi di Per_3
BAMENDA. Adr., durante gli scontri a fuoco in cui sono rimasti uccisi dei civili, sia noi della polizia che i terroristi sparavamo con le mitragliette.
Adr. la moglie del capo terrorista uccisa era moglie del capo soprannominato “No PITy”. Io non conosco il nome vero del capo. Adr. gli scontri a fuoco sono avvenuti nel 2023. La moglie del capo è morte nel
2023. Adr., io sono scappato nell'anno 2023. Adr., sono rimasti uccisi sia adulti che bambini. Ma non siamo stati noi perché i terroristi hanno fatto un massacro di familiari. Adr., la donna del capo rimasta uccisa sparava anche lei con un'arma. Adr. quando abbiamo sparato contro la donna non abbiamo notato che fosse incinta. L'abbiamo saputo dopo. Adr., la donna è del villaggio di Bambala. Quando si è scatenata la rivolta abbiamo saputo che la causa era che la donna uccisa era incinta. Adr. l'abbiamo saputo dalla popolazione.
Adr., dopo la rivolta l'abbiamo saputo dalla popolazione. L'abbiamo saputo anche dai nostri superiori, ma in realtà l'abbiamo saputo dopo la
Pag. 8 di 32 fine delle operazioni. Adr., io sono scappato dal perché ci sono Pt_2
stati altri episodi in cui nostri colleghi sono stati messi in prigione. E poi perché c'era un ordine verbale di arresto nei miei confronti. Adr. io ero una specie di caporale. Adr. ci comandava ”. Adr.” Persona_4
durante lo scontro a fuoco io facevo parte di un gruppo di venti poliziotti.
Adr., da quando sono partito non ho più contatti con il mio Paese. Ho cercato di verificare attraverso la consultazione di un sistema di informazione che avevamo noi in polizia, se ero ricercato ma non sono riuscito a trovare niente. Adr., dopo l'episodio in cui è morta la donna mi sono fatto mandare uno schreen shot dell'elenco dei ricercati e io c'ero.
Adr., tale elenco mi è stato mandato dopo essere stato sentito dalla
Adr., dopo essere scappato dal sono andato in CP_3 Pt_2
Nigeria. Per noi poliziotti è facile attraversare la frontiera. Io ho fatto qualche volta la guardia nella frontiera e so dove attraversarla. Ero con la macchina non di servizio. Dopo la Nigeria sono andato in Tunisia sempre utilizzando la macchina. Adr., in Tunisia sono entrato come immigrato. Co Adr., non sono passato da controlli frontiera. Adr., in Tunisia ho lavorato come muratore. Adr.in Tunisia il datore di lavoro presso cui lavoravo come muratore aveva un fratello, il quale mi ha chiesto se volevo andare in Italia. Adr., anche se avevo un lavoro in Tunisia, ho deciso di andare in Italia perché in Tunisia c'è razzismo per le persone di colore come. Adr., In Italia vado a scuola e lavoro come operaio edile. Adr., il contratto di lavoro scade nel 2025. Adr., in Barcellona Pozzo di Gotto abito al Centro di accoglienza.”. A quel punto il procuratore legale chiedeva un termine per depositare documentazione, insistendo per l'accoglimento del ricorso, e il Giudice designato per la trattazione
Pag. 9 di 32 concedeva il richiesto termine rimettendo il fascicolo al Collegio per quanto di competenza.
Occorre preliminarmente inquadrare la normativa di riferimento.
Il nostro ordinamento prevede un sistema pluralistico di misure di protezione internazionale. In particolare, il D.Lgs. n. 251 del 2007 disciplina, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero 1) della qualifica di rifugiato, 2) del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95), e 3) del diritto al conseguimento della cosiddetta
“protezione complementare” ai sensi del D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che ha sostituito la precedente
“protezione umanitaria”, già prevista nell'art. 5 sesto comma e 19 primo comma d.lgs. n. 286 del 1998, e che oggi va riconosciuto in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), nel caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale determini il mancato rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (rinvio all'art. 19 comma 1.1 prima parte D. Lgs. 286/1998) o vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, (rinvio all'art. 19 comma 1.1 seconda parte D. Lgs. 286/1998).
