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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/03/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di Tribunale Giorgia
Lenzi, nelle modalità della trattazione scritta ex art. 83 comma 7 lett. h, DL 17 marzo 2020
n. 18, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8829/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa sia Parte_1 C.F._1
congiuntamente sia disgiuntamente, dall'avv. CARDELLA GAETANO
e dall'avv. CARDELLA ALFONSO, per procura in Email_1
atti
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARCHESE ROSALIA per procura in Email_2
atti
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta in questa sede da e conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2129/21 del Tribunale di Palermo depositato il 3 maggio 2021;
2) conferma l'esecutività del medesimo decreto ingiuntivo;
3) condanna , al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposta Parte_1
con riferimento al giudizio di opposizione, liquidate in Controparte_2
complessivi € 4.065,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
4) lascia a carico dell'opponente le spese del giudizio monitorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il 14 giugno 2021, verte sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2129/21 di questo Tribunale depositato il 3 maggio 2021, con cui si è ingiunto alla predetta il pagamento, in favore della della somma di € 23.649,74, a titolo Controparte_1
di corrispettivo – oggetto di fatturazione – per forniture di prodotti, oltre interessi moratori successivamente maturati e spese del procedimento monitorio.
Preliminarmente, si dà atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
Sempre in linea preliminare si rileva l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata.
Rilevato, invero, che “in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli art. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione” (Cass. civ. n. 11691/2012);
Ritenuto che, con riferimento al primo profilo dell'eccezione, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare: “La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, codice di rito, un'enunciazione espressa, che non può trarsi quindi da argomenti presuntivi e non deve lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. A tal fine è sufficiente che esse stabiliscano "esclusivamente" la competenza di un determinato foro” (Cass. civ. n. 4757/2005; in tal senso, cfr. anche Cass. civ. n. 12719/2007).
Non si ritiene che nel caso in esame parte opponente abbia dato prova delle ragioni che sottenderebbero all'individuazione del Tribunale di Agrigento quale giudice territorialmente competente.
Tanto premesso, si osserva che l'opposizione è infondata.
Va anzitutto evidenziato che – in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nella fattispecie, la ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento Controparte_1
dietro presentazione delle fatture emesse, nonché di una corrispondenza intercorsa tra le parti che assume valore di riconoscimento di debito poiché non contesta la consegna dei prodotti fatturati.
A fronte di ciò, l'odierna opponente non ha tempestivamente contestato la sussistenza del rapporto contrattuale inter partes né l'omesso saldo del corrispettivo, ma – a sostegno dell'opposizione – ha incentrato la questione sulla competenza territoriale e sulla prescrizione del credito dell'opposta, ma non supportando l'eccezione con elementi probatori.
Una tale argomentazione si rivela, tuttavia, del tutto priva di fondamento.
Alla luce di ciò, devono essere affermate la fondatezza della pretesa avanzata dall'odierna opposta e l'inconsistenza dell'opposizione proposta dalla Parte_1
Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n. 2129/21 di questo Tribunale
(con riferimento all'intero importo ingiunto, sia per la sorte capitale che per gli interessi).
Conseguentemente, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato ribadendone l'esecutività già concessa ex art. 648 c.p.c..
Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che, in forza del principio della soccombenza (da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente: cfr. Cass. civ. n. 1977/1983), l'opponente va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposta relativamente alla presente fase.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014. Va, infine, mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
Il presente provvedimento si deposita alle ore 16.40.
Palermo, 12 marzo 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di Tribunale Giorgia
Lenzi, nelle modalità della trattazione scritta ex art. 83 comma 7 lett. h, DL 17 marzo 2020
n. 18, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8829/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa sia Parte_1 C.F._1
congiuntamente sia disgiuntamente, dall'avv. CARDELLA GAETANO
e dall'avv. CARDELLA ALFONSO, per procura in Email_1
atti
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARCHESE ROSALIA per procura in Email_2
atti
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta in questa sede da e conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2129/21 del Tribunale di Palermo depositato il 3 maggio 2021;
2) conferma l'esecutività del medesimo decreto ingiuntivo;
3) condanna , al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposta Parte_1
con riferimento al giudizio di opposizione, liquidate in Controparte_2
complessivi € 4.065,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
4) lascia a carico dell'opponente le spese del giudizio monitorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il 14 giugno 2021, verte sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2129/21 di questo Tribunale depositato il 3 maggio 2021, con cui si è ingiunto alla predetta il pagamento, in favore della della somma di € 23.649,74, a titolo Controparte_1
di corrispettivo – oggetto di fatturazione – per forniture di prodotti, oltre interessi moratori successivamente maturati e spese del procedimento monitorio.
Preliminarmente, si dà atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
Sempre in linea preliminare si rileva l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata.
Rilevato, invero, che “in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli art. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione” (Cass. civ. n. 11691/2012);
Ritenuto che, con riferimento al primo profilo dell'eccezione, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare: “La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, codice di rito, un'enunciazione espressa, che non può trarsi quindi da argomenti presuntivi e non deve lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. A tal fine è sufficiente che esse stabiliscano "esclusivamente" la competenza di un determinato foro” (Cass. civ. n. 4757/2005; in tal senso, cfr. anche Cass. civ. n. 12719/2007).
Non si ritiene che nel caso in esame parte opponente abbia dato prova delle ragioni che sottenderebbero all'individuazione del Tribunale di Agrigento quale giudice territorialmente competente.
Tanto premesso, si osserva che l'opposizione è infondata.
Va anzitutto evidenziato che – in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nella fattispecie, la ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento Controparte_1
dietro presentazione delle fatture emesse, nonché di una corrispondenza intercorsa tra le parti che assume valore di riconoscimento di debito poiché non contesta la consegna dei prodotti fatturati.
A fronte di ciò, l'odierna opponente non ha tempestivamente contestato la sussistenza del rapporto contrattuale inter partes né l'omesso saldo del corrispettivo, ma – a sostegno dell'opposizione – ha incentrato la questione sulla competenza territoriale e sulla prescrizione del credito dell'opposta, ma non supportando l'eccezione con elementi probatori.
Una tale argomentazione si rivela, tuttavia, del tutto priva di fondamento.
Alla luce di ciò, devono essere affermate la fondatezza della pretesa avanzata dall'odierna opposta e l'inconsistenza dell'opposizione proposta dalla Parte_1
Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n. 2129/21 di questo Tribunale
(con riferimento all'intero importo ingiunto, sia per la sorte capitale che per gli interessi).
Conseguentemente, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato ribadendone l'esecutività già concessa ex art. 648 c.p.c..
Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che, in forza del principio della soccombenza (da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente: cfr. Cass. civ. n. 1977/1983), l'opponente va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposta relativamente alla presente fase.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014. Va, infine, mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
Il presente provvedimento si deposita alle ore 16.40.
Palermo, 12 marzo 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi