CA
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 3911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3911 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
– Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis) – nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa IN Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4299/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 2416/2021, emessa dal
Tribunale di Napoli in data 12/3/2021,
TRA
(C.F. , con sede legale in Napoli, alla via Brindisi 83-84, Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore , Parte_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Paoloandrea Monticelli (C.F. , C.F._1
Fortunato Annunziata (C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_3
); C.F._3
Appellante
E
Controparte_1
" (n. 204/2010) (c.f. , in persona del Collegio dei Curatori, avv.
[...] P.IVA_2
, prof. dott. , avv. Federica Sandulli, rappresentato e Controparte_2 Controparte_3 difeso dall'avv. Carlo Maria Palmiero (C.F. ); C.F._4
Appellato
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il otteneva dal Tribunale di Napoli il decreto ingiuntivo n. 5488/2019, per Controparte_1
l'importo di € 12.853,22, a titolo di oneri consortili e condominiali maturati prima e dopo la dichiarazione di fallimento per le attività di conservazione e manutenzione del Centro che ospitava il suddetto . CP_1
Con citazione notificata in data 29/7/2019 la roponeva Parte_1
opposizione eccependo:
• l'incompetenza del Tribunale adito, in virtù della clausola compromissoria stabilita dall'art. 6 dello Statuto della Società Consortile alla stregua del quale “Qualunque controversia […] sorga fra i soci o fra i soci e la Società, l'organo amministrativo e
l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e dei suoi allegati e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la Società ha la sua sede legale”;
• la propria carenza di legittimazione passiva avendo perso, a seguito dello scioglimento da parte della curatela dai preliminari di compravendita, la titolarità dei beni immobili per le cui spese di manutenzione il agiva nel presente CP_1 giudizio;
• la prescrizione del credito vantato dalla ricorrente ex art. 2949 c.c. e la compensazione del suddetto credito con il controcredito pari ad € 173.235,62 vantato quale acconto prezzo e rate relative ai preliminari dei moduli.
Nel merito l'opponente contestava l'infondatezza della pretesa della ricorrente in quanto, per i crediti sorti successivamente alla dichiarazione di fallimento, non avrebbe seguito il procedimento per la determinazione delle modalità di ripartizione degli oneri consortili previsto dallo Statuto e dal disciplinare d'uso allegato.
Con comparsa di costituzione del 20/12/2019 il convenuto contestava CP_1 innanzitutto l'operatività della clausola compromissoria, sia perché nulla per violazione
2 dell'art. 34 d.lsg. 5/2003, dal momento che non attribuiva il potere di nomina dell'arbitro ad un soggetto estraneo alla società, sia perché la fattispecie di cui al presente giudizio non rientrava nel suo ambito applicativo. Contestava, inoltre, le eccezioni di carenza di legittimazione passiva, di prescrizione e di compensazione, ritenendo infondata l'opposizione anche nel merito.
Con la sentenza impugnata il Tribunale, ritenendo valida la clausola compromissoria, revocava il decreto ingiuntivo affermando la propria incompetenza sulla domanda relativa alla parte di credito, pari ad € 2.028,05, vantato per oneri consortili maturati prima della dichiarazione di fallimento;
viceversa, ritenendosi competente per la residua domanda, in relazione alla quale riteneva non operante la clausola arbitrale, condannava l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, di € 10.825,17, oltre interessi legali dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo e le spese del giudizio, compensate nella misura del 20%.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la ritenendola errata nelle parti Parte_1 Parte_1
in cui il Tribunale ha rigettato le eccezioni: di incompetenza, di difetto di legittimazione passiva, di prescrizione e di compensazione.
Per tali ragioni l'appellante ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza, con conferma della revoca del decreto ingiuntivo e annullamento della condanna al pagamento dell'importo di € 10.825,17.
Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1 impugnata.
All'udienza del 6/2/2024 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame la ha impugnato la sentenza nella parte in Parte_1
cui ha ritenuto non applicabile la clausola arbitrale contenuta nell'art. 6 dello Statuto.
