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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 24/10/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
CO Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 467/2022 promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...]
Umberto I, 141, C.F. , in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, P. C.F._1
IV , elettivamente domiciliato in Oristano, via A. Diaz, n. 64, presso lo studio degli P.IVA_1
Avv.ti Robert Sanna e Giuseppe Piras, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale alle liti in atti,
- ricorrente -
contro
nato a [...] il [...], e residente a[...], CP_1
Co Contr C.F. , titolare dell'impresa individuale . con sede in C.F._2 Parte_2
Oristano, via Martiri del Risorgimento n. 61 B, P.I. , rappresentato e difeso dall'Avv. Rita P.IVA_2
Perseu, in virtù di procura speciale alle liti in atti,
- resistente -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 24/10/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
Accertare e dichiarare l'incompetenza del giudice del lavoro in ordine alla causa petendi avversamente azionata in monitorio e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
1 Nel merito, previa dichiarazione di revoca e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che la pretesa creditoria avversamente azionata è parzialmente infondata nei termini di cui in espositiva, e dunque che in ordine alle posizioni di , , Parte_3 CP_4 CP_5
, , , , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Parte_4 Parte_5 CP_8
e (di cui alla fattura n. 1 del 18/03/2022) è dovuta dal la metà delle
[...] CP_9 Pt_1
somme fatturate, pari al 3% delle somme dovute per l'installazione, mentre con riferimento alla posizione di è dovuto ¼ delle somme fatturate, pari alla metà delle somme Controparte_10
dovute per l'installazione, ed infine che in ordine alla posizione di (di cui alla fattura Persona_1
nr. 18/2018) nulla è dovuto trattandosi di assistenza eseguita nel 2018 successivamente alla scadenza della garanzia offerta dall'azienda per il primo anno dall'installazione del macchinario.
In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il è debitore nei confronti di CP_1
della somma di € 531,30 portata dalla fattura n. 16/2018 per le ragioni di cui Parte_1 all'espositiva che precede, e per l'effetto condannare alla corresponsione della predetta CP_1
somma in favore del ovvero portarla in compensazione delle somme che si accerteranno Pt_1 essere da quest'ultimo dovute al ricorrente.
In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze di lite da liquidarsi con distrazione a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: Nel merito, previa dichiarazione di nullità dell'opposizione formulata Accertare e dichiarare la debenza di nei confronti di delle somme portate dal Parte_1 CP_1
decreto ingiuntivo n. 61/2022 pari ad Euro 5.460,00, oltre alle spese del procedimento monitorio con accessori di legge.
In via subordinata Accertare e dichiarare l'avvenuta compensazione tra la somma di Euro
5.460,00 dovuta dal , e la somma di Euro 531,30 portata dalla fattura n. 16/2018 dovuta a Pt_1 quest'ultimo. Con vittoria delle spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18.07.2022, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 61/2022 – RGLPA n. 316/2022, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Oristano in data 30.05.2022 e notificatogli in data 07.06.2022, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di €. 5.460,00, oltre agli interessi legali e alle spese del procedimento.
Ha eccepito preliminarmente l'incompetenza per materia del Giudice del Lavoro e la nullità del decreto ingiuntivo opposto, esponendo di avere rivestito dal 10/07/2017 al 30/04/2019 la qualità di agente della con sede a San Zeno Naviglio (BS), P. IV Controparte_11 P.IVA_3
2 operante nel settore della distribuzione di distributori automatici di bevande, tabacchi ecc. e che, nello svolgimento della predetta attività, si era talvolta avvalso dell'opera professionale dell'impresa del ai fini di un aiuto all'installazione dei distributori in oggetto e all'esecuzione degli interventi di CP_1
assistenza su chiamata dei clienti, senza alcun vincolo di subordinazione e/o di coordinamento delle attività da parte del , che non impartiva prescrizioni sulle modalità esecutive del lavoro e senza Pt_1
alcun inserimento nella propria organizzazione aziendale, sicché le prestazioni rese da dovevano CP_1
essere qualificate come di lavoro autonomo, non riconducibile alla previsione di cui all'art. 409 c.p.c..
