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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/06/2025, n. 5043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5043 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10218/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada
Favarolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10218 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Monteleone e Giuseppe Ancona, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, via Cesare Battisti n.
23
APPELLANTE
E
(P.IVA. , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2 [...] in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione, Controparte_2 [...] rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Vaccari, in forza di procura in calce alla comparsa di CP_3 costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Simona Falciano in Milano, via Monviso n.
28
APPELLATA
OGGETTO: Appello – contratto di assicurazione
CONCLUSIONI
Parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1. in riforma dell'impugnata sentenza, accertare l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 27479/22
– RG 33559/22 emesso il 27.07.2022 dal Giudice di Pace di Milano e condannare, conseguentemente,
[...]
a restituire a parte appellante quanto da quest'ultima versato in forza della sentenza di primo grado;
Controparte_1
pagina 1 di 6
2. in ogni caso, condannare parte appellata alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio e, per l'effetto, condannare a restituire a parte appellante quanto da quest'ultima versato in forza della Controparte_4 sentenza di primo grado”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
NEL MERITO:
- dichiarare inammissibile, improcedibile o comunque infondato l'appello proposto dalla società avverso la Controparte_5 sentenza n. 95/2024 – RG. 5579/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano in quanto infondato in fatto e in diritto:
- rigettare l'appello proposto dalla società e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza di primo Controparte_5 grado n. 95/2024 – RG. 5579/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano;
- in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo la società ha chiesto al giudice di Controparte_1 pace di Milano di ingiungere alla società il pagamento di euro 1.300,00, oltre interessi, a Controparte_5 titolo di rateo di premio scaduto il 29.03.2022 relativamente alla polizza n. 109050835 per la copertura dell'annualità 29.03.2022/29.03.2023.
Con decreto n. 27479/2022 depositato in data 14 settembre 2022 il giudice di pace ha accolto il ricorso e ingiunto il pagamento nei termini convenuti.
La società ha proposto opposizione eccependo, nel merito, che la polizza n. Controparte_5
109050835, avente decorrenza dal 29 marzo 2019 al 29 marzo 2022, in realtà, integrava la continuazione della polizza n. 104275233 stipulata tra la società e la società poi divenuta CP_1 CP_6 [...]
a seguito di mutamento della denominazione sociale, e che con lettera raccomandata del 14 CP_5 gennaio 2022 il legale rappresentante dell'assicurata aveva comunicato la disdetta dalla polizza in questione, sia pure erroneamente indicando la precedente numerazione (n. 104275233).
L'opponente ha quindi chiesto di accertare l'infondatezza della pretesa creditoria e di revocare il decreto ingiuntivo.
La società si è costituita in giudizio, ribadendo la fondatezza della Controparte_1 propria pretesa ed evidenziando che la polizza poliennale n. 104275233, con efficacia quadriennale dal
29.03.2015 al 29.03.2019, e quella n. 109050835, con efficacia triennale dal 29.03.2019 al 29.03.2022, integravano polizze diverse, come desumibile dall'importo del premio (più elevato per la polizza n.
109050835), dalla durata (quadriennale per la polizza n. 104275233 e triennale per l'altra), dalla presenza di diverse clausole contrattuali (ad esempio, solo la polizza n. 104275233 prevedeva il tacito rinnovo) e dai rischi assicurati (più estesi in relazione alla polizza n. 109050835). Sotto un diverso profilo, la convenuta ha evidenziato l'irrilevanza, in merito all'efficacia della polizza n. 109050835, della comunicazione di disdetta pagina 2 di 6 prodotta da parte opponente, sia perché quella comunicazione menzionava la diversa polizza n. 104275233 ed era stata sottoscritta dalla società sia perché la stessa non risultava inviata presso l'agenzia di CP_6 di Milano Cinque Giornate che aveva sottoscritto la polizza, avente sede in Milano via Pietro CP_1
Maestri n. 2 né vi era prova della intervenuta consegna del documento.
Il giudice di pace di Milano, con sentenza n. 95\2024 pubblicata in data 8 gennaio 2024, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n. 27479 del 14 settembre 2022, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 913,00. Il giudice di Controparte_5 primo grado ha ritenuto che la società avesse fornito idonea dimostrazione del credito vantato, CP_1 producendo la polizza n. 109050835, che aveva scadenza al 29.03.2022 e prevedeva la clausola di tacito rinnovo, e allegando l'inadempimento dell'assicurato in ordine al pagamento del premio per l'annualità
29.03.2022/29.03.2023. In merito ai motivi di opposizione, il giudice di pace ha ritenuto che le due polizze n. 104275233 e n. 109050835 fossero diverse, sebbene stipulate dal medesimo contraente assicurato che aveva nel tempo cambiato denominazione ( già , e soprattutto ha escluso che la Controparte_5 CP_6 comunicazione del 14 gennaio 2022 fosse riferibile alla polizza n. 109050835 e, comunque, che l'opponente avesse fornito idonea prova della sua ricezione da parte dell' Controparte_7 ricezione necessaria trattandosi di atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c.
La società ha proposto appello, sostenendo che il giudice di pace avesse erroneamente CP_5 valutato le prove offerte e i documenti prodotti dalla società opponente. In particolare, parte appellante ha reiterato le argomentazioni svolte in primo grado, ossia che la polizza n. 109050835 fosse stata stipulata in continuità rispetto a quella identificata con il n. 104275233 e, in ogni caso, alla data di invio della disdetta l'unica polizza in essere tra le parti era quella n. 109050835 e, quindi, quella comunicazione non poteva che avere ad oggetto quest'ultima. In ordine all'invio e alla ricezione della disdetta, il difensore di parte appellante ha censurato la motivazione del primo giudice, secondo il quale la società aveva CP_1 tempestivamente contestato l'invio della disdetta, evidenziando che l'indirizzo di spedizione non corrispondeva a quello dell'agenzia di Milano Cinque Giornate e che la società non aveva CP_5 offerto idonea prova della ricezione di quella comunicazione da parte dell'assicuratore. A tal riguardo parte appellante ha rilevato come l'indirizzo di spedizione della disdetta (Via C. Lombroso n. 54, Milano), in realtà, fosse riferibile alla società come dimostrato dal timbro apposto in calce all'originaria CP_1 polizza n. 1042755233, recante il riferimento all'Agenzia Generale di , via C. Lombroso, n. Persona_1
54 - 20137 - Milano. Infine, parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva attribuito rilievo al documento prodotto nel corso del giudizio dalla società opponente
(precisamente, all'udienza del 27 aprile 2023), ossia alla dichiarazione del legale rappresentante della società
Mi Service s.r.l. (tale che attestava l'avvenuta consegna della raccomandata alla Persona_2 [...]
A tal riguardo, il giudice di primo grado aveva evidenziato come la Mi Service fosse anche CP_1 pagina 3 di 6 un soggetto diverso da quello al quale era stata affidata la spedizione che, dalla ricevuta prodotta dall'opponente, risultava essere tale SailPost s.p.a.; parte appellante ha invece evidenziato come la Mi
Service s.r.l. fosse una filiale del circuito Sailpost addetto alla spedizione di plichi postali e, comunque, che non aveva contestato la ricezione del plico. CP_1
Da qui l'odierno appello con il quale la società ha chiesto di riformare integralmente la CP_5 sentenza di primo grado e di revocare il decreto ingiuntivo, di condannare la società appellata alla ripetizione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
La società appellata si è costituita, eccependo l'infondatezza dei motivi di appello e ribadendo la validità ed efficacia della polizza n. 109050835 e la sussistenza del proprio diritto al pagamento dell'annualità di premio dal 29.03.2022 al 29.03.2023 in assenza della necessaria disdetta.
È stato acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado e successivamente, a seguito di mutamento del giudice (come da decreto del Presidente di sezione del 12 febbraio 2025), all'udienza del 20 maggio
2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, l'appello non è fondato.
