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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/07/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Famiglia
N. R.G. 2085/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di separazione giudiziale promossa con ricorso depositato in data 07/03/2023, da:
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1 il 16/04/1995, con il proc. dom. avv. IENGO CHIARA, giusta procura in atti - ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 133/2023; nei confronti di
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._2
NI DO (FG) il 25/02/1985, con il proc. dom. avv. PESENTI LIVIO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c. con l'intervento ex art. 473-bis.8 c.p.c. del
Curatore Speciale e difensore Avv. BRUNELLA LOCATELLI, nominata nell'interesse dei minori e Persona_1 Persona_2 con l'intervento volontario di
, con l'Avv. STEFANIA RINALDI;
Parte_2
OGGETTO: Separazione giudiziale CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “la S.V. Ill.ma Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI - IN MERITO ALLA SEPARAZIONE TRA I CONIUGI E ALL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI LÒ E LE 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con dichiarazione di addebito nei confronti del IGnor nato a [...]_1
Giovanni Rotondo (FG) il 25/02/1985, residente in [...] (Codice Fiscale: ). 2) Affidare i figli minori C.F._3 Persona_3 nato a [...] il [...] (C.F.: ), e C.F._4 Persona_2 nato a [...], il [...] (C.F.: ), alla madre in via C.F._5 super esclusiva, con conseguente esercizio da parte della stessa della responsabilità genitoriale anche per quanto concerne le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, specificamente identificate nelle decisioni in materia di salute, residenza abituale, educazione e istruzione, oltre che per ogni tipo di richiesta da presentare alla Pubblica Amministrazione e a qualsiasi Autorità di Pubblica Sicurezza. 3) Conseguentemente assegnare la casa coniugale di proprietà del IGnor CP_1
sita in CasIGlio (BG), Via del Lago n. 27/B alla madre che continuerà a
[...] vivervi unitamente ai figli minori. 4) Stabilire che il padre possa vedere i figli minori e in modalità rigorosamente protetta e disporre che i Servizi Sociali Per_3 Per_2 territorialmente competenti organizzino gli incontri tra il padre e i figli in spazio neutro e alla presenza di un operatore;
ci si riporta ad ogni più opportuna decisione del Tribunale in ordine alla prosecuzione di tutti gli incarichi già in essere, proseguendo le attività di monitoraggio e supporto ritenute più idonee sull'intero nucleo familiare ed in particolar modo sui figli minori e , disponendo che siano attivati i Per_3 Per_2 percorsi di sostegno ritenuti più idonei al fine di accompagnare i bambini nella gestione dei propri stati emotivi, in particolare per imparare a gestire la propria rabbia tendendo a rispondere alla frustrazione o ai sentimenti negativi con l'uso della violenza. 5) Stabilire che qualsiasi eventuale liberalizzazione, anche parziale, degli incontri padre/figli possa avvenire solo a seguito di completa adesione del padre al monitoraggio tossicologico e ad una positiva valutazione di totale astinenza dall'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti di ogni tipo almeno per la durata di due anni consecutivi (con controlli su matrice cheratinica ogni 3 mesi e su matrice urinaria ogni settimana) ed altresì a seguito di positiva valutazione da parte dei Servizi Sociali e del SERD in ordine alla mancanza di pregiudizio nei confronti dei figli minori, con facoltà di interrompere anche gli incontri protetti non appena il padre disattenderà il suddetto percorso o mancherà anche solo ad un appuntamento presso il SERD, o alle migliori condizioni ritenute più adeguate nel mero interesse dei figli minori. 6) Considerate le attuali eIGenze di vita dei figli, il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche del padre e l'attuale assenza quasi totale di redditi in capo alla madre, la permanenza dei minori presso la madre, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti in via esclusiva dalla madre, disporre che il IGnor debba versare alla IGnora a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento per i figli minori e un assegno Per_2 Per_3
Pag. 2 di 14 mensile non inferiore ad € 350,00 ciascuno (per un totale di € 700,00) con rivalutazione a far data dai provvedimenti provvisori ed urgenti emessi con provvedimento datato 19.05.2023 (o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia sulla base delle dichiarazioni dei redditi che il resistente sarà tenuto a produrre) entro il giorno 1 di ogni mese. 7) Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da
Pag. 3 di 14 documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. 8) Disporre che l'assegno unico venga richiesto e percepito in via integrale dalla IGnora in quanto genitore collocatario e Parte_1 affidatario in via esclusiva dei figli minori. In subordine, disporre che l'assegno unico venga richiesto e percepito in via integrale dalla IGnora sino a Parte_1 che permarrà l'affidamento dei figli minori in capo ai Servizi Sociali con collocamento
Pag. 4 di 14 esclusivo presso la madre, con efficacia retroattiva al momento del deposito del ricorso. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre oneri ed accessori come per legge.- IN MERITO ALL'INTERVENTO DELLA
[...]
9) Dichiarare l'intervento della IGnora Controparte_2 Parte_2 tardivo ai sensi dell'art. 473bis.20 c.p.c. per i motivi già esposti in atti e per l'effetto rigettare tutte le domande dalla medesima formulate in quanto inammissibili. 10) In subordine e nella denegata ipotesi in cui l'intervento della IGnora sia Parte_2 considerato ammissibile, rigettare tutte le domande ivi formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, ad eccezione della domanda di regolamentazione dei rapporti tra la nonna paterna i nipoti rimettendosi al Tribunale per una migliore valutazione sulle modalità e tempistiche ritenute più opportune nel mero interesse dei minori e Per_2
. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre oneri ed Per_3 accessori come per legge”.
Per parte convenuta: “Contrariis reiectis, pronunciare la separazione dei coniugi relativa al matrimonio contratto tra il IG. e la IG.ra Controparte_1 Parte_1
, ed in particolare rigettare le domande e le condizioni formulate dalla
[...] ricorrente, per i motivi tutti di cui in atti. Si chiede, altresi, l'accoglimento delle seguenti CONDIZIONI IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
1. dato atto che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, disporre la separazione personale dei coniugi;
2. disporre che i minori e vengano Per_2 Per_1 affidati ai servizi sociali competenti, con collocamento presso la IG.ra , previ Parte_1 controlli periodici tramite il Sert competente, relativi all'assenza di utilizzo di sostanze stupefacenti e/o alcoliche;
3. disporre che il IG. possa vedere i figli minori CP_1 dapprima con l'ausilio e la presenza dei Servizi Sociali competenti, poi con la liberalizzazione delle visite, secondo le tempistiche ritenute idonee di servizi sociali e dal Giudice, previ controlli, tramite il Sert competente, relativi all'assenza di utilizzo di sostanze stupefacenti e/o alcoliche;
4. disporre che il IG. contribuisca al CP_1 mantenimento dei minori, a favore della IG.ra , laddove i medesimi siano Parte_1 collocati presso la stessa, nella misura di euro 200,00 mensili per ciascun figlio;
5. premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile di mantenimento corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le spese ordinarie di vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, disporre che i genitori contribuiscano, altresì, nella misura del 50 % ciascuno, alle spese straordinarie dei figli, rispettivamente sostenute, che saranno disciplinate dal Protocollo in uso presso gli Uffici Giudiziari di Bergamo, come di seguito riportato: […];
