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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/09/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. N. 898/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Iandiorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 898 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: "diritti della personalità", vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovannangelo de Giovanni, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Montoro, alla Via
Spiniello n.3,
-attore-
E
, (P.I.: , in persona del legale rappresentante, Sindaco, Controparte_1 P.IVA_1
p.t., domiciliato per la carica in Montoro, alla Piazza Michele Pironti 2,
-convenuto contumace-
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul fatto
Il ricorrente, con ricorso regolarmente notificato, in data 11.07.2024, instaurato Parte_1 con rito di cognizione semplificato ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., conveniva in giudizio il CP
, invocando l'illegittima cancellazione della propria residenza abituale anagrafica da parte
[...] del summenzionato Ente CP_2
Con nota, con Prot. 12965 del 17.5.2023 l'Ufficio Anagrafe del Comune di Montoro comunicava, con racc. A.R a che a definizione di procedimento d'ufficio, avviato su segnalazione Parte_1 di parte, con pratica 00167 del 10.06.2022, in data 10.5.23, aveva emesso un provvedimento di cambio di abitazione nell'anagrafe della popolazione attribuendo al medesimo il nuovo indirizzo di via Masseria 15 in sostituzione di quello abituale/storico, ubicato nell'alloggio IACP sito Montoro alla via S. Michele Arcangelo n.18, uscendo dalla famiglia anagrafica di , madre del Persona_1 ricorrente, che rimaneva iscritta da sola sullo stato di famiglia in tale residenza.
Il ricorrente allegava certificato di stato di famiglia del Comune di Montoro che alla data del
09.08.2023 risultava alla nuova residenza di Contrada Masseria 15.
A confutazione dell'accaduto il ricorrente allegava produzione documentale di tale excursus.
Il condivideva la residenza abitativa con la propria madre all'interno di un Pt_1 Persona_1 alloggio popolare IACP sito Montoro alla via S. Michele Arcangelo n.18, sin dal 16.4.1980; conservava tale residenza anche in seguito all'unione di fatto, a partire dall'anno 2003, con la compagna e successivamente dei figli nati, e , come si Controparte_3 Controparte_4 Per_1 evince dal certificato storico dello stato di famiglia del 20.01.2013, versato in atti.
A seguito di una denuncia penale della madre , e Persona_1 Parte_1 Controparte_3 con ordinanza emessa dal GIP di Avellino in data 12.5.22 venivano sottoposti alla misura cautelare dell'allontanamento della casa familiare, di cui all'art.282, c.1 e 2 c.p. o comunque al divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati da e di non avvicinarsi alla casa di abitazione sita in San Persona_1
Michele Arcangelo 18, né a farvi rientro senza l'autorizzazione del AG procedente. A seguito di tale
Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria il ricorrente trovava ospitalità presso l'abitazione di un amico alla via Masseria 15 di Torchiati di Montoro;
a sua volta la propria compagna, CP_3
riceveva provvisoria ospitalità alla via Casale di Basso 112, in località Sant'Eustachio di
[...]
Montoro. Alla stessa venivano poi ad aggregarsi i figli costretti anch'essi a star fuori casa avendo al contempo la nonna , proceduto al cambio delle chiavi dell'abitazione. Persona_1
, con nota Prot. 15771 del 10-06-2022 richiedeva la cancellazione anagrafica di Persona_1 Pt_1
e indicando come indirizzo dell'intero nucleo quello di Parte_2 Parte_3 via Casale di Basso 112 in località Sant'Eustachio di Montoro, motivando tale richiesta allegando il citato “ordine di allontanamento”.
