Articolo 6 della Legge 12 aprile 1995, n. 116
Articolo 5Articolo 7
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7 maggio 1995
Art. 6. (Assistenza spirituale ai ricoverati) 1. L'assistenza spirituale ai ricoverati aventi parte nelle Chiese rappresentate dall'UCEBI e agli altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo o nei pensionati, e' assicurata dalla Chiesa piu' vicina fra quelle rappresentate dall'UCEBI. L'accesso nei suddetti istituti dei ministri, designati dalle Chiese a prestare assistenza spirituale, e' libero e senza limiti di orario.
2. Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere alle Chiese suddette le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.
3. Tale assistenza e' prestata senza alcun onere per lo Stato o per altri enti pubblici.
Entrata in vigore il 7 maggio 1995