Nel merito, ha contestato la fondatezza della avversa pretesa creditoria, esponendo in fatto:
- che, per l'attività di agente per la vendita, distribuzione, installazione e manutenzione dei predetti impianti, percepiva dalla impresa preponente, oltre alla provvigione sulla vendita, un ulteriore importo del 7% calcolato sulla base imponibile di vendita, di cui il 4% per l'installazione dei macchinari e il 3% per l'espletamento dell'assistenza offerta dall'azienda per il primo anno dalla vendita a copertura di tutti gli interventi su guasti e malfunzionamenti dovuti al macchinario, mentre per gli anni successivi al primo le spese di assistenza passavano interamente a carico del cliente;
- che il predetto 7% (per installazione macchinari e garanzia/assistenza primo anno) da parte della al veniva pagato a seguito della conferma dell'ordine da parte Controparte_11 Pt_1 dell'acquirente, nel caso di immediato pagamento integrale del prezzo, oppure a seguito della corresponsione dell'intero prezzo di vendita da parte dell'acquirente, in caso di pagamento differito o rateale;
- che il si era talvolta avvalso della attività dell'impresa SM.AUT. di , per le Pt_1 CP_1
installazioni e le assistenze da rendere per il primo anno in garanzia, previa corresponsione in suo favore di una somma pari al 3% per le installazioni (sul 4% erogato dall'azienda) e del 3% per l'assistenza nel primo anno, nei casi di immediato pagamento dell'intero corrispettivo, mentre nei casi di pagamento differito o rateizzato, il o eseguiva direttamente l'installazione dei macchinari, Pt_1
oppure, se richiedeva a tal fine l'intervento del gli anticipava personalmente il 3% sul prezzo di CP_1 vendita, senza però affidargli l'incarico di assistenza.
Tanto esposto in fatto, il ricorrente ha contestato la debenza della somma oggetto dell'ingiunzione opposta, innanzitutto per assenza di prova del credito, atteso che le pretese creditorie erano fondate su fatture unilaterali, prive di valore probatorio autonomo in sede di opposizione, oltre che generiche, prive di dettagli su natura, luogo e tempo delle prestazioni, rilevando, con specifico riguardo alla fattura n. 1 dell'08.03.2020, che per le stesse prestazioni era stata emessa e inviata al un'altra fattura Pt_1
recante però il n. 3 del 09.03.2022.
Ha contestato la debenza a favore del dell'importo oggetto della fattura n.1 del 08/03/2022, in CP_1
3 quanto:
- per le posizioni , Parte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, e era dovuto al solo il 3% sul prezzo di Controparte_7 Parte_4 Persona_2 CP_1
vendita dei macchinari quale corrispettivo per l'installazione, trattandosi di vendite con pagamento differito rispetto alle quali l'assistenza per il primo anno di garanzia, che infatti era stata eseguita direttamente dal (quindi era dovuto il 50% dell'importo indicato in fattura); Pt_1
- l'installazione del macchinario a era stata eseguita dal assieme al Controparte_10 CP_1
, pertanto il compenso dovuto al primo era proporzionalmente da ridursi al 50% (quindi era Pt_1
dovuto il 25% dell'importo indicato in fattura);
- per le posizioni e , ancorché il pagamento del prezzo fosse avvenuto CP_8 CP_9
con bonifico vista fattura, poiché il non aveva ricevuto anticipazione di percentuali per Pt_1
installazione e assistenza in quanto aveva già rassegnato le proprie dimissioni (il 30/11/2018 con effetto al 30/04/2019), egli aveva espressamente esonerato il dall'effettuazione dell'assistenza, che il CP_1
aveva eseguito direttamente. Pt_1
Con riguardo alla fattura n. 18/2018, nulla era dovuto dal al con riguardo alla Pt_1 CP_1
posizione di , al quale il avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese Persona_1 CP_1
direttamente, trattandosi di assistenza su chiamata diretta del cliente e con costi a diretto carico dello stesso, in quanto eseguita nel 2018 successivamente alla scadenza della garanzia offerta dall'azienda per il primo anno dall'installazione del macchinario (effettuata nel 2016 a Tresnuraghes in Via Roma,
134).
Invece era dovuta la somma indicata per la posizione oggetto della fattura n. CP_12
18/2018.
Il ricorrente ha riconosciuto anche la debenza delle somme portate dalla fattura n. 32/2018.
Ha pertanto concluso, nel merito, affinché, previa dichiarazione di revoca e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto, venisse accertato e dichiarato che la pretesa creditoria avversamente azionata era parzialmente infondata nei termini di cui in espositiva.
