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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/07/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3632/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3632/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SALERNO ANTONIO
RICORRENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio delle dott.sse PERICONE VALENTINA;
; Controparte_3 CP_4
[...]
RESISTENTE In punto a: sanzione disciplinare conservativa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 11.11.2024 avanti il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
e l' . Controparte_1 Controparte_2
La ricorrente ha allegato di essere docente presso l'I. C. convenuto e di essere affetta da varie patologie.
Ha allegato che, a seguito di segnalazione dirigenziale del 28.2.2023, veniva sottoposta a visita per l'accertamento dell'idoneità al servizio. All'esito della visita, la Commissione medica di Bologna, con verbale BL/S n. 13326 del 20.3.2023, redigeva il seguente giudizio: “1) Artropatia psoriasica ad interessamento assiale periferico. Tiroidite autoimmune in eutiroidismo. in trattamento CP_5 con APAP. Obesità (BMI 35). Fibromialgia. Disturbo dell'adattamento con umore depresso in terapia psicofarmacologica in attuale sufficiente compenso. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico” dichiarando la docente “non idonea temporaneamente al servizio in modo relativo fino al 30 giugno 2024: controindicato lo svolgimento delle mansioni del profilo di inquadramento
(docenza). Indicato l'impiego in attività di supporto alla segreteria, utilizzo in biblioteca, attività culturali e di supporto alla didattica”.
Allegava che, in data 12.04.2023, la ricorrente aveva ricevuto formale notifica del verbale contenente le risultanze della visita medico-sanitaria e, in pari data, con decreto n. 2157 prot. n.
1924/VII, il Dirigente scolastico disponeva il collocamento in malattia d'ufficio dell'odierna ricorrente a decorrere dal 12.04.2023 e fino al 30.06.2024, in contrasto con quanto specificato dalla
Commissione medica di adibizione ad attività di supporto amministrativo e didattico, sul presupposto della mancata presentazione di domanda di diversa utilizzazione.
Allegava che, in data 17.11.2023 aveva ricevuto visita di controllo fiscale alle ore 9:44 alla quale risultava assente.
Venuta a conoscenza della visita, la ricorrente aveva segnalato alla segreteria dell'istituto scolastico l'erronea dichiarazione di assenza con la seguente comunicazione: “Gentile segreteria, ho appena appreso che alle ore 9.44 è passato il medico fiscale. Purtroppo sto facendo una cura di cortisone che in questa settimana mi ha reso difficile il sonno notturno, cadendo poi a dormire di giorno.
Purtroppo non ho sentito il campanello. Il medico mi ha lasciato un avviso in cui devo passare dalle 9.30 alle 11.30 alla sede in via galliera lunedì 20.11.2023. In tali ore dovrei essere in CP_6 servizio. Come faccio? Resto in attesa di disposizioni per la copertura del servizio. Grazie”. La segreteria riscontrava la segnalazione con la seguente email: “Gent.ma, sarà sua cura chiedere un cambio turno con la collega per potersi presentare dal medico che dovrà giustificare la sua cura.
Cordiali saluti. La segreteria”
In data 14.12.2023 il dirigente scolastico formulava contestazione d'addebito rilevando una
“condotta non conforme alle competenze del profilo professionale docente di cui all'art. 17 del
CCNL 2007” sul presupposto che “da verbale con protocollo .1300.14/11/2023.0636173 CP_6 CP_6 risulta che da visita medica di controllo del 7.11.2023 non ha risposto nessuno all'indirizzo”.
All'esito del procedimento disciplinare, veniva irrogata alla ricorrente la sanzione della censura.
Con il ricorso in oggetto, la ricorrente contesta la legittimità della sanzione disciplinare irrogata nei suoi confronti. Lamenta, in particolare, che la condotta contestata fosse successiva alla sentenza del
TAR Lazio n. 16305/2023 del 3.11.2023, con la quale era stato annullato il decreto ministeriale sulle fasce di reperibilità per il pubblico impiego, parificandole a quelle del settore privato (10.00 –
12.00; 17.00 – 19.00).
Lamentava, inoltre, l'assenza di dolo o colpa nel comportamento tenuto, l'assenza di proporzionalità fra fatto contestato e sanzione disciplinare e, in ogni caso, la natura ritorsiva del provvedimento dirigenziale.
