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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/12/2025, n. 6039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6039 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11804/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
, nato ad [...] il [...] (C. F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Carmelo Pappalardo;
CONTRO
(P. IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale, rappresentata e difesa dall'avv. Filippa Maria Luisa Morina;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5 dicembre 2025
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra ha chiesto al Tribunale di condannare l' Parte_1 Controparte_1
a corrisponderle una somma indicativamente pari ad euro 39.840,00, oltre interessi e
[...] rivalutazione, asseritamente dovuta a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale (sub specie di danno biologico), patito in conseguenza di un sinistro occorso in data 11 ottobre 2022, alle ore 14:35 circa, nei locali del P. S. “S. Giovanni di Dio e Sant'Isidoro” di Giarre.
A fondamento della domanda, l'attrice ha prospettato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, si trovava a precorrere il corridoio sito al piano terra del nosocomio in parola, allorquando, improvvisamente, rovinava al suolo a causa “del pavimento viscido dovuto alla presenza di una sostanza liquida, non segnalata né visibile”. La responsabilità del sinistro e delle conseguenze pregiudizievoli derivatene va imputata – in tesi – all' convenuta ex art. 2051 c. c. per non avere la stessa adeguatamente manutenuto i Controparte_1 luoghi ove si è verificato l'evento lesivo, né, tantomeno, segnalato eventuali situazioni di pericolo
(“Va infine posta in rilievo la circostanza relativa all'omissione lungo il corridoio di qualsivoglia strumento al fine di segnalare il pericolo della presenza di liquido sul pavimento, il quale avrebbe assai probabilmente messo in guardia l'attrice, consentendole di adottare ogni necessaria cautela al fine di scongiurare l'incidente”); in via subordinata, la responsabilità di parte convenuta si fonda sul disposto di cui all'art. 2043 c. c. per avere violato il generale principio del neminem laedere.
A sostegno della domanda risarcitoria, la sig.ra ha prodotto relazione medico – legale redatta Parte_1 dal c. t. p. dott. e fatture per spese mediche effettuate;
indi, ha chiesto l'ammissione della Per_1 prova per testi e della c. t. u. medico – legale.
L' si è costituita in giudizio ed ha resistito all'avversa Controparte_1 domanda.
Chiesti ed assegnati i termini prodromici alla cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum, l'attrice, con la memoria ex art 183, co. 6, n. 2 c. p. c., ha insistito in domanda e nelle richieste istruttorie già formulate in seno al libello introduttivo.
Con ordinanza emessa in data 16 giugno 2025, ritenendosi la causa matura per essere decisa avuto riguardo alla complessiva prospettazione operata da parte attrice, sono state rigettate tutte le richieste istruttorie dalla stessa formulate.
All'udienza del 5 dicembre 2025, sulle conclusioni delle parti di integrale riproposizione delle precedenti difese ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.
***
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va rilevato quanto segue.
Secondo le indicazioni che si ritraggono sul punto nella più recente giurisprudenza di legittimità, sì come avallate nel 2022 dalle SS. UU. della S. c. (sent. del 30 giugno 2022, n. 20943):
I. “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua con-figurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso for-tuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”; II. “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
III. “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043
c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”;
IV. “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intender-si però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”;
V. “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
VI. “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Da quanto (del tutto condivisibilmente) indicato dal Supremo Collegio, su colui il quale promuova un giudizio risarcitorio invocando a proprio suffragio la previsione di cui all'art. 2051 cit. incombe essenzialmente l'onere di operare una compiuta prospettazione del nesso eziologico;
adempiuto tale onere egli beneficia della natura oggettiva della responsabilità prevista dalla norma, competendo piuttosto al custode convenuto offrire la cd. prova liberatoria. Orbene, è evidente che, dinanzi ad un quadro siffatto, l'adempimento dell'unico onere gravante sul danneggiato (vale a dire la prospettazione del nesso eziologico) debba avvenire in modo preciso e adeguato;
egli deve in altre parole operare una prospettazione del meccanismo produttivo dell'evento tale da consentire al giudice di affermare positivamente la sussistenza del nesso eziologico: fino a quando la prospettazione operata dall'attore non consenta realmente di ricostruire “come” la “cosa” abbia cagionato il danno, tale prospettazione risulterà insufficiente.