In via riconvenzionale, ha eccepito in compensazione parziale il controcredito avente ad oggetto la somma di € 531,30, di cui alla fattura n. 16/2018 per costo ricambi da egli acquistati in anticipo per l'effettuazione di una riparazione eseguita dal sul distributore Light Deluxe presso l'attività della CP_1
sig.ra in Scano di Montiferro. Persona_3
2. Si è costituito in giudizio l'opposto, eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo in oggetto, di cui, pertanto, ha chiesto la conferma e l'esecutività.
4 Sempre preliminarmente, ha contestato la fondatezza dell'eccezione di incompetenza del giudice specializzato, rilevando che il rapporto lavorativo con il non era certo occasionale, posto che Pt_1 quest'ultimo si era sempre avvalso delle prestazioni lavorative del dalla fine del 2017 fino alla CP_1
fine del 2018, sia per ciò che concerne le installazioni che per le manutenzioni, che comunque dovevano sempre essere garantite per cinque anni e non per un solo anno, al contrario di quanto affermato dalla controparte.
Nel merito, ha contestato la ricostruzione fornita dall'odierno opponente, sostenendo che la percentuale pattuita era sempre quella del 6% della vendita del distributore, che non c'erano pratiche con pagamento differito o rateizzato (infatti il aveva sempre pagato nel mese successivo alla Pt_1 prestazione effettuata dal e che, in relazione alle dimissioni del , quest'ultimo aveva CP_1 Pt_1 garantito l'assistenza per soli sei mesi a decorrere dalla comunicazione, sempre con la collaborazione del che, infatti, aveva decurtato Euro 2.500,48 per prestazioni non portate a termine nella fattura CP_1
n. 1 dell'8.3.2022 (che era invero la n. 3 del 9.3.2022).
Ha concluso domandando al Tribunale di voler accertare e dichiarare la debenza da parte del
“nei confronti di delle somme portate dal decreto ingiuntivo n. 61/2022 pari ad Pt_1 CP_1
Euro 5.460,00”, in via subordinata con compensazione “tra la somma di Euro 5.460,00 dovuta dal
, e la somma di Euro 531,30 portata dalla fattura n. 16/2018 dovuta a quest'ultimo”. Pt_1
3. All'udienza del 26.05.2023, l'opposto ha dato atto che vi era stato un errore nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo opposto, atteso che l'importo complessivo corretto era pari a euro
7.230,48, domandando che il venisse condannato al pagamento di tale maggiore somma. Pt_1
4. Con ordinanza emessa in data 8.01.2024, il Tribunale ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “Pagamento da parte dell'opponente in favore dell'impresa opposta Parte_1
SM.AUT., in persona del titolare dell'importo complessivo di Euro 2.500,00, a completa CP_1
tacitazione della pretesa creditoria fatta valere dalla parte opposta in relazione alle prestazioni oggetto delle fatture n. 3 del 2022 e n. 18 del 2018, già operata la compensazione con il controcredito vantato dal di cui alla fattura n. 16 del 2018; con spese processuali integralmente compensate Pt_1 tra le parti, in considerazione del ridimensionamento dell'importo oggetto della domanda di adempimento”.
5. Stante la mancata accettazione della proposta da parte del la causa è proseguita per CP_1
l'espletamento della prova orale (interrogatorio formale delle parti e prova per testi), all'esito della quale è stata fissata all'odierna udienza per la discussione e la pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con termine fino a sette giorni prima per il deposito di note difensive.
§§§
5 6. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione, peraltro non coltivata dall'odierno opposto nel corso del giudizio, in quanto il ricorso in opposizione risulta notificato via pec in data 18.07.2022, entro 40 giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, pacificamente avvenuta il
7.06.2022.
7. Va anche disattesa l'eccezione di incompetenza del giudice del lavoro adito, dovendosi ritenere che il rapporto per cui è causa rientri nel n. 3 dell'art. 409 c.p.c., che ricomprende i “rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”. Sussistono infatti nel caso in esame i requisiti richiesti per configurare la un rapporto di c.d. parasubordinazione, al quale sono riconducibili i rapporti aventi ad oggetto prestazioni riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo, ancorché rientranti in figure contrattuali tipiche, non ostandovi il fatto che il prestatore d'opera svolga la sua attività in autonomia e con responsabilità e rischi propri, purché caratterizzati dalla continuità, dal loro collegamento funzionale con gli scopi perseguiti dal committente e dall'esecuzione prevalentemente personale (cfr. Cass. civ. sez. lav., n. 4521 del 1999).
