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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1191/2021
Successivamente alle ore 16.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del Giudice, GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1191/2021 R.G.; promossa da:
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Giuseppe
Gallo e Luciano Gallo, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Crotone alla via
A. Tedeschi n. 65;
ATTORE contro
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Fabrizio Salviati, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Crotone alla via Largo Umberto I, 53;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
1 Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore esponeva che: - era stato oggetto di ingiusta denuncia, sporta nei suoi confronti dal sig. per fatti avvenuti in Controparte_1
Crotone in data 08.11.2012, per i quali si era svolto processo penale a suo carico;
- il prefato nell'atto di denuncia aveva narrato una vicenda inesistente, riferendo di Controparte_1
essere stato aggredito fisicamente da davanti al cancello della Parte_1
propria abitazione, sita in Crotone alla via degli Spagnoli n. 2; - a seguito della denuncia, il veniva rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 582 e 585 c.p., 4, comma 2 e Parte_1
3, L. 110/1975; - in data 31.05.2018, veniva emessa dal Tribunale di Crotone sentenza di assoluzione dell'imputato, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., con la formula “perché il fatto non sussiste”; nella predetta sentenza il giudice penale rilevava che i fatti erano stati inventati dal e che lo stesso era soggetto non estraneo ad episodi di autolesionismo;
- il CP
comportamento posto in essere dal configurava il reato di calunnia e obbligava il CP
convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti in conseguenza della denuncia proposta per un fatto inesistente;
- il denunciante non solo aveva inventato un episodio delittuoso ma, per aggravare la posizione del , si era procurato una ferita alla mano Parte_1
al fine di farlo processare non solo per aggressione ma anche per lesioni gravi ed utilizzo di un'arma;- l'attore, tra l'altro, si era trovato coinvolto in tale vicenda nel periodo in cui lo stesso era già emotivamente fragile in quanto il figlio maggiore era affetto da grave malattia che lo avrebbe portato alla morte;
sulla base di tali premesse, Parte_1
chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza della condotta, posta in essere dal convenuto, nella misura accertata o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
2.
Con comparsa di costituzione, depositata il 12.10.2021, si costituiva in giudizio CP
, il quale esponeva che il convenuto a seguito dell'aggressione aveva subito gravi
[...]
lesioni personali con prognosi di 30 giorni a causa della rottura di una costola;
osservava che per il reato ex art. 368 c.p., procedibile d'ufficio, non era stata esercitata nessuna azione penale nei confronti del convenuto;
- evidenziava che le lesioni riportate dal sig. , CP erano chiaramente frutto di un'aggressione, anche in considerazione della circostanza che era altamente improbabile che un soggetto si potesse procurare l'incrinatura delle costole attraverso atti di autolesionismo;
deduceva l'infondatezza della domanda risarcitoria, chiedendone il rigetto.
3.
Assunta prova testimoniale, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies
2 c.p.c.
4.
Sulla base dell'esame degli elementi istruttori, anche con riferimento alla sentenza penale, prodotta dallo stesso attore, deve ritenersi che non sia stata adeguatamente dimostrata la natura calunniosa della denunzia sporta da con riferimento alla lamentata Controparte_1 aggressione per la quale è stato celebrato il processo penale a carico dell'odierno attore, conclusosi con l'assoluzione dello stesso, vale a dire la consapevolezza da parte del CP dell'innocenza del . Parte_1
Nella sentenza penale, depositata in atti, il giudice evidenzia che “i fatti si sarebbero svolti davanti al cancello dell'abitazione del e, secondo la versione del denunciante CP
intorno alle ore 6.00 del 08.11.2012 rientrato dal lavoro, giunto nei pressi Controparte_1
del cancello della propria abitazione, notava una macchina ferma davanti al cancello, da lui non riconosciuta come appartenente all'imputato, né scorgeva soggetti all'interno, pertanto si accingeva ad aprire il cancello automatico, ma non vi riusciva subito per un probabile malfunzionamento del telecomando, quando sentiva lo sportello lato guida e riconosceva l'imputato, lui che era ancora seduto con la cintura di sicurezza veniva colpito con calci alle costole e nello stomaco e con un coltello alla mano sinistra, riportando lesioni con prognosi di trenta giorni come refertato nel certificato medico..” (cfr. sentenza del
31.05.2018 resa nel proc. 4406/2012 R.G.N.R.).
All'esito dell'istruttoria dibattimentale il giudice penale ha pronunciato sentenza di assoluzione, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., non ritenendo raggiunta, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della responsabilità penale dell'imputato.
