Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 11849/2023 R.G., avente ad oggetto: Risarcimento danni
(licenziamento per giusta causa)
PROMOSSA DA
, cod. fisc. con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
SPADARO MASSIMILIANO,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to MAUGERI Controparte_1
FILIPPO, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA GUZZARDI N. 27
CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica,
anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Seconda Sezione Civile – Lavoro
In via preliminare, va evidenziato che con note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno insistito nelle proprie posizioni e chiesto la decisione della causa.
Nel merito, il ricorso, avverso l'intimato licenziamento, è infondato e va rigettato.
L'istruttoria orale ha confermato i gravi comportamenti posti in essere dal ricorrente, durante l'esecuzione della prestazione lavorativa, quale dipendente operatore socio sanitario.
La teste , sulla cui attendibilità non sono emersi elementi di Testimone_1
dubbio, trattandosi di persona presente sui luoghi, all'epoca collega di lavoro del ricorrente, ha confermato che, nel corso dell'assistenza prestata all'anziana paziente il ricorrente, oltre ad usare modalità eccessivamente energiche, le Persona_1
proferiva la seguente espressione: “sei schifosa, spero di non trovarti più quando ritorno”.
La teste ha inoltre confermato l'episodio occorso la stessa sera a scapito di altro paziente, con il quale, per motivi poco importanti legati al Persona_2
mancato reperimento di un telecomando, intratteneva una animata discussione e,
vedendo il paziente consumare un dolce, gli proferiva la seguente espressione: “ Ti faccio andare di traverso quel cannolo”.
Tale circostanza è stata anche confermata dal diretto interessato, sentito a teste (sul punto, v. infra).
La teste ha inoltre confermato gli accadimenti che hanno riguardato il paziente Tes_1
Per_3
In particolare la teste ha riferito che “Nel caso del signor , ricordo che Persona_4
si trattava di un paziente che urinava frequentemente ed abbondantemente.
Ricordo che era stato già cambiato un paio di ore prima. Ciò non di meno richiese di
essere nuovamente cambiato poiché era abbondantemente bagnato. In quella
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circostanza il ricorrente mi disse di lasciare perdere poiché ci avrebbero pensato i
colleghi del turno successivo.
D.R. Mancavano quasi due ore dal cambio turno”.
La teste ha altresì evidenziato che “con alcuni pazienti il ricorrente si comportava in modo inopportuno e sgarbato” e che non era la prima volta che lo stesso commetteva simili azioni (“Mi è capitato nel corso del rapporto di riferire identici comportamenti del ricorrente al Direttore ovvero alla di lui moglie”).
Il teste ha confermato il carattere scontroso ed aggressivo del Persona_2
ricorrente, il suo atteggiamento inurbano e la sua poca disponibilità verso le esigenze dei pazienti.
Ciò si ricava chiaramente dalla deposizione, che si riporta: “D.R. Ricordo in un episodio
che il ricorrente si mostrò scontroso dopo che avevo richiesto di verificare se il
telecomando della nostra stanza non si trovasse nella stanza attigua, che ne era priva.
Ci fu una discussione animata tra me e lui poiché precedentemente gli avevo richiesto
la cortesia di verificare se il telecomando si trovasse nella stanza in questione. Lui mi
aveva risposto di no. A quel punto decisi io di recarmi nella stanza trovando il
telecomando. Conseguentemente richiamai il ricorrente per chiedergli spiegazioni e da
li nacque la discussione. Al termine della stessa, avendo incominciato a consumare un cannolo, il ricorrente si congedò da me con una frase del tipo “se non stai attento quel cannolo te lo faccio andare di traverso”. Precedentemente a questo episodio, in un
giorno precedente, era accaduto che il ricorrente nel sistemarmi il pannolone,
strappava la parte adesiva. Chiedevo spiegazioni poiché mi rendevo conto che si era
strappato il supporto adesivo, ma il ricorrente negava, lasciandomi con il pannolone
aperto.
D.R. Ho quindi chiamato nuovamente ed il pannolone mi è stato cambiato da un altro
operatore.
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D.R. Non mi ricordo nell'occasione della consumazione del cannolo se mi ha
minacciato con altre espressioni.
D.R. Il ricorrente era sicuro di quello che faceva, non so se in altre stanze si è
comportato allo stesso modo di quello che è successo a me.
D.R. Per sicuro intendo presuntuoso.
D.R. Nell'occasione che ho riferito della consumazione del dolce, il ricorrente è stato
aggressivo. Negli altri casi era presuntuoso, ad esempio il caso del pannolone ha
accusato me di avere strappato il cerotto, ancorchè io ero immobilizzato”.
