Art. 2.
All'onere di lire cinquemila milioni derivante dall'applicazione
della presente legge per l'anno finanziario 1985 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire cinquemila milioni derivante dall'applicazione
della presente legge per l'anno finanziario 1985 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.