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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 227/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 706/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Creset_1 CF_Creset_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - CF_Consorzio_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO DI PA n. 0090205F24010032265 CONTRIBUTO CONS 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1839/2025 depositato il 29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14.3.2025 Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento per contributi di bonifica 2020, notificato il 27.2.2025, da parte di CRESET s.p.a. concessionario della riscossione del Consorzio_1. Censurava l'atto impugnato per 1) mancata approvazione del piano generale della bonifica essendo cessati gli effetti della disciplina transitoria di cui alla LR Puglia n.4/2012; 2) inesistenza del presupposto impositivo, ovvero di un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere gestite dal Consorzio per gli immobili assoggettati ad imposizione. Richiama precedenti pronunce giudiziarie favorevoli in relazione ad anteriori anni di imposta. Chiede l'annullamento dell'atto impugnato. Con comparse, rispettivamente del 29.4.2025 e del 29.9.2025, si costituivano il Consorzio e la concessionaria della riscossione replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'incompetenza per territorio dell'adita Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Lecce atteso che sia il concessionario della riscossione che l'ente impositore non hanno sede nella circoscrizione di detta Corte. La competenza territoriale è della Corte di giustizia tributaria di Bari nella cui circoscrizione ha sede il Consorzio_1; pertanto il giudizio dovrà essere riassunto innanzi alla Corte indicata come competente. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa atteso l'errore incolpevole in cui è incorso il ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, dichiara il proprio difetto di competenza per territorio in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Bari;
spese compensate. Lecce, 28 ottobre 2025 Il Giudice monocratico
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 706/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Creset_1 CF_Creset_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - CF_Consorzio_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO DI PA n. 0090205F24010032265 CONTRIBUTO CONS 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1839/2025 depositato il 29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14.3.2025 Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento per contributi di bonifica 2020, notificato il 27.2.2025, da parte di CRESET s.p.a. concessionario della riscossione del Consorzio_1. Censurava l'atto impugnato per 1) mancata approvazione del piano generale della bonifica essendo cessati gli effetti della disciplina transitoria di cui alla LR Puglia n.4/2012; 2) inesistenza del presupposto impositivo, ovvero di un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere gestite dal Consorzio per gli immobili assoggettati ad imposizione. Richiama precedenti pronunce giudiziarie favorevoli in relazione ad anteriori anni di imposta. Chiede l'annullamento dell'atto impugnato. Con comparse, rispettivamente del 29.4.2025 e del 29.9.2025, si costituivano il Consorzio e la concessionaria della riscossione replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'incompetenza per territorio dell'adita Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Lecce atteso che sia il concessionario della riscossione che l'ente impositore non hanno sede nella circoscrizione di detta Corte. La competenza territoriale è della Corte di giustizia tributaria di Bari nella cui circoscrizione ha sede il Consorzio_1; pertanto il giudizio dovrà essere riassunto innanzi alla Corte indicata come competente. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa atteso l'errore incolpevole in cui è incorso il ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, dichiara il proprio difetto di competenza per territorio in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Bari;
spese compensate. Lecce, 28 ottobre 2025 Il Giudice monocratico