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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 14/08/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
n. 2798/2020 r.g.a.c.
(riunite n. 3167/2021 e 1986/2022)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di EO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di EO – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2798/2020 (che porta riunite la n.
1386/2022 e la n. 3167/2021) iscritta come ad oggetto: Pagamento del corrispettivo - Indennità di avviamento -
Ripetizione di indebito
TRA
(c.f. e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentate e difese dall'Avv. Alessandro LIPPIELLO e dall'Avv. C.F._2
Francesca TOMMASINO
ATTRICI NELLA CAUSA N. 2798/2020
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_3 C.F._3
Alessandro LIPPIELLO e dall'Avv. Francesca TOMMASINO –
ATTRICE NELLA CAUSA N. 1386/2022
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_4 C.F._4
Alessandro LIPPIELLO e dall'avv. Francesca TOMMASINO
ATTORE NELLA CAUSA N. 3167/2021
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Enrico CP_1 C.F._5
GALLO;
(c.f. ) e (c.f. CP_2 C.F._6 CP_3
) rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro FERRERO;
C.F._7
CONVENUTI
(p.iva ), corrente in Milano, rappresentata Controparte_4 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Monica MATTIO;
1 con sede legale in Bologna, Via Stalingrado, n. 45, c.f. Controparte_5
p.iva P.IVA_2 P.IVA_3
CONVENUTE E TERZE CHIAMATE
CONCLUSIONI
CARMELA DI GIORNO E ORNELLA Parte_2
GIUDIZIO N. 2798/2020
NEL MERITO
- Per tutto quanto esposto, accertare e dichiarare la responsabilità – in via esclusiva o concorsuale tra loro – dei convenuti, ognuno per il proprio titolo di responsabilità, per la morte di avvenuta nel sinistro verificatosi in data 13.11.2019 nel Persona_1
Comune di EO e meglio identificato nell'atto di citazione;
e conseguentemente, per l'effetto,
- condannare i convenuti , e , ciascuno in CP_3 CP_2 CP_1 forza delle responsabilità accertate e per il proprio titolo di responsabilità, e
[...] in p.l.r.p.t e in p.l.r.p.t., ciascuna Controparte_6 Controparte_4 in solido con il proprio assicurato, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dalle odierne attrici, e Parte_1 Parte_2
per la morte del congiunto, rispettivamente figlio e fratello,
[...] Persona_1
, ed in particolare:
[...]
In favore della IG.ra (madre): Parte_1
- danno patrimoniale (lucro cessante) per la perdita delle elargizioni economiche del defunto così come verrà meglio quantificato, secondo i criteri esposti in narrativa, nel corso del presente giudizio anche mediante CTU contabile e comunque nella misura non inferiore ad € 63.784,97 (o altra veriore somma accertata in corso di causa) oltre interessi e rivalutazione monetaria ove dovuti;
- danno non patrimoniale (in tutte le sue componenti del danno biologico, danno esistenziale e danno morale ivi compreso il danno da perdita del rapporto parentale) da quantificarsi e liquidarsi in via equitativa e secondo giustizia ex artt. 2059 e 1226 c.c.., oltre interessi e rivalutazione monetaria così come per legge;
- danno patrimoniale (danno emergente) per spese relative alla perizia cinematica redatta da CENTRO PERIZIE CUNEO SNC per €. 1.756,80;
In favore della IG.ra (OR): Parte_2
- danno non patrimoniale (in tutte le sue componenti del danno biologico, danno esistenziale e danno morale ivi compreso il danno da perdita del rapporto parentale) da quantificarsi e liquidarsi in via equitativa e secondo giustizia ex artt. 2059 e 1226 c.c.., oltre interessi e rivalutazione monetaria così come per legge;
In favore di ENTRAMBE le attrici:
2 - danno patrimoniale (danno emergente) per spese funeratizie e di tumulazione sostenute per €. 7.800,00;
IN OGNI CASO
- Per i motivi esposti in narrativa, condannare i convenuti al pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- Con vittoria di compensi e spese di causa, ivi compresi i costi relativi a CTU e CTP eventualmente esperite in corso di causa e al Contributo Unificato, oltre oneri di legge
(rimborso forfettario 15% e CPA e IVA ove dovuta) con distrazione delle spese legali
(compensi oltre oneri di legge + Contributo Unificato e spese di notifica dell'atto di citazione) in favore degli avvocati antistatari;
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiamano le istanze istruttorie formulate ed indicate nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. qui da intendersi integralmente ripetute e trascritte
Parte_3
GIUDIZIO N. 1386/2022
NEL MERITO
Per tutto quanto esposto in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità – in via esclusiva o concorsuale tra loro – dei convenuti, ognuno per il proprio titolo di responsabilità, per la morte di avvenuta nel sinistro verificatosi in Persona_1 data 13.11.2019 nel Comune di EO e meglio identificato in narrativa;
e conseguentemente, per l'effetto, condannare i convenuti , e , ciascuno in CP_3 CP_2 CP_1 forza delle responsabilità accertate e per il proprio titolo di responsabilità, e
[...] in p.l.r.p.t e in p.l.r.p.t., ciascuna Controparte_6 Controparte_4 in solido con il proprio assicurato, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dalla odierna attrice per la morte del Parte_3 fratello, , ed in particolare: Persona_1
- danno non patrimoniale (in tutte le sue componenti del danno biologico, danno esistenziale e danno morale ivi compreso il danno da perdita del rapporto parentale) da quantificarsi e liquidarsi in via equitativa e secondo giustizia ex artt. 2059 e 1226 c.c.., oltre interessi e rivalutazione monetaria così come per legge;
IN OGNI CASO
- Per i motivi esposti in narrativa, condannare i convenuti Controparte_6 in p.l.r.p.t., in p.l.r.p.t., e , al
[...] Controparte_4 CP_1 pagamento, in via solidale tra loro, di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3 - Con vittoria di compensi e spese di causa, ivi compresi i costi relativi a CTU e CTP eventualmente esperite in corso di causa e al Contributo Unificato, oltre oneri di legge
(rimborso forfettario 15% e CPA);
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiamano le istanze istruttorie formulate ed indicate nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. qui da intendersi integralmente ripetute e trascritte.
Parte_4
GIUDIZIO N. 3167/2021
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutto quanto esposto in narrativa,
NEL MERITO
- accertare e dichiarare la responsabilità – in via esclusiva o concorsuale tra loro – dei convenuti, ognuno per il proprio titolo di responsabilità, per la morte di Persona_1
avvenuta nel sinistro verificatosi in data 13.11.2019 nel Comune di EO e
[...] meglio identificato in narrativa;
e conseguentemente, per l'effetto, condannare i convenuti , e , ciascuno in CP_3 CP_2 CP_1 forza delle responsabilità accertate e per il proprio titolo di responsabilità, e
[...] in p.l.r.p.t e in p.l.r.p.t., ciascuna Controparte_6 Controparte_4 in solido con il proprio assicurato, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'odierno attore, per la morte del Parte_4 congiunto , ed in particolare: Persona_1 danno non patrimoniale (in tutte le sue componenti del danno biologico, danno esistenziale e danno morale ivi compreso il danno da perdita del rapporto parentale) da quantificarsi e liquidarsi in via equitativa e secondo giustizia ex artt. 2059 e 1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria così come per legge;
IN OGNI CASO
- Per i motivi esposti in narrativa, condannare la convenuta Controparte_4 al pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96
c.p.c.;
- Con vittoria di compensi e spese di causa, ivi compresi i costi relativi a CTU e CTP eventualmente esperite in corso di causa e al Contributo Unificato, oltre oneri di legge
(rimborso forfettario 15% e CPA);
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiamano le istanze istruttorie formulate ed indicate nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. qui da intendersi integralmente ripetute e trascritte.
CP_1
Piaccia al Tribunale Illustrissimo, respinta ogni contraria istanza, eccezione domanda e difesa,
4 · previa ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio e per testi dedotti e deducendi nei termini di cui all'articolo 183 c.p.c.;
· previa ammissione di ogni altro mezzo istruttorio che, nel corso del giudizio, si renderà necessario;
IN VIA PRELIMINARE DISPORRE IL DIFFERIMENTO DELLA PRIMA UDIENZA EX ART. 269
CPC allo scopo di consentire al convenuto , nel rispetto dei termini previsti CP_1 ex art. 163 bis c.p.c. di citare nel presente giudizio la _7
, c.f. e p.iva corr.te in Milano – Via Ignazio Gardella n. 2, affinché in
[...] P.IVA_1 suo confronto e contraddittorio avvenga l'accertamento dei fatti di causa dedotti in giudizio dalle parti attrici e dalle parti convenute/chiamate in causa;
IN VIA PRINCIPALE
RIGETTARE siccome infondate, sia in fatto sia in diritto, le domande tutte proposte nei confronti del convenuto sig. , CP_1
IN VIA SUBORDINATA
CONDANNARE nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, il terzo
NI , corr.te in Milano – Via Ignazio Gardella n. 2, a _7 manlevare e tenere indenne il sig. , per ogni somma che il predetto CP_1 dovesse sborsare a favore delle controparti;
IN OGNI CASO con vittoria di spese ed onorari, diritti di giudizio
Controparte_4
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e reietta. Riservato ogni altro diritto.
Previo ogni incombente di rito.
Voglia l'Ill.mo Giudice Adito
Nel merito
Dato atto:
- dell'offerta risarcitoria dell'ammontare di € 145.460,00 in favore della IG.ra Parte_1
corrisposta mediante consegna banco iudicis di assegno dell'importo di €
[...]
127.668,33 poiché al netto della somma pignorata e trattenuta da;
CP_4
- dell'offerta risarcitoria dell'ammontare di € 42.000,00 in favore della IG.ra Parte_2
, corrisposta mediante consegna banco iudicis di assegno di pari importo;
[...]
- dell'avvenuto pagamento della somma di € 35.000,00 in favore della IG.ra Parte_3
,
[...] respingersi tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, mandare assolta la
[...]
[...
[...] [
da ogni richiesta risarcitoria avanzata dalla IG.ra , Controparte_8 Parte_1 dalla IG.ra , dalla IG.ra e dal IG. ND . Parte_2 Parte_3 Pt_4
Con vittoria di compensi professionali (oltre rimborso forfetario, C.P.A., IVA ed esposti anticipati), oltre spese successive occorrende.
In via istruttoria
Ammettersi le istanze istruttorie per interrogatorio formale e testi formulate dalla convenuta nelle memorie di replica ex art. 183, VI comma, n. 3, Controparte_9
c.p.c., del 02.11.2021 - RG 2798/2020, del 24.10.2022 - RG 3167/2021 e del 12.06.2023
- RG 1386/2022, con i testi ivi indicati.
E CP_2 CP_3
Come da comparsa in difetto di deposito di note di p.c.
In via di principalità:
-visto l'ingiustificato rifiuto della congrua offerta risarcitoria avanzata alle attrici, respingere la domanda attorea;
In subordine:
-nella denegata ipotesi di accoglimento delle avversarie domande, dato atto della copertura assicurativa esistente e documentata, dichiararsi tenuta e pertanto condannarsi la in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, a manlevare e tenere indenne i IG.ri e , nelle CP_2 CP_3 rispettive qualità di conducente e proprietario del veicolo Mercedes Classe A, tg.
FS440EV da qualsivoglia domanda contro gli stessi proposta nel presente giudizio, con regolamentazione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 1917 c.c.
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa, eventualmente ai sensi dell'art. 1917 c.c..
* * * in via istruttoria: con ogni riserva istruttoria, ai sensi dell'art. 183 comma VI cpc
-disporsi CTU cinematica volta all'accertamento della dinamica del sinistro, con quesito da elaborarsi in caso di accoglimento
RAGIONI DELLA DECISIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio n. 2798/2020
1. Con atto di citazione notificato in data 30.09.2020 e 8.10.2020 e Parte_1
convenivano avanti al Tribunale di EO i signori Parte_2 CP_3
nonché le CP_2 CP_1 Controparte_6
e
[...] Controparte_4
Le attrici esponevano che in data 13.11.2019, poco prima delle ore 21:00, nel Comune di EO, e più precisamente nella Circonvallazione Bovesana, all'altezza del civico n.
6 115, si verificava un gravissimo incidente stradale in cui restava vittima Persona_1
nato a [...] il [...] (48 anni alla data del decesso), rispettivamente loro
[...] figlio e fratello;
che il sinistro aveva visto coinvolti tre veicoli: a. A CP_10 targato FS440EV condotto dal sig. – che viaggiava da solo – e di CP_2 proprietà del padre di quest'ultimo ; b. FIAT PUNTO targato DF406GJ, di CP_3 proprietà e dallo stesso condotto, sulla quale viaggiava CP_1 Persona_1
(terzo trasportato) – deceduto in tale circostanza;
c.
[...] CP_11 targato DG 638RT condotto da , che viaggiava con la moglie Parte_5 Pt_6
(estranei al presente giudizio); che il veicolo condotto da al
[...] CP_2 momento del sinistro risultava assicurato per RCA con Controparte_5 mentre quello condotto e di proprietà di risultava assicurato con CP_1
; che il sinistro era stato causato dalla autovettura Controparte_4
Mercedes condotta da la quale aveva invaso l'opposto senso di marcia CP_2 impattando l' autovettura Punto condotta da - sulla quale viaggiava CP_1
- che percorreva la strada nel proprio senso di marcia;
che Persona_1 secondo gli accertamenti svolti dagli Inquirenti, il sinistro aveva avuto il seguente svolgimento: “Il veicolo Mercedes “A” percorreva la sp21 via circonvallazione Bovesana con direzione di marcia da EO verso Borgo San Dalmazzo, quando giunto in prossimità del civico nr.115, per cause in via di accertamento, invadeva la corsia opposta di marcia andando a scontrarsi frontalmente prima con il veicolo Subaru "C" che fuoriusciva dalla sede stradale in testa coda e successivamente "A", ancora sulla carreggiata, veniva colpito dal veicolo "B", che stava procedendo sulla propria corsia di marcia. Dopo tale seconda collisione "B" si fermava sulla propria destra, oltre il bordo strada mentre "A" si fermava di traverso, in mezzo alla carreggiata” (Cfr. relazione peritale sub doc. 20 p. 5); che i Carabinieri di EO all'esito degli accertamenti svolti provvedevano a denunciare a piede libero , per il reato di omicidio CP_2 stradale provvedendo al ritiro della patente di guida e provvedevano altresì al ritiro della patente di guida di – conducente dell'autovettura su cui viaggiava CP_1 come terzo trasportato il deceduto – perché responsabile della Persona_1 violazione di cui all'art. 187, comma 1, C.d.S. atteso che guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Ciò premesso in fatto, le attrici chiedevano la condanna dei convenuti , CP_3
e , ciascuno in forza delle responsabilità accertate e per CP_2 CP_1 il proprio titolo di responsabilità, e e Controparte_6 [...]
ciascuna in solido con il proprio assicurato, al risarcimento dei Controparte_4 danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dalle attrici per la morte del congiunto, rispettivamente figlio e fratello, . Persona_1
7 2. In data 05.01.2020 si costituivano in giudizio i convenuti e CP_2 CP_3
che concludevano come in premessa, per il rigetto della domanda, avendo le
[...] attrici ingiustificatamente rifiutato la proposta risarcitoria dell'assicurazione.