In conclusione, formulava le seguenti conclusioni:
“1)- disapplicare/annullare il decreto prot. n. 1776 del 27.03.2024 con cui il Dirigente dell'
[...]
di Sal Lazzaro di Savena (BO) ha irrogato la sanzione disciplinare della censura Controparte_2 alla ricorrente;
2)- emanare tutti i provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare il pieno riconoscimento degli interessi e diritti della ricorrente, ordinando all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti a garantire l'annullamento della sanzione nonché ad adottare ogni provvedimento propulsivo affinché le amministrazioni resistenti emanino tutte le determinazioni consequenziali al predetto annullamento”.
Con vittoria di spese da distrarsi al procuratore antistatario.
Ritualmente costituitasi, l'amministrazione resistente contestava integralmente quanto ex adverso dedotto. Allegava , in particolare, che la visita fiscale era avvenuta prima che la sentenza del TAR venisse recepita dall' con circolare del 22.12.2023, ove venivano equiparate le fasce orarie di CP_6 reperibilità del settore pubblico a quelle del settore privato (h. 10.00 – 12.00; 17.00 – 19.00).
Allegava, in ogni caso, la correttezza del procedimento disciplinare e la proporzionalità della sanzione irrogata.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva decisa all'udienza del 18.6.2025, previa discussione orale, come da dispositivo letto in udienza. Veniva assegnato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione stante la particolare complessità della controversia.
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Si osserva che, con sentenza n. 16305/2023 del 3.11.2023, il TAR Lazio ha annullato il Decreto
Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017 concernente “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché
l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Con tale sentenza, il TAR adito ha evidenziato “una disparità di trattamento tra settore pubblico e settore privato … del tutto ingiustificata, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne è quindi derivata la violazione dell'art. 3 Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza.
X. Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell'arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere: la stessa motivazione addotta dall'Amministrazione nell'interlocuzione con il Consiglio di Stato (il mancato allineamento delle fasce di reperibilità per il settore pubblico a quelle del privato è dovuto ad una minore incisività della disciplina dei controlli) è una dimostrazione del fatto che si parte dall'idea che per il settore pubblico servano controlli rafforzati. Tali controlli ripetuti, associati ad una restrizione delle ipotesi di esclusione dall'obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall'art. 32”.
Ciò posto, deve rilevarsi che la sentenza di annullamento di un atto amministrativo generale, quale un decreto ministeriale, non può limitare i suoi effetti alle parti in causa, ma dispiega – di fatto – effetti erga omnes, come tali estesi a tutti i consociati e con efficacia retroattiva.
Nel caso in esame, la sentenza di annullamento (3.11.2023) è precedente alla visita di controllo realizzata dal medico fiscale (17.11.2023). Pertanto, l'amministrazione, avrebbe dovuto adeguarsi al contenuto della sentenza di annullamento, in virtù dell'effetto conformativo immediatamente precettivo della decisione del giudice amministrativo.
Non può rilevare – come sostenuto dalla parte resistente – che la circolare attuativa della CP_6 sentenza sia successiva alla visita di controllo. Come noto, le circolari amministrative sono meri atti interni alla PA, prive di efficacia normativa. Pertanto, nel caso de quo, gli obblighi per la pubblica amministrazione sono scaturiti direttamente dalla sentenza di annullamento e non dalla circolare attuativa . CP_6
La visita fiscale a carico della ricorrente è avvenuta al di fuori della fascia oraria consentita (9.44, rispetto alle ore 10.00 di inizio della reperibilità). Pertanto, non può considerarsi posta in essere alcuna violazione delle fasce orarie di reperibilità e nessun comportamento disciplinarmente rilevante.
Per le suddette ragioni, a sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente con provvedimento dirigenziale n. 1776 del 27.3.2024 viene dichiarata illegittima e, pertanto, annullata.
Ogni ulteriore motivo di impugnazione resta assorbito.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte a favore dell'avv. Antonio Salerno, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente con provvedimento n. 1776 del 27.3.2025 e, per l'effetto, annulla la sanzione impugnata;
- condanna l'amministrazione resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 258,00 per compensi, € 259,00 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IV, che vengono distratte a favore dell'avv. Antonio Salerno, dichiaratosi antistatario.
Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.
Bologna, 18.6.2025
Il Giudice
dott. Maria Luisa Pugliese