6. rigettarsi la domanda di addebito e qualsivoglia domanda di senso opposto, formulata dalla ricorrente, rispetto alle predette condizioni formulate in favore del resistente. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e di tutte le competenze di lite, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Pag. 5 di 14 Per il Curatore speciale dei minori: “lette le relazioni di aggiornamento depositate, precisa come di seguito le proprie CONCLUSIONI Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni richiesta contraria:
1. affidare i minori e al Persona_3 Persona_2
Servizio Sociale per la durata di mesi dodici, con limitazione della responsabilità genitoriale in capo alla IGnora e al IGnor in ordine alle decisioni di Parte_1 CP_1 rilievo da assumersi nell'interesse dei figli circa residenza, istruzione, educazione e salute così come meglio dettagliato nell'ordinanza del 28.9.2023, punto 2);
2. mantenere il collocamento di e presso la IGnora , alla quale Per_3 Per_2 Parte_1 andrà assegnata la casa coniugale in CasIGlio, Via Del Lago n. 27/B;
3. incarica i Servizi Sociali, in collaborazione con i Servizi Specialistici, affinché: - mantengano un attento monitoraggio sulla situazione familiare e le condizioni psicofisiche dei minori, anche attraverso il confronto periodico con le autorità scolastiche e sanitarie, attivando e/o mantenendo in essere ogni tipo di supporto, anche psicologico e/o pedagogico, che dovesse ritenersi necessario per la madre e per i minori (ivi compreso il percorso di psicomotricità già intrapreso da ); - proseguano il progetto di affiancamento Per_3 educativo presso l'abitazione materna nei modi e nei tempi che verranno ritenuti utili e sino a quando verrà ritenuto necessario o anche solo opportuno;
- proseguano l'organizzazione di incontri protetti tra i minori e il padre, nei modi e nei tempi maggiormente rispondenti all'interesse dei minori, valutandone l'eventuale progressiva liberalizzazione solo qualora venga comprovata l'astinenza del padre da alcol e sostanze stupefacenti per almeno 6 mesi;
4. disporre che i Servizi Sociali affidatari riferiscano con cadenza semestrale al Giudice tutelare competente sull'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dai minori coi genitori e sull'attuazione delle misure adottate;
6. invitare i Servizi Sociali affidatari a segnalare alla Procura eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che dovessero sorgere per i minori;
7. incaricare il Serd territorialmente competente della presa in carico del IGnor CP_1 qualora non ancora avvenuta, e del monitoraggio secondo le modalità ritenute più opportune per almeno un anno;
8. raccomandare al IGnor di proseguire il CP_1 percorso psicologico per uomini maltrattanti e di aderire alla presa in carico del Serd, incaricando il Servizio Sociale territorialmente competente in ragione della residenza paterna del monitoraggio sulla prosecuzione di tali percorsi;
9. raccomandare alle parti di collaborare con i Servizi Sociali sopra incaricati, rispettando le disposizioni del presente provvedimento;
10. porre a carico del IGnor l'obbligo di contribuire CP_1 al mantenimento dei figli e mediante il versamento della somma Per_2 Per_3 complessiva di € 700,00 (e 350,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indice Istat a far tempo dal deposito del ricorso;
11. premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, si obbliga
Pag. 6 di 14 ciascun genitore a concorrere nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole nella misura del 70% a carico del IGnor CP_1
e 30% a carico della IGnora secondo il seguente schema: […]; 12. rigettare, Parte_1 per motivi di rito e di merito, le domande formulate dalla IGnora e ogni altra _2 contraria domanda avanzata dalle parti”.
Per la terza intervenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - disporre l'affidamento provvisorio dei minori e alla IG.ra Per_3 Per_2
, nonna paterna degli stessi, con collocamento presso la medesima e, per Parte_2
l'effetto, revocare l'affidamento provvisorio dei minori a favore dei Servizi Sociali territorialmente competenti, nonché il collocamento degli stessi presso la madre;
- disporre che i IG.ri e continuino la presa in Parte_1 Controparte_1 carico presso i SERD competenti, al fine di monitorare la condizione di astinenza dall'uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope e proseguire il percorso di disintossicazione laddove intrapreso, delegando il Servizio Sociale di monitorare e vigilare sull'attivazione/prosecuzione dei percorsi intrapresi dalla coppia genitoriale;
- disporre che i Servizi Sociali competenti continuino a supportare il nucleo familiare;
- disporre che i genitori possano vedere e secondo le modalità e le Per_3 Per_2 tempistiche definite dall'adito Giudicante;
- obbligare i genitori a provvedere, disgiuntamente, al mantenimento di e , nella misura che l'adito Per_3 Per_2
Giudicante riterrà più opportuna;
IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata ipotesi di conferma dell'attuale provvedimento di affidamento e collocamento dei minori ovvero di affidamento dei minori alla madre, prevedere un calendario di visite congruo fra i minori e la nonna materna, comprendente dei pernottamenti presso la stessa, al fine di mantenere il rapporto nonna / nipoti. IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile il giorno 19/06/2017 in VIESTE (FG), optando per il regime di separazione dei beni (atto iscritto nei registri di Stato civile del Comune di Vieste, anno 2017, n. 21, parte II, serie C), dalla cui unione sono nati i figli (n. Seriate l'01/08/2018) e (n. Per_3 Per_2
Seriate il 10/06/2019).
All'esito dell'udienza di prima comparizione tenutasi in data 09/05/2025 nella contumacia del convenuto, il giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente, nominava il Curatore speciale dei minori e nella Per_3 Per_2 persona dell'Avv. Brunella Locatelli e assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti a tutela della prole ex art. 473-bis.22 c.p.c. (v. ordinanza del 19/05/2023).
Pag. 7 di 14 Disposta la riunione alla presente causa di separazione, ai sensi dell'art. 38 disp.att.c.c., del procedimento promosso dal Pubblico Ministero minorile avanti al Tribunale per i Minorenni di IA (proc. civ. n. 72/2023 r.g.c.c.), nel corso del giudizio si costituivano tardivamente il convenuto e la IGnora Controparte_1 _2
, madre del convenuto, quest'ultima al fine chiedere l'affidamento e il
[...] collocamento presso di sé dei nipoti.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione degli atti ostensibili contenuti nel fascicolo relativo al procedimento penale iscritto al n. 13466/2022 RGNR - 1615/2023 RGGIP, a carico del convenuto (condannato in via definitiva con sentenza di questo Tribunale n. 1789/2023, emessa in data 13/10/2023) per i fatti di maltrattamento, lesioni e percosse commessi ai danni di anche in presenza della figlia Parte_1 primogenita della donna e dei due figli minori della coppia. Compiuta una approfondita indagine psico-sociale tramite il Servizio sociale territorialmente competente, all'udienza “cartolare” tenutasi in data 27/05/2025, precisate le conclusioni dalle rispettive difese come sopra riportate, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio (v. ordinanza dell'11/06/2025).
Ciò premesso, le circostanze dedotte nei rispettivi atti di parte e i fatti emersi dalla trattazione della causa dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e pregiudizievole per l'educazione della prole, sicché va pronunciata la separazione personale dei coniugi, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
La domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento.
