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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/06/2024, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott.ssa Marcello
Cipri, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.06.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n° 301/2014 Reg. Gen. e vertente
TRA
La società (C.F. , con sede in Brescia. Via Foppa Parte_1 P.IVA_1
3, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio
Tomaselli del Foro di Brescia congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Massimo
Principato, nel cui studio in via Lungomare – Palazzo Miramare, Santa Teresa Riva ha eletto domicilio giusta procura in atti;
- Attrice opponente
CONTRO
Il Geom. , nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), in proprio e nella qualità di titolare e legale C.F._1
rappresentante dello Controparte_2
con sede in Venetico, via Siracusano, 96 (P.IVA ), elettivamente P.IVA_2
domiciliata in Venetico, via Domenico Genovese 3, presso lo studio dell'avv.
Roberto Lanfranco del Foro di Messina e per essa e con essa per come la rappresenta e difende giusta procura in atti.
- convenuto
OGGETTO: Responsabilità professionale CONCLUSIONI: all'udienza del 27.06.2024 i procuratori delle parti concludevano come da note conclusive e da verbale in atti.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Geom. in proprio e nella qualità di titolare e legale rappresentante Controparte_1
dello agiva in sede Controparte_2
monitoria avanti all'intestato Tribunale azionando il credito vantato nei confronti della società in relazione all'attività professionale espletata Parte_1
nell'interesse della stessa.
Il Tribunale di Messina, sulla scorta della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, emetteva il decreto ingiuntivo n. 5211/2013 depositato il 04.11.2013 e notificato in data 06.12.2013, con il quale veniva ingiunta alla il Parte_1
pagamento della somma di euro 8.381,79 oltre interessi ex d.lgs 231/02 dalla data del deposito del ricorso (17.09.2013) ed oltre le spese del procedimento monitorio liquidate in euro 111,00 per spese vive ed euro 730,00 per compensi, Iva e Cpa come per legge.
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, la società ingiunta proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo contestando l'avversa pretesa creditoria per una pluralità di motivi, lamentando e deducendo in sintesi e per quanto di interesse:
Con i primi tre motivi di opposizione l'odierna opponente ha eccepito l'impossibilità di addivenire mediante la sola produzione ed allegazione della nota spese n. 31/2010 alla prova delle prestazioni professionali asseritamente svolte dal geom. Controparte_1
per conto della stessa società immobiliare e poste a fondamento dell'azione monitoria.
Con i successivi motivi di opposizione la contestava il conferimento Parte_1
di alcun incarico e/o l'esecuzione di qualsivoglia prestazione come riferita dal geom.
e riportata nella notula n. 31/2010 contestandone il pagamento delle Controparte_1
relative spettanze creditorie stante l'avvenuto pagamento delle fatture emesse a favore del professionista istante.
Contestava inoltre il grave inadempimento posto in essere dall'opposta con riferimento alle pratiche edilizie volte all'ottenimento della regolarizzazione in sanatoria di un
Pag. 2 di 10 immobile sito in Messina, via del Santo 232 e di un immobile sito in Sant'Agata di
Militello, via Letizia 15, assumendo di avere omesso di redigere con diligenza il mandato conferito con grave pregiudizio per la L'opponente Parte_1
spiegava, quindi, domanda riconvenzionale nei confronti dell'opposta volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni provocati a causa del grave inadempimento posto in essere dal geometra oltre alla restituzione di quanto indebitamente versato in CP_1
favore del professionista incaricato di cui alla nota spese n. 15/2009 e conseguente fattura n. 01/2009 per l'importo di euro 2.500,00 relativamente all'asserita presentazione della sanatoria edilizia per il fabbricato in Sant'Agata di Militello e per l'importo di euro 2.400,00 per l'asserita presentazione della sanatoria edilizia per il fabbricato in Messina, via del Santo, oltre al risarcimento di tutti i danni provocati a causa del grave inadempimento posto in essere
In ragione delle doglianze avanzate la società opponente chiedeva quindi in via preliminare di non concedere, ove richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e la condanna del geom. alla restituzione di tutte le somme percepite dalla medesima per i CP_1
motivi indicati in narrativa;
con spese di giudizio integralmente rifuse.
Si costituiva in giudizio il geom. , in proprio e nella qualità di titolare Controparte_1
e legale rappresentante dello Studio Tecnico di progettazione Geom. Controparte_1
contestando le avverse pretese e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto delle relative domande unitamente alla conferma del decreto ingiuntivo stesso;
con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione con provvedimento del 12.05.2016, il
Giudice nel medesimo provvedimento concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183
VI co. c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava per la precisione delle conclusioni l'udienza dell'01.01.2018, di poi più volte differita d'ufficio, anche in ragione dell'avvicendamento dei magistrati titolari del fascicolo, all'01.02.2022, all'esito della quale la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c. all'udienza del 16.03.2023, con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
Pag. 3 di 10 L'opposizione proposta risulta infondata e, come tale, non meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
Procedendo nello scrutinio delle singole censure secondo l'ordine seguito dalla parte opponente il Tribunale osserva quanto segue.
In riferimento all'eccezione dell'insufficienza probatoria, in sede di cognizione piena, della nota spese n.31/2010 a dimostrazione dello svolgimento delle attività e dell'entità delle prestazioni professionali poste in essere dal geom. su incarico della CP_3 [...]
deve premettersi che, per consolidata giurisprudenza, in tema di Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata a carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha – costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista – valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c. ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste.
Il professionista per i crediti inerenti attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'an del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, cosicchè la parcella predisposta dal medesimo è priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione (Cass. 20.04.2006 n. 9254).
Il principio sopra ricordato è stato confermato dalla Corte di Cassazione, proprio con riferimento a crediti da compenso per prestazioni professionali fornite da un commercialista, precisando che “se il cliente si oppone al decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale sulla base della parcella e del relativo parere dell'Ordine professionale competente, si instaura un giudizio a cognizione piena, con inversione dell'onere della prova in capo al creditore, al quale spetta dimostrare sia il conferimento dell'incarico sia l'effettivo espletamento dello stesso” (Cass. civ. 01.02.2013 n. 2471).
Pag. 4 di 10 Giova ancora premettere che secondo la giurisprudenza di legittimità, il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuta per il pagamento di detto compenso (vedi sul punto Cass. civ. sent. n. 1244/2000), non essendo necessaria la forma scritta né, a fortiori, un contratto che stabilisca il contenuto dell'incarico e il relativo importo (Cass. civ. sent. n. 23957 del 22.10.2013; sent. n. 1741 del
27.01.2010).
Tanto premesso, la copiosa documentazione prodotta dalla convenuta opposta consente di ritenere raggiunta la prova del conferimento dell'incarico da parte della società immobiliare al geom. per il disbrigo di pratiche edilizie e tecniche. CP_1
Costituisce infatti circostanza puntualmente allegata dall'opposta e debitamente documentata lo svolgimento dell'attività professionale in favore dell'odierna opponente.
Segnatamente a supporto delle proprie deduzioni la convenuta opposta ha depositato significativa e rilevante documentazione avente ad oggetto scambi epistolari tra le parti, scritture private, richieste di planimetrie, visure catastali, disamine di CTU, predisposizione di atti catastali ed urbanistici, attestazione partecipazione ad aste giudiziarie che dimostrano inequivocabilmente l'effettività dell'attività professionale prestata dal geom. in favore della . CP_1 Parte_1
Tra l'altro la sussistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale risulta comprovato dal pagamento negli anni di fatture a favore del professionista istante, pagamento di onorari e spese che la non avrebbe certamente effettuato Parte_1
in mancanza di tale rapporto.
Premessa la prova del conferimento dell'incarico e dell'attività svolta, profilo controverso riguarda anzitutto il grave inadempimento in ordine ad una pratica edilizia finalizzata all'ottenimento della regolarizzazione urbanistica di due immobili siti in
Messina, via del Santo 232 e in Sant'Agata di Militello, via Letizia 15.
Parte attrice contesta che la convenuta geometra non avrebbe svolto CP_1
diligentemente l'incarico a lei affidato causando gravi danni alla società immobiliare che non ha potuto mettere in vendita gli immobili interessati al rilascio del titolo in
Pag. 5 di 10 sanatoria, per cui ne chiede il risarcimento del danno oltre la restituzione di quanto indebitamente versato a suo favore.
La fattispecie di cui si discute è sussumibile nella disposizione di cui all'art. 1176 c.c. in tema di responsabilità professionale.
A tal fine, si evidenzia che secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, le obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto l'incarico che un libero professionista assume verso il proprio cliente ha per contenuto lo svolgimento dell'attività professionale necessaria ed utile in relazione al caso concreto ed in vista del risultato che, attraverso il mezzo tecnico professionale, il cliente spera di conseguire.
