Ordinanza cautelare 3 dicembre 2015
Sentenza 1 ottobre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 01/10/2021, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/10/2021
N. 01157/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01583/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15-OMISSIS--OMISSIS- del -OMISSIS-015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Massella e Fabio Sportelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l’avvocato Fabio Sportelli in Venezia-Mestre, via Filiasi, 57;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , nella sede in Venezia, San Marco 6-OMISSIS-;
per l'annullamento
del provvedimento n. M_-OMISSIS-, ha determinato la non concessione dell'autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore di mutilato in servizio, unitamente ad ogni altro atto preordinato, consequenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS--OMISSIS- febbraio -OMISSIS-0-OMISSIS-1 – tenutasi in videoconferenza - il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente,-OMISSIS- in forza all’-OMISSIS-°-OMISSIS-“ -OMISSIS- ”, impugna il provvedimento, in epigrafe richiamato, con cui il Ministero della Difesa ha rigettato l'istanza dal predetto presentata per ottenere l'autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore di mutilato in servizio.
-OMISSIS-. Il ricorrente espone che, in data -OMISSIS-, nel corso dell’attività di servizio subiva un grave trauma da spappolamento, a seguito del quale riportava la perdita parziale del -OMISSIS-° e del -OMISSIS-° -OMISSIS- della -OMISSIS- sinistra (rispettivamente al livello della falange distale e della falange intermedia), nonché una ferita da scoppio a carico del -OMISSIS-° -OMISSIS- del medesimo arto (con lesione del tendine flessore).
Ottenuto il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, con istanza del -OMISSIS-, il ricorrente chiedeva l’autorizzazione a fregiarsi del distintivo d’onere per mutilati in servizio, ai sensi dell’art. 156-OMISSIS-, lett. h) del D. Lgs. n. 66 del -OMISSIS-010 e del R.D. n. 1-OMISSIS--OMISSIS-0 del 19-OMISSIS--OMISSIS-.
La richiesta veniva respinta con provvedimento del -OMISSIS-, sulla base del conforme parere negativo espresso in data-OMISSIS-del Ministero della Difesa.
-OMISSIS-. Il ricorrente contesta tale determinazione sfavorevole, sia in relazione all’assolvimento dell’onere motivazionale, ritenendola contraddittoria rispetto al parere positivamente espresso dal dirigente sanitario del -OMISSIS- di appartenenza, sia nel merito, osservando che i presupposti parere negativi sarebbero stati erroneamente formulati in relazione alla diversa, benché affine, ipotesi di concessione del distintivo d’onore per ferito in servizio e che la natura dell’infermità contratta, comportante una grave compromissione dell’uso dell’arto, avrebbe semmai imposto l’accoglimento della propria richiesta. La lesione sofferta, a seguito dell’incidente occorso durante il servizio, avrebbe infatti alterato in misura rilevante la funzionalità della -OMISSIS-, così da configurare un’infermità di carattere grave e permanente (secondo l’accezione accoltane dalla circolare-OMISSIS-), tale da costituire idoneo presupposto per l’autorizzazione a fregiarsi del distintivo di mutilato in servizio e beneficiare delle speciali misure ad esso conseguenziali.
Il ricorrente propone infine la domanda di risarcimento del danno, per gli ingiusti pregiudizi che avrebbe sofferto a causa del mancato riconoscimento, sin dalla data dell’incidente, dello speciale status reclamato nel presente giudizio ed oggetto mediato della domanda caducatoria.
-OMISSIS-. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione ha prodotto un’ampia relazione illustrativa corredata da numerosi documenti.
5. Chiamata alla pubblica udienza del -OMISSIS--OMISSIS- febbraio -OMISSIS-0-OMISSIS-1, la causa è stata quindi assegnata alla decisione.
6. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Osserva innanzitutto il Collegio che il provvedimento in esame è da considerare adeguatamente motivato per relationem , in riferimento al parere definitivo del -OMISSIS-del Ministero della Difesa, emesso, come ricordato, nella seduta del -OMISSIS-0 marzo -OMISSIS-015 (cfr. C.d.S., Sez. II, parere del 1-OMISSIS- aprile -OMISSIS-01-OMISSIS-).
Nessuna contraddittorietà può emergere rispetto a precedenti valutazioni intervenute nel corso del procedimento, tenuto conto che il parere del suddetto Collegio è comunque volto a dirimere l’eventuale discordanza insorta tra i pareri (ancorché favorevoli) resi da altri organi (cfr., tra le altre, T.A.R. Lazio, Sez. II, 1-OMISSIS- dicembre -OMISSIS-016, n. 1-OMISSIS--OMISSIS-07).
Quanto, infine, all’affermata inattendibilità delle determinazioni del Collegio, che secondo il ricorrente sarebbe avvalorata dall’erroneo riferimento al diverso caso del ferito per servizio anziché a quello (ora in trattazione) del mutilato, deve essere ricordato che, in linea con la consolidata giurisprudenza in materia, " gli accertamenti sanitari concernenti la sussistenza dei requisiti per la concessione dell'onorificenza di cui si controverte sono espressione di discrezionalità tecnica di cui sono depositari gli organi sanitari ”(Cons. Stato, Sez. II, parere n. 999 del 1-OMISSIS- aprile -OMISSIS-01-OMISSIS-), discrezionalità il cui corretto esercizio, incentrato sull’obiettivo accertamento delle condizioni fisiche dell’interessato, prescinde pur sempre dalla formale indicazione delle disposizioni che presiedono al rilascio dell’onorificenza.
Nel caso in questione, detto giudizio tecnico appare, del resto, esaustivo e correttamente motivato in riferimento all’esame della documentazione presente agli atti, dalla cui analisi l’organo consultivo del Ministero della Difesa ha riscontrato che “ dal punto di vista funzionale gli esiti della lesione in oggetto consentono la chiusura del pugno nonché il mantenimento delle funzioni di pinza, anello e coppa della -OMISSIS- sinistra e possono determinare lieve ipostemia della presa ”, sicché la menomazione non integra il prescritto requisito di gravità.
Le conclusioni non muterebbero neppure quando fosse valorizzato l’erroneo richiamo, contenuto nel parere, alla disciplina che regola la concessione del distintivo nel caso di ferita in servizio. Come si è già rilevato in sede cautelare (ordinanza n. 5-OMISSIS--OMISSIS- del -OMISSIS-015), la carenza dei soli requisiti previsti dal D.P.R. n. 90 del -OMISSIS-010 per la concessione del distintivo d’onore di ferito in servizio, che, secondo il ricorrente, sarebbe stata attestata dal -OMISSIS-del Ministero della Difesa (non avvedendosi che la domanda dell’interessato riguardava invece l’infermità derivante dagli esiti di una mutilazione), impone di considerare del tutto insussistenti anche i ben più stringenti presupposti richiesti per il rilascio del distintivo d’onore di mutilato in servizio. In altri termini, poiché l’Amministrazione ha comunque accertato che non sussistono le condizioni stabilite per il distintivo (di minor grado) di ferito in servizio, inevitabilmente non vi può essere neppure lo spazio per l’attribuzione del distintivo d’onere di mutilato in servizio, che, come visto, richiede l’accertamento di una lesione di ben maggiore gravità.
7. Per quanto precede, l’azione caducatoria e, con essa, la domanda di risarcimento, devono essere dichiarate infondate e il ricorso respinto.
Le spese vanno comunque compensate, sussistendone giusti motivi tenuto conto della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 5-OMISSIS-, commi 1 e -OMISSIS-, del decreto legislativo -OMISSIS-0 giugno -OMISSIS-00-OMISSIS-, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) -OMISSIS-016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del -OMISSIS-7 aprile -OMISSIS-016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS--OMISSIS- febbraio -OMISSIS-0-OMISSIS-1 – tenuta in videoconferenza - con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.