Seguiva comunicazione con nota Prot.12968 del 17.05.2023 di cambio abitazione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Montoro anche per i figli del ricorrente, e . CP_4 Per_1
Con sentenza 828 del 15.6.23, che motivava l'assoluzione pervenuta alla pubblica udienza del 3.4.23, il Tribunale di Avellino revocava per l'effetto l'ordine di allontanamento comminato sia a Pt_1 che alla
[...] Controparte_3
Avverso e per la riattribuzione di tale residenza, dapprima con diffida all'Ente Convenuto, poi, con pec in data 25.9.23, ricorreva in autotutela. Parte_1 Il ricorrente, evidenziava che i provvedimenti intrapresi d'ufficio sono pervenuti, in difetto di specifica dichiarazione sottoscritta dalla parte controinteressata senza tenere in debita considerazione la transitorietà dell'evento causale del provvedimento di allontanamento, di natura cautelare e che pertanto, il cambio di abitazione andava annullato, perché manifestamente illegittimo, in dispregio della disciplina normativa, con ripristino della situazione anagrafica quo ante.
D'altra parte, le relazioni ispettive del 10.5.2023 davano atto di un alloggio solo temporaneo del
[...] presso l'amico in contrada Masseria Pt_1 Parte_4
Chiedeva di accogliere le seguenti,
Conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• accertare e dichiarare nulli perché infondati ed erronei in fatto - ed illegittimi in diritto i provvedimenti di cancellazione anagrafica con attribuzione della residenza alla via Contrada
Masseria, 15 e di ogni provvedimento collegato, conseguenziale e connesso;
• per l'effetto ordinare al Comune di Montoro di provvedere per il tramite del Responsabile dell'Ufficio dello stato Civile al ripristino della residenza anagrafica di Parte_1 riattribuendo al medesimo quella di Via San Michele Arcangelo n.18.
In virtù della indicata ammissione condannare il alla refusione di spese e Controparte_1 competenze di lite a carico dello Stato, oltre Cpa e spese generali al 15% come per legge.
All'udienza del 21.11.2024, il GI, verificato che parte convenuta non si era costituita nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, dichiarava la contumacia del convenuto e all'udienza del
24.09.2025 veniva riservata in decisione.
Il ricorrente, inoltre, rappresentava che era pendente presso il Tribunale giudizio di spoglio per reintegrazione nel possesso, posto in essere dallo contro , con RG 2664/22, versato in atti. Persona_1
Il Giudice, letti gli atti, osserva quanto segue.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo l'art. 43 c.c., la residenza si fonda su due elementi:
- elemento oggettivo: la dimora. È la presenza fisica effettiva e stabile della persona in un determinato luogo (l'abitazione). Non si tratta di una presenza momentanea o occasionale, ma di un soggiorno che abbia carattere di continuità e stabilità nel tempo;
- elemento soggettivo: l'abitualità. È la volontà della persona di stabilire e mantenere in quel luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche (il cosiddetto animus manendi). (CASS. CIV., I, 30/03/23, N° 8982, Cass. n. 25726 del 2011; Cass. Sez. I, sent. n. 16525 del 5 agosto 2005; Cass. Sez. I, sent. n.4525 del 6 luglio1983).
La Corte di Cassazione, con numerose pronunce (cfr. Sentenze n. 13803/2001 e n. 9856/2008 n.
24246/2011 e 14434/2010), ha affermato che la valutazione del luogo di effettiva residenza (la
“stabile dimora” o “dimora abituale”) del soggetto non può prescindere da elementi quali il centro degli interessi sociali e affettivi dello stesso, che prevalgono sugli interessi patrimoniali e lavorativi
(che individuano il domicilio). La Suprema Corte in particolare nella sentenza 04/06/2019 n.15170 ha richiamato un proprio precedente e ha precisato che la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (Cass. n. 17397 del 2016 cit. ed ivi i precedenti richiamati nel senso che la stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali).
Questa volontà è normalmente presunta dalla dichiarazione che si rende all'ufficiale d'anagrafe, ma deve trovare riscontro nella realtà dei fatti, che possono essere anche concludenti come l'attivazione delle utenze, la scelta del medico di base, l'iscrizione dei figli a scuola in quel Comune
e così via.
Pertanto, la semplice dichiarazione di voler risiedere a un certo indirizzo non è sufficiente se non corrisponde a una situazione di fatto, cioè a una dimora che sia realmente “abituale”.
La valutazione dell'abitualità deve tener conto principalmente dell'elemento soggettivo (la volontà di stabilire lì il centro dei propri interessi) e del fatto che quella sia l'abitazione principale a cui la persona fa regolarmente ritorno, anche se con assenze prolungate ma giustificate.
Il ricorrente ha provato che l'allontanamento era di natura transeunte, per rispettare ad un Ordine dell'Autorità Giudiziaria.
Ed infatti, l'assenza temporanea è dipesa da un provvedimento giurisdizionale, ossia il decreto del
12.05.2022, con il quale il Gip di Avellino, aveva disposto l'applicazione nei confronti di Pt_1
e della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, di cui
[...] Controparte_3 all'art. 282 bis commi 1 e 2 c.p.p., sub specie di divieto all'indagato di fare rientro e/o accedere o comunque avvicinarsi alla “casa familiare” con la prescrizione ex art 282 bis comma 2 del divieto di avvicinamento alla P.O nonché di disporre delle comunicazioni di cui all'art 282 quater c.p.p. Sebbene il ricorrente non sia ancora rientrato nell'abitazione, ritiene il Tribunale che abbia dimostrato la sua seria intenzione di voler rientrare nella stessa. Ne è riprova il giudizio possessorio intentato contro la madre la quale ha cambiato la serratura di accesso all'abitazione.
Anche il rapporto ispettivo della Polizia Municipale, con Prot. 16502 del 19.06.2022, riporta che
[...] ed altri…si sono temporaneamente allontanati da tale abitazione a seguito di Parte_2
Provvedimento A.G.; e che lo stesso, come da sua dichiarazione, alloggia provvisoriamente presso un suo conoscente, , in Contrada Masseria 15. Parte_4
Dello stesso tenore è l'accertamento di Polizia Municipale del 10.05.2023, ove si riconferma che il ricorrente e gli altri si sono temporaneamente allontanati e dichiarano parimenti di alloggiare provvisoriamente presso altri.
Pertanto l'Ufficiale dell'Anagrafe del Comune di Montoro era notiziato della temporaneità del provvedimento, poiché la segnalazione effettuata dalla stessa , con la quale richiedeva la Persona_1 cancellazione anagrafica del ricorrente dalla casa familiare, veniva corredata dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
Va, quindi, evidenziato che l'Ordinanza emessa in data 13.5.22 del GIP di Avellino n. 1991/22 R.G
è stata revocata alla pubblica udienza del 3.4.23, con la sentenza n.828/23 depositata il 15.06.23, che ha disposto la perdita di efficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento applicato agli imputati ed assolve gli stessi dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste.
Il provvedimento cautelare ha un'efficacia temporanea strumentale e provvisoria ed è destinato a perdere ogni efficacia a seguito della formazione di una decisione di gran lunga più stabile, che sia stata presa in pieno contraddittorio tra le parti. Il proscioglimento ha eliminato le ragioni per le quali era stato imposto il divieto di avvicinamento e la conseguente variazione della residenza.
Alla luce di questi elementi, ossia allontanamento forzato unitamente ad una seria e concreta intenzione di ritornare presso l'abitazione di via San Michele Arcangelo -una volta cessata l'inibitoria- il ricorso deve essere accolto non sussistendo motivi per ritenere cessata la residenza nel luogo indicato.