Dovere, dunque, del libero professionista è quello di svolgere l'attività professionale necessaria ed utile in relazione al caso concreto e di svolgerla con la necessaria, adeguata diligenza, cui fa riferimento l'art. 1176, comma 2, c.c.. Ne consegue che l'inadempimento contrattuale del libero professionista, non può essere desunto, sic et sempliciter, dal mancato conseguimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, bensì deriva dalla violazione del dovere di eseguire diligentemente la prestazione professionale (Cass. Civ. sez. II 08.08.2000 n. 10431; Cass. Civ. sez. III 26.02.2002 n.
2836; Cass. Civ. Sez. II 18.07.2002 n. 10454; Cass, civ. sez. II 14.11.2002 n. 16023).
In altre parole, la valutazione della condotta del professionista nello svolgimento dell'incarico affidatogli dal cliente, lungi dal poter essere ragguagliata alla realizzazione effettiva o scontata dell'obiettivo perseguito dal cliente stesso, deve arrestarsi alla soglia di quel parametro di diligenza tecnica che deve connotare l'impegno nell'eseguire una prestazione di comportamento, ossia all'esattezza o meno della condotta contrattuale, sia pure alla stregua di specifiche regole tecniche non codificate.
Con riferimento agli oneri probatori conseguenti alla proposizione dell'azione di responsabilità professionale, si deve osservare che, ai fini della configurabilità di una responsabilità risarcitoria a carico del professionista che sia stato negligente, il creditore della prestazione deve fornire la prova di aver subito un danno e la prova che detto danno sia stato causato dalla negligente attività del professionista.
Ed invero, la responsabilità dell'esercente la professione non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo
Pag. 6 di 10 verificare in primo luogo se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del professionista;
in secondo luogo se un danno vi sia stato effettivamente;
in terzo luogo se, qualora il professionista avesse tenuto la condotta dovuta, il suo cliente avrebbe conseguito, nel caso di specie, la regolarizzazione urbanistica degli immobili siti in Messina e Sant'Agata di Militello, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del professionista, commissiva od omissiva, ed il risultato non raggiunto.
Ove, quindi, risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito
(tra tante Cass. civ. n. 22026/2004; Cass. civ. n. 6967/06; Cass. civ. n. 9917/2010).
Ciò premesso, dalle evenienze documentali si rileva come il geometra dopo CP_1
aver dato luogo a tutti gli accertamenti tecnici propedeutici alla presentazione della domanda di sanatoria dell'immobile sito in Messina, quali rilievo metrico, topografico, calcolo plano-volumetrico e della muratura, determinazione della cubatura esistente con comparazione a quella consentita dal vigente P.R.G. nel Comune di Messina, attività per le quali è stata emessa la fattura n. 01/2009 regolarmente pagata dalla odierna opponente, rappresentava alla società immobiliare – come si evince dal tenore della comunicazione di rinuncia all'incarico del 30.12.2010 – che lo stato di fatto del fabbricato non consentiva il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per un esubero di cubatura oltre che per la realizzazione sul terrazzo di un'unità immobiliare realizzata in ferro e lastre di eternit, per cui la medesima prospettava alla ditta proprietaria la necessità di procedere ad alcuni accorgimenti necessari per la redazione di un progetto di adeguamento. Nella stessa nota il professionista evidenziava che dalla domanda di sanatoria presentata a suo tempo dalla – dante causa Controparte_4
dell'immobile – ove la stessa ditta dichiarava di avere realizzato prima del 31.12.1993 un vano soggiorno-cucina di mq 25,00 e di avere allargato di mq. 8,00 la camera da letto dell'abitazione, con una volumetria da sanare di mc. 99,00, erano escluse sia la veranda al piano primo lato via Del Santo, sia l'unità immobiliare utilizzata come appartamento realizzata sul terrazzo di copertura.
Pag. 7 di 10 In ragione del rifiuto della società proprietaria dell'immobile ad attuare tutte le misure necessarie per la redazione di una sanatoria legittima e conforme sia dal punto di vista urbanistico che antisismico, il geom. , non potendo proseguire CP_1
nell'espletamento dell'incarico a suo tempo conferitole ha rinunciato allo stesso.
Per quanto concerne invece la redazione della pratica DIA avviata dal creditore opposto per l'immobile di via Santo in Messina, lo stesso professionista comunicava alla società proprietaria che la stessa si riferiva non già alla parte di immobile che non poteva essere sanato, ma solo per eseguire lavori su altre parti dell'immobile che versavano in evidente stato di pericolo e per i quali si rendeva necessario un intervento urgente.
Infine quanto all'immobile sito in Sant'Agata di Militello, il professionista non ha potuto portare a termine l'incarico ricevuto stante il mancato pagamento da parte del committente del versamento richiesto da parte dell'Ufficiale Sanitario.
Orbene è di palmare evidenza che nel caso di specie è esclusa la sussistenza di qualsiasi negligenza da parte del professionista . Dalla documentazione in atti è emerso CP_1
che la società proprietaria sebbene informata dalla professionista della necessità di attuare per l'immobile in via del Santo delle misure necessarie per la redazione di una sanatoria legittima, ha ritenuto opportuno non dar seguito a tale richiesta, impedendo di fatto al professionista di proseguire nell'espletamento del suo incarico.
Analogamente il mancato pagamento da parte della dei versamenti Parte_1
richiesti dall'Ufficiale Sanitario per la sanatoria dell'immobile in Sant'Agata di
Militello ha impedito al professionista, per fatto a lui non imputabile, nella prosecuzione dell'incarico a suo tempo conferitogli.
Tale circostanza sarebbe sufficiente ad escludere la responsabilità della convenuta per assenza di prova del nesso di casualità tra condotta e danno.
A nulla rileva ai fini di un diverso decidere quanto riferito dall' opponente circa l'ottenimento in breve tempo dei provvedimenti di regolarizzazione urbanistica dei due immobili, grazie all'attività posta in essere da altro professionista all'uopo incaricato attesa l'assenza della prova del nesso eziologico tra la condotta “omissiva” del professionista e il danno patito dall'attrice.
Pag. 8 di 10 Peralto lo stesso opponente dichiara di avere ottenuto i provvedimenti di condono edilizio “sostenendone i relativi costi e provvedendo all'integrazione della documentazione relativa alle predette pratiche di condono”.
Ne deriva che la pretesa restitutoria avanzata in via riconvenzionale da parte opponente non appare meritevole di accoglimento, anche in considerazione del fatto che la fattura n. 1/2009 era relativa alle sole attività professionali espletate fino a quel momento
(rlievi metrici, calcolo planovolumetrico etc…-), che andavano retribuite a prescindere dal rilascio o meno del permesso di costruire in sanatoria.
Non può pertanto essere accolta la domanda riconvenzionale spiegata dalla opponente, in mancanza di prova specifica del danno che la stessa avrebbe subito per effetto del dedotto inadempimento.
Per quanto attiene ai danni dedotti dall'attore in riconvenzionale, nemmeno questi ultimi si ritengono sussistenti, difettando - a monte - un inadempimento addebitabile al geometra . CP_1
Infine altrettanto infondate appaiono le censure sollevate dall'opponente in ordine alle attività analiticamente indicate nella nota spese n. 31/2010, poste a fondamento della richiesta del provvedimento monitorio e di cui si contesta il pagamento delle relative spettanze creditorie stante l'asserito avvenuto pagamento delle fatture già emesse a favore del professionista istante ovvero l'insussistenza delle stesse.
Parte istante, odierna opposta, infatti, oltre a dare prova delle prestazioni oggettivamente rese dalla medesima, per ciascun punto della nota spese ha giustificato in modo puntuale e preciso le diverse attività poste in essere per le quali ha diritto ad ottenere il compenso escludendo quelle per le quali ha già emesso fattura regolarmente pagata dalla società debitrice.
Alla luce di tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto l'opposizione deve essere rigettata, così come la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In ordine alle spese di giudizio, si ricorda che “la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore
Pag. 9 di 10 opposto che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito rispetto alla domanda monitoria….” (Cass. civ. sez. VI, Ord. n. 17854 del 27.08.2020).
La parte soccombente, infatti, va identificata alla stregua del principio di casualità – casualità sulla quale si fonda la responsabilità del processo – con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, abbia dato causa alla lite ovvero con quella che abbia tenuto nel processo un comportamento rivelatosi ingiustificato.
Ne deriva che parte attrice – opponente (debitrice) va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta. Tali spese in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente prestata, si quantificano in euro 2.540,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 17770/13 emesso dal Tribunale di Messina dichiarandone l'esecutorietà ex art. 653 c.p.c.;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte attrice opponente;
3. Rigetta ogni altra domanda avanzata dalle parti;
4. Condanna altresì parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario, spese generali come per legge.
Così deciso in Messina 27.06.2024
Letto in udienza il 27.06.2024
Il Giudice
(Dott. Marcello Cipri)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Giuseppina Condurso, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo, presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Pag. 10 di 10
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott.ssa Marcello
Cipri, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.06.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n° 301/2014 Reg. Gen. e vertente
TRA
La società (C.F. , con sede in Brescia. Via Foppa Parte_1 P.IVA_1
3, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio
Tomaselli del Foro di Brescia congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Massimo
Principato, nel cui studio in via Lungomare – Palazzo Miramare, Santa Teresa Riva ha eletto domicilio giusta procura in atti;
- Attrice opponente
CONTRO
Il Geom. , nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), in proprio e nella qualità di titolare e legale C.F._1
rappresentante dello Controparte_2
con sede in Venetico, via Siracusano, 96 (P.IVA ), elettivamente P.IVA_2
domiciliata in Venetico, via Domenico Genovese 3, presso lo studio dell'avv.
Roberto Lanfranco del Foro di Messina e per essa e con essa per come la rappresenta e difende giusta procura in atti.
- convenuto
OGGETTO: Responsabilità professionale CONCLUSIONI: all'udienza del 27.06.2024 i procuratori delle parti concludevano come da note conclusive e da verbale in atti.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Geom. in proprio e nella qualità di titolare e legale rappresentante Controparte_1
dello agiva in sede Controparte_2
monitoria avanti all'intestato Tribunale azionando il credito vantato nei confronti della società in relazione all'attività professionale espletata Parte_1
nell'interesse della stessa.
Il Tribunale di Messina, sulla scorta della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, emetteva il decreto ingiuntivo n. 5211/2013 depositato il 04.11.2013 e notificato in data 06.12.2013, con il quale veniva ingiunta alla il Parte_1
pagamento della somma di euro 8.381,79 oltre interessi ex d.lgs 231/02 dalla data del deposito del ricorso (17.09.2013) ed oltre le spese del procedimento monitorio liquidate in euro 111,00 per spese vive ed euro 730,00 per compensi, Iva e Cpa come per legge.
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, la società ingiunta proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo contestando l'avversa pretesa creditoria per una pluralità di motivi, lamentando e deducendo in sintesi e per quanto di interesse:
Con i primi tre motivi di opposizione l'odierna opponente ha eccepito l'impossibilità di addivenire mediante la sola produzione ed allegazione della nota spese n. 31/2010 alla prova delle prestazioni professionali asseritamente svolte dal geom. Controparte_1
per conto della stessa società immobiliare e poste a fondamento dell'azione monitoria.
Con i successivi motivi di opposizione la contestava il conferimento Parte_1
di alcun incarico e/o l'esecuzione di qualsivoglia prestazione come riferita dal geom.
e riportata nella notula n. 31/2010 contestandone il pagamento delle Controparte_1
relative spettanze creditorie stante l'avvenuto pagamento delle fatture emesse a favore del professionista istante.
Contestava inoltre il grave inadempimento posto in essere dall'opposta con riferimento alle pratiche edilizie volte all'ottenimento della regolarizzazione in sanatoria di un
Pag. 2 di 10 immobile sito in Messina, via del Santo 232 e di un immobile sito in Sant'Agata di
Militello, via Letizia 15, assumendo di avere omesso di redigere con diligenza il mandato conferito con grave pregiudizio per la L'opponente Parte_1
spiegava, quindi, domanda riconvenzionale nei confronti dell'opposta volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni provocati a causa del grave inadempimento posto in essere dal geometra oltre alla restituzione di quanto indebitamente versato in CP_1
favore del professionista incaricato di cui alla nota spese n. 15/2009 e conseguente fattura n. 01/2009 per l'importo di euro 2.500,00 relativamente all'asserita presentazione della sanatoria edilizia per il fabbricato in Sant'Agata di Militello e per l'importo di euro 2.400,00 per l'asserita presentazione della sanatoria edilizia per il fabbricato in Messina, via del Santo, oltre al risarcimento di tutti i danni provocati a causa del grave inadempimento posto in essere
In ragione delle doglianze avanzate la società opponente chiedeva quindi in via preliminare di non concedere, ove richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e la condanna del geom. alla restituzione di tutte le somme percepite dalla medesima per i CP_1
motivi indicati in narrativa;
con spese di giudizio integralmente rifuse.