3. In data 05.01.2021 si costituiva in giudizio il convenuto domandando CP_1 in via preliminare il differimento della prima udienza ex art. 269 c.p.c. al fine di consentire la citazione in giudizio del terzo nel rispetto Controparte_4 dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
4. Autorizzata la chiamata, in data 07.07.2021 si costituiva in giudizio
[...] che, premesso che fosse del tutto ultroneo l'accertamento in Controparte_4 concreto della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro in quanto la ex art. 141 Cod. Ass.ni, era tenuta a risarcire il Controparte_9 danno patito dal trasportato del veicolo assicurato e, peraltro, aveva già manifestato la volontà di risarcire i danni patiti dalle parti attrici in applicazione della norma sopra citata, contestava il quantum della pretesa attorea;
precisava che subito dopo il sinistro aveva quantificato il danno nel seguente modo: per la IG.ra danno Parte_1 non patrimoniale € 200.000,00 e danno patrimoniale € 7.800,00 (spese funerarie); - per la IG.ra danno non patrimoniale € 60.000,00; che tale quantificazione Parte_2 appariva del tutto congrua, così come risultava motivata - sempre dagli elementi a disposizione della NI (doc.7 ctp) - la riduzione del risarcimento nella misura del
30% poiché il IG. si era esposto volontariamente al rischio Persona_1 essendosi il trasportato affidato ad un conducente, il IG. , in stato di alterazione CP_1 da sostanze stupefacenti
5. All'udienza del 13.07.2021, comparivano le parti costituite e non compariva
L'Avv. Mattio consegnava all'Avv. Lippiello due assegni: il primo intestato CP_6 alla signora dell'importo di €. 127.668,33 (importo già al netto della Parte_1 somma pignorata dall'Avv. Pellegrino) ed il secondo, intestato alla signora Parte_2
dell'importo di €. 42.000,00. L'Avv. Lippiello accettava gli assegni a titolo di
[...] acconto sul maggior dovuto.
In esito, il Giudice vista l'istanza delle parti assegnava i termini ex art. 183 c.p.c. e fissava udienza per la decisione sulle istanze istruttorie per il giorno 27.01.2022; a tale udienza il giudice dichiarava la contumacia di e con successivo Controparte_6 provvedimento in data 12.02.2022, il Giudice depositava la propria proposta conciliativa.
Parte attrice comunicava la propria adesione alla proposta formulata, mentre i convenuti dichiaravano di non poterlo fare in difetto di intervento delle rispettive compagnie di assicurazione, atteso che non accettava la proposta Controparte_4 conciliativa.
8 L'udienza del 05.05.2022 veniva rinviata al 06.07.2022 e all'esito con ordinanza
07.07.2022, il Giudice riteneva di non disporre CTU cinematica e ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice (limitatamente a tre testi), rinviando per l'escussione di due testi di parte attrice all'udienza del 08.11.2022, riservandosi all'esito dell'assunzione della prova testimoniale ogni determinazione in ordine alla CTU medico legale richieste da parte attrice.
All'udienza del 08.11.2022 venivano escussi i primi due testi di parte attrice,
[...]
e Tes_1 Testimone_2
All'udienza del 21.02.2023 veniva escusso l'ultimo teste di parte attrice, , e il Tes_3
Giudice disponeva CTU medico legale con il seguente incarico: documentazione regolarmente prodotta in giudizio ed i verbali di causa, visitate le attrici
e compiute tutte le indagini, anche specialistiche, ritenute opportune (ad esempio: test psicodiagnostici):
1) descriva le attuali condizioni di salute di e;
Parte_1 Parte_2
2) accerti, tenuto conto dell'età delle periziande e del loro stato di salute preesistente, la natura, l'entità e la causa delle lesioni subite in connessione causale con l'evento per cui
è causa (decesso del prossimo congiunto); 3) in particolare, determini la durata, temporanea e/o permanente del danno alla salute (o biologico) eventualmente subito dalle attrici in conseguenza dell'evento luttuoso e ne quantifichi la percentuale;
4) riferisca quant'altro ritenuto utile ai fini della decisione;
5) tenti, infine, la conciliazione tra le parti.>>.
Il CTU dott. prestava il giuramento all'udienza del 25.05.2023 e la Persona_2 relazione peritale veniva depositata in data 14.01.2024.
All'udienza del 30.01.2024, i difensori chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e il Giudice fissava l'udienza del 30.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, discussione e lettura della sentenza ex art. 281 c.p.c.
Con Decreto del 18.07.2024, la sottoscritta quale nuova assegnataria del procedimento rinviava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 13.11.2024 e in quella sede, rilevata la pendenza dei giudizi connessi R.G.N. 3167/2021 e R.G.N. 1386/2022, ne disponeva la riunione al presente giudizio e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.2024 in trattazione scritta concedendo alle parti termine fino all'udienza per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni definitive rassegnate nei giudizi riuniti.
Le parti, ad accezione dei convenuti e , depositavano le CP_2 CP_3 note scritte all'udienza del 20.11.2024 precisando le proprie conclusioni e il Giudice, con provvedimento in data 22.11.2024, assumeva la causa in decisione concedendo alle parti termine sino al 22.01.2025 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle repliche.
9 Giudizio n. 3167/2021
Con atto di citazione in data 11.11.2021, citava in giudizio davanti al Parte_4
Tribunale di EO , CP_3 CP_2 CP_1 [...]
e per sentirli condannare al Controparte_6 Controparte_4 risarcimento del danno da lui subito per effetto del decesso dello zio R_
.
[...]
In data 16.02.2022 si costituivano in giudizio i convenuti e;
CP_2 CP_3 in data 01.03.2022 si costituiva in giudizio la convenuta e in Controparte_4 data 03.03.2022 si costituiva in giudizio il convenuto domandando in via CP_1 preliminare il differimento della prima udienza ex art. 269 c.p.c. al fine di consentire la citazione in giudizio del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
Autorizzata la chiamata, dichiarata la contumacia di assegnati alle parti i CP_6 termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. con Ordinanza in data 06.12.2022, il Giudice ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice, limitatamente ai capitoli di prova indicati in ordinanza e a quattro testi, delegando per l'espletamento della prova orale il GOP Avv. Luca Staricco.
All'udienza del 03.02.2023 venivano escussi i testi e Testimone_2 Testimone_4 all'udienza del 07.03.2023 venivano escussi e . Tes_5 Testimone_1
All'udienza del 30.05.2023 il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni al
12.12.2023 in trattazione scritta assegnando termine alle parti sino all'udienza per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni.
Con Decreto in data 28.09.2023, il Giudice Dott.ssa assegnataria del fascicolo Per_3 rinviava d'ufficio l'udienza già fissata, in trattazione scritta, per il giorno 12.12.2023, al giorno 11.09.2024 in trattazione scritta, per i medesimi incombenti
Con Decreto del 18.07.2024, il sottoscritto giudice, rilevata la connessione del presente giudizio a quello iscritto al n. 2798/2020 per il quale era stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al 13.11.2024, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2024.
Giudizio n. 1386/2022.
Con atto di citazione notificato il 16, 26, 27 e 28.05.2022, Parte_3 conveniva in giudizio avanti al Tribunale di EO CP_3 CP_2
, e CP_1 Controparte_6 Controparte_4 per sentirli condannare al risarcimento del danno da lui subito per effetto del decesso di
, fratello, a seguito del sinistro stradale già oggetto degli altri Persona_1 precedenti giudizi.
Il 16.11.2022 si costituiva la il 22.11.2022 si costituivano i signori Controparte_4
e . CP_3 CP_2
10 Alla prima udienza del 22.11.2022 il Giudice dichiarava la contumacia di e CP_1 di , e fissava nuova udienza al 24.01.2023 (poi rinviata al Controparte_6
22.03.2023) al fine di verificare ipotesi conciliative;
assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in esito alla successiva udienza del 18.10.2023 con ordinanza
27.02.2024 il Giudice ammetteva le prove orali dedotte da parte attrice fissando per l'assunzione della prova orale ammessa all'udienza del 12 giugno 2024 e riservando all'esito del completamento della prova testimoniale e dell'interrogatorio delle parti ogni valutazione in merito alla formulazione di un'eventuale proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. nonché in ordine alle ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti.
All'udienza del 12.6.2024 veniva escusso il teste e all'udienza del Testimone_2
16.7.2024 veniva escusso il teste Testimone_1
In esito il giudice, rilevata la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i medesimi fatti e circostanze trasmetteva il fascicolo al Presidente che, in esito all'udienza del
13.11.2024, ne disponeva la riunione al giudizio R.G.N. 2798/2020 e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.2024 in trattazione scritta concedendo alle parti termine fino all'udienza per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni definitive rassegnate nei giudizi riuniti.
IN DIRITTO
Dinamica del sinistro.
La dinamica del sinistro che ha condotto al decesso di è Persona_1 desumibile dagli atti e documenti prodotti dagli attori e, in particolare dalla relazione tecnica svolta dal dott. Ing. su incarico della Procura della Repubblica di Persona_4
EO (esaminati gli atti del procedimento, i rilievi e la documentazione fotografica effettuati dalla NI CC di EO NOR in occasione dell'incidente stradale occorso
a in data 13.11.2019, dopo aver pro-ceduto, se necessario, anche a Persona_1 sopralluogo del tratto stradale in condizioni di luce e visibilità assimilabili a quelle del giorno del sinistro e ad ispezione dei veicoli coinvolti, ricostruisca il C.T. la dinamica dell'incidente, evidenziando quali furono, da un lato, la condotta di guida dell'indagato
e, dall'altro, la provenienza e la posizione assunta dal veicolo con-dotto CP_2 da a bordo del quale viaggiava come passeggero il deceduto;
CP_1 ricostruisca, altresì, alla luce della prospettata provenienza / posizione dei veicoli coinvolti, se sono rilevabili specifiche violazioni delle norme sulla circolazione stradale, ovvero generica imprudenza e imperizia da parte dell'indagato; Proceda inoltre il CT ad ispezionare l'autoveicolo condotto dal già oggetto di sequestro verificando se la CP_1 rottura della cintura di sicurezza del lato passeggero sia diretta conseguenza dell'urto provocato dalla collisione con il mezzo condotto dall'Indagato ovvero se si tratti di un malfunzionamento del sistema di sicurezza antecedente al verificarsi del sinistro.
11 Quant'altro emerga utile ai fini dell'esatta ricostruzione del fatto) e dalle indagini in sede penale.
Dalla comunicazione di notizia di reato n° 87/20 redatta dal Comando Legione
Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta - NI di EO - Nucleo Operativo e
Radiomobile, risulta che il giorno 13.11.2019 (mercoledì, non festivo) verso le ore 21:00 si verificava nel territorio del Comune di EO e più precisamente nella
Circonvallazione Bovesana, all'altezza del civico n° 115, un incidente stradale che vedeva coinvolti:
* auto Mercedes A 200 targa FS 440EV condotta dal sig. di 21 anni;
CP_2
* auto Fiat Punto 60 targa DF 406GJ condotta dal sig. di 33 anni;
CP_1
* auto Subaru Forester targa DG 638RT condotta dal sig. di 71 anni Parte_5
Questo il teatro del sinistro:
Nell'area del sinistro vige il limite di velocità di 70 km/h (e non quello dei 90 km/h)
In base agli accertamenti svolti dal consulente del P.M.: Il giorno 13 novembre 2019, verso le ore 21:00, il sig. , alla guida del veicolo Mercedes A 200, targato CP_2
FS 440EV, stava procedendo lungo la Circonvallazione Bovesana, nel Comune di EO, con direzione di marcia da EO verso Boves.
Giunto in corrispondenza del civico 115, deviava la propria traiettoria verso sinistra invadendo la corsia di marcia opposta.
ND quanto riferito dallo stesso, tale manovra sarebbe stata effettuata al fine di evitare un animale che si trovava sul bordo della carreggiata.
12 A seguito di detta manovra, il veicolo entrava in collisione fronto laterale sinistra, con il veicolo Subaru Forester, targato DG 638RT, condotto dal sig. , che, nel Parte_5 frangente, stava viaggiando lungo la medesima strada con direzione di marcia opposta.
A seguito di questo primo urto la vettura Subaru proseguiva in avanti e deviava la propria traiettoria verso sinistra fino a fuoriuscire dalla sede stradale, dopo aver effettuato una rotazione antioraria di 180°.
Contestualmente, anche la vettura iniziava a ruotare, in senso antioraria, CP_10 mantenendosi nella corsia di marcia opposta alla propria.
Dopo questo primo urto, giungeva la Fiat Punto, targata DF 406GJ, condotta dal sig.
. CP_1
La vettura entrava in collisone con il veicolo Fiat Punto. CP_10
L'urto si concretizzava tra lo spigolo anteriore destro della Mercedes e lo spigolo anteriore sinistro della Fiat Punto.
A seguito di questo secondo urto, la vettura veniva sospinta indietro dopo aver CP_10 effettuato una rotazione antioraria di circa 180°, mentre la vettura Fiat Punto si arre- stava poco più avanti, deviata verso destra.
Dagli accertamenti eseguiti è emerso che la vettura prima dell'urto contro la CP_10
, stava viaggiando ad una velocità di circa 62 ÷ 70 km/h. CP_11
La vettura , prima dell'urto contro la stava viaggiando ad una velocità CP_11 CP_10 di circa 79 ÷ 88 km/h.
Infine la vettura Fiat Punto, prima dell'urto contro la stava viaggiando ad una CP_10 velocità di circa 104 ÷ 121 km/h.
Quanto alle rispettive responsabilità, il consulente del P.M. riferiva che: Dagli accertamenti eseguiti è emerso che la causa del sinistro è da imputare alla manovra di invasione della corsia opposta, operata dal conducente della vettura Il CP_10
Consulente spiegava che: La massima distanza di avvistabilità prodotta dal fascio luminoso dei fari anabbaglianti di una vettura è intorno ai 70 metri, mentre il punto in cui l'estremità della zona ad 1 lux interseca l'asse della vettura, è posta a circa 90 metri.
Distanza più che sufficiente per arrestare un veicolo che viaggia alla massima velocità consentita in quel tratto di strada (70 km/h). Risulta impossibile poter ricostruire la posizione che il veicolo aveva nel momento in cui il conducente ha percepito il pericolo costituito dall'animale sulla carreggiata. Se ciò fosse avvenuto appena lo stesso animale
è stato illuminato dai fari, appare chiaro che il conducente avrebbe avuto spazio e tempo sufficiente per arrestarsi qualora avesse mantenuto una velocità nei limiti stabiliti per quel tratto di strada
Quanto alla condotta del , il consulente, pur ribadendo che la causa del sinistro CP_1 fosse da imputare alla fase di invasione della corsia opposta, operata dal conducente Part della vettura sig. , riferiva che calcoli effettuati è emerso CP_10 CP_2
13 che le velocità dei veicoli Fiat Punto e erano superiori ai limiti imposti in CP_11 quel tratto di strada. In merito alla velocità tenuta dal veicolo Subaru, tale superamento non ha certamente, inciso sull'evento.
Diverso è il comportamento del conducente della Fiat Punto. Infatti la sua velocità era ben superiore ai limiti imposti in quel tratto di strada ed una velocità inferiore, in fase
d'urto, avrebbe potuto produrre lesioni differenti al passeggero.
Il consulente -nel rispondere al quesito relativo alla cintura di sicurezza lato passeggero anteriore- riferiva che In sede di operazioni peritali si è proceduto allo smontaggio della cintura di sicurezza installata sulla vettura Fiat Punto, in uso al passeggero anteriore.
Dagli accertamenti eseguiti sulla trama della cintura è possibile affermare che tale rottura non è derivata da uno strappo della stessa e neppure da un taglio operato con un attrezzo tagliente (forbice o coltello).