A fondamento della domanda di addebito della separazione, l'odierna ricorrente deduceva che in data 03/01/2023 ella si recava presso la Stazione dei Carabinieri di Piazza Brembana per denunciare il marito a seguito di un grave episodio di violenza fisica subita in data 25/12/2022; che dalla denuncia emergeva una situazione di maltrattamenti protratta da svariati mesi, in quanto, se in un primo tempo la relazione tra i coniugi veniva percepita come altamente conflittuale, la moglie si rendeva conto che, già a partire dalla primavera del 2021, iniziava ad essere violento sia CP_1 verbalmente che fisicamente, essendo costui solito profferire insulti nei confronti della moglie utilizzando l'epiteto “puttana”; che il marito, evidentemente ossessionato da una gelosia incontrollata, nel mese di agosto 2021 colpiva la moglie con alcune sberle sul volto per futili motivi, alla presenza di svariati testimoni tanto che successivamente si scusava con gli stessi in merito al proprio comportamento e riferiva altresì CP_1 dell'intenzione di voler farsi aiutare per un problema di alcolismo;
che, anche dopo il mese di agosto 2021, i litigi proseguivano, con che prevaleva sia fisicamente CP_1 che psicologicamente sulla moglie accusandola ripetutamente di non essere in grado di fare nulla, di essere una incapace, di non essere in grado di farsi rispettare dai figli e manifestando sempre più un comportamento ossessivo nei suoi confronti, e ciò anche in presenza dei minori , e , quest'ultima nata da una precedente Per_2 Per_3 Per_4
Pag. 8 di 14 relazione della ricorrente;
che, ancora, nella primavera del 2022, il marito la afferrava per il collo con entrambe le mani, alzandola di peso, minacciandola nel contempo di ucciderla, gesto che veniva fermato grazie all'intervento di;
che pure la sera tra il Per_4
5 e il 6 maggio 2022, la ricorrente veniva colpita con calci e pugni da mentre
CP_1 versava costui in evidente stato di ubriachezza;
che dopo un periodo positivo trascorso nel mese di agosto 2022 con tutta la famiglia in Puglia per una vacanza, verso l'autunno di quell'anno ricominciava con le solite abitudini, l'abuso di alcol, la gelosia
CP_1 ossessiva, le denigrazioni nei confronti della moglie, che veniva offesa con il solito appellativo di “puttana” convinto che la stessa uscisse per incontrare altri uomini;
che, in quel periodo, la si accorgeva di essere costantemente controllata dal marito, Parte_1 oltre che geolocalizzata;
che il giorno di Natale 2022, considerato che il figlio Per_3 aveva la febbre, diceva alla moglie di voler uscire a bere un aperitivo da solo e
CP_1 che in seguito anche ella avrebbe potuto uscire per andare a bere un aperitivo insieme agli amici, ma al rientro dell'uomo a casa iniziava ad offenderla dandole della
CP_1
“puttana” perché a suo parere vestita in modo non adatto e, visto che la moglie decideva comunque di uscire anche per evitare un nuovo litigio di fronte ai bambini, il marito le mandava messaggi scrivendole di non rientrare più a casa;
che, giunta presso l'abitazione coniugale, si accorgeva che realmente aveva bloccato la Parte_1 CP_1 porta d'ingresso dall'interno e ben presto costui iniziava a urlare contro la moglie minacciandola che non sarebbe mai più rientrata in casa;
che, dopo vari e vani tentativi di farsi aprire, presa dal timore che ai figli potesse accadere qualcosa, riusciva Parte_1
a rompere con un calcio la porta finestra situata accanto alla porta d'ingresso e, in quel mentre, invitava la figlia più grande a salire al piano superiore con i suoi fratelli Per_4 poiché capiva che il marito non era né lucido né calmo;
che, per tutta risposta, CP_1 la accusava di essere ubriaca e pazza per ciò che aveva fatto, si avvicinava sempre di più alla moglie spingendola con il petto e mentre la moglie tentava di allontanarlo verso la porta per farlo uscire, la afferrava per l'orecchio destro colpendola alcune CP_1 volte con il pugno destro sul suo occhio sinistro finché la stessa cadeva a terra, dove veniva colpita al ventre con più calci, per poi accanirsi nuovamente sulla donna colpendola con due pugni sul naso finché la stessa iniziava a sanguinare;
che, allertato dalla figlia , giungeva sul posto un vicino di casa, tale IGnor , che Per_4 Persona_5 prestava i primi soccorsi alla ricorrente;
che, recatasi al Pronto Soccorso dell'Ospedale Bolognini di Seriate, riferiva inizialmente che le lesioni erano dovute ad un Parte_1 incidente domestico, temendo di dire la verità e di aggravare la situazione del marito, ma successivamente, in data 27/12/2022, si recava nuovamente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII per farsi visitare accusando vomito e dolori alle costole e all'addome a causa dei calci al ventre sferrati da che, CP_1 peraltro, anche la figlia risultava molto agitata, accusando episodi di vomito;
che, Per_4 dunque, solo una volta giunta al Pronto Soccorso dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII,
confessava di aver subito percosse da parte del marito e che alla scena aveva Parte_1 assistito la figlia maggiore, e trovando un supporto in tale circostanza, la donna riusciva ad aprirsi narrando di condotte di violenza fisica e verbale reiterate nel tempo;
che, resa edotta dai sanitari del pericolo che stava correndo e della necessità di denunciare tali
Pag. 9 di 14 eventi, si convinceva in tal senso, sporgendo denuncia-querela nei confronti Parte_1 del marito in data 03/01/2023; che, in quel periodo, dopo esser apparso mortificato per quanto commesso, iniziava a chiedere insistentemente alla moglie di ritirare la CP_1 denuncia e nelle ultime due settimane di gennaio 2023 esplodeva la sua rabbia e aggressività attraverso una serie di messaggi inviati alla ricorrente contenenti minacce e offese di ogni tipo, ragione per cui si vedeva costretta ad adire con urgenza Parte_1 questo stesso Tribunale per chiedere l'emissione di un ordine di protezione.
A fronte di tali allegazioni, costituendosi in giudizio, l'odierno convenuto tentava di difendersi asserendo che il rapporto tra le parti era risultato sin dall'inizio della relazione carico di episodi di forte conflittualità, anche con atti di violenza reciproca, causati da un consumo di sostanze stupefacenti da parte di entrambi i genitori;
che, infatti, aveva avuto un comportamento attivo riferito ad episodi di Parte_1 maltrattamenti fisici e verbali a carico del resistente, di cui però ha sempre omesso di dare atto nei propri scritti difensivi;
che le violenze poste in essere da Parte_1 venivano confermate, oltre che dalla stessa ricorrente, proprio dai documenti prodotti da quest'ultima, nei quali si evince una corrispondenza trasmessa dalla madre della IG.ra , la IG.ra , al IG. riconoscendo chiaramente le Parte_1 Controparte_3 CP_1 responsabilità della figlia, laddove dichiarava testualmente, riferendosi al litigio avvenuto in data 25/12/2022: “qualsiasi sia il motivo siete arrivati al limite entrambi non parlo solo di te”; che, infine, applicata a la misura dell'allontanamento CP_1
d'urgenza dalla casa familiare con divieto di comunicazione con , era stata Parte_1 proprio la IG.ra ad aver indotto il resistente a violare la misura, come Parte_1 dichiarato dalla stessa dinnanzi alla dott.ssa , dell'ASST dell'Ospedale Persona_6
Papa Giovanni XXIII (“la IG.ra riconosce di aver attivamente cercato il e CP_1 favorito la violazione della prescrizione”), fatto da cui scaturiva l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del convenuto.
Ciò premesso in fatto, in punto di diritto pare utile ricordare che la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge di un comportamento specifico contrario ai doveri matrimoniali, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto di coniugio. Affinché possa essere addebitata ad uno, o ad entrambi i coniugi, la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale non basta, infatti, che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza. La Suprema Corte, al riguardo, ha ribadito in più occasioni che la pronunzia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo pur sempre necessario accertare se tale violazione abbia assunto una efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza e che, pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito (ex multis, Cass. n. 13431/2008).
Pag. 10 di 14 Inoltre, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti assunti da entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano avuto, nel loro reciproco interferire, nell'insorgenza della crisi matrimoniale (cfr. Cass. n. 15819/2021). Sul piano dell'onere della prova, dunque, spetta a colui che formula la relativa domanda provare tanto l'effettiva violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge, quanto il rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 8873/2012), mentre chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha l'onere di provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, ossia l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata condotta violativa degli obblighi coniugali (cfr. Cass. n. 2059/2012; Cass. n. 16691/2020; Cass. n. 16735/2020).
Delineati i principi generali in materia di addebito della separazione, è però il caso di rammentare che, laddove un coniuge si sia reso responsabile di violenze fisiche o morali ai danni dell'altro, tale condotta costituisce una violazione talmente grave ed inaccettabile dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sola, non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, sì da esonerare il giudice del merito dal dover comparare con esse il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti lesivi della pari dignità della persona, i quali, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti “omogenei” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 19/02/2018, n. 3925), restando irrilevante anche l'eventuale posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi, per via della sua incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis (cfr. Cass. civ. sez. VI, 22/03/2017, n. 7388; Cass. civ. sez. I, 24/10/2022, n. 31351; Cass. n. 11631/2024). In altri termini, le violenze integrano atti “comparabili” solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa una incidenza causale preminente rispetto ad eventuali preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (cfr. Cass. n. 22294/2024; Cass. n. 31351/2022). A tal fine, è sufficiente che venga provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (cfr. Cass. n. 22294/2024; Cass. n. 433/2016).
Venendo al caso di specie, questo Collegio ritiene che il compendio probatorio acquisito in corso di causa valga a dimostrare la fondatezza della ricostruzione dei fatti narrata dalla IGnora , con particolare riferimento agli episodi di violenza fisica e Parte_1 verbale agiti dal coniuge nei confronti della moglie, anche alla presenza dei figli minori.
