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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1193 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria
da
- Parte_1
(avv. PAMPALONI FEDERICO)
contro
- Controparte_1
(avv. PELLEGRINO GIUSEPPE)
- Controparte_2
(avv. ORIONE MAURIZIO)
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO espone nell'atto introduttivo di aver lavorato dal 9.1.2017 al 9.3.2022, come Parte_1
operaio tubista di 3°/4° livello, alle dipendenze azienda operante all'interno di Controparte_1
, stabilimento di Porto Marghera. Ha chiesto la condanna in solido di Controparte_2 Controparte_1
e di al pagamento delle retribuzioni non corrisposte nei mesi di Dicembre 2021, Controparte_2
Gennaio, Febbraio e Marzo 2022, dei ratei di 13° mensilità, del TFR, nonché l'indennità di mancato preavviso, gli scatti di anzianità, la corresponsione delle trattenute relative a fittizie assenze ingiustificate, l'indennità sostitutiva di ROL e ferie, l'elemento perequativo, l'elemento aggiuntivo della retribuzione, il flexible benefit, invocando il disposto dell'art. 29, 2° comma, D. Lgs. n.276/2003
e dell'art. 1676 cc, sul presupposto dell'esistenza di un appalto tra la società datrice di lavoro e la convenuta.
Nel costituirsi tardivamente in giudizio, ha evidenziato l'infondatezza delle pretese, Controparte_1
chiedendo la reiezione del ricorso.
Si è costituita in giudizio , che a sua volta ha eccepito la mancanza di prova in merito Controparte_2
all'effettiva applicazione del ricorrente a lavorazioni in appalto a committenza la natura CP_2
non retributiva di alcuni emolumenti richiesti, ed in particolare dell'indennità per ferie e permessi non goduti così come del flexible benefit, la mancanza di presupposti per l'applicabilità dell'art.1676
cc.
La causa è stata istruita documentalmente e, a seguito del deposito di note in cui le parti hanno precisato le rispettive posizioni, viene ora decisa.
*
Il ricorso è fondato.
Pacifico, perché non espressamente contestato da e documentale che il ricorrente abbia CP_1
prestato la propria attività per per il periodo e con l'inquadramento indicati in ricorso CP_1
presso a Porto Marghera (v. buste paga, in cui il “centro di costo” è indicato in “Fincantieri CP_2
Marghera”), risulta dalla stessa difesa di e dalle dichiarazioni del legale rappresentante di CP_2
rese in altra vertenza (v. sentenza prodotta del TB di Venezia n. 472/2021), che il CP_1 rapporto di lavoro del ricorrente si sia interamente svolto nell'ambito dell'appalto intercorso tra
Con Con e posto che ha lavorato solo per a livello nazionale” (v. interrogatorio CP_2 CP_2
Con libero legale rappresentante di . Ne discende la responsabilità solidale di per i crediti CP_2
retributivi vantati, a fronte del disposto dell'art.29 D. Lgs. n.276/2003, che prevede – come noto - che in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore sia obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti.
Non trova viceversa applicazione l'art. 1676 cc, che come correttamente eccepito da CP_2
impone l'esistenza di un debito di quest'ultima nei confronti di di cui parte ricorrente CP_1
non ha fornito prova.
*
Nel merito.
Il ricorrente ha chiesto in primis la corresponsione della retribuzione dei mesi di dicembre 2021,
gennaio, febbraio e marzo 2022, i ratei di 13^ mensilità e il TFR. ha prodotto in giudizio CP_1
alcune buste paga e degli estratti conto bancari contenenti bonifici, deducendo di aver pagato il dovuto. Gli ultimi versamenti documentati risalgono in realtà al 29.11.2021, per cui non è provata la corresponsione delle mensilità richieste.
Con
Dalle buste paga prodotte da risulta quanto segue:
- Busta paga dicembre 2021 euro 2.243,00 con una trattenuta di euro 178,35 per assenza ingiustificata.
- Busta paga gennaio 2022 euro 153,80 per festività goduta e non goduta, risultando per il resto tutto il mese “assenza ingiustificata”.
- Busta paga febbraio 2022 euro 0 risultando per tutto il mese “assenza ingiustificata”.
La busta paga di marzo 2022 non è stata prodotta.