Lo strappo è riconducibile all'azione di cesoiamento operata in fase di soccorso dal personale dei Vigili del Fuoco
Nell'ambito del medesimo procedimento penale veniva conferita anche una perizia tossicologica con il seguente quesito:
In esito agli accertamenti peritali, tenuto conto di e considerato che
14 Il consulente concludeva nel senso che:
2. Titoli di responsabilità e azioni esperite.
Gli attori, pur avendo dato atto che stragiudizialmente il sinistro era stato gestito in via esclusiva dalla quale assicuratrice del mezzo trasportante ex Controparte_4 art. 141 CdA e pur avendo preso atto che nella propria comparsa di costituzione tale posizione era stata confermata, hanno insistito nelle conclusioni originariamente assunte di condanna solidale di tutti i convenuti, concordando peraltro sul fatto che fosse ultroneo qualsiasi accertamento della responsabilità del sinistro.
Per altro verso, nessuna delle parti convenute ha chiesto l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui nella determinazione del sinistro, limitandosi il a negare che la velocità fosse superiore al limite vigente in quel CP_1 tratto di strada (aggiungendo che comunque la stessa non aveva inciso sulla determinazione dell'evento dannoso) e il a invocare la copertura assicurativa CP_2 prontamente attivata e a evidenziare la positività del a ben due sostanze CP_1 stupefacenti.
Anche se nessuna delle parti in sede di difese conclusionali ha affrontato il tema, va allora considerato, in diritto,
-che ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come
15 identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni (Cass. SSUU n. 13143 del 27/04/2022; vedi anche sez. 3 n. 9969 del 16/04/2025);
-che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri oppure se ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso;
ne consegue che, quando il presunto autore dell'illecito si limita a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, neppure in via gradata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non formula alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti e tale istanza, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile in quanto nuova. (Cass. sez. 3 n. 13063 del 16/05/2025);
-che in tema di risarcimento danni da circolazione stradale, il terzo trasportato può cumulativamente proporre, nel caso di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro, sia l'azione diretta prevista dall'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, sia l'azione generale di danno di cui all'art. 144 del medesimo d.lgs., avendo il legislatore previsto una tutela rafforzata per il terzo trasportato che trova fonte direttamente nella legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito. (Cass. sez. 3 n. 21021 del 26/07/2024).
Ciò posto, tenuto conto delle domande svolte dagli attori e della posizione dei convenuti e, in particolare, della , non è necessario Controparte_4
l'accertamento circa la percentuale di responsabilità ascrivibile al e al , CP_1 CP_2 rispondendo entrambi del decesso del terzo trasportato in pari quota ai Parte_2 sensi dell'art. 2055 ultimo comma c.c. una volta accertato che l'evento dannoso è comunque imputabile a entrambi i conducenti dei due veicoli antagonisti.
3. Concorso di colpa del danneggiato.
Sia in sede stragiudiziale, sia in sede di costituzione nel presente giudizio,
[...]
ha formulato le sue offerte economiche tenendo conto di una Controparte_4 invocata riduzione del risarcimento nella misura del 30% poiché il IG. R_
si era esposto volontariamente al rischio essendosi il trasportato affidato ad
[...] un conducente, il IG. , in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, ossia CP_1 allegando un concorso di colpa del danneggiato.
16 Solo in sede di comparsa conclusionale, la (dopo avere Controparte_4 ribadito di aver gestito le conseguenze del tragico sinistro occorso al IG. R_
in ragione della disposizione di cui all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni e
[...] pertanto abbia formulato offerta risarcitoria nei confronti delle parti danneggiate
(madre e sorelle del de cuius)) pare riferire la percentuale del 30% -che andrebbe a ridurre la misura del risarcimento- alla corresponsabilità del nella CP_1 determinazione del sinistro (Tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale in tema di applicabilità dell'art. 141 C.d.S. nonché dell'art. 2054 c.c., qualora l'Illustrissimo
Giudicante ritenga doversi procedere con l'accertamento in concreto della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, si rileva e ribadisce, richiamate anche le precedenti difese sul punto, come a carico del IG. possa configurarsi una CP_1 corresponsabilità nella causazione dell'evento nella percentuale massima del 30%, come peraltro stabilito in sede di arbitrato ANIA svolto tra la e la Controparte_9
Conseguentemente nel presente giudizio la condanna risarcitoria Controparte_12 in capo alla quale NI garante per la R.C.A. il veicolo Fiat Controparte_9
Punto, dovrà essere limitata alla predetta percentuale massima (30%) del danno complessivo patito dalla madre e dalle sorelle del de cuius).
Le allegazioni hanno diversa portata: un conto è allegare che il risarcimento del danno a favore dei superstiti va ridotto per effetto del concorso di colpa del danneggiato, altro è evidenziare che nella determinazione del sinistro ha avuto un contributo causale anche la vettura antagonista con ripartizione concordata della responsabilità nella misura del
70% e del 30%.
Tenuto conto, tuttavia, della prima difesa e della quantificazione del danno operata in via stragiudiziale dalla il profilo del dedotto concorso di colpa del Controparte_4 defunto deve essere analizzato e va respinto.
Va infatti ritenuto che In tema di lesioni riportate all'esito di un sinistro stradale da persona trasportata, il concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., può essere integrato esclusivamente da un comportamento imputabile sul piano soggettivo al trasportato avente un'incidenza causale nell'eziologia dell'evento lesivo. (Cass. n. 29475 del 14/11/2024) e che tale condotta non può essere ravvisata nell'accettazione di un trasporto su autovettura guidata da conducente in stato di alterazione alcolica o da stupefacente: vedi Cass. sez.
3 n. 1295 del 19/01/2017: Il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito;
ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso
17 giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il concorso colposo del danneggiato, deceduto in un sinistro stradale, per avere accettato di farsi trasportare su un'autovettura guidata da un conducente in stato di ebrezza, e ciò sul rilievo che la responsabilità causativa del sinistro era stata integralmente ascritta al conducente dell'altro veicolo in esso coinvolto, ma non senza sottolineare, peraltro, l'assenza di prova sia sull'effettivo superamento - da parte del guidatore trasportante - del tasso alcolico consentito, che sulla consapevolezza, in capo al trasportato, di tale circostanza, siccome notoriamente non percepibile, con immediatezza, da ogni persona di media attenzione e prudenza.
E ciò tantopiù nel caso in esame in cui il contributo causale del nella CP_1 determinazione del sinistro va più ricollegata alla velocità tenuta che alla presunta alterazione da sostanze psicotrope, come di è visto nel capitolo sulla dinamica del sinistro.
4. Quantificazione del danno.
1. Gli attori sono la madre, le sorelle e il nipote del sig. , deceduto Persona_1
a seguito del sinistro.
Tutte le parti chiedono il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale (la mamma anche il danno patrimoniale e mamma e OR Pt_2 il danno biologico iure proprio).
2. Va allora premesso, in linea generale, che il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione (Cass. sez. 3
n. 25541 del 30/08/2022)
Come noto, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale
18 sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. sez. 3 n. 28989 dell'1/11/2019).
Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza. Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime della Suprema Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plertunque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano.
In particolare, ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio
(tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. (Cass. sez. 3 n.
26140 del 07/09/2023 che ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai nipoti "ex fratre" della vittima di un incidente stradale, sul solo presupposto della mancata prova di uno stravolgimento delle loro condizioni di vita, senza tener conto delle circostanze di fatto da questi allegate ai fini della prova presuntiva del suddetto pregiudizio).
Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta
(cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale costituiti dalla sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita.
In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, OR, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova
19 contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme, i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento, gli eventuali atti di liberalità) - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.
Rimangono, in ogni caso, fermi i principi (affermati da Cass. n. 21060 del 2016 e n.
16992 del 2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche. Come d'altronde rimane altresì ferma la netta distinzione (affermata ad es. da Cass. n. 21084 del 2015) tra il descritto danno da perdita, o lesione, del rapporto parentale e l'eventuale danno biologico che detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato, atteso che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti, oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca (Corte cost. 372/1994), l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non
20 patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della cd.
“onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione finale unitaria
3.5. Lo scrutinio del motivo non può dirsi esaurito perché, trattandosi nella specie di danno da perdita di rapporto parentale, il Collegio intende dare continuità:
-sia al principio di diritto affermato da Cass. n. 10579 del 2021, in base al quale: <>fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela
e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella
-sia ai principi di diritto affermati da Cass. n. 33005 del 2021, in base ai quali: a) ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante una tabella conforme a diritto;
b) al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. sez. 3 n. 26140 del 07/09/2023 citata).
Alla quantificazione e liquidazione di tale voce di danno non può che procedersi su base equitativa (art. 1226 e 2056 c.c.), tenendo conto degli aspetti soggettivi (quali l'intensità del vincolo famigliare, il dispiacere, lo strazio e l'angoscia conseguenti al lutto) ed oggettivi (quali la situazione di convivenza, la consistenza più o meno ampia del nucleo famigliare, l'età della vittima e dei famigliari superstiti, la loro capacità di reazione e sopportazione del trauma) del pregiudizio subito (Cass. civ. n. 14931/2012) ed evitando, al contempo, di procedere a duplicazioni risarcitorie (cfr. Cass. civ., n. 25351/2015).
21 In applicazione di tali principi e considerato il carattere pacificamente colposo del fatto illecito contestato, si ritiene opportuno fare ricorso alle nuove tabelle integrate a punti elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia Civile di Milano, edizione 2024, le quali, rispetto alle cd. tabelle romane, si basano su un ampio monitoraggio, su scala nazionale, delle sentenze in materia di liquidazione del danno da perdita/grave lesione del rapporto parentale.
In particolare, diversamente dalle precedenti che utilizzavano il criterio “a forbice”, le nuove tabelle milanesi fanno riferimento al “valore punto”, distribuendo un punteggio per ognuno dei seguenti cinque parametri: a) l'età della vittima primaria;
b) l'età della vittima secondaria;
c) la convivenza tra le due;
d) la sopravvivenza di altri congiunti (a tal riguardo, per quanto qui rileva, l'Osservatorio milanese ha specificato che “ad esempio, se il danneggiato perde il genitore, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita l'altro genitore e/o i fratelli del danneggiato…”); e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Si determina, così, il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto”, pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Giova sottolineare che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio a sé stante, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza (cfr. Cass. civ. n.
25164/2020) - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente. In particolare, le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. "E", qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd. “interiori" di tale pregiudizio (sofferenza interiore) e necessita di specifica allegazione, potendo poi essere provata anche mediante l'utilizzo di presunzioni.
3. In relazione alla mamma e alla OR , parte attrice ha dedotto una serie di Pt_2 circostanze a prova orale per dimostrare la convivenza e l'intensità del rapporto parentale nonché lo sconvolgimento della vita quotidiana a seguito del decesso al fine di invocare la massima personalizzazione del danno tabellare.
Sicuramente è dimostrato che convivente con la mamma con cui condivideva R_ la quotidianità e alcune ritualità famigliari ed essendo celibe e quindi privo di autonomo nucleo famigliare, sicuramente era particolarmente stretto il legame affettivo.
22 Tuttavia, va osservato che i capi di prova risultano formulati in modo assolutamente generico, soprattutto sotto il profilo della collocazione cronologica dei fatti, mescolando fatti recenti a fatti risalenti alla adolescenza del deceduto (deceduto all'età di 48 anni) o agli anni 2000; quelli remoti sono ben poco rilevanti, atteso che con il trascorrere del tempo i rapporti famigliari sono soggetti a evoluzioni, i figli si formano un nucleo famigliare autonomo, hanno una loro vita sociale e affettiva, possono determinarsi circostanze che minano la compattezza originaria, e così via.
Quanto ai fatti apparentemente più recenti, la situazione economica di madre e figlio conviventi appare non florida: la mamma allega di percepire soltanto la pensione di euro 418,00 (allegazione non documentata) mentre negli anni 2018/2019 R_ risulta avere avuto un reddito mensile di circa 700 e 750 euro rispettivamente, e godeva, al momento del decesso, della NASPI. Questo si sottolinea perché le entrate mensili del nucleo appaiono poco compatibili con le cene fuori casa, il cinema tutte le domeniche, le giornate alle terme, le vacanze al mare e in montagna, i viaggi organizzati per gli anziani. Ciò non esclude che tali occasioni siano capitate e che effettivamente fossero condivise tra madre e figlio, ma sicuramente non è credibile che si trattasse di eventi costanti concentrati negli ultimi anni in cui i redditi documentati non lo avrebbero consentito.
È anche credibile che dopo il decesso del figlio, la madre non abbia più frequentato locali da ballo e si rechi frequentemente al cimitero presso la tomba del figlio;
ciò conferma peraltro il forte legame famigliare che si era creato con l'unico figlio maschio, celibe e convivente.
Si ritiene pertanto che il danno non patrimoniale possa essere liquidato in complessivi euro 308.969,00 sulla base delle tabelle di Milano 2024 tenuto conto dell'età della mamma (68), dell'età del defunto al momento del decesso (48), della sopravvivenza di altri due figli, della convivenza e di un punteggio aggiuntivo di 15 per la personalizzazione del danno.
3.1. In relazione al dedotto danno biologico proprio, la CTU esperita ha escluso una patologia psichica attuale ma anche temporanea passata: Il quadro clinico riscontrato, i dati anamnestici ed il materiale documentale orientano la diagnosi nel senso di assenza attuale di patologia psichica. Le condizioni attualmente riscontrate non sono riconducibili ad alcun ambito nosografico: la perdita drammatica del figlio a seguito dell'incidente non ha prodotto altro che una fisiologica reazione di lutto. Quanto descritto in atti, insieme con i riscontri obiettivi e con i dati emergenti dalla raccolta anamnestica, non integrano un quadro caratterizzato da sproporzione e incoerenza della reazione rispetto alle condizioni culturali e religiose, o inappropriato all'età.
L'esperienza di angoscia provata dalla signora , autenticamente dolorosa, non Parte_1
è sfociata in una configurazione sindromica di ordine clinico, né le ha arrecato un danno
23 sul piano sociale o occupazionale. La signora ha conservato una buona integrazione nel contesto sociale e relazionale a cui appartiene ed in cui, anzi, ella riconosce una delle risorse (oltre alla fede religiosa) cui attingere forza per andare avanti. Dalle evidenze dell'esame clinico e dei dati anamnestici ritengo in capo alla signora non possa Parte_1 essere riconosciuta la sussistenza di un danno biologico transitorio né permanente correlato alla perdita del figlio. Le modificazioni dell'assetto di vita, così come gli affetti provati dalla signora dopo l'improvvisa morte di , non vanno oltre l'esperienza R_ del lutto non complicato
3.2. Quanto al profilo del danno patrimoniale, vanno sicuramente riconosciute le spese funeratizie (doc. 27) di euro 7800,00 che risultano sostenute dalla mamma e dalla OR . Pt_2
Non è rimborsabile la spesa di euro 1.756,80 per il compenso a favore di Centro Perizie
EO SN (doc. 44) in difetto di prova del pagamento della “parcella proforma”
8.07.2021.
Non è riconoscibile altro pregiudizio economico;
in particolare, non può riconoscersi il danno da perdita del contributo economico del figlio in favore della attrice Parte_1 perché nulla è documentato sulla gestione economica del nucleo: sono solo
[...] prodotte le buste paga del defunto e le sue certificazioni uniche e null'altro. Non è neppure allegato quali fossero le spese correnti che la mamma dovesse affrontare e se e quale fosse il contributo del figlio alle stesse;
peraltro, la convivenza comportava logicamente la condivisione dei costi del vitto che però è aspetto diverso dal contributo economico del figlio alla mamma che fosse spontaneo e quindi in assenza di obbligo giuridico, né se ai bisogni della mamma ovviasse eventualmente soltanto il defunto o anche la OR , per esempio. Pt_2
E va ricordato che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. (vedi Cass. sez. 3 n. 15385 del 13/07/2011 secondo cui nel caso di richiesta risarcitoria per morte da fatto illecito avanzata dal coniuge superstite, quest'ultimo, pur non essendo obbligato a fornire la prova rigorosa dello stabile contributo economico ricevuto dal consorte defunto, non è tuttavia esonerato dall'indicare al giudice gli elementi da cui possa dedursi la perdita di prestazioni o vantaggi connessi all'esistenza in vita della vittima).