Deve darsi atto che, su richiesta di questa Autorità ex art. 473-bis.42 c.p.c., la Procura della Repubblica presso il Tribunale trasmetteva gli atti relativi al procedimento penale instaurato a carico di mentre la difesa della ricorrente provvedeva Controparte_1 al deposito telematico della sentenza penale definitiva di condanna di primo grado
Pag. 11 di 14 emessa all'esito del giudizio abbreviato, nella quale l'odierno convenuto è stato ritenuto responsabile di tutti i capi di imputazione contestatigli ovvero del reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. e dei reati di lesioni e percosse ai danni della moglie, anche in presenza dei figli minori, per i quali è stato condannato alla pena della reclusione di anni 2 e mesi 2, oltre al risarcimento dei danni in favore della persona offesa e dei minori e pena Persona_7 Persona_3 Persona_2 sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità (v. sentenza n. 1789/2023, emessa in data 13/10/2023, nota deposito del 17/01/2025).
Dalla lettura della sentenza penale di primo grado si apprendono episodi di maltrattamento fisico e verbale in cui denigrava la moglie appellandola CP_1
“puttana”; il giorno 15 agosto 2021 l'imputato colpiva la donna con alcuni schiaffi al volto, abbandonandola insieme ai figli mentre si trovavano in Liguria per rientrare da solo a Bergamo, salvo poi andare a riprenderli in serata su sollecitazione dei familiari della persona offesa;
in data 8 marzo 2022, mentre la donna si preparava per uscire con delle amiche, il marito la insultava per il suo abbigliamento;
tra marzo e maggio 2022 afferrava la moglie per il collo, minacciando di ucciderla;
il 5/6 maggio 2022 colpiva la moglie con calci e pugni;
in data 29 maggio 2022, in occasione del compleanno della figlia , a seguito delle lamentele della moglie per l'abuso di alcol, Per_4 CP_1 prendeva a pugni la porta di vetro di ingresso per poi allontanarsi in automobile;
il giorno di Natale dell'anno 2022 insultava la moglie, dicendole di non rientrare più a casa e minacciandola di pubblicare sui social cose contro di lei in quanto vestita da
“puttana”; successivamente impediva alla moglie di rientrare in casa, chiudendola fuori, per poi afferrarla dall'orecchio destro e colpirla con un pugno all'occhio, fino a farla rovinare a terra dove veniva picchiata con pugni al naso fino al sanguinamento;
pure dopo l'allontanamento dalla casa familiare a seguito del provvedimento emesso in via d'urgenza dal Tribunale, continuava ad inveire nei confronti della moglie CP_1 appellandolo “sfigata, pagliaccia, ubriaca, troia”, minacciandola di farle perdere la casa e l'affidamento dei figli, pubblicando su Facebook messaggi di analogo tenore.
Ebbene, la sentenza penale di condanna divenuta irrevocabile, unitamente a tutto quanto è stato documentato nel presente giudizio, sia attraverso fotografie sia attraverso certificazioni mediche, induce il Collegio a ritenere sussistenti plurimi elementi indiziari di particolare gravità, precisione e concordanza in ordine alla violazione dei doveri coniugali di cui si è – unilateralmente – reso responsabile non Controparte_1 solo ai danni della moglie ma anche della prole minorenne che ha assistito alle violenze fisiche e verbali perpetrate entro le mura domestiche e che non possono essere ridotte ad episodi di “alta conflittualità” coniugale, come invece sostiene la difesa del convenuto. A questo proposito, pare doveroso chiarire quali elementi orientano il giudicante nella lettura degli avvenimenti familiari per distinguere le situazioni caratterizzate da violenza da quelle connotate da mera conflittualità e, a questo fine, è utile prendere le mosse da una pronuncia assai innovativa in cui i giudici penali della Suprema Corte hanno enunciato alcuni “indici” sintomatici della violenza, che si elencano di seguito, per contrapporli a quelle situazioni di semplice conflittualità che contraddistinguono i litigi
Pag. 12 di 14 familiari: (i) se la relazione è consapevolmente e strutturalmente sbilanciata a favore di uno solo dei due in ragione dell'identità sessuale;
ovvero (ii) se emerge un divario di potere fondato su costrutti sociali o culturali connessi ai ruoli di genere tali da creare modelli comportamentali fissi e costanti di prevaricazione, ovvero (iii) se una parte approfitta di specifiche condizioni soggettive (età, gravidanza, problemi di salute, disabilità) per esercitare anche un controllo coercitivo, ovvero (iv) se si ripete, con modalità prestabilite e prevedibili, la soccombenza sempre dello stesso soggetto attraverso offese o umiliazioni o limitazioni della sua libertà personale o di esprimere un proprio autonomo punto di vista, ovvero (v) se la sensazione di paura per l'incolumità o di rischio o di controllo riguarda sempre e solo uno dei due, anche utilizzando forme ricattatorie o manipolatorie rispetto ai diritti sui figli minorenni della coppia (cfr. Cass. pen. sez. VI, n. 37978/2023).
Ciò detto, premesso che non vi è evidenza di lesioni o traumi subiti dall'odierno convenuto né di comportamentali costanti di prevaricazione della moglie sul marito, la documentazione versata in atti comprova, invece, i segni lasciati sul corpo di Parte_1
a causa delle condotte fisicamente violente di cui si è reso responsabile il
[...] consorte: nel referto del pronto soccorso datato 25/12/2022 si legge “tumefazione periorbitaria sin con ematoma esteso al padiglione auricolare e regione temporale omolaterale. Dolore alla pressione su proc spinosi rachide cervicale” ed una prognosi di 7 giorni (v. doc. n. 10); nel referito di pronto soccorso datato 27/12/2022, si legge
“ematoma perioculare sin con trauma nasale ed epistassi (TC encefalo a seriate negativa) dolore addominale, più episodi di vomito” e la diagnosi di “violenza domestica, contusioni toraciche ed ematomi al volto”; nel medesimo referto si legge che sul volto della donna sono evidenti i segni delle percosse subite e nel corso del colloquio la IGnora esprime attraverso il pianto il proprio vissuto di sofferenza emotiva;
nell'occasione la donna riferiva che non si trattava del primo episodio di violenza agita nei suoi confronti, raccontando ai sanitari precedenti episodi di violenza fisica e verbale ai suoi danni, da lei valutati di minore entità e gestiti in modo autonomo senza il ricorso alle cure mediche;
la donna riferiva anche di aver paura al pensiero di trovarsi da sola di nuovo con il marito;
al termine del colloquio con , Parte_1
l'operatore sanitario effettuava un breve colloquio anche con la figlia , che Persona_7 riferiva preoccupazione per le proprie condizioni di salute, avendo la stessa vomitato molte volte, ed esprimendo di essere spaventata per il fatto che il papà aveva picchiato la mamma, verbalizzando anche che ora si sentiva tranquilla perché la mamma sarebbe stata curata (v. doc. 11). Tra i documenti prodotti dalla difesa di parte ricorrente vi è una fotografia che documenta la tumefazione dell'occhio sinistro di a seguito Parte_1 dell'episodio avvenuto a Natale 2022 (v. doc. 7), nonché i lividi estesi sulle braccia della ricorrente, riportati a seguito di un altro episodio di violenza per mano del marito, risalente a maggio 2022 (v. doc. 8).
Dunque, per tutti i motivi sopra esposti, in assenza di condotte omogenee, ossia reciprocamente pregiudizievoli e dannose poste in essere da entrambe le parti e di gravità equiparabile a quelle subite da , insultata e picchiata Parte_1
Pag. 13 di 14 ferocemente dal marito davanti alla prole minorenne, deve ritenersi senza dubbio meritevole di accoglimento la domanda di addebito della separazione in capo a
Controparte_1
Quanto alle altre questioni accessorie, connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, al collocamento e al mantenimento dei figli, alla luce delle relazioni di aggiornamento urgente trasmesse a questo Ufficio dal Servizio sociale territorialmente competente, nelle more dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., il Tribunale ritiene necessaria la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza emessa in pari data.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero:
- dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 che hanno contratto matrimonio il giorno 19/06/2017 in Controparte_1
VIESTE;
- dichiara l'addebito della separazione in capo al marito Controparte_1
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VIESTE, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (iscritto nei registri di Stato civile del Comune di Vieste, anno 2017, n. 21, parte II, serie C).
