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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/10/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1889 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CELESTE MARIA ISABELLA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 04/06/2024 i coniugi Pt_2
[...] , nato a [...] il [...], e , nata
[...] CP_1
a MESSINA il 26/03/1981, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di FURCI SICULO (ME) il 06/07/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n.
6, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nate le figlie , nata a [...] il Per_1
20/12/2008 e , nata a [...] il [...]; Per_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“a) Pronunciare sentenza di divorzio mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Rometta
(ME); b) Confermare l'affido condiviso delle figlie e a Per_1 Per_2
entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. c) Confermare la collocazione prevalente delle figlie presso l'abitazione materna, sita in
Rometta alla via Giuseppe Garibaldi n. 28, mentre il padre terrà con sé le figlie: - due pomeriggi a settimana, il lunedì e il venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 20.00; - i fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica
2 sera;
- durante le feste natalizie/primo dell'anno, alternativamente con il padre e con la madre il giorno di Natale e il giorno di Capodanno;
- durante le feste Pasquali, alternativamente con il padre e la madre, la Domenica di
Pasqua e il Lunedì di Pasquetta;
- durante l'estate nei mesi da giugno a settembre una settimana continuativa, da concordare tra i genitori;
- i compleanni delle figlie (5 e 20 dicembre) alternativamente il pranzo o la cena;
e, comunque, il tempo di permanenza delle minori con il padre e con la madre potrà essere modificato d'accordo tra le parti, sia per esigenze delle ragazze, che per eventuali problemi lavorativi dell'uno o dell'altro genitore
(previa tempestiva comunicazione tra le parti). d) Confermare l'assegno di mantenimento per le figlie e determinato complessivamente Per_1 Per_2
in € 850,00 mensili (€ 425,00 per ciascuna figlia) che verserà Parte_1
alla Signora entro e non oltre il quinto giorno di ogni mese e CP_1
che verrà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici
Istat; e) Confermare che le spese straordinarie, nell'interesse delle figlie, siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, con rendicontazione trimestrale”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 06/12/2024.
Con sentenza n. 109/2025 pubblicata il 11/03/2025 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
3 Alla udienza dell'01/10/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 109/2025 pubbl. il 11/03/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04/06/2024, provvede come segue:
4 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto nel Comune di FURCI SICULO (ME) il 06/07/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 6, parte 2, serie A, tra Pt_1
, nato a [...] il [...], e , nata
[...] CP_1
a MESSINA il 26/03/1981, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di FURCI SICULO
(ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 02/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1889 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CELESTE MARIA ISABELLA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 04/06/2024 i coniugi Pt_2
[...] , nato a [...] il [...], e , nata
[...] CP_1
a MESSINA il 26/03/1981, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di FURCI SICULO (ME) il 06/07/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n.
6, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nate le figlie , nata a [...] il Per_1
20/12/2008 e , nata a [...] il [...]; Per_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“a) Pronunciare sentenza di divorzio mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Rometta
(ME); b) Confermare l'affido condiviso delle figlie e a Per_1 Per_2
entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. c) Confermare la collocazione prevalente delle figlie presso l'abitazione materna, sita in
Rometta alla via Giuseppe Garibaldi n. 28, mentre il padre terrà con sé le figlie: - due pomeriggi a settimana, il lunedì e il venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 20.00; - i fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica
2 sera;
- durante le feste natalizie/primo dell'anno, alternativamente con il padre e con la madre il giorno di Natale e il giorno di Capodanno;
- durante le feste Pasquali, alternativamente con il padre e la madre, la Domenica di
Pasqua e il Lunedì di Pasquetta;
- durante l'estate nei mesi da giugno a settembre una settimana continuativa, da concordare tra i genitori;
- i compleanni delle figlie (5 e 20 dicembre) alternativamente il pranzo o la cena;
e, comunque, il tempo di permanenza delle minori con il padre e con la madre potrà essere modificato d'accordo tra le parti, sia per esigenze delle ragazze, che per eventuali problemi lavorativi dell'uno o dell'altro genitore
(previa tempestiva comunicazione tra le parti). d) Confermare l'assegno di mantenimento per le figlie e determinato complessivamente Per_1 Per_2
in € 850,00 mensili (€ 425,00 per ciascuna figlia) che verserà Parte_1
alla Signora entro e non oltre il quinto giorno di ogni mese e CP_1
che verrà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici
Istat; e) Confermare che le spese straordinarie, nell'interesse delle figlie, siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, con rendicontazione trimestrale”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 06/12/2024.
Con sentenza n. 109/2025 pubblicata il 11/03/2025 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
3 Alla udienza dell'01/10/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 109/2025 pubbl. il 11/03/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04/06/2024, provvede come segue:
4 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto nel Comune di FURCI SICULO (ME) il 06/07/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 6, parte 2, serie A, tra Pt_1
, nato a [...] il [...], e , nata
[...] CP_1
a MESSINA il 26/03/1981, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di FURCI SICULO
(ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 02/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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