4. Quanto alla OR , non può ritenersi provato che fosse convivente con il Pt_2 defunto: la stessa aveva comunque un marito e un figlio adolescente con residenza famigliare in EO ed è sicuramente più credibile che, come riferito dal teste Tes_1
, “non si era separata dal marito;
andava comunque avanti ed indietro;
preciso
[...]
24 che alcune sere dormiva a casa dalla mamma e dal fratello ed altre sere dormiva a
EO; dipendeva da cosa avesse da fare”
Può anche ritenersi provato che il legame con il fratello fosse molto profondo anche se aveva una propria famiglia e un'autonomia sociale e lavorativa;
ed è anche Pt_2 ragionevole che, data la frequentazione pressoché quotidiana, il decesso improvviso del fratello abbia prostrato la OR, che ha ridotto la sua socialità, cagionando una sofferenza intensa, anche per la difficoltà di gestire il pari dolore della madre rimasta sola.
Si ritiene pertanto che il danno non patrimoniale possa essere liquidato in complessivi euro 101.880,00 sulla base delle tabelle di Milano 2024 tenuto conto dell'età della OR (50), dell'età del defunto al momento del decesso (48), della sopravvivenza di altra OR e della mamma, della NON convivenza e di un punteggio aggiuntivo di 20 per la personalizzazione del danno (attesa la frequentazione di casa del fratello e della mamma, sebbene non sussumibile come convivenza).
4.1. Non si ritiene riconoscibile un danno biologico proprio. Infatti, le conclusioni cui è pervenuto il CTU presuppongono la prova delle allegazioni della periziata, ossia che il trattamento farmacologico impostato peraltro a giugno 2020 sia stato seguito e che il disturbo abbia provocato un'inabilità lavorativa temporanea di circa tre mesi (due mesi di assenza di malattia e un mese -maggio 2021- di aspettativa non retribuita). Come precisato dallo stesso CTU tutto ciò è raccontato dalla sig. ma non è Parte_2 documentato (La sintomatologia lamentata dalla signora è riferibile ad una Pt_8 condizione ansioso-depressiva reattiva alla perdita del fratello, ad alla fatica esperita in quanto “caregiver” della madre. Tale sintomatologia, successivamente regredita dopo trattamento, è inquadrabile nell'ambito nosografico del Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, non complicato (ICD 309.28 – F43.23). Si tratta di un quadro clinico di natura reattiva all'esposizione ad un evento stressante, e si configura con la comparsa di sintomi che eccedono la fisiologica reazione emotiva per la perdita di una persona cara. Nel caso della signora il Disturbo dell'adattamento non si è R_ complicato con manifestazioni della serie fobico-ossessiva significativamente rilevanti sul piano clinico, né con altre manifestazioni psicopatologiche. Il trattamento farmacologico con un antidepressivo serotoninergico (citalopram: 15gtt al giorno) è stato impostato a giugno 2020, a quanto riferito dalla perizianda nell'immediatezza della perdita aveva assunto esclusivamente ansiolitici;
in atti è documentata una prescrizione di antidepressivo dal medico di medicina generale dr datata giugno Per_5
2020. Il disturbo di cui sopra avrebbe provocato un'inabilità lavorativa temporanea di circa1 tre mesi (due mesi di assenza di malattia e un mese -maggio 2021- di aspettativa non retribuita). Al momento dell'esame psichico peritale non si rilevavano più alterazioni psicopatologiche di rilievo
25 4.2. Il danno patrimoniale è rappresentato dal costo per le spese funerarie, condiviso con la madre per euro 7800 come sopra già indicato.
5. Per la OR va ribadito quanto sopra osservato circa la scarsa Parte_3 utilità delle prove orali svolte;
anche in questo caso, la capitolazione richiama fatti risalenti alla adolescenza del defunto o al periodo in cui il nucleo famigliare conduceva attività di ristorazione. Per i fatti più recenti e prossimi al decesso di R_
, non può sottacersi che l'attrice dal 2015 risiede con la famiglia in Francia (a
[...]
) e dalle prove orali assunte (sovrabbondanti e generiche, come si osservato) Per_6 emerge che la stessa faceva visita alla mamma e ai fratelli circa una volta al mese, talvolta pernottando a Robilante: il teste ha infatti ripetutamente Testimone_2 precisato che dal 2015 al decesso di non ha più avuto rapporto diretto con R_
l'attrice e che l'ha vista solo al funerale del fratello, mentre le altre circostanze confermate genericamente le ha apprese de relato;
ugualmente la testimone
[...]
ha confermato che veniva circa una volta al mese in Italia per far visita Tes_1 Pt_3 ai congiunti, ma nulla di più. Attesa la pregressa vita famigliare condotta tutti insieme, deve ritenersi sicuramente sussistente un pregiudizio non patrimoniale in capo all'attrice, ma lo stesso va valutato alla luce delle risultanze istruttorie acquisite.
Si ritiene pertanto che il danno non patrimoniale possa essere liquidato in complessivi euro 67.920,00 sulla base delle tabelle di Milano 2024 tenuto conto dell'età della OR
(46), dell'età del defunto al momento del decesso (48), della sopravvivenza di altra OR e della mamma, della NON convivenza e di nessuna personalizzazione del danno, atteso che, come si è detto, le prove orali hanno soltanto dimostrato la relazione effettiva tra fratelli, anche in costanza di una lontananza fisica della danneggiata rispetto al centro di interessi del defunto.
6. Il nipote , nato nel 1987, è figlio di (nata nel Parte_4 Parte_2
1969) e assume di avere sempre avuto con lo zio defunto un rapporto famigliare molto stretto, che giustifica la sua domanda risarcitoria, avendo egli perso una figura affettivamente di riferimento.
Parte convenuta nega che tale legame sia idoneo a determinare un danno non patrimoniale risarcibile e, nello specifico, che sia stata raggiunta la prova di tale legame famigliare affettivo intenso.
Va qui ribadito quando già sopra osservato in via generale, ossia che (Cass. n. 26140 del 07/09/2023) nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano.
Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative
26 dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018). Più in generale, emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, OR, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale
Nel caso di specie si ritiene dimostrato che tra l'attore e il defunto zio si fosse creato un legame affettivo stretto, anche in considerazione della non elevata differenza di età tra di loro e della compattezza della famiglia;
è evidente che la duratura e Parte_2 stretta frequentazione tra zio e mamma ha fatto sì che il nipote abbia condiviso Pt_4 fin da piccolo le occasioni famigliari di festa;
non stupisce quindi che vi siano fotografie allo stadio risalenti al 2007 e che il nipote seppure molto giovane già sia presente nelle foto delle ricorrenze importanti per lo zio (giuramento militare) e che quest'ultimo sia stato testimone di nozze del nipote.
Dalla testimonianza di emerge poi che questa frequentazione -risalente Testimone_4 all'infanzia dell'attore- si è protratta anche in tempi più recenti e prossimi al decesso dello zio, con condivisione di occasioni ludiche (aperitivi, pranzi o calcetto).
Non può pertanto negarsi che il venir meno, per eventi tragici, della figura dello zio abbia determinato nel nipote una sofferenza psicologica che deve essere riconosciuta e risarcita.
Tenuto conto dell'età del danneggiato e del defunto, della non convivenza, della relazione parentale, della sopravvivenza di altri congiunti, della mancanza di elementi che consentano alcuna personalizzazione, il danno a favore del nipote si ritiene possa essere quantificato in euro 50.000,00
***
Conclusivamente, è riconosciuto:
a il danno non patrimoniale di euro 308.969,00 e il danno Parte_1 patrimoniale di euro 3.900,00
a il danno non patrimoniale di euro 101.880,00 e il danno Parte_2 patrimoniale di euro 3.900,00
a il danno non patrimoniale di euro 67.920,00 Parte_3
27 a il danno non patrimoniale di euro 50.000. Parte_4
Trattandosi di debito avente ad oggetto il risarcimento del danno da illecito e, dunque,
“di valore”, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario subito dai danneggiati per la mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro in questa sede liquidata quale equivalente pecuniario del danno subito che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (c.d. danno da lucro cessante per ritardo nell'adempimento).
Ritenuto, in particolare, che tale danno da ritardo debba essere risarcito secondo la tecnica degli interessi e posto che la liquidazione è stata già effettuata all'attualità (e, quindi, tenendo già conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione), andranno ulteriormente corrisposti agli attori gli interessi al tasso legale calcolati: inizialmente sull'importo risultante dalla “devalutazione” al momento del sinistro (13.11.2019) della somma testé liquidata all'attualità e, poi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. civ. Sez. Un. sent. n. 1712/1995), utilizzando come parametro l'indice
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Per gli attori e , la somma Parte_1 Parte_2 Parte_3 riconosciuta andrà devalutata alla data del sinistro (13.11.2019); su tale somma, anno per anno rivalutata saranno calcolati gli interessi fino alla data del 13.07.2021 (ricezione di somme a titolo di acconto sul maggior preteso); dalla somma così calcolata saranno detratti gli acconti ricevuti (di euro 145.460,00 per la , di euro 42.000,00 per Parte_1
e di euro 35.000,00 per ) e sulla differenza saranno calcolati gli interessi Pt_2 Pt_3 sulla somma anno per anno rivalutata fino alla pronuncia della sentenza.
Poiché la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Spese di lite
1. Gli attori sono vittoriosi in relazione ai profili specifici oggetto di contestazione da parte dei convenuti: concorso di colpa del danneggiato, criteri per la quantificazione del danno non patrimoniale ed esistenza di un danno risarcibile in capo a . Parte_4
Va poi osservato che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni;
pertanto, la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise: conseguentemente, la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in
28 riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolte in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (v. Sez. 1, Sentenza
n. 15860 del 10/07/2014, Rv. 632117 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 6951 del 25/03/2011, Rv.
616635 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15954 del 13/07/2006 Rv. 591564 - 01).
Nel caso di specie, nella quantificazione delle spese di lite a favore di parte attrice va tenuto conto che:
- la proposizione separata delle domande risarcitorie, con una ripetizione testuale della parte relativa alla dinamica del sinistro, alla condotta dell'assicurazione e alla responsabilità dei convenuti, nonché alle relazioni famigliari, ha imposto ai convenuti una attività difensiva inutilmente triplicata e ha comportato per il Tribunale la reiterazione della attività istruttoria delle tre cause con audizione, peraltro, di testimoni comuni su circostanze pressoché uguali;
ha inoltre rischiato di condurre ad un conflitto di giudicati;
- fin dal 26.02.2020 (a distanza di pochissimi mesi dal sinistro), la Controparte_4 aveva proposto somme di denaro non esigue a titolo di risarcimento danni, somme che le attrici hanno rifiutato di incassare seppure a titolo di acconto, con ciò aumentando anche il “valore” della causa -determinato in base alla domanda- ed esponendo controparte al danno da rivalutazione.
Ciò impone, quanto alle attrici e , la quantificazione delle spese Parte_1 Parte_2 secondo lo scaglione di valore del risarcimento riconosciuto in sentenza al netto degli acconti che avrebbero potuto/dovuto essere accettati a riduzione del petitum e nella misura minima tabellare.
Pertanto, le spese di lite di parte attrice, da porre a carico dei convenuti in solido tra loro, sono così determinate:
e : euro 7.400,00 di cui euro 1.300,00 per la Parte_1 Parte_2 fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria ed euro 2.200,00 per la fase decisoria;
: euro 4.000,00 di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 650,00 Parte_3 per la fase introduttiva, euro 950,00 per la fase istruttoria ed euro 1.500,00 per la fase decisoria;
: euro 4.900,00 di cui euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 900,00 Parte_4 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 2.000,00 per la fase decisoria.
Le spese della CTU sono poste in solido a carico delle parti attrici e Parte_1
e dei convenuti, con riparto in pari quota a carico delle attrici (50%) Parte_2
e dei convenuti (50%).
Le spese tra i convenuti e e e le rispettive CP_1 CP_2 CP_3 compagnie di assicurazione sono integralmente compensate tenuto conto che non è
29 contestata la copertura assicurativa, né -tra i convenuti- la gestione del sinistro in capo alla sola ex art. 141 CdA nonché -tra le due compagnie- il riparto di Controparte_4 responsabilità nel sinistro.
P.Q.M.
Il Tribunale di EO, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda svolta dagli attori, dichiara tenuti e condanna, in solido tra loro, , CP_2 CP_3 CP_1 [...]
e , al risarcimento dei danni subiti per Controparte_6 Controparte_4 effetto del decesso del loro congiunto , danni che si liquidano in: Persona_1
-euro 308.969,00 + euro 3.900,00 a favore di oltre agli interessi Parte_1 legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (13.11.2019); su tale somma, anno per anno rivalutata saranno calcolati gli interessi fino alla data del 13.07.2021 (ricezione di somme a titolo di acconto sul maggior preteso); dalla somma così calcolata saranno detratti gli acconti ricevuti (di euro 145.460,00 al lordo del pignoramento presso terzi) e sulla differenza saranno calcolati gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata fino alla pronuncia della sentenza;
oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento;
-euro 101.880,00 + euro 3.900,00 a favore di oltre agli interessi Parte_2 legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (13.11.2019); su tale somma, anno per anno rivalutata saranno calcolati gli interessi fino alla data del 13.07.2021 (ricezione di somme a titolo di acconto sul maggior preteso); dalla somma così calcolata saranno detratti gli acconti ricevuti (di euro 42.000,00) e sulla differenza saranno calcolati gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata fino alla pronuncia della sentenza;
oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento;
-euro 67.920,00 a favore di oltre agli interessi legali sulla somma Parte_3 devalutata alla data del sinistro (13.11.2019); su tale somma, anno per anno rivalutata saranno calcolati gli interessi fino alla data del 13.07.2021 (ricezione di somme a titolo di acconto sul maggior preteso); dalla somma così calcolata saranno detratti gli acconti ricevuti (di euro 35.00,00) e sulla differenza saranno calcolati gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata fino alla pronuncia della sentenza;
oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento;
-euro 50.000 a favore di oltre agli interessi legali sulla somma Parte_4 devalutata alla data del sinistro (13.11.2019) e anno per anno rivalutata fino alla pronuncia della sentenza;
oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento;
30 2. dichiara tenuti e condanna, in solido tra loro, , CP_2 CP_3 CP_1
, e , al rimborso
[...] Controparte_6 Controparte_4 delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in:
-euro 7.400,00 a favore di e oltre spese Parte_1 Parte_2 generali al 15%, CPA e IVA di legge;
-euro 4.000,00 a favore di , oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di Parte_9 legge;
-euro 4.900,00 a favore di , oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di Parte_4 legge;
3. pone definitivamente le competenze della CTU come già separatamente liquidate per metà a carico di e (in solido tra loro) e per Parte_1 Parte_2
l'altra metà a carico di tutti i convenuti (in solido tra loro), ferma la solidarietà esterna;
4. dichiara tenute e condanna a manlevare e tenere _7 indenne il sig. da ogni somma che il predetto dovesse corrispondere CP_1 agli attori in forza dei capi che precedono, e a Controparte_5 manlevare e tenere indenne i IG.ri e da ogni somma che CP_2 CP_3
i predetti dovessero corrispondere agli attori per i capi che precedono;
5. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra Controparte_4
e e tra e e CP_1 Controparte_5 CP_2 CP_3
[...]