3 Sul punto il Tribunale, ritenendo valida la clausola e richiamando l'ampia formulazione letterale della stessa (la quale deferisce alla cognizione dell'arbitro tutte le controversie tra i soci e la società relative ad “affari sociali”), ha ritenuto che essa si potesse applicare solo alla quota di credito relativa agli oneri consortili maturati in epoca anteriore al fallimento, ammontanti ad € 2.028,05. Per tale parte di credito, quindi, ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale in favore dell'arbitro di cui alla suddetta clausola compromissoria.
Tale capo della sentenza non è stato oggetto di impugnazione.
Viceversa, relativamente alla porzione del credito vantato per le spese di gestione e manutenzione del complesso immobiliare, sopportate dalla procedura in costanza di fallimento, il Tribunale ha affermato l'inoperatività della predetta clausola, escludendo che questa ragione di credito rientrasse nel novero degli “affari sociali” di cui alla clausola compromissoria, atteso che la società consortile non esercitava più il proprio oggetto sociale a seguito dell'intervenuto fallimento. Dunque, secondo il primo giudice, "gli oneri di cui la curatela reclama il pagamento attengono piuttosto al rimborso delle spese che la procedura ha dovuto sostenere per la manutenzione dei beni ricompresi nell'attivo fallimentare e trova quindi la sua ragion d'essere nell'obbligo gestorio gravante sulla curatela nell'ambito più ampio della liquidazione dell'attivo secondo le norme speciali della legge fallimentare”.
L'appellante non condivide la valutazione del Tribunale perché, a suo dire, non terrebbe conto del contenuto generale della clausola, come tale applicabile a tutti i conflitti tra società
e soci, nonché del fatto che essa sarebbe opponibile agli organi della procedura fallimentare.
La Corte ritiene che il motivo di impugnazione in esame sia fondato, poiché la clausola arbitrale in esame si applica all'intero credito azionato dal in via monitoria. CP_1
Non c'è dubbio, infatti, che la clausola per il suo tenore letterale abbia portata generale e che si applichi a qualunque controversia “fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi”, derivante da “affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e dei suoi allegati”. Per tale
4 ragione, il debito del socio nascente dal mancato pagamento degli oneri consortili rientra certamente nell'ambito di operatività della clausola arbitrale.
Ugualmente certo (ed anche non contestato tra le parti) è il fatto che tale clausola sia opponibile al . CP_1
Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto di escludere l'operatività della clausola sostenendo che parte della somma ingiunta, relativa ai crediti maturati dopo il fallimento, non trovi la propria fonte nel mancato pagamento degli oneri consortili, bensì nell'obbligo del socio di rimborsare le “spese che la procedura ha dovuto sostenere per la manutenzione dei beni ricompresi nell'attivo fallimentare”; secondo il Tribunale, dunque, la fonte dell'obbligazione non è nello Statuto, ma nella legge fallimentare ed in particolare
“nell'obbligo gestorio gravante sulla curatela nell'ambito più ampio della liquidazione dell'attivo”.
Il Collegio non condivide la valutazione del Tribunale in ordine all'asserita distinzione tra le somme maturate prima del fallimento e quelle successive. In entrambi i casi, infatti, si tratta di spese affrontate (dalla società consortile prima del fallimento e successivamente dalla curatela) per la gestione del Polo della Qualità. Ed infatti, tutte le spese per le quali il ha ottenuto l'ingiunzione attengono ai costi sostenuti per la manutenzione delle CP_1
strutture comuni del Consorzio. In particolare, dal ricorso monitorio si evince che gli oneri maturati successivamente al fallimento si riferiscono a: spese assicurative, forniture elettrica ed idrica, vigilanza, manutenzione e pulizia, costi dei dipendenti, spese varie. Tali spese, pertanto, anche se maturate dopo la dichiarazione di fallimento, rientrano pur sempre tra gli oneri consortili che tutti i soci sono tenuti a pagare ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, in quanto attengono ai costi sostenuti nell'interesse comune per mantenere la funzionalità della struttura e dei servizi.