L'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera e) "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato
Pag. 10 di 32 gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e dell'art. 2). Quanto ai responsabili della persecuzione (ma ciò vale anche con riferimento al danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale), l'art. 5 D. Lgs. 251/207 stabilisce che essi possono essere
1) lo Stato, 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, 3) soggetti non statuali se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione effettiva e non temporanea. Ciò significa che quando l'agente della “persecuzione” sia un privato non è sufficiente che la vittima percepisca di trovarsi in una situazione di pericolo, ma occorre che l'istante dimostri che le autorità locali non possano o non vogliano fornire adeguata protezione.
Lo status di rifugiato si configura, pertanto, in presenza di due presupposti, quello della natura ideologica della persecuzione attuata o minacciata e quello della rottura del legame sociale tra lo Stato di origine ed il suo cittadino. La peculiare natura della persecuzione si coglie, in particolare, attraverso il riferimento all'appartenenza ad un “particolare gruppo sociale”, fattispecie che in qualche modo racchiude in sé tutte le altre, poiché con tale espressione si vuole fare riferimento all'insieme dei soggetti che condividono una caratteristica innata, una storia comune che non può essere mutata, una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe
Pag. 11 di 32 essere costretta a rinunciarvi. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente così come la mancanza delle libertà democratiche non sono, invece, di per sé sufficienti a costituire presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato, essendo necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.
Viceversa, l'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera g)
"persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può
o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto
Paese”. L'art. 14 D. Lgs. 251/2007 definisce, quindi, i “danni gravi”, considerando tali a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Come sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 20.03.2014 n.
6503), l'esame comparativo dei requisiti relativi alla misura maggiore e quelli riguardanti la protezione sussidiaria, pongono in evidenza anche il differente grado di personalizzazione del rischio che deve essere accertato
Pag. 12 di 32 nelle due forme di protezione internazionale. La differenza tra il rifugiato politico e la protezione sussidiaria si coglie nell'attenuazione, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, del nesso causale tra la vicenda individuale e il pericolo rappresentato, sia con riferimento alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs n. 251 del 2007 (pericolo di morte o trattamenti inumani e degradanti), sia nell'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo (minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale). In particolare, con riferimento a quest'ultima ipotesi, si è sottolineato che la protezione sussidiaria può essere giustificata anche in mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo e la Corte di
Giustizia, nella sentenza Corte di Giustizia n. 172 del 2009, Caso Elgafaji
contro
Paesi Bassi, ha stabilito che "l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;
- l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia". Peraltro, anche con riferimento alle altre ipotesi di protezione sussidiaria, disciplinate nelle lettere a) e b) dell'art. 14, l'esposizione al
Pag. 13 di 32 pericolo di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado d'individualizzazione (per esempio, per l'appartenenza ad una comunità, ad un gruppo sociale, ad un genere, ad una fazione religiosa o politica etc.) non deve avere i caratteri più rigorosi del fumus persecutionis.
La protezione complementare è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito con la legge n. 173 del
18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura «protezione speciale» introdotta con D.L. 04.10.2018 n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato ed ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro.
Tale forma di tutela è stata, quindi, modificata dal D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, che ne ha ristretto l'ambito di operatività.
Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) ed aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla
Commissione Territoriale al Questore, in caso di rigetto delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di
“protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di
Pag. 14 di 32 discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998) salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, ha ripristinato nell'art. 5 comma 6 D. Lgs.
286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato (ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario); ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all'art. 19 comma
1.1 D. Lgs. 286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare
(art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “condizioni di salute di particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie”) prevedendo che anche in tal caso la
Commissione in caso di rigetto della domanda di protezione CP_3
internazionale trasmetta gli atti al Questore (art. 32 comma 3.1 D. Lgs. 25 del 2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la dicitura “protezione speciale”, ha previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La giurisprudenza di legittimità, subito dopo la suddetta novella normativa (Cass. civ.
Pag. 15 di 32 29.03.2021 n. 8713) ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” delinea una "nuova protezione speciale" che si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L.
n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal consolidato orientamento della Suprema Corte, che già aveva sottolineato che le situazioni di “vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di protezione non si esauriscono in quelle indicate nell'art. 2, comma 1, lett. h- bis), del D. Lgs. n. 25 del 2008 (minori non accompagnati;
disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ma costituiscono un catalogo aperto, in quanto l'indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “... una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del
13/11/2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020; Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020).
