TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 19/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1645/2023 del R.G. Trib. in data 7/9/2023, promossa d a
- residente in [...], CF Parte_1
, C.F._1
- residente in [...], CF Parte_2
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luigino Mior;
a p p e l l a n t i
c o n t r o
- , C.F. e P.IVA , in persona del Direttore Sinistri, Dott. CP_1 P.IVA_1 CP_2
corrente in Trento, P.zza delle Donne Lavoratrici, n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Di Benedetto;
a p p e l l a t a
- in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Santa Maria di Sala (VE), Parte_3
Via delle Industrie n. 10
a p p e l l a t a - c o n t u m a c e
1 avente per oggetto: “lesione” – appello avverso la sentenza n. 344/2023 del Giudice di Pace di
Pordenone, depositata il 5/6/2023 nel procedimento n. 1004/2018 R.G, trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 24/1/2025, nella quale le parti hanno richiamato le seguenti
CONCLUSIONI
- per parte appellante: come da note scritte depositate in data 20/11/24 e quindi:
“NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE: Accertata e dichiarata la fondatezza del proposto appello e della domanda in esso contenuta, in riforma integrale della sentenza n. 344/23 emessa dal Giudice di Pace di
Pordenone, Giudice Dott.ssa Garofalo, il 06.02.2023, Rep. n. 308/23, RG n. 1004/2018, e pubblicata il 05.06.2023, accertarsi e dichiararsi la responsabilità, integrale o prevalente, del Sig.
, conducente del veicolo Fiat Punto tg. DW415RN, nella causazione del sinistro per CP_3
cui è causa, e ciò per i motivi tutti esposti in narrativa, e conseguentemente condannarsi
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Piazza delle Donne Controparte_4
Lavoratrici n. 2, Trento, in solido con in persona del legale rappresentante p.t., Parte_3
corrente in Santa Maria di Sala, Via delle Industrie n. 10, al risarcimento di tutti i danni patiti dagli
Part attori, che si quantificano, per il Sig. nell'importo di € 6.262,03=, per danno materiale e fermo tecnico, e per la Sig.ra nell'importo di € 2.856,25=, per danno biologico, invalidità Pt_1
temporanea, e spese mediche, oltre al danno morale, da liquidarsi in via equitativa nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ovvero delle diverse somme, maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria.
Sull'istanza di correzione materiale: da respingersi, in quanto non trattasi di errore materiale bensì, e semmai, motivazionale, per emendare il quale avrebbe dovuto proporsi appello incidentale.
IN OGNI CASO: spese di lite, e di CTU e CTP, del primo e del secondo grado di giudizio integralmente rifuse.”;
- per parte appellata: come da note scritte depositate in data 15/11/24 e quindi:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto
In via pregiudiziale
2 Per le ragioni di cui in narrativa, dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.. In ogni caso, con integrale rifusione di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Nel merito
In via principale
Per i motivi di cui in narrativa, rigettare ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi elencati in atto;
con integrale rifusione di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, ridursi le pretese in ragione di quanto sarà effettivamente provato in corso di causa, anche in ragione del concorso di colpa eventualmente accertato in capo alla SI.ra ; con compensazione di spese e compensi di lite del doppio Pt_1
grado di giudizio.
Istanza di correzione di errore materiale – Si chiede l'accoglimento della stessa come formulata in parte motiva.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto Parte_1 Parte_4
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n.344/23, depositata in data 5/6/23, la quale, accertata la concorrente pari responsabilità di e nella Parte_1 CP_3
causazione del sinistro avvenuto in data 14/2/2017 in Lugugnana di RU (VE), aveva condannato i convenuti e rispettivamente compagnia assicuratrice e CP_1 Parte_3 società proprietaria del mezzo condotto da al pagamento della somma di € CP_3
1.482,12, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da
[...]
, oltre ad accessori ed oltre al 50% delle spese di CTU e CTP, rigettando invece le Parte_1 domande proposte da in quanto già integralmente risarcito. Parte_4
Si è ritualmente costituita l'appellata , chiedendo in via pregiudiziale la CP_1 dichiarazione di inammissibilità o manifesta infondatezza dell'appello, nel merito il rigetto dell'impugnazione con condanna di controparte alle spese o, in subordine, la riduzione delle pretese degli appellanti, con compensazione delle spese. In via incidentale, parte appellata ha chiesto la
3 correzione dell'asserito errore materiale commesso dal giudice di prime cure, con rideterminazione in diminuzione della somma oggetto della pronuncia di condanna.
La causa, nella contumacia dell'appellata e previo scambio degli scritti conclusivi, è Parte_3 stata trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 24/1/25.
2. Gli appellanti hanno impugnato innanzitutto il capo della sentenza nel quale il Giudice di Pace, ritenendo di non poter escludere ogni profilo di responsabilità in capo alla conducente , Pt_1 alla quale aveva ritenuto addebitabile la violazione dell'art. 145 C.d.S. per non aver adottato nell'affrontare la rotatoria, pur avendo il diritto di precedenza, tutte le cautele possibili al fine di evitare incidenti, aveva applicato la presunzione di pari responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c..
In secondo luogo, con l'atto di appello è stata chiesta, in riforma della sentenza impugnata, la liquidazione equitativa del danno morale subito dall'appellante , escluso dal giudice di Pt_1 prime cure. Analogamente, l'appellante a chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per Pt_4
fermo tecnico, respinto in primo grado. Infine, è stata richiesta una nuova regolamentazione delle spese di lite, con rifusione integrale di quelle di primo grado, che il Giudice di Pace aveva integralmente compensato.
3. La compagnia assicuratrice ha contestato i motivi di appello e ha sostenuto l'impossibilità di ricostruire l'effettivo apporto causale dei conducenti nella causazione del sinistro, con conseguente applicabilità dell'art. 2054 comma 2 c.c..
In subordine, è stata rinnovata l'eccezione ex art. 1227 comma 1 c.c., del concorso del fatto colposo del creditore, assorbita in primo grado dall'applicazione dell'art. 2054 sopra citato, così come sono state ribadite le contestazioni relative al quantum debeatur, con particolare riferimento al danno morale o alla personalizzazione del danno non patrimoniale lamentato dall'appellante e Pt_1
al danno da fermo tecnico preteso dall'appellante Pt_4
4. L'appello è parzialmente fondato, nei limiti e per i motivi che seguono.
Come rilevato anche dalla stessa parte appellata, la sentenza impugnata non ha dato corretta applicazione ai principi in tema di responsabilità da sinistro stradale.
Va considerato, infatti, che “... La presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non
4 consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro ...” (tra le altre, in motivazione, Cass, 15152/23). Quando invece è possibile ricostruire la dinamica del sinistro, accertando le rispettive responsabilità, la presunzione citata non trova applicazione.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, se è certa la colpa nella condotta di uno dei conducenti, “... purché potenzialmente idonea a determinare l'evento ...”, l'altro conducente
è liberato dalla presunzione di concorrente responsabilità ex art. 2054 comma 2 c.c., “... nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ...” (in motivazione,
Cass. 12884/2021).
4.1. Dando applicazione ai citati principi, deve essere innanzitutto rilevato che, nel caso in esame, è emersa oggettivamente la condotta colposa del conducente , il quale ha provocato CP_3
l'incidente, perché ha determinato l'urto con l'autoveicolo condotto da Il Parte_1 teste assunto in primo grado, ha confermato che l'odierna appellante si era Testimone_1
arrestata prima di immettersi nella rotatoria, per poi ripartire ed essere urtata, in fase di uscita, dall'altro conducente, il quale invece era entrato nella rotatoria senza fermarsi. I punti d'urto tra i due mezzi, come rilevati nella relazione di incidente stradale della polizia locale, confortano la ricostruzione del testimone.
4.2. Quanto alla condotta di guida dell'odierna appellante, il Giudice di Pace ha escluso la certezza dell'assoluta assenza di responsabilità, da ciò facendone derivare l'applicazione della presunzione ex art. 2054 c.c.. L'argomentazione non è corretta, nel metodo e nel merito.