8. Nel merito, innanzitutto occorre delimitare l'oggetto del presente giudizio, che può riguardare unicamente l'importo indicato nel decreto ingiuntivo opposto n. 61/2022 pari ad € 5.460,00, dovendosi ribadire, con riferimento all'ulteriore importo di € 1.770,48 oggetto della fattura n. 32/2018 del
26.11.2018 (a titolo di asserita assistenza dei distributori automatici installati presso , Parte_6 presso la Ditta “Da Rino” di PA AN e NO IA MI), che detto importo, pur essendo stato indicato nel corpo del ricorso per decreto ingiuntivo, non è stato oggetto di consequenziale domanda formulata dal né in sede monitoria, né in sede di costituzione nel CP_1
presente giudizio, avendo la parte opposta chiesto al Tribunale, nella propria memoria difensiva, di voler “Accertare e dichiarare la debenza di nei confronti di delle Parte_1 CP_1
somme portate dal decreto ingiuntivo n. 61/2022 pari ad Euro 5.460,00, oltre alle spese del procedimento monitorio con accessori di legge”, in via subordinata con compensazione “tra la somma di Euro 5.460,00 dovuta dal , e la somma di Euro 531,30 portata dalla fattura n. 16/2018 Pt_1 dovuta a quest'ultimo”.
Conseguentemente, la domanda di condanna al pagamento di detto ulteriore importo, formulata per la prima volta all'udienza del 26.05.2023, è inammissibile.
Peraltro, l'opposto, nella propria memoria depositata il 17.10.2025, ha rinunciato a richiedere il pagamento in questa sede della predetta somma, limitando l'oggetto della propria domanda all'importo di € 4.928,31, portato dalle fatture n. 18/2018 pari ad Euro 908,41 e n. 3/2022 pari ad Euro 4.551,20, al
6 netto della compensazione della somma di Euro 531,30 portata dalla fattura n. 16/2018 emessa dal nei confronti del e riconosciuta da quest'ultimo, “decurtata la somma di Euro 1.770,48 Pt_1 CP_1
di cui alla fattura n. 0032/2018, non ricompresa nel calcolo del ricorso monitorio per mero errore materiale”.
Limitando l'esame alla somma pretesa dal la stessa si riferisce alle prestazioni indicate nelle CP_1
fatture prodotte in fase monitoria n. 01 dell'8.03.2022 (rectius la n. 3 del 9.03.2022) e n. 18/2018 del
31.07.2018.
La prima fattura, dell'importo di € 4.551,59, è stata emessa in forza delle conferme d'ordine della in relazione ai distributori automatici installati presso , Controparte_11 Parte_3
, , , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_4 [...]
, e (doc. 03 fasc. monitorio). L'importo CP_10 Parte_5 CP_8 CP_9
indicato nella predetta fattura è già al netto della somma pari ad Euro 2.500,48, detratta a titolo di residuo quote assistenza non portate a termine per cessazione dell'attività di collaborazione tra le parti.
La seconda fattura, dell'importo di € 908,41, è stata emessa in relazione ai distributori automatici installati presso e Ditta RN CO SÌ NI (doc. 01 fasc. monitorio). Persona_1
8.1. Partendo dalla prima fattura, il ha negato la debenza dell'intero importo ivi indicato, Pt_1
sostenendo che la prestazione svolta dal si era limitata alla sola installazione dei macchinari e non CP_1 invece all'assistenza, sicché era dovuto solo il 50% degli importi ivi indicati con riguardo a Pt_3
, , , ,
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_4
, e e solo il 25% dell'importo indicato con
[...] Parte_5 CP_8 CP_9
riferimento a in quanto il aveva eseguito l'installazione del distributore Controparte_10 CP_1 unitamente all'odierno opponente, sicché il compenso avrebbe dovuto essere diviso tra i due.
A fronte di tale contestazione, l'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha consentito di dimostrare che l'odierno opposto si era occupato effettivamente non solo dell'installazione ma anche dell'assistenza tecnica con riguardo agli ordini effettuati da (ud. 14.06.2024), Controparte_5
(ud. 21.06.2024) e (ud. 8.11.2024), come confermato alle udienze in cui i Parte_5 CP_4
predetti sono stati sentiti come testimoni, avendo gli stessi riferito, in particolare:
- il ha ricordato che dell'assistenza non si era occupato il , ma un certo “ ; CP_5 Pt_1 CP_1
- il ha riferito di avere ricevuto assistenza telefonica dal dopo l'installazione Pt_5 CP_1 dell'apparecchio (“Noi con il abbiamo avuto solo un rapporto di compravendita, Parte_1 però l'assistenza era stata fatta da certo di cui non ricordo il nome. Mi pare, vagamente, che vi CP_1 era stata assistenza telefonica, ma di preciso non ricordo”);
- analogamente, anche ha ricordato che “l'assistenza tecnica la faceva CP_4 CP_1
7 Adr mi ricordo che si era verificato almeno un episodio in cui era venuto per prestare assistenza (la teste indica il sig. adr la chiamata e assistenza in garanzia avveniva per telefono, anche CP_1 perché a volte era sufficiente l'assistenza telefonica, diversamente veniva sul posto”.
All'udienza del 21.06.2024 è stata sentita anche la testimone , la quale ha Controparte_7
riferito che, pur non essendovi mai stati problemi così gravi da rendere necessario un intervento in garanzia, qualora ci fosse stato qualche problema o dubbio avrebbe contattato “entrambi sia Parte_1
, sia ed entrambi mi hanno assistito e spiegato le cose”, per poi precisare, in
[...] CP_1
maniera scarsamente comprensibile, che quello che sapeva essere incaricato di sistemare le cose era il anche se il era “più presente”, nel senso che “era presente per caso, non chiamato da me CP_1 Pt_1 in maniera specifica”. Per tale ordine, dunque, può ritenersi provato che dell'assistenza post vendita si occuparono entrambe le parti in causa.
Anche con riferimento all'ordine eseguito da è emerso che la prestazione di CP_9 assistenza venne eseguita solo parzialmente dal in quanto l' sentito all'udienza del CP_1 CP_9
21.06.2024, ha riferito che quando la macchina aveva avuto qualche problema era intervenuto il sig. che aveva risolto due problematiche, ma dopo tre mesi l'assistenza era proseguita “con un CP_1 altro signore che si chiamava ugualmente ma di cui non ricordo il cognome”. CP_1
Non è invece risultato dimostrato che fu l'odierno opposto a prestare assistenza in relazione alla vendita dei macchinari di (ud. 4.10.2024) e (ud. 21.06.2024). Parte_3 CP_8
La prima ha infatti riferito che l'unico suo referente era stato e che non era stata Parte_1
comunque necessaria alcuna assistenza.
La testimone pur avendo riferito che era la persona che le aveva CP_8 Parte_1 proposto e venduto il macchinario e che “si era occupato dell'assistenza che mi era stata prestata sempre dalla persona che aveva provveduto all'installazione”, ha poi contraddittoriamente riferito che di tutto si era occupato il marito , di non avere mai visto le parti in causa, con cui Persona_4 non aveva avuto “niente a che fare” e soprattutto ha precisato che non si era mai verificata la necessità di ricevere alcuna assistenza post vendita, in quanto la macchina funzionava bene.
Neppure è stata fornita la prova che il abbia effettivamente prestato assistenza in relazione CP_1
agli ordini di e né, con riguardo alla Parte_4 Controparte_6 Controparte_10 stessa è risultato provato che l'installazione venne curata solo dal e non Controparte_10 CP_1
invece da entrambe le parti, come allegato dal ricorrente opponente.
Occorre infatti evidenziare che, come è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché grava su di esso l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto ex art. 2697, comma 1 c.c., a fronte delle specifiche contestazioni
8 sollevate dalla controparte, non potendosi assegnare alle fatture valenza probatoria nel senso della prova del credito azionato.
Peraltro, senza inversione dell'onere probatorio, è risultato confermato, tramite l'audizione del teste sentito dal Tribunale di Brescia ex art. 203 c.p.c. il 27.05.2025, che, in caso di Testimone_1
pagamento differito o rateale, il pagamento della percentuale del 7% in favore del da parte Pt_1
della (di cui il è legale rappresentante) avveniva solamente dopo Controparte_11 Tes_1
l'integrale corresponsione del corrispettivo della vendita.