Con il D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, sono stati nuovamente ridotti i casi in cui vige un divieto di espulsione e, in
Pag. 16 di 32 particolare, pur essendo stato conservato il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, è stata eliminata l'ipotesi che prevedeva il divieto di espulsione allorquando l'allontanamento dal territorio nazionale comportava una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Inoltre, è stata eliminata la possibilità per il
Questore, previo parere della per il Controparte_3
riconoscimento della protezione internazionale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il legislatore ha, altresì, modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di
“gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie” ora si parla di “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine”) ed ha eliminato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche, di durata annuale prorogabile finché sussistono le condizioni, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Va, nondimeno, osservato che l'art. 19.1 e 1.1, mantenendo il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art.5, comma 6, T.U.I., segnala la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori, pur trattandosi di obblighi gravanti sullo Stato che sono cogenti a prescindere dal loro richiamo in una specifica disposizione normativa.
Va, quindi, chiarito che le procedure relative all'accertamento della sussistenza od insussistenza delle condizioni per accedere alla protezione internazionale sono disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008 e dal D.Lgs. n.
159 del 2008. Il legislatore italiano ha adottato la soluzione di attribuire a
Pag. 17 di 32 degli organi tecnici e non politici, le cosiddette “Commissioni Territoriali”, tutte le competenze valutative in ordine all'accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale. Infatti, il D.Lgs. n. 25 del 2008
(attuazione della Direttiva CE 2005/85) prevede che, a seguito della domanda di protezione internazionale, la deve Controparte_3
effettuare il colloquio personale dell'interessato ai sensi dell'art. 12 D. Lgs.
25/2008, (colloquio che va, ai sensi del successivo art. 14 videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana) ed è chiamata, quindi, a valutare la ricorrenza delle condizioni sia per il riconoscimento della protezione massima (status di rifugiato), sia della protezione sussidiaria, sia di quella residuale del c.d. permesso di protezione speciale ex art. ex art. 32, comma 3 del D. lgs 25/2008, mentre, ai sensi dell'art. 35 D. Lgs.
25/2008, avverso la decisione della è ammesso Controparte_3
ricorso dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il tribunale, che giudica in camera di consiglio in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 35 bis D. Lgs. 28.01.2008 n. 25.
Nei casi in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi degli articoli 20
e 21 del D. Lgs. n. 25/2008, il ricorso deve essere proposto, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione (ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all'stero), avanti alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede il centro;
negli altri casi, il ricorso deve essere proposto, entro il medesimo termine, avanti alla
Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il
Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede la che ha adottato la decisione (vedi art. Controparte_3
Pag. 18 di 32 L'opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa;
inoltre, la cognizione del Tribunale riguarda il diritto di cui si afferma la tutelabilità e non la eventuale nullità del provvedimento amministrativo (Cass. civ.
08.06.2016 n. 11754), ma nel sistema normativo il ricorso all'autorità giudiziaria può essere proposto solo dopo l'esperimento della procedura amministrativa che ne costituisce, pertanto, una imprescindibile condizione.
L'art.35 bis D. Lgs. 25/2008 prevede, nondimeno, che, quando la
Commissione che ha adottato l'atto impugnato non renda disponibili entro venti giorni dalla notificazione del ricorso copia della videoregistrazione di cui al menzionato art. 14 (come pure nel caso in cui l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo ed il giudice ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione), il
Tribunale debba disporre l'udienza di comparizione delle parti. Si è posto il problema se la necessità di disporre l'udienza di comparizione delle parti implichi anche la necessità dell'audizione dell'interessato; nel caso in esame non occorre, però, soffermarsi su tale questione, in quanto il
Tribunale ha provveduto, comunque, ad effettuare l'audizione del richiedente asilo.
