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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/02/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA IN PRESENZA DEL 27 FEBBRAIO 2025
Dinanzi al GOP Vincenzo De Franceschi, sono comparsi: per parte opponente l'avvocato Roccco Perrotta, il quale deposita accettazione della proposta formulata dal giudice all'ultima udienza. Lo stesso, pertanto, conclude chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese legali e revoca dell'ordinanza-ingiunzione impugnata;
l'avvocato Domenico Biscione, per parte opposta, il quale deposita accettazione del Sindaco del della proposta conciliativa formulata dal giudice e Controparte_1 si associa alla richiesta del procuratore dell'opponente; il giudice in persona del GOP Dott. Vincenzo De Franceschi alla luce delle conclusioni sopra rassegnate, emette la seguente sentenza.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dr. Vincenzo De
Franceschi, nella causa civile iscritta al n. 2767 del ruolo generale affari contenziosi del Tribunale di Potenza dell'anno 2014, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(partita IVA ), in persona del suo amministratore Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro-tempore, nonché (codice Parte_2 fiscale ) e (codice fiscale C.F._1 Parte_3
), tutti elettivamente domiciliati in Potenza alla P.le Rizzo n. C.F._2
12, presso lo studio dell'avvocato Perrotta Rocco, che li rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE
, in persona del Sindaco rappresentate legale pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Potenza alla via Ponte Nove Luci, presso lo studio degli avvocati Domenico Biscione e Summa Teresa, che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
PARTE CONVENUTA – OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione;
CONCLUSIONI: rese nel verbale di udienza di cui sopra.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/10/2014 la società opponente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 4238, emessa il 24/07/2014 dagli agenti della
Polizia Locale del Comune di per la somma complessiva di e 10.000,00. CP_1
Pertanto, adiva il Tribunale di Potenza per sentir dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata per illegittimità nella identificazione dei soggetti destinatari e della relativa
Pag. 2 a 4 notifica, per inesistenza e/o carenza dei suoi presupposti, ritenendola infondata in fatto ed in diritto, ed in via subordinata per la rideterminazione dell'importo dovuto.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l'opposto il quale CP_1 chiedeva il rigetto del ricorso con conferma dell'ordinanza emessa.
Il giudice con provvedimento del 01/10/2015 sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Dopo una serie di scardinamenti e rinvii anche di ufficio per la discussione, la causa è stata assegnata a questo giudice, il quale all'udienza del 23/01/2025 formulava alle parti proposta conciliativa.
All'udienza odierna i procuratori delle parti hanno dato atto dell'accettazione della detta proposta ritenuta satisfattiva delle rispettive pretese ed hanno chiesto la cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali e revoca dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
In punto di diritto, giova rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia”, su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr.
Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286;
Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Pag. 3 a 4 La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, cosi come precisata in Sede pregiudiziale, e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio per le ragioni sopra evidenziate, può essere dunque dichiarata la cessata materia del contendere con revoca dell'ordinanza-ingiunzione opposta e con compensazione delle spese processuali, come richiesto dalle parti.
P.Q.M
.
dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca l'ordinanza ingiunzione n. 4238, emessa il 24/07/2014 dal;
Controparte_1
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Potenza, lì 27/02/2025
Il giudice delegato GOP dott. Vincenzo De Franceschi
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