Come si desume dalle deposizioni dei testi, il ricorrente ha commesso gravi infrazioni dei propri fondamentali doveri di assistenza e cura dei pazienti, mostrando atteggiamenti inurbani, offensivi e lesivi della dignità di persone anziane e bisognose di cura ed assistenza.
Ha, in sostanza, dimostrato la propria inaffidabilità nello svolgimento delle mansioni cui era preposto, in relazione alle quali, peraltro, risultava espressamente previsto l'obbligo del lavoratore di “improntare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione degli
altri, ispirandosi al principio di solidarietà umana, subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità del suo lavoro” (art. 36, CCNI AIOP, doc.
9, fasc. resistente).
I fatti posti a base della contestazione disciplinare e poi del licenziamento sono pertanto sussistenti.
Nessuna valida ragione, che possa attenuare la gravità dei detti fatti, è emersa nel corso del giudizio.
Le condotte poste in essere appaiono dunque idonee a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, anche in considerazione dei precedenti disciplinari che hanno coinvolto il ricorrente per analoghe questioni, non opposti nelle sedi deputate.
L'adozione del licenziamento è peraltro in linea con le previsioni del CCNL Aiop -
RSA applicato al rapporto (v. contratto di assunzione, doc.
1. Fasc. ricorrente;
v. doc. 9
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fascicolo resistente), il quale, all'art. 38, prevede espressamente la possibilità per il datore di lavoro di adottare il licenziamento qualora le infrazioni abbiano particolare gravità e riguardino, tra l'altro, contegni scorretti ed offensivi nei riguardi dei degenti ed atti che possano compromettere l'ordine e l'immagine della struttura.
E' chiaro che l'aver proferito frasi dal tono minaccioso, volgare ed ingiurioso, nei confronti dei pazienti (vedi il caso della Sig. o del Sig. ), aver usato Per_1 Per_2
modi inurbani ed indelicati nella gestione dell'attività di assistenza ai malati, aver ritardato dolosamente i propri doveri di assistenza (si veda il caso riguardante il paziente
, denotano una gravissima violazione dei doveri fondamentali ed una lesione Per_3
irreversibile del rapporto fiduciario.
Sussiste dunque la giusta causa del recesso.
Nessuna violazione di carattere procedurale viene espressamente dedotta nei motivi di ricorso, sostanzialmente incentrato su di un unico motivo, relativo all'insussistenza del fatto.
Cionondimeno, per mera completezza, considerato che nel corpo del ricorso si deduce che il ricorrente “ha sempre espressamente richiesto di essere sentito, indicando anche
la disponibilità dei colleghi con lui in turno di essere sentiti, ma la società datrice di lavoro non ha mai, inspiegabilmente, dato riscontro a tale richiesta”, occorre evidenziare che in sede di giustificazione resa con memoria datata 8.5.2023, a fronte della contestazione disciplinare del 4.5.2023, che ha condotto al licenziamento, non è
stata formulata alcuna inequivoca richiesta di audizione.
La dichiarazione “Il sig. si rende disponibile ad essere sentito personalmente per Pt_1
chiarire la propria posizione”, riportata nelle memorie di difesa dell'8.5.2023, non costituisce un'espressa richiesta di audizione, ma esterna una mera disponibilità, rimettendo all'organo disciplinare ogni definitiva decisione (v. tra le tante, sul punto,
Corte appello Milano sez. lav., 10/02/2020, n.1683, secondo cui “non si esprime in
termini univoci il lavoratore che, nella sua difesa scritta, chieda di essere ascoltato
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“per ogni ulteriore chiarimento dovesse necessitare”; così anche, Cassazione civile sez.
lav., 26/10/2010, n.21899).
Non si ravvisa dunque una richiesta espressa ed univoca da parte del lavoratore. Del
resto, nel ricorso manca financo un apposito effettivo motivo di doglianza e le relative deduzioni sono del tutto generiche.
A fronte della contestazione disciplinare, il lavoratore ha formulato le proprie giustificazioni, depositando memorie datate 8 maggio 2023.
Nessuna lesione del diritto di difesa si è pertanto verificata e risultano rispettate le procedure previste dall'art. 38 CCNL applicabile al rapporto, che richiama e ribadisce quanto previsto dall'art. 7 St. lav.
Il ricorso va quindi rigettato, sussistendo i fatti contestati e sussistendo altresì la giusta causa di risoluzione del rapporto.
Le spese seguono la soccombenza, mentre non si ravvisano gli estremi per la responsabilità ex art. 96 c.p.c., trattandosi di esito subordinato all'esito dell'istruttoria e alla valutazione del relativo materiale probatorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
RIGETTA il ricorso e, per l'effetto:
CONDANNA parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore del resistente, che si liquidano in €.8083 per compensi, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge.
Così depositato, in Catania, lì 03/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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