Si deve premettere che il D. Lgs. 251/2007, conformemente alle
Direttive comunitarie di cui costituisce attuazione (in particolare della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
Pag. 19 di 32 rifugiato), stabilisce all'art. 3 che, per valutare la fondatezza della domanda, occorre esaminare tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione, le dichiarazioni ed i documenti presentati dal richiedente, il quale deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi, e la situazione individuale nonché le circostanze personali del richiedente. Ciò significa che davanti alla sezione specializzata del Tribunale opera il principio dispositivo, nel senso che il giudice decide nei limiti della domanda, ma non opera, peraltro come in tutti i procedimenti civili, il vincolo del nomen iuris indicato dalla parte. La limitazione del devolutum è data, infatti, dai fatti allegati non dalla loro qualificazione giuridica, rimessa all'autonoma determinazione del giudice.
Inoltre, il medesimo art. 3 prevede un regime probatorio attenuato, attesa la difficoltà per l'istante, costretto alla fuga per salvaguardare la propria incolumità, di dimostrare le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione (Cass. civ. 26278/2005; Cass. civ. sez., un.
27310/2008). In particolare, la suddetta disposizione stabilisce che
“Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il
Pag. 20 di 32 prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”. In particolare sulla valutazione di credibilità del racconto la norma indica quattro principali criteri di valutazione e cioè: a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto;
b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine, c) la sufficienza dei dettagli, poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta;
d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile. La
Suprema Corte ha, poi, sottolineato che la “verosimiglianza” deve
“oggettivizzarsi” nel senso che va valutata la "plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura"
(Cass. civ. 6738/2021). L'attenuazione dell'onere probatorio significa, pertanto, che l'onere di provare i requisiti necessari per ottenere la protezione internazionale non grava esclusivamente sul richiedente e le sue ragioni debbono essere ritenute veritiere non sulla base della verifica della sussistenza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri sopra indicati che consentono di ritenere credibili le dichiarazioni del richiedente asilo se, pur non integralmente provate, risultino comunque plausibili ed attendibili tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto, quando il fatto narrato appare nel suo complesso vero o
Pag. 21 di 32 verosimile e non in contraddizione con le informazioni a disposizione dell'organo giudicante, su cui grava un obbligo di “cooperazione istruttoria”, che deve riguardare la specifica situazione di rischio di persecuzione o di pericolo qualificato rappresentata dal richiedente (Cass. civ. 27310/2008; Cass. civ. 25056/2010; Cass. civ. 16202/2012; Cass.
17.10.2014 n. 22111; Cass. 14998/15). Da ciò discende che le necessarie informazioni devono essere acquisite anche d'ufficio, se del caso compulsando siti internet di organizzazioni internazionali, che ne garantiscano l'attendibilità (come www.unhcr.it o il sito dell'EUAA) e ciò anche quando le dichiarazioni del richiedente asilo appaiano intrinsecamente inattendibili, specie con riferimento presupposto normativo della fattispecie ex art. 14, lettera c) ove l'accertamento della situazione di rischio deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità
e sulla condizione individuale del ricorrente (Cass. civ. 26481/2021).
Si deve, comunque, ribadire che l'istanza diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio della domanda, nel senso che il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio (Cass. n. 27336-18, Cass. n.
3016-19) ed il dovere di cooperazione istruttoria del giudice - disancorato dal versante dell'art. 115 cod. proc. civ. e libero da preclusioni istruttorie - presuppone comunque il previo assolvimento da parte del richiedente dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua esposizione a rischio,
a seguito del quale opera il potere-dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare la misura tutoria (Cass. n. 11096-
19, Cass. n. 11312-19). L'attenuazione del principio dispositivo, cui si
Pag. 22 di 32 correla l'attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera, infatti, esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell'allegazione (v. Cass. n. 13403-19).
Nel merito, non appaiono condivisibili i dubbi manifestati dalla
Commissione sulla credibilità dell'interessato. Complessivamente il racconto risulta ben inquadrabile e non in contrasto rispetto alla complessa situazione storica e generale del paese in seguito agli avvenimenti che lo hanno costretto a fuggire, e benché le fonti richiamate dalla Commissione non avvalorino completamente il racconto, non si può escludere la veridicità della versione, stante la dovizia di particolari (il ricorrente infatti dichiarava in corso di audizione in quale reparto fosse arruolato, dove avesse combattuto e le atrocità che era stato costretto a fare, oltre a depositare copia dei documenti militari) e lo sforzo sostenuto per narrare nel modo più puntuale e circostanziato possibile in ordine alla sua vita, alla sua famiglia ed alla condizione nella quale è stato costretto a combattere una guerra della quale chiaramente parla con ritrosia e che ancora oggi gli crea disturbi di natura psicologica.
