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Decreto 7 marzo 2025
Decreto 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, decreto 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'
UNIONE EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
Alice Zorzi Presidente
Tobia Aceto Giudice rel.
Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al N. R.G. 2956/2022, promosso con ricorso ex art. 35,
d.lgs. 25/2008 da: nato in [...] il [...] C.F.: Parte_1
, CUI 061VWI8, ID VR0007096, rappresentato e difeso, C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. LUFRANO GIUSEPPE, presso il cui studio ha eletto domicilio,
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
[...]
[...]
-resistente- con l'intervento necessario del
PUBBLICO MINISTERO - SEDE
-interveniente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato il 27/04/2022,
[...] ha impugnato il provvedimento emesso il 09/12/2021 e Pt_1 ritualmente notificato il 12/04/2022, con il quale la competente gli aveva negato il riconoscimento della Controparte_1 protezione internazionale e delle ulteriori forme complementari di protezione. Il Ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di accertare e
Pag. 1 di 16 dichiarare il suo diritto al riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine il diritto ad essere ammesso alla protezione sussidiaria, in ulteriore subordine il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con istanza cautelare presentata contestualmente al ricorso, la difesa ha chiesto, inoltre, la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Tale richiesta, con decreto collegiale del 28/06/2022 è stata accolta.
La si è costituita in giudizio in data Controparte_1
07/07/2022, mediante il deposito della documentazione relativa alla fase amministrativa e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Dopo alcuni rinvii, la causa è stata quindi rimessa al Giudice titolare e riservata in decisione al Collegio all'esito del deposito delle note scritte autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e tempestivamente depositate nel termine perentorio assegnato in sostituzione dell'udienza di discussione del
04/02/2025.
FATTI DI CAUSA
Nel modello C3 compilato il 22/07/2021 il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il Paese il 10/01/2016, di essersi recato in Iran, Turchia,
Grecia, Serbia, Bosnia, Croazia, Slovenia e di essere giunto in Italia il
31/05/2021.
In sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, in data
26/11/2021, il richiedente, esprimendosi in lingua punjabi, a fondamento della sua richiesta di protezione ha dichiarato:
⬧ di essere nato nel villaggio di Ajnianwala, vicino alla città di
Sheikhupura, nel Distretto del Punjab;
di essere, quindi, cittadino pakistano;
⬧ di appartenere all'etnia Per_1
⬧ di essere di religione musulmana sunnita;
⬧ di non aver mai studiato;
⬧ di avere svolto l'attività di bracciante agricolo;
⬧ che i propri familiari ancora in vita, con i quali è in contatto sono i genitori, tre fratelli e tre sorelle.
Quanto ai motivi per i quali il richiedente si era determinato ad abbandonare il proprio Paese di origine, dalla lettura del verbale di audizione è emerso quanto segue.
Pag. 2 di 16 Il ricorrente ha esposto di essere il maggiore tra i fratelli e di dover provvedere ai bisogni della sua famiglia. Ha aggiunto che quest'ultima versa in tale stato di indigenza, che il padre è riuscito a racimolare denaro per permettere all'istante di lasciare il Paese di origine.
Quanto al timore in caso di rimpatrio, il richiedente ha riferito di non nutrire alcun timore, e di aver lasciato il Pakistan per ragioni di matrice economica.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha prodotto i seguenti documenti: copia del contratto di lavoro e documentazione medica.
La Commissione ha rigettato la domanda di protezione CP_1 internazionale per manifesta infondatezza, ritenendo insussistente tanto un timore fondato di persecuzione personale e diretta che presenti un nesso di causalità con i presupposti dello status di rifugiato, quanto i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o di altra forma residuale di protezione prevista dalla legge.
***
Il ricorso è parzialmente fondato e, quindi, va accolto nei limiti di cui alla seguente motivazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va premesso che il ricorso ex art. 35 d.lgs. 25/2008 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione internazionale a norma del d.lgs. 251/2007, ovvero della protezione speciale di cui all'art. 19
T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “giudizio sul rapporto” e non di un “ giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto, l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass. 7385/2017 e successive conformi).
Va ulteriormente premesso che nell'ambito del giudizio ex art. 35 d.lgs.
25/2008 vige sì un regime dell'onere della prova attenuato, tuttavia, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del Paese di origine alla luce delle condizioni
Pag. 3 di 16 individuali del richiedente, il quale è gravato pur sempre dall'onere di fornire dichiarazioni “pertinenti” (cfr. art. 3, co. 3, lett. b), d.lgs. 251/2007) rispetto al quadro normativo di riferimento (cfr. Cass. Ordinanza n. 19177 del 15/09/2020). Secondo la CEDU, d'altro canto, grava in linea di principio sul richiedente l'onere di addurre concreti elementi a suffragio della domanda di protezione e di precisare le ragioni per cui un pericolo concreto ed attuale lo coinvolga direttamente (cfr. J.K and Others v. Sweden
§94). Ne consegue che il richiedente è tenuto a “sostanziare”, il suo racconto, non potendosi limitare a fornire un resoconto generico, vago e stereotipato (cfr. ibidem §96). È evidente, infatti, che il Giudice, mentre è tenuto a verificare, anche d'ufficio, se nel Paese di provenienza del ricorrente sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al suo rimpatrio, non può, al contrario, essere chiamato a supplire ad eventuali insufficienti allegazioni in fatto o a deficienze probatorie concernenti la situazione personale di costui. Si rammenta, al riguardo, che la cooperazione con l'Autorità deputata all'istruzione del procedimento costituisce un preciso obbligo del richiedente. In questo senso, il c.d. “beneficio del dubbio” opera quando il richiedente abbia compiuto “ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda” e sia stata fornita “idonea motivazione” rispetto all'impossibilità di fornire tutti gli elementi pertinenti all'esame della domanda, che siano nella disponibilità dell'interessato (cfr. art. 3 co. 5 D.Lgs. n. 251/2007).
§1. Sullo status di rifugiato
Per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario, secondo il d.lgs. n. 251/2007, che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia un fondato timore di subire atti persecutori come definiti all'art. 7
(atti, in sostanza, sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti), da parte dei soggetti indicati all'art. 5 (cioè, Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione), per i motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8
(Motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare
Pag. 4 di 16 gruppo sociale, opinioni politiche). Si richiede, quindi, la sussistenza di un legame causale tra i motivi individuati dalla legge e gli atti di persecuzione.
Deve, infine, apparire ragionevole l'esclusione dell'esistenza dei soggetti menzionati all'art. 6 (Stato, partito e organizzazioni, anche internazionali, che controllino lo Stato o parte del suo territorio e che offrano protezione dalle condotte persecutorie).
Nel caso di specie, non sono emersi fattori di inclusione per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto l'unico pregiudizio al quale il ricorrente teme di andare incontro in caso di rimpatrio, ovverosia la condizione di estrema indigenza, non integra, già sul piano astratto, i presupposti richiesti dalla normativa.
Per tali ragioni, la domanda di riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato non può, pertanto, essere accolta.
§3. Sulla protezione sussidiaria
Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs.
251/2007 è necessario che il richiedente, in caso di rimpatrio, rischi di subire, da parte dei soggetti di cui al menzionato art. 5, un grave danno, da intendersi come: la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte
(art. 14, lett. a); la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (art. 14, lett. b); la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (art. 14, lett. c).
Non ricorre, nel caso in esame, alcuna di tali ipotesi.
Con riferimento alle ipotesi di protezione di cui all'art. 14, lett. a) e b),
d.lgs. 251/2007, si deve anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande
Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07,
Elgafaji) che, al punto 31 della motivazione, nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 citato), ha chiarito che i termini “condanna a morte” o “esecuzione”, nonché “tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente” devono essere riferiti a un rischio di danno concernente la particolare
(individuale) posizione dello stesso, essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della
Pag. 5 di 16 sentenza citata) alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.
La CEDU ha inoltre chiarito che eventuali violenze, privazioni e/o abusi devono raggiungere un minimo livello di severità per ricadere nell'ambito applicativo dell'art. 3 della Convenzione, aggiungendo che il relativo accertamento dipende da tutte le circostanze del caso (cfr. N.H. and Others
v §158). CP_2
Nel caso di specie, il ricorrente chiede il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. a) e b) allegando le stesse motivazioni dedotte con riferimento al rischio di persecuzione.
Si osserva, innanzitutto, che il richiedente ha negato di aver riportato condanne a morte, con la conseguenza che il Collegio non può che escludere il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett a).
Nel ricorso, inoltre, si richiama la situazione generale del PAKISTAN, per quanto attiene alle condizioni di sicurezza. Non si riscontrano, tuttavia, elementi di specifica correlazione tra il contesto generale del Paese d' origine e la situazione individuale dell'istante.
Va osservato, inoltre, che le motivazioni addotte dal ricorrente alla base dell'espatrio e del timore di far ritorno nel Paese di origine, riguarderebbero le sole difficoltà economiche in cui versa la sua famiglia (cfr. verbale di audizione pag. 4: “Io faccio parte di una famiglia economicamente povera, sono il fratello più grande e ho tanta responsabilità”).
Appare, altresì, fondamentale osservare come il ricorrente, relativamente alle occasioni concessegli per esprimere al meglio la propria situazione, si sia limitato a fornire un racconto connotato da estrema vaghezza, peraltro inerente al suo vissuto al di fuori del Pakistan (cfr. verbale di audizione pag.
4: “D. Lei che problemi ha all'orecchio? R. Stavo bene prima non so cosa è successo non sento bene da un orecchio. In Croazia mi hanno picchiato. D.
Cosa è successo in Croazia? R. Io stavo attraversando la frontiera e mi hanno picchiato i militari mentre entravo in Slovenia di nascosto. D. Mi aiuta a capire cosa è successo, chi le ha fatto male e per quale motivo? R. I militari.
D. Mi spiega cosa è successo? R. Noi stavamo arrivando via strada a piedi e loro ci hanno fermato e noi siamo scappati via allora ci hanno preso e ci hanno picchiati e mandati in Bosnia. Era circa un anno fa. D. Per l'orecchio si sta curando? R. Ho appuntamento per una visita.”).
Pag. 6 di 16 Alla luce di tali rilievi può concludersi che il richiedente è stato posto nella condizione di poter “sostanziare” la domanda e che, tuttavia, egli non ha adempiuto al proprio dovere di cooperare nell'istruzione del procedimento.
Il ricorrente ha infatti rappresentato un vissuto scarsamente circostanziato, con la conseguenza che la domanda tesa al riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b) dev'essere rigettata, per l'assenza dei fattori di inclusione previsti dalla legge. Non è infatti possibile pronosticare un rischio di grave danno in caso di rimpatrio. Come ha precisato la Corte di
Cassazione, infatti, “la mancanza di attendibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale, in assenza di ulteriori riscontri probatori, rende di per sé inaccoglibile l'istanza di protezione non sussistendo elementi sui quali concretamente basare una decisione in senso positivo” (Cass. n. 21668/2015; negli stessi termini Cass. 31668/ e Cass.
6174/21).
Quanto alla fattispecie di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, la Corte di Giustizia (Quarta Sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C–285/12,
Diakité), con riferimento alla corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, all'art. 15 lettera c), ha chiarito che “si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell' applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da “violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo”, avendo il legislatore comunitario optato “per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa
(si vedano in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).
Dunque, ai fini che qui interessano non costituiscono fattori di inclusione per il riconoscimento della protezione sussidiaria l'esistenza di generiche situazioni di instabilità politica (quand'anche sfuggite al controllo degli apparati statali), insicurezza, degrado, declino, delinquenza, dissidio o
Pag. 7 di 16 precarietà delle condizioni di vita, solo genericamente correlate con la situazione del richiedente (cfr. Cass. Civ. n. 5675/2021).
E' invece necessario, perché possa configurarsi un'ipotesi di cui alla lett.
c), che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale lo straniero dovrebbe fare ritorno) sia interessato da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è, per ciò solo, concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o la propria incolumità fisica a causa di tale situazione.
La lett. c), secondo la Cassazione, si riferisce alla “guerra”, non ad “ episodici casi di violenza”, per quanto efferata;
non ad “isolati casi di esecuzioni capitali”, per quanto ripugnanti;
non a “repressioni e di arresti”; non a “patente violazione dei diritti umani”; non a "proteste, criminalità, rapimenti e violenza domestica e scontri tra bande, culti, gruppi politici e comunità"; non, infine, ai cosiddetti “conflitti a bassa intensità”, id est l'uso da parte dello Stato di forze militari applicate in modo selettivo (e perciò stesso non generalizzato ed indiscriminato) al fine di imporre il rispetto delle sue politiche o obiettivi, senza che la cosa si traduca in un vero e proprio conflitto armato (cfr. Cass. Civ. n. 5675/2021).
La CEDU (cfr. and Elmi v. The United Kingdom §241), da un lato, CP_3 ha indicato la necessità di valutare: 1) se le parti del conflitto impieghino metodi e tattiche di combattimento che aumentino il rischio di vittime tra i civili ovvero mirino direttamente a colpire la popolazione civile;
2) se le parti utilizzino diffusamente tali metodi o tattiche;
3) dimensione locale o diffusa del conflitto;
4) numero di civili uccisi, feriti o sfollati come conseguenza dei combattimenti.