Così deciso in Bergamo, nella camera di conIGlio del 18/06/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Famiglia
N. R.G. 2085/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di separazione giudiziale promossa con ricorso depositato in data 07/03/2023, da:
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1 il 16/04/1995, con il proc. dom. avv. IENGO CHIARA, giusta procura in atti - ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 133/2023; nei confronti di
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._2
NI DO (FG) il 25/02/1985, con il proc. dom. avv. PESENTI LIVIO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c. con l'intervento ex art. 473-bis.8 c.p.c. del
Curatore Speciale e difensore Avv. BRUNELLA LOCATELLI, nominata nell'interesse dei minori e Persona_1 Persona_2 con l'intervento volontario di
, con l'Avv. STEFANIA RINALDI;
Parte_2
OGGETTO: Separazione giudiziale CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “la S.V. Ill.ma Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI - IN MERITO ALLA SEPARAZIONE TRA I CONIUGI E ALL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI LÒ E LE 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con dichiarazione di addebito nei confronti del IGnor nato a [...]_1
Giovanni Rotondo (FG) il 25/02/1985, residente in [...] (Codice Fiscale: ). 2) Affidare i figli minori C.F._3 Persona_3 nato a [...] il [...] (C.F.: ), e C.F._4 Persona_2 nato a [...], il [...] (C.F.: ), alla madre in via C.F._5 super esclusiva, con conseguente esercizio da parte della stessa della responsabilità genitoriale anche per quanto concerne le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, specificamente identificate nelle decisioni in materia di salute, residenza abituale, educazione e istruzione, oltre che per ogni tipo di richiesta da presentare alla Pubblica Amministrazione e a qualsiasi Autorità di Pubblica Sicurezza. 3) Conseguentemente assegnare la casa coniugale di proprietà del IGnor CP_1
sita in CasIGlio (BG), Via del Lago n. 27/B alla madre che continuerà a
[...] vivervi unitamente ai figli minori. 4) Stabilire che il padre possa vedere i figli minori e in modalità rigorosamente protetta e disporre che i Servizi Sociali Per_3 Per_2 territorialmente competenti organizzino gli incontri tra il padre e i figli in spazio neutro e alla presenza di un operatore;
ci si riporta ad ogni più opportuna decisione del Tribunale in ordine alla prosecuzione di tutti gli incarichi già in essere, proseguendo le attività di monitoraggio e supporto ritenute più idonee sull'intero nucleo familiare ed in particolar modo sui figli minori e , disponendo che siano attivati i Per_3 Per_2 percorsi di sostegno ritenuti più idonei al fine di accompagnare i bambini nella gestione dei propri stati emotivi, in particolare per imparare a gestire la propria rabbia tendendo a rispondere alla frustrazione o ai sentimenti negativi con l'uso della violenza. 5) Stabilire che qualsiasi eventuale liberalizzazione, anche parziale, degli incontri padre/figli possa avvenire solo a seguito di completa adesione del padre al monitoraggio tossicologico e ad una positiva valutazione di totale astinenza dall'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti di ogni tipo almeno per la durata di due anni consecutivi (con controlli su matrice cheratinica ogni 3 mesi e su matrice urinaria ogni settimana) ed altresì a seguito di positiva valutazione da parte dei Servizi Sociali e del SERD in ordine alla mancanza di pregiudizio nei confronti dei figli minori, con facoltà di interrompere anche gli incontri protetti non appena il padre disattenderà il suddetto percorso o mancherà anche solo ad un appuntamento presso il SERD, o alle migliori condizioni ritenute più adeguate nel mero interesse dei figli minori. 6) Considerate le attuali eIGenze di vita dei figli, il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche del padre e l'attuale assenza quasi totale di redditi in capo alla madre, la permanenza dei minori presso la madre, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti in via esclusiva dalla madre, disporre che il IGnor debba versare alla IGnora a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento per i figli minori e un assegno Per_2 Per_3
Pag. 2 di 14 mensile non inferiore ad € 350,00 ciascuno (per un totale di € 700,00) con rivalutazione a far data dai provvedimenti provvisori ed urgenti emessi con provvedimento datato 19.05.2023 (o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia sulla base delle dichiarazioni dei redditi che il resistente sarà tenuto a produrre) entro il giorno 1 di ogni mese. 7) Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da
Pag. 3 di 14 documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. 8) Disporre che l'assegno unico venga richiesto e percepito in via integrale dalla IGnora in quanto genitore collocatario e Parte_1 affidatario in via esclusiva dei figli minori. In subordine, disporre che l'assegno unico venga richiesto e percepito in via integrale dalla IGnora sino a Parte_1 che permarrà l'affidamento dei figli minori in capo ai Servizi Sociali con collocamento
Pag. 4 di 14 esclusivo presso la madre, con efficacia retroattiva al momento del deposito del ricorso. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre oneri ed accessori come per legge.- IN MERITO ALL'INTERVENTO DELLA
[...]
9) Dichiarare l'intervento della IGnora Controparte_2 Parte_2 tardivo ai sensi dell'art. 473bis.20 c.p.c. per i motivi già esposti in atti e per l'effetto rigettare tutte le domande dalla medesima formulate in quanto inammissibili. 10) In subordine e nella denegata ipotesi in cui l'intervento della IGnora sia Parte_2 considerato ammissibile, rigettare tutte le domande ivi formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, ad eccezione della domanda di regolamentazione dei rapporti tra la nonna paterna i nipoti rimettendosi al Tribunale per una migliore valutazione sulle modalità e tempistiche ritenute più opportune nel mero interesse dei minori e Per_2
. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre oneri ed Per_3 accessori come per legge”.
Per parte convenuta: “Contrariis reiectis, pronunciare la separazione dei coniugi relativa al matrimonio contratto tra il IG. e la IG.ra Controparte_1 Parte_1
, ed in particolare rigettare le domande e le condizioni formulate dalla
[...] ricorrente, per i motivi tutti di cui in atti. Si chiede, altresi, l'accoglimento delle seguenti CONDIZIONI IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
1. dato atto che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, disporre la separazione personale dei coniugi;
2. disporre che i minori e vengano Per_2 Per_1 affidati ai servizi sociali competenti, con collocamento presso la IG.ra , previ Parte_1 controlli periodici tramite il Sert competente, relativi all'assenza di utilizzo di sostanze stupefacenti e/o alcoliche;
3. disporre che il IG. possa vedere i figli minori CP_1 dapprima con l'ausilio e la presenza dei Servizi Sociali competenti, poi con la liberalizzazione delle visite, secondo le tempistiche ritenute idonee di servizi sociali e dal Giudice, previ controlli, tramite il Sert competente, relativi all'assenza di utilizzo di sostanze stupefacenti e/o alcoliche;
4. disporre che il IG. contribuisca al CP_1 mantenimento dei minori, a favore della IG.ra , laddove i medesimi siano Parte_1 collocati presso la stessa, nella misura di euro 200,00 mensili per ciascun figlio;
5. premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile di mantenimento corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le spese ordinarie di vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, disporre che i genitori contribuiscano, altresì, nella misura del 50 % ciascuno, alle spese straordinarie dei figli, rispettivamente sostenute, che saranno disciplinate dal Protocollo in uso presso gli Uffici Giudiziari di Bergamo, come di seguito riportato: […];