La società lamentando l'erronea valutazione delle prove offerte in giudizio, ha proposto Controparte_5 appello sulla base di due motivi che riprendono quelli sottesi all'opposizione a decreto ingiuntivo e precisamente: da un lato, che la polizza n. 109050835 stipulata tra la società e la CP_5 CP_1 avesse sostituito la precedente polizza n. 1042755233 stipulata tra l'allora società (precedente CP_6 denominazione sociale dell'odierna e, dall'altro lato, che l'assicurata avesse Controparte_5 tempestivamente comunicato la disdetta dalla polizza n. 109050835 prima della sua originaria scadenza, fissata al 29 marzo 2022.
Entrambi i motivi non sono meritevoli di accoglimento.
Per quanto concerne il primo profilo, è pacifico e documentato dalla stessa difesa della CP_5 che la polizza n. 104275233 avesse durata quadriennale dal 29 marzo 2015 al 29 marzo 2019 e che non fosse stato pattuito il tacito rinnovo della polizza (cfr. doc. 1 del fascicolo di primo grado della parte
[...]
). È altrettanto pacifico che la polizza n. 109050835, posta a fondamento del ricorso monitorio, sia CP_5 stata stipulata tra la e la medesima compagnia di assicurazione, con effetto dal 29 marzo 2019 CP_5 sino al 29 marzo 2022 e con pattuizione del tacito rinnovo. Il solo fatto che le due polizze siano state stipulate tra le stesse parti (data l'irrilevanza del mutamento di denominazione sociale del contraente pagina 4 di 6 assicurato) e che siano state stipulate l'una (ossia la polizza n. 109050835) con efficacia immediatamente successiva rispetto all'altra (ossia la polizza n. 104275233), ad avviso di questo giudice non consente di affermare, come invece sostenuto dalla difesa della che si tratti di un unico contratto. Al CP_5 riguardo, è sufficiente considerare che la prima polizza pacificamente escludeva il tacito rinnovo e, quindi, che alla sua naturale scadenza, ossia alle ore 24:00 del 29 marzo 2019, la stessa ha cessato di produrre i suoi effetti. Ciò non escludeva la possibilità per le parti, come di fatto accaduto, di stipulare una nuova polizza
(quella n. 109050835) avente efficacia dalle ore 24:00 del 29 marzo 2019. Tale considerazione rende prive di rilievo le contestazioni di parte opponente, odierna appellante, in merito ad una asserita “sostituzione” della polizza n. 104275233 con quella n. 109050835.
Ciò posto, anche il secondo motivo di impugnazione, concernente l'efficacia della disdetta recante la data del 14 gennaio 2022, non è meritevole di accoglimento.
Al riguardo, si ritiene che tale lettera, recante il riferimento alla polizza n. 104275233 e all'originaria società assicurata, non sia idonea ad integrare la disdetta dalla polizza n. 109050835 stipulata dalla CP_6 società trattandosi di polizze diverse, per le ragioni sopra evidenziate e in parte già rilevate Controparte_5 dal giudice di primo grado.
Anche laddove si volesse prescindere dall'idoneità, in sé (ossia per il suo stesso contenuto), di questa comunicazione, si ritiene che la difesa della società appellante non abbia offerto idonea prova della ricezione della raccomandata da parte della compagnia di assicurazione Va anzitutto rilevato CP_1 come, sin dalla costituzione nel giudizio di opposizione, l'assicuratore abbia eccepito l'assenza di prova della consegna della raccomandata in questione (cfr. comparsa di costituzione p. 5). Nel corso del giudizio di primo grado l'opponente ha affermato di aver prodotto la “dichiarazione del legale rappresentante della ditta
Sailpost che attesta come la comunicazione di disdetta […] sia stata regolarmente ricevuta da (verbale del 27 CP_1 aprile 2023 e doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte ). CP_5
Ebbene, in ordine a tale documento si condividono integralmente le considerazioni già espresse dal primo giudice, ossia l'impossibilità di attribuire rilevanza ad una dichiarazione che appare rilasciata da un soggetto
(tale quale legale rappresentante della società Mi Service s.r.l.) diverso da quello che dalla Persona_2 ricevuta in atti sembrerebbe aver curato la spedizione (tale e, più in Controparte_8 particolare, , come si evince dal doc. 2, seconda pagina, del fascicolo di primo Controparte_9 grado).
