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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/11/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 16194/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16194/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BOTTURI MONICA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia Via Solferino n. 17
e
(c.f. ), con l'avv. BOTTURI MONICA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia Via Solferino n. 17
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 10.11.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE: « 1) dichiarare la separazione personale tra i sig.ri e Parte_1 Parte_2
, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
[...]
2) affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento e residenza Persona_1 prevalente presso l'abitazione della madre, la quale si impegna sin da ora a dare comunicazione al padre di eventuali cambi di residenza;
3) tenuto conto dell'età del figlio e dell'attività lavorativa del padre, che risiede all'estero, i Persona_1 rapporti tra il figlio ed il padre verranno regolati liberamente, secondo i rispettivi impegni, scolastici, ludici, sportivi e lavorativi e compatibilmente con quelli dei genitori, previo accordo tra i genitori ed adeguata preventiva comunicazione;
4) il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 2.700,00 Parte_2 Parte_1
(duemilasettecento/00), a tiolo di contributo al mantenimento dei figli, e , Persona_2 Persona_1 fino a che entrambi saranno economicamente autosufficienti, tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo;
5) ciascun genitore provvederà, inoltre, a versare il 50% delle seguenti spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia, che sono, in ogni caso, da:
a) documentare;
b) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
Con la precisazione che, nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Spese per la salute A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione A) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
V) mensa;
B) spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
C) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; Spese per il divertimento
A) spese (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi o vacanze.
6) Reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.»
PER IL DIVORZIO: «7) dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data
15.07.2000 tra i sig.ri e presso la Casa Comunale del Comune di Parte_1 Parte_2
RA (BS), trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di RA (BS) al n. 3 Atti di Matrimonio
– Parte I – Anno 2000 e del Comune di Sorisole (BG) al n 4 P.II S.C. – Anno 2000, ordinando e trasmettendo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA (BS) ed ai rispettivi Comuni di residenza, a mezzo rituale comunicazione, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
8) confermare le condizioni della separazione.
9) Le parti dichiarano sin da ora di rinunciare a proporre appello avverso l'emananda sentenza.
10) Le parti dichiarano di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza.» Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 15/07/2000, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di RA (anno 2000, parte I, n. 3).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite vengono liquidate con la sentenza definitiva.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Brescia, Camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente est.
ST ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16194/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BOTTURI MONICA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia Via Solferino n. 17
e
(c.f. ), con l'avv. BOTTURI MONICA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia Via Solferino n. 17
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 10.11.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE: « 1) dichiarare la separazione personale tra i sig.ri e Parte_1 Parte_2
, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
[...]
2) affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento e residenza Persona_1 prevalente presso l'abitazione della madre, la quale si impegna sin da ora a dare comunicazione al padre di eventuali cambi di residenza;
3) tenuto conto dell'età del figlio e dell'attività lavorativa del padre, che risiede all'estero, i Persona_1 rapporti tra il figlio ed il padre verranno regolati liberamente, secondo i rispettivi impegni, scolastici, ludici, sportivi e lavorativi e compatibilmente con quelli dei genitori, previo accordo tra i genitori ed adeguata preventiva comunicazione;
4) il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 2.700,00 Parte_2 Parte_1
(duemilasettecento/00), a tiolo di contributo al mantenimento dei figli, e , Persona_2 Persona_1 fino a che entrambi saranno economicamente autosufficienti, tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo;
5) ciascun genitore provvederà, inoltre, a versare il 50% delle seguenti spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia, che sono, in ogni caso, da:
a) documentare;
b) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
Con la precisazione che, nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Spese per la salute A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione A) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
V) mensa;
B) spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
C) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; Spese per il divertimento
A) spese (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi o vacanze.
6) Reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.»
PER IL DIVORZIO: «7) dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data
15.07.2000 tra i sig.ri e presso la Casa Comunale del Comune di Parte_1 Parte_2
RA (BS), trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di RA (BS) al n. 3 Atti di Matrimonio
– Parte I – Anno 2000 e del Comune di Sorisole (BG) al n 4 P.II S.C. – Anno 2000, ordinando e trasmettendo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA (BS) ed ai rispettivi Comuni di residenza, a mezzo rituale comunicazione, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
8) confermare le condizioni della separazione.
9) Le parti dichiarano sin da ora di rinunciare a proporre appello avverso l'emananda sentenza.
10) Le parti dichiarano di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza.» Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 15/07/2000, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di RA (anno 2000, parte I, n. 3).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite vengono liquidate con la sentenza definitiva.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Brescia, Camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente est.
ST ET