6. rigettarsi la domanda di addebito e qualsivoglia domanda di senso opposto, formulata dalla ricorrente, rispetto alle predette condizioni formulate in favore del resistente. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e di tutte le competenze di lite, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Pag. 5 di 14 Per il Curatore speciale dei minori: “lette le relazioni di aggiornamento depositate, precisa come di seguito le proprie CONCLUSIONI Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni richiesta contraria:
1. affidare i minori e al Persona_3 Persona_2
Servizio Sociale per la durata di mesi dodici, con limitazione della responsabilità genitoriale in capo alla IGnora e al IGnor in ordine alle decisioni di Parte_1 CP_1 rilievo da assumersi nell'interesse dei figli circa residenza, istruzione, educazione e salute così come meglio dettagliato nell'ordinanza del 28.9.2023, punto 2);
2. mantenere il collocamento di e presso la IGnora , alla quale Per_3 Per_2 Parte_1 andrà assegnata la casa coniugale in CasIGlio, Via Del Lago n. 27/B;
3. incarica i Servizi Sociali, in collaborazione con i Servizi Specialistici, affinché: - mantengano un attento monitoraggio sulla situazione familiare e le condizioni psicofisiche dei minori, anche attraverso il confronto periodico con le autorità scolastiche e sanitarie, attivando e/o mantenendo in essere ogni tipo di supporto, anche psicologico e/o pedagogico, che dovesse ritenersi necessario per la madre e per i minori (ivi compreso il percorso di psicomotricità già intrapreso da ); - proseguano il progetto di affiancamento Per_3 educativo presso l'abitazione materna nei modi e nei tempi che verranno ritenuti utili e sino a quando verrà ritenuto necessario o anche solo opportuno;
- proseguano l'organizzazione di incontri protetti tra i minori e il padre, nei modi e nei tempi maggiormente rispondenti all'interesse dei minori, valutandone l'eventuale progressiva liberalizzazione solo qualora venga comprovata l'astinenza del padre da alcol e sostanze stupefacenti per almeno 6 mesi;
4. disporre che i Servizi Sociali affidatari riferiscano con cadenza semestrale al Giudice tutelare competente sull'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dai minori coi genitori e sull'attuazione delle misure adottate;
6. invitare i Servizi Sociali affidatari a segnalare alla Procura eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che dovessero sorgere per i minori;
7. incaricare il Serd territorialmente competente della presa in carico del IGnor CP_1 qualora non ancora avvenuta, e del monitoraggio secondo le modalità ritenute più opportune per almeno un anno;
8. raccomandare al IGnor di proseguire il CP_1 percorso psicologico per uomini maltrattanti e di aderire alla presa in carico del Serd, incaricando il Servizio Sociale territorialmente competente in ragione della residenza paterna del monitoraggio sulla prosecuzione di tali percorsi;
9. raccomandare alle parti di collaborare con i Servizi Sociali sopra incaricati, rispettando le disposizioni del presente provvedimento;
10. porre a carico del IGnor l'obbligo di contribuire CP_1 al mantenimento dei figli e mediante il versamento della somma Per_2 Per_3 complessiva di € 700,00 (e 350,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indice Istat a far tempo dal deposito del ricorso;
11. premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, si obbliga
Pag. 6 di 14 ciascun genitore a concorrere nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole nella misura del 70% a carico del IGnor CP_1
e 30% a carico della IGnora secondo il seguente schema: […]; 12. rigettare, Parte_1 per motivi di rito e di merito, le domande formulate dalla IGnora e ogni altra _2 contraria domanda avanzata dalle parti”.
Per la terza intervenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - disporre l'affidamento provvisorio dei minori e alla IG.ra Per_3 Per_2
, nonna paterna degli stessi, con collocamento presso la medesima e, per Parte_2
l'effetto, revocare l'affidamento provvisorio dei minori a favore dei Servizi Sociali territorialmente competenti, nonché il collocamento degli stessi presso la madre;
- disporre che i IG.ri e continuino la presa in Parte_1 Controparte_1 carico presso i SERD competenti, al fine di monitorare la condizione di astinenza dall'uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope e proseguire il percorso di disintossicazione laddove intrapreso, delegando il Servizio Sociale di monitorare e vigilare sull'attivazione/prosecuzione dei percorsi intrapresi dalla coppia genitoriale;
- disporre che i Servizi Sociali competenti continuino a supportare il nucleo familiare;
- disporre che i genitori possano vedere e secondo le modalità e le Per_3 Per_2 tempistiche definite dall'adito Giudicante;
- obbligare i genitori a provvedere, disgiuntamente, al mantenimento di e , nella misura che l'adito Per_3 Per_2
Giudicante riterrà più opportuna;
IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata ipotesi di conferma dell'attuale provvedimento di affidamento e collocamento dei minori ovvero di affidamento dei minori alla madre, prevedere un calendario di visite congruo fra i minori e la nonna materna, comprendente dei pernottamenti presso la stessa, al fine di mantenere il rapporto nonna / nipoti. IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile il giorno 19/06/2017 in VIESTE (FG), optando per il regime di separazione dei beni (atto iscritto nei registri di Stato civile del Comune di Vieste, anno 2017, n. 21, parte II, serie C), dalla cui unione sono nati i figli (n. Seriate l'01/08/2018) e (n. Per_3 Per_2
Seriate il 10/06/2019).
All'esito dell'udienza di prima comparizione tenutasi in data 09/05/2025 nella contumacia del convenuto, il giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente, nominava il Curatore speciale dei minori e nella Per_3 Per_2 persona dell'Avv. Brunella Locatelli e assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti a tutela della prole ex art. 473-bis.22 c.p.c. (v. ordinanza del 19/05/2023).
Pag. 7 di 14 Disposta la riunione alla presente causa di separazione, ai sensi dell'art. 38 disp.att.c.c., del procedimento promosso dal Pubblico Ministero minorile avanti al Tribunale per i Minorenni di IA (proc. civ. n. 72/2023 r.g.c.c.), nel corso del giudizio si costituivano tardivamente il convenuto e la IGnora Controparte_1 _2
, madre del convenuto, quest'ultima al fine chiedere l'affidamento e il
[...] collocamento presso di sé dei nipoti.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione degli atti ostensibili contenuti nel fascicolo relativo al procedimento penale iscritto al n. 13466/2022 RGNR - 1615/2023 RGGIP, a carico del convenuto (condannato in via definitiva con sentenza di questo Tribunale n. 1789/2023, emessa in data 13/10/2023) per i fatti di maltrattamento, lesioni e percosse commessi ai danni di anche in presenza della figlia Parte_1 primogenita della donna e dei due figli minori della coppia. Compiuta una approfondita indagine psico-sociale tramite il Servizio sociale territorialmente competente, all'udienza “cartolare” tenutasi in data 27/05/2025, precisate le conclusioni dalle rispettive difese come sopra riportate, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio (v. ordinanza dell'11/06/2025).
Ciò premesso, le circostanze dedotte nei rispettivi atti di parte e i fatti emersi dalla trattazione della causa dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e pregiudizievole per l'educazione della prole, sicché va pronunciata la separazione personale dei coniugi, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
La domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento.
A fondamento della domanda di addebito della separazione, l'odierna ricorrente deduceva che in data 03/01/2023 ella si recava presso la Stazione dei Carabinieri di Piazza Brembana per denunciare il marito a seguito di un grave episodio di violenza fisica subita in data 25/12/2022; che dalla denuncia emergeva una situazione di maltrattamenti protratta da svariati mesi, in quanto, se in un primo tempo la relazione tra i coniugi veniva percepita come altamente conflittuale, la moglie si rendeva conto che, già a partire dalla primavera del 2021, iniziava ad essere violento sia CP_1 verbalmente che fisicamente, essendo costui solito profferire insulti nei confronti della moglie utilizzando l'epiteto “puttana”; che il marito, evidentemente ossessionato da una gelosia incontrollata, nel mese di agosto 2021 colpiva la moglie con alcune sberle sul volto per futili motivi, alla presenza di svariati testimoni tanto che successivamente si scusava con gli stessi in merito al proprio comportamento e riferiva altresì CP_1 dell'intenzione di voler farsi aiutare per un problema di alcolismo;
che, anche dopo il mese di agosto 2021, i litigi proseguivano, con che prevaleva sia fisicamente CP_1 che psicologicamente sulla moglie accusandola ripetutamente di non essere in grado di fare nulla, di essere una incapace, di non essere in grado di farsi rispettare dai figli e manifestando sempre più un comportamento ossessivo nei suoi confronti, e ciò anche in presenza dei minori , e , quest'ultima nata da una precedente Per_2 Per_3 Per_4
Pag. 8 di 14 relazione della ricorrente;
che, ancora, nella primavera del 2022, il marito la afferrava per il collo con entrambe le mani, alzandola di peso, minacciandola nel contempo di ucciderla, gesto che veniva fermato grazie all'intervento di;
che pure la sera tra il Per_4
5 e il 6 maggio 2022, la ricorrente veniva colpita con calci e pugni da mentre
CP_1 versava costui in evidente stato di ubriachezza;
che dopo un periodo positivo trascorso nel mese di agosto 2022 con tutta la famiglia in Puglia per una vacanza, verso l'autunno di quell'anno ricominciava con le solite abitudini, l'abuso di alcol, la gelosia
CP_1 ossessiva, le denigrazioni nei confronti della moglie, che veniva offesa con il solito appellativo di “puttana” convinto che la stessa uscisse per incontrare altri uomini;
che, in quel periodo, la si accorgeva di essere costantemente controllata dal marito, Parte_1 oltre che geolocalizzata;
che il giorno di Natale 2022, considerato che il figlio Per_3 aveva la febbre, diceva alla moglie di voler uscire a bere un aperitivo da solo e
CP_1 che in seguito anche ella avrebbe potuto uscire per andare a bere un aperitivo insieme agli amici, ma al rientro dell'uomo a casa iniziava ad offenderla dandole della
CP_1
“puttana” perché a suo parere vestita in modo non adatto e, visto che la moglie decideva comunque di uscire anche per evitare un nuovo litigio di fronte ai bambini, il marito le mandava messaggi scrivendole di non rientrare più a casa;
che, giunta presso l'abitazione coniugale, si accorgeva che realmente aveva bloccato la Parte_1 CP_1 porta d'ingresso dall'interno e ben presto costui iniziava a urlare contro la moglie minacciandola che non sarebbe mai più rientrata in casa;
che, dopo vari e vani tentativi di farsi aprire, presa dal timore che ai figli potesse accadere qualcosa, riusciva Parte_1
a rompere con un calcio la porta finestra situata accanto alla porta d'ingresso e, in quel mentre, invitava la figlia più grande a salire al piano superiore con i suoi fratelli Per_4 poiché capiva che il marito non era né lucido né calmo;
che, per tutta risposta, CP_1 la accusava di essere ubriaca e pazza per ciò che aveva fatto, si avvicinava sempre di più alla moglie spingendola con il petto e mentre la moglie tentava di allontanarlo verso la porta per farlo uscire, la afferrava per l'orecchio destro colpendola alcune CP_1 volte con il pugno destro sul suo occhio sinistro finché la stessa cadeva a terra, dove veniva colpita al ventre con più calci, per poi accanirsi nuovamente sulla donna colpendola con due pugni sul naso finché la stessa iniziava a sanguinare;
che, allertato dalla figlia , giungeva sul posto un vicino di casa, tale IGnor , che Per_4 Persona_5 prestava i primi soccorsi alla ricorrente;
che, recatasi al Pronto Soccorso dell'Ospedale Bolognini di Seriate, riferiva inizialmente che le lesioni erano dovute ad un Parte_1 incidente domestico, temendo di dire la verità e di aggravare la situazione del marito, ma successivamente, in data 27/12/2022, si recava nuovamente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII per farsi visitare accusando vomito e dolori alle costole e all'addome a causa dei calci al ventre sferrati da che, CP_1 peraltro, anche la figlia risultava molto agitata, accusando episodi di vomito;
che, Per_4 dunque, solo una volta giunta al Pronto Soccorso dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII,
confessava di aver subito percosse da parte del marito e che alla scena aveva Parte_1 assistito la figlia maggiore, e trovando un supporto in tale circostanza, la donna riusciva ad aprirsi narrando di condotte di violenza fisica e verbale reiterate nel tempo;
che, resa edotta dai sanitari del pericolo che stava correndo e della necessità di denunciare tali
Pag. 9 di 14 eventi, si convinceva in tal senso, sporgendo denuncia-querela nei confronti Parte_1 del marito in data 03/01/2023; che, in quel periodo, dopo esser apparso mortificato per quanto commesso, iniziava a chiedere insistentemente alla moglie di ritirare la CP_1 denuncia e nelle ultime due settimane di gennaio 2023 esplodeva la sua rabbia e aggressività attraverso una serie di messaggi inviati alla ricorrente contenenti minacce e offese di ogni tipo, ragione per cui si vedeva costretta ad adire con urgenza Parte_1 questo stesso Tribunale per chiedere l'emissione di un ordine di protezione.
A fronte di tali allegazioni, costituendosi in giudizio, l'odierno convenuto tentava di difendersi asserendo che il rapporto tra le parti era risultato sin dall'inizio della relazione carico di episodi di forte conflittualità, anche con atti di violenza reciproca, causati da un consumo di sostanze stupefacenti da parte di entrambi i genitori;
che, infatti, aveva avuto un comportamento attivo riferito ad episodi di Parte_1 maltrattamenti fisici e verbali a carico del resistente, di cui però ha sempre omesso di dare atto nei propri scritti difensivi;
che le violenze poste in essere da Parte_1 venivano confermate, oltre che dalla stessa ricorrente, proprio dai documenti prodotti da quest'ultima, nei quali si evince una corrispondenza trasmessa dalla madre della IG.ra , la IG.ra , al IG. riconoscendo chiaramente le Parte_1 Controparte_3 CP_1 responsabilità della figlia, laddove dichiarava testualmente, riferendosi al litigio avvenuto in data 25/12/2022: “qualsiasi sia il motivo siete arrivati al limite entrambi non parlo solo di te”; che, infine, applicata a la misura dell'allontanamento CP_1
d'urgenza dalla casa familiare con divieto di comunicazione con , era stata Parte_1 proprio la IG.ra ad aver indotto il resistente a violare la misura, come Parte_1 dichiarato dalla stessa dinnanzi alla dott.ssa , dell'ASST dell'Ospedale Persona_6
Papa Giovanni XXIII (“la IG.ra riconosce di aver attivamente cercato il e CP_1 favorito la violazione della prescrizione”), fatto da cui scaturiva l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del convenuto.
Ciò premesso in fatto, in punto di diritto pare utile ricordare che la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge di un comportamento specifico contrario ai doveri matrimoniali, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto di coniugio. Affinché possa essere addebitata ad uno, o ad entrambi i coniugi, la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale non basta, infatti, che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza. La Suprema Corte, al riguardo, ha ribadito in più occasioni che la pronunzia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo pur sempre necessario accertare se tale violazione abbia assunto una efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza e che, pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito (ex multis, Cass. n. 13431/2008).
Pag. 10 di 14 Inoltre, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti assunti da entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano avuto, nel loro reciproco interferire, nell'insorgenza della crisi matrimoniale (cfr. Cass. n. 15819/2021). Sul piano dell'onere della prova, dunque, spetta a colui che formula la relativa domanda provare tanto l'effettiva violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge, quanto il rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 8873/2012), mentre chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha l'onere di provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, ossia l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata condotta violativa degli obblighi coniugali (cfr. Cass. n. 2059/2012; Cass. n. 16691/2020; Cass. n. 16735/2020).
Delineati i principi generali in materia di addebito della separazione, è però il caso di rammentare che, laddove un coniuge si sia reso responsabile di violenze fisiche o morali ai danni dell'altro, tale condotta costituisce una violazione talmente grave ed inaccettabile dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sola, non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, sì da esonerare il giudice del merito dal dover comparare con esse il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti lesivi della pari dignità della persona, i quali, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti “omogenei” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 19/02/2018, n. 3925), restando irrilevante anche l'eventuale posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi, per via della sua incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis (cfr. Cass. civ. sez. VI, 22/03/2017, n. 7388; Cass. civ. sez. I, 24/10/2022, n. 31351; Cass. n. 11631/2024). In altri termini, le violenze integrano atti “comparabili” solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa una incidenza causale preminente rispetto ad eventuali preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (cfr. Cass. n. 22294/2024; Cass. n. 31351/2022). A tal fine, è sufficiente che venga provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (cfr. Cass. n. 22294/2024; Cass. n. 433/2016).
Venendo al caso di specie, questo Collegio ritiene che il compendio probatorio acquisito in corso di causa valga a dimostrare la fondatezza della ricostruzione dei fatti narrata dalla IGnora , con particolare riferimento agli episodi di violenza fisica e Parte_1 verbale agiti dal coniuge nei confronti della moglie, anche alla presenza dei figli minori.