Sotto il primo profilo, come anticipato, a fronte della prova certa della colpa di uno dei conducenti, non può operare la presunzione di cui all'art. 2054 c.c..
Andrebbe accertato, piuttosto, l'eventuale concreto apporto causale dell'altro conducente (cioè di
, per verificarne un effettivo concorso di colpa. Sotto questo secondo profilo, Parte_1
inerente al merito, deve prendersi atto che, nel giudizio di primo grado, non sono emersi elementi per configurare in capo a una qualche responsabilità nella causazione del Parte_1
sinistro. In effetti, lo stesso Giudice di Pace non ne ha delineato uno specifico apporto causale, limitandosi a considerare, peraltro secondo una prospettiva che si è già detto essere erronea, la mancata prova certa dell'assenza di colpa. Nella sentenza impugnata sono stati valorizzati taluni elementi indiziari, i quali però non consentono di delineare un eventuale e concreto apporto causale dell'odierna appellante nello scontro tra i due veicoli. Più precisamente:
5 - le dichiarazioni dell'altro conducente , assunte dalla polizia locale e richiamate nella CP_3
relazione prodotta dai verbalizzanti, oltre che di per sé scarsamente attendibili, sono in irrimediabile contrasto con quelle rese nel processo di primo grado dal teste Tes_1
- dalle dichiarazioni della conducente , assunte dalla polizia locale nelle medesime Pt_1
circostanze, non si possono ricavare elementi a carico della stessa dichiarante, perché, come osservato nell'atto di appello, il fatto che non abbia percepito il pericolo prima dello scontro non implica necessariamente, senza una specifica prova sul punto, difetto di attenzione e prudenza;
- analogamente, il mancato rilievo di tracce di frenata non può tradursi in un addebito di colpa a carico della danneggiata, perché si sarebbe dovuto dimostrare la concreta possibilità da parte sua di accorgersi della mancata precedenza accordatale dall'altro conducente e la effettiva possibilità di evitare il sinistro con una frenata tempestiva;
- la generica contestazione da parte della polizia locale, a carico di entrambi i conducenti e quindi anche di della violazione dell'art. 145 comma 1 C.d.S., è irrilevante per più Parte_1
motivi, in quanto:
a) con riferimento all'odierna appellante, è stata annullata dal Giudice di Pace;
b) non è fondata nel merito, poiché, riferendosi la norma ipoteticamente violata alla condotta di guida nell'approssimarsi all'intersezione, è stato accertato che la conducente si è fermata prima di fare ingresso nella rotatoria;
c) ciò che, nella sostanza, sembra essere rimproverato alla danneggiata, è il non aver evitato l'urto mentre impegnava la rotatoria, prevedendo e prevenendo le conseguenze dell'illecita condotta di guida altrui, ma, sotto questo profilo, la contestazione non chiarisce quale avrebbe dovuto essere la condotta alternativa in grado di evitare l'evento, né la concreta eSIibilità di tale condotta.
In conclusione, essendo stato accertato che il sinistro è stato determinato dalla condotta colposa del conducente non operando quindi la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., né CP_3
essendo emerso un qualche apporto causale di nella determinazione Parte_1 dell'evento, ne deriva l'esclusiva e integrale responsabilità risarcitoria dei convenuti/appellati.
A tale conclusione consegue l'inapplicabilità dell'art. 1227 comma 1 c.c., invocato da parte appellata.
6 5. Con riferimento all'entità del risarcimento, i motivi di appello sono invece infondati, il che comporta la riliquidazione del danno solo per effetto della mancata riduzione del 50% per l'escluso concorso di colpa, ma non per aumento delle poste risarcitorie.
5.1. L'appellante non ha contestato la quantificazione del danno patrimoniale e non Pt_1 patrimoniale operata dal giudice di prime cure, lamentando esclusivamente l'omessa liquidazione del danno morale.
È astrattamente ammissibile il risarcimento del danno morale, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, non costituendo la stessa una duplicazione risarcitoria rispetto al danno biologico in senso stretto (da ultimo, in motivazione,
Cass. 5547/2024). Tale voce di danno, tuttavia, deve essere accertata in concreto, con esclusione di qualsiasi automaticità, tenendo conto, in particolare, che in caso di danno biologico lieve, le conseguenze di quest'ultimo tendono ad assorbire, “... secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale ...” (ancora, in motivazione, la citata Cass.
5547/2024). Nel caso in esame, a fronte del normale assorbimento del danno morale in quello biologico, essendo quest'ultimo di entità contenuta, non è stata fornita alcuna prova contraria circa le peculiarità del caso concreto che giustificherebbero conseguenze ulteriori in termini di sofferenza interiore, per cui è condivisibile l'esclusione del cosiddetto danno morale disposta in primo grado.
5.2. Nemmeno può essere accolto il motivo di impugnazione proposto da il quale ha Parte_4
chiesto la liquidazione del danno da fermo tecnico, richiamando la giurisprudenza che prescinde dalla prova specifica di tale danno. È invece condivisibile l'argomentazione del Giudice di Pace, il quale, richiamati i principi elaborati sul punto dalla maggioritaria e più recente giurisprudenza di legittimità (potendosi ulteriormente citare, da ultimo, Cass. 32946/2024, secondo cui “Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo”), ha preso atto del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del danneggiato.
7 6. In definitiva, per effetto del parziale accoglimento dei motivi di appello, l'ammontare del risarcimento, esclusi comunque il danno morale reclamato da e il danno Parte_1 patrimoniale da fermo tecnico invocato da deve essere riconosciuto integralmente, Parte_4 senza alcuna riduzione.
Ne consegue il rigetto dell'istanza di correzione di errore materiale proposta dalla parte appellata, che avrebbe presupposto, con riferimento ai profili del concorso di colpa, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
7. Il parziale accoglimento dei motivi di appello, per la parte quantitativamente più SInificativa delle domande, comporta, per entrambi i gradi, la prevalente soccombenza delle parti convenute/appellate, con compensazione delle spese, comprese quelle di CTU e CTP, limitata alla misura di un terzo.
La liquidazione di cui al dispositivo, con la citata riduzione per la compensazione parziale, consegue all'applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, secondo valori medi per tutte le fasi in primo grado e per le sole fasi di studio introduttiva e decisoria in grado di appello, non ritenendosi di dover applicare alcun aumento ex art. 4 comma 2 D.M. citato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando tra le parti nella causa in grado d'appello n. 1645/23 R.G., così decide:
in parziale accoglimento dell'atto di appello e quindi in parziale riforma della sentenza n. 344/23 del Giudice di Pace di Pordenone depositata in data 5/6/23 nel proc. n. 1004/2018 R.G., che per il resto conferma rigettando gli ulteriori motivi di appello:
- accertato e dichiarato che il sinistro avvenuto in data 14/2/2017 in località Lugugnana di
RU (VE) è avvenuto per esclusiva responsabilità di condanna CP_3 CP_1
e in solido tra loro e a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento a
[...] Parte_3 favore di tenuto conto della somma già corrisposta, dell'ulteriore importo di Parte_1
€ 2.856,25, e a favore di tenuto conto della somma già corrisposta, dell'ulteriore Parte_4 importo di € 5.462,03, oltre a rivalutazione e interessi come previsti nella pronuncia di primo grado;
8 - compensate per un terzo le spese di lite, condanna e in solido tra CP_1 Parte_3
loro, a rifondere agli attori/appellanti i due terzi delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida in euro 1.393,33 per onorari e in euro 264,00 per esborsi per il giudizio di primo grado, e in euro
2.264,67 per onorari e in euro 382,50 per esborsi per il giudizio di secondo grado, per entrambi i gradi oltre al rimborso del 15% per le spese forfettarie e agli ulteriori accessori dovuti per legge;
- pone le spese di CTU e CTP per due terzi definitivamente e solidalmente a carico di CP_1
e condannandole a rifondere agli appellanti quanto anticipato a tale titolo
[...] Parte_3
oltre la quota di spettanza.
Così deciso in Pordenone, il giorno 19/3/2025.