È opportuno riportare, al fine di comprendere meglio l'attuale situazione politica e dei diritti umani in le più importanti e Pt_2
recenti fonti relative a tale paese, dovendo fare riferimento agli eventi verificatisi a partire dal 2017 e sfociati poi in una guerra civile ancora in corso, che hanno determinato il ricorrente, in quanto ex-combattente, ad abbandonare il proprio Paese. Difatti, dalla consultazione delle COI più aggiornate è emerso che “Nelle regioni anglofone i sentimenti di marginalizzazione nei confronti del governo hanno prevalso tra la popolazione sin dall'unificazione dei precedenti ME RI e Contr NC ( et al., 16 agosto 2023; News, 22 agosto 2022). Nel Per_5
Pag. 23 di 32 2016 si sono svolte una serie di proteste guidate da avvocati e insegnanti, che le forze di sicurezza hanno represso. La gente ha manifestato contro l'uso del NC nelle scuole e nei tribunali nelle regioni anglofone, così come il mancato pubblicare documenti governativi in inglese, nonostante sia una lingua ufficiale. Molti sono stati arrestati (BBC News, 22 agosto
2022; BBC News, 9 gennaio 2022). Si riporta che gli avvocati e gli insegnanti anglofoni in protesta temevano che lo stato centrale stesse preparando una revisione dei sistemi educativi e giudiziari in lingua inglese, che seguivano il modello RI, per conformarsi alle norme francesi (International Crisis Group, 31 marzo 2023, p. 3). In i Pt_2
sistemi RI e NC di istruzione, legge e politica coesistono.
Come spiegano e i suoi coautori nel loro studio, questo Parte_3
fatto è stato un argomento costante, che alla fine si è sviluppato in un conflitto armato nelle regioni anglofone (Fonkwo et al., 16 agosto 2023).
Dal 2017, è in corso una guerra per una "Repubblica Federale di
Ambazonia" indipendente nei territori delle regioni del Nord-Ovest e del
Sud-Ovest tra insorti e forze governative, dopo che i leader del movimento Contr hanno dichiarato unilateralmente l'indipendenza ( News, 9 marzo
2023). Secondo BBC News, tra il 2017 e il 2022, decine di migliaia sono stati uccisi nel conflitto, più di un milione sono stati costretti a fuggire verso aree francofone e 80.000 rifugiati sono fuggiti in Nigeria (BBC
News, 22 agosto 2022). Il Gruppo di Crisi menziona oltre CP_3
6.000 persone uccise nelle regioni del Nord-Ovest e del Sud-Ovest e centinaia di migliaia sfollati tra il 2017 e il 2023 (International Crisis
Group, 31 marzo 2023, pag. 1). Nel suo rapporto annuale sulla protezione, il Consiglio danese per i rifugiati (DRC) descrive la situazione nelle regioni del Nord-Ovest e del Sud-Ovest nel 2022 come “preoccupante e tesa”,
Pag. 24 di 32 caratterizzata da “episodi di continui combattimenti tra forze di sicurezza statali e gruppi armati non statali, minacce alla vita, attacchi mirati, distruzione di proprietà, arresti arbitrari, stupri, aggressioni fisiche, rapimenti a scopo di riscatto, estorsione di denaro e uso continuo di ordigni esplosivi improvvisati” . Situazione sulla sicurezza 2021-2023: Durante il periodo di riferimento (2021-2023), il violento conflitto tra le forze di sicurezza e di difesa e i gruppi armati separatisti ha continuato a infuriare nel nord-ovest del La situazione della sicurezza nelle regioni Pt_2
anglofone si starebbe deteriorando (GlobalR2P, 30 novembre 2023), con l'insurrezione che sta diventando più strutturata e la crisi più complessa
(RFI, 15 ottobre 2022). In un rapporto del luglio 2023,
[...]