In ogni caso, attesa la contestazione effettuata dalla parte in ordine alla ricezione Controparte_1 del documento e integrando la comunicazione di disdetta un atto recettizio, sarebbe stata necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento che, ad avviso di questo giudice, non può essere sostituita da una dichiarazione del soggetto incaricato della spedizione. In questa prospettiva, si ritiene che la presunzione di conoscenza di un atto ai sensi dell'art. 1335 c.c., nel caso di specie disdetta di contratto di assicurazione, del pagina 5 di 6 quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non può integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata nè dalla dichiarazione del soggetto che avrebbe curato la spedizione, essendo necessaria, attraverso la produzione di un avviso di ricevimento o di documento analogo, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza del giudice di pace di Milano n. 95 dell'8 gennaio 2024.
Le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della società tenuto Controparte_5 conto della sua soccombenza, e si liquidano in dispositivo, applicando il d.m. Giustizia 55\2014, come modificato con d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, rileva, altresì, che nella fattispecie ricorre, stante l'integrale rigetto dell'appello, l'operatività del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il versamento, da parte della società appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lei proposta (contributo pari ad euro 147,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza del giudice di pace Controparte_5 Controparte_1 di Milano n. 95/2024 dell'8 gennaio 2024, così provvede:
a. rigetta l'appello;
b. condanna al pagamento, in favore della delle Controparte_5 Controparte_1 spese processuali che liquida nella somma di euro 1.700,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
c. dà atto che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del
30.5.2002 a carico della società Controparte_5
Così deciso a Milano, 20 giugno 2025
Il giudice
Ada Favarolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada
Favarolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10218 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Monteleone e Giuseppe Ancona, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, via Cesare Battisti n.
23
APPELLANTE
E
(P.IVA. , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2 [...] in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione, Controparte_2 [...] rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Vaccari, in forza di procura in calce alla comparsa di CP_3 costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Simona Falciano in Milano, via Monviso n.
28
APPELLATA
OGGETTO: Appello – contratto di assicurazione
CONCLUSIONI
Parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1. in riforma dell'impugnata sentenza, accertare l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 27479/22
– RG 33559/22 emesso il 27.07.2022 dal Giudice di Pace di Milano e condannare, conseguentemente,
[...]
a restituire a parte appellante quanto da quest'ultima versato in forza della sentenza di primo grado;
Controparte_1
pagina 1 di 6
2. in ogni caso, condannare parte appellata alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio e, per l'effetto, condannare a restituire a parte appellante quanto da quest'ultima versato in forza della Controparte_4 sentenza di primo grado”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
NEL MERITO:
- dichiarare inammissibile, improcedibile o comunque infondato l'appello proposto dalla società avverso la Controparte_5 sentenza n. 95/2024 – RG. 5579/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano in quanto infondato in fatto e in diritto:
- rigettare l'appello proposto dalla società e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza di primo Controparte_5 grado n. 95/2024 – RG. 5579/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano;
- in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo la società ha chiesto al giudice di Controparte_1 pace di Milano di ingiungere alla società il pagamento di euro 1.300,00, oltre interessi, a Controparte_5 titolo di rateo di premio scaduto il 29.03.2022 relativamente alla polizza n. 109050835 per la copertura dell'annualità 29.03.2022/29.03.2023.
Con decreto n. 27479/2022 depositato in data 14 settembre 2022 il giudice di pace ha accolto il ricorso e ingiunto il pagamento nei termini convenuti.
La società ha proposto opposizione eccependo, nel merito, che la polizza n. Controparte_5
109050835, avente decorrenza dal 29 marzo 2019 al 29 marzo 2022, in realtà, integrava la continuazione della polizza n. 104275233 stipulata tra la società e la società poi divenuta CP_1 CP_6 [...]
a seguito di mutamento della denominazione sociale, e che con lettera raccomandata del 14 CP_5 gennaio 2022 il legale rappresentante dell'assicurata aveva comunicato la disdetta dalla polizza in questione, sia pure erroneamente indicando la precedente numerazione (n. 104275233).
L'opponente ha quindi chiesto di accertare l'infondatezza della pretesa creditoria e di revocare il decreto ingiuntivo.
La società si è costituita in giudizio, ribadendo la fondatezza della Controparte_1 propria pretesa ed evidenziando che la polizza poliennale n. 104275233, con efficacia quadriennale dal
29.03.2015 al 29.03.2019, e quella n. 109050835, con efficacia triennale dal 29.03.2019 al 29.03.2022, integravano polizze diverse, come desumibile dall'importo del premio (più elevato per la polizza n.
109050835), dalla durata (quadriennale per la polizza n. 104275233 e triennale per l'altra), dalla presenza di diverse clausole contrattuali (ad esempio, solo la polizza n. 104275233 prevedeva il tacito rinnovo) e dai rischi assicurati (più estesi in relazione alla polizza n. 109050835). Sotto un diverso profilo, la convenuta ha evidenziato l'irrilevanza, in merito all'efficacia della polizza n. 109050835, della comunicazione di disdetta pagina 2 di 6 prodotta da parte opponente, sia perché quella comunicazione menzionava la diversa polizza n. 104275233 ed era stata sottoscritta dalla società sia perché la stessa non risultava inviata presso l'agenzia di CP_6 di Milano Cinque Giornate che aveva sottoscritto la polizza, avente sede in Milano via Pietro CP_1
Maestri n. 2 né vi era prova della intervenuta consegna del documento.
Il giudice di pace di Milano, con sentenza n. 95\2024 pubblicata in data 8 gennaio 2024, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n. 27479 del 14 settembre 2022, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 913,00. Il giudice di Controparte_5 primo grado ha ritenuto che la società avesse fornito idonea dimostrazione del credito vantato, CP_1 producendo la polizza n. 109050835, che aveva scadenza al 29.03.2022 e prevedeva la clausola di tacito rinnovo, e allegando l'inadempimento dell'assicurato in ordine al pagamento del premio per l'annualità
29.03.2022/29.03.2023. In merito ai motivi di opposizione, il giudice di pace ha ritenuto che le due polizze n. 104275233 e n. 109050835 fossero diverse, sebbene stipulate dal medesimo contraente assicurato che aveva nel tempo cambiato denominazione ( già , e soprattutto ha escluso che la Controparte_5 CP_6 comunicazione del 14 gennaio 2022 fosse riferibile alla polizza n. 109050835 e, comunque, che l'opponente avesse fornito idonea prova della sua ricezione da parte dell' Controparte_7 ricezione necessaria trattandosi di atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c.
La società ha proposto appello, sostenendo che il giudice di pace avesse erroneamente CP_5 valutato le prove offerte e i documenti prodotti dalla società opponente. In particolare, parte appellante ha reiterato le argomentazioni svolte in primo grado, ossia che la polizza n. 109050835 fosse stata stipulata in continuità rispetto a quella identificata con il n. 104275233 e, in ogni caso, alla data di invio della disdetta l'unica polizza in essere tra le parti era quella n. 109050835 e, quindi, quella comunicazione non poteva che avere ad oggetto quest'ultima. In ordine all'invio e alla ricezione della disdetta, il difensore di parte appellante ha censurato la motivazione del primo giudice, secondo il quale la società aveva CP_1 tempestivamente contestato l'invio della disdetta, evidenziando che l'indirizzo di spedizione non corrispondeva a quello dell'agenzia di Milano Cinque Giornate e che la società non aveva CP_5 offerto idonea prova della ricezione di quella comunicazione da parte dell'assicuratore. A tal riguardo parte appellante ha rilevato come l'indirizzo di spedizione della disdetta (Via C. Lombroso n. 54, Milano), in realtà, fosse riferibile alla società come dimostrato dal timbro apposto in calce all'originaria CP_1 polizza n. 1042755233, recante il riferimento all'Agenzia Generale di , via C. Lombroso, n. Persona_1
54 - 20137 - Milano. Infine, parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva attribuito rilievo al documento prodotto nel corso del giudizio dalla società opponente
(precisamente, all'udienza del 27 aprile 2023), ossia alla dichiarazione del legale rappresentante della società
Mi Service s.r.l. (tale che attestava l'avvenuta consegna della raccomandata alla Persona_2 [...]
A tal riguardo, il giudice di primo grado aveva evidenziato come la Mi Service fosse anche CP_1 pagina 3 di 6 un soggetto diverso da quello al quale era stata affidata la spedizione che, dalla ricevuta prodotta dall'opponente, risultava essere tale SailPost s.p.a.; parte appellante ha invece evidenziato come la Mi
Service s.r.l. fosse una filiale del circuito Sailpost addetto alla spedizione di plichi postali e, comunque, che non aveva contestato la ricezione del plico. CP_1
Da qui l'odierno appello con il quale la società ha chiesto di riformare integralmente la CP_5 sentenza di primo grado e di revocare il decreto ingiuntivo, di condannare la società appellata alla ripetizione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
La società appellata si è costituita, eccependo l'infondatezza dei motivi di appello e ribadendo la validità ed efficacia della polizza n. 109050835 e la sussistenza del proprio diritto al pagamento dell'annualità di premio dal 29.03.2022 al 29.03.2023 in assenza della necessaria disdetta.
È stato acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado e successivamente, a seguito di mutamento del giudice (come da decreto del Presidente di sezione del 12 febbraio 2025), all'udienza del 20 maggio
2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, l'appello non è fondato.
La società lamentando l'erronea valutazione delle prove offerte in giudizio, ha proposto Controparte_5 appello sulla base di due motivi che riprendono quelli sottesi all'opposizione a decreto ingiuntivo e precisamente: da un lato, che la polizza n. 109050835 stipulata tra la società e la CP_5 CP_1 avesse sostituito la precedente polizza n. 1042755233 stipulata tra l'allora società (precedente CP_6 denominazione sociale dell'odierna e, dall'altro lato, che l'assicurata avesse Controparte_5 tempestivamente comunicato la disdetta dalla polizza n. 109050835 prima della sua originaria scadenza, fissata al 29 marzo 2022.
Entrambi i motivi non sono meritevoli di accoglimento.
Per quanto concerne il primo profilo, è pacifico e documentato dalla stessa difesa della CP_5 che la polizza n. 104275233 avesse durata quadriennale dal 29 marzo 2015 al 29 marzo 2019 e che non fosse stato pattuito il tacito rinnovo della polizza (cfr. doc. 1 del fascicolo di primo grado della parte
[...]
). È altrettanto pacifico che la polizza n. 109050835, posta a fondamento del ricorso monitorio, sia CP_5 stata stipulata tra la e la medesima compagnia di assicurazione, con effetto dal 29 marzo 2019 CP_5 sino al 29 marzo 2022 e con pattuizione del tacito rinnovo. Il solo fatto che le due polizze siano state stipulate tra le stesse parti (data l'irrilevanza del mutamento di denominazione sociale del contraente pagina 4 di 6 assicurato) e che siano state stipulate l'una (ossia la polizza n. 109050835) con efficacia immediatamente successiva rispetto all'altra (ossia la polizza n. 104275233), ad avviso di questo giudice non consente di affermare, come invece sostenuto dalla difesa della che si tratti di un unico contratto. Al CP_5 riguardo, è sufficiente considerare che la prima polizza pacificamente escludeva il tacito rinnovo e, quindi, che alla sua naturale scadenza, ossia alle ore 24:00 del 29 marzo 2019, la stessa ha cessato di produrre i suoi effetti. Ciò non escludeva la possibilità per le parti, come di fatto accaduto, di stipulare una nuova polizza
(quella n. 109050835) avente efficacia dalle ore 24:00 del 29 marzo 2019. Tale considerazione rende prive di rilievo le contestazioni di parte opponente, odierna appellante, in merito ad una asserita “sostituzione” della polizza n. 104275233 con quella n. 109050835.