Si costituiva in giudizio il geom. , in proprio e nella qualità di titolare Controparte_1
e legale rappresentante dello Studio Tecnico di progettazione Geom. Controparte_1
contestando le avverse pretese e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto delle relative domande unitamente alla conferma del decreto ingiuntivo stesso;
con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione con provvedimento del 12.05.2016, il
Giudice nel medesimo provvedimento concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183
VI co. c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava per la precisione delle conclusioni l'udienza dell'01.01.2018, di poi più volte differita d'ufficio, anche in ragione dell'avvicendamento dei magistrati titolari del fascicolo, all'01.02.2022, all'esito della quale la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c. all'udienza del 16.03.2023, con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
Pag. 3 di 10 L'opposizione proposta risulta infondata e, come tale, non meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
Procedendo nello scrutinio delle singole censure secondo l'ordine seguito dalla parte opponente il Tribunale osserva quanto segue.
In riferimento all'eccezione dell'insufficienza probatoria, in sede di cognizione piena, della nota spese n.31/2010 a dimostrazione dello svolgimento delle attività e dell'entità delle prestazioni professionali poste in essere dal geom. su incarico della CP_3 [...]
deve premettersi che, per consolidata giurisprudenza, in tema di Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata a carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha – costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista – valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c. ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste.
Il professionista per i crediti inerenti attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'an del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, cosicchè la parcella predisposta dal medesimo è priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione (Cass. 20.04.2006 n. 9254).
Il principio sopra ricordato è stato confermato dalla Corte di Cassazione, proprio con riferimento a crediti da compenso per prestazioni professionali fornite da un commercialista, precisando che “se il cliente si oppone al decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale sulla base della parcella e del relativo parere dell'Ordine professionale competente, si instaura un giudizio a cognizione piena, con inversione dell'onere della prova in capo al creditore, al quale spetta dimostrare sia il conferimento dell'incarico sia l'effettivo espletamento dello stesso” (Cass. civ. 01.02.2013 n. 2471).
Pag. 4 di 10 Giova ancora premettere che secondo la giurisprudenza di legittimità, il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuta per il pagamento di detto compenso (vedi sul punto Cass. civ. sent. n. 1244/2000), non essendo necessaria la forma scritta né, a fortiori, un contratto che stabilisca il contenuto dell'incarico e il relativo importo (Cass. civ. sent. n. 23957 del 22.10.2013; sent. n. 1741 del
27.01.2010).
Tanto premesso, la copiosa documentazione prodotta dalla convenuta opposta consente di ritenere raggiunta la prova del conferimento dell'incarico da parte della società immobiliare al geom. per il disbrigo di pratiche edilizie e tecniche. CP_1
Costituisce infatti circostanza puntualmente allegata dall'opposta e debitamente documentata lo svolgimento dell'attività professionale in favore dell'odierna opponente.
Segnatamente a supporto delle proprie deduzioni la convenuta opposta ha depositato significativa e rilevante documentazione avente ad oggetto scambi epistolari tra le parti, scritture private, richieste di planimetrie, visure catastali, disamine di CTU, predisposizione di atti catastali ed urbanistici, attestazione partecipazione ad aste giudiziarie che dimostrano inequivocabilmente l'effettività dell'attività professionale prestata dal geom. in favore della . CP_1 Parte_1
Tra l'altro la sussistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale risulta comprovato dal pagamento negli anni di fatture a favore del professionista istante, pagamento di onorari e spese che la non avrebbe certamente effettuato Parte_1
in mancanza di tale rapporto.
Premessa la prova del conferimento dell'incarico e dell'attività svolta, profilo controverso riguarda anzitutto il grave inadempimento in ordine ad una pratica edilizia finalizzata all'ottenimento della regolarizzazione urbanistica di due immobili siti in
Messina, via del Santo 232 e in Sant'Agata di Militello, via Letizia 15.
Parte attrice contesta che la convenuta geometra non avrebbe svolto CP_1
diligentemente l'incarico a lei affidato causando gravi danni alla società immobiliare che non ha potuto mettere in vendita gli immobili interessati al rilascio del titolo in
Pag. 5 di 10 sanatoria, per cui ne chiede il risarcimento del danno oltre la restituzione di quanto indebitamente versato a suo favore.
La fattispecie di cui si discute è sussumibile nella disposizione di cui all'art. 1176 c.c. in tema di responsabilità professionale.
A tal fine, si evidenzia che secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, le obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto l'incarico che un libero professionista assume verso il proprio cliente ha per contenuto lo svolgimento dell'attività professionale necessaria ed utile in relazione al caso concreto ed in vista del risultato che, attraverso il mezzo tecnico professionale, il cliente spera di conseguire.