spiega che “la violenza armata è ormai un evento Controparte_6
comune, con picchi in corrispondenza di eventi simbolici come elezioni,
l'inizio dell'anno scolastico, la festa nazionale del l'anniversario Pt_2
della dichiarazione di “Ambazonia” e gli eventi sportivi. Tali eventi portano a episodi particolarmente letali”. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e l'8 dicembre 2023, riporta 1.144 incidenti legati Pt_4
alla sicurezza codificati come battaglie, esplosioni/violenza a distanza e violenza contro i civili nelle regioni nord-occidentali e sud-occidentali del
(per il 2021, 645 incidenti;
per il 2022, 293 incidenti;
per il 2023, Pt_2
Pag. 25 di 32 esplosivi improvvisati, fuoco incrociato o raid militari. Città fantasma e le serrate imposte alla popolazione aggravano ulteriormente la situazione
(RDC, 7 luglio 2023, p. 5). I separatisti armati uccidono “dipendenti pubblici, lavoratori di aziende controllate dallo Stato”, individui accusati di essere traditori e di aver disobbedito agli ordini (AI, luglio 2023, p. 16). Tra il 1° dicembre 2022 e il 31 maggio 2023 il segretario generale delle Nazioni
Unite ha segnalato continue denunce di violazioni e abusi dei diritti umani nelle regioni nord-occidentali e sud-occidentali del ME, perpetrate, tra l'altro, da gruppi separatisti armati. Gli abusi hanno riguardato incidenti quali uccisioni, distruzione di proprietà, lockdown forzati, uso di ordigni esplosivi improvvisati e rapimento di civili (Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, 31 maggio 2023, pag. 8). Inoltre, dal 31 maggio 2023 al 30 novembre 2023, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha documentato il persistere di violazioni dei diritti umani, tra cui presunte uccisioni, arresti arbitrari, detenzioni ed estorsioni segnalate da parte delle forze di sicurezza e dei gruppi separatisti. Quest'ultimo periodo ha visto anche esecuzioni pubbliche da parte di separatisti armati, accuse di spionaggio, uccisioni durante i lockdown imposti e incendi di veicoli (Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 30 novembre 2023). Nel suo rapporto sulla situazione dei diritti umani da luglio a settembre 2023, il Centro per i diritti umani e la democrazia in Africa (CHRDA) riferisce che i separatisti armati hanno intensificato i loro attacchi contro individui che si ritiene cooperino con le forze di sicurezza statali (https://www.ecoi.net/en/countries/cameroon/ ).
Nella Relazione di sui diritti umani in – Controparte_6 Pt_2
2023 (edita il 24 aprile 2024) – si legge che “Nove regioni su 10 sono state colpite da tre grandi crisi umanitarie: il conflitto armato nel bacino del
Lago Ciad che ha coinvolto la Provincia dell'Africa Occidentale dello Stato
Pag. 26 di 32 e i gruppi armati Per_6 Pt_5 Per_7 Persona_8
la violenza armata nelle regioni anglofone del Nord-Ovest e
[...] CP_7
del Sud-Ovest; e i 335.000 rifugiati della Repubblica Centrafricana con accesso limitato a posti di lavoro, cibo, istruzione, acqua, servizi igienico- sanitari e servizi igienici. Nella regione dell'estremo nord, più di 380.000 sfollati interni sono stati colpiti da inondazioni e da un'epidemia di colera.
Più di 630.000 persone sono state sfollate all'interno del paese a causa della violenza armata nelle regioni anglofone. Libertà di espressione. I giornalisti hanno subito attacchi nell'esercizio delle loro funzioni professionali. , giornalista e direttore della stazione radio Persona_9
privata Amplitude FM, è stato rapito da uomini non identificati il 17 gennaio e il suo corpo mutilato è stato trovato cinque giorni dopo nella periferia di Yaoundé. Aveva indagato e riferito sulla presunta appropriazione indebita di centinaia di miliardi di franchi CFA da parte di figure politiche e imprenditoriali vicine al governo. Il capo della Direzione generale per la ricerca esterna (l'agenzia di controspionaggio del Pt_2
e un importante magnate dei media e degli affari sono stati arrestati e accusati di complicità nelle torture di e posti in custodia Persona_9
cautelare. Il 3 febbraio, il corpo di Bébé, sacerdote e Persona_10
conduttore radiofonico ed ex collega di , è stato trovato Persona_9
vicino alla sua casa a Mimboman, un sobborgo di Yaoundé. Poco prima della sua morte aveva fatto commenti pubblici sull'omicidio di Per_9
Non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale sull'avvio di
[...]
