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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 957/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Roma, alla via dei due Macelli, n. 9, Parte_1
p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Francesco Guglielmini
e Salvatore Coscarelli ed elettivamente domiciliata in Castrovillari, alla via U. Caldora, n.
17, presso lo studio del primo;
appellante
E
con sede in Roma, piazza Controparte_1
Colonna, n. 370, cod. fisc. , in persona del pro tempore, P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domicilia, ope legis, al corso Vittorio Emanuele, n. 58; appellata-appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 880/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio
1 dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 880/2023 emessa, depositata e pubblicata dal Tribunale di Salerno in data 27/02/2023, Prima
Sezione Civile, … nell'ambito del giudizio 9774/2019 mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: '- Accertare la responsabilità civile del magistrato dott.ssa Teresa Reggio per aver disposto l'assegnazione nella procedura esecutiva n. 75/98 dinanzi al Tribunale di Castrovillari, con decreto di trasferimento della proprietà, in favore della in Controparte_3 quanto creditrice, dell'opificio industriale sito in Castrovillari (CS) alla località
Pietrapiana riportato nel catasto fabbricati del Comune di Castrovillari al foglio 45 particella 484 sub. I piano terra e sub. II primo piano, per il prezzo complessivo pari ad €
230.000,00 in violazione dell'art. 146 comma IV del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per i motivi di cui in narrativa;
- per l'effetto, condannare, per i motivi di cui in narrativa, la in persona del Controparte_1
del pro tempore, al pagamento della somma pari ad € 548.465,31 o CP_2 CP_1
di quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa' e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellata-appellante incidentale (come da comparsa di risposta con appello incidentale) – “a) rigetti l'appello principale, siccome del tutto infondato;
b) in integrale accoglimento dell'appello incidentale, dichiari inammissibile la domanda attrice per intervenuta decadenza. Vinte le spese del grado, rapportate al valore della controversia”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 880/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei confronti della Parte_1 [...]
ex artt. 2 e segg. legge n. 117/1988, con atto di citazione notificato Controparte_1
il 9 ottobre 2019, così provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dalla
[...]
al fine di sentir dichiarare la responsabilità civile del giudice delle esecuzioni Parte_1 immobiliari del Tribunale di Castrovillari per aver emanato, nell'ambito del procedimento espropriativo n. 75/1998, in proprio favore, quale aggiudicataria, il decreto di trasferimento dell'opificio industriale contraddistinto nel catasto fabbricati del Comune di
2 Castrovillari al foglio 45, particella 484, subalterni 1 e 2, per il prezzo di euro 230.000,00, nonostante tale compendio fosse stato realizzato abusivamente per la mancanza dell'autorizzazione paesaggistica richiesta dall'art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, con la conseguente condanna della al pagamento, a titolo Controparte_1 risarcitorio, della somma di euro 548.465,31; 2) condannava la Parte_1
alla refusione delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di Parte_1
citazione notificato il 23 settembre 2023, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la domanda risarcitoria era regolata dalla legge n. 18/2015 e non dall'originario testo della legge n. 117/1988, assumendo rilevanza, ai fini dell'individuazione della disciplina normativa applicabile, non la data del 20 maggio 2010, nella quale il giudice dell'esecuzione aveva emanato il decreto di trasferimento dell'opificio industriale realizzato in assenza dell'autorizzazione paesaggistica, ma quella dell'adozione, da parte del Controparte_4 dell'ordinanza di demolizione del 7 febbraio 2018, vale a dire il momento in cui la società attrice aveva avuto cognizione dell'abusività dell'immobile e dei danni che ne derivavano;
pertanto, il termine di decadenza dall'azione risarcitoria era triennale e decorreva dalla data di emanazione dell'ordinanza di demolizione del predetto compendio immobiliare e, non come sostenuto nella sentenza impugnata, da quella del decreto di trasferimento;
2) il giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Castrovillari, nel disporre il trasferimento di un opificio realizzato senza l'autorizzazione paesaggistica, era incorso in una manifesta violazione dell'art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 e, comunque, in una grave negligenza, per non aver chiesto all'esperto stimatore di accertare l'esistenza di tale titolo abilitativo, sicché la responsabilità civile del magistrato era evidente.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 26 gennaio 2024, la oltre a contestare la fondatezza dei motivi di Controparte_1 gravame articolati dalla , spiegava appello incidentale Parte_1 condizionato all'accoglimento di quello principale per censurare la sentenza di primo grado ed ottenerne la riforma nella parte in cui il Tribunale di Salerno aveva rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria per intervenuta decadenza.
La causa, nella quale, con ordinanza del 29 febbraio/13 marzo 2024, veniva disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 24 ottobre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
3 Indi, con ordinanza del 18/27 novembre 2024, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello della è manifestamente infondato e va rigettato. Parte_1
In ordine al primo motivo di gravame, occorre rilevare che il Tribunale di Salerno, da un lato, ha correttamente premesso che la fattispecie de qua agitur è disciplinata dalla legge n. 117/1988 nel suo testo originario e non nella formulazione novellata dalla legge n.
18/2015, atteso che quest'ultima, in mancanza di disposizioni transitorie, non ha efficacia retroattiva, sicché non è applicabile ai giudizi relativi a fatti verificatisi in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, avvenuta il 19 marzo 2015 (cfr. Cass. 7 aprile 2016,
n. 6810; Cass. ord. 27 luglio 2024, n. 21079), e, dall'altro, non ha in alcun modo affermato che il termine di decadenza dall'azione risarcitoria decorreva dal 20 maggio 2010, data in cui il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Castrovillari aveva emanato il decreto di trasferimento immobiliare, e non dal 7 febbraio 2018, giorno dell'adozione, da parte del dell'ordinanza di demolizione, avendo sostenuto l'esatto Controparte_4 contrario, al punto da rigettare l'eccezione sollevata dalla Controparte_1 in ordine all'inammissibilità della domanda per intempestiva proposizione.
[...]
Ne deriva che il motivo in esame, oltre ad essere destituito di ogni fondamento, per essere contraddetto proprio dalle argomentazioni articolate dal giudice adito, è inammissibile per carenza di interesse ad agire, inteso, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., come esigenza di ottenere un risultato utile, concreto, giuridicamente apprezzabile e non realizzabile senza l'intervento giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Cass. 28 novembre 2008, n. 28405; Cass. ord. 28 giugno 2010, n. 15355; Cass. ord. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 24 gennaio
2019, n. 2057), giacché il Tribunale di Salerno, nell'individuare il dies a quo della decorrenza del termine per la proposizione della domanda risarcitoria nei confronti dello
Stato non nel momento dell'emanazione del decreto di trasferimento dell'immobile sottoposto al procedimento espropriativo n. 75/1998, ma nella successiva data di emissione dell'ordinanza di demolizione, ha reso una statuizione favorevole alla
[...]
, sicché da tale capo della sentenza di primo grado la società appellante Parte_1
non ricevuto alcun pregiudizio rimuovibile in sede di gravame.
In sostanza, avendo il giudice di primo grado ritenuto che il termine per l'esperimento dell'azione risarcitoria di cui agli artt. 2 e segg. legge n. 117/1988 iniziava a decorrere dal
7 febbraio 2018, data dell'emanazione, da parte del Controparte_4 dell'ordinanza di demolizione del compendio immobiliare in oggetto, con la conseguenza che non era configurabile un'ipotesi di decadenza della società attrice dalla domanda,
4 proposta con atto di citazione notificato il 9 ottobre 2019, la non Parte_1
era portatrice di un interesse giuridicamente rilevante ad impugnare tale punto della decisione, per non averne subito alcun nocumento e, dunque, per non poter trarre alcun vantaggio dalla proposizione dell'esaminato motivo di appello.
Del resto, in tema di impugnazioni, costituisce ius receptum il principio secondo cui l'interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, che si identifica nel pregiudizio che la parte subisce a causa della decisione e deve essere apprezzata in relazione all'utilità concreta che può derivare al soggetto proponente il gravame dal suo eventuale accoglimento (cfr., ex plurimis, Cass. 7 maggio
2009, n. 10486; Cass. 12 aprile 2013, n. 8934; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395).
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale la Parte_1
assume che il giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Castrovillari era
[...] incorso in una manifesta violazione dell'art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 e, comunque, in una grave negligenza, per non aver chiesto all'esperto stimatore di accertare l'esistenza dell'autorizzazione paesaggistica.
Al riguardo, è necessario premettere che, con ordinanza resa all'udienza del 23 ottobre
2001 nell'ambito del procedimento espropriativo n. 75/1998, il giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Castrovillari conferiva all'esperto, geom. Parte_2
l'incarico di procedere, “previa una breve descrizione e dopo aver accertato se i confini ed i dati catastali indicati nell'atto di pignoramento corrispondono alla realtà, alla valutazione dei beni pignorati, al fine di fornire gli elementi necessari per la determinazione del prezzo base per la vendita” nonché “di accertare, con riferimento alla legge sul 'Condono edilizio' 18.2.1985, n. 47, in quale epoca fu realizzato l'immobile, gli estremi della licenza o concessione edilizia, la conformità della stessa agli strumenti urbanistici e la rispondenza alle previsioni della concessione, nonché eventuali modifiche subite dalla costruzione e gli estremi degli atti amministrativi autorizzativi delle variazioni o ristrutturazioni”.