Ne consegue che la controversia tra la e la Curatela, relativa al mancato Parte_1 pagamento degli oneri sostenuti dalla seconda per la manutenzione ed il funzionamento del
Polo della Qualità, rientra tra quelle attinenti agli "affari sociali” e alla “esecuzione del presente statuto” che l'art. 6 dello Statuto devolve alla cognizione arbitrale.
5 Per tale ragione la sentenza va riformata, dovendosi dichiarare l'incompetenza del Tribunale sull'intera domanda proposta in sede monitoria dal . CP_1
Ovvio corollario dell'accoglimento del gravame sono la conferma della revoca del decreto ingiuntivo (già disposta dal Tribunale) e la revoca della condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 10.825,17, statuizioni che non vanno indicate in dispositivo, ma che è opportuno qui precisare al fine di fugare ogni dubbio tra le parti.
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto del valore della domanda desunto dall'entità delle somme oggetto di ingiunzione, in assenza di nota specifica e nei seguenti importi:
Primo grado
Fase di studio della controversia: € 875,00
Fase introduttiva del giudizio: € 740,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.600,00
Fase decisionale: € 1.620,00
Totale € 4.835,00
Secondo grado
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Totale € 5.809,00
Si precisa che i compensi per il giudizio di primo grado sono liquidati in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014, mentre per l'appello si tiene conto del d.m. 147/2022.
6
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2416/2021, emessa dal Tribunale di Napoli in data 12/3/2021, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza del Tribunale di Napoli sull'intera domanda proposta in sede monitoria dal , per essere la controversia devoluta alla cognizione CP_1
arbitrale;
2. condanna il Fallimento appellato al pagamento, in favore della società appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado di giudizio in
Euro € 4.835,00 per compenso professionale ed Euro 604,37 per rimborso spese generali, e per il secondo grado liquida in Euro 5.809,00 per compenso professionale ed Euro 871,35 per rimborso spese generali.
Così deciso in Napoli, l'1 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa IN Molfino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
– Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis) – nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa IN Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4299/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 2416/2021, emessa dal
Tribunale di Napoli in data 12/3/2021,
TRA
(C.F. , con sede legale in Napoli, alla via Brindisi 83-84, Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore , Parte_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Paoloandrea Monticelli (C.F. , C.F._1
Fortunato Annunziata (C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_3
); C.F._3
Appellante
E
Controparte_1
" (n. 204/2010) (c.f. , in persona del Collegio dei Curatori, avv.
[...] P.IVA_2
, prof. dott. , avv. Federica Sandulli, rappresentato e Controparte_2 Controparte_3 difeso dall'avv. Carlo Maria Palmiero (C.F. ); C.F._4
Appellato
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il otteneva dal Tribunale di Napoli il decreto ingiuntivo n. 5488/2019, per Controparte_1
l'importo di € 12.853,22, a titolo di oneri consortili e condominiali maturati prima e dopo la dichiarazione di fallimento per le attività di conservazione e manutenzione del Centro che ospitava il suddetto . CP_1
Con citazione notificata in data 29/7/2019 la roponeva Parte_1
opposizione eccependo:
• l'incompetenza del Tribunale adito, in virtù della clausola compromissoria stabilita dall'art. 6 dello Statuto della Società Consortile alla stregua del quale “Qualunque controversia […] sorga fra i soci o fra i soci e la Società, l'organo amministrativo e
l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e dei suoi allegati e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la Società ha la sua sede legale”;
• la propria carenza di legittimazione passiva avendo perso, a seguito dello scioglimento da parte della curatela dai preliminari di compravendita, la titolarità dei beni immobili per le cui spese di manutenzione il agiva nel presente CP_1 giudizio;
• la prescrizione del credito vantato dalla ricorrente ex art. 2949 c.c. e la compensazione del suddetto credito con il controcredito pari ad € 173.235,62 vantato quale acconto prezzo e rate relative ai preliminari dei moduli.