Così deciso in EO il 11/08/2025
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
31
(riunite n. 3167/2021 e 1986/2022)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di EO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di EO – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2798/2020 (che porta riunite la n.
1386/2022 e la n. 3167/2021) iscritta come ad oggetto: Pagamento del corrispettivo - Indennità di avviamento -
Ripetizione di indebito
TRA
(c.f. e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentate e difese dall'Avv. Alessandro LIPPIELLO e dall'Avv. C.F._2
Francesca TOMMASINO
ATTRICI NELLA CAUSA N. 2798/2020
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_3 C.F._3
Alessandro LIPPIELLO e dall'Avv. Francesca TOMMASINO –
ATTRICE NELLA CAUSA N. 1386/2022
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_4 C.F._4
Alessandro LIPPIELLO e dall'avv. Francesca TOMMASINO
ATTORE NELLA CAUSA N. 3167/2021
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Enrico CP_1 C.F._5
GALLO;
(c.f. ) e (c.f. CP_2 C.F._6 CP_3
) rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro FERRERO;
C.F._7
CONVENUTI
(p.iva ), corrente in Milano, rappresentata Controparte_4 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Monica MATTIO;
1 con sede legale in Bologna, Via Stalingrado, n. 45, c.f. Controparte_5
p.iva P.IVA_2 P.IVA_3
CONVENUTE E TERZE CHIAMATE
CONCLUSIONI
CARMELA DI GIORNO E ORNELLA Parte_2
GIUDIZIO N. 2798/2020
NEL MERITO
- Per tutto quanto esposto, accertare e dichiarare la responsabilità – in via esclusiva o concorsuale tra loro – dei convenuti, ognuno per il proprio titolo di responsabilità, per la morte di avvenuta nel sinistro verificatosi in data 13.11.2019 nel Persona_1
Comune di EO e meglio identificato nell'atto di citazione;
e conseguentemente, per l'effetto,
- condannare i convenuti , e , ciascuno in CP_3 CP_2 CP_1 forza delle responsabilità accertate e per il proprio titolo di responsabilità, e
[...] in p.l.r.p.t e in p.l.r.p.t., ciascuna Controparte_6 Controparte_4 in solido con il proprio assicurato, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dalle odierne attrici, e Parte_1 Parte_2
per la morte del congiunto, rispettivamente figlio e fratello,
[...] Persona_1
, ed in particolare:
[...]
In favore della IG.ra (madre): Parte_1
- danno patrimoniale (lucro cessante) per la perdita delle elargizioni economiche del defunto così come verrà meglio quantificato, secondo i criteri esposti in narrativa, nel corso del presente giudizio anche mediante CTU contabile e comunque nella misura non inferiore ad € 63.784,97 (o altra veriore somma accertata in corso di causa) oltre interessi e rivalutazione monetaria ove dovuti;
- danno non patrimoniale (in tutte le sue componenti del danno biologico, danno esistenziale e danno morale ivi compreso il danno da perdita del rapporto parentale) da quantificarsi e liquidarsi in via equitativa e secondo giustizia ex artt. 2059 e 1226 c.c.., oltre interessi e rivalutazione monetaria così come per legge;
- danno patrimoniale (danno emergente) per spese relative alla perizia cinematica redatta da CENTRO PERIZIE CUNEO SNC per €. 1.756,80;
In favore della IG.ra (OR): Parte_2
- danno non patrimoniale (in tutte le sue componenti del danno biologico, danno esistenziale e danno morale ivi compreso il danno da perdita del rapporto parentale) da quantificarsi e liquidarsi in via equitativa e secondo giustizia ex artt. 2059 e 1226 c.c.., oltre interessi e rivalutazione monetaria così come per legge;
In favore di ENTRAMBE le attrici:
2 - danno patrimoniale (danno emergente) per spese funeratizie e di tumulazione sostenute per €. 7.800,00;
IN OGNI CASO
- Per i motivi esposti in narrativa, condannare i convenuti al pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- Con vittoria di compensi e spese di causa, ivi compresi i costi relativi a CTU e CTP eventualmente esperite in corso di causa e al Contributo Unificato, oltre oneri di legge
(rimborso forfettario 15% e CPA e IVA ove dovuta) con distrazione delle spese legali
(compensi oltre oneri di legge + Contributo Unificato e spese di notifica dell'atto di citazione) in favore degli avvocati antistatari;
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiamano le istanze istruttorie formulate ed indicate nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. qui da intendersi integralmente ripetute e trascritte
Parte_3
GIUDIZIO N. 1386/2022
NEL MERITO
Per tutto quanto esposto in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità – in via esclusiva o concorsuale tra loro – dei convenuti, ognuno per il proprio titolo di responsabilità, per la morte di avvenuta nel sinistro verificatosi in Persona_1 data 13.11.2019 nel Comune di EO e meglio identificato in narrativa;
e conseguentemente, per l'effetto, condannare i convenuti , e , ciascuno in CP_3 CP_2 CP_1 forza delle responsabilità accertate e per il proprio titolo di responsabilità, e
[...] in p.l.r.p.t e in p.l.r.p.t., ciascuna Controparte_6 Controparte_4 in solido con il proprio assicurato, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dalla odierna attrice per la morte del Parte_3 fratello, , ed in particolare: Persona_1
- danno non patrimoniale (in tutte le sue componenti del danno biologico, danno esistenziale e danno morale ivi compreso il danno da perdita del rapporto parentale) da quantificarsi e liquidarsi in via equitativa e secondo giustizia ex artt. 2059 e 1226 c.c.., oltre interessi e rivalutazione monetaria così come per legge;
IN OGNI CASO
- Per i motivi esposti in narrativa, condannare i convenuti Controparte_6 in p.l.r.p.t., in p.l.r.p.t., e , al
[...] Controparte_4 CP_1 pagamento, in via solidale tra loro, di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3 - Con vittoria di compensi e spese di causa, ivi compresi i costi relativi a CTU e CTP eventualmente esperite in corso di causa e al Contributo Unificato, oltre oneri di legge
(rimborso forfettario 15% e CPA);
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiamano le istanze istruttorie formulate ed indicate nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. qui da intendersi integralmente ripetute e trascritte.
Parte_4
GIUDIZIO N. 3167/2021
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutto quanto esposto in narrativa,
NEL MERITO
- accertare e dichiarare la responsabilità – in via esclusiva o concorsuale tra loro – dei convenuti, ognuno per il proprio titolo di responsabilità, per la morte di Persona_1
avvenuta nel sinistro verificatosi in data 13.11.2019 nel Comune di EO e
[...] meglio identificato in narrativa;
e conseguentemente, per l'effetto, condannare i convenuti , e , ciascuno in CP_3 CP_2 CP_1 forza delle responsabilità accertate e per il proprio titolo di responsabilità, e
[...] in p.l.r.p.t e in p.l.r.p.t., ciascuna Controparte_6 Controparte_4 in solido con il proprio assicurato, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'odierno attore, per la morte del Parte_4 congiunto , ed in particolare: Persona_1 danno non patrimoniale (in tutte le sue componenti del danno biologico, danno esistenziale e danno morale ivi compreso il danno da perdita del rapporto parentale) da quantificarsi e liquidarsi in via equitativa e secondo giustizia ex artt. 2059 e 1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria così come per legge;
IN OGNI CASO
- Per i motivi esposti in narrativa, condannare la convenuta Controparte_4 al pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96
c.p.c.;
- Con vittoria di compensi e spese di causa, ivi compresi i costi relativi a CTU e CTP eventualmente esperite in corso di causa e al Contributo Unificato, oltre oneri di legge
(rimborso forfettario 15% e CPA);
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiamano le istanze istruttorie formulate ed indicate nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. qui da intendersi integralmente ripetute e trascritte.
CP_1
Piaccia al Tribunale Illustrissimo, respinta ogni contraria istanza, eccezione domanda e difesa,
4 · previa ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio e per testi dedotti e deducendi nei termini di cui all'articolo 183 c.p.c.;
· previa ammissione di ogni altro mezzo istruttorio che, nel corso del giudizio, si renderà necessario;
IN VIA PRELIMINARE DISPORRE IL DIFFERIMENTO DELLA PRIMA UDIENZA EX ART. 269
CPC allo scopo di consentire al convenuto , nel rispetto dei termini previsti CP_1 ex art. 163 bis c.p.c. di citare nel presente giudizio la _7
, c.f. e p.iva corr.te in Milano – Via Ignazio Gardella n. 2, affinché in
[...] P.IVA_1 suo confronto e contraddittorio avvenga l'accertamento dei fatti di causa dedotti in giudizio dalle parti attrici e dalle parti convenute/chiamate in causa;
IN VIA PRINCIPALE
RIGETTARE siccome infondate, sia in fatto sia in diritto, le domande tutte proposte nei confronti del convenuto sig. , CP_1
IN VIA SUBORDINATA
CONDANNARE nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, il terzo
NI , corr.te in Milano – Via Ignazio Gardella n. 2, a _7 manlevare e tenere indenne il sig. , per ogni somma che il predetto CP_1 dovesse sborsare a favore delle controparti;
IN OGNI CASO con vittoria di spese ed onorari, diritti di giudizio
Controparte_4
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e reietta. Riservato ogni altro diritto.
Previo ogni incombente di rito.
Voglia l'Ill.mo Giudice Adito
Nel merito
Dato atto:
- dell'offerta risarcitoria dell'ammontare di € 145.460,00 in favore della IG.ra Parte_1
corrisposta mediante consegna banco iudicis di assegno dell'importo di €
[...]
127.668,33 poiché al netto della somma pignorata e trattenuta da;
CP_4
- dell'offerta risarcitoria dell'ammontare di € 42.000,00 in favore della IG.ra Parte_2
, corrisposta mediante consegna banco iudicis di assegno di pari importo;
[...]
- dell'avvenuto pagamento della somma di € 35.000,00 in favore della IG.ra Parte_3
,
[...] respingersi tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, mandare assolta la
[...]
[...
[...] [
da ogni richiesta risarcitoria avanzata dalla IG.ra , Controparte_8 Parte_1 dalla IG.ra , dalla IG.ra e dal IG. ND . Parte_2 Parte_3 Pt_4
Con vittoria di compensi professionali (oltre rimborso forfetario, C.P.A., IVA ed esposti anticipati), oltre spese successive occorrende.
In via istruttoria
Ammettersi le istanze istruttorie per interrogatorio formale e testi formulate dalla convenuta nelle memorie di replica ex art. 183, VI comma, n. 3, Controparte_9
c.p.c., del 02.11.2021 - RG 2798/2020, del 24.10.2022 - RG 3167/2021 e del 12.06.2023
- RG 1386/2022, con i testi ivi indicati.
E CP_2 CP_3
Come da comparsa in difetto di deposito di note di p.c.
In via di principalità:
-visto l'ingiustificato rifiuto della congrua offerta risarcitoria avanzata alle attrici, respingere la domanda attorea;
In subordine:
-nella denegata ipotesi di accoglimento delle avversarie domande, dato atto della copertura assicurativa esistente e documentata, dichiararsi tenuta e pertanto condannarsi la in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, a manlevare e tenere indenne i IG.ri e , nelle CP_2 CP_3 rispettive qualità di conducente e proprietario del veicolo Mercedes Classe A, tg.
FS440EV da qualsivoglia domanda contro gli stessi proposta nel presente giudizio, con regolamentazione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 1917 c.c.
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa, eventualmente ai sensi dell'art. 1917 c.c..
* * * in via istruttoria: con ogni riserva istruttoria, ai sensi dell'art. 183 comma VI cpc
-disporsi CTU cinematica volta all'accertamento della dinamica del sinistro, con quesito da elaborarsi in caso di accoglimento
RAGIONI DELLA DECISIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio n. 2798/2020
1. Con atto di citazione notificato in data 30.09.2020 e 8.10.2020 e Parte_1
convenivano avanti al Tribunale di EO i signori Parte_2 CP_3
nonché le CP_2 CP_1 Controparte_6
e
[...] Controparte_4
Le attrici esponevano che in data 13.11.2019, poco prima delle ore 21:00, nel Comune di EO, e più precisamente nella Circonvallazione Bovesana, all'altezza del civico n.
6 115, si verificava un gravissimo incidente stradale in cui restava vittima Persona_1
nato a [...] il [...] (48 anni alla data del decesso), rispettivamente loro
[...] figlio e fratello;
che il sinistro aveva visto coinvolti tre veicoli: a. A CP_10 targato FS440EV condotto dal sig. – che viaggiava da solo – e di CP_2 proprietà del padre di quest'ultimo ; b. FIAT PUNTO targato DF406GJ, di CP_3 proprietà e dallo stesso condotto, sulla quale viaggiava CP_1 Persona_1
(terzo trasportato) – deceduto in tale circostanza;
c.
[...] CP_11 targato DG 638RT condotto da , che viaggiava con la moglie Parte_5 Pt_6
(estranei al presente giudizio); che il veicolo condotto da al
[...] CP_2 momento del sinistro risultava assicurato per RCA con Controparte_5 mentre quello condotto e di proprietà di risultava assicurato con CP_1
; che il sinistro era stato causato dalla autovettura Controparte_4
Mercedes condotta da la quale aveva invaso l'opposto senso di marcia CP_2 impattando l' autovettura Punto condotta da - sulla quale viaggiava CP_1
- che percorreva la strada nel proprio senso di marcia;
che Persona_1 secondo gli accertamenti svolti dagli Inquirenti, il sinistro aveva avuto il seguente svolgimento: “Il veicolo Mercedes “A” percorreva la sp21 via circonvallazione Bovesana con direzione di marcia da EO verso Borgo San Dalmazzo, quando giunto in prossimità del civico nr.115, per cause in via di accertamento, invadeva la corsia opposta di marcia andando a scontrarsi frontalmente prima con il veicolo Subaru "C" che fuoriusciva dalla sede stradale in testa coda e successivamente "A", ancora sulla carreggiata, veniva colpito dal veicolo "B", che stava procedendo sulla propria corsia di marcia. Dopo tale seconda collisione "B" si fermava sulla propria destra, oltre il bordo strada mentre "A" si fermava di traverso, in mezzo alla carreggiata” (Cfr. relazione peritale sub doc. 20 p. 5); che i Carabinieri di EO all'esito degli accertamenti svolti provvedevano a denunciare a piede libero , per il reato di omicidio CP_2 stradale provvedendo al ritiro della patente di guida e provvedevano altresì al ritiro della patente di guida di – conducente dell'autovettura su cui viaggiava CP_1 come terzo trasportato il deceduto – perché responsabile della Persona_1 violazione di cui all'art. 187, comma 1, C.d.S. atteso che guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Ciò premesso in fatto, le attrici chiedevano la condanna dei convenuti , CP_3
e , ciascuno in forza delle responsabilità accertate e per CP_2 CP_1 il proprio titolo di responsabilità, e e Controparte_6 [...]
ciascuna in solido con il proprio assicurato, al risarcimento dei Controparte_4 danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dalle attrici per la morte del congiunto, rispettivamente figlio e fratello, . Persona_1
7 2. In data 05.01.2020 si costituivano in giudizio i convenuti e CP_2 CP_3
che concludevano come in premessa, per il rigetto della domanda, avendo le
[...] attrici ingiustificatamente rifiutato la proposta risarcitoria dell'assicurazione.