L'esperto, ad evasione del mandato, attestava, nel paragrafo della relazione estimativa intitolato “riferimento estremi atti concessione edilizia”, che l'immobile contraddistinto nel catasto fabbricati del Comune di Castrovillari al foglio 45, particella 484, subalterni 1
e 2, id est quello che il giudice dell'esecuzione avrebbe trasferito alla Parte_1
con decreto del 20 maggio 2010, era stato realizzato “in un programma di
[...]
costruzione di opificio industriale, con inizio dei lavori il 17/01/1992 ed ultimazione lavori il 19/09/1999 per come certifica l'atto di collaudo datato 19/09/1999 … Il certificato di
5 collaudo indica gli estremi di tutte le certificazioni e concessioni che hanno premesso la regolare realizzazione delle costruzioni”.
Dal certificato di collaudo del 14 settembre 1999 emerge che, per la realizzazione dell'opificio di cui trattasi, erano stati rilasciati, quali atti autorizzativi: 1) le concessioni edilizie n. 225/1982 e n. 1572/1989 e successiva proroga per l'ultimazione dei lavori dell'11 ottobre 1994, prot. n. 27325; 2) il nulla-osta del Genio Civile n. 10119 del 18 luglio
1991, con progetti ed elaborati esecutivi delle opere in c.a. depositati il 17 luglio 1992, prot. n. 12048, e il 18 ottobre 1993, prot. n. 16056; 3) la relazione a struttura ultimata di cui all'art. 6 legge n. 1086/1971, depositata il 13 settembre 1999, prot. n. 9976; 4) i certificati di prove tecniche del laboratorio “Resistent” di Corigliano Calabro del 28 aprile
1999, prot. n. 20405 per i calcestruzzi della palazzina uffici, prot. n. 28404 per le barre di acciaio e prot. n. 20199 per i rilievi ultrasonici delle strutture prefabbricate.
Pertanto, il giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Castrovillari, nel formulare all'esperto uno specifico quesito sulla regolarità edilizia ed urbanistica del compendio pignorato, sebbene nell'anno 2001 non fosse ancora vigente l'art. 173 bis, comma 1, disp. att. c.p.c., introdotto soltanto con il decreto legge n. 35/2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80/2005, vale a dire la disposizione normativa diretta a prescrivere il contenuto necessario della relazione estimativa, chiedeva, ipso facto,
l'accertamento della sussistenza di tutti gli atti amministrativi prodromici al rilascio del permesso a costruire quale titolo legittimante la realizzazione del cespite oggetto della vendita forzata e, dunque, anche dell'eventuale autorizzazione paesaggistica originariamente prevista dall'art. 7 legge n. 1497/1939, poi dall'art. 151 d.lgs. n. 490/1999
e, infine, dall'art. 146 d.lgs. n. 42/2004.
Ed invero, non può revocarsi in dubbio che, costituendo l'autorizzazione paesaggistica un presupposto indefettibile per il rilascio del permesso a costruire, il giudice dell'esecuzione, nel demandare all'esperto la verifica della legittimità edilizia ed urbanistica dell'opificio industriale riportato nel catasto fabbricati del Comune di Castrovillari al foglio 45, particella 484, subalterni 1 e 2, gli richiedeva necessariamente, ancorché in maniera implicita, di accertare la sussistenza delle condizioni preliminari alla sua emanazione.
Del resto, neanche il richiamato art. 173 bis, comma 1, disp. att. c.p.c. prevede espressamente, tra i requisiti necessari della relazione estimativa, la segnalazione dell'esistenza dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 d.lgs. n. 42/2004, richiedendo, al punto 6), la più generale verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità, previa acquisizione o
6 aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa,
e, al punto 7), in caso di opere abusive, il controllo sulla possibilità di sanatoria ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 380/2001 e gli eventuali costi o, altrimenti, la verifica dell'eventuale presentazione di istanze di condono, con l'indicazione del soggetto istante e della normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, dello stato del procedimento, dei costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e delle eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere e, in ogni altro caso, l'accertamento, ai fini dell'istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'art. 40, comma 6, legge n. 47/1985 o dall'art. 46, comma 5, D.P.R. n. 380/2001, con la specificazione del costo per il conseguimento del titolo in sanatoria, sicché nessun addebito poteva essere mosso al giudice dell'esecuzione, anche a voler ritenere che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 80/2005, dovesse disporre la rinnovazione dell'elaborato peritale depositato il 19 febbraio 2002 per adeguarlo al sopravvenuto intervento di riforma del processo esecutivo.