Il Giudice
dr. Giorgio Cozzarini
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1645/2023 del R.G. Trib. in data 7/9/2023, promossa d a
- residente in [...], CF Parte_1
, C.F._1
- residente in [...], CF Parte_2
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luigino Mior;
a p p e l l a n t i
c o n t r o
- , C.F. e P.IVA , in persona del Direttore Sinistri, Dott. CP_1 P.IVA_1 CP_2
corrente in Trento, P.zza delle Donne Lavoratrici, n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Di Benedetto;
a p p e l l a t a
- in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Santa Maria di Sala (VE), Parte_3
Via delle Industrie n. 10
a p p e l l a t a - c o n t u m a c e
1 avente per oggetto: “lesione” – appello avverso la sentenza n. 344/2023 del Giudice di Pace di
Pordenone, depositata il 5/6/2023 nel procedimento n. 1004/2018 R.G, trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 24/1/2025, nella quale le parti hanno richiamato le seguenti
CONCLUSIONI
- per parte appellante: come da note scritte depositate in data 20/11/24 e quindi:
“NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE: Accertata e dichiarata la fondatezza del proposto appello e della domanda in esso contenuta, in riforma integrale della sentenza n. 344/23 emessa dal Giudice di Pace di
Pordenone, Giudice Dott.ssa Garofalo, il 06.02.2023, Rep. n. 308/23, RG n. 1004/2018, e pubblicata il 05.06.2023, accertarsi e dichiararsi la responsabilità, integrale o prevalente, del Sig.
, conducente del veicolo Fiat Punto tg. DW415RN, nella causazione del sinistro per CP_3
cui è causa, e ciò per i motivi tutti esposti in narrativa, e conseguentemente condannarsi
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Piazza delle Donne Controparte_4
Lavoratrici n. 2, Trento, in solido con in persona del legale rappresentante p.t., Parte_3
corrente in Santa Maria di Sala, Via delle Industrie n. 10, al risarcimento di tutti i danni patiti dagli
Part attori, che si quantificano, per il Sig. nell'importo di € 6.262,03=, per danno materiale e fermo tecnico, e per la Sig.ra nell'importo di € 2.856,25=, per danno biologico, invalidità Pt_1
temporanea, e spese mediche, oltre al danno morale, da liquidarsi in via equitativa nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ovvero delle diverse somme, maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria.
Sull'istanza di correzione materiale: da respingersi, in quanto non trattasi di errore materiale bensì, e semmai, motivazionale, per emendare il quale avrebbe dovuto proporsi appello incidentale.
IN OGNI CASO: spese di lite, e di CTU e CTP, del primo e del secondo grado di giudizio integralmente rifuse.”;
- per parte appellata: come da note scritte depositate in data 15/11/24 e quindi:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto
In via pregiudiziale
2 Per le ragioni di cui in narrativa, dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.. In ogni caso, con integrale rifusione di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Nel merito
In via principale
Per i motivi di cui in narrativa, rigettare ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi elencati in atto;
con integrale rifusione di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, ridursi le pretese in ragione di quanto sarà effettivamente provato in corso di causa, anche in ragione del concorso di colpa eventualmente accertato in capo alla SI.ra ; con compensazione di spese e compensi di lite del doppio Pt_1
grado di giudizio.
Istanza di correzione di errore materiale – Si chiede l'accoglimento della stessa come formulata in parte motiva.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto Parte_1 Parte_4
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n.344/23, depositata in data 5/6/23, la quale, accertata la concorrente pari responsabilità di e nella Parte_1 CP_3
causazione del sinistro avvenuto in data 14/2/2017 in Lugugnana di RU (VE), aveva condannato i convenuti e rispettivamente compagnia assicuratrice e CP_1 Parte_3 società proprietaria del mezzo condotto da al pagamento della somma di € CP_3
1.482,12, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da
[...]
