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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 11/06/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Roberta Della Fina e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1817 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021 proposta da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. MASSIMO DI ROCCO
ATTORE
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA CRISTINA ROSATI
CONVENUTA
OGGETTO: Divisione di beni a seguito di scioglimento della comunione legale tra coniugi.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine del 13 maggio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis,
A. Ordinare la divisione giudiziale del patrimonio immobiliare di titolarità comune dei coniugi separati, previa nomina di
CTU finalizzata alla determinazione della sua consistenza attuale ed alla formazione delle quote;
B. accertare e dichiarare che il è titolare di un credito pari a € 42.607,70 (pari a £ 82.500.000) così come Parte_1 risultante dai versamenti antecedenti al matrimonio, oltre ad € 1.740,00 per le rate dallo stesso pagate a far data dal mese
1 di marzo 2013 sino alla data del gennaio 2016 (€ 60,00 * 30 mensilità = € 1.740,00), ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
Controparte_ C. condannare, per l'effetto, la Sig.ra alla restituzione, in favore del sig. della Parte_1 somma complessiva di € 44.647,70 o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia o, in alternativa, riconoscere al
[...] una quota maggioritaria/qualificata sulla proprietà dell'abitazione coniugale, in proporzione al credito da questi Parte_1 vantato.
Con vittoria delle spese di lite e di giudizio.”.
Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande:
- che in data 04.09.2009 le parti contraevano matrimonio concordatario in Rieti, dal quale nascevano i figli e Persona_1 Persona_2
- che nell'anno 2013 veniva incardinato un procedimento di separazione giudiziale innanzi il
Tribunale Ordinario di Rieti (n. 226/2013 R.G.), definito con Sentenza n. 122/2025, emessa in data 10.03.2015;
- che successivamente promuoveva nei confronti di parte attrice un giudizio (n. Controparte_1
2501/2018 R.G.) di revisione delle condizioni di separazione, definito dal Tribunale Ordinario di
Rieti con decreto di accoglimento n. cronol. 1729/2019 del 03.07.2019;
- che decorsi i termini di legge, incardinava un procedimento dinanzi il Parte_1
Tribunale Ordinario di Rieti (R.G. 335/2020) per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, definito con Sentenza n. 388/2020;
- che la domanda di divisione ha ad oggetto una serie di beni immobili dettagliatamente descritti nell'atto di citazione;
- che tra questi beni vi è l'abitazione coniugale, la quale veniva acquistata in data 18.12.2001 mediante corresponsione dell'importo di € 83.429,27, di cui € 42.607,70 versati con somme costituenti i risparmi personali del ante coniugio, € 7.294,42 con risparmi della Parte_1
€ 25.798,77 a mezzo di contributo erogato dalla Regione Lazio a fondo perduto ed € CP_1
7.746,85 con accollo di mutuo a carico del Parte_1
- di avere, pertanto, diritto ai sensi dell'art. 192 c.c. alla restituzione da parte della convenuta dell'importo di € 42.607,70 versato anteriormente al matrimonio per l'acquisto della casa coniugale, nonché dell'importo di € 1.740,00, corrisposto dall'attore a titolo di rate di mutuo (€
60,00 * 30 mensilità) successivamente all'emissione dell'ordinanza presidenziale nel giudizio di separazione, e dunque dal 04.07.2013 e sino al gennaio 2016;
- di essere disponibile ad acquisire la titolarità esclusiva della casa coniugale, rilevando la quota parte di proprietà di , mediante compensazione del credito quantificato nella misura Controparte_1 complessiva di € 44.347,70 (€ 42.607,70 + € 1.740,00), con pagamento del prezzo residuo dell'immobile.