Dovere, dunque, del libero professionista è quello di svolgere l'attività professionale necessaria ed utile in relazione al caso concreto e di svolgerla con la necessaria, adeguata diligenza, cui fa riferimento l'art. 1176, comma 2, c.c.. Ne consegue che l'inadempimento contrattuale del libero professionista, non può essere desunto, sic et sempliciter, dal mancato conseguimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, bensì deriva dalla violazione del dovere di eseguire diligentemente la prestazione professionale (Cass. Civ. sez. II 08.08.2000 n. 10431; Cass. Civ. sez. III 26.02.2002 n.
2836; Cass. Civ. Sez. II 18.07.2002 n. 10454; Cass, civ. sez. II 14.11.2002 n. 16023).
In altre parole, la valutazione della condotta del professionista nello svolgimento dell'incarico affidatogli dal cliente, lungi dal poter essere ragguagliata alla realizzazione effettiva o scontata dell'obiettivo perseguito dal cliente stesso, deve arrestarsi alla soglia di quel parametro di diligenza tecnica che deve connotare l'impegno nell'eseguire una prestazione di comportamento, ossia all'esattezza o meno della condotta contrattuale, sia pure alla stregua di specifiche regole tecniche non codificate.
Con riferimento agli oneri probatori conseguenti alla proposizione dell'azione di responsabilità professionale, si deve osservare che, ai fini della configurabilità di una responsabilità risarcitoria a carico del professionista che sia stato negligente, il creditore della prestazione deve fornire la prova di aver subito un danno e la prova che detto danno sia stato causato dalla negligente attività del professionista.
Ed invero, la responsabilità dell'esercente la professione non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo
Pag. 6 di 10 verificare in primo luogo se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del professionista;
in secondo luogo se un danno vi sia stato effettivamente;
in terzo luogo se, qualora il professionista avesse tenuto la condotta dovuta, il suo cliente avrebbe conseguito, nel caso di specie, la regolarizzazione urbanistica degli immobili siti in Messina e Sant'Agata di Militello, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del professionista, commissiva od omissiva, ed il risultato non raggiunto.
Ove, quindi, risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito
(tra tante Cass. civ. n. 22026/2004; Cass. civ. n. 6967/06; Cass. civ. n. 9917/2010).
Ciò premesso, dalle evenienze documentali si rileva come il geometra dopo CP_1
aver dato luogo a tutti gli accertamenti tecnici propedeutici alla presentazione della domanda di sanatoria dell'immobile sito in Messina, quali rilievo metrico, topografico, calcolo plano-volumetrico e della muratura, determinazione della cubatura esistente con comparazione a quella consentita dal vigente P.R.G. nel Comune di Messina, attività per le quali è stata emessa la fattura n. 01/2009 regolarmente pagata dalla odierna opponente, rappresentava alla società immobiliare – come si evince dal tenore della comunicazione di rinuncia all'incarico del 30.12.2010 – che lo stato di fatto del fabbricato non consentiva il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per un esubero di cubatura oltre che per la realizzazione sul terrazzo di un'unità immobiliare realizzata in ferro e lastre di eternit, per cui la medesima prospettava alla ditta proprietaria la necessità di procedere ad alcuni accorgimenti necessari per la redazione di un progetto di adeguamento. Nella stessa nota il professionista evidenziava che dalla domanda di sanatoria presentata a suo tempo dalla – dante causa Controparte_4
dell'immobile – ove la stessa ditta dichiarava di avere realizzato prima del 31.12.1993 un vano soggiorno-cucina di mq 25,00 e di avere allargato di mq. 8,00 la camera da letto dell'abitazione, con una volumetria da sanare di mc. 99,00, erano escluse sia la veranda al piano primo lato via Del Santo, sia l'unità immobiliare utilizzata come appartamento realizzata sul terrazzo di copertura.
Pag. 7 di 10 In ragione del rifiuto della società proprietaria dell'immobile ad attuare tutte le misure necessarie per la redazione di una sanatoria legittima e conforme sia dal punto di vista urbanistico che antisismico, il geom. , non potendo proseguire CP_1
nell'espletamento dell'incarico a suo tempo conferitole ha rinunciato allo stesso.
Per quanto concerne invece la redazione della pratica DIA avviata dal creditore opposto per l'immobile di via Santo in Messina, lo stesso professionista comunicava alla società proprietaria che la stessa si riferiva non già alla parte di immobile che non poteva essere sanato, ma solo per eseguire lavori su altre parti dell'immobile che versavano in evidente stato di pericolo e per i quali si rendeva necessario un intervento urgente.