3. In data 05.01.2021 si costituiva in giudizio il convenuto domandando CP_1 in via preliminare il differimento della prima udienza ex art. 269 c.p.c. al fine di consentire la citazione in giudizio del terzo nel rispetto Controparte_4 dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
4. Autorizzata la chiamata, in data 07.07.2021 si costituiva in giudizio
[...] che, premesso che fosse del tutto ultroneo l'accertamento in Controparte_4 concreto della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro in quanto la ex art. 141 Cod. Ass.ni, era tenuta a risarcire il Controparte_9 danno patito dal trasportato del veicolo assicurato e, peraltro, aveva già manifestato la volontà di risarcire i danni patiti dalle parti attrici in applicazione della norma sopra citata, contestava il quantum della pretesa attorea;
precisava che subito dopo il sinistro aveva quantificato il danno nel seguente modo: per la IG.ra danno Parte_1 non patrimoniale € 200.000,00 e danno patrimoniale € 7.800,00 (spese funerarie); - per la IG.ra danno non patrimoniale € 60.000,00; che tale quantificazione Parte_2 appariva del tutto congrua, così come risultava motivata - sempre dagli elementi a disposizione della NI (doc.7 ctp) - la riduzione del risarcimento nella misura del
30% poiché il IG. si era esposto volontariamente al rischio Persona_1 essendosi il trasportato affidato ad un conducente, il IG. , in stato di alterazione CP_1 da sostanze stupefacenti
5. All'udienza del 13.07.2021, comparivano le parti costituite e non compariva
L'Avv. Mattio consegnava all'Avv. Lippiello due assegni: il primo intestato CP_6 alla signora dell'importo di €. 127.668,33 (importo già al netto della Parte_1 somma pignorata dall'Avv. Pellegrino) ed il secondo, intestato alla signora Parte_2
dell'importo di €. 42.000,00. L'Avv. Lippiello accettava gli assegni a titolo di
[...] acconto sul maggior dovuto.
In esito, il Giudice vista l'istanza delle parti assegnava i termini ex art. 183 c.p.c. e fissava udienza per la decisione sulle istanze istruttorie per il giorno 27.01.2022; a tale udienza il giudice dichiarava la contumacia di e con successivo Controparte_6 provvedimento in data 12.02.2022, il Giudice depositava la propria proposta conciliativa.
Parte attrice comunicava la propria adesione alla proposta formulata, mentre i convenuti dichiaravano di non poterlo fare in difetto di intervento delle rispettive compagnie di assicurazione, atteso che non accettava la proposta Controparte_4 conciliativa.
8 L'udienza del 05.05.2022 veniva rinviata al 06.07.2022 e all'esito con ordinanza
07.07.2022, il Giudice riteneva di non disporre CTU cinematica e ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice (limitatamente a tre testi), rinviando per l'escussione di due testi di parte attrice all'udienza del 08.11.2022, riservandosi all'esito dell'assunzione della prova testimoniale ogni determinazione in ordine alla CTU medico legale richieste da parte attrice.
All'udienza del 08.11.2022 venivano escussi i primi due testi di parte attrice,
[...]
e Tes_1 Testimone_2
All'udienza del 21.02.2023 veniva escusso l'ultimo teste di parte attrice, , e il Tes_3
Giudice disponeva CTU medico legale con il seguente incarico: documentazione regolarmente prodotta in giudizio ed i verbali di causa, visitate le attrici
e compiute tutte le indagini, anche specialistiche, ritenute opportune (ad esempio: test psicodiagnostici):
1) descriva le attuali condizioni di salute di e;
Parte_1 Parte_2
2) accerti, tenuto conto dell'età delle periziande e del loro stato di salute preesistente, la natura, l'entità e la causa delle lesioni subite in connessione causale con l'evento per cui
è causa (decesso del prossimo congiunto); 3) in particolare, determini la durata, temporanea e/o permanente del danno alla salute (o biologico) eventualmente subito dalle attrici in conseguenza dell'evento luttuoso e ne quantifichi la percentuale;
4) riferisca quant'altro ritenuto utile ai fini della decisione;
5) tenti, infine, la conciliazione tra le parti.>>.
Il CTU dott. prestava il giuramento all'udienza del 25.05.2023 e la Persona_2 relazione peritale veniva depositata in data 14.01.2024.
All'udienza del 30.01.2024, i difensori chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e il Giudice fissava l'udienza del 30.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, discussione e lettura della sentenza ex art. 281 c.p.c.
Con Decreto del 18.07.2024, la sottoscritta quale nuova assegnataria del procedimento rinviava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 13.11.2024 e in quella sede, rilevata la pendenza dei giudizi connessi R.G.N. 3167/2021 e R.G.N. 1386/2022, ne disponeva la riunione al presente giudizio e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.2024 in trattazione scritta concedendo alle parti termine fino all'udienza per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni definitive rassegnate nei giudizi riuniti.
Le parti, ad accezione dei convenuti e , depositavano le CP_2 CP_3 note scritte all'udienza del 20.11.2024 precisando le proprie conclusioni e il Giudice, con provvedimento in data 22.11.2024, assumeva la causa in decisione concedendo alle parti termine sino al 22.01.2025 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle repliche.
9 Giudizio n. 3167/2021
Con atto di citazione in data 11.11.2021, citava in giudizio davanti al Parte_4
Tribunale di EO , CP_3 CP_2 CP_1 [...]
e per sentirli condannare al Controparte_6 Controparte_4 risarcimento del danno da lui subito per effetto del decesso dello zio R_
.
[...]
In data 16.02.2022 si costituivano in giudizio i convenuti e;
CP_2 CP_3 in data 01.03.2022 si costituiva in giudizio la convenuta e in Controparte_4 data 03.03.2022 si costituiva in giudizio il convenuto domandando in via CP_1 preliminare il differimento della prima udienza ex art. 269 c.p.c. al fine di consentire la citazione in giudizio del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
Autorizzata la chiamata, dichiarata la contumacia di assegnati alle parti i CP_6 termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. con Ordinanza in data 06.12.2022, il Giudice ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice, limitatamente ai capitoli di prova indicati in ordinanza e a quattro testi, delegando per l'espletamento della prova orale il GOP Avv. Luca Staricco.
All'udienza del 03.02.2023 venivano escussi i testi e Testimone_2 Testimone_4 all'udienza del 07.03.2023 venivano escussi e . Tes_5 Testimone_1
All'udienza del 30.05.2023 il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni al
12.12.2023 in trattazione scritta assegnando termine alle parti sino all'udienza per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni.
Con Decreto in data 28.09.2023, il Giudice Dott.ssa assegnataria del fascicolo Per_3 rinviava d'ufficio l'udienza già fissata, in trattazione scritta, per il giorno 12.12.2023, al giorno 11.09.2024 in trattazione scritta, per i medesimi incombenti
Con Decreto del 18.07.2024, il sottoscritto giudice, rilevata la connessione del presente giudizio a quello iscritto al n. 2798/2020 per il quale era stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al 13.11.2024, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2024.
Giudizio n. 1386/2022.
Con atto di citazione notificato il 16, 26, 27 e 28.05.2022, Parte_3 conveniva in giudizio avanti al Tribunale di EO CP_3 CP_2
, e CP_1 Controparte_6 Controparte_4 per sentirli condannare al risarcimento del danno da lui subito per effetto del decesso di
, fratello, a seguito del sinistro stradale già oggetto degli altri Persona_1 precedenti giudizi.
Il 16.11.2022 si costituiva la il 22.11.2022 si costituivano i signori Controparte_4
e . CP_3 CP_2
10 Alla prima udienza del 22.11.2022 il Giudice dichiarava la contumacia di e CP_1 di , e fissava nuova udienza al 24.01.2023 (poi rinviata al Controparte_6
22.03.2023) al fine di verificare ipotesi conciliative;
assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in esito alla successiva udienza del 18.10.2023 con ordinanza
27.02.2024 il Giudice ammetteva le prove orali dedotte da parte attrice fissando per l'assunzione della prova orale ammessa all'udienza del 12 giugno 2024 e riservando all'esito del completamento della prova testimoniale e dell'interrogatorio delle parti ogni valutazione in merito alla formulazione di un'eventuale proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. nonché in ordine alle ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti.
All'udienza del 12.6.2024 veniva escusso il teste e all'udienza del Testimone_2
16.7.2024 veniva escusso il teste Testimone_1
In esito il giudice, rilevata la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i medesimi fatti e circostanze trasmetteva il fascicolo al Presidente che, in esito all'udienza del
13.11.2024, ne disponeva la riunione al giudizio R.G.N. 2798/2020 e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.2024 in trattazione scritta concedendo alle parti termine fino all'udienza per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni definitive rassegnate nei giudizi riuniti.
IN DIRITTO
Dinamica del sinistro.
La dinamica del sinistro che ha condotto al decesso di è Persona_1 desumibile dagli atti e documenti prodotti dagli attori e, in particolare dalla relazione tecnica svolta dal dott. Ing. su incarico della Procura della Repubblica di Persona_4
EO (esaminati gli atti del procedimento, i rilievi e la documentazione fotografica effettuati dalla NI CC di EO NOR in occasione dell'incidente stradale occorso
a in data 13.11.2019, dopo aver pro-ceduto, se necessario, anche a Persona_1 sopralluogo del tratto stradale in condizioni di luce e visibilità assimilabili a quelle del giorno del sinistro e ad ispezione dei veicoli coinvolti, ricostruisca il C.T. la dinamica dell'incidente, evidenziando quali furono, da un lato, la condotta di guida dell'indagato
e, dall'altro, la provenienza e la posizione assunta dal veicolo con-dotto CP_2 da a bordo del quale viaggiava come passeggero il deceduto;
CP_1 ricostruisca, altresì, alla luce della prospettata provenienza / posizione dei veicoli coinvolti, se sono rilevabili specifiche violazioni delle norme sulla circolazione stradale, ovvero generica imprudenza e imperizia da parte dell'indagato; Proceda inoltre il CT ad ispezionare l'autoveicolo condotto dal già oggetto di sequestro verificando se la CP_1 rottura della cintura di sicurezza del lato passeggero sia diretta conseguenza dell'urto provocato dalla collisione con il mezzo condotto dall'Indagato ovvero se si tratti di un malfunzionamento del sistema di sicurezza antecedente al verificarsi del sinistro.
11 Quant'altro emerga utile ai fini dell'esatta ricostruzione del fatto) e dalle indagini in sede penale.
Dalla comunicazione di notizia di reato n° 87/20 redatta dal Comando Legione
Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta - NI di EO - Nucleo Operativo e
Radiomobile, risulta che il giorno 13.11.2019 (mercoledì, non festivo) verso le ore 21:00 si verificava nel territorio del Comune di EO e più precisamente nella
Circonvallazione Bovesana, all'altezza del civico n° 115, un incidente stradale che vedeva coinvolti:
* auto Mercedes A 200 targa FS 440EV condotta dal sig. di 21 anni;
CP_2
* auto Fiat Punto 60 targa DF 406GJ condotta dal sig. di 33 anni;
CP_1
* auto Subaru Forester targa DG 638RT condotta dal sig. di 71 anni Parte_5
Questo il teatro del sinistro:
Nell'area del sinistro vige il limite di velocità di 70 km/h (e non quello dei 90 km/h)
In base agli accertamenti svolti dal consulente del P.M.: Il giorno 13 novembre 2019, verso le ore 21:00, il sig. , alla guida del veicolo Mercedes A 200, targato CP_2
FS 440EV, stava procedendo lungo la Circonvallazione Bovesana, nel Comune di EO, con direzione di marcia da EO verso Boves.
Giunto in corrispondenza del civico 115, deviava la propria traiettoria verso sinistra invadendo la corsia di marcia opposta.
ND quanto riferito dallo stesso, tale manovra sarebbe stata effettuata al fine di evitare un animale che si trovava sul bordo della carreggiata.
12 A seguito di detta manovra, il veicolo entrava in collisione fronto laterale sinistra, con il veicolo Subaru Forester, targato DG 638RT, condotto dal sig. , che, nel Parte_5 frangente, stava viaggiando lungo la medesima strada con direzione di marcia opposta.
A seguito di questo primo urto la vettura Subaru proseguiva in avanti e deviava la propria traiettoria verso sinistra fino a fuoriuscire dalla sede stradale, dopo aver effettuato una rotazione antioraria di 180°.
Contestualmente, anche la vettura iniziava a ruotare, in senso antioraria, CP_10 mantenendosi nella corsia di marcia opposta alla propria.
Dopo questo primo urto, giungeva la Fiat Punto, targata DF 406GJ, condotta dal sig.
. CP_1
La vettura entrava in collisone con il veicolo Fiat Punto. CP_10
L'urto si concretizzava tra lo spigolo anteriore destro della Mercedes e lo spigolo anteriore sinistro della Fiat Punto.
A seguito di questo secondo urto, la vettura veniva sospinta indietro dopo aver CP_10 effettuato una rotazione antioraria di circa 180°, mentre la vettura Fiat Punto si arre- stava poco più avanti, deviata verso destra.
Dagli accertamenti eseguiti è emerso che la vettura prima dell'urto contro la CP_10
, stava viaggiando ad una velocità di circa 62 ÷ 70 km/h. CP_11
La vettura , prima dell'urto contro la stava viaggiando ad una velocità CP_11 CP_10 di circa 79 ÷ 88 km/h.
Infine la vettura Fiat Punto, prima dell'urto contro la stava viaggiando ad una CP_10 velocità di circa 104 ÷ 121 km/h.
Quanto alle rispettive responsabilità, il consulente del P.M. riferiva che: Dagli accertamenti eseguiti è emerso che la causa del sinistro è da imputare alla manovra di invasione della corsia opposta, operata dal conducente della vettura Il CP_10
Consulente spiegava che: La massima distanza di avvistabilità prodotta dal fascio luminoso dei fari anabbaglianti di una vettura è intorno ai 70 metri, mentre il punto in cui l'estremità della zona ad 1 lux interseca l'asse della vettura, è posta a circa 90 metri.
Distanza più che sufficiente per arrestare un veicolo che viaggia alla massima velocità consentita in quel tratto di strada (70 km/h). Risulta impossibile poter ricostruire la posizione che il veicolo aveva nel momento in cui il conducente ha percepito il pericolo costituito dall'animale sulla carreggiata. Se ciò fosse avvenuto appena lo stesso animale
è stato illuminato dai fari, appare chiaro che il conducente avrebbe avuto spazio e tempo sufficiente per arrestarsi qualora avesse mantenuto una velocità nei limiti stabiliti per quel tratto di strada
Quanto alla condotta del , il consulente, pur ribadendo che la causa del sinistro CP_1 fosse da imputare alla fase di invasione della corsia opposta, operata dal conducente Part della vettura sig. , riferiva che calcoli effettuati è emerso CP_10 CP_2
13 che le velocità dei veicoli Fiat Punto e erano superiori ai limiti imposti in CP_11 quel tratto di strada. In merito alla velocità tenuta dal veicolo Subaru, tale superamento non ha certamente, inciso sull'evento.
Diverso è il comportamento del conducente della Fiat Punto. Infatti la sua velocità era ben superiore ai limiti imposti in quel tratto di strada ed una velocità inferiore, in fase
d'urto, avrebbe potuto produrre lesioni differenti al passeggero.
Il consulente -nel rispondere al quesito relativo alla cintura di sicurezza lato passeggero anteriore- riferiva che In sede di operazioni peritali si è proceduto allo smontaggio della cintura di sicurezza installata sulla vettura Fiat Punto, in uso al passeggero anteriore.
Dagli accertamenti eseguiti sulla trama della cintura è possibile affermare che tale rottura non è derivata da uno strappo della stessa e neppure da un taglio operato con un attrezzo tagliente (forbice o coltello).