un'indagine su questo omicidio. Detenzione arbitraria. A marzo, il
Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha dichiarato che la detenzione del giornalista anglofono Persona_11
era arbitraria e ha chiesto alle autorità camerunesi di "rilasciarlo
Pag. 27 di 32 immediatamente e concedergli il diritto di ottenere un risarcimento". Era stato condannato da un tribunale militare nel maggio 2018 a 11 anni di carcere con l'accusa di "terrorismo, ostilità alla patria, secessione, rivoluzione, insurrezione, diffusione di notizie false e disprezzo per l'autorità civile". Decine di altre persone anglofone, tra cui i leader della protesta , e , sono ancora CP_8 CP_9 Controparte_10
detenute arbitrariamente. Erano stati condannati da un tribunale militare di
Yaoundé a 15 anni di carcere, dopo le condanne del 2017 e del 2018 per
"atti di terrorismo, secessione, diffusione di false informazioni e oltraggio a enti e funzionari pubblici" nel contesto delle violenze armate nelle regioni anglofone del nord-ovest e del sud-ovest. L'attivista anglofono
[...]
era ancora in custodia cautelare dal suo arresto l'11 agosto 2022, CP_11
dopo essere apparso in un video in cui accusava l'esercito camerunese di torture. È stato accusato da un tribunale militare insieme a due suoi colleghi di "ostilità verso la patria", "mancata denuncia", "secessione" e
"ribellione".Alla fine dell'anno, 43 attivisti e leader dell'opposizione erano ancora detenuti arbitrariamente dopo essere stati condannati da un tribunale militare per aver partecipato a una marcia del 22 settembre 2022, organizzata dal partito di opposizione Controparte_12
Nelle due regioni anglofone, sia le forze di difesa e di sicurezza – a volte in collaborazione con le milizie locali – che i separatisti armati hanno compiuto uccisioni e omicidi illegali. A giugno, almeno 25 persone sono state uccise, 20 case bruciate e 2.500 persone sfollate a causa della violenza armata nel villaggio di Kedjom Keku, nella regione nord-occidentale, secondo l'OCHA. I separatisti armati hanno preso di mira le persone accusate di non schierarsi con loro, di non collaborare con l'esercito o di non pagare la "tassa di liberazione". Il 6 agosto le autorità hanno riesumato
Pag. 28 di 32 i corpi di nove persone, tra cui cinque funzionari governativi, che erano stati rapiti da gruppi separatisti armati nel giugno 2021. Il 4 ottobre, separatisti armati hanno radunato gli abitanti della città di Guzang, nella regione nord-occidentale, e hanno sparato uccidendo due uomini. Il 6 novembre, 25 persone sarebbero state uccise nel villaggio di Egbekaw, vicino a Mamfe, nella regione sud-occidentale, da sospetti separatisti Contr armati. Gruppi armati affiliati a e , discendenti da Pt_5 _1
, hanno continuato a compiere attacchi contro villaggi lungo il
[...]
confine con la Nigeria e su isole del lago Ciad. Secondo l'OCHA, tra il 1° dicembre 2022 e il 30 novembre 2023 più di 280 civili sono stati uccisi da gruppi armati e più di 210 rapiti
(https://www.amnesty.org/en/location/africa/west-and- centralafrica/cameroon/report-cameroon/).
In conclusione, alla luce di quanto sopra, si può ritenere che il che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 158/24, in Pt_2
adeguamento al dictum della Corte di Giustizia dell'unione Europea del 4 ottobre 2024 (causa C-406/22), è stato escluso dalla lista dei “paesi sicuri”, sia indubbiamente interessato da una violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno esploso da tempo, che potrebbe mettere a repentaglio la vita del ricorrente ed è dunque rischioso per chiunque si trovi sul territorio, a prescindere da un suo coinvolgimento diretto nel conflitto o dal suo specifico profilo personale.