La difesa del ricorrente contesta le trattenute per asserite assenze ingiustificate, siccome fittizie. La
deduzione attorea è fondata. Come infatti risulta dalle deposizioni testimoniali rese in altra causa ed acquisite come elementi di prova in questo giudizio, nell'ambito del sistema conosciuto CP_1
come “paga globale”, operava illecite trattenute per “assenze ingiustificate” pur avendo i lavoratori prestato attività lavorativa in quei giorni (v. verbale udienza testi causa n. 377/2023). E non vi è
motivo di dubitare, in assenza di chiari elementi di segno contrario, che lo stesso “sistema” sia stato adottato anche per il ricorrente, con conseguente illegittimità delle trattenute operate. E' dunque corretta la quantificazione effettuata in ricorso delle retribuzioni di gennaio, febbraio e marzo (primi
4 giorni) 2022, come da conteggio prodotto: euro 1.814,94 per mensilità 2022, euro 1.814,94 per febbraio 2022; euro 1.638,00 per marzo 2022 comprensivo di ratei 13°, ferie e permessi non goduti
(doc. 11 cit. conteggio).
E' altresì dovuto l'importo richiesto in conteggio (doc. 11 ric.) per 13^ mensilità dell'anno 2021 e per due ratei di 13^ mensilità dell'anno 2022, non risultando pagati acconti dalle buste paga prodotte dalla convenuta.
Quanto al TFR, è stato quantificato in ricorso in euro 9.074,88. ha prodotto le buste CP_1
paga dal 2018 al febbraio 2022, da cui risultano inseriti “anticipazioni trattam. Fine rapporto” per complessivi euro 10.069,00. Parte ricorrente rileva che tali anticipazioni si inserivano nel noto meccanismo della “paga globale”, posto che non è verosimile che la datrice di lavoro effettuasse di mese in mese (anzi alcuni mesi sì e alcuni no), anticipazioni a tale titolo, di importo sempre diverso
(a volte 400 euro a volte 120 a volte 350, etc.) e per un ammontare complessivo alla fine persino maggiore del dovuto. Si osserva sul punto: le buste paga, elemento essenziale ai fini del decidere,
Con sono acquisite al giudizio, pur a fronte della costituzione tardiva di in virtù dei poteri istruttori del GL. Parte ricorrente non contesta di aver ricevuto gli importi di cui alle buste prodotte e francamente non vi è motivo di dubitare che effettivamente gli importi siano stati corrisposti al lavoratore a titolo di “anticipazione TFR”. Il riferimento al sistema cd. della paga globale, così come emerge dalle deposizioni testimoniali citate, rese in altre vertenze, è relativo a trattenute effettuate al lavoratore ovvero a pretese assenze fittizie, ma non riguarda viceversa le anticipazioni del TFR, Con sempre possibili anche in importi variabili. Per tale ragione, avendo già integralmente saldato il
TFR, nulla è dovuto a tale titolo.
Permessi (ROL) non goduti: ex art. 21 CCNL il lavoratore matura 104 ore di permessi retribuiti l'anno, comprensivi di ex festività. E' dovuto l'importo indicato in ricorso, posto che dalle buste paga non risultano permessi già goduti.
Ferie non godute: ai sensi dell'art. 33 CCNL ha diritto a 4 settimane di ferie l'anno. Nel conteggio finale parte ricorrente ha correttamente espunto le ferie già godute e retribuite come risultanti dalle
Con buste paga prodotte da
Elemento perequativo: è previsto dall'art. 48 del CCNL, pari ad euro 485,00, da corrispondersi assieme alla retribuzione di giugno, ai lavoratori assunti da aziende private prive di contrattazione di secondo livello e che abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da emolumenti spettanti in base al CCNL. Dalle buste paga risulta che il lavoratore non godeva di alcun superminimo. Non è stato riconosciuto al ricorrente il suddetto elemento perequativo. E' indubbia la natura retributiva.
Flexible benefit: pari ad euro 150,00 all'anno 2018 fino a dicembre 2021 e €200,00 per l'anno 2022,
da versarsi ai lavoratori con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi,
anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno e con contratto a tempo indeterminato. Non risulta corrisposto. L'elemento ha natura risarcitoria.
Indennità di mancato preavviso: il lavoratore si è dimesso per giusta causa, tale essendo il mancato regolare pagamento delle retribuzioni, ed ha pertanto diritto all'indennità di mancato preavviso, che ex art. 75 CCNL è pari a 1,5 mensilità.
Scatti di anzianità: Non sono stati correttamente calcolati gli scatti di anzianità, in quanto il lavoratore ha percepito la retribuzione maggiorata di solo n. 1 scatto fino alla fine del rapporto, pur avendo maturato il diritto al secondo scatto decorsi 4 anni dall'assunzione, ovvero dal 1°.2.2021, ex art. 41
CCNL di settore (v. doc. 5 cit. pag. 82). Il credito complessivo è di euro 28.262,17, di cui euro 16.285,34 per voci aventi carattere strettamente retributivo (è ricompreso il credito per ROL v. Cass. n. 6943/2019 e Cass. n. 2297/2019
e viceversa escluso quello per indennità mancato preavviso, ferie non godute, flexible benefit). Per
gli importi indicati aventi natura retributiva sorge la responsabilità solidale della datrice di lavoro e della committente CP_2
Sugli importi dovuti al ricorrente devono aggiungersi gli interessi moratori previsti dall'art. 39 del
CCNL, per i ritardi di pagamento superiori a 15 giorni, pari al 5 per cento in più del tasso ufficiale di riferimento, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza (doc. 34: art. 39 CCNL). In materia di interessi moratori, rileva l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1284 comma 4 CP_2
c.c., richiamando i principi espressi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite ed in particolare la specialità della normativa dettata dall'art. 429 comma 3 cpc per la materia lavoristica. Si osserva che,
alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali e dottrinari, si può concordare con le considerazioni della difesa della resistente, per cui la norma speciale di cui all'art. 429 cpc non consentirebbe l'applicabilità della disciplina generale contenuta nel codice civile. Tuttavia la domanda attorea è
volta ad ottenere l'applicazione di una norma contrattuale, che le parti sociali hanno concordato proprio come fortissimo deterrente al fine di scongiurare inadempimenti retributivi della parte datoriale. Si ritiene, da sempre, che la contrattazione collettiva possa derogare in melius alla norma di legge a fronte della tutela del soggetto debole del rapporto. Benché la norma contrattuale sia indubbiamente molto afflittiva, l'integrazione della tutela di cui all'art.429 cpc è legittima in quanto preordinata ad assicurare al lavoratore la retribuzione, adottando una pesante “contromisura” per l'ipotesi di inadempimento.
Sono dovute le spese di lite da entrambe le convenute.
PQM
Il Giudice, contrariis reiectis, condanna a corrispondere al ricorrente l'importo di Controparte_1
euro 28.262,17, di cui euro 16.285,34 in solido con oltre rivalutazione ed interessi Controparte_2
sulle somme via via rivalutate, anche moratori ex art. 39 CCNL. Condanna le convenute a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in €5.500,00, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali.
Venezia, 14.3.2025.
Il GL
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1193 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria
da
- Parte_1
(avv. PAMPALONI FEDERICO)
contro
- Controparte_1
(avv. PELLEGRINO GIUSEPPE)
- Controparte_2
(avv. ORIONE MAURIZIO)
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO espone nell'atto introduttivo di aver lavorato dal 9.1.2017 al 9.3.2022, come Parte_1
operaio tubista di 3°/4° livello, alle dipendenze azienda operante all'interno di Controparte_1
, stabilimento di Porto Marghera. Ha chiesto la condanna in solido di Controparte_2 Controparte_1
e di al pagamento delle retribuzioni non corrisposte nei mesi di Dicembre 2021, Controparte_2
Gennaio, Febbraio e Marzo 2022, dei ratei di 13° mensilità, del TFR, nonché l'indennità di mancato preavviso, gli scatti di anzianità, la corresponsione delle trattenute relative a fittizie assenze ingiustificate, l'indennità sostitutiva di ROL e ferie, l'elemento perequativo, l'elemento aggiuntivo della retribuzione, il flexible benefit, invocando il disposto dell'art. 29, 2° comma, D. Lgs. n.276/2003
e dell'art. 1676 cc, sul presupposto dell'esistenza di un appalto tra la società datrice di lavoro e la convenuta.
Nel costituirsi tardivamente in giudizio, ha evidenziato l'infondatezza delle pretese, Controparte_1
chiedendo la reiezione del ricorso.
Si è costituita in giudizio , che a sua volta ha eccepito la mancanza di prova in merito Controparte_2
all'effettiva applicazione del ricorrente a lavorazioni in appalto a committenza la natura CP_2
non retributiva di alcuni emolumenti richiesti, ed in particolare dell'indennità per ferie e permessi non goduti così come del flexible benefit, la mancanza di presupposti per l'applicabilità dell'art.1676
cc.
La causa è stata istruita documentalmente e, a seguito del deposito di note in cui le parti hanno precisato le rispettive posizioni, viene ora decisa.
*
Il ricorso è fondato.
Pacifico, perché non espressamente contestato da e documentale che il ricorrente abbia CP_1
prestato la propria attività per per il periodo e con l'inquadramento indicati in ricorso CP_1
presso a Porto Marghera (v. buste paga, in cui il “centro di costo” è indicato in “Fincantieri CP_2
Marghera”), risulta dalla stessa difesa di e dalle dichiarazioni del legale rappresentante di CP_2
rese in altra vertenza (v. sentenza prodotta del TB di Venezia n. 472/2021), che il CP_1 rapporto di lavoro del ricorrente si sia interamente svolto nell'ambito dell'appalto intercorso tra
Con Con e posto che ha lavorato solo per a livello nazionale” (v. interrogatorio CP_2 CP_2
Con libero legale rappresentante di . Ne discende la responsabilità solidale di per i crediti CP_2
retributivi vantati, a fronte del disposto dell'art.29 D. Lgs. n.276/2003, che prevede – come noto - che in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore sia obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti.
Non trova viceversa applicazione l'art. 1676 cc, che come correttamente eccepito da CP_2
impone l'esistenza di un debito di quest'ultima nei confronti di di cui parte ricorrente CP_1
non ha fornito prova.
*
Nel merito.
Il ricorrente ha chiesto in primis la corresponsione della retribuzione dei mesi di dicembre 2021,
gennaio, febbraio e marzo 2022, i ratei di 13^ mensilità e il TFR. ha prodotto in giudizio CP_1
alcune buste paga e degli estratti conto bancari contenenti bonifici, deducendo di aver pagato il dovuto. Gli ultimi versamenti documentati risalgono in realtà al 29.11.2021, per cui non è provata la corresponsione delle mensilità richieste.
Con
Dalle buste paga prodotte da risulta quanto segue:
- Busta paga dicembre 2021 euro 2.243,00 con una trattenuta di euro 178,35 per assenza ingiustificata.
- Busta paga gennaio 2022 euro 153,80 per festività goduta e non goduta, risultando per il resto tutto il mese “assenza ingiustificata”.
- Busta paga febbraio 2022 euro 0 risultando per tutto il mese “assenza ingiustificata”.
La busta paga di marzo 2022 non è stata prodotta.
La difesa del ricorrente contesta le trattenute per asserite assenze ingiustificate, siccome fittizie. La
deduzione attorea è fondata. Come infatti risulta dalle deposizioni testimoniali rese in altra causa ed acquisite come elementi di prova in questo giudizio, nell'ambito del sistema conosciuto CP_1
come “paga globale”, operava illecite trattenute per “assenze ingiustificate” pur avendo i lavoratori prestato attività lavorativa in quei giorni (v. verbale udienza testi causa n. 377/2023). E non vi è
motivo di dubitare, in assenza di chiari elementi di segno contrario, che lo stesso “sistema” sia stato adottato anche per il ricorrente, con conseguente illegittimità delle trattenute operate. E' dunque corretta la quantificazione effettuata in ricorso delle retribuzioni di gennaio, febbraio e marzo (primi
4 giorni) 2022, come da conteggio prodotto: euro 1.814,94 per mensilità 2022, euro 1.814,94 per febbraio 2022; euro 1.638,00 per marzo 2022 comprensivo di ratei 13°, ferie e permessi non goduti
(doc. 11 cit. conteggio).
E' altresì dovuto l'importo richiesto in conteggio (doc. 11 ric.) per 13^ mensilità dell'anno 2021 e per due ratei di 13^ mensilità dell'anno 2022, non risultando pagati acconti dalle buste paga prodotte dalla convenuta.
Quanto al TFR, è stato quantificato in ricorso in euro 9.074,88. ha prodotto le buste CP_1
paga dal 2018 al febbraio 2022, da cui risultano inseriti “anticipazioni trattam. Fine rapporto” per complessivi euro 10.069,00. Parte ricorrente rileva che tali anticipazioni si inserivano nel noto meccanismo della “paga globale”, posto che non è verosimile che la datrice di lavoro effettuasse di mese in mese (anzi alcuni mesi sì e alcuni no), anticipazioni a tale titolo, di importo sempre diverso
(a volte 400 euro a volte 120 a volte 350, etc.) e per un ammontare complessivo alla fine persino maggiore del dovuto. Si osserva sul punto: le buste paga, elemento essenziale ai fini del decidere,
Con sono acquisite al giudizio, pur a fronte della costituzione tardiva di in virtù dei poteri istruttori del GL. Parte ricorrente non contesta di aver ricevuto gli importi di cui alle buste prodotte e francamente non vi è motivo di dubitare che effettivamente gli importi siano stati corrisposti al lavoratore a titolo di “anticipazione TFR”. Il riferimento al sistema cd. della paga globale, così come emerge dalle deposizioni testimoniali citate, rese in altre vertenze, è relativo a trattenute effettuate al lavoratore ovvero a pretese assenze fittizie, ma non riguarda viceversa le anticipazioni del TFR, Con sempre possibili anche in importi variabili. Per tale ragione, avendo già integralmente saldato il
TFR, nulla è dovuto a tale titolo.
Permessi (ROL) non goduti: ex art. 21 CCNL il lavoratore matura 104 ore di permessi retribuiti l'anno, comprensivi di ex festività. E' dovuto l'importo indicato in ricorso, posto che dalle buste paga non risultano permessi già goduti.
Ferie non godute: ai sensi dell'art. 33 CCNL ha diritto a 4 settimane di ferie l'anno. Nel conteggio finale parte ricorrente ha correttamente espunto le ferie già godute e retribuite come risultanti dalle
Con buste paga prodotte da
Elemento perequativo: è previsto dall'art. 48 del CCNL, pari ad euro 485,00, da corrispondersi assieme alla retribuzione di giugno, ai lavoratori assunti da aziende private prive di contrattazione di secondo livello e che abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da emolumenti spettanti in base al CCNL. Dalle buste paga risulta che il lavoratore non godeva di alcun superminimo. Non è stato riconosciuto al ricorrente il suddetto elemento perequativo. E' indubbia la natura retributiva.
Flexible benefit: pari ad euro 150,00 all'anno 2018 fino a dicembre 2021 e €200,00 per l'anno 2022,
da versarsi ai lavoratori con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi,
anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno e con contratto a tempo indeterminato. Non risulta corrisposto. L'elemento ha natura risarcitoria.
Indennità di mancato preavviso: il lavoratore si è dimesso per giusta causa, tale essendo il mancato regolare pagamento delle retribuzioni, ed ha pertanto diritto all'indennità di mancato preavviso, che ex art. 75 CCNL è pari a 1,5 mensilità.
Scatti di anzianità: Non sono stati correttamente calcolati gli scatti di anzianità, in quanto il lavoratore ha percepito la retribuzione maggiorata di solo n. 1 scatto fino alla fine del rapporto, pur avendo maturato il diritto al secondo scatto decorsi 4 anni dall'assunzione, ovvero dal 1°.2.2021, ex art. 41
CCNL di settore (v. doc. 5 cit. pag. 82). Il credito complessivo è di euro 28.262,17, di cui euro 16.285,34 per voci aventi carattere strettamente retributivo (è ricompreso il credito per ROL v. Cass. n. 6943/2019 e Cass. n. 2297/2019
e viceversa escluso quello per indennità mancato preavviso, ferie non godute, flexible benefit). Per
gli importi indicati aventi natura retributiva sorge la responsabilità solidale della datrice di lavoro e della committente CP_2
Sugli importi dovuti al ricorrente devono aggiungersi gli interessi moratori previsti dall'art. 39 del
CCNL, per i ritardi di pagamento superiori a 15 giorni, pari al 5 per cento in più del tasso ufficiale di riferimento, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza (doc. 34: art. 39 CCNL). In materia di interessi moratori, rileva l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1284 comma 4 CP_2
c.c., richiamando i principi espressi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite ed in particolare la specialità della normativa dettata dall'art. 429 comma 3 cpc per la materia lavoristica. Si osserva che,
alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali e dottrinari, si può concordare con le considerazioni della difesa della resistente, per cui la norma speciale di cui all'art. 429 cpc non consentirebbe l'applicabilità della disciplina generale contenuta nel codice civile. Tuttavia la domanda attorea è
volta ad ottenere l'applicazione di una norma contrattuale, che le parti sociali hanno concordato proprio come fortissimo deterrente al fine di scongiurare inadempimenti retributivi della parte datoriale. Si ritiene, da sempre, che la contrattazione collettiva possa derogare in melius alla norma di legge a fronte della tutela del soggetto debole del rapporto. Benché la norma contrattuale sia indubbiamente molto afflittiva, l'integrazione della tutela di cui all'art.429 cpc è legittima in quanto preordinata ad assicurare al lavoratore la retribuzione, adottando una pesante “contromisura” per l'ipotesi di inadempimento.
Sono dovute le spese di lite da entrambe le convenute.
PQM
Il Giudice, contrariis reiectis, condanna a corrispondere al ricorrente l'importo di Controparte_1
euro 28.262,17, di cui euro 16.285,34 in solido con oltre rivalutazione ed interessi Controparte_2
sulle somme via via rivalutate, anche moratori ex art. 39 CCNL. Condanna le convenute a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in €5.500,00, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali.
Venezia, 14.3.2025.
Il GL