Spese di lite
Le spese possono essere compensate in ragione della effettiva complessità di accertamento della residenza del Pt_1
P.Q.M
Il Tribunale di Avellino – Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
(1.in accoglimento del ricorso, dichiara illegittimi ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montoro di effettuare la rettificazione di attribuzione della residenza del sig. da Contrada Masseria 15 a Via S. Michele Parte_1
Arcangelo 18;
2.compensa le spese di lite
Così deciso
Avellino, 30.09.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Iandiorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 898 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: "diritti della personalità", vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovannangelo de Giovanni, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Montoro, alla Via
Spiniello n.3,
-attore-
E
, (P.I.: , in persona del legale rappresentante, Sindaco, Controparte_1 P.IVA_1
p.t., domiciliato per la carica in Montoro, alla Piazza Michele Pironti 2,
-convenuto contumace-
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul fatto
Il ricorrente, con ricorso regolarmente notificato, in data 11.07.2024, instaurato Parte_1 con rito di cognizione semplificato ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., conveniva in giudizio il CP
, invocando l'illegittima cancellazione della propria residenza abituale anagrafica da parte
[...] del summenzionato Ente CP_2
Con nota, con Prot. 12965 del 17.5.2023 l'Ufficio Anagrafe del Comune di Montoro comunicava, con racc. A.R a che a definizione di procedimento d'ufficio, avviato su segnalazione Parte_1 di parte, con pratica 00167 del 10.06.2022, in data 10.5.23, aveva emesso un provvedimento di cambio di abitazione nell'anagrafe della popolazione attribuendo al medesimo il nuovo indirizzo di via Masseria 15 in sostituzione di quello abituale/storico, ubicato nell'alloggio IACP sito Montoro alla via S. Michele Arcangelo n.18, uscendo dalla famiglia anagrafica di , madre del Persona_1 ricorrente, che rimaneva iscritta da sola sullo stato di famiglia in tale residenza.
Il ricorrente allegava certificato di stato di famiglia del Comune di Montoro che alla data del
09.08.2023 risultava alla nuova residenza di Contrada Masseria 15.
A confutazione dell'accaduto il ricorrente allegava produzione documentale di tale excursus.
Il condivideva la residenza abitativa con la propria madre all'interno di un Pt_1 Persona_1 alloggio popolare IACP sito Montoro alla via S. Michele Arcangelo n.18, sin dal 16.4.1980; conservava tale residenza anche in seguito all'unione di fatto, a partire dall'anno 2003, con la compagna e successivamente dei figli nati, e , come si Controparte_3 Controparte_4 Per_1 evince dal certificato storico dello stato di famiglia del 20.01.2013, versato in atti.
A seguito di una denuncia penale della madre , e Persona_1 Parte_1 Controparte_3 con ordinanza emessa dal GIP di Avellino in data 12.5.22 venivano sottoposti alla misura cautelare dell'allontanamento della casa familiare, di cui all'art.282, c.1 e 2 c.p. o comunque al divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati da e di non avvicinarsi alla casa di abitazione sita in San Persona_1
Michele Arcangelo 18, né a farvi rientro senza l'autorizzazione del AG procedente. A seguito di tale
Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria il ricorrente trovava ospitalità presso l'abitazione di un amico alla via Masseria 15 di Torchiati di Montoro;
a sua volta la propria compagna, CP_3
riceveva provvisoria ospitalità alla via Casale di Basso 112, in località Sant'Eustachio di
[...]
Montoro. Alla stessa venivano poi ad aggregarsi i figli costretti anch'essi a star fuori casa avendo al contempo la nonna , proceduto al cambio delle chiavi dell'abitazione. Persona_1
, con nota Prot. 15771 del 10-06-2022 richiedeva la cancellazione anagrafica di Persona_1 Pt_1
e indicando come indirizzo dell'intero nucleo quello di Parte_2 Parte_3 via Casale di Basso 112 in località Sant'Eustachio di Montoro, motivando tale richiesta allegando il citato “ordine di allontanamento”.
