Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 19/03/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Elisa Tosi Presidente
Dott. Nicolò Grimaudo Giudice
Dott. Milton D'Ambra Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario portante R.G. 47/2025 P.U.
PROMOSSO DA
SUPERMOTO 1 S.R.L., [03056100120], in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a CARONNO PERTUSELLA e domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. CARLO CARPANELLI che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata alla memoria di costituzione.
Visto il ricorso depositato in data 11 marzo 2024 per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della medesima ricorrente SUPERMOTO 1 S.R.L. sottoscritta dal legale rappresentate. Esaminati gli atti e i documenti depositati dalla parte.
Udita la relazione del Giudice relatore.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata a CARONNO PERTUSELLA, non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale (rivendita e riparazione di cicli e motocicli) in forma di società di capitali.
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., in quanto dai Bilanci depositati emergono ricavi lordi superiori ad € 300.000,00 nell'ultimo triennio.
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i., in quanto la società stessa ha dichiarato, con valore confessorio, che a causa delle tensioni finanziarie non è più in grado di adempiere con regolarità alle
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
proprie obbligazioni, tenuto conto che l'attività di impresa è esercitata in una unità immobiliare condotta in locazione, in relazione alla quale è maturata una morosità di € 22.000,00 e sussistono debiti verso fornitori, dipendenti ed erario;
la ricorrente ha dichiarato di essere “in stato tecnico di liquidazione di fatto” per “inattività”. Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 49 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale della SUPERMOTO 1 S.R.L.,
[03056100120].
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa ELISA TOSI.
NOMINA Curatore il Dott. GIANLUCA NEGRO, [[...]], con studio a
Varese, Via Orrigoni n. 8.
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.
FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 25/06/2025 alle ore
10:00, innanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i.
INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo.
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Visto l'art. 146 TUSG, DISPONE la prenotazione a debito della presente sentenza.
Visto l'art. 45 c.c.i.i.,
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 14/03/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. Milton D'Ambra Dott.ssa Elisa Tosi
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