A sua volta, l'esperto nominato nel procedimento esecutivo n. 75/1998, avendo accertato che l'opificio industriale era stato costruito sulla base delle autorizzazioni riportate nel certificato di collaudo accluso alla relazione peritale, asseverava correttamente la regolarità edilizia ed urbanistica dell'immobile, giacché il Comune di Castrovillari non avrebbe giammai potuto rilasciare il permesso a costruire (l'allora concessione edilizia) sin dall'anno 1982, se fosse stato necessario e non fosse stato ancora emanato il preventivo nulla-osta paesaggistico, proprio in ragione dell'essenzialità di tale atto amministrativo.
Ne consegue che, nel pronunciare in favore della , in data 20 Parte_1 maggio 2010, ai sensi dell'art. 586 c.p.c., il decreto di trasferimento del capannone industriale censito nel catasto fabbricati del Comune di Castrovillari al foglio 45, particella
484, subalterni 1 e 2, il giudice dell'esecuzione non incorreva in alcuna violazione di legge, tanto meno manifesta, né, comunque, in una grave negligenza, avendo disposto la vendita e la successiva aggiudicazione del compendio staggito sulla base delle risultanze di una relazione estimativa fondata sull'acclarata esistenza del permesso a costruire, provvedimento amministrativo che presupponeva necessariamente e comprovava l'intervenuta emanazione dei titoli abilitativi propedeutici alla sua adozione.
In definitiva, avendo l'esperto stimatore verificato l'emissione del permesso a costruire e del certificato di collaudo e non avendo segnalato alcuna criticità in ordine alla regolarità edilizia ed urbanistica dell'opificio industriale in oggetto, il giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Castrovillari, in mancanza di elementi ostativi alla vendita
7 giudiziale, pronunciava legittimamente il decreto di trasferimento del cespite staggito in favore della . Parte_1
La circostanza che il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Castrovillari emetteva, in data 7 febbraio 2018, prot. n. 3613, l'ingiunzione di demolizione dell'opificio identificato nel catasto fabbricati al foglio 45, particella 484, subalterni 1 e 2, sull'assunto che, “da verifica pratica, era emerso che la realizzazione dell'immobile era avvenuta senza il necessario nulla - osta paesaggistico, in quanto l'area interessata dalla costruzione ricadeva (e ricade tuttora) all'interno della perimetrazione del vincolo medesimo, imposto con D.M. 12.6.1972”, e che la “mancanza del nulla osta paesaggistico, atto presupposto, rende illegittimi, per violazione di legge, i titoli edilizi rilasciati sull'immobile in parola, che, di conseguenza, risulta abusivo”, non rendeva configurabile alcuna responsabilità in capo al giudice del procedimento esecutivo n.
75/1998, giacché l'accertamento, da parte dell'Ente locale, a distanza di trentacinque anni dal rilascio della concessione edilizia n. 225/1982 e di ventinove dalla successiva variante del 1989, dell'insussistenza del presupposto per la sua emanazione non poteva inficiare ex post la legittimità del decreto di trasferimento del 20 maggio 2010, per essere tale provvedimento giurisdizionale stato adottato sulla base di una relazione peritale incentrata su documenti pubblici che confermavano la conformità urbanistica del capannone industriale acquistato dalla . Parte_1
L'infondatezza ed il conseguente rigetto dell'appello proposto dalla Parte_1
comportano l'assorbimento di quello incidentale spiegato dalla
[...] [...]
per censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata Controparte_1
disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria per intervenuta decadenza, giacché tale impugnazione è stata espressamente subordinata all'eventuale accoglimento di quella principale e, quindi, ad una condizione non verificatasi.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e si Parte_1
liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00, in ragione dell'entità dell'azionata pretesa risarcitoria, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla in complessivi euro 13.500,00 per compenso, Controparte_1
di cui euro 5.000,00 per la fase di studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva ed euro
5.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
8 Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 880/2023 del Tribunale di Salerno Parte_1
con atto di citazione notificato il 23 settembre 2023 nonché sull'impugnazione incidentale condizionata spiegata dalla con comparsa di risposta Controparte_1
depositata il 26 gennaio 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto dalla;
Parte_1
2. dichiara il non luogo a provvedere sull'appello incidentale condizionato spiegato dalla Controparte_1
3. condanna la alla refusione, in favore della Parte_1 [...]
delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in Controparte_1
complessivi euro 13.500,00 per compenso difensivo, di cui euro 5.000,00 per la fase di studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva ed euro 5.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1
quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
9
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 957/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Roma, alla via dei due Macelli, n. 9, Parte_1
p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Francesco Guglielmini
e Salvatore Coscarelli ed elettivamente domiciliata in Castrovillari, alla via U. Caldora, n.
