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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 22/10/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1508/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1508/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso, dall'Avv. Gabriele Cresti, presso il cui studio in studio in Siena, via Montanini
n. 46, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso, dall'Avv. Andrea Bozzi, presso il cui studio in Colle di Val d'Elsa (SI), Piazza
Arnolfo di Cambio n.16, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15.10.2025, per l'Avv. Gabriele Cresti e per l'Avv. Andrea Parte_1 Controparte_1
Bozzi, hanno concluso chiedendo di: “OMOLOGARE con sentenza la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 5
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Asciano, Strada di Mucigliani n.4 interno 6, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà esclusiva del Sig. viene Parte_1 assegnata alla Sig.ra nell'esclusivo interesse dei Vigli minori, in quanto ivi Controparte_1
Per_ stabilmente conviventi e al raggiungimento della loro autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I IG NN
3. I ed restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Persona_2 Persona_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità̀ genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i si Per_2 troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I come da piano genitoriale allegato (doc. 9), restano collocati prevalentemente presso Per_2 la dimora materna. Il padre, salvo diverso accordo, potrà̀ esercitare il diritto di visitare i Per_2 secondo le seguenti cadenze:
4/a) a fine settimana alternati dopo la scuola e Vino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà̀ presso la dimora materna;
salvo impegni professionali, il padre terrà con sé i
Vigli minori anche un pomeriggio a settimana, da concordare con la madre;
4/b) salvo diverso accordo, durante le festività̀ natalizie, i figli passeranno ad anni alterni con un genitore dal 24 al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le festività pasquali saranno passate un anno con un genitore ed il seguente con l'altro. Durante le vacanze Per_ estive i trascorreranno con ciascun genitore ad un massimo di tre settimane, anche non Per_2 consecutive, da concordarsi ove possibile entro il 31 maggio di ogni anno.
5. il Sig. verserà̀ alla Sig.ra tramite accredito in c/c, entro Parte_1 Controparte_1
e non oltre il giorno dieci di ogni mese, l'assegno di contributo al mantenimento per i Vigli pari nel complesso ad € 700,00 (settecento/00) e cosı̀ € 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascun Viglio, assegno che sarà̀ aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Sempre a titolo di concorso nel mantenimento dei Vigli, il sig. sosterrà̀ tutte le spese per le utenze Parte_1 domestiche (acqua, luce e gas), della casa coniugale di sua proprietà̀ assegnata alla moglie, in 3 / 5
misura non superiore all'importo medio dell'anno precedente al deposito del presente ricorso e sosterrà̀ in via esclusiva il mutuo ipotecario su di essa gravante (€ 720,52 al mese da agosto 2025, che diventeranno € 939,83 al mese dal 30/11/2031, come da doc 11).
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei sono poste a carico di ciascun genitore nella Per_2 misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università̀ , per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività̀ ludiche, ricreative e per vacanze, invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Il padre si assume comunque integralmente le spese per il progetto di studio all'estero (Canada) al quale la figlia parteciperà̀ dal febbraio 2026 al luglio 2026 (per un importo Persona_2 comprensivo di trasporti, vitto, alloggio non inferiore ad € 13.990,00 di quota base, oltre spese extra non quantificabili ad oggi). Per tutto il periodo di permanenza all'estero della , il Sig. Pt_2 non corrisponderà̀ alla madre la quota per il mantenimento ordinario di € 350,00 mensili Pt_1 relativo alla . Pt_2
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti ed abili al lavoro, non è quindi previsto alcun assegno di mantenimento reciproco;
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio ed in genere al rilascio di qualsivoglia documento necessario per l'espatrio anche dei figli.
Pubblico Ministero: visto in data 18.8.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.7.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Parte_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio in data
[...] Controparte_1
30.8.2008 in Asciano, matrimonio annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 7 parte I dell'anno 2008, che dalla loro unione erano nati i figli a Siena il Persona_2
23.10.2008, ed a Siena il giorno 11.2.2013; evidenziavano che la convivenza Persona_3 era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni 4 / 5
concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15.10.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Pt_1 CP_1 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., oltre che del divorzio.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse dei figli minorenni e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, si provvederà a rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia del divorzio, all'esito del decorso del termine previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: Parte_1 C.F._1
e (C.F.: ), alle condizioni concordate indicate Controparte_1 C.F._2 supra;
spese compensate;
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio congiunto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Asciano di procedere alla trascrizione della 5 / 5
presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Presidente relatore Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1508/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso, dall'Avv. Gabriele Cresti, presso il cui studio in studio in Siena, via Montanini
n. 46, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso, dall'Avv. Andrea Bozzi, presso il cui studio in Colle di Val d'Elsa (SI), Piazza
Arnolfo di Cambio n.16, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15.10.2025, per l'Avv. Gabriele Cresti e per l'Avv. Andrea Parte_1 Controparte_1
Bozzi, hanno concluso chiedendo di: “OMOLOGARE con sentenza la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 5
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Asciano, Strada di Mucigliani n.4 interno 6, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà esclusiva del Sig. viene Parte_1 assegnata alla Sig.ra nell'esclusivo interesse dei Vigli minori, in quanto ivi Controparte_1
Per_ stabilmente conviventi e al raggiungimento della loro autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I IG NN
3. I ed restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Persona_2 Persona_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità̀ genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i si Per_2 troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I come da piano genitoriale allegato (doc. 9), restano collocati prevalentemente presso Per_2 la dimora materna. Il padre, salvo diverso accordo, potrà̀ esercitare il diritto di visitare i Per_2 secondo le seguenti cadenze:
4/a) a fine settimana alternati dopo la scuola e Vino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà̀ presso la dimora materna;
salvo impegni professionali, il padre terrà con sé i
Vigli minori anche un pomeriggio a settimana, da concordare con la madre;
4/b) salvo diverso accordo, durante le festività̀ natalizie, i figli passeranno ad anni alterni con un genitore dal 24 al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le festività pasquali saranno passate un anno con un genitore ed il seguente con l'altro. Durante le vacanze Per_ estive i trascorreranno con ciascun genitore ad un massimo di tre settimane, anche non Per_2 consecutive, da concordarsi ove possibile entro il 31 maggio di ogni anno.
5. il Sig. verserà̀ alla Sig.ra tramite accredito in c/c, entro Parte_1 Controparte_1
e non oltre il giorno dieci di ogni mese, l'assegno di contributo al mantenimento per i Vigli pari nel complesso ad € 700,00 (settecento/00) e cosı̀ € 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascun Viglio, assegno che sarà̀ aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Sempre a titolo di concorso nel mantenimento dei Vigli, il sig. sosterrà̀ tutte le spese per le utenze Parte_1 domestiche (acqua, luce e gas), della casa coniugale di sua proprietà̀ assegnata alla moglie, in 3 / 5
misura non superiore all'importo medio dell'anno precedente al deposito del presente ricorso e sosterrà̀ in via esclusiva il mutuo ipotecario su di essa gravante (€ 720,52 al mese da agosto 2025, che diventeranno € 939,83 al mese dal 30/11/2031, come da doc 11).
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei sono poste a carico di ciascun genitore nella Per_2 misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università̀ , per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività̀ ludiche, ricreative e per vacanze, invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Il padre si assume comunque integralmente le spese per il progetto di studio all'estero (Canada) al quale la figlia parteciperà̀ dal febbraio 2026 al luglio 2026 (per un importo Persona_2 comprensivo di trasporti, vitto, alloggio non inferiore ad € 13.990,00 di quota base, oltre spese extra non quantificabili ad oggi). Per tutto il periodo di permanenza all'estero della , il Sig. Pt_2 non corrisponderà̀ alla madre la quota per il mantenimento ordinario di € 350,00 mensili Pt_1 relativo alla . Pt_2
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti ed abili al lavoro, non è quindi previsto alcun assegno di mantenimento reciproco;
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio ed in genere al rilascio di qualsivoglia documento necessario per l'espatrio anche dei figli.
Pubblico Ministero: visto in data 18.8.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.7.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Parte_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio in data
[...] Controparte_1
30.8.2008 in Asciano, matrimonio annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 7 parte I dell'anno 2008, che dalla loro unione erano nati i figli a Siena il Persona_2
23.10.2008, ed a Siena il giorno 11.2.2013; evidenziavano che la convivenza Persona_3 era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni 4 / 5
concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15.10.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Pt_1 CP_1 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., oltre che del divorzio.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse dei figli minorenni e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, si provvederà a rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia del divorzio, all'esito del decorso del termine previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: Parte_1 C.F._1
e (C.F.: ), alle condizioni concordate indicate Controparte_1 C.F._2 supra;
spese compensate;
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio congiunto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Asciano di procedere alla trascrizione della 5 / 5
presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Presidente relatore Dott. Michele Moggi