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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 01/04/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 982/2020
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.to ROSA Parte_1 C.F._1
FRANCO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to CONROTTO EMILIA, giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti; resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 28.07.2020 , dopo aver contestato le Parte_1 risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1295/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto l'integrazione della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_1 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 20.11.2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Tale quadro globale ricalca quello già descritto dal sottoscritto in occasione di ATP, e ritengo di dover ribadire che il signor sia da Parte_1 considerare soggetto invalido con difficoltà grave e portatore di handicap ai sensi della legge
104/92 art. 3 comma 1, ma senza il diritto all'indennità di accompagnamento ed ai benefici connessi con la condizione di soggetto portatore di handicap con la connotazione di gravità.”.
Orbene, la domanda deve essere rigettata alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a Per_1 cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale. D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.0 Stante il deposito di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese vengono sopportate da parte vittoriosa CP_1
Per lo stesso motivo, le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' vanno liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_2
1) Rigetta l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , non si Parte_1 trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, né in quelle per il riconoscimento della condizione di soggetto portatore di handicap con la connotazione di gravità;
2) Nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa CP_1
3) pone le spese relative alla CTU a carico dell' spese liquidate in euro 180,00= per onorari, CP_1 oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 01/04/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 982/2020
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.to ROSA Parte_1 C.F._1
FRANCO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to CONROTTO EMILIA, giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti; resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 28.07.2020 , dopo aver contestato le Parte_1 risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1295/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto l'integrazione della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_1 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 20.11.2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Tale quadro globale ricalca quello già descritto dal sottoscritto in occasione di ATP, e ritengo di dover ribadire che il signor sia da Parte_1 considerare soggetto invalido con difficoltà grave e portatore di handicap ai sensi della legge
104/92 art. 3 comma 1, ma senza il diritto all'indennità di accompagnamento ed ai benefici connessi con la condizione di soggetto portatore di handicap con la connotazione di gravità.”.
Orbene, la domanda deve essere rigettata alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a Per_1 cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale. D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.0 Stante il deposito di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese vengono sopportate da parte vittoriosa CP_1
Per lo stesso motivo, le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' vanno liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_2
1) Rigetta l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , non si Parte_1 trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, né in quelle per il riconoscimento della condizione di soggetto portatore di handicap con la connotazione di gravità;
2) Nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa CP_1
3) pone le spese relative alla CTU a carico dell' spese liquidate in euro 180,00= per onorari, CP_1 oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 01/04/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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