Deve darsi atto che, su richiesta di questa Autorità ex art. 473-bis.42 c.p.c., la Procura della Repubblica presso il Tribunale trasmetteva gli atti relativi al procedimento penale instaurato a carico di mentre la difesa della ricorrente provvedeva Controparte_1 al deposito telematico della sentenza penale definitiva di condanna di primo grado
Pag. 11 di 14 emessa all'esito del giudizio abbreviato, nella quale l'odierno convenuto è stato ritenuto responsabile di tutti i capi di imputazione contestatigli ovvero del reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. e dei reati di lesioni e percosse ai danni della moglie, anche in presenza dei figli minori, per i quali è stato condannato alla pena della reclusione di anni 2 e mesi 2, oltre al risarcimento dei danni in favore della persona offesa e dei minori e pena Persona_7 Persona_3 Persona_2 sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità (v. sentenza n. 1789/2023, emessa in data 13/10/2023, nota deposito del 17/01/2025).
Dalla lettura della sentenza penale di primo grado si apprendono episodi di maltrattamento fisico e verbale in cui denigrava la moglie appellandola CP_1
“puttana”; il giorno 15 agosto 2021 l'imputato colpiva la donna con alcuni schiaffi al volto, abbandonandola insieme ai figli mentre si trovavano in Liguria per rientrare da solo a Bergamo, salvo poi andare a riprenderli in serata su sollecitazione dei familiari della persona offesa;
in data 8 marzo 2022, mentre la donna si preparava per uscire con delle amiche, il marito la insultava per il suo abbigliamento;
tra marzo e maggio 2022 afferrava la moglie per il collo, minacciando di ucciderla;
il 5/6 maggio 2022 colpiva la moglie con calci e pugni;
in data 29 maggio 2022, in occasione del compleanno della figlia , a seguito delle lamentele della moglie per l'abuso di alcol, Per_4 CP_1 prendeva a pugni la porta di vetro di ingresso per poi allontanarsi in automobile;
il giorno di Natale dell'anno 2022 insultava la moglie, dicendole di non rientrare più a casa e minacciandola di pubblicare sui social cose contro di lei in quanto vestita da
“puttana”; successivamente impediva alla moglie di rientrare in casa, chiudendola fuori, per poi afferrarla dall'orecchio destro e colpirla con un pugno all'occhio, fino a farla rovinare a terra dove veniva picchiata con pugni al naso fino al sanguinamento;
pure dopo l'allontanamento dalla casa familiare a seguito del provvedimento emesso in via d'urgenza dal Tribunale, continuava ad inveire nei confronti della moglie CP_1 appellandolo “sfigata, pagliaccia, ubriaca, troia”, minacciandola di farle perdere la casa e l'affidamento dei figli, pubblicando su Facebook messaggi di analogo tenore.
Ebbene, la sentenza penale di condanna divenuta irrevocabile, unitamente a tutto quanto è stato documentato nel presente giudizio, sia attraverso fotografie sia attraverso certificazioni mediche, induce il Collegio a ritenere sussistenti plurimi elementi indiziari di particolare gravità, precisione e concordanza in ordine alla violazione dei doveri coniugali di cui si è – unilateralmente – reso responsabile non Controparte_1 solo ai danni della moglie ma anche della prole minorenne che ha assistito alle violenze fisiche e verbali perpetrate entro le mura domestiche e che non possono essere ridotte ad episodi di “alta conflittualità” coniugale, come invece sostiene la difesa del convenuto. A questo proposito, pare doveroso chiarire quali elementi orientano il giudicante nella lettura degli avvenimenti familiari per distinguere le situazioni caratterizzate da violenza da quelle connotate da mera conflittualità e, a questo fine, è utile prendere le mosse da una pronuncia assai innovativa in cui i giudici penali della Suprema Corte hanno enunciato alcuni “indici” sintomatici della violenza, che si elencano di seguito, per contrapporli a quelle situazioni di semplice conflittualità che contraddistinguono i litigi
Pag. 12 di 14 familiari: (i) se la relazione è consapevolmente e strutturalmente sbilanciata a favore di uno solo dei due in ragione dell'identità sessuale;
ovvero (ii) se emerge un divario di potere fondato su costrutti sociali o culturali connessi ai ruoli di genere tali da creare modelli comportamentali fissi e costanti di prevaricazione, ovvero (iii) se una parte approfitta di specifiche condizioni soggettive (età, gravidanza, problemi di salute, disabilità) per esercitare anche un controllo coercitivo, ovvero (iv) se si ripete, con modalità prestabilite e prevedibili, la soccombenza sempre dello stesso soggetto attraverso offese o umiliazioni o limitazioni della sua libertà personale o di esprimere un proprio autonomo punto di vista, ovvero (v) se la sensazione di paura per l'incolumità o di rischio o di controllo riguarda sempre e solo uno dei due, anche utilizzando forme ricattatorie o manipolatorie rispetto ai diritti sui figli minorenni della coppia (cfr. Cass. pen. sez. VI, n. 37978/2023).
Ciò detto, premesso che non vi è evidenza di lesioni o traumi subiti dall'odierno convenuto né di comportamentali costanti di prevaricazione della moglie sul marito, la documentazione versata in atti comprova, invece, i segni lasciati sul corpo di Parte_1
a causa delle condotte fisicamente violente di cui si è reso responsabile il
[...] consorte: nel referto del pronto soccorso datato 25/12/2022 si legge “tumefazione periorbitaria sin con ematoma esteso al padiglione auricolare e regione temporale omolaterale. Dolore alla pressione su proc spinosi rachide cervicale” ed una prognosi di 7 giorni (v. doc. n. 10); nel referito di pronto soccorso datato 27/12/2022, si legge
“ematoma perioculare sin con trauma nasale ed epistassi (TC encefalo a seriate negativa) dolore addominale, più episodi di vomito” e la diagnosi di “violenza domestica, contusioni toraciche ed ematomi al volto”; nel medesimo referto si legge che sul volto della donna sono evidenti i segni delle percosse subite e nel corso del colloquio la IGnora esprime attraverso il pianto il proprio vissuto di sofferenza emotiva;
nell'occasione la donna riferiva che non si trattava del primo episodio di violenza agita nei suoi confronti, raccontando ai sanitari precedenti episodi di violenza fisica e verbale ai suoi danni, da lei valutati di minore entità e gestiti in modo autonomo senza il ricorso alle cure mediche;
la donna riferiva anche di aver paura al pensiero di trovarsi da sola di nuovo con il marito;
al termine del colloquio con , Parte_1
l'operatore sanitario effettuava un breve colloquio anche con la figlia , che Persona_7 riferiva preoccupazione per le proprie condizioni di salute, avendo la stessa vomitato molte volte, ed esprimendo di essere spaventata per il fatto che il papà aveva picchiato la mamma, verbalizzando anche che ora si sentiva tranquilla perché la mamma sarebbe stata curata (v. doc. 11). Tra i documenti prodotti dalla difesa di parte ricorrente vi è una fotografia che documenta la tumefazione dell'occhio sinistro di a seguito Parte_1 dell'episodio avvenuto a Natale 2022 (v. doc. 7), nonché i lividi estesi sulle braccia della ricorrente, riportati a seguito di un altro episodio di violenza per mano del marito, risalente a maggio 2022 (v. doc. 8).
Dunque, per tutti i motivi sopra esposti, in assenza di condotte omogenee, ossia reciprocamente pregiudizievoli e dannose poste in essere da entrambe le parti e di gravità equiparabile a quelle subite da , insultata e picchiata Parte_1
Pag. 13 di 14 ferocemente dal marito davanti alla prole minorenne, deve ritenersi senza dubbio meritevole di accoglimento la domanda di addebito della separazione in capo a
Controparte_1
Quanto alle altre questioni accessorie, connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, al collocamento e al mantenimento dei figli, alla luce delle relazioni di aggiornamento urgente trasmesse a questo Ufficio dal Servizio sociale territorialmente competente, nelle more dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., il Tribunale ritiene necessaria la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza emessa in pari data.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero:
- dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 che hanno contratto matrimonio il giorno 19/06/2017 in Controparte_1
VIESTE;
- dichiara l'addebito della separazione in capo al marito Controparte_1
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VIESTE, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (iscritto nei registri di Stato civile del Comune di Vieste, anno 2017, n. 21, parte II, serie C).
Così deciso in Bergamo, nella camera di conIGlio del 18/06/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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