Inoltre in simili casi non vale sottolineare che la situazione di grave pericolo per l'incolumità del ricorrente sarebbe derivata dalla peculiare situazione esistente nel luogo di residenza, non corrispondente a quella esistente in altre aree del paese, poiché, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di protezione internazionale dello
Pag. 29 di 32 straniero, il riconoscimento del diritto ad ottenere lo status di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d'origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell'art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nel d.lgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell'atto normativo di attuazione della Direttiva (Cass. civ., 16 febbraio 2012, n.
2294). Né sono state prospettate eventuali cause ostative alla concessione della misura di protezione sussidiaria, stabilite nell'art. 16 del D.Lgs. n.
251/2007 (quando lo straniero abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità; quando lo straniero abbia commesso al di fuori del territorio nazionale, prima di esservi ammesso, un reato grave, anche tenendo conto della pena non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
quando lo straniero si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità ed ai principi della Nazioni
Unite; quando lo straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello
Stato; quando lo straniero costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.) o cause che determinerebbero comunque l'espulsione dello straniero ammesso alla protezione internazionale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 251/2007
(sussistenza di un pericolo per la sicurezza dello Stato;
sussistenza di un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica a seguito di condanna con sentenza definitiva per un reato per il quale è prevista la reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni).
Pag. 30 di 32 In tale situazione di assoluta compromissione dei diritti umani e di efferate violenze, sembra evidente al Collegio il rischio concreto che corre il ricorrente a causa della sua originaria militanza nelle Forze Speciali della polizia camerunense, entrando a far parte delle “Gardien de la Paix”. In questa situazione il ricorrente rischierebbe di essere considerato un disertore o comunque un ex poliziotto da arrestare poiché componente delle
Forze speciali del Governo attualmente in carica il quale, dopo il decesso di numerosi civili avvenuto durante gli scontri a fuoco, al fine di far calmare le proteste, decideva di incolpare e poi incarcerare i poliziotti che avevano partecipato alla missione. L'odierno istante, infatti, avendo saputo di essere ricercato, decideva prima di nascondersi e poi di scappare, riuscendo così a salvare la propria vita mentre molti altri sui commilitoni venivano incarcerati dal Governo o uccisi dai terroristi per vendetta.
Orbene, alla luce di quanto sopra esposto, al ricorrente può essere certamente riconosciuto lo status di rifugiato, per il fondato timore di persecuzione che lo Stato di origine non appare certo in grado di impedire sulla base di tutto quanto in precedenza riportato, apparendo soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione datane del D.Lgs. n. 251 del
2007, artt. 2 e segg.
Il riconoscimento al ricorrente della forma massima di protezione internazionale, esonera il Collegio dal valutare la sussistenza delle forme gradate di protezione, invocate dallo stesso in via subordinata.
Appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali per l'obiettiva difficoltà di valutazione degli elementi posti fondamento della domanda
P.Q.M.
Pag. 31 di 32 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1480 - 2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso depositato il 10.04.2024 da
[...]
, nato a [...] il [...], avverso il Pt_1
provvedimento n. ME0008229 emesso dalla CP_13 [...]
Controparte_3
di , reso nella seduta del 30.01.2024 e notificato il CP_3
22.03.2024, e per l'effetto riconosce lo status di rifugiato.
b) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Messina, lì 07.03.20925
Il Presidente est.
(dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della
Dott.ssa Stefania Cutrì, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il
Processo presso il Tribunale di Messina - Sezione Specializzata in materia di Immigrazione.
Pag. 32 di 32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 D.L. 17.02.2017 n. 13).
206 incidenti). Di questi, 586 incidenti, ovvero il 51%, sono stati codificati come incidenti con “bersaglio civile”, cioè incidenti in cui i civili sono stati segnalati come l'obiettivo principale o unico (ACLED, al 12 dicembre
2023). Obiettivi e distribuzione geografica della violenza. La popolazione locale delle regioni anglofone continua a “sopportare il peso delle fazioni in guerra impegnate in attacchi e contrattacchi” (CHRDA, 26 maggio 2023) e viene continuamente coinvolta in esplosioni di ordigni