Lo strappo è riconducibile all'azione di cesoiamento operata in fase di soccorso dal personale dei Vigili del Fuoco
Nell'ambito del medesimo procedimento penale veniva conferita anche una perizia tossicologica con il seguente quesito:
In esito agli accertamenti peritali, tenuto conto di e considerato che
14 Il consulente concludeva nel senso che:
2. Titoli di responsabilità e azioni esperite.
Gli attori, pur avendo dato atto che stragiudizialmente il sinistro era stato gestito in via esclusiva dalla quale assicuratrice del mezzo trasportante ex Controparte_4 art. 141 CdA e pur avendo preso atto che nella propria comparsa di costituzione tale posizione era stata confermata, hanno insistito nelle conclusioni originariamente assunte di condanna solidale di tutti i convenuti, concordando peraltro sul fatto che fosse ultroneo qualsiasi accertamento della responsabilità del sinistro.
Per altro verso, nessuna delle parti convenute ha chiesto l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui nella determinazione del sinistro, limitandosi il a negare che la velocità fosse superiore al limite vigente in quel CP_1 tratto di strada (aggiungendo che comunque la stessa non aveva inciso sulla determinazione dell'evento dannoso) e il a invocare la copertura assicurativa CP_2 prontamente attivata e a evidenziare la positività del a ben due sostanze CP_1 stupefacenti.
Anche se nessuna delle parti in sede di difese conclusionali ha affrontato il tema, va allora considerato, in diritto,
-che ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come
15 identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni (Cass. SSUU n. 13143 del 27/04/2022; vedi anche sez. 3 n. 9969 del 16/04/2025);
-che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri oppure se ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso;
ne consegue che, quando il presunto autore dell'illecito si limita a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, neppure in via gradata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non formula alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti e tale istanza, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile in quanto nuova. (Cass. sez. 3 n. 13063 del 16/05/2025);
-che in tema di risarcimento danni da circolazione stradale, il terzo trasportato può cumulativamente proporre, nel caso di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro, sia l'azione diretta prevista dall'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, sia l'azione generale di danno di cui all'art. 144 del medesimo d.lgs., avendo il legislatore previsto una tutela rafforzata per il terzo trasportato che trova fonte direttamente nella legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito. (Cass. sez. 3 n. 21021 del 26/07/2024).
Ciò posto, tenuto conto delle domande svolte dagli attori e della posizione dei convenuti e, in particolare, della , non è necessario Controparte_4
l'accertamento circa la percentuale di responsabilità ascrivibile al e al , CP_1 CP_2 rispondendo entrambi del decesso del terzo trasportato in pari quota ai Parte_2 sensi dell'art. 2055 ultimo comma c.c. una volta accertato che l'evento dannoso è comunque imputabile a entrambi i conducenti dei due veicoli antagonisti.
3. Concorso di colpa del danneggiato.
Sia in sede stragiudiziale, sia in sede di costituzione nel presente giudizio,
[...]
ha formulato le sue offerte economiche tenendo conto di una Controparte_4 invocata riduzione del risarcimento nella misura del 30% poiché il IG. R_
si era esposto volontariamente al rischio essendosi il trasportato affidato ad
[...] un conducente, il IG. , in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, ossia CP_1 allegando un concorso di colpa del danneggiato.
16 Solo in sede di comparsa conclusionale, la (dopo avere Controparte_4 ribadito di aver gestito le conseguenze del tragico sinistro occorso al IG. R_
in ragione della disposizione di cui all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni e
[...] pertanto abbia formulato offerta risarcitoria nei confronti delle parti danneggiate
(madre e sorelle del de cuius)) pare riferire la percentuale del 30% -che andrebbe a ridurre la misura del risarcimento- alla corresponsabilità del nella CP_1 determinazione del sinistro (Tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale in tema di applicabilità dell'art. 141 C.d.S. nonché dell'art. 2054 c.c., qualora l'Illustrissimo
Giudicante ritenga doversi procedere con l'accertamento in concreto della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, si rileva e ribadisce, richiamate anche le precedenti difese sul punto, come a carico del IG. possa configurarsi una CP_1 corresponsabilità nella causazione dell'evento nella percentuale massima del 30%, come peraltro stabilito in sede di arbitrato ANIA svolto tra la e la Controparte_9
Conseguentemente nel presente giudizio la condanna risarcitoria Controparte_12 in capo alla quale NI garante per la R.C.A. il veicolo Fiat Controparte_9
Punto, dovrà essere limitata alla predetta percentuale massima (30%) del danno complessivo patito dalla madre e dalle sorelle del de cuius).
Le allegazioni hanno diversa portata: un conto è allegare che il risarcimento del danno a favore dei superstiti va ridotto per effetto del concorso di colpa del danneggiato, altro è evidenziare che nella determinazione del sinistro ha avuto un contributo causale anche la vettura antagonista con ripartizione concordata della responsabilità nella misura del
70% e del 30%.
Tenuto conto, tuttavia, della prima difesa e della quantificazione del danno operata in via stragiudiziale dalla il profilo del dedotto concorso di colpa del Controparte_4 defunto deve essere analizzato e va respinto.
Va infatti ritenuto che In tema di lesioni riportate all'esito di un sinistro stradale da persona trasportata, il concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., può essere integrato esclusivamente da un comportamento imputabile sul piano soggettivo al trasportato avente un'incidenza causale nell'eziologia dell'evento lesivo. (Cass. n. 29475 del 14/11/2024) e che tale condotta non può essere ravvisata nell'accettazione di un trasporto su autovettura guidata da conducente in stato di alterazione alcolica o da stupefacente: vedi Cass. sez.
3 n. 1295 del 19/01/2017: Il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito;
ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso
17 giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il concorso colposo del danneggiato, deceduto in un sinistro stradale, per avere accettato di farsi trasportare su un'autovettura guidata da un conducente in stato di ebrezza, e ciò sul rilievo che la responsabilità causativa del sinistro era stata integralmente ascritta al conducente dell'altro veicolo in esso coinvolto, ma non senza sottolineare, peraltro, l'assenza di prova sia sull'effettivo superamento - da parte del guidatore trasportante - del tasso alcolico consentito, che sulla consapevolezza, in capo al trasportato, di tale circostanza, siccome notoriamente non percepibile, con immediatezza, da ogni persona di media attenzione e prudenza.
E ciò tantopiù nel caso in esame in cui il contributo causale del nella CP_1 determinazione del sinistro va più ricollegata alla velocità tenuta che alla presunta alterazione da sostanze psicotrope, come di è visto nel capitolo sulla dinamica del sinistro.
4. Quantificazione del danno.
1. Gli attori sono la madre, le sorelle e il nipote del sig. , deceduto Persona_1
a seguito del sinistro.
Tutte le parti chiedono il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale (la mamma anche il danno patrimoniale e mamma e OR Pt_2 il danno biologico iure proprio).
2. Va allora premesso, in linea generale, che il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione (Cass. sez. 3
n. 25541 del 30/08/2022)
Come noto, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale
18 sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. sez. 3 n. 28989 dell'1/11/2019).
Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza. Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime della Suprema Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plertunque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano.
In particolare, ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio
(tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. (Cass. sez. 3 n.
26140 del 07/09/2023 che ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai nipoti "ex fratre" della vittima di un incidente stradale, sul solo presupposto della mancata prova di uno stravolgimento delle loro condizioni di vita, senza tener conto delle circostanze di fatto da questi allegate ai fini della prova presuntiva del suddetto pregiudizio).
Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta
(cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale costituiti dalla sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita.
In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, OR, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova
19 contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme, i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento, gli eventuali atti di liberalità) - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.
Rimangono, in ogni caso, fermi i principi (affermati da Cass. n. 21060 del 2016 e n.
16992 del 2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche. Come d'altronde rimane altresì ferma la netta distinzione (affermata ad es. da Cass. n. 21084 del 2015) tra il descritto danno da perdita, o lesione, del rapporto parentale e l'eventuale danno biologico che detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato, atteso che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti, oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca (Corte cost. 372/1994), l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non
20 patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della cd.
“onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione finale unitaria
3.5. Lo scrutinio del motivo non può dirsi esaurito perché, trattandosi nella specie di danno da perdita di rapporto parentale, il Collegio intende dare continuità:
-sia al principio di diritto affermato da Cass. n. 10579 del 2021, in base al quale: <>fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela
e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella
-sia ai principi di diritto affermati da Cass. n. 33005 del 2021, in base ai quali: a) ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante una tabella conforme a diritto;
b) al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. sez. 3 n. 26140 del 07/09/2023 citata).
Alla quantificazione e liquidazione di tale voce di danno non può che procedersi su base equitativa (art. 1226 e 2056 c.c.), tenendo conto degli aspetti soggettivi (quali l'intensità del vincolo famigliare, il dispiacere, lo strazio e l'angoscia conseguenti al lutto) ed oggettivi (quali la situazione di convivenza, la consistenza più o meno ampia del nucleo famigliare, l'età della vittima e dei famigliari superstiti, la loro capacità di reazione e sopportazione del trauma) del pregiudizio subito (Cass. civ. n. 14931/2012) ed evitando, al contempo, di procedere a duplicazioni risarcitorie (cfr. Cass. civ., n. 25351/2015).
21 In applicazione di tali principi e considerato il carattere pacificamente colposo del fatto illecito contestato, si ritiene opportuno fare ricorso alle nuove tabelle integrate a punti elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia Civile di Milano, edizione 2024, le quali, rispetto alle cd. tabelle romane, si basano su un ampio monitoraggio, su scala nazionale, delle sentenze in materia di liquidazione del danno da perdita/grave lesione del rapporto parentale.
In particolare, diversamente dalle precedenti che utilizzavano il criterio “a forbice”, le nuove tabelle milanesi fanno riferimento al “valore punto”, distribuendo un punteggio per ognuno dei seguenti cinque parametri: a) l'età della vittima primaria;
b) l'età della vittima secondaria;
c) la convivenza tra le due;
d) la sopravvivenza di altri congiunti (a tal riguardo, per quanto qui rileva, l'Osservatorio milanese ha specificato che “ad esempio, se il danneggiato perde il genitore, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita l'altro genitore e/o i fratelli del danneggiato…”); e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Si determina, così, il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto”, pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Giova sottolineare che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio a sé stante, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza (cfr. Cass. civ. n.
25164/2020) - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente. In particolare, le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. "E", qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd. “interiori" di tale pregiudizio (sofferenza interiore) e necessita di specifica allegazione, potendo poi essere provata anche mediante l'utilizzo di presunzioni.
3. In relazione alla mamma e alla OR , parte attrice ha dedotto una serie di Pt_2 circostanze a prova orale per dimostrare la convivenza e l'intensità del rapporto parentale nonché lo sconvolgimento della vita quotidiana a seguito del decesso al fine di invocare la massima personalizzazione del danno tabellare.
Sicuramente è dimostrato che convivente con la mamma con cui condivideva R_ la quotidianità e alcune ritualità famigliari ed essendo celibe e quindi privo di autonomo nucleo famigliare, sicuramente era particolarmente stretto il legame affettivo.
22 Tuttavia, va osservato che i capi di prova risultano formulati in modo assolutamente generico, soprattutto sotto il profilo della collocazione cronologica dei fatti, mescolando fatti recenti a fatti risalenti alla adolescenza del deceduto (deceduto all'età di 48 anni) o agli anni 2000; quelli remoti sono ben poco rilevanti, atteso che con il trascorrere del tempo i rapporti famigliari sono soggetti a evoluzioni, i figli si formano un nucleo famigliare autonomo, hanno una loro vita sociale e affettiva, possono determinarsi circostanze che minano la compattezza originaria, e così via.
Quanto ai fatti apparentemente più recenti, la situazione economica di madre e figlio conviventi appare non florida: la mamma allega di percepire soltanto la pensione di euro 418,00 (allegazione non documentata) mentre negli anni 2018/2019 R_ risulta avere avuto un reddito mensile di circa 700 e 750 euro rispettivamente, e godeva, al momento del decesso, della NASPI. Questo si sottolinea perché le entrate mensili del nucleo appaiono poco compatibili con le cene fuori casa, il cinema tutte le domeniche, le giornate alle terme, le vacanze al mare e in montagna, i viaggi organizzati per gli anziani. Ciò non esclude che tali occasioni siano capitate e che effettivamente fossero condivise tra madre e figlio, ma sicuramente non è credibile che si trattasse di eventi costanti concentrati negli ultimi anni in cui i redditi documentati non lo avrebbero consentito.
È anche credibile che dopo il decesso del figlio, la madre non abbia più frequentato locali da ballo e si rechi frequentemente al cimitero presso la tomba del figlio;
ciò conferma peraltro il forte legame famigliare che si era creato con l'unico figlio maschio, celibe e convivente.
Si ritiene pertanto che il danno non patrimoniale possa essere liquidato in complessivi euro 308.969,00 sulla base delle tabelle di Milano 2024 tenuto conto dell'età della mamma (68), dell'età del defunto al momento del decesso (48), della sopravvivenza di altri due figli, della convivenza e di un punteggio aggiuntivo di 15 per la personalizzazione del danno.
3.1. In relazione al dedotto danno biologico proprio, la CTU esperita ha escluso una patologia psichica attuale ma anche temporanea passata: Il quadro clinico riscontrato, i dati anamnestici ed il materiale documentale orientano la diagnosi nel senso di assenza attuale di patologia psichica. Le condizioni attualmente riscontrate non sono riconducibili ad alcun ambito nosografico: la perdita drammatica del figlio a seguito dell'incidente non ha prodotto altro che una fisiologica reazione di lutto. Quanto descritto in atti, insieme con i riscontri obiettivi e con i dati emergenti dalla raccolta anamnestica, non integrano un quadro caratterizzato da sproporzione e incoerenza della reazione rispetto alle condizioni culturali e religiose, o inappropriato all'età.
L'esperienza di angoscia provata dalla signora , autenticamente dolorosa, non Parte_1
è sfociata in una configurazione sindromica di ordine clinico, né le ha arrecato un danno
23 sul piano sociale o occupazionale. La signora ha conservato una buona integrazione nel contesto sociale e relazionale a cui appartiene ed in cui, anzi, ella riconosce una delle risorse (oltre alla fede religiosa) cui attingere forza per andare avanti. Dalle evidenze dell'esame clinico e dei dati anamnestici ritengo in capo alla signora non possa Parte_1 essere riconosciuta la sussistenza di un danno biologico transitorio né permanente correlato alla perdita del figlio. Le modificazioni dell'assetto di vita, così come gli affetti provati dalla signora dopo l'improvvisa morte di , non vanno oltre l'esperienza R_ del lutto non complicato
3.2. Quanto al profilo del danno patrimoniale, vanno sicuramente riconosciute le spese funeratizie (doc. 27) di euro 7800,00 che risultano sostenute dalla mamma e dalla OR . Pt_2
Non è rimborsabile la spesa di euro 1.756,80 per il compenso a favore di Centro Perizie
EO SN (doc. 44) in difetto di prova del pagamento della “parcella proforma”
8.07.2021.
Non è riconoscibile altro pregiudizio economico;
in particolare, non può riconoscersi il danno da perdita del contributo economico del figlio in favore della attrice Parte_1 perché nulla è documentato sulla gestione economica del nucleo: sono solo
[...] prodotte le buste paga del defunto e le sue certificazioni uniche e null'altro. Non è neppure allegato quali fossero le spese correnti che la mamma dovesse affrontare e se e quale fosse il contributo del figlio alle stesse;
peraltro, la convivenza comportava logicamente la condivisione dei costi del vitto che però è aspetto diverso dal contributo economico del figlio alla mamma che fosse spontaneo e quindi in assenza di obbligo giuridico, né se ai bisogni della mamma ovviasse eventualmente soltanto il defunto o anche la OR , per esempio. Pt_2
E va ricordato che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. (vedi Cass. sez. 3 n. 15385 del 13/07/2011 secondo cui nel caso di richiesta risarcitoria per morte da fatto illecito avanzata dal coniuge superstite, quest'ultimo, pur non essendo obbligato a fornire la prova rigorosa dello stabile contributo economico ricevuto dal consorte defunto, non è tuttavia esonerato dall'indicare al giudice gli elementi da cui possa dedursi la perdita di prestazioni o vantaggi connessi all'esistenza in vita della vittima).