Una prospettazione precisa e adeguata si rende tanto più necessaria in quanto la “cosa” indicata quale
“causa” del danno sia inoffensiva, o comunque non particolarmente pericolosa;
inoltre, una prospettazione precisa e adeguata è la sola che mette realmente il convenuto in condizione di difendersi eventualmente prospettando a propria volta gli elementi dai quali desumere se e in che misura il danneggiato abbia concorso alla produzione del danno.
***
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
La domanda formulata da parte attrice va disattesa.
La prospettazione di cui al libello introduttivo della pavimentazione “viscida” in ragione della presenza “di una sostanza liquida, non segnalata né visibile” non è sufficiente per imputare la responsabilità dell'evento lesivo alla parte convenuta, non essendo di per sé evocativa di un rapporto di derivazione eziologica tra “cosa” e danno.
L'attrice, infatti, ha omesso di prospettare in modo preciso ed adeguato la dinamica del sinistro, inteso come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento producendo determinati effetti, illustrando le ragioni per le quali, in un caso del genere, la causa del sinistro non vada, piuttosto, ascritta al comportamento colposo assorbente del danneggiato medesimo.
La sig.ra si è, invece, limitata a prospettare il fatto della caduta ed il “pavimento viscido”, Parte_1 senza nemmeno specificare quali sostanze si trovassero sul pavimento sì da renderlo sporco e scivoloso. Ora, la sola circostanza che la pavimentazione del corridoio del piano terra del P. O. “S. Giovanni di
Dio e Sant'Isidoro” fosse sporca e scivolosa non è, sic et simpliciter, idonea a fondare il nesso di derivazione eziologica tra la res e il danno e, conseguentemente, una responsabilità della parte convenuta ai sensi del disposto di cui all'art. 2051 c. c.:
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza sicché parte attrice deve rifondere il convenuto delle spese di lite. Tali spese, quanto ai compensi di difesa, vanno liquidate, avuto riguardo alle quattro fasi espletate e ai corrispondenti parametri del d. m. 55/2014, sì come aggiornati al d. m. 147/2022 (valore della causa compreso nello scaglione tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00), con il massimo abbattimento avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate.
P. t. m.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta la domanda di cui all'atto di citazione;
condanna la sig.ra a rifondere l' Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in euro 3.809,00, oltre c. p. c. e i. v. a. Controparte_1 come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.
Catania, 15 dicembre 2025
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
, nato ad [...] il [...] (C. F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Carmelo Pappalardo;
CONTRO
(P. IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale, rappresentata e difesa dall'avv. Filippa Maria Luisa Morina;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5 dicembre 2025
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra ha chiesto al Tribunale di condannare l' Parte_1 Controparte_1
a corrisponderle una somma indicativamente pari ad euro 39.840,00, oltre interessi e
[...] rivalutazione, asseritamente dovuta a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale (sub specie di danno biologico), patito in conseguenza di un sinistro occorso in data 11 ottobre 2022, alle ore 14:35 circa, nei locali del P. S. “S. Giovanni di Dio e Sant'Isidoro” di Giarre.
A fondamento della domanda, l'attrice ha prospettato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, si trovava a precorrere il corridoio sito al piano terra del nosocomio in parola, allorquando, improvvisamente, rovinava al suolo a causa “del pavimento viscido dovuto alla presenza di una sostanza liquida, non segnalata né visibile”. La responsabilità del sinistro e delle conseguenze pregiudizievoli derivatene va imputata – in tesi – all' convenuta ex art. 2051 c. c. per non avere la stessa adeguatamente manutenuto i Controparte_1 luoghi ove si è verificato l'evento lesivo, né, tantomeno, segnalato eventuali situazioni di pericolo
(“Va infine posta in rilievo la circostanza relativa all'omissione lungo il corridoio di qualsivoglia strumento al fine di segnalare il pericolo della presenza di liquido sul pavimento, il quale avrebbe assai probabilmente messo in guardia l'attrice, consentendole di adottare ogni necessaria cautela al fine di scongiurare l'incidente”); in via subordinata, la responsabilità di parte convenuta si fonda sul disposto di cui all'art. 2043 c. c. per avere violato il generale principio del neminem laedere.
A sostegno della domanda risarcitoria, la sig.ra ha prodotto relazione medico – legale redatta Parte_1 dal c. t. p. dott. e fatture per spese mediche effettuate;
indi, ha chiesto l'ammissione della Per_1 prova per testi e della c. t. u. medico – legale.
L' si è costituita in giudizio ed ha resistito all'avversa Controparte_1 domanda.