Nel merito l'opponente contestava l'infondatezza della pretesa della ricorrente in quanto, per i crediti sorti successivamente alla dichiarazione di fallimento, non avrebbe seguito il procedimento per la determinazione delle modalità di ripartizione degli oneri consortili previsto dallo Statuto e dal disciplinare d'uso allegato.
Con comparsa di costituzione del 20/12/2019 il convenuto contestava CP_1 innanzitutto l'operatività della clausola compromissoria, sia perché nulla per violazione
2 dell'art. 34 d.lsg. 5/2003, dal momento che non attribuiva il potere di nomina dell'arbitro ad un soggetto estraneo alla società, sia perché la fattispecie di cui al presente giudizio non rientrava nel suo ambito applicativo. Contestava, inoltre, le eccezioni di carenza di legittimazione passiva, di prescrizione e di compensazione, ritenendo infondata l'opposizione anche nel merito.
Con la sentenza impugnata il Tribunale, ritenendo valida la clausola compromissoria, revocava il decreto ingiuntivo affermando la propria incompetenza sulla domanda relativa alla parte di credito, pari ad € 2.028,05, vantato per oneri consortili maturati prima della dichiarazione di fallimento;
viceversa, ritenendosi competente per la residua domanda, in relazione alla quale riteneva non operante la clausola arbitrale, condannava l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, di € 10.825,17, oltre interessi legali dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo e le spese del giudizio, compensate nella misura del 20%.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la ritenendola errata nelle parti Parte_1 Parte_1
in cui il Tribunale ha rigettato le eccezioni: di incompetenza, di difetto di legittimazione passiva, di prescrizione e di compensazione.
Per tali ragioni l'appellante ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza, con conferma della revoca del decreto ingiuntivo e annullamento della condanna al pagamento dell'importo di € 10.825,17.
Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1 impugnata.
All'udienza del 6/2/2024 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame la ha impugnato la sentenza nella parte in Parte_1
cui ha ritenuto non applicabile la clausola arbitrale contenuta nell'art. 6 dello Statuto.
3 Sul punto il Tribunale, ritenendo valida la clausola e richiamando l'ampia formulazione letterale della stessa (la quale deferisce alla cognizione dell'arbitro tutte le controversie tra i soci e la società relative ad “affari sociali”), ha ritenuto che essa si potesse applicare solo alla quota di credito relativa agli oneri consortili maturati in epoca anteriore al fallimento, ammontanti ad € 2.028,05. Per tale parte di credito, quindi, ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale in favore dell'arbitro di cui alla suddetta clausola compromissoria.
Tale capo della sentenza non è stato oggetto di impugnazione.
Viceversa, relativamente alla porzione del credito vantato per le spese di gestione e manutenzione del complesso immobiliare, sopportate dalla procedura in costanza di fallimento, il Tribunale ha affermato l'inoperatività della predetta clausola, escludendo che questa ragione di credito rientrasse nel novero degli “affari sociali” di cui alla clausola compromissoria, atteso che la società consortile non esercitava più il proprio oggetto sociale a seguito dell'intervenuto fallimento. Dunque, secondo il primo giudice, "gli oneri di cui la curatela reclama il pagamento attengono piuttosto al rimborso delle spese che la procedura ha dovuto sostenere per la manutenzione dei beni ricompresi nell'attivo fallimentare e trova quindi la sua ragion d'essere nell'obbligo gestorio gravante sulla curatela nell'ambito più ampio della liquidazione dell'attivo secondo le norme speciali della legge fallimentare”.
L'appellante non condivide la valutazione del Tribunale perché, a suo dire, non terrebbe conto del contenuto generale della clausola, come tale applicabile a tutti i conflitti tra società
e soci, nonché del fatto che essa sarebbe opponibile agli organi della procedura fallimentare.
La Corte ritiene che il motivo di impugnazione in esame sia fondato, poiché la clausola arbitrale in esame si applica all'intero credito azionato dal in via monitoria. CP_1
Non c'è dubbio, infatti, che la clausola per il suo tenore letterale abbia portata generale e che si applichi a qualunque controversia “fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi”, derivante da “affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e dei suoi allegati”. Per tale
4 ragione, il debito del socio nascente dal mancato pagamento degli oneri consortili rientra certamente nell'ambito di operatività della clausola arbitrale.