Rimane impregiudicata la possibilità che la protezione sia accordata anche a fronte di una situazione di violenza caratterizzata da una minore severità, ove il richiedente dimostri “di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale” (cfr. ibidem).
Del resto, secondo il Giudice di legittimità, le situazioni escluse dall' ambito applicativo della lett. c), ove comprovate, possono rilevare per la concessione della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. a) e b), la cui amplissima latitudine appare idonea ad includere la generalità di tali
Pag. 8 di 16 evenienze, purché si appalesi “un certo qual collegamento individuale con la persona del richiedente”.
Quanto al caso di specie, non ci sono ragioni per dubitare in ordine ai dati relativi alla provenienza del ricorrente dal Pakistan, come da questi riferiti e come accettato dalla . È quindi rispetto a Controparte_1 questo Paese che, valutati i fatti e la condizione personale del richiedente, deve essere esaminato il rischio connesso a un eventuale rimpatrio.
Ebbene, l'applicazione dei principi appena richiamati, consente di escludere l'integrazione dei presupposti normativi per il riconoscimento anche di questa forma di protezione internazionale: il ricorrente non ha formulato, infatti, alcuna allegazione di tipo individualizzante valevole ai fini dell'art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007.
Il Collegio è pertanto ammesso a vagliare unicamente l'eventuale peggioramento delle condizioni di vita e sicurezza nella regione di origine del richiedente.
Sul rilievo delle fonti di informazione consultate, si considerino i seguenti rapporti generali sulla situazione della sicurezza:
- EASO, COI REPORT: Pakistan security situation
(https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_10_EASO
_COI_Report_Pakistan_Securitys_situation.pdf );
- , Pakistan Security Controparte_4
Report 2021 (https://www.pakpips.com/article/book/pakistan-security- report-2021 );
- ACCORD, Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: Pakistan, 1. Quartal 2018: Kurzübersicht über
Vorfälle aus dem Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)
- aktualisierte 2. Version, 20 December 2018
(https://www.ecoi.net/en/source/10979.html );
- CRSS, Annual Security Report 2021, Executive Summary
(https://crss.pk/crss-annual-security- report2021/#:~:text=With%20an%20increase%20of%20roughly,(includi ng%20FATA)%20and%20Balochistan. );
- ACLED, Regional Overview: South Asia and Afghanistan 16-22 July
2022 (https://acleddata.com/2022/07/28/regional-overview-south-asia- and-afghanistan-16-22-july-2022/ );
Pag. 9 di 16 - ICG, Crisis Watch Pakistan june 2022
(https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/july-alertsand-june-trends-2022
);
- SATP, Punjab: Assessment 2022 (https://www.satp.org/terrorism- assessment/indiapunjab ).
Le fonti consultate escludono che nel Distretto del Punjab si registri una situazione di violenza indiscriminata generata in contesto di un conflitto armato interno. Il Punjab può ritenersi in gran parte pacifico;
si tratta inoltre – di una delle zone più industrializzate dell'intero Stato, contribuendo ad oltre il 60% del prodotto interno lordo, con alto tasso di alfabetizzazione.
Come riportato da EUAA, il Punjab è il Distretto considerato cuore delle attività politiche ed economiche del Pakistan, per le potenzialità di sviluppo ed il sistema di infrastrutture. Pur a fronte della presenza di gruppi armati e di alcuni attentati di matrice terroristica, alla luce delle fonti consultate, il
Tribunale ritiene – dunque - che in Punjab e nello specifico distretto di provenienza del ricorrente, non si riscontri una situazione assimilabile alla nozione di “conflitto armato”, così come descritta dalla giurisprudenza della
CGUE e della CEDU.
In Punjab sono attivi gruppi militanti estremisti con collegamenti locali, regionali e transnazionali, radicati prevalentemente nell'area meridionale.
In particolare, nel Punjab risiedono gruppi terroristici, tra cui
[...]
e attivi principalmente sul fronte Persona_2 Persona_3 del Kashmir in funzione anti-indiana (cfr. Zahid, F., Profile of IS
HA and Leader Masood Azhar, April 2019, in: Counter Terrorist
Trends and Analyses, https://www.rsis.edu.sg/wp- content/uploads/2019/04/CTTA-April-2019.pdf ). Tali fazioni continuano ad oggi a contare su una rete capillare di reclutamento in madrase e moschee;
tuttavia, il recente atteggiamento del Governo e le conseguenti operazioni delle forze di sicurezza pakistane hanno contribuito a ridurne le capacità operative. L'attività di tali gruppi armati nella
Provincia è notevolmente diminuita dal 2017 e, dalle fonti consultate, emerge un netto calo di attacchi terroristici e di numero di vittime (morti e feriti) rispetto agli anni precedenti.
Pag. 10 di 16 Le fonti danno atto delle proteste di massa legate al gruppo religioso radicale/fondamentalista (TLP), esitate in Controparte_5 scontri con la Polizia e decine di morti.
Parimenti, disordini si registrano in occasione delle tornate elettorali.
In base a quanto riportato, tuttavia, non è possibile identificare la presenza di gruppi armati contrapposti, ingaggiati con una certa persistenza in un conflitto, idoneo a determinare una situazione di violenza generalizzata, che rileverebbe ai sensi dell'art. 14 lett. c) D.Lgs n. 251/2007.
Né, d'altro canto, potrebbero importare per il riconoscimento della protezione internazionale gli episodi di terrorismo, né le sfide relative all' instabilità politica ed economica, i conflitti etnici e settari, l'estremismo religioso, ovvero le periodiche questioni inerenti alle relazioni con i Paesi vicini, come l'Afghanistan e l'India. Trattasi, infatti, di fenomeni che possono interessare il benessere della popolazione in generale, ma che non si correlerebbero, in via diretta, con la situazione del richiedente.
Il Center for Research & Security Studies (CRSS), nel 2019, ha rilevato
148 vittime in totale, 82 morti e 66 feriti, localizzate prevalentemente a
Lahore (CRSS, CRSS Annual Security Report 2019, Gennaio 2019); 40 morti e 64 feriti nel 2020; 66 morti e 29 feriti nel 2021.
Secondo la medesima fonte nel 2022 le vittime di violenze ed incidenti di sicurezza sono state più di 300, ma il 90% degli eventi si è verificato nelle
Regioni del Balochistan e di Il Sindh e la provincia Persona_4 del Punjab hanno registrato, invece, un numero molto marginale di vittime nel periodo di riferimento (https://crss.pk/security-report-first-quarter-
2022/ ).
Il SATP (South Asia Terrorism Portal) ha registrato un totale di 28 morti nel 2019 legati a 7 episodi di terrorismo: 12 civili, 9 membri delle forze di sicurezza, 7 militanti. Sempre secondo il SATP, nel 2021 il Punjab ha registrato un totale di 20 vittime legate al terrorismo, tra cui nove civili, cinque membri del personale delle forze di sicurezza e sei terroristi, contro
16 vittime, tra cui tre civili e 13 terroristi, nel 2020.
Le diverse fonti consultate, pur utilizzando diversi criteri di conteggio degli episodi di violenza e delle vittime coinvolte, sono concordi nel riferire la notevole diminuzione delle vittime rispetto agli anni 2017 e al 2018. Non si ravvisa, in questo senso, lo scenario descritto dalla giurisprudenza Sufi
Pag. 11 di 16 and Elmi v. The United Kingdom, tenuto conto che non può sostenersi l' attualità di un conflitto in cui le parti mirino a colpire la popolazione civile, né di situazioni di guerriglia diffusa, né di una situazione assimilabile ad una grave crisi umanitaria ovvero alla disgregazione dello Stato (cd. breakdown of law and order https://euaa.europa.eu/publications/judicial-analysis- article-15c-qualification-directive ).
L'analisi delle fonti internazionali, in conclusione, consente di escludere che in siano in corso conflitti armati interni o internazionali, ovvero situazioni di violenza indiscriminata.
Le COI riportano, al più, una situazione generale di pericolo, inidonea a fondare il diritto alla protezione sussidiaria, che presuppone una “situazione eccezionale, straordinaria”, mentre rimane esclusa in un “contesto ambientale in cui il livello di sicurezza risulti essere inferiore, quand'anche notevolmente inferiore, a quello assicurato nei Paesi europei” (cfr. Cass.
Civ. n. 5675/2021).
Le ragioni poste a fondamento della richiesta di protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) D.Lgs. 251/2007 devono, dunque, essere respinte.
§4. Sulla Protezione Speciale
La domanda di riconoscimento della protezione speciale è meritevole di accoglimento.
È in ogni caso opportuno premettere alcune considerazioni generali.
Con l'entrata in vigore del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, per quanto qui di rilievo, è stato ripristinato all'art. 5, co. 6, T.U.I. il principio – precedentemente eliminato dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 – del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano quale limite al rifiuto del permesso di soggiorno anche quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia.
Ancorché la norma non faccia più riferimento esplicito ai “seri motivi, in particolare di carattere umanitario”, la Corte di Cassazione ha sottolineato che “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 ... nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455
Pag. 12 di 16 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del
13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del
14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020,
Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021).
La novella legislativa, all'art. 1, co. 1, lett. e), ha altresì modificato l'art. 19, co.
1.1. del T.U.I., estendendo il divieto di espulsione della persona dello straniero – oltre alle ipotesi in cui ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, co.
6 – alle ipotesi in cui sussistano:
⬧ “fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”;
⬧ “fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”.
La norma chiarisce che “Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell' esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
La Cassazione, in sede di prima interpretazione, ha chiarito che l'art. 19 co.
1.1. D.Lgs. n. 286/198 individua diversi parametri di radicamento sul territorio del cittadino straniero: 1) la situazione familiare;
2) la dimensione sociale;
3) la durata del soggiorno sul territorio nazionale;
4) le relazioni lavorative ed economiche, “le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (cfr. Cass. Civ. n. 7861 del 2022).
L'art. 32, co. 3, d.lgs. 113/2018, nella formulazione da ultimo modificata, prevede che “Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Controparte_1 trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura 'protezione speciale' ...”.
Le modifiche hanno interessato anche l'art. 19, co. 2, lett. d-bis), T.U.I., secondo cui, ora, il permesso di soggiorno per cure mediche può essere
Pag. 13 di 16 rilasciato nel caso in cui l'interessato versi in “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato col Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza
”.
Le disposizioni normative in questione trovano immediata applicazione anche ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 d.l. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo
384, secondo comma, del codice di procedura civile”. Peraltro, va segnalato che la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24413/21 ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti, di talché esso può trovare applicazione anche in relazione alla domanda proposta da . Parte_1
Tali coordinate normative assicurano e garantiscono, in definitiva, una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Da ultimo, occorre rilevare che la giurisprudenza ha più volte ritenuto che non vi fosse più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, co.3, Cost., evidenziando che il diritto di asilo era stato interamente attuato e regolato attraverso la previsione della protezione internazionale e della protezione umanitaria (cfr. Cass. n.
10686/2012 e n. 16362/2012). Alla luce delle recenti modifiche normative, di può sostanzialmente ritenere che il diritto di asilo continui ad essere completamente esaurito dalla protezione internazionale e dalle varie figure dei permessi di soggiorno per casi speciali contemplate dal legislatore.
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa con nota di deposito del
Pag. 14 di 16 04/02/2025, risulta che egli abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata, al di fuori del circuito di accoglienza.
Con particolare riferimento all'ambito lavorativo, il ricorrente ha documentato di essere stato, negli anni, titolare di diversi contratti di lavoro che, benché a tempo determinato, sono idonei a dimostrare il suo impegno nel radicarsi sul territorio italiano.
Egli ha lavorato come bracciante agricolo presso la ditta Agricola Abdul
Ghaffar, con contratto di lavoro a tempo determinato dal 27/10/2021 al
31/12/2021, poi prorogato fino al 30/06/2022 (cfr. ricorso del 27/04/2022, doc. 2 – comunicazione . con proroga e busta paga febbraio 2022). CP_6
Successivamente ha lavorato per con decorrenza dal Persona_5
22/07/2023 (cfr. nota di deposito del 04/02/2025, CU 2024).
Il ricorrente risulta impiegato con la qualifica di operaio comune presso
M2 s.r.l. con contratto a tempo determinato dal 18/03/2024, attualmente prorogato fino al 17/11/2025 (cfr. nota di deposito del 04/02/2025, busta paga ottobre 2024, busta paga dicembre 2024, tredicesima, copia lettera di proroga del contratto).
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Il ricorso andrà pertanto, in parte qua, accolto.
§5. Sulle spese del giudizio
Si compensano integralmente le spese di lite, in quanto la decisione, in accoglimento solo parziale del ricorso, ha valorizzato elementi emersi in epoca successiva alla decisione della domanda in fase amministrativa ed al deposito del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di nato in Parte_1
PAKISTAN il 01/01/1989 C.F.: , al C.F._1 C.F._2 rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 32 co. 3, d.lgs. 25/2008, in relazione all'art. 19, co.
1.1. T.U.I.;
Pag. 15 di 16 2. RIGETTA nel resto;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite;
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente
Alice Zorzi
***
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, dr.ssa
Maria Paola Cosmetico
Pag. 16 di 16
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'
UNIONE EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
Alice Zorzi Presidente
Tobia Aceto Giudice rel.
Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al N. R.G. 2956/2022, promosso con ricorso ex art. 35,
d.lgs. 25/2008 da: nato in [...] il [...] C.F.: Parte_1
, CUI 061VWI8, ID VR0007096, rappresentato e difeso, C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. LUFRANO GIUSEPPE, presso il cui studio ha eletto domicilio,
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
[...]
[...]
-resistente- con l'intervento necessario del
PUBBLICO MINISTERO - SEDE
-interveniente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato il 27/04/2022,
[...] ha impugnato il provvedimento emesso il 09/12/2021 e Pt_1 ritualmente notificato il 12/04/2022, con il quale la competente gli aveva negato il riconoscimento della Controparte_1 protezione internazionale e delle ulteriori forme complementari di protezione. Il Ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di accertare e
Pag. 1 di 16 dichiarare il suo diritto al riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine il diritto ad essere ammesso alla protezione sussidiaria, in ulteriore subordine il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con istanza cautelare presentata contestualmente al ricorso, la difesa ha chiesto, inoltre, la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Tale richiesta, con decreto collegiale del 28/06/2022 è stata accolta.
La si è costituita in giudizio in data Controparte_1
07/07/2022, mediante il deposito della documentazione relativa alla fase amministrativa e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Dopo alcuni rinvii, la causa è stata quindi rimessa al Giudice titolare e riservata in decisione al Collegio all'esito del deposito delle note scritte autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e tempestivamente depositate nel termine perentorio assegnato in sostituzione dell'udienza di discussione del
04/02/2025.
FATTI DI CAUSA
Nel modello C3 compilato il 22/07/2021 il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il Paese il 10/01/2016, di essersi recato in Iran, Turchia,
Grecia, Serbia, Bosnia, Croazia, Slovenia e di essere giunto in Italia il
31/05/2021.
In sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, in data
26/11/2021, il richiedente, esprimendosi in lingua punjabi, a fondamento della sua richiesta di protezione ha dichiarato:
⬧ di essere nato nel villaggio di Ajnianwala, vicino alla città di
Sheikhupura, nel Distretto del Punjab;
di essere, quindi, cittadino pakistano;
⬧ di appartenere all'etnia Per_1
⬧ di essere di religione musulmana sunnita;
⬧ di non aver mai studiato;
⬧ di avere svolto l'attività di bracciante agricolo;
⬧ che i propri familiari ancora in vita, con i quali è in contatto sono i genitori, tre fratelli e tre sorelle.
Quanto ai motivi per i quali il richiedente si era determinato ad abbandonare il proprio Paese di origine, dalla lettura del verbale di audizione è emerso quanto segue.
Pag. 2 di 16 Il ricorrente ha esposto di essere il maggiore tra i fratelli e di dover provvedere ai bisogni della sua famiglia. Ha aggiunto che quest'ultima versa in tale stato di indigenza, che il padre è riuscito a racimolare denaro per permettere all'istante di lasciare il Paese di origine.
Quanto al timore in caso di rimpatrio, il richiedente ha riferito di non nutrire alcun timore, e di aver lasciato il Pakistan per ragioni di matrice economica.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha prodotto i seguenti documenti: copia del contratto di lavoro e documentazione medica.
La Commissione ha rigettato la domanda di protezione CP_1 internazionale per manifesta infondatezza, ritenendo insussistente tanto un timore fondato di persecuzione personale e diretta che presenti un nesso di causalità con i presupposti dello status di rifugiato, quanto i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o di altra forma residuale di protezione prevista dalla legge.
***
Il ricorso è parzialmente fondato e, quindi, va accolto nei limiti di cui alla seguente motivazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va premesso che il ricorso ex art. 35 d.lgs. 25/2008 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione internazionale a norma del d.lgs. 251/2007, ovvero della protezione speciale di cui all'art. 19
T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “giudizio sul rapporto” e non di un “ giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto, l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass. 7385/2017 e successive conformi).
Va ulteriormente premesso che nell'ambito del giudizio ex art. 35 d.lgs.
25/2008 vige sì un regime dell'onere della prova attenuato, tuttavia, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del Paese di origine alla luce delle condizioni
Pag. 3 di 16 individuali del richiedente, il quale è gravato pur sempre dall'onere di fornire dichiarazioni “pertinenti” (cfr. art. 3, co. 3, lett. b), d.lgs. 251/2007) rispetto al quadro normativo di riferimento (cfr. Cass. Ordinanza n. 19177 del 15/09/2020). Secondo la CEDU, d'altro canto, grava in linea di principio sul richiedente l'onere di addurre concreti elementi a suffragio della domanda di protezione e di precisare le ragioni per cui un pericolo concreto ed attuale lo coinvolga direttamente (cfr. J.K and Others v. Sweden
§94). Ne consegue che il richiedente è tenuto a “sostanziare”, il suo racconto, non potendosi limitare a fornire un resoconto generico, vago e stereotipato (cfr. ibidem §96). È evidente, infatti, che il Giudice, mentre è tenuto a verificare, anche d'ufficio, se nel Paese di provenienza del ricorrente sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al suo rimpatrio, non può, al contrario, essere chiamato a supplire ad eventuali insufficienti allegazioni in fatto o a deficienze probatorie concernenti la situazione personale di costui. Si rammenta, al riguardo, che la cooperazione con l'Autorità deputata all'istruzione del procedimento costituisce un preciso obbligo del richiedente. In questo senso, il c.d. “beneficio del dubbio” opera quando il richiedente abbia compiuto “ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda” e sia stata fornita “idonea motivazione” rispetto all'impossibilità di fornire tutti gli elementi pertinenti all'esame della domanda, che siano nella disponibilità dell'interessato (cfr. art. 3 co. 5 D.Lgs. n. 251/2007).
§1. Sullo status di rifugiato
Per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario, secondo il d.lgs. n. 251/2007, che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia un fondato timore di subire atti persecutori come definiti all'art. 7
(atti, in sostanza, sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti), da parte dei soggetti indicati all'art. 5 (cioè, Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione), per i motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8
(Motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare
Pag. 4 di 16 gruppo sociale, opinioni politiche). Si richiede, quindi, la sussistenza di un legame causale tra i motivi individuati dalla legge e gli atti di persecuzione.
Deve, infine, apparire ragionevole l'esclusione dell'esistenza dei soggetti menzionati all'art. 6 (Stato, partito e organizzazioni, anche internazionali, che controllino lo Stato o parte del suo territorio e che offrano protezione dalle condotte persecutorie).
Nel caso di specie, non sono emersi fattori di inclusione per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto l'unico pregiudizio al quale il ricorrente teme di andare incontro in caso di rimpatrio, ovverosia la condizione di estrema indigenza, non integra, già sul piano astratto, i presupposti richiesti dalla normativa.
Per tali ragioni, la domanda di riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato non può, pertanto, essere accolta.
§3. Sulla protezione sussidiaria
Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs.
251/2007 è necessario che il richiedente, in caso di rimpatrio, rischi di subire, da parte dei soggetti di cui al menzionato art. 5, un grave danno, da intendersi come: la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte
(art. 14, lett. a); la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (art. 14, lett. b); la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (art. 14, lett. c).
Non ricorre, nel caso in esame, alcuna di tali ipotesi.
Con riferimento alle ipotesi di protezione di cui all'art. 14, lett. a) e b),
d.lgs. 251/2007, si deve anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande
Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07,
Elgafaji) che, al punto 31 della motivazione, nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 citato), ha chiarito che i termini “condanna a morte” o “esecuzione”, nonché “tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente” devono essere riferiti a un rischio di danno concernente la particolare
(individuale) posizione dello stesso, essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della
Pag. 5 di 16 sentenza citata) alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.
La CEDU ha inoltre chiarito che eventuali violenze, privazioni e/o abusi devono raggiungere un minimo livello di severità per ricadere nell'ambito applicativo dell'art. 3 della Convenzione, aggiungendo che il relativo accertamento dipende da tutte le circostanze del caso (cfr. N.H. and Others
v §158). CP_2
Nel caso di specie, il ricorrente chiede il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. a) e b) allegando le stesse motivazioni dedotte con riferimento al rischio di persecuzione.
Si osserva, innanzitutto, che il richiedente ha negato di aver riportato condanne a morte, con la conseguenza che il Collegio non può che escludere il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett a).
Nel ricorso, inoltre, si richiama la situazione generale del PAKISTAN, per quanto attiene alle condizioni di sicurezza. Non si riscontrano, tuttavia, elementi di specifica correlazione tra il contesto generale del Paese d' origine e la situazione individuale dell'istante.
Va osservato, inoltre, che le motivazioni addotte dal ricorrente alla base dell'espatrio e del timore di far ritorno nel Paese di origine, riguarderebbero le sole difficoltà economiche in cui versa la sua famiglia (cfr. verbale di audizione pag. 4: “Io faccio parte di una famiglia economicamente povera, sono il fratello più grande e ho tanta responsabilità”).
Appare, altresì, fondamentale osservare come il ricorrente, relativamente alle occasioni concessegli per esprimere al meglio la propria situazione, si sia limitato a fornire un racconto connotato da estrema vaghezza, peraltro inerente al suo vissuto al di fuori del Pakistan (cfr. verbale di audizione pag.
4: “D. Lei che problemi ha all'orecchio? R. Stavo bene prima non so cosa è successo non sento bene da un orecchio. In Croazia mi hanno picchiato. D.
Cosa è successo in Croazia? R. Io stavo attraversando la frontiera e mi hanno picchiato i militari mentre entravo in Slovenia di nascosto. D. Mi aiuta a capire cosa è successo, chi le ha fatto male e per quale motivo? R. I militari.
D. Mi spiega cosa è successo? R. Noi stavamo arrivando via strada a piedi e loro ci hanno fermato e noi siamo scappati via allora ci hanno preso e ci hanno picchiati e mandati in Bosnia. Era circa un anno fa. D. Per l'orecchio si sta curando? R. Ho appuntamento per una visita.”).
Pag. 6 di 16 Alla luce di tali rilievi può concludersi che il richiedente è stato posto nella condizione di poter “sostanziare” la domanda e che, tuttavia, egli non ha adempiuto al proprio dovere di cooperare nell'istruzione del procedimento.
Il ricorrente ha infatti rappresentato un vissuto scarsamente circostanziato, con la conseguenza che la domanda tesa al riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b) dev'essere rigettata, per l'assenza dei fattori di inclusione previsti dalla legge. Non è infatti possibile pronosticare un rischio di grave danno in caso di rimpatrio. Come ha precisato la Corte di
Cassazione, infatti, “la mancanza di attendibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale, in assenza di ulteriori riscontri probatori, rende di per sé inaccoglibile l'istanza di protezione non sussistendo elementi sui quali concretamente basare una decisione in senso positivo” (Cass. n. 21668/2015; negli stessi termini Cass. 31668/ e Cass.
6174/21).
Quanto alla fattispecie di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, la Corte di Giustizia (Quarta Sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C–285/12,
Diakité), con riferimento alla corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, all'art. 15 lettera c), ha chiarito che “si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell' applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da “violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo”, avendo il legislatore comunitario optato “per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa
(si vedano in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).
Dunque, ai fini che qui interessano non costituiscono fattori di inclusione per il riconoscimento della protezione sussidiaria l'esistenza di generiche situazioni di instabilità politica (quand'anche sfuggite al controllo degli apparati statali), insicurezza, degrado, declino, delinquenza, dissidio o
Pag. 7 di 16 precarietà delle condizioni di vita, solo genericamente correlate con la situazione del richiedente (cfr. Cass. Civ. n. 5675/2021).
E' invece necessario, perché possa configurarsi un'ipotesi di cui alla lett.
c), che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale lo straniero dovrebbe fare ritorno) sia interessato da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è, per ciò solo, concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o la propria incolumità fisica a causa di tale situazione.
La lett. c), secondo la Cassazione, si riferisce alla “guerra”, non ad “ episodici casi di violenza”, per quanto efferata;
non ad “isolati casi di esecuzioni capitali”, per quanto ripugnanti;
non a “repressioni e di arresti”; non a “patente violazione dei diritti umani”; non a "proteste, criminalità, rapimenti e violenza domestica e scontri tra bande, culti, gruppi politici e comunità"; non, infine, ai cosiddetti “conflitti a bassa intensità”, id est l'uso da parte dello Stato di forze militari applicate in modo selettivo (e perciò stesso non generalizzato ed indiscriminato) al fine di imporre il rispetto delle sue politiche o obiettivi, senza che la cosa si traduca in un vero e proprio conflitto armato (cfr. Cass. Civ. n. 5675/2021).
La CEDU (cfr. and Elmi v. The United Kingdom §241), da un lato, CP_3 ha indicato la necessità di valutare: 1) se le parti del conflitto impieghino metodi e tattiche di combattimento che aumentino il rischio di vittime tra i civili ovvero mirino direttamente a colpire la popolazione civile;
2) se le parti utilizzino diffusamente tali metodi o tattiche;
3) dimensione locale o diffusa del conflitto;
4) numero di civili uccisi, feriti o sfollati come conseguenza dei combattimenti.