2 Si è costituita in giudizio deducendo: Controparte_1
- l'infondatezza della deduzione dell'attore secondo la quale lo stesso avrebbe contribuito in misura maggiore alle spese per l'acquisto della casa coniugale, avendo la convenuta contribuito in misura pressoché paritaria, e l'applicazione in ogni caso del principio di cui all'art. 194 comma 1 c.c.;
- la compartecipazione di entrambi i coniugi al pagamento delle rate di mutuo, venendo le stesse addebitate sul conto corrente cointestato agli stessi, ed essendo stata l'ultima rata di mutuo pagata nel giugno 2014; in via subordinata, l'estinzione parziale del preteso credito per compensazione con il credito vantato dalla convenuta per il pagamento dell'IMU 2013 e 2014 sugli immobili in comproprietà;
- la conseguente infondatezza delle domande restitutorie formulate dall'attore;
- l'avvenuto prelievo ad opera dell'attore, nel gennaio 2013, a ridosso del deposito del ricorso per la separazione, di due somme pari ad € 25.648,20 ed € 6.386,62;
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Rieti in favore del Tribunale di Sulmona, ai sensi dell'art. 21 c.p.c., con riferimento alla domanda avente ad oggetto la divisione del bene immobile ubicato in Opi (AQ);
- l'avvenuta assegnazione della casa coniugale all'attrice nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio;
- la non comoda divisibilità dell'immobile costituente la casa coniugale;
- in via riconvenzionale, l'applicabilità dell'art. 177 comma 1 lett. C c.c., con conseguente inclusione nella comunione dei proventi dell'attività separata di ciascun coniuge che al momento dello scioglimento della comunione non fossero stati consumati, e dunque l'inclusione nella domanda di divisione delle somme depositate sui conti correnti/titoli intestati o cointestati alle parti;
- sempre in via riconvenzionale, il diritto della convenuta alla restituzione da parte dell'attore del
50% delle somme da questo sottratte al conto cointestato nel 2013 o in subordine al rimborso di tali somme alla comunione.
Ha, quindi, concluso come segue:
“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- in rito, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito con riferimento alla domanda avente ad oggetto la divisione del bene immobile ubicato in Opi (AQ) per essere competente il Tribunale di Sulmona
- nel merito,
(i)- disporre la divisione dei beni immobili ubicati in Rieti e Cittaducale tenendo conto delle circostanze e difese svolte nel presente atto
(ii)- rigettare le domande restitutorie formulate dall'attore, siccome infondate sia in fatto che in diritto. In subordine, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale, operare la compensazione del credito che dovesse essere riconosciuto all'attore con il controcredito vantato da essa convenuta dell'importo di € 540,00, oltre interessi e spese di lite
3 (iii)- in accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta
a) accertare che la comunione tra le parti è costituita anche dai proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi non consumati al 05.07.2013 e disporre la divisione delle relative somme, assegnando a ciascun coniuge il 50% della massa, con ogni conseguente provvedimento di condanna
b) accertare e dichiarare il credito restitutorio dedotto in giudizio dalla convenuta e, per l'effetto, condannare Parte_1
Controparte_ al versamento in favore della medesima della somma di € 16.017,41 o di quella diversa, maggiore
[...]
o minore, che risulterà in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo rimborso
(iv)- condannare l'attore alla refusione, in favore della convenuta, delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso forfettario ed oneri di fatturazione come per legge”.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'esito della scadenza (in data 13.05.2025) dei termini per note scritte ex art. 127 ter c.p.c. assegnati alle parti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti stesse.
Deve preliminarmente riconoscersi la competenza dell'intestato Tribunale anche con riguardo alla domanda di divisione della comunione sull'immobile sito nel Comune di Opi (AQ), atteso che la comproprietà di tale bene in capo alle parti dell'odierno giudizio deriva, come per gli altri beni oggetto dello stesso (situati nella circoscrizione di questo Tribunale), dal regime di comunione legale esistente tra le parti in costanza di matrimonio.
Trova, conseguentemente, applicazione il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “mentre allorché si sia in presenza di domande di divisione di beni comuni di diversa provenienza, le stesse non possono essere proposte cumulativamente se appartengono alla competenza territoriale di giudici diversi (arg. da Cass. Sez. 2,
01/03/2007, n. 4862), quando, come nel caso in esame, i beni provengono da un medesimo titolo attributivo […], e perciò si è in presenza di un'unica comunione, unico è anche il giudizio di divisione, la cui competenza va regolata, alla stregua dell'art. 23 c.p.c. (criterio operante anche per le cause di comunione di beni ex art. 1100 e ss. c.c.: Cass. Sez. 2,
18/04/2003, n. 6319), in favore del giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi” (cfr.,
Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7617 del 18/03/2019).
Deve, poi, ritenersi infondata la deduzione di parte attrice secondo la quale sarebbe preclusa alla convenuta la proposizione delle domande riconvenzionali formulate nella comparsa di costituzione.
Infatti l'odierna convenuta non ha formulato in sede di giudizio di divorzio alcuna delle domande proposte in via riconvenzionale nel presente giudizio. La stessa si è infatti limitata a dedurre in via di eccezione e difesa (rispetto alle domande formulate in quella sede dal con riguardo alla Parte_1 divisione della comunione) le circostanze poste a fondamento delle domande riconvenzionali odierne
(cfr. pagg. da 6 a 10 dell'allegato 25 alla terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice).