Infine quanto all'immobile sito in Sant'Agata di Militello, il professionista non ha potuto portare a termine l'incarico ricevuto stante il mancato pagamento da parte del committente del versamento richiesto da parte dell'Ufficiale Sanitario.
Orbene è di palmare evidenza che nel caso di specie è esclusa la sussistenza di qualsiasi negligenza da parte del professionista . Dalla documentazione in atti è emerso CP_1
che la società proprietaria sebbene informata dalla professionista della necessità di attuare per l'immobile in via del Santo delle misure necessarie per la redazione di una sanatoria legittima, ha ritenuto opportuno non dar seguito a tale richiesta, impedendo di fatto al professionista di proseguire nell'espletamento del suo incarico.
Analogamente il mancato pagamento da parte della dei versamenti Parte_1
richiesti dall'Ufficiale Sanitario per la sanatoria dell'immobile in Sant'Agata di
Militello ha impedito al professionista, per fatto a lui non imputabile, nella prosecuzione dell'incarico a suo tempo conferitogli.
Tale circostanza sarebbe sufficiente ad escludere la responsabilità della convenuta per assenza di prova del nesso di casualità tra condotta e danno.
A nulla rileva ai fini di un diverso decidere quanto riferito dall' opponente circa l'ottenimento in breve tempo dei provvedimenti di regolarizzazione urbanistica dei due immobili, grazie all'attività posta in essere da altro professionista all'uopo incaricato attesa l'assenza della prova del nesso eziologico tra la condotta “omissiva” del professionista e il danno patito dall'attrice.
Pag. 8 di 10 Peralto lo stesso opponente dichiara di avere ottenuto i provvedimenti di condono edilizio “sostenendone i relativi costi e provvedendo all'integrazione della documentazione relativa alle predette pratiche di condono”.
Ne deriva che la pretesa restitutoria avanzata in via riconvenzionale da parte opponente non appare meritevole di accoglimento, anche in considerazione del fatto che la fattura n. 1/2009 era relativa alle sole attività professionali espletate fino a quel momento
(rlievi metrici, calcolo planovolumetrico etc…-), che andavano retribuite a prescindere dal rilascio o meno del permesso di costruire in sanatoria.
Non può pertanto essere accolta la domanda riconvenzionale spiegata dalla opponente, in mancanza di prova specifica del danno che la stessa avrebbe subito per effetto del dedotto inadempimento.
Per quanto attiene ai danni dedotti dall'attore in riconvenzionale, nemmeno questi ultimi si ritengono sussistenti, difettando - a monte - un inadempimento addebitabile al geometra . CP_1
Infine altrettanto infondate appaiono le censure sollevate dall'opponente in ordine alle attività analiticamente indicate nella nota spese n. 31/2010, poste a fondamento della richiesta del provvedimento monitorio e di cui si contesta il pagamento delle relative spettanze creditorie stante l'asserito avvenuto pagamento delle fatture già emesse a favore del professionista istante ovvero l'insussistenza delle stesse.
Parte istante, odierna opposta, infatti, oltre a dare prova delle prestazioni oggettivamente rese dalla medesima, per ciascun punto della nota spese ha giustificato in modo puntuale e preciso le diverse attività poste in essere per le quali ha diritto ad ottenere il compenso escludendo quelle per le quali ha già emesso fattura regolarmente pagata dalla società debitrice.
Alla luce di tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto l'opposizione deve essere rigettata, così come la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In ordine alle spese di giudizio, si ricorda che “la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore
Pag. 9 di 10 opposto che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito rispetto alla domanda monitoria….” (Cass. civ. sez. VI, Ord. n. 17854 del 27.08.2020).
La parte soccombente, infatti, va identificata alla stregua del principio di casualità – casualità sulla quale si fonda la responsabilità del processo – con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, abbia dato causa alla lite ovvero con quella che abbia tenuto nel processo un comportamento rivelatosi ingiustificato.
Ne deriva che parte attrice – opponente (debitrice) va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta. Tali spese in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente prestata, si quantificano in euro 2.540,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 17770/13 emesso dal Tribunale di Messina dichiarandone l'esecutorietà ex art. 653 c.p.c.;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte attrice opponente;
3. Rigetta ogni altra domanda avanzata dalle parti;
4. Condanna altresì parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario, spese generali come per legge.
Così deciso in Messina 27.06.2024
Letto in udienza il 27.06.2024
Il Giudice
(Dott. Marcello Cipri)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Giuseppina Condurso, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo, presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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