Rimane impregiudicata la possibilità che la protezione sia accordata anche a fronte di una situazione di violenza caratterizzata da una minore severità, ove il richiedente dimostri “di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale” (cfr. ibidem).
Del resto, secondo il Giudice di legittimità, le situazioni escluse dall' ambito applicativo della lett. c), ove comprovate, possono rilevare per la concessione della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. a) e b), la cui amplissima latitudine appare idonea ad includere la generalità di tali
Pag. 8 di 16 evenienze, purché si appalesi “un certo qual collegamento individuale con la persona del richiedente”.
Quanto al caso di specie, non ci sono ragioni per dubitare in ordine ai dati relativi alla provenienza del ricorrente dal Pakistan, come da questi riferiti e come accettato dalla . È quindi rispetto a Controparte_1 questo Paese che, valutati i fatti e la condizione personale del richiedente, deve essere esaminato il rischio connesso a un eventuale rimpatrio.
Ebbene, l'applicazione dei principi appena richiamati, consente di escludere l'integrazione dei presupposti normativi per il riconoscimento anche di questa forma di protezione internazionale: il ricorrente non ha formulato, infatti, alcuna allegazione di tipo individualizzante valevole ai fini dell'art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007.
Il Collegio è pertanto ammesso a vagliare unicamente l'eventuale peggioramento delle condizioni di vita e sicurezza nella regione di origine del richiedente.
Sul rilievo delle fonti di informazione consultate, si considerino i seguenti rapporti generali sulla situazione della sicurezza:
- EASO, COI REPORT: Pakistan security situation
(https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_10_EASO
_COI_Report_Pakistan_Securitys_situation.pdf );
- , Pakistan Security Controparte_4
Report 2021 (https://www.pakpips.com/article/book/pakistan-security- report-2021 );
- ACCORD, Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: Pakistan, 1. Quartal 2018: Kurzübersicht über
Vorfälle aus dem Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)
- aktualisierte 2. Version, 20 December 2018
(https://www.ecoi.net/en/source/10979.html );
- CRSS, Annual Security Report 2021, Executive Summary
(https://crss.pk/crss-annual-security- report2021/#:~:text=With%20an%20increase%20of%20roughly,(includi ng%20FATA)%20and%20Balochistan. );
- ACLED, Regional Overview: South Asia and Afghanistan 16-22 July
2022 (https://acleddata.com/2022/07/28/regional-overview-south-asia- and-afghanistan-16-22-july-2022/ );
Pag. 9 di 16 - ICG, Crisis Watch Pakistan june 2022
(https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/july-alertsand-june-trends-2022
);
- SATP, Punjab: Assessment 2022 (https://www.satp.org/terrorism- assessment/indiapunjab ).
Le fonti consultate escludono che nel Distretto del Punjab si registri una situazione di violenza indiscriminata generata in contesto di un conflitto armato interno. Il Punjab può ritenersi in gran parte pacifico;
si tratta inoltre – di una delle zone più industrializzate dell'intero Stato, contribuendo ad oltre il 60% del prodotto interno lordo, con alto tasso di alfabetizzazione.
Come riportato da EUAA, il Punjab è il Distretto considerato cuore delle attività politiche ed economiche del Pakistan, per le potenzialità di sviluppo ed il sistema di infrastrutture. Pur a fronte della presenza di gruppi armati e di alcuni attentati di matrice terroristica, alla luce delle fonti consultate, il
Tribunale ritiene – dunque - che in Punjab e nello specifico distretto di provenienza del ricorrente, non si riscontri una situazione assimilabile alla nozione di “conflitto armato”, così come descritta dalla giurisprudenza della
CGUE e della CEDU.
In Punjab sono attivi gruppi militanti estremisti con collegamenti locali, regionali e transnazionali, radicati prevalentemente nell'area meridionale.
In particolare, nel Punjab risiedono gruppi terroristici, tra cui
[...]
e attivi principalmente sul fronte Persona_2 Persona_3 del Kashmir in funzione anti-indiana (cfr. Zahid, F., Profile of IS
HA and Leader Masood Azhar, April 2019, in: Counter Terrorist
Trends and Analyses, https://www.rsis.edu.sg/wp- content/uploads/2019/04/CTTA-April-2019.pdf ). Tali fazioni continuano ad oggi a contare su una rete capillare di reclutamento in madrase e moschee;
tuttavia, il recente atteggiamento del Governo e le conseguenti operazioni delle forze di sicurezza pakistane hanno contribuito a ridurne le capacità operative. L'attività di tali gruppi armati nella
Provincia è notevolmente diminuita dal 2017 e, dalle fonti consultate, emerge un netto calo di attacchi terroristici e di numero di vittime (morti e feriti) rispetto agli anni precedenti.
Pag. 10 di 16 Le fonti danno atto delle proteste di massa legate al gruppo religioso radicale/fondamentalista (TLP), esitate in Controparte_5 scontri con la Polizia e decine di morti.
Parimenti, disordini si registrano in occasione delle tornate elettorali.
In base a quanto riportato, tuttavia, non è possibile identificare la presenza di gruppi armati contrapposti, ingaggiati con una certa persistenza in un conflitto, idoneo a determinare una situazione di violenza generalizzata, che rileverebbe ai sensi dell'art. 14 lett. c) D.Lgs n. 251/2007.
Né, d'altro canto, potrebbero importare per il riconoscimento della protezione internazionale gli episodi di terrorismo, né le sfide relative all' instabilità politica ed economica, i conflitti etnici e settari, l'estremismo religioso, ovvero le periodiche questioni inerenti alle relazioni con i Paesi vicini, come l'Afghanistan e l'India. Trattasi, infatti, di fenomeni che possono interessare il benessere della popolazione in generale, ma che non si correlerebbero, in via diretta, con la situazione del richiedente.
Il Center for Research & Security Studies (CRSS), nel 2019, ha rilevato
148 vittime in totale, 82 morti e 66 feriti, localizzate prevalentemente a
Lahore (CRSS, CRSS Annual Security Report 2019, Gennaio 2019); 40 morti e 64 feriti nel 2020; 66 morti e 29 feriti nel 2021.
Secondo la medesima fonte nel 2022 le vittime di violenze ed incidenti di sicurezza sono state più di 300, ma il 90% degli eventi si è verificato nelle
Regioni del Balochistan e di Il Sindh e la provincia Persona_4 del Punjab hanno registrato, invece, un numero molto marginale di vittime nel periodo di riferimento (https://crss.pk/security-report-first-quarter-
2022/ ).