Ugualmente certo (ed anche non contestato tra le parti) è il fatto che tale clausola sia opponibile al . CP_1
Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto di escludere l'operatività della clausola sostenendo che parte della somma ingiunta, relativa ai crediti maturati dopo il fallimento, non trovi la propria fonte nel mancato pagamento degli oneri consortili, bensì nell'obbligo del socio di rimborsare le “spese che la procedura ha dovuto sostenere per la manutenzione dei beni ricompresi nell'attivo fallimentare”; secondo il Tribunale, dunque, la fonte dell'obbligazione non è nello Statuto, ma nella legge fallimentare ed in particolare
“nell'obbligo gestorio gravante sulla curatela nell'ambito più ampio della liquidazione dell'attivo”.
Il Collegio non condivide la valutazione del Tribunale in ordine all'asserita distinzione tra le somme maturate prima del fallimento e quelle successive. In entrambi i casi, infatti, si tratta di spese affrontate (dalla società consortile prima del fallimento e successivamente dalla curatela) per la gestione del Polo della Qualità. Ed infatti, tutte le spese per le quali il ha ottenuto l'ingiunzione attengono ai costi sostenuti per la manutenzione delle CP_1
strutture comuni del Consorzio. In particolare, dal ricorso monitorio si evince che gli oneri maturati successivamente al fallimento si riferiscono a: spese assicurative, forniture elettrica ed idrica, vigilanza, manutenzione e pulizia, costi dei dipendenti, spese varie. Tali spese, pertanto, anche se maturate dopo la dichiarazione di fallimento, rientrano pur sempre tra gli oneri consortili che tutti i soci sono tenuti a pagare ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, in quanto attengono ai costi sostenuti nell'interesse comune per mantenere la funzionalità della struttura e dei servizi.
Ne consegue che la controversia tra la e la Curatela, relativa al mancato Parte_1 pagamento degli oneri sostenuti dalla seconda per la manutenzione ed il funzionamento del
Polo della Qualità, rientra tra quelle attinenti agli "affari sociali” e alla “esecuzione del presente statuto” che l'art. 6 dello Statuto devolve alla cognizione arbitrale.
5 Per tale ragione la sentenza va riformata, dovendosi dichiarare l'incompetenza del Tribunale sull'intera domanda proposta in sede monitoria dal . CP_1
Ovvio corollario dell'accoglimento del gravame sono la conferma della revoca del decreto ingiuntivo (già disposta dal Tribunale) e la revoca della condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 10.825,17, statuizioni che non vanno indicate in dispositivo, ma che è opportuno qui precisare al fine di fugare ogni dubbio tra le parti.
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto del valore della domanda desunto dall'entità delle somme oggetto di ingiunzione, in assenza di nota specifica e nei seguenti importi:
Primo grado
Fase di studio della controversia: € 875,00
Fase introduttiva del giudizio: € 740,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.600,00
Fase decisionale: € 1.620,00
Totale € 4.835,00
Secondo grado
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Totale € 5.809,00
Si precisa che i compensi per il giudizio di primo grado sono liquidati in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014, mentre per l'appello si tiene conto del d.m. 147/2022.
6
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2416/2021, emessa dal Tribunale di Napoli in data 12/3/2021, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza del Tribunale di Napoli sull'intera domanda proposta in sede monitoria dal , per essere la controversia devoluta alla cognizione CP_1
arbitrale;
2. condanna il Fallimento appellato al pagamento, in favore della società appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado di giudizio in
Euro € 4.835,00 per compenso professionale ed Euro 604,37 per rimborso spese generali, e per il secondo grado liquida in Euro 5.809,00 per compenso professionale ed Euro 871,35 per rimborso spese generali.
Così deciso in Napoli, l'1 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa IN Molfino
7