Art. 14. (Assegnazione temporanea a mansioni di altra categoria)
L'operaio non puo' essere adibito a mansioni di categoria diversa da quella di appartenenza.
L'Amministrazione puo' tuttavia, in relazione ad effettive ed inderogabili esigenze di servizio, o delle lavorazioni, assegnare temporaneamente con ordine scritto di servizio l'operaio a mansioni di categoria immediatamente inferiore o superiore a quella di appartenenza, fermo restando il di lui inquadramento economico-professionale.
All'operaio assegnato a mansione di categoria superiore o di capo operaio e' dovuta una indennita' pari alla differenza tra la retribuzione in godimento e quella corrispondente della categoria superiore, qualora tale assegnazione abbia durata superiore a quindici giorni consecutivi.
L'assegnazione dell'operaio a categoria inferiore, non puo', in ogni caso avere durata superiore a sei mesi.
E' fatto divieto di adibire gli operai a mansioni impiegatizie o ausiliarie di cui al testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
L'operaio non puo' essere adibito a mansioni di categoria diversa da quella di appartenenza.
L'Amministrazione puo' tuttavia, in relazione ad effettive ed inderogabili esigenze di servizio, o delle lavorazioni, assegnare temporaneamente con ordine scritto di servizio l'operaio a mansioni di categoria immediatamente inferiore o superiore a quella di appartenenza, fermo restando il di lui inquadramento economico-professionale.
All'operaio assegnato a mansione di categoria superiore o di capo operaio e' dovuta una indennita' pari alla differenza tra la retribuzione in godimento e quella corrispondente della categoria superiore, qualora tale assegnazione abbia durata superiore a quindici giorni consecutivi.
L'assegnazione dell'operaio a categoria inferiore, non puo', in ogni caso avere durata superiore a sei mesi.
E' fatto divieto di adibire gli operai a mansioni impiegatizie o ausiliarie di cui al testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .