Articolo 2 della Legge 16 novembre 1950, n. 924
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 dicembre 1950
Art. 2.
Ai fini delle disposizioni dell'articolo precedente, i funzionari di pubblica sicurezza che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo medesimo e che abbiano conseguito l'idoneita' nell'esame indetto con decreto Ministeriale 1 agosto 1947 saranno inseriti nella graduatoria, approvata col decreto Ministeriale 10 marzo 1942, dell'esame d'idoneita' indetto con decreto Ministeriale 23 dicembre 1940, in base al punteggio complessivo della votazione di esame e del coefficiente di anzianita' in ventesimi, e conseguiranno la promozione a commissario con la stessa data con la quale e' stata conferita ai funzionari di pari grado che verranno a seguirli nella graduatoria unica approvata con decreto Ministeriale 15 aprile 1946.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1950