CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1971/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GAGLIARDI VANIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17905/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401458592 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401458592 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401458592 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401458592 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401458592 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401458592 TARI 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 827/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401458592, notificato l'8 novembre 2024, per presunta omessa dichiarazione TARI relativa agli anni
2018–2023, per l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 per l'importo di €2.893,00.
A fondamento del ricorso deduceva di essere effettivamente proprietario dell'immobile dal 2005, per successione ereditaria, e di avere effettuato la comunicazione di variazione ad AMA il 16/12/2009, che allegava.
Nonostante ciò, i bollettini TARI risultavano ancora intestati al defunto padre, sig. Nominativo_1, e Roma Capitale aveva emesso l'accertamento nei confronti del figlio, come se non avesse presentato dichiarazione.
In realtà i pagamenti erano stati tutti effettuati regolarmente ma i bollettini risultavano, nonostante la comunicazione di variazione, ancora erroneamente intestati al defunto padre.
Chiedeva previa sospensione, l'annullamento integrale per insussistenza della violazione contestata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente è proprietario dell'immobile dal 2005 e che ha comunicato ad AMA la variazione di intestazione nel 2009.
Sempre dalla documentazione prodotta risulta che i pagamenti della TARI per gli anni dal 2018 al 2023 risultano effettuati in maniera puntuale e completa, ancorché i bollettini fossero ancora intestati al dante causa.
Pertanto, la pretesa di Roma Capitale, fondata su una presunta mancata dichiarazione, si appalesa inficiata da errore materiale, non imputabile al contribuente, che ha comunque adempiuto agli obblighi di pagamento.
L'art. 1, comma 642, della L. 147/2013 stabilisce che la TARI è dovuta in relazione all'occupazione/detenzione dell'immobile. Tuttavia, in assenza di controdeduzioni del Comune che non si è costituito in giudizio, la regolarità dei versamenti è sufficiente a escludere la sussistenza di una violazione tributaria.
Il difetto di aggiornamento anagrafico da parte dell'Amministrazione non può ricadere in danno del contribuente.
Nulla per le spese in difetto di costituzione in giudizio del Comune di Roma.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Nulla per le spese del giudizio in assenza di costituzione di Roma Capitale.
Roma, 26/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dott.ssa Vania Gagliardi
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GAGLIARDI VANIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17905/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401458592 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401458592 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401458592 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401458592 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401458592 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401458592 TARI 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 827/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401458592, notificato l'8 novembre 2024, per presunta omessa dichiarazione TARI relativa agli anni
2018–2023, per l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 per l'importo di €2.893,00.
A fondamento del ricorso deduceva di essere effettivamente proprietario dell'immobile dal 2005, per successione ereditaria, e di avere effettuato la comunicazione di variazione ad AMA il 16/12/2009, che allegava.
Nonostante ciò, i bollettini TARI risultavano ancora intestati al defunto padre, sig. Nominativo_1, e Roma Capitale aveva emesso l'accertamento nei confronti del figlio, come se non avesse presentato dichiarazione.
In realtà i pagamenti erano stati tutti effettuati regolarmente ma i bollettini risultavano, nonostante la comunicazione di variazione, ancora erroneamente intestati al defunto padre.
Chiedeva previa sospensione, l'annullamento integrale per insussistenza della violazione contestata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente è proprietario dell'immobile dal 2005 e che ha comunicato ad AMA la variazione di intestazione nel 2009.
Sempre dalla documentazione prodotta risulta che i pagamenti della TARI per gli anni dal 2018 al 2023 risultano effettuati in maniera puntuale e completa, ancorché i bollettini fossero ancora intestati al dante causa.
Pertanto, la pretesa di Roma Capitale, fondata su una presunta mancata dichiarazione, si appalesa inficiata da errore materiale, non imputabile al contribuente, che ha comunque adempiuto agli obblighi di pagamento.
L'art. 1, comma 642, della L. 147/2013 stabilisce che la TARI è dovuta in relazione all'occupazione/detenzione dell'immobile. Tuttavia, in assenza di controdeduzioni del Comune che non si è costituito in giudizio, la regolarità dei versamenti è sufficiente a escludere la sussistenza di una violazione tributaria.
Il difetto di aggiornamento anagrafico da parte dell'Amministrazione non può ricadere in danno del contribuente.
Nulla per le spese in difetto di costituzione in giudizio del Comune di Roma.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Nulla per le spese del giudizio in assenza di costituzione di Roma Capitale.
Roma, 26/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dott.ssa Vania Gagliardi