Chiesti ed assegnati i termini prodromici alla cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum, l'attrice, con la memoria ex art 183, co. 6, n. 2 c. p. c., ha insistito in domanda e nelle richieste istruttorie già formulate in seno al libello introduttivo.
Con ordinanza emessa in data 16 giugno 2025, ritenendosi la causa matura per essere decisa avuto riguardo alla complessiva prospettazione operata da parte attrice, sono state rigettate tutte le richieste istruttorie dalla stessa formulate.
All'udienza del 5 dicembre 2025, sulle conclusioni delle parti di integrale riproposizione delle precedenti difese ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.
***
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va rilevato quanto segue.
Secondo le indicazioni che si ritraggono sul punto nella più recente giurisprudenza di legittimità, sì come avallate nel 2022 dalle SS. UU. della S. c. (sent. del 30 giugno 2022, n. 20943):
I. “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua con-figurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso for-tuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”; II. “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
III. “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043
c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”;
IV. “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intender-si però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”;
V. “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
VI. “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Da quanto (del tutto condivisibilmente) indicato dal Supremo Collegio, su colui il quale promuova un giudizio risarcitorio invocando a proprio suffragio la previsione di cui all'art. 2051 cit. incombe essenzialmente l'onere di operare una compiuta prospettazione del nesso eziologico;
adempiuto tale onere egli beneficia della natura oggettiva della responsabilità prevista dalla norma, competendo piuttosto al custode convenuto offrire la cd. prova liberatoria. Orbene, è evidente che, dinanzi ad un quadro siffatto, l'adempimento dell'unico onere gravante sul danneggiato (vale a dire la prospettazione del nesso eziologico) debba avvenire in modo preciso e adeguato;
egli deve in altre parole operare una prospettazione del meccanismo produttivo dell'evento tale da consentire al giudice di affermare positivamente la sussistenza del nesso eziologico: fino a quando la prospettazione operata dall'attore non consenta realmente di ricostruire “come” la “cosa” abbia cagionato il danno, tale prospettazione risulterà insufficiente.
Una prospettazione precisa e adeguata si rende tanto più necessaria in quanto la “cosa” indicata quale
“causa” del danno sia inoffensiva, o comunque non particolarmente pericolosa;
inoltre, una prospettazione precisa e adeguata è la sola che mette realmente il convenuto in condizione di difendersi eventualmente prospettando a propria volta gli elementi dai quali desumere se e in che misura il danneggiato abbia concorso alla produzione del danno.
***
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
La domanda formulata da parte attrice va disattesa.
La prospettazione di cui al libello introduttivo della pavimentazione “viscida” in ragione della presenza “di una sostanza liquida, non segnalata né visibile” non è sufficiente per imputare la responsabilità dell'evento lesivo alla parte convenuta, non essendo di per sé evocativa di un rapporto di derivazione eziologica tra “cosa” e danno.
L'attrice, infatti, ha omesso di prospettare in modo preciso ed adeguato la dinamica del sinistro, inteso come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento producendo determinati effetti, illustrando le ragioni per le quali, in un caso del genere, la causa del sinistro non vada, piuttosto, ascritta al comportamento colposo assorbente del danneggiato medesimo.
La sig.ra si è, invece, limitata a prospettare il fatto della caduta ed il “pavimento viscido”, Parte_1 senza nemmeno specificare quali sostanze si trovassero sul pavimento sì da renderlo sporco e scivoloso. Ora, la sola circostanza che la pavimentazione del corridoio del piano terra del P. O. “S. Giovanni di
Dio e Sant'Isidoro” fosse sporca e scivolosa non è, sic et simpliciter, idonea a fondare il nesso di derivazione eziologica tra la res e il danno e, conseguentemente, una responsabilità della parte convenuta ai sensi del disposto di cui all'art. 2051 c. c.:
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza sicché parte attrice deve rifondere il convenuto delle spese di lite. Tali spese, quanto ai compensi di difesa, vanno liquidate, avuto riguardo alle quattro fasi espletate e ai corrispondenti parametri del d. m. 55/2014, sì come aggiornati al d. m. 147/2022 (valore della causa compreso nello scaglione tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00), con il massimo abbattimento avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate.
P. t. m.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta la domanda di cui all'atto di citazione;
condanna la sig.ra a rifondere l' Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in euro 3.809,00, oltre c. p. c. e i. v. a. Controparte_1 come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.
Catania, 15 dicembre 2025
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo