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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 8564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8564 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9288/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del dott.ssa NA TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 9288/2024, avente ad oggetto: impugnazione di delibera condominiale e vertente
TRA
, (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. Alberto
[...] CodiceFiscale_2
AL presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli al Corso Vittorio
EL n.112;
ATTORI
E
(C.F. Controparte_1
), in persona dell'Amministratore p.t. , dott. rappresentato e P.IVA_1 CP_2
difeso, dagli Avv.ti Vincenzo Persico e Alessandro Di Dato presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, alla Piazza Bovio nr.22 ;
CONVENUTO
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe indicati, convenivano in giudizio il , in Controparte_3
persona dell'amministratore p.t., ,onde sentir accogliere in suo danno le seguenti conclusioni:“A) accerti e dichiari la nullità e, in subordine, l'annullabilità delle deliberazioni adottate dalla assemblea del convenuto nella riunione del CP_1
12.12.23 per vizio costitutivo dell'assemblea stante l'omessa regolare convocazione degli attori alla citata riunione;
B)accerti e dichiari la nullità e, in subordine,
l'annullabilità dell'impugnata delibera con la quale sono stati approvati i rendiconti di molteplici e diversificate annualità di gestione di cui al punto a), b) c) d) e) del capo 3 dell'ordine del giorno , per violazione del principio di annualità; C) accerti e dichiari la nullità D) accerti e dichiari la nullità e, in subordine, l'annullabilità dell'impugnata delibera con la quale l'assemblea ha approvato i rendiconti di cui ai punti a),b), c) e d) del capo 3 dell'ordine del giorno , per la manifesta erroneità dei conteggi ivi riportati e la conseguente inattendibilità dei risultati della gestione;
D) condanni il in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., alla rifusione delle spese e competenze di giudizio , con IVA
CPA e rimborso spese generali nella misura di legge, con attribuzione al difensore costituito antistatario”.
Si costituiva il convenuto che eccepiva la nullità della citazione e CP_1
l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto con conferma della delibera impugnata e precisava le seguenti conclusioni: “ 1) dichiari la nullità dell'atto di citazione e ne disponga la rinotifica per i motivi tutti dedotti;
2)disponga la riunione del presente giudizio a quello di impugnativa di delibera condominiale del
15.03.2023 recante nr. 22834/2023 Giudice M. Robustella stante i motivi di connessione soggettiva ed oggettiva;
3) si accerti che i rendiconti tutti presentati
2 dall'amministratore ed approvati dalla assemblea dell'11/12.12.23 erano corretti per
i motivi tutti dedotti e per l'effetto si rigetti l'impugnativa come proposta;
4) vittoria di spese e compensi di lite”.
Veniva rigettata l'istanza di riunione con altro giudizio e la causa, non necessitando di istruttoria, veniva rinviata per la rimessione in decisione alla udienza del 30.05.25 con assegnazione dei termini ex art.189 c.p.c. , alla quale veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata e va accolta
Invero, va rilevata la insanabile irregolarità della convocazione per la riunione dell'11/12.12.2023.
Come risulta dai documenti allegati dal convenuto , in base alla data della CP_1
prima riunione (11.12.23) il primo tentativo di consegna del plico in data 7.12.23, quello in cui si attesta l'irreperibilità dei destinatari, risulta già tardivo rispetto al termine di 5 giorni ex art.66 disp.att.c.c.
Infatti, per giurisprudenza costante, il computo di tale termine, che non è libero, va effettuato non tenendo conto del giorno dell'assemblea in prima convocazione, mentre deve essere conteggiato il giorno in cui l'avviso è pervenuto alla residenza/domicilio del condomino.
Nel caso in esame, pertanto, il conteggio dei 5 giorni utili a ritroso ex art.66 disp. att.
c.c. deve partire dalla data del 1012.23 (escluso il giorno 11.12.23 perché prima convocazione di assemblea) per cui i 5 giorni utili per la ricezione dell'avviso di convocazione coincidono con il 6.12.23.
E'dunque evidente che il primo tentativo di consegna del plico in data 7.12.23 era già tardivo rispetto al giorno 11.12.23 per la prima convocazione dell'assemblea.
Risulta, poi, che il secondo tentativo di consegna del plico agli attori risale al giorno
12.12.23 , cioè quello coincidente con la data di seconda convocazione dell'assemblea .
Pertanto, non v'è dubbio che la delibera del debba essere annullata .
Il vizio in questione, infatti, in quanto relativo alla convocazione , è di mera
3 annullabilità come confermato dal conforme e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sez. Un., n.4806/2005).
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano in CP_1
dispositivo, tenuto conto del valore della causa ( da euro 5201,00 a euro 26.000,00) e dell'attività svolta, in applicazione dei parametri previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal Decreto del Ministro della
Giustizia 13 agosto 2022 n. 147,applicando i parametri minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV^ sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla la delibera assembleare del
12.12.23 per vizio costitutivo dell'assemblea stante l'omessa convocazione degli attori;
- condanna il convenuto condominio del fabbricato di Controparte_1
in Napoli, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese di
[...]
lite del presente giudizio in favore degli attori e Parte_1 Parte_2
che liquida in euro 264,00 per spese ed euro 2540,00 per compensi
[...]
professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to Alberto AL.
Napoli, 1.10.25 Il G.I.
Dott.ssa NA TA
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TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del dott.ssa NA TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 9288/2024, avente ad oggetto: impugnazione di delibera condominiale e vertente
TRA
, (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. Alberto
[...] CodiceFiscale_2
AL presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli al Corso Vittorio
EL n.112;
ATTORI
E
(C.F. Controparte_1
), in persona dell'Amministratore p.t. , dott. rappresentato e P.IVA_1 CP_2
difeso, dagli Avv.ti Vincenzo Persico e Alessandro Di Dato presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, alla Piazza Bovio nr.22 ;
CONVENUTO
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe indicati, convenivano in giudizio il , in Controparte_3
persona dell'amministratore p.t., ,onde sentir accogliere in suo danno le seguenti conclusioni:“A) accerti e dichiari la nullità e, in subordine, l'annullabilità delle deliberazioni adottate dalla assemblea del convenuto nella riunione del CP_1
12.12.23 per vizio costitutivo dell'assemblea stante l'omessa regolare convocazione degli attori alla citata riunione;
B)accerti e dichiari la nullità e, in subordine,
l'annullabilità dell'impugnata delibera con la quale sono stati approvati i rendiconti di molteplici e diversificate annualità di gestione di cui al punto a), b) c) d) e) del capo 3 dell'ordine del giorno , per violazione del principio di annualità; C) accerti e dichiari la nullità D) accerti e dichiari la nullità e, in subordine, l'annullabilità dell'impugnata delibera con la quale l'assemblea ha approvato i rendiconti di cui ai punti a),b), c) e d) del capo 3 dell'ordine del giorno , per la manifesta erroneità dei conteggi ivi riportati e la conseguente inattendibilità dei risultati della gestione;
D) condanni il in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., alla rifusione delle spese e competenze di giudizio , con IVA
CPA e rimborso spese generali nella misura di legge, con attribuzione al difensore costituito antistatario”.
Si costituiva il convenuto che eccepiva la nullità della citazione e CP_1
l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto con conferma della delibera impugnata e precisava le seguenti conclusioni: “ 1) dichiari la nullità dell'atto di citazione e ne disponga la rinotifica per i motivi tutti dedotti;
2)disponga la riunione del presente giudizio a quello di impugnativa di delibera condominiale del
15.03.2023 recante nr. 22834/2023 Giudice M. Robustella stante i motivi di connessione soggettiva ed oggettiva;
3) si accerti che i rendiconti tutti presentati
2 dall'amministratore ed approvati dalla assemblea dell'11/12.12.23 erano corretti per
i motivi tutti dedotti e per l'effetto si rigetti l'impugnativa come proposta;
4) vittoria di spese e compensi di lite”.
Veniva rigettata l'istanza di riunione con altro giudizio e la causa, non necessitando di istruttoria, veniva rinviata per la rimessione in decisione alla udienza del 30.05.25 con assegnazione dei termini ex art.189 c.p.c. , alla quale veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata e va accolta
Invero, va rilevata la insanabile irregolarità della convocazione per la riunione dell'11/12.12.2023.
Come risulta dai documenti allegati dal convenuto , in base alla data della CP_1
prima riunione (11.12.23) il primo tentativo di consegna del plico in data 7.12.23, quello in cui si attesta l'irreperibilità dei destinatari, risulta già tardivo rispetto al termine di 5 giorni ex art.66 disp.att.c.c.
Infatti, per giurisprudenza costante, il computo di tale termine, che non è libero, va effettuato non tenendo conto del giorno dell'assemblea in prima convocazione, mentre deve essere conteggiato il giorno in cui l'avviso è pervenuto alla residenza/domicilio del condomino.
Nel caso in esame, pertanto, il conteggio dei 5 giorni utili a ritroso ex art.66 disp. att.
c.c. deve partire dalla data del 1012.23 (escluso il giorno 11.12.23 perché prima convocazione di assemblea) per cui i 5 giorni utili per la ricezione dell'avviso di convocazione coincidono con il 6.12.23.
E'dunque evidente che il primo tentativo di consegna del plico in data 7.12.23 era già tardivo rispetto al giorno 11.12.23 per la prima convocazione dell'assemblea.
Risulta, poi, che il secondo tentativo di consegna del plico agli attori risale al giorno
12.12.23 , cioè quello coincidente con la data di seconda convocazione dell'assemblea .
Pertanto, non v'è dubbio che la delibera del debba essere annullata .
Il vizio in questione, infatti, in quanto relativo alla convocazione , è di mera
3 annullabilità come confermato dal conforme e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sez. Un., n.4806/2005).
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano in CP_1
dispositivo, tenuto conto del valore della causa ( da euro 5201,00 a euro 26.000,00) e dell'attività svolta, in applicazione dei parametri previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal Decreto del Ministro della
Giustizia 13 agosto 2022 n. 147,applicando i parametri minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV^ sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla la delibera assembleare del
12.12.23 per vizio costitutivo dell'assemblea stante l'omessa convocazione degli attori;
- condanna il convenuto condominio del fabbricato di Controparte_1
in Napoli, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese di
[...]
lite del presente giudizio in favore degli attori e Parte_1 Parte_2
che liquida in euro 264,00 per spese ed euro 2540,00 per compensi
[...]
professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to Alberto AL.
Napoli, 1.10.25 Il G.I.
Dott.ssa NA TA
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