Conseguentemente, la rinuncia delle parti nel giudizio di divorzio “rispettivamente, a proseguire a resistere nel ricorso per divorzio contenzioso presentato dal sig. ad eccezione delle domande afferenti la situazione Parte_1 patrimoniale dei coniugi e le relative conclusioni (di cui ai numeri 16 e 17)” (cfr. verbale prodotto sub allegato 23
4 alla terza memoria di parte attrice) non può evidentemente essere intesa come rinuncia dell'odierna convenuta alla futura formulazione di domande volte all'esatta individuazione del patrimonio oggetto di divisione a seguito dello scioglimento della comunione legale.
Peraltro, le stesse parti hanno escluso dall'oggetto della rinuncia le domande aventi ad oggetto la divisione dei beni in comunione svolte dal in sede di divorzio (cfr. punti 16 e 17 del ricorso prodotto Parte_1 dall'attore sub allegato 24 alla terza memoria), esclusione che evidentemente assorbe le eccezioni e difese opposte dalla resistente per paralizzare tali domande, con conseguente possibilità di ripresentare le stesse
(sia in termini di eccezione, sia in termini di domanda riconvenzionale) nel separato giudizio avente ad oggetto la divisione dei beni precedentemente appartenenti alla comunione legale.
Ciò anche in considerazione del fatto che tali domande hanno un oggetto diverso da quello proprio del giudizio di divorzio, e dunque la rinuncia a “proseguire” e “resistere” al ricorso per divorzio contenzioso
è stata correttamente limitata dalle parti all'oggetto di tale giudizio.
Deve, poi, rilevarsi l'inammissibilità, per essere stata formulata successivamente allo scadere delle preclusioni assertive (come già osservato dal giudice nell'ordinanza del 10.3.2023), della deduzione di parte attrice relativa all'inclusione nella comunione della polizza assicurativa My Life Gestione Più.
Quanto al merito delle domande proposte dalle parti, si osserva quanto segue.
Deve ritenersi infondata la domanda di parte attrice volta alla condanna della convenuta alla restituzione degli importi versati dal per l'acquisto della casa coniugale (acquisto avvenuto in costanza Parte_1 di matrimonio, e dunque ricadente nella comunione ai sensi dell'art. 177 comma 1 lett. A c.c.).
La giurisprudenza di legittimità ha infatti in più occasioni chiarito che “in tema di scioglimento della comunione legale tra coniugi, la norma dell'art. 192, terzo comma, cod. civ. attribuisce a ciascuno di essi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune (ad es., quelle impiegate per la ristrutturazione di bene immobile appartenente alla comunione), e non già alla ripetizione -totale o parziale- del denaro personale e dei proventi dell'attività separata (che cadono nella comunione "de residuo" solamente per la parte non consumata al momento dello scioglimento) impiegati per l'acquisto di beni costituenti oggetto della comunione legale "ex" art. 177, primo comma lett. a), cod. civ., rispetto ai quali trova applicazione il principio inderogabile, posto dall'art. 194, primo comma, cod. civ., secondo cui, in sede di divisione, l'attivo e il passivo sono ripartiti in parti eguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l'acquisto dei beni caduti in comunione”
(cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10896 del 24/05/2005; cfr. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n.
19454 del 09/11/2012: “Allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ai sensi dell'art. 192, terzo comma, cod. civ., devono essere restituiti solo gli importi impiegati in spese ed investimenti per il patrimonio comune già costituito, ma non il denaro personale impiegato per l'acquisto di immobile che concorre a formare la comunione, trovando, in tale ipotesi, applicazione l'art. 194, comma primo, cod. civ., secondo il quale all'atto dello scioglimento l'attivo ed il passivo devono essere ripartiti in quote uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi”).
5 Risulta peraltro irrilevante che gli esborsi per l'acquisto dei beni ricadenti in comunione siano stati effettuati dal singolo coniuge prima o dopo il matrimonio, rilevando esclusivamente, ai fini dell'applicazione dell'art. 194 comma 1 c.c., che l'acquisto sia avvenuto in costanza di matrimonio (salva la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 179 comma 1 lett. F e comma 2 c.c., in questa sede neppure dedotta da parte attrice).
Del pari infondata risulta la domanda dell'attore di condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di € 1.740,00, corrispondente alla somma delle rate di rimborso del mutuo asseritamente versate dall'attore a far data dal mese di marzo 2013 (data di emissione del decreto presidenziale che, nel giudizio di separazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati) e sino al gennaio 2016.
Sul punto deve innanzitutto osservarsi che al caso oggetto del presente giudizio deve applicarsi la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore della l. 55/2015, atteso che l'art. 3 di tale testo normativo prevede che “Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 [rilevante ai fini del presente giudizio, il quale statuisce che “All'articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione»”] si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data” e che tale disposizione deve intendersi nel senso che il nuovo art. 191 comma 2 c.c. deve applicarsi a tutte le ordinanze presidenziali ex art. 708 c.p.c. pronunciate dal 26 maggio 2015 in poi, a prescindere dal fatto che il processo sia stato iscritto in data anteriore, mentre la norma non ha effetto retroattivo riguardo alle ordinanze pronunciate in data anteriore al 26.5.2015 (cfr. Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 3 giugno 2015).
Conseguentemente, essendo stata l'ordinanza presidenziale pronunciata in data 5.7.2013 (cfr. allegato 2 alla comparsa di costituzione di parte convenuta), nel caso di specie deve ritenersi applicabile la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore della l. 55/2015, di talché lo scioglimento della comunione deve ritenersi operante a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione (pacificamente avvenuto in data 10.10.2015 – risultando incontestata tra le parti la mancata impugnazione della sentenza di separazione, depositata in data 10.3.2015; cfr. allegato 2 alla seconda memoria di parte convenuta).
Ciò premesso, il periodo di interesse per l'accertamento dell'ammontare delle rate di mutuo asseritamente corrisposte dall'attore successivamente allo scioglimento della comunione legale deve essere limitato a quello intercorrente tra il 10.10.2025 e il gennaio 2016.
Rispetto a tale periodo, deve osservarsi come parte attrice non abbia dimostrato di aver provveduto personalmente al pagamento delle rate di mutuo. Al contrario, a fronte delle deduzioni di parte convenuta
6 in ordine al fatto che l'ultima rata di mutuo è stata corrisposta nel giugno 2014, suffragate dal documento datato 14.8.2015 prodotto sub allegato 14 alla comparsa di costituzione della convenuta (nel quale lo stesso attore riferisce che le rate del mutuo hanno avuto quale “data ultima” il giugno 2014), parte attrice non ha dimostrato di avere continuato a pagare tali rate sino al gennaio 2016.
Deve invece essere accolta la domanda riconvenzionale restitutoria formulata da parte convenuta relativamente al 50% dell'importo di € 32.034,82 (pari ad € 16.017,41) oggetto di trasferimento dal conto cointestato tra le parti ad un conto intestato al solo Parte_1
La convenuta ha infatti dimostrato tale trasferimento (cfr. allegati 4, 6 e 7 alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte convenuta) mentre l'attore non ha assolto all'onere della prova sullo stesso gravante (cfr., sul punto, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20457 del 11/10/2016) in ordine al fatto che le somme prelevate nelle date 28 e 30 gennaio 2013 fossero destinate all'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 186 c.p.c. (né che vi fosse un diverso accordo tra le parti circa la destinazione di tali somme); deve, conseguentemente, trovare applicazione la previsione dell'art. 192 comma 1 c.p.c., ai sensi della quale “ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 186 c.c.”.
Sull'importo di € 16.017,41 dovuto dall'attore alla convenuta sono poi dovuti gli interessi legali dalla data dello scioglimento della comunione (10.10.2015) – stante il disposto dell'art. 192 comma 4 c.p.c. – sino all'effettivo pagamento.
In tal modo accertati i rapporti di dare – avere tra le parti in relazione alle questioni sopra esposte, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo per la formazione di un progetto divisionale con riguardo ai beni immobili attualmente in comunione tra le parti, nonché per l'accertamento delle somme di denaro residuate al momento dello scioglimento della comunione sui conti correnti intestati alle parti ai sensi dell'art. 177 comma 1 lett. C c.c. (esclusa la somma di cui con la presente sentenza viene disposta la restituzione dall'attore alla convenuta), come da separata ordinanza.
Le spese di giudizio verranno liquidate all'esito dell'emissione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande formulate da parte attrice ai punti B e C delle conclusioni dell'atto di citazione;
- accoglie la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta al punto III b) delle conclusioni della comparsa di costituzione e per l'effetto condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta della somma di € 16.017,41, oltre interessi dal 10.10.2015 sino al saldo effettivo;
- provvede con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento delle ulteriori attività istruttorie indicate nella parte motiva della presente sentenza;
- riserva in sede di emissione della sentenza definitiva la decisione in ordine alle spese processuali.
Rieti, 11.6.2025 7 La giudice
Dott.ssa Roberta Della Fina
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Roberta Della Fina e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1817 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021 proposta da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. MASSIMO DI ROCCO
ATTORE
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA CRISTINA ROSATI
CONVENUTA
OGGETTO: Divisione di beni a seguito di scioglimento della comunione legale tra coniugi.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine del 13 maggio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis,
A. Ordinare la divisione giudiziale del patrimonio immobiliare di titolarità comune dei coniugi separati, previa nomina di
CTU finalizzata alla determinazione della sua consistenza attuale ed alla formazione delle quote;
B. accertare e dichiarare che il è titolare di un credito pari a € 42.607,70 (pari a £ 82.500.000) così come Parte_1 risultante dai versamenti antecedenti al matrimonio, oltre ad € 1.740,00 per le rate dallo stesso pagate a far data dal mese
1 di marzo 2013 sino alla data del gennaio 2016 (€ 60,00 * 30 mensilità = € 1.740,00), ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
Controparte_ C. condannare, per l'effetto, la Sig.ra alla restituzione, in favore del sig. della Parte_1 somma complessiva di € 44.647,70 o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia o, in alternativa, riconoscere al
[...] una quota maggioritaria/qualificata sulla proprietà dell'abitazione coniugale, in proporzione al credito da questi Parte_1 vantato.
Con vittoria delle spese di lite e di giudizio.”.
Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande:
- che in data 04.09.2009 le parti contraevano matrimonio concordatario in Rieti, dal quale nascevano i figli e Persona_1 Persona_2
- che nell'anno 2013 veniva incardinato un procedimento di separazione giudiziale innanzi il
Tribunale Ordinario di Rieti (n. 226/2013 R.G.), definito con Sentenza n. 122/2025, emessa in data 10.03.2015;
- che successivamente promuoveva nei confronti di parte attrice un giudizio (n. Controparte_1
2501/2018 R.G.) di revisione delle condizioni di separazione, definito dal Tribunale Ordinario di
Rieti con decreto di accoglimento n. cronol. 1729/2019 del 03.07.2019;
- che decorsi i termini di legge, incardinava un procedimento dinanzi il Parte_1
Tribunale Ordinario di Rieti (R.G. 335/2020) per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, definito con Sentenza n. 388/2020;
- che la domanda di divisione ha ad oggetto una serie di beni immobili dettagliatamente descritti nell'atto di citazione;
- che tra questi beni vi è l'abitazione coniugale, la quale veniva acquistata in data 18.12.2001 mediante corresponsione dell'importo di € 83.429,27, di cui € 42.607,70 versati con somme costituenti i risparmi personali del ante coniugio, € 7.294,42 con risparmi della Parte_1
€ 25.798,77 a mezzo di contributo erogato dalla Regione Lazio a fondo perduto ed € CP_1
7.746,85 con accollo di mutuo a carico del Parte_1
- di avere, pertanto, diritto ai sensi dell'art. 192 c.c. alla restituzione da parte della convenuta dell'importo di € 42.607,70 versato anteriormente al matrimonio per l'acquisto della casa coniugale, nonché dell'importo di € 1.740,00, corrisposto dall'attore a titolo di rate di mutuo (€
60,00 * 30 mensilità) successivamente all'emissione dell'ordinanza presidenziale nel giudizio di separazione, e dunque dal 04.07.2013 e sino al gennaio 2016;
- di essere disponibile ad acquisire la titolarità esclusiva della casa coniugale, rilevando la quota parte di proprietà di , mediante compensazione del credito quantificato nella misura Controparte_1 complessiva di € 44.347,70 (€ 42.607,70 + € 1.740,00), con pagamento del prezzo residuo dell'immobile.
2 Si è costituita in giudizio deducendo: Controparte_1
- l'infondatezza della deduzione dell'attore secondo la quale lo stesso avrebbe contribuito in misura maggiore alle spese per l'acquisto della casa coniugale, avendo la convenuta contribuito in misura pressoché paritaria, e l'applicazione in ogni caso del principio di cui all'art. 194 comma 1 c.c.;
- la compartecipazione di entrambi i coniugi al pagamento delle rate di mutuo, venendo le stesse addebitate sul conto corrente cointestato agli stessi, ed essendo stata l'ultima rata di mutuo pagata nel giugno 2014; in via subordinata, l'estinzione parziale del preteso credito per compensazione con il credito vantato dalla convenuta per il pagamento dell'IMU 2013 e 2014 sugli immobili in comproprietà;
- la conseguente infondatezza delle domande restitutorie formulate dall'attore;
- l'avvenuto prelievo ad opera dell'attore, nel gennaio 2013, a ridosso del deposito del ricorso per la separazione, di due somme pari ad € 25.648,20 ed € 6.386,62;
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Rieti in favore del Tribunale di Sulmona, ai sensi dell'art. 21 c.p.c., con riferimento alla domanda avente ad oggetto la divisione del bene immobile ubicato in Opi (AQ);
- l'avvenuta assegnazione della casa coniugale all'attrice nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio;
- la non comoda divisibilità dell'immobile costituente la casa coniugale;
- in via riconvenzionale, l'applicabilità dell'art. 177 comma 1 lett. C c.c., con conseguente inclusione nella comunione dei proventi dell'attività separata di ciascun coniuge che al momento dello scioglimento della comunione non fossero stati consumati, e dunque l'inclusione nella domanda di divisione delle somme depositate sui conti correnti/titoli intestati o cointestati alle parti;
- sempre in via riconvenzionale, il diritto della convenuta alla restituzione da parte dell'attore del
50% delle somme da questo sottratte al conto cointestato nel 2013 o in subordine al rimborso di tali somme alla comunione.
Ha, quindi, concluso come segue:
“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- in rito, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito con riferimento alla domanda avente ad oggetto la divisione del bene immobile ubicato in Opi (AQ) per essere competente il Tribunale di Sulmona
- nel merito,
(i)- disporre la divisione dei beni immobili ubicati in Rieti e Cittaducale tenendo conto delle circostanze e difese svolte nel presente atto
(ii)- rigettare le domande restitutorie formulate dall'attore, siccome infondate sia in fatto che in diritto. In subordine, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale, operare la compensazione del credito che dovesse essere riconosciuto all'attore con il controcredito vantato da essa convenuta dell'importo di € 540,00, oltre interessi e spese di lite
3 (iii)- in accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta
a) accertare che la comunione tra le parti è costituita anche dai proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi non consumati al 05.07.2013 e disporre la divisione delle relative somme, assegnando a ciascun coniuge il 50% della massa, con ogni conseguente provvedimento di condanna
b) accertare e dichiarare il credito restitutorio dedotto in giudizio dalla convenuta e, per l'effetto, condannare Parte_1
Controparte_ al versamento in favore della medesima della somma di € 16.017,41 o di quella diversa, maggiore
[...]
o minore, che risulterà in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo rimborso
(iv)- condannare l'attore alla refusione, in favore della convenuta, delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso forfettario ed oneri di fatturazione come per legge”.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'esito della scadenza (in data 13.05.2025) dei termini per note scritte ex art. 127 ter c.p.c. assegnati alle parti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti stesse.
Deve preliminarmente riconoscersi la competenza dell'intestato Tribunale anche con riguardo alla domanda di divisione della comunione sull'immobile sito nel Comune di Opi (AQ), atteso che la comproprietà di tale bene in capo alle parti dell'odierno giudizio deriva, come per gli altri beni oggetto dello stesso (situati nella circoscrizione di questo Tribunale), dal regime di comunione legale esistente tra le parti in costanza di matrimonio.
Trova, conseguentemente, applicazione il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “mentre allorché si sia in presenza di domande di divisione di beni comuni di diversa provenienza, le stesse non possono essere proposte cumulativamente se appartengono alla competenza territoriale di giudici diversi (arg. da Cass. Sez. 2,
01/03/2007, n. 4862), quando, come nel caso in esame, i beni provengono da un medesimo titolo attributivo […], e perciò si è in presenza di un'unica comunione, unico è anche il giudizio di divisione, la cui competenza va regolata, alla stregua dell'art. 23 c.p.c. (criterio operante anche per le cause di comunione di beni ex art. 1100 e ss. c.c.: Cass. Sez. 2,
18/04/2003, n. 6319), in favore del giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi” (cfr.,
Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7617 del 18/03/2019).
Deve, poi, ritenersi infondata la deduzione di parte attrice secondo la quale sarebbe preclusa alla convenuta la proposizione delle domande riconvenzionali formulate nella comparsa di costituzione.
Infatti l'odierna convenuta non ha formulato in sede di giudizio di divorzio alcuna delle domande proposte in via riconvenzionale nel presente giudizio. La stessa si è infatti limitata a dedurre in via di eccezione e difesa (rispetto alle domande formulate in quella sede dal con riguardo alla Parte_1 divisione della comunione) le circostanze poste a fondamento delle domande riconvenzionali odierne
(cfr. pagg. da 6 a 10 dell'allegato 25 alla terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice).