Ciò posto, anche il secondo motivo di impugnazione, concernente l'efficacia della disdetta recante la data del 14 gennaio 2022, non è meritevole di accoglimento.
Al riguardo, si ritiene che tale lettera, recante il riferimento alla polizza n. 104275233 e all'originaria società assicurata, non sia idonea ad integrare la disdetta dalla polizza n. 109050835 stipulata dalla CP_6 società trattandosi di polizze diverse, per le ragioni sopra evidenziate e in parte già rilevate Controparte_5 dal giudice di primo grado.
Anche laddove si volesse prescindere dall'idoneità, in sé (ossia per il suo stesso contenuto), di questa comunicazione, si ritiene che la difesa della società appellante non abbia offerto idonea prova della ricezione della raccomandata da parte della compagnia di assicurazione Va anzitutto rilevato CP_1 come, sin dalla costituzione nel giudizio di opposizione, l'assicuratore abbia eccepito l'assenza di prova della consegna della raccomandata in questione (cfr. comparsa di costituzione p. 5). Nel corso del giudizio di primo grado l'opponente ha affermato di aver prodotto la “dichiarazione del legale rappresentante della ditta
Sailpost che attesta come la comunicazione di disdetta […] sia stata regolarmente ricevuta da (verbale del 27 CP_1 aprile 2023 e doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte ). CP_5
Ebbene, in ordine a tale documento si condividono integralmente le considerazioni già espresse dal primo giudice, ossia l'impossibilità di attribuire rilevanza ad una dichiarazione che appare rilasciata da un soggetto
(tale quale legale rappresentante della società Mi Service s.r.l.) diverso da quello che dalla Persona_2 ricevuta in atti sembrerebbe aver curato la spedizione (tale e, più in Controparte_8 particolare, , come si evince dal doc. 2, seconda pagina, del fascicolo di primo Controparte_9 grado).
In ogni caso, attesa la contestazione effettuata dalla parte in ordine alla ricezione Controparte_1 del documento e integrando la comunicazione di disdetta un atto recettizio, sarebbe stata necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento che, ad avviso di questo giudice, non può essere sostituita da una dichiarazione del soggetto incaricato della spedizione. In questa prospettiva, si ritiene che la presunzione di conoscenza di un atto ai sensi dell'art. 1335 c.c., nel caso di specie disdetta di contratto di assicurazione, del pagina 5 di 6 quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non può integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata nè dalla dichiarazione del soggetto che avrebbe curato la spedizione, essendo necessaria, attraverso la produzione di un avviso di ricevimento o di documento analogo, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza del giudice di pace di Milano n. 95 dell'8 gennaio 2024.
Le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della società tenuto Controparte_5 conto della sua soccombenza, e si liquidano in dispositivo, applicando il d.m. Giustizia 55\2014, come modificato con d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, rileva, altresì, che nella fattispecie ricorre, stante l'integrale rigetto dell'appello, l'operatività del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il versamento, da parte della società appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lei proposta (contributo pari ad euro 147,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza del giudice di pace Controparte_5 Controparte_1 di Milano n. 95/2024 dell'8 gennaio 2024, così provvede:
a. rigetta l'appello;
b. condanna al pagamento, in favore della delle Controparte_5 Controparte_1 spese processuali che liquida nella somma di euro 1.700,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
c. dà atto che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del
30.5.2002 a carico della società Controparte_5
Così deciso a Milano, 20 giugno 2025
Il giudice
Ada Favarolo
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