17, presso lo studio del primo;
appellante
E
con sede in Roma, piazza Controparte_1
Colonna, n. 370, cod. fisc. , in persona del pro tempore, P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domicilia, ope legis, al corso Vittorio Emanuele, n. 58; appellata-appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 880/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio
1 dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 880/2023 emessa, depositata e pubblicata dal Tribunale di Salerno in data 27/02/2023, Prima
Sezione Civile, … nell'ambito del giudizio 9774/2019 mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: '- Accertare la responsabilità civile del magistrato dott.ssa Teresa Reggio per aver disposto l'assegnazione nella procedura esecutiva n. 75/98 dinanzi al Tribunale di Castrovillari, con decreto di trasferimento della proprietà, in favore della in Controparte_3 quanto creditrice, dell'opificio industriale sito in Castrovillari (CS) alla località
Pietrapiana riportato nel catasto fabbricati del Comune di Castrovillari al foglio 45 particella 484 sub. I piano terra e sub. II primo piano, per il prezzo complessivo pari ad €
230.000,00 in violazione dell'art. 146 comma IV del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per i motivi di cui in narrativa;
- per l'effetto, condannare, per i motivi di cui in narrativa, la in persona del Controparte_1
del pro tempore, al pagamento della somma pari ad € 548.465,31 o CP_2 CP_1
di quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa' e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellata-appellante incidentale (come da comparsa di risposta con appello incidentale) – “a) rigetti l'appello principale, siccome del tutto infondato;
b) in integrale accoglimento dell'appello incidentale, dichiari inammissibile la domanda attrice per intervenuta decadenza. Vinte le spese del grado, rapportate al valore della controversia”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 880/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei confronti della Parte_1 [...]
ex artt. 2 e segg. legge n. 117/1988, con atto di citazione notificato Controparte_1
il 9 ottobre 2019, così provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dalla
[...]
al fine di sentir dichiarare la responsabilità civile del giudice delle esecuzioni Parte_1 immobiliari del Tribunale di Castrovillari per aver emanato, nell'ambito del procedimento espropriativo n. 75/1998, in proprio favore, quale aggiudicataria, il decreto di trasferimento dell'opificio industriale contraddistinto nel catasto fabbricati del Comune di
2 Castrovillari al foglio 45, particella 484, subalterni 1 e 2, per il prezzo di euro 230.000,00, nonostante tale compendio fosse stato realizzato abusivamente per la mancanza dell'autorizzazione paesaggistica richiesta dall'art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, con la conseguente condanna della al pagamento, a titolo Controparte_1 risarcitorio, della somma di euro 548.465,31; 2) condannava la Parte_1
alla refusione delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di Parte_1
citazione notificato il 23 settembre 2023, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la domanda risarcitoria era regolata dalla legge n. 18/2015 e non dall'originario testo della legge n. 117/1988, assumendo rilevanza, ai fini dell'individuazione della disciplina normativa applicabile, non la data del 20 maggio 2010, nella quale il giudice dell'esecuzione aveva emanato il decreto di trasferimento dell'opificio industriale realizzato in assenza dell'autorizzazione paesaggistica, ma quella dell'adozione, da parte del Controparte_4 dell'ordinanza di demolizione del 7 febbraio 2018, vale a dire il momento in cui la società attrice aveva avuto cognizione dell'abusività dell'immobile e dei danni che ne derivavano;
pertanto, il termine di decadenza dall'azione risarcitoria era triennale e decorreva dalla data di emanazione dell'ordinanza di demolizione del predetto compendio immobiliare e, non come sostenuto nella sentenza impugnata, da quella del decreto di trasferimento;
2) il giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Castrovillari, nel disporre il trasferimento di un opificio realizzato senza l'autorizzazione paesaggistica, era incorso in una manifesta violazione dell'art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 e, comunque, in una grave negligenza, per non aver chiesto all'esperto stimatore di accertare l'esistenza di tale titolo abilitativo, sicché la responsabilità civile del magistrato era evidente.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 26 gennaio 2024, la oltre a contestare la fondatezza dei motivi di Controparte_1 gravame articolati dalla , spiegava appello incidentale Parte_1 condizionato all'accoglimento di quello principale per censurare la sentenza di primo grado ed ottenerne la riforma nella parte in cui il Tribunale di Salerno aveva rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria per intervenuta decadenza.