Conseguentemente, la rinuncia delle parti nel giudizio di divorzio “rispettivamente, a proseguire a resistere nel ricorso per divorzio contenzioso presentato dal sig. ad eccezione delle domande afferenti la situazione Parte_1 patrimoniale dei coniugi e le relative conclusioni (di cui ai numeri 16 e 17)” (cfr. verbale prodotto sub allegato 23
4 alla terza memoria di parte attrice) non può evidentemente essere intesa come rinuncia dell'odierna convenuta alla futura formulazione di domande volte all'esatta individuazione del patrimonio oggetto di divisione a seguito dello scioglimento della comunione legale.
Peraltro, le stesse parti hanno escluso dall'oggetto della rinuncia le domande aventi ad oggetto la divisione dei beni in comunione svolte dal in sede di divorzio (cfr. punti 16 e 17 del ricorso prodotto Parte_1 dall'attore sub allegato 24 alla terza memoria), esclusione che evidentemente assorbe le eccezioni e difese opposte dalla resistente per paralizzare tali domande, con conseguente possibilità di ripresentare le stesse
(sia in termini di eccezione, sia in termini di domanda riconvenzionale) nel separato giudizio avente ad oggetto la divisione dei beni precedentemente appartenenti alla comunione legale.
Ciò anche in considerazione del fatto che tali domande hanno un oggetto diverso da quello proprio del giudizio di divorzio, e dunque la rinuncia a “proseguire” e “resistere” al ricorso per divorzio contenzioso
è stata correttamente limitata dalle parti all'oggetto di tale giudizio.
Deve, poi, rilevarsi l'inammissibilità, per essere stata formulata successivamente allo scadere delle preclusioni assertive (come già osservato dal giudice nell'ordinanza del 10.3.2023), della deduzione di parte attrice relativa all'inclusione nella comunione della polizza assicurativa My Life Gestione Più.
Quanto al merito delle domande proposte dalle parti, si osserva quanto segue.
Deve ritenersi infondata la domanda di parte attrice volta alla condanna della convenuta alla restituzione degli importi versati dal per l'acquisto della casa coniugale (acquisto avvenuto in costanza Parte_1 di matrimonio, e dunque ricadente nella comunione ai sensi dell'art. 177 comma 1 lett. A c.c.).
La giurisprudenza di legittimità ha infatti in più occasioni chiarito che “in tema di scioglimento della comunione legale tra coniugi, la norma dell'art. 192, terzo comma, cod. civ. attribuisce a ciascuno di essi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune (ad es., quelle impiegate per la ristrutturazione di bene immobile appartenente alla comunione), e non già alla ripetizione -totale o parziale- del denaro personale e dei proventi dell'attività separata (che cadono nella comunione "de residuo" solamente per la parte non consumata al momento dello scioglimento) impiegati per l'acquisto di beni costituenti oggetto della comunione legale "ex" art. 177, primo comma lett. a), cod. civ., rispetto ai quali trova applicazione il principio inderogabile, posto dall'art. 194, primo comma, cod. civ., secondo cui, in sede di divisione, l'attivo e il passivo sono ripartiti in parti eguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l'acquisto dei beni caduti in comunione”
(cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10896 del 24/05/2005; cfr. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n.
19454 del 09/11/2012: “Allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ai sensi dell'art. 192, terzo comma, cod. civ., devono essere restituiti solo gli importi impiegati in spese ed investimenti per il patrimonio comune già costituito, ma non il denaro personale impiegato per l'acquisto di immobile che concorre a formare la comunione, trovando, in tale ipotesi, applicazione l'art. 194, comma primo, cod. civ., secondo il quale all'atto dello scioglimento l'attivo ed il passivo devono essere ripartiti in quote uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi”).
5 Risulta peraltro irrilevante che gli esborsi per l'acquisto dei beni ricadenti in comunione siano stati effettuati dal singolo coniuge prima o dopo il matrimonio, rilevando esclusivamente, ai fini dell'applicazione dell'art. 194 comma 1 c.c., che l'acquisto sia avvenuto in costanza di matrimonio (salva la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 179 comma 1 lett. F e comma 2 c.c., in questa sede neppure dedotta da parte attrice).
Del pari infondata risulta la domanda dell'attore di condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di € 1.740,00, corrispondente alla somma delle rate di rimborso del mutuo asseritamente versate dall'attore a far data dal mese di marzo 2013 (data di emissione del decreto presidenziale che, nel giudizio di separazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati) e sino al gennaio 2016.
Sul punto deve innanzitutto osservarsi che al caso oggetto del presente giudizio deve applicarsi la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore della l. 55/2015, atteso che l'art. 3 di tale testo normativo prevede che “Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 [rilevante ai fini del presente giudizio, il quale statuisce che “All'articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione»”] si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data” e che tale disposizione deve intendersi nel senso che il nuovo art. 191 comma 2 c.c. deve applicarsi a tutte le ordinanze presidenziali ex art. 708 c.p.c. pronunciate dal 26 maggio 2015 in poi, a prescindere dal fatto che il processo sia stato iscritto in data anteriore, mentre la norma non ha effetto retroattivo riguardo alle ordinanze pronunciate in data anteriore al 26.5.2015 (cfr. Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 3 giugno 2015).
Conseguentemente, essendo stata l'ordinanza presidenziale pronunciata in data 5.7.2013 (cfr. allegato 2 alla comparsa di costituzione di parte convenuta), nel caso di specie deve ritenersi applicabile la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore della l. 55/2015, di talché lo scioglimento della comunione deve ritenersi operante a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione (pacificamente avvenuto in data 10.10.2015 – risultando incontestata tra le parti la mancata impugnazione della sentenza di separazione, depositata in data 10.3.2015; cfr. allegato 2 alla seconda memoria di parte convenuta).
Ciò premesso, il periodo di interesse per l'accertamento dell'ammontare delle rate di mutuo asseritamente corrisposte dall'attore successivamente allo scioglimento della comunione legale deve essere limitato a quello intercorrente tra il 10.10.2025 e il gennaio 2016.
Rispetto a tale periodo, deve osservarsi come parte attrice non abbia dimostrato di aver provveduto personalmente al pagamento delle rate di mutuo. Al contrario, a fronte delle deduzioni di parte convenuta
6 in ordine al fatto che l'ultima rata di mutuo è stata corrisposta nel giugno 2014, suffragate dal documento datato 14.8.2015 prodotto sub allegato 14 alla comparsa di costituzione della convenuta (nel quale lo stesso attore riferisce che le rate del mutuo hanno avuto quale “data ultima” il giugno 2014), parte attrice non ha dimostrato di avere continuato a pagare tali rate sino al gennaio 2016.
Deve invece essere accolta la domanda riconvenzionale restitutoria formulata da parte convenuta relativamente al 50% dell'importo di € 32.034,82 (pari ad € 16.017,41) oggetto di trasferimento dal conto cointestato tra le parti ad un conto intestato al solo Parte_1
La convenuta ha infatti dimostrato tale trasferimento (cfr. allegati 4, 6 e 7 alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte convenuta) mentre l'attore non ha assolto all'onere della prova sullo stesso gravante (cfr., sul punto, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20457 del 11/10/2016) in ordine al fatto che le somme prelevate nelle date 28 e 30 gennaio 2013 fossero destinate all'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 186 c.p.c. (né che vi fosse un diverso accordo tra le parti circa la destinazione di tali somme); deve, conseguentemente, trovare applicazione la previsione dell'art. 192 comma 1 c.p.c., ai sensi della quale “ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 186 c.c.”.
Sull'importo di € 16.017,41 dovuto dall'attore alla convenuta sono poi dovuti gli interessi legali dalla data dello scioglimento della comunione (10.10.2015) – stante il disposto dell'art. 192 comma 4 c.p.c. – sino all'effettivo pagamento.
In tal modo accertati i rapporti di dare – avere tra le parti in relazione alle questioni sopra esposte, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo per la formazione di un progetto divisionale con riguardo ai beni immobili attualmente in comunione tra le parti, nonché per l'accertamento delle somme di denaro residuate al momento dello scioglimento della comunione sui conti correnti intestati alle parti ai sensi dell'art. 177 comma 1 lett. C c.c. (esclusa la somma di cui con la presente sentenza viene disposta la restituzione dall'attore alla convenuta), come da separata ordinanza.
Le spese di giudizio verranno liquidate all'esito dell'emissione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande formulate da parte attrice ai punti B e C delle conclusioni dell'atto di citazione;
- accoglie la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta al punto III b) delle conclusioni della comparsa di costituzione e per l'effetto condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta della somma di € 16.017,41, oltre interessi dal 10.10.2015 sino al saldo effettivo;
- provvede con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento delle ulteriori attività istruttorie indicate nella parte motiva della presente sentenza;
- riserva in sede di emissione della sentenza definitiva la decisione in ordine alle spese processuali.
Rieti, 11.6.2025 7 La giudice
Dott.ssa Roberta Della Fina
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