In forza dei rilievi sopra esposti, conseguentemente risultano dovute le seguenti somme a valere sulla fattura n. 3 del 9.03.2022:
€ 320,61 per installazione (641,22/2); Parte_3
€ 495,90 per installazione e assistenza CP_4
€ 630,72 per installazione e assistenza Controparte_5
€ 238,65 per installazione (477,30/2); Controparte_6
€ 548,34 per installazione e assistenza al 50% (75% di 731,13); Controparte_7
€ 367,41 per installazione (734,82/2); Parte_4
€ 112,12 per installazione al 50% (448,50/4); Controparte_10
€ 766,65 per installazione e assistenza Parte_5
€ 319,32 per installazione (638,63/2); CP_8
€ 499,88 per installazione e assistenza al 50% (75% di 666,51) CP_9
Per un totale imponibile di € 4.299,60, da cui va detratta la somma di € 2.500,48, a titolo di residuo quote assistenza non portate a termine per cessazione dell'attività di collaborazione tra le parti, per un residuo di € 1.799,12, più i.v.a. al 22%, per un totale lordo di € 2.194,93.
8.2. In relazione invece alla seconda fattura n. 18/2018, è pacifica la debenza della somma di €
644,60 in relazione all'assistenza prestata in favore di . CP_12
Quanto alla somma di € 100,00 relativa all'assistenza di è risultato confermato Persona_1 quanto riferito dall'opponente, in ordine al fatto che l'intervento in oggetto era stato eseguito in autonomia dal con costo a carico del cliente, come confermato dal teste sentito CP_1 Per_1 all'udienza del 4.10.2024, il quale ha ricordato che l'intervento eseguito dal era “fuori garanzia”. CP_1
L'importo dovuto a valere sulla fattura n. 18/2018 è quindi pari a € 786,41 (€ 644,60 + iva al 22%)
8.3. Dall'importo complessivo dovuto dal di € 2.981,34 sulla base della fattura n. 18/2018 Pt_1
di € 786,41 e della fattura n. 3/2022 di € 2.194,93, infine, deve essere detratto quello di € 531,30, di cui alla fattura n. 16/2018 (doc. 03 all. ricorso in opposizione), pacificamente dovuto dal all'odierno CP_1
opponente.
9 8.4. In forza dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'odierno opponente deve essere condannato al pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 2.450,04, oltre interessi nella misura di legge dalla data della domanda fino al saldo.
9. Passando alla regolamentazione delle spese del giudizio, si giustifica una compensazione delle spese relative al procedimento monitorio, stante il ridimensionamento della pretesa creditoria dell'odierno opposto.
Con riguardo invece al presente giudizio di opposizione, viene disposta la compensazione unicamente con riguardo alle fasi di studio, introduttiva e per 1/3 della fase di trattazione/istruttoria, invece devono essere poste a carico dell'opposto le spese per la restante parte della fase istruttoria e per la fase decisoria, applicandosi il disposto di cui all'art. 91, comma 1, ultimo periodo c.p.c., a mente del quale “Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo
92”.
Occorre infatti evidenziare che il processo si sarebbe potuto concludere senza necessità di svolgere alcuna ulteriore attività, che ha portato a un notevole allungamento del processo oltre che un dispendio di attività processuale che avrebbe potuto essere destinata altrove, senza alcun profitto per la parte opposta, che ha rifiutato la proposta formulata dal Tribunale con ordinanza dell'08.01.2024, con cui era stato previsto il pagamento da parte del in favore del della somma di € 2.500,00, di poco Pt_1 CP_1 superiore a quella riconosciuta all'esito del presente giudizio.
Le spese sono liquidate ai sensi del d.m. 55/14 e succ. mod. e i.i., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa (tra € 1.100,01 ed € 5.200,00) e all'attività difensiva occorsa in concreto, per cui si giustifica un'applicazione dei parametri medi per la fase istruttoria (su cui va applicata la riduzione di 1/3) e di quelli tra minimi e medi per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 61/2022 – RGLPA n. 316/2022, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Oristano e condanna l'odierno opponente al pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 2.450,04, oltre interessi nella misura di legge dalla data della domanda fino al saldo;
2) compensa le spese del giudizio monitorio e quelle relative alle fasi di studio, introduttiva e per
1/3 della fase di trattazione/istruttoria del presente giudizio tra le parti;
10 3) condanna alla rifusione in favore di delle spese per la CP_1 Parte_1
restante parte della fase istruttoria (2/3) e per la fase decisoria del presente giudizio, ai sensi dell'art. 91, comma 1, ultimo periodo c.p.c., che liquida nell'importo di complessivi € 937,50, interamente per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione in favore dei difensori di parte opponente, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Oristano, il 24/10/2025
La Giudice
dott.ssa CO Mighela
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