La causa, nella quale, con ordinanza del 29 febbraio/13 marzo 2024, veniva disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 24 ottobre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
3 Indi, con ordinanza del 18/27 novembre 2024, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello della è manifestamente infondato e va rigettato. Parte_1
In ordine al primo motivo di gravame, occorre rilevare che il Tribunale di Salerno, da un lato, ha correttamente premesso che la fattispecie de qua agitur è disciplinata dalla legge n. 117/1988 nel suo testo originario e non nella formulazione novellata dalla legge n.
18/2015, atteso che quest'ultima, in mancanza di disposizioni transitorie, non ha efficacia retroattiva, sicché non è applicabile ai giudizi relativi a fatti verificatisi in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, avvenuta il 19 marzo 2015 (cfr. Cass. 7 aprile 2016,
n. 6810; Cass. ord. 27 luglio 2024, n. 21079), e, dall'altro, non ha in alcun modo affermato che il termine di decadenza dall'azione risarcitoria decorreva dal 20 maggio 2010, data in cui il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Castrovillari aveva emanato il decreto di trasferimento immobiliare, e non dal 7 febbraio 2018, giorno dell'adozione, da parte del dell'ordinanza di demolizione, avendo sostenuto l'esatto Controparte_4 contrario, al punto da rigettare l'eccezione sollevata dalla Controparte_1 in ordine all'inammissibilità della domanda per intempestiva proposizione.
[...]
Ne deriva che il motivo in esame, oltre ad essere destituito di ogni fondamento, per essere contraddetto proprio dalle argomentazioni articolate dal giudice adito, è inammissibile per carenza di interesse ad agire, inteso, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., come esigenza di ottenere un risultato utile, concreto, giuridicamente apprezzabile e non realizzabile senza l'intervento giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Cass. 28 novembre 2008, n. 28405; Cass. ord. 28 giugno 2010, n. 15355; Cass. ord. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 24 gennaio
2019, n. 2057), giacché il Tribunale di Salerno, nell'individuare il dies a quo della decorrenza del termine per la proposizione della domanda risarcitoria nei confronti dello
Stato non nel momento dell'emanazione del decreto di trasferimento dell'immobile sottoposto al procedimento espropriativo n. 75/1998, ma nella successiva data di emissione dell'ordinanza di demolizione, ha reso una statuizione favorevole alla
[...]
, sicché da tale capo della sentenza di primo grado la società appellante Parte_1
non ricevuto alcun pregiudizio rimuovibile in sede di gravame.
In sostanza, avendo il giudice di primo grado ritenuto che il termine per l'esperimento dell'azione risarcitoria di cui agli artt. 2 e segg. legge n. 117/1988 iniziava a decorrere dal
7 febbraio 2018, data dell'emanazione, da parte del Controparte_4 dell'ordinanza di demolizione del compendio immobiliare in oggetto, con la conseguenza che non era configurabile un'ipotesi di decadenza della società attrice dalla domanda,
4 proposta con atto di citazione notificato il 9 ottobre 2019, la non Parte_1
era portatrice di un interesse giuridicamente rilevante ad impugnare tale punto della decisione, per non averne subito alcun nocumento e, dunque, per non poter trarre alcun vantaggio dalla proposizione dell'esaminato motivo di appello.
Del resto, in tema di impugnazioni, costituisce ius receptum il principio secondo cui l'interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, che si identifica nel pregiudizio che la parte subisce a causa della decisione e deve essere apprezzata in relazione all'utilità concreta che può derivare al soggetto proponente il gravame dal suo eventuale accoglimento (cfr., ex plurimis, Cass. 7 maggio
2009, n. 10486; Cass. 12 aprile 2013, n. 8934; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395).
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale la Parte_1
assume che il giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Castrovillari era
[...] incorso in una manifesta violazione dell'art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 e, comunque, in una grave negligenza, per non aver chiesto all'esperto stimatore di accertare l'esistenza dell'autorizzazione paesaggistica.
Al riguardo, è necessario premettere che, con ordinanza resa all'udienza del 23 ottobre
2001 nell'ambito del procedimento espropriativo n. 75/1998, il giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Castrovillari conferiva all'esperto, geom. Parte_2
l'incarico di procedere, “previa una breve descrizione e dopo aver accertato se i confini ed i dati catastali indicati nell'atto di pignoramento corrispondono alla realtà, alla valutazione dei beni pignorati, al fine di fornire gli elementi necessari per la determinazione del prezzo base per la vendita” nonché “di accertare, con riferimento alla legge sul 'Condono edilizio' 18.2.1985, n. 47, in quale epoca fu realizzato l'immobile, gli estremi della licenza o concessione edilizia, la conformità della stessa agli strumenti urbanistici e la rispondenza alle previsioni della concessione, nonché eventuali modifiche subite dalla costruzione e gli estremi degli atti amministrativi autorizzativi delle variazioni o ristrutturazioni”.