Il SATP (South Asia Terrorism Portal) ha registrato un totale di 28 morti nel 2019 legati a 7 episodi di terrorismo: 12 civili, 9 membri delle forze di sicurezza, 7 militanti. Sempre secondo il SATP, nel 2021 il Punjab ha registrato un totale di 20 vittime legate al terrorismo, tra cui nove civili, cinque membri del personale delle forze di sicurezza e sei terroristi, contro
16 vittime, tra cui tre civili e 13 terroristi, nel 2020.
Le diverse fonti consultate, pur utilizzando diversi criteri di conteggio degli episodi di violenza e delle vittime coinvolte, sono concordi nel riferire la notevole diminuzione delle vittime rispetto agli anni 2017 e al 2018. Non si ravvisa, in questo senso, lo scenario descritto dalla giurisprudenza Sufi
Pag. 11 di 16 and Elmi v. The United Kingdom, tenuto conto che non può sostenersi l' attualità di un conflitto in cui le parti mirino a colpire la popolazione civile, né di situazioni di guerriglia diffusa, né di una situazione assimilabile ad una grave crisi umanitaria ovvero alla disgregazione dello Stato (cd. breakdown of law and order https://euaa.europa.eu/publications/judicial-analysis- article-15c-qualification-directive ).
L'analisi delle fonti internazionali, in conclusione, consente di escludere che in siano in corso conflitti armati interni o internazionali, ovvero situazioni di violenza indiscriminata.
Le COI riportano, al più, una situazione generale di pericolo, inidonea a fondare il diritto alla protezione sussidiaria, che presuppone una “situazione eccezionale, straordinaria”, mentre rimane esclusa in un “contesto ambientale in cui il livello di sicurezza risulti essere inferiore, quand'anche notevolmente inferiore, a quello assicurato nei Paesi europei” (cfr. Cass.
Civ. n. 5675/2021).
Le ragioni poste a fondamento della richiesta di protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) D.Lgs. 251/2007 devono, dunque, essere respinte.
§4. Sulla Protezione Speciale
La domanda di riconoscimento della protezione speciale è meritevole di accoglimento.
È in ogni caso opportuno premettere alcune considerazioni generali.
Con l'entrata in vigore del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, per quanto qui di rilievo, è stato ripristinato all'art. 5, co. 6, T.U.I. il principio – precedentemente eliminato dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 – del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano quale limite al rifiuto del permesso di soggiorno anche quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia.
Ancorché la norma non faccia più riferimento esplicito ai “seri motivi, in particolare di carattere umanitario”, la Corte di Cassazione ha sottolineato che “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 ... nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455
Pag. 12 di 16 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del
13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del
14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020,
Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021).
La novella legislativa, all'art. 1, co. 1, lett. e), ha altresì modificato l'art. 19, co.
1.1. del T.U.I., estendendo il divieto di espulsione della persona dello straniero – oltre alle ipotesi in cui ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, co.
6 – alle ipotesi in cui sussistano:
⬧ “fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”;
⬧ “fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”.
La norma chiarisce che “Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell' esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
La Cassazione, in sede di prima interpretazione, ha chiarito che l'art. 19 co.
1.1. D.Lgs. n. 286/198 individua diversi parametri di radicamento sul territorio del cittadino straniero: 1) la situazione familiare;
2) la dimensione sociale;
3) la durata del soggiorno sul territorio nazionale;
4) le relazioni lavorative ed economiche, “le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (cfr. Cass. Civ. n. 7861 del 2022).
L'art. 32, co. 3, d.lgs. 113/2018, nella formulazione da ultimo modificata, prevede che “Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Controparte_1 trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura 'protezione speciale' ...”.
Le modifiche hanno interessato anche l'art. 19, co. 2, lett. d-bis), T.U.I., secondo cui, ora, il permesso di soggiorno per cure mediche può essere
Pag. 13 di 16 rilasciato nel caso in cui l'interessato versi in “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato col Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza
”.
Le disposizioni normative in questione trovano immediata applicazione anche ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 d.l. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo
384, secondo comma, del codice di procedura civile”. Peraltro, va segnalato che la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24413/21 ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti, di talché esso può trovare applicazione anche in relazione alla domanda proposta da . Parte_1
Tali coordinate normative assicurano e garantiscono, in definitiva, una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Da ultimo, occorre rilevare che la giurisprudenza ha più volte ritenuto che non vi fosse più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, co.3, Cost., evidenziando che il diritto di asilo era stato interamente attuato e regolato attraverso la previsione della protezione internazionale e della protezione umanitaria (cfr. Cass. n.
10686/2012 e n. 16362/2012). Alla luce delle recenti modifiche normative, di può sostanzialmente ritenere che il diritto di asilo continui ad essere completamente esaurito dalla protezione internazionale e dalle varie figure dei permessi di soggiorno per casi speciali contemplate dal legislatore.
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa con nota di deposito del
Pag. 14 di 16 04/02/2025, risulta che egli abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata, al di fuori del circuito di accoglienza.
Con particolare riferimento all'ambito lavorativo, il ricorrente ha documentato di essere stato, negli anni, titolare di diversi contratti di lavoro che, benché a tempo determinato, sono idonei a dimostrare il suo impegno nel radicarsi sul territorio italiano.
Egli ha lavorato come bracciante agricolo presso la ditta Agricola Abdul
Ghaffar, con contratto di lavoro a tempo determinato dal 27/10/2021 al
31/12/2021, poi prorogato fino al 30/06/2022 (cfr. ricorso del 27/04/2022, doc. 2 – comunicazione . con proroga e busta paga febbraio 2022). CP_6
Successivamente ha lavorato per con decorrenza dal Persona_5
22/07/2023 (cfr. nota di deposito del 04/02/2025, CU 2024).
Il ricorrente risulta impiegato con la qualifica di operaio comune presso
M2 s.r.l. con contratto a tempo determinato dal 18/03/2024, attualmente prorogato fino al 17/11/2025 (cfr. nota di deposito del 04/02/2025, busta paga ottobre 2024, busta paga dicembre 2024, tredicesima, copia lettera di proroga del contratto).
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Il ricorso andrà pertanto, in parte qua, accolto.
§5. Sulle spese del giudizio
Si compensano integralmente le spese di lite, in quanto la decisione, in accoglimento solo parziale del ricorso, ha valorizzato elementi emersi in epoca successiva alla decisione della domanda in fase amministrativa ed al deposito del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di nato in Parte_1
PAKISTAN il 01/01/1989 C.F.: , al C.F._1 C.F._2 rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 32 co. 3, d.lgs. 25/2008, in relazione all'art. 19, co.
1.1. T.U.I.;
Pag. 15 di 16 2. RIGETTA nel resto;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite;
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente
Alice Zorzi
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Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, dr.ssa
Maria Paola Cosmetico
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