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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 57/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (avv. MACCHIARELLA Parte_1
FRANCESCA NADIA);
E
nato a [...] il [...] (avv. Controparte_1
MACCHIARELLA FRANCESCA NADIA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta dell'udienza del
31/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiuntamente depositato in data 03/01/2025, unitamente alle allegate dichiarazioni scritte, le parti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Rescaldina (MI) il 13/11/1993 alle condizioni indicate nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 20/01/2001;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, preso atto della maggiore età dei figli, ed , ormai Pt_2 Per_1
economicamente indipendenti, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in RESCALDINA (MI), in data 13/11/1993, da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
nato a [...] il [...], iscritto nei registri Controparte_1
dello Stato civile di detto Comune al n. 2 , parte I, dell'anno 1993, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 1/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 57/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (avv. MACCHIARELLA Parte_1
FRANCESCA NADIA);
E
nato a [...] il [...] (avv. Controparte_1
MACCHIARELLA FRANCESCA NADIA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta dell'udienza del
31/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiuntamente depositato in data 03/01/2025, unitamente alle allegate dichiarazioni scritte, le parti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Rescaldina (MI) il 13/11/1993 alle condizioni indicate nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 20/01/2001;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, preso atto della maggiore età dei figli, ed , ormai Pt_2 Per_1
economicamente indipendenti, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in RESCALDINA (MI), in data 13/11/1993, da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
nato a [...] il [...], iscritto nei registri Controparte_1
dello Stato civile di detto Comune al n. 2 , parte I, dell'anno 1993, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 1/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.