Seguiva comunicazione con nota Prot.12968 del 17.05.2023 di cambio abitazione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Montoro anche per i figli del ricorrente, e . CP_4 Per_1
Con sentenza 828 del 15.6.23, che motivava l'assoluzione pervenuta alla pubblica udienza del 3.4.23, il Tribunale di Avellino revocava per l'effetto l'ordine di allontanamento comminato sia a Pt_1 che alla
[...] Controparte_3
Avverso e per la riattribuzione di tale residenza, dapprima con diffida all'Ente Convenuto, poi, con pec in data 25.9.23, ricorreva in autotutela. Parte_1 Il ricorrente, evidenziava che i provvedimenti intrapresi d'ufficio sono pervenuti, in difetto di specifica dichiarazione sottoscritta dalla parte controinteressata senza tenere in debita considerazione la transitorietà dell'evento causale del provvedimento di allontanamento, di natura cautelare e che pertanto, il cambio di abitazione andava annullato, perché manifestamente illegittimo, in dispregio della disciplina normativa, con ripristino della situazione anagrafica quo ante.
D'altra parte, le relazioni ispettive del 10.5.2023 davano atto di un alloggio solo temporaneo del
[...] presso l'amico in contrada Masseria Pt_1 Parte_4
Chiedeva di accogliere le seguenti,
Conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• accertare e dichiarare nulli perché infondati ed erronei in fatto - ed illegittimi in diritto i provvedimenti di cancellazione anagrafica con attribuzione della residenza alla via Contrada
Masseria, 15 e di ogni provvedimento collegato, conseguenziale e connesso;
• per l'effetto ordinare al Comune di Montoro di provvedere per il tramite del Responsabile dell'Ufficio dello stato Civile al ripristino della residenza anagrafica di Parte_1 riattribuendo al medesimo quella di Via San Michele Arcangelo n.18.
In virtù della indicata ammissione condannare il alla refusione di spese e Controparte_1 competenze di lite a carico dello Stato, oltre Cpa e spese generali al 15% come per legge.
All'udienza del 21.11.2024, il GI, verificato che parte convenuta non si era costituita nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, dichiarava la contumacia del convenuto e all'udienza del
24.09.2025 veniva riservata in decisione.
Il ricorrente, inoltre, rappresentava che era pendente presso il Tribunale giudizio di spoglio per reintegrazione nel possesso, posto in essere dallo contro , con RG 2664/22, versato in atti. Persona_1
Il Giudice, letti gli atti, osserva quanto segue.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo l'art. 43 c.c., la residenza si fonda su due elementi:
- elemento oggettivo: la dimora. È la presenza fisica effettiva e stabile della persona in un determinato luogo (l'abitazione). Non si tratta di una presenza momentanea o occasionale, ma di un soggiorno che abbia carattere di continuità e stabilità nel tempo;
- elemento soggettivo: l'abitualità. È la volontà della persona di stabilire e mantenere in quel luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche (il cosiddetto animus manendi). (CASS. CIV., I, 30/03/23, N° 8982, Cass. n. 25726 del 2011; Cass. Sez. I, sent. n. 16525 del 5 agosto 2005; Cass. Sez. I, sent. n.4525 del 6 luglio1983).
La Corte di Cassazione, con numerose pronunce (cfr. Sentenze n. 13803/2001 e n. 9856/2008 n.
24246/2011 e 14434/2010), ha affermato che la valutazione del luogo di effettiva residenza (la
“stabile dimora” o “dimora abituale”) del soggetto non può prescindere da elementi quali il centro degli interessi sociali e affettivi dello stesso, che prevalgono sugli interessi patrimoniali e lavorativi
(che individuano il domicilio). La Suprema Corte in particolare nella sentenza 04/06/2019 n.15170 ha richiamato un proprio precedente e ha precisato che la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (Cass. n. 17397 del 2016 cit. ed ivi i precedenti richiamati nel senso che la stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali).
Questa volontà è normalmente presunta dalla dichiarazione che si rende all'ufficiale d'anagrafe, ma deve trovare riscontro nella realtà dei fatti, che possono essere anche concludenti come l'attivazione delle utenze, la scelta del medico di base, l'iscrizione dei figli a scuola in quel Comune
e così via.
Pertanto, la semplice dichiarazione di voler risiedere a un certo indirizzo non è sufficiente se non corrisponde a una situazione di fatto, cioè a una dimora che sia realmente “abituale”.
La valutazione dell'abitualità deve tener conto principalmente dell'elemento soggettivo (la volontà di stabilire lì il centro dei propri interessi) e del fatto che quella sia l'abitazione principale a cui la persona fa regolarmente ritorno, anche se con assenze prolungate ma giustificate.
Il ricorrente ha provato che l'allontanamento era di natura transeunte, per rispettare ad un Ordine dell'Autorità Giudiziaria.
Ed infatti, l'assenza temporanea è dipesa da un provvedimento giurisdizionale, ossia il decreto del
12.05.2022, con il quale il Gip di Avellino, aveva disposto l'applicazione nei confronti di Pt_1
e della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, di cui
[...] Controparte_3 all'art. 282 bis commi 1 e 2 c.p.p., sub specie di divieto all'indagato di fare rientro e/o accedere o comunque avvicinarsi alla “casa familiare” con la prescrizione ex art 282 bis comma 2 del divieto di avvicinamento alla P.O nonché di disporre delle comunicazioni di cui all'art 282 quater c.p.p. Sebbene il ricorrente non sia ancora rientrato nell'abitazione, ritiene il Tribunale che abbia dimostrato la sua seria intenzione di voler rientrare nella stessa. Ne è riprova il giudizio possessorio intentato contro la madre la quale ha cambiato la serratura di accesso all'abitazione.
Anche il rapporto ispettivo della Polizia Municipale, con Prot. 16502 del 19.06.2022, riporta che
[...] ed altri…si sono temporaneamente allontanati da tale abitazione a seguito di Parte_2
Provvedimento A.G.; e che lo stesso, come da sua dichiarazione, alloggia provvisoriamente presso un suo conoscente, , in Contrada Masseria 15. Parte_4
Dello stesso tenore è l'accertamento di Polizia Municipale del 10.05.2023, ove si riconferma che il ricorrente e gli altri si sono temporaneamente allontanati e dichiarano parimenti di alloggiare provvisoriamente presso altri.
Pertanto l'Ufficiale dell'Anagrafe del Comune di Montoro era notiziato della temporaneità del provvedimento, poiché la segnalazione effettuata dalla stessa , con la quale richiedeva la Persona_1 cancellazione anagrafica del ricorrente dalla casa familiare, veniva corredata dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
Va, quindi, evidenziato che l'Ordinanza emessa in data 13.5.22 del GIP di Avellino n. 1991/22 R.G
è stata revocata alla pubblica udienza del 3.4.23, con la sentenza n.828/23 depositata il 15.06.23, che ha disposto la perdita di efficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento applicato agli imputati ed assolve gli stessi dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste.
Il provvedimento cautelare ha un'efficacia temporanea strumentale e provvisoria ed è destinato a perdere ogni efficacia a seguito della formazione di una decisione di gran lunga più stabile, che sia stata presa in pieno contraddittorio tra le parti. Il proscioglimento ha eliminato le ragioni per le quali era stato imposto il divieto di avvicinamento e la conseguente variazione della residenza.
Alla luce di questi elementi, ossia allontanamento forzato unitamente ad una seria e concreta intenzione di ritornare presso l'abitazione di via San Michele Arcangelo -una volta cessata l'inibitoria- il ricorso deve essere accolto non sussistendo motivi per ritenere cessata la residenza nel luogo indicato.
Spese di lite
Le spese possono essere compensate in ragione della effettiva complessità di accertamento della residenza del Pt_1
P.Q.M
Il Tribunale di Avellino – Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
(1.in accoglimento del ricorso, dichiara illegittimi ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montoro di effettuare la rettificazione di attribuzione della residenza del sig. da Contrada Masseria 15 a Via S. Michele Parte_1
Arcangelo 18;
2.compensa le spese di lite
Così deciso
Avellino, 30.09.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio