TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/03/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 18 marzo 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio Nastri
- Ricorrente - contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Papalato
- Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 7 settembre 2022 la parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n°
38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo conseguente al riconoscimento della malattia professionale (“sindrome da sovraccarico biomeccanico delle spalle bilaterale (del tipo sindrome della cuffia dei rotatori o tendinosi del capo lungo del bicipite e del sovraspinoso”) denunciata in data 27.04.2021 e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi importi CP_1 nell'ammontare previsto dalla vigente normativa (tenendo conto altresì dell'esistenza di altri postumi già riconosciuti nella misura dell'8%), oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisite le risultanze della prova testimoniale espletata in altro giudizio (avente ad oggetto le medesime circostanze di fatto) e l'invocata consulenza tecnica, la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del
D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della
1
sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Dalle risultanze della prova testimoniale è emersa piena conferma delle circostanze di fatto esposte nel ricorso introduttivo e, dunque, oltre alle mansioni svolte, le sollecitazioni e gli sforzi a cui la parte ricorrente è stata sottoposta durante l'espletamento della propria attività.
In ordine agli aspetti medico-legali, il c.t.u. ha riconosciuto che il ricorrente è affetto dagli esiti delle patologie denunciate e consistenti in :
224. (Flogosi conica della cuffia dei rotatori con) Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi valore attribuito 3+3, riconoscendo un grado di menomazione permanente pari al 6% (sei per cento) a decorrere dalla data della domanda amministrativa, e precisando che detta menomazione, sommata alla già riconosciuta dell'8%, determina una menomazione complessiva da tecnopatia nella misura del 14% (quattordici per cento).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché
CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, dovendosi considerare altresì i postumi già riconosciuti esistenti in capo alla ricorrente, e trattandosi dunque di un grado di menomazione complessivo pari al 14%, la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 14% (in virtù del cumulo con i precedenti postumi già riconosciuti) dalla domanda amministrativa del, di talché l' deve essere condannato al CP_1
pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
2
Le spese di lite e della c.t.u. seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 14% dalla domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi CP_1 legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co.
6, L. n° 412/91;
2. condanna l' al pagamento delle spese e competenze di giudizio liquidate in € 1.300,00 a CP_1
titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie,
dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 18 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
3
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 18 marzo 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio Nastri
- Ricorrente - contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Papalato
- Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 7 settembre 2022 la parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n°
38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo conseguente al riconoscimento della malattia professionale (“sindrome da sovraccarico biomeccanico delle spalle bilaterale (del tipo sindrome della cuffia dei rotatori o tendinosi del capo lungo del bicipite e del sovraspinoso”) denunciata in data 27.04.2021 e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi importi CP_1 nell'ammontare previsto dalla vigente normativa (tenendo conto altresì dell'esistenza di altri postumi già riconosciuti nella misura dell'8%), oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisite le risultanze della prova testimoniale espletata in altro giudizio (avente ad oggetto le medesime circostanze di fatto) e l'invocata consulenza tecnica, la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del
D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della
1
sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Dalle risultanze della prova testimoniale è emersa piena conferma delle circostanze di fatto esposte nel ricorso introduttivo e, dunque, oltre alle mansioni svolte, le sollecitazioni e gli sforzi a cui la parte ricorrente è stata sottoposta durante l'espletamento della propria attività.
In ordine agli aspetti medico-legali, il c.t.u. ha riconosciuto che il ricorrente è affetto dagli esiti delle patologie denunciate e consistenti in :
224. (Flogosi conica della cuffia dei rotatori con) Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi valore attribuito 3+3, riconoscendo un grado di menomazione permanente pari al 6% (sei per cento) a decorrere dalla data della domanda amministrativa, e precisando che detta menomazione, sommata alla già riconosciuta dell'8%, determina una menomazione complessiva da tecnopatia nella misura del 14% (quattordici per cento).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché
CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, dovendosi considerare altresì i postumi già riconosciuti esistenti in capo alla ricorrente, e trattandosi dunque di un grado di menomazione complessivo pari al 14%, la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 14% (in virtù del cumulo con i precedenti postumi già riconosciuti) dalla domanda amministrativa del, di talché l' deve essere condannato al CP_1
pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
2
Le spese di lite e della c.t.u. seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 14% dalla domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi CP_1 legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co.
6, L. n° 412/91;
2. condanna l' al pagamento delle spese e competenze di giudizio liquidate in € 1.300,00 a CP_1
titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie,
dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 18 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
3