L'esperto, ad evasione del mandato, attestava, nel paragrafo della relazione estimativa intitolato “riferimento estremi atti concessione edilizia”, che l'immobile contraddistinto nel catasto fabbricati del Comune di Castrovillari al foglio 45, particella 484, subalterni 1
e 2, id est quello che il giudice dell'esecuzione avrebbe trasferito alla Parte_1
con decreto del 20 maggio 2010, era stato realizzato “in un programma di
[...]
costruzione di opificio industriale, con inizio dei lavori il 17/01/1992 ed ultimazione lavori il 19/09/1999 per come certifica l'atto di collaudo datato 19/09/1999 … Il certificato di
5 collaudo indica gli estremi di tutte le certificazioni e concessioni che hanno premesso la regolare realizzazione delle costruzioni”.
Dal certificato di collaudo del 14 settembre 1999 emerge che, per la realizzazione dell'opificio di cui trattasi, erano stati rilasciati, quali atti autorizzativi: 1) le concessioni edilizie n. 225/1982 e n. 1572/1989 e successiva proroga per l'ultimazione dei lavori dell'11 ottobre 1994, prot. n. 27325; 2) il nulla-osta del Genio Civile n. 10119 del 18 luglio
1991, con progetti ed elaborati esecutivi delle opere in c.a. depositati il 17 luglio 1992, prot. n. 12048, e il 18 ottobre 1993, prot. n. 16056; 3) la relazione a struttura ultimata di cui all'art. 6 legge n. 1086/1971, depositata il 13 settembre 1999, prot. n. 9976; 4) i certificati di prove tecniche del laboratorio “Resistent” di Corigliano Calabro del 28 aprile
1999, prot. n. 20405 per i calcestruzzi della palazzina uffici, prot. n. 28404 per le barre di acciaio e prot. n. 20199 per i rilievi ultrasonici delle strutture prefabbricate.
Pertanto, il giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Castrovillari, nel formulare all'esperto uno specifico quesito sulla regolarità edilizia ed urbanistica del compendio pignorato, sebbene nell'anno 2001 non fosse ancora vigente l'art. 173 bis, comma 1, disp. att. c.p.c., introdotto soltanto con il decreto legge n. 35/2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80/2005, vale a dire la disposizione normativa diretta a prescrivere il contenuto necessario della relazione estimativa, chiedeva, ipso facto,
l'accertamento della sussistenza di tutti gli atti amministrativi prodromici al rilascio del permesso a costruire quale titolo legittimante la realizzazione del cespite oggetto della vendita forzata e, dunque, anche dell'eventuale autorizzazione paesaggistica originariamente prevista dall'art. 7 legge n. 1497/1939, poi dall'art. 151 d.lgs. n. 490/1999
e, infine, dall'art. 146 d.lgs. n. 42/2004.
Ed invero, non può revocarsi in dubbio che, costituendo l'autorizzazione paesaggistica un presupposto indefettibile per il rilascio del permesso a costruire, il giudice dell'esecuzione, nel demandare all'esperto la verifica della legittimità edilizia ed urbanistica dell'opificio industriale riportato nel catasto fabbricati del Comune di Castrovillari al foglio 45, particella 484, subalterni 1 e 2, gli richiedeva necessariamente, ancorché in maniera implicita, di accertare la sussistenza delle condizioni preliminari alla sua emanazione.
Del resto, neanche il richiamato art. 173 bis, comma 1, disp. att. c.p.c. prevede espressamente, tra i requisiti necessari della relazione estimativa, la segnalazione dell'esistenza dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 d.lgs. n. 42/2004, richiedendo, al punto 6), la più generale verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità, previa acquisizione o
6 aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa,
e, al punto 7), in caso di opere abusive, il controllo sulla possibilità di sanatoria ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 380/2001 e gli eventuali costi o, altrimenti, la verifica dell'eventuale presentazione di istanze di condono, con l'indicazione del soggetto istante e della normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, dello stato del procedimento, dei costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e delle eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere e, in ogni altro caso, l'accertamento, ai fini dell'istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'art. 40, comma 6, legge n. 47/1985 o dall'art. 46, comma 5, D.P.R. n. 380/2001, con la specificazione del costo per il conseguimento del titolo in sanatoria, sicché nessun addebito poteva essere mosso al giudice dell'esecuzione, anche a voler ritenere che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 80/2005, dovesse disporre la rinnovazione dell'elaborato peritale depositato il 19 febbraio 2002 per adeguarlo al sopravvenuto intervento di riforma del processo esecutivo.
A sua volta, l'esperto nominato nel procedimento esecutivo n. 75/1998, avendo accertato che l'opificio industriale era stato costruito sulla base delle autorizzazioni riportate nel certificato di collaudo accluso alla relazione peritale, asseverava correttamente la regolarità edilizia ed urbanistica dell'immobile, giacché il Comune di Castrovillari non avrebbe giammai potuto rilasciare il permesso a costruire (l'allora concessione edilizia) sin dall'anno 1982, se fosse stato necessario e non fosse stato ancora emanato il preventivo nulla-osta paesaggistico, proprio in ragione dell'essenzialità di tale atto amministrativo.
Ne consegue che, nel pronunciare in favore della , in data 20 Parte_1 maggio 2010, ai sensi dell'art. 586 c.p.c., il decreto di trasferimento del capannone industriale censito nel catasto fabbricati del Comune di Castrovillari al foglio 45, particella
484, subalterni 1 e 2, il giudice dell'esecuzione non incorreva in alcuna violazione di legge, tanto meno manifesta, né, comunque, in una grave negligenza, avendo disposto la vendita e la successiva aggiudicazione del compendio staggito sulla base delle risultanze di una relazione estimativa fondata sull'acclarata esistenza del permesso a costruire, provvedimento amministrativo che presupponeva necessariamente e comprovava l'intervenuta emanazione dei titoli abilitativi propedeutici alla sua adozione.
In definitiva, avendo l'esperto stimatore verificato l'emissione del permesso a costruire e del certificato di collaudo e non avendo segnalato alcuna criticità in ordine alla regolarità edilizia ed urbanistica dell'opificio industriale in oggetto, il giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Castrovillari, in mancanza di elementi ostativi alla vendita
7 giudiziale, pronunciava legittimamente il decreto di trasferimento del cespite staggito in favore della . Parte_1
La circostanza che il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Castrovillari emetteva, in data 7 febbraio 2018, prot. n. 3613, l'ingiunzione di demolizione dell'opificio identificato nel catasto fabbricati al foglio 45, particella 484, subalterni 1 e 2, sull'assunto che, “da verifica pratica, era emerso che la realizzazione dell'immobile era avvenuta senza il necessario nulla - osta paesaggistico, in quanto l'area interessata dalla costruzione ricadeva (e ricade tuttora) all'interno della perimetrazione del vincolo medesimo, imposto con D.M. 12.6.1972”, e che la “mancanza del nulla osta paesaggistico, atto presupposto, rende illegittimi, per violazione di legge, i titoli edilizi rilasciati sull'immobile in parola, che, di conseguenza, risulta abusivo”, non rendeva configurabile alcuna responsabilità in capo al giudice del procedimento esecutivo n.
75/1998, giacché l'accertamento, da parte dell'Ente locale, a distanza di trentacinque anni dal rilascio della concessione edilizia n. 225/1982 e di ventinove dalla successiva variante del 1989, dell'insussistenza del presupposto per la sua emanazione non poteva inficiare ex post la legittimità del decreto di trasferimento del 20 maggio 2010, per essere tale provvedimento giurisdizionale stato adottato sulla base di una relazione peritale incentrata su documenti pubblici che confermavano la conformità urbanistica del capannone industriale acquistato dalla . Parte_1
L'infondatezza ed il conseguente rigetto dell'appello proposto dalla Parte_1
comportano l'assorbimento di quello incidentale spiegato dalla
[...] [...]
per censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata Controparte_1
disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria per intervenuta decadenza, giacché tale impugnazione è stata espressamente subordinata all'eventuale accoglimento di quella principale e, quindi, ad una condizione non verificatasi.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e si Parte_1
liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00, in ragione dell'entità dell'azionata pretesa risarcitoria, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla in complessivi euro 13.500,00 per compenso, Controparte_1
di cui euro 5.000,00 per la fase di studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva ed euro
5.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
8 Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 880/2023 del Tribunale di Salerno Parte_1
con atto di citazione notificato il 23 settembre 2023 nonché sull'impugnazione incidentale condizionata spiegata dalla con comparsa di risposta Controparte_1
depositata il 26 gennaio 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto dalla;
Parte_1
2. dichiara il non luogo a provvedere sull'appello incidentale condizionato spiegato dalla Controparte_1
3. condanna la alla refusione, in favore della Parte_1 [...]
delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in Controparte_1
complessivi euro 13.500,00 per compenso difensivo, di cui euro 5.000,00 per la fase di studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva ed euro 5.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1
quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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