, oltre ad accessori ed oltre al 50% delle spese di CTU e CTP, rigettando invece le Parte_1 domande proposte da in quanto già integralmente risarcito. Parte_4
Si è ritualmente costituita l'appellata , chiedendo in via pregiudiziale la CP_1 dichiarazione di inammissibilità o manifesta infondatezza dell'appello, nel merito il rigetto dell'impugnazione con condanna di controparte alle spese o, in subordine, la riduzione delle pretese degli appellanti, con compensazione delle spese. In via incidentale, parte appellata ha chiesto la
3 correzione dell'asserito errore materiale commesso dal giudice di prime cure, con rideterminazione in diminuzione della somma oggetto della pronuncia di condanna.
La causa, nella contumacia dell'appellata e previo scambio degli scritti conclusivi, è Parte_3 stata trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 24/1/25.
2. Gli appellanti hanno impugnato innanzitutto il capo della sentenza nel quale il Giudice di Pace, ritenendo di non poter escludere ogni profilo di responsabilità in capo alla conducente , Pt_1 alla quale aveva ritenuto addebitabile la violazione dell'art. 145 C.d.S. per non aver adottato nell'affrontare la rotatoria, pur avendo il diritto di precedenza, tutte le cautele possibili al fine di evitare incidenti, aveva applicato la presunzione di pari responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c..
In secondo luogo, con l'atto di appello è stata chiesta, in riforma della sentenza impugnata, la liquidazione equitativa del danno morale subito dall'appellante , escluso dal giudice di Pt_1 prime cure. Analogamente, l'appellante a chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per Pt_4
fermo tecnico, respinto in primo grado. Infine, è stata richiesta una nuova regolamentazione delle spese di lite, con rifusione integrale di quelle di primo grado, che il Giudice di Pace aveva integralmente compensato.
3. La compagnia assicuratrice ha contestato i motivi di appello e ha sostenuto l'impossibilità di ricostruire l'effettivo apporto causale dei conducenti nella causazione del sinistro, con conseguente applicabilità dell'art. 2054 comma 2 c.c..
In subordine, è stata rinnovata l'eccezione ex art. 1227 comma 1 c.c., del concorso del fatto colposo del creditore, assorbita in primo grado dall'applicazione dell'art. 2054 sopra citato, così come sono state ribadite le contestazioni relative al quantum debeatur, con particolare riferimento al danno morale o alla personalizzazione del danno non patrimoniale lamentato dall'appellante e Pt_1
al danno da fermo tecnico preteso dall'appellante Pt_4
4. L'appello è parzialmente fondato, nei limiti e per i motivi che seguono.
Come rilevato anche dalla stessa parte appellata, la sentenza impugnata non ha dato corretta applicazione ai principi in tema di responsabilità da sinistro stradale.
Va considerato, infatti, che “... La presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non
4 consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro ...” (tra le altre, in motivazione, Cass, 15152/23). Quando invece è possibile ricostruire la dinamica del sinistro, accertando le rispettive responsabilità, la presunzione citata non trova applicazione.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, se è certa la colpa nella condotta di uno dei conducenti, “... purché potenzialmente idonea a determinare l'evento ...”, l'altro conducente
è liberato dalla presunzione di concorrente responsabilità ex art. 2054 comma 2 c.c., “... nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ...” (in motivazione,
Cass. 12884/2021).
4.1. Dando applicazione ai citati principi, deve essere innanzitutto rilevato che, nel caso in esame, è emersa oggettivamente la condotta colposa del conducente , il quale ha provocato CP_3
l'incidente, perché ha determinato l'urto con l'autoveicolo condotto da Il Parte_1 teste assunto in primo grado, ha confermato che l'odierna appellante si era Testimone_1
arrestata prima di immettersi nella rotatoria, per poi ripartire ed essere urtata, in fase di uscita, dall'altro conducente, il quale invece era entrato nella rotatoria senza fermarsi. I punti d'urto tra i due mezzi, come rilevati nella relazione di incidente stradale della polizia locale, confortano la ricostruzione del testimone.
4.2. Quanto alla condotta di guida dell'odierna appellante, il Giudice di Pace ha escluso la certezza dell'assoluta assenza di responsabilità, da ciò facendone derivare l'applicazione della presunzione ex art. 2054 c.c.. L'argomentazione non è corretta, nel metodo e nel merito.
Sotto il primo profilo, come anticipato, a fronte della prova certa della colpa di uno dei conducenti, non può operare la presunzione di cui all'art. 2054 c.c..
Andrebbe accertato, piuttosto, l'eventuale concreto apporto causale dell'altro conducente (cioè di
, per verificarne un effettivo concorso di colpa. Sotto questo secondo profilo, Parte_1
inerente al merito, deve prendersi atto che, nel giudizio di primo grado, non sono emersi elementi per configurare in capo a una qualche responsabilità nella causazione del Parte_1
sinistro. In effetti, lo stesso Giudice di Pace non ne ha delineato uno specifico apporto causale, limitandosi a considerare, peraltro secondo una prospettiva che si è già detto essere erronea, la mancata prova certa dell'assenza di colpa. Nella sentenza impugnata sono stati valorizzati taluni elementi indiziari, i quali però non consentono di delineare un eventuale e concreto apporto causale dell'odierna appellante nello scontro tra i due veicoli. Più precisamente:
5 - le dichiarazioni dell'altro conducente , assunte dalla polizia locale e richiamate nella CP_3
relazione prodotta dai verbalizzanti, oltre che di per sé scarsamente attendibili, sono in irrimediabile contrasto con quelle rese nel processo di primo grado dal teste Tes_1
- dalle dichiarazioni della conducente , assunte dalla polizia locale nelle medesime Pt_1
circostanze, non si possono ricavare elementi a carico della stessa dichiarante, perché, come osservato nell'atto di appello, il fatto che non abbia percepito il pericolo prima dello scontro non implica necessariamente, senza una specifica prova sul punto, difetto di attenzione e prudenza;
- analogamente, il mancato rilievo di tracce di frenata non può tradursi in un addebito di colpa a carico della danneggiata, perché si sarebbe dovuto dimostrare la concreta possibilità da parte sua di accorgersi della mancata precedenza accordatale dall'altro conducente e la effettiva possibilità di evitare il sinistro con una frenata tempestiva;
- la generica contestazione da parte della polizia locale, a carico di entrambi i conducenti e quindi anche di della violazione dell'art. 145 comma 1 C.d.S., è irrilevante per più Parte_1
motivi, in quanto:
a) con riferimento all'odierna appellante, è stata annullata dal Giudice di Pace;
b) non è fondata nel merito, poiché, riferendosi la norma ipoteticamente violata alla condotta di guida nell'approssimarsi all'intersezione, è stato accertato che la conducente si è fermata prima di fare ingresso nella rotatoria;
c) ciò che, nella sostanza, sembra essere rimproverato alla danneggiata, è il non aver evitato l'urto mentre impegnava la rotatoria, prevedendo e prevenendo le conseguenze dell'illecita condotta di guida altrui, ma, sotto questo profilo, la contestazione non chiarisce quale avrebbe dovuto essere la condotta alternativa in grado di evitare l'evento, né la concreta eSIibilità di tale condotta.
In conclusione, essendo stato accertato che il sinistro è stato determinato dalla condotta colposa del conducente non operando quindi la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., né CP_3
essendo emerso un qualche apporto causale di nella determinazione Parte_1 dell'evento, ne deriva l'esclusiva e integrale responsabilità risarcitoria dei convenuti/appellati.
A tale conclusione consegue l'inapplicabilità dell'art. 1227 comma 1 c.c., invocato da parte appellata.
6 5. Con riferimento all'entità del risarcimento, i motivi di appello sono invece infondati, il che comporta la riliquidazione del danno solo per effetto della mancata riduzione del 50% per l'escluso concorso di colpa, ma non per aumento delle poste risarcitorie.
5.1. L'appellante non ha contestato la quantificazione del danno patrimoniale e non Pt_1 patrimoniale operata dal giudice di prime cure, lamentando esclusivamente l'omessa liquidazione del danno morale.
È astrattamente ammissibile il risarcimento del danno morale, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, non costituendo la stessa una duplicazione risarcitoria rispetto al danno biologico in senso stretto (da ultimo, in motivazione,
Cass. 5547/2024). Tale voce di danno, tuttavia, deve essere accertata in concreto, con esclusione di qualsiasi automaticità, tenendo conto, in particolare, che in caso di danno biologico lieve, le conseguenze di quest'ultimo tendono ad assorbire, “... secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale ...” (ancora, in motivazione, la citata Cass.
5547/2024). Nel caso in esame, a fronte del normale assorbimento del danno morale in quello biologico, essendo quest'ultimo di entità contenuta, non è stata fornita alcuna prova contraria circa le peculiarità del caso concreto che giustificherebbero conseguenze ulteriori in termini di sofferenza interiore, per cui è condivisibile l'esclusione del cosiddetto danno morale disposta in primo grado.
5.2. Nemmeno può essere accolto il motivo di impugnazione proposto da il quale ha Parte_4
chiesto la liquidazione del danno da fermo tecnico, richiamando la giurisprudenza che prescinde dalla prova specifica di tale danno. È invece condivisibile l'argomentazione del Giudice di Pace, il quale, richiamati i principi elaborati sul punto dalla maggioritaria e più recente giurisprudenza di legittimità (potendosi ulteriormente citare, da ultimo, Cass. 32946/2024, secondo cui “Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo”), ha preso atto del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del danneggiato.
7 6. In definitiva, per effetto del parziale accoglimento dei motivi di appello, l'ammontare del risarcimento, esclusi comunque il danno morale reclamato da e il danno Parte_1 patrimoniale da fermo tecnico invocato da deve essere riconosciuto integralmente, Parte_4 senza alcuna riduzione.
Ne consegue il rigetto dell'istanza di correzione di errore materiale proposta dalla parte appellata, che avrebbe presupposto, con riferimento ai profili del concorso di colpa, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
7. Il parziale accoglimento dei motivi di appello, per la parte quantitativamente più SInificativa delle domande, comporta, per entrambi i gradi, la prevalente soccombenza delle parti convenute/appellate, con compensazione delle spese, comprese quelle di CTU e CTP, limitata alla misura di un terzo.
La liquidazione di cui al dispositivo, con la citata riduzione per la compensazione parziale, consegue all'applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, secondo valori medi per tutte le fasi in primo grado e per le sole fasi di studio introduttiva e decisoria in grado di appello, non ritenendosi di dover applicare alcun aumento ex art. 4 comma 2 D.M. citato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando tra le parti nella causa in grado d'appello n. 1645/23 R.G., così decide:
in parziale accoglimento dell'atto di appello e quindi in parziale riforma della sentenza n. 344/23 del Giudice di Pace di Pordenone depositata in data 5/6/23 nel proc. n. 1004/2018 R.G., che per il resto conferma rigettando gli ulteriori motivi di appello:
- accertato e dichiarato che il sinistro avvenuto in data 14/2/2017 in località Lugugnana di
RU (VE) è avvenuto per esclusiva responsabilità di condanna CP_3 CP_1
e in solido tra loro e a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento a
[...] Parte_3 favore di tenuto conto della somma già corrisposta, dell'ulteriore importo di Parte_1
€ 2.856,25, e a favore di tenuto conto della somma già corrisposta, dell'ulteriore Parte_4 importo di € 5.462,03, oltre a rivalutazione e interessi come previsti nella pronuncia di primo grado;
8 - compensate per un terzo le spese di lite, condanna e in solido tra CP_1 Parte_3
loro, a rifondere agli attori/appellanti i due terzi delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida in euro 1.393,33 per onorari e in euro 264,00 per esborsi per il giudizio di primo grado, e in euro
2.264,67 per onorari e in euro 382,50 per esborsi per il giudizio di secondo grado, per entrambi i gradi oltre al rimborso del 15% per le spese forfettarie e agli ulteriori accessori dovuti per legge;
- pone le spese di CTU e CTP per due terzi definitivamente e solidalmente a carico di CP_1
e condannandole a rifondere agli appellanti quanto anticipato a tale titolo
[...] Parte_3
oltre la quota di spettanza.
Così deciso in Pordenone, il giorno 19/3/2025.
Il Giudice
dr. Giorgio Cozzarini
9