4. Quanto alla OR , non può ritenersi provato che fosse convivente con il Pt_2 defunto: la stessa aveva comunque un marito e un figlio adolescente con residenza famigliare in EO ed è sicuramente più credibile che, come riferito dal teste Tes_1
, “non si era separata dal marito;
andava comunque avanti ed indietro;
preciso
[...]
24 che alcune sere dormiva a casa dalla mamma e dal fratello ed altre sere dormiva a
EO; dipendeva da cosa avesse da fare”
Può anche ritenersi provato che il legame con il fratello fosse molto profondo anche se aveva una propria famiglia e un'autonomia sociale e lavorativa;
ed è anche Pt_2 ragionevole che, data la frequentazione pressoché quotidiana, il decesso improvviso del fratello abbia prostrato la OR, che ha ridotto la sua socialità, cagionando una sofferenza intensa, anche per la difficoltà di gestire il pari dolore della madre rimasta sola.
Si ritiene pertanto che il danno non patrimoniale possa essere liquidato in complessivi euro 101.880,00 sulla base delle tabelle di Milano 2024 tenuto conto dell'età della OR (50), dell'età del defunto al momento del decesso (48), della sopravvivenza di altra OR e della mamma, della NON convivenza e di un punteggio aggiuntivo di 20 per la personalizzazione del danno (attesa la frequentazione di casa del fratello e della mamma, sebbene non sussumibile come convivenza).
4.1. Non si ritiene riconoscibile un danno biologico proprio. Infatti, le conclusioni cui è pervenuto il CTU presuppongono la prova delle allegazioni della periziata, ossia che il trattamento farmacologico impostato peraltro a giugno 2020 sia stato seguito e che il disturbo abbia provocato un'inabilità lavorativa temporanea di circa tre mesi (due mesi di assenza di malattia e un mese -maggio 2021- di aspettativa non retribuita). Come precisato dallo stesso CTU tutto ciò è raccontato dalla sig. ma non è Parte_2 documentato (La sintomatologia lamentata dalla signora è riferibile ad una Pt_8 condizione ansioso-depressiva reattiva alla perdita del fratello, ad alla fatica esperita in quanto “caregiver” della madre. Tale sintomatologia, successivamente regredita dopo trattamento, è inquadrabile nell'ambito nosografico del Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, non complicato (ICD 309.28 – F43.23). Si tratta di un quadro clinico di natura reattiva all'esposizione ad un evento stressante, e si configura con la comparsa di sintomi che eccedono la fisiologica reazione emotiva per la perdita di una persona cara. Nel caso della signora il Disturbo dell'adattamento non si è R_ complicato con manifestazioni della serie fobico-ossessiva significativamente rilevanti sul piano clinico, né con altre manifestazioni psicopatologiche. Il trattamento farmacologico con un antidepressivo serotoninergico (citalopram: 15gtt al giorno) è stato impostato a giugno 2020, a quanto riferito dalla perizianda nell'immediatezza della perdita aveva assunto esclusivamente ansiolitici;
in atti è documentata una prescrizione di antidepressivo dal medico di medicina generale dr datata giugno Per_5
2020. Il disturbo di cui sopra avrebbe provocato un'inabilità lavorativa temporanea di circa1 tre mesi (due mesi di assenza di malattia e un mese -maggio 2021- di aspettativa non retribuita). Al momento dell'esame psichico peritale non si rilevavano più alterazioni psicopatologiche di rilievo
25 4.2. Il danno patrimoniale è rappresentato dal costo per le spese funerarie, condiviso con la madre per euro 7800 come sopra già indicato.
5. Per la OR va ribadito quanto sopra osservato circa la scarsa Parte_3 utilità delle prove orali svolte;
anche in questo caso, la capitolazione richiama fatti risalenti alla adolescenza del defunto o al periodo in cui il nucleo famigliare conduceva attività di ristorazione. Per i fatti più recenti e prossimi al decesso di R_
, non può sottacersi che l'attrice dal 2015 risiede con la famiglia in Francia (a
[...]
) e dalle prove orali assunte (sovrabbondanti e generiche, come si osservato) Per_6 emerge che la stessa faceva visita alla mamma e ai fratelli circa una volta al mese, talvolta pernottando a Robilante: il teste ha infatti ripetutamente Testimone_2 precisato che dal 2015 al decesso di non ha più avuto rapporto diretto con R_
l'attrice e che l'ha vista solo al funerale del fratello, mentre le altre circostanze confermate genericamente le ha apprese de relato;
ugualmente la testimone
[...]
ha confermato che veniva circa una volta al mese in Italia per far visita Tes_1 Pt_3 ai congiunti, ma nulla di più. Attesa la pregressa vita famigliare condotta tutti insieme, deve ritenersi sicuramente sussistente un pregiudizio non patrimoniale in capo all'attrice, ma lo stesso va valutato alla luce delle risultanze istruttorie acquisite.
Si ritiene pertanto che il danno non patrimoniale possa essere liquidato in complessivi euro 67.920,00 sulla base delle tabelle di Milano 2024 tenuto conto dell'età della OR
(46), dell'età del defunto al momento del decesso (48), della sopravvivenza di altra OR e della mamma, della NON convivenza e di nessuna personalizzazione del danno, atteso che, come si è detto, le prove orali hanno soltanto dimostrato la relazione effettiva tra fratelli, anche in costanza di una lontananza fisica della danneggiata rispetto al centro di interessi del defunto.
6. Il nipote , nato nel 1987, è figlio di (nata nel Parte_4 Parte_2
1969) e assume di avere sempre avuto con lo zio defunto un rapporto famigliare molto stretto, che giustifica la sua domanda risarcitoria, avendo egli perso una figura affettivamente di riferimento.
Parte convenuta nega che tale legame sia idoneo a determinare un danno non patrimoniale risarcibile e, nello specifico, che sia stata raggiunta la prova di tale legame famigliare affettivo intenso.
Va qui ribadito quando già sopra osservato in via generale, ossia che (Cass. n. 26140 del 07/09/2023) nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano.
Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative
26 dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018). Più in generale, emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, OR, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale
Nel caso di specie si ritiene dimostrato che tra l'attore e il defunto zio si fosse creato un legame affettivo stretto, anche in considerazione della non elevata differenza di età tra di loro e della compattezza della famiglia;
è evidente che la duratura e Parte_2 stretta frequentazione tra zio e mamma ha fatto sì che il nipote abbia condiviso Pt_4 fin da piccolo le occasioni famigliari di festa;
non stupisce quindi che vi siano fotografie allo stadio risalenti al 2007 e che il nipote seppure molto giovane già sia presente nelle foto delle ricorrenze importanti per lo zio (giuramento militare) e che quest'ultimo sia stato testimone di nozze del nipote.
Dalla testimonianza di emerge poi che questa frequentazione -risalente Testimone_4 all'infanzia dell'attore- si è protratta anche in tempi più recenti e prossimi al decesso dello zio, con condivisione di occasioni ludiche (aperitivi, pranzi o calcetto).
Non può pertanto negarsi che il venir meno, per eventi tragici, della figura dello zio abbia determinato nel nipote una sofferenza psicologica che deve essere riconosciuta e risarcita.
Tenuto conto dell'età del danneggiato e del defunto, della non convivenza, della relazione parentale, della sopravvivenza di altri congiunti, della mancanza di elementi che consentano alcuna personalizzazione, il danno a favore del nipote si ritiene possa essere quantificato in euro 50.000,00
***
Conclusivamente, è riconosciuto:
a il danno non patrimoniale di euro 308.969,00 e il danno Parte_1 patrimoniale di euro 3.900,00
a il danno non patrimoniale di euro 101.880,00 e il danno Parte_2 patrimoniale di euro 3.900,00
a il danno non patrimoniale di euro 67.920,00 Parte_3
27 a il danno non patrimoniale di euro 50.000. Parte_4
Trattandosi di debito avente ad oggetto il risarcimento del danno da illecito e, dunque,
“di valore”, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario subito dai danneggiati per la mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro in questa sede liquidata quale equivalente pecuniario del danno subito che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (c.d. danno da lucro cessante per ritardo nell'adempimento).
Ritenuto, in particolare, che tale danno da ritardo debba essere risarcito secondo la tecnica degli interessi e posto che la liquidazione è stata già effettuata all'attualità (e, quindi, tenendo già conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione), andranno ulteriormente corrisposti agli attori gli interessi al tasso legale calcolati: inizialmente sull'importo risultante dalla “devalutazione” al momento del sinistro (13.11.2019) della somma testé liquidata all'attualità e, poi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. civ. Sez. Un. sent. n. 1712/1995), utilizzando come parametro l'indice
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Per gli attori e , la somma Parte_1 Parte_2 Parte_3 riconosciuta andrà devalutata alla data del sinistro (13.11.2019); su tale somma, anno per anno rivalutata saranno calcolati gli interessi fino alla data del 13.07.2021 (ricezione di somme a titolo di acconto sul maggior preteso); dalla somma così calcolata saranno detratti gli acconti ricevuti (di euro 145.460,00 per la , di euro 42.000,00 per Parte_1
e di euro 35.000,00 per ) e sulla differenza saranno calcolati gli interessi Pt_2 Pt_3 sulla somma anno per anno rivalutata fino alla pronuncia della sentenza.
Poiché la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Spese di lite
1. Gli attori sono vittoriosi in relazione ai profili specifici oggetto di contestazione da parte dei convenuti: concorso di colpa del danneggiato, criteri per la quantificazione del danno non patrimoniale ed esistenza di un danno risarcibile in capo a . Parte_4
Va poi osservato che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni;
pertanto, la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise: conseguentemente, la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in
28 riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolte in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (v. Sez. 1, Sentenza
n. 15860 del 10/07/2014, Rv. 632117 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 6951 del 25/03/2011, Rv.
616635 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15954 del 13/07/2006 Rv. 591564 - 01).
Nel caso di specie, nella quantificazione delle spese di lite a favore di parte attrice va tenuto conto che:
- la proposizione separata delle domande risarcitorie, con una ripetizione testuale della parte relativa alla dinamica del sinistro, alla condotta dell'assicurazione e alla responsabilità dei convenuti, nonché alle relazioni famigliari, ha imposto ai convenuti una attività difensiva inutilmente triplicata e ha comportato per il Tribunale la reiterazione della attività istruttoria delle tre cause con audizione, peraltro, di testimoni comuni su circostanze pressoché uguali;
ha inoltre rischiato di condurre ad un conflitto di giudicati;
- fin dal 26.02.2020 (a distanza di pochissimi mesi dal sinistro), la Controparte_4 aveva proposto somme di denaro non esigue a titolo di risarcimento danni, somme che le attrici hanno rifiutato di incassare seppure a titolo di acconto, con ciò aumentando anche il “valore” della causa -determinato in base alla domanda- ed esponendo controparte al danno da rivalutazione.
Ciò impone, quanto alle attrici e , la quantificazione delle spese Parte_1 Parte_2 secondo lo scaglione di valore del risarcimento riconosciuto in sentenza al netto degli acconti che avrebbero potuto/dovuto essere accettati a riduzione del petitum e nella misura minima tabellare.
Pertanto, le spese di lite di parte attrice, da porre a carico dei convenuti in solido tra loro, sono così determinate:
e : euro 7.400,00 di cui euro 1.300,00 per la Parte_1 Parte_2 fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria ed euro 2.200,00 per la fase decisoria;
: euro 4.000,00 di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 650,00 Parte_3 per la fase introduttiva, euro 950,00 per la fase istruttoria ed euro 1.500,00 per la fase decisoria;
: euro 4.900,00 di cui euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 900,00 Parte_4 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 2.000,00 per la fase decisoria.
Le spese della CTU sono poste in solido a carico delle parti attrici e Parte_1
e dei convenuti, con riparto in pari quota a carico delle attrici (50%) Parte_2
e dei convenuti (50%).
Le spese tra i convenuti e e e le rispettive CP_1 CP_2 CP_3 compagnie di assicurazione sono integralmente compensate tenuto conto che non è
29 contestata la copertura assicurativa, né -tra i convenuti- la gestione del sinistro in capo alla sola ex art. 141 CdA nonché -tra le due compagnie- il riparto di Controparte_4 responsabilità nel sinistro.
P.Q.M.
Il Tribunale di EO, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda svolta dagli attori, dichiara tenuti e condanna, in solido tra loro, , CP_2 CP_3 CP_1 [...]
e , al risarcimento dei danni subiti per Controparte_6 Controparte_4 effetto del decesso del loro congiunto , danni che si liquidano in: Persona_1
-euro 308.969,00 + euro 3.900,00 a favore di oltre agli interessi Parte_1 legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (13.11.2019); su tale somma, anno per anno rivalutata saranno calcolati gli interessi fino alla data del 13.07.2021 (ricezione di somme a titolo di acconto sul maggior preteso); dalla somma così calcolata saranno detratti gli acconti ricevuti (di euro 145.460,00 al lordo del pignoramento presso terzi) e sulla differenza saranno calcolati gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata fino alla pronuncia della sentenza;
oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento;
-euro 101.880,00 + euro 3.900,00 a favore di oltre agli interessi Parte_2 legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (13.11.2019); su tale somma, anno per anno rivalutata saranno calcolati gli interessi fino alla data del 13.07.2021 (ricezione di somme a titolo di acconto sul maggior preteso); dalla somma così calcolata saranno detratti gli acconti ricevuti (di euro 42.000,00) e sulla differenza saranno calcolati gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata fino alla pronuncia della sentenza;
oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento;
-euro 67.920,00 a favore di oltre agli interessi legali sulla somma Parte_3 devalutata alla data del sinistro (13.11.2019); su tale somma, anno per anno rivalutata saranno calcolati gli interessi fino alla data del 13.07.2021 (ricezione di somme a titolo di acconto sul maggior preteso); dalla somma così calcolata saranno detratti gli acconti ricevuti (di euro 35.00,00) e sulla differenza saranno calcolati gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata fino alla pronuncia della sentenza;
oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento;
-euro 50.000 a favore di oltre agli interessi legali sulla somma Parte_4 devalutata alla data del sinistro (13.11.2019) e anno per anno rivalutata fino alla pronuncia della sentenza;
oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento;
30 2. dichiara tenuti e condanna, in solido tra loro, , CP_2 CP_3 CP_1
, e , al rimborso
[...] Controparte_6 Controparte_4 delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in:
-euro 7.400,00 a favore di e oltre spese Parte_1 Parte_2 generali al 15%, CPA e IVA di legge;
-euro 4.000,00 a favore di , oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di Parte_9 legge;
-euro 4.900,00 a favore di , oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di Parte_4 legge;
3. pone definitivamente le competenze della CTU come già separatamente liquidate per metà a carico di e (in solido tra loro) e per Parte_1 Parte_2
l'altra metà a carico di tutti i convenuti (in solido tra loro), ferma la solidarietà esterna;
4. dichiara tenute e condanna a manlevare e tenere _7 indenne il sig. da ogni somma che il predetto dovesse corrispondere CP_1 agli attori in forza dei capi che precedono, e a Controparte_5 manlevare e tenere indenne i IG.ri e da ogni somma che CP_2 CP_3
i predetti dovessero corrispondere agli attori per i capi che precedono;
5. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra Controparte_4
e e tra e e CP_1 Controparte_5 CP_2 CP_3
[...]
Così deciso in EO il 11/08/2025
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
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