Nella parte motiva del citato provvedimento si legge testualmente “ ritiene questo giudice che le emergenze istruttorie così come descritte non possono giustificare un giudizio di colpevolezza del , in considerazione della mancanza di linearità dei fatti narrati, Parte_1
ma soprattutto in mancanza di riscontri esterni a favore della persona offesa…in ogni caso,
è da ritenere altamente probabile che i fatti siano andati diversamente da come narrati dal denunciante, o che non siano avvenuti affatto, o che siano stati ingigantiti, ciò che può ritenersi sicuro è che dall'istruttoria non si sia raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'imputato abbia commesso i reati a lui ascritti..”.
Le emergenze processuali del presente giudizio non hanno apportato utili elementi chiarificatori in ordine all'accadimento dei fatti e alla consapevolezza del dichiarante della loro non veridicità.
I testi ammessi non hanno esposto circostanze rilevanti ai fini della decisione ma hanno solo
3 riferito dei turbamenti patiti dal in conseguenza dell'azione penale esercitata a suo Parte_1
carico (cfr. dichiarazioni testimoniali resa all'udienza del 01.02.2023).
La mancanza di linearità e contraddizioni già evidenziate dal giudice penale ingenerano obiettivi dubbi sulla precisa ricostruzione dell'intera vicenda e tanto non può che riverberarsi sulla parte attorea, sulla quale incombeva, ex art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che il convenuto ha agito intenzionalmente con la consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato.
Va osservato che, come è noto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “perché sorga una responsabilità civile per danni a carico di chi denunci un reato perseguibile
d'ufficio o proponga querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte, in caso di proscioglimento o di assoluzione, è necessario che la denuncia possa considerarsi calunniosa ovvero che essa contenga sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia: ovvero, che contenga tutti gli elementi per rendere astrattamente attribuibile la commissione di un fatto reato a carico del denunciato, unitamente alla consapevolezza della loro non veridicità (in tutto o in parte) in capo al denunciante, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Quindi, la denuncia o querela contenente la descrizione un fatto reato la cui responsabilità viene addebitata ad una terza persona può rilevare come fonte di responsabilità civile in capo al denunciante allorché essa sia stata fonte di un danno ingiusto (potendosi ritenere tale la sottoposizione a procedimento penale a carico di un soggetto la cui innocenza sia stata giudizialmente accertata) a condizione che essa sia calunniosa, ovvero che l'attribuzione di fatti non verificatisi o verificatisi diversamente sia deliberata e che essa sia astrattamente idonea a contenere la descrizione del reato denunciato in tutti i suoi elementi costitutivi, tale che essa possa essere presa in considerazione dal P.M. ai fini dell'esercizio dell'azione penale” (cfr.
Cass. n. 11898/2016).
5.
Per le ragioni esposte l'azione, proposta nei confronti del convenuto, non può essere accolta.
6.
Ogni altra questione è assorbita.
7.
Le spese processuali possono essere interamente compensate tra le parti, in considerazione della particolare complessità dell'accertamento in fatto, che giustificava il ricorso al vaglio giurisdizionale, configurandosi una situazione analoga a quelle previste dall'art. 92 c.p.c.,
4 come risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità, pronunziata da Corte Cost. n.
77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Spese compensate.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 14.02.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
5
Successivamente alle ore 16.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del Giudice, GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1191/2021 R.G.; promossa da:
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Giuseppe
Gallo e Luciano Gallo, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Crotone alla via
A. Tedeschi n. 65;
ATTORE contro
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Fabrizio Salviati, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Crotone alla via Largo Umberto I, 53;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
1 Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore esponeva che: - era stato oggetto di ingiusta denuncia, sporta nei suoi confronti dal sig. per fatti avvenuti in Controparte_1
Crotone in data 08.11.2012, per i quali si era svolto processo penale a suo carico;
- il prefato nell'atto di denuncia aveva narrato una vicenda inesistente, riferendo di Controparte_1
essere stato aggredito fisicamente da davanti al cancello della Parte_1
propria abitazione, sita in Crotone alla via degli Spagnoli n. 2; - a seguito della denuncia, il veniva rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 582 e 585 c.p., 4, comma 2 e Parte_1
3, L. 110/1975; - in data 31.05.2018, veniva emessa dal Tribunale di Crotone sentenza di assoluzione dell'imputato, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., con la formula “perché il fatto non sussiste”; nella predetta sentenza il giudice penale rilevava che i fatti erano stati inventati dal e che lo stesso era soggetto non estraneo ad episodi di autolesionismo;
- il CP
comportamento posto in essere dal configurava il reato di calunnia e obbligava il CP
convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti in conseguenza della denuncia proposta per un fatto inesistente;
- il denunciante non solo aveva inventato un episodio delittuoso ma, per aggravare la posizione del , si era procurato una ferita alla mano Parte_1
al fine di farlo processare non solo per aggressione ma anche per lesioni gravi ed utilizzo di un'arma;- l'attore, tra l'altro, si era trovato coinvolto in tale vicenda nel periodo in cui lo stesso era già emotivamente fragile in quanto il figlio maggiore era affetto da grave malattia che lo avrebbe portato alla morte;
sulla base di tali premesse, Parte_1
chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza della condotta, posta in essere dal convenuto, nella misura accertata o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
2.
Con comparsa di costituzione, depositata il 12.10.2021, si costituiva in giudizio CP
, il quale esponeva che il convenuto a seguito dell'aggressione aveva subito gravi
[...]
lesioni personali con prognosi di 30 giorni a causa della rottura di una costola;
osservava che per il reato ex art. 368 c.p., procedibile d'ufficio, non era stata esercitata nessuna azione penale nei confronti del convenuto;
- evidenziava che le lesioni riportate dal sig. , CP erano chiaramente frutto di un'aggressione, anche in considerazione della circostanza che era altamente improbabile che un soggetto si potesse procurare l'incrinatura delle costole attraverso atti di autolesionismo;
deduceva l'infondatezza della domanda risarcitoria, chiedendone il rigetto.
3.
Assunta prova testimoniale, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies
2 c.p.c.
4.
Sulla base dell'esame degli elementi istruttori, anche con riferimento alla sentenza penale, prodotta dallo stesso attore, deve ritenersi che non sia stata adeguatamente dimostrata la natura calunniosa della denunzia sporta da con riferimento alla lamentata Controparte_1 aggressione per la quale è stato celebrato il processo penale a carico dell'odierno attore, conclusosi con l'assoluzione dello stesso, vale a dire la consapevolezza da parte del CP dell'innocenza del . Parte_1
Nella sentenza penale, depositata in atti, il giudice evidenzia che “i fatti si sarebbero svolti davanti al cancello dell'abitazione del e, secondo la versione del denunciante CP
intorno alle ore 6.00 del 08.11.2012 rientrato dal lavoro, giunto nei pressi Controparte_1
del cancello della propria abitazione, notava una macchina ferma davanti al cancello, da lui non riconosciuta come appartenente all'imputato, né scorgeva soggetti all'interno, pertanto si accingeva ad aprire il cancello automatico, ma non vi riusciva subito per un probabile malfunzionamento del telecomando, quando sentiva lo sportello lato guida e riconosceva l'imputato, lui che era ancora seduto con la cintura di sicurezza veniva colpito con calci alle costole e nello stomaco e con un coltello alla mano sinistra, riportando lesioni con prognosi di trenta giorni come refertato nel certificato medico..” (cfr. sentenza del
31.05.2018 resa nel proc. 4406/2012 R.G.N.R.).
All'esito dell'istruttoria dibattimentale il giudice penale ha pronunciato sentenza di assoluzione, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., non ritenendo raggiunta, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della responsabilità penale dell'imputato.
Nella parte motiva del citato provvedimento si legge testualmente “ ritiene questo giudice che le emergenze istruttorie così come descritte non possono giustificare un giudizio di colpevolezza del , in considerazione della mancanza di linearità dei fatti narrati, Parte_1
ma soprattutto in mancanza di riscontri esterni a favore della persona offesa…in ogni caso,
è da ritenere altamente probabile che i fatti siano andati diversamente da come narrati dal denunciante, o che non siano avvenuti affatto, o che siano stati ingigantiti, ciò che può ritenersi sicuro è che dall'istruttoria non si sia raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'imputato abbia commesso i reati a lui ascritti..”.
Le emergenze processuali del presente giudizio non hanno apportato utili elementi chiarificatori in ordine all'accadimento dei fatti e alla consapevolezza del dichiarante della loro non veridicità.
I testi ammessi non hanno esposto circostanze rilevanti ai fini della decisione ma hanno solo
3 riferito dei turbamenti patiti dal in conseguenza dell'azione penale esercitata a suo Parte_1
carico (cfr. dichiarazioni testimoniali resa all'udienza del 01.02.2023).
La mancanza di linearità e contraddizioni già evidenziate dal giudice penale ingenerano obiettivi dubbi sulla precisa ricostruzione dell'intera vicenda e tanto non può che riverberarsi sulla parte attorea, sulla quale incombeva, ex art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che il convenuto ha agito intenzionalmente con la consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato.
Va osservato che, come è noto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “perché sorga una responsabilità civile per danni a carico di chi denunci un reato perseguibile
d'ufficio o proponga querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte, in caso di proscioglimento o di assoluzione, è necessario che la denuncia possa considerarsi calunniosa ovvero che essa contenga sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia: ovvero, che contenga tutti gli elementi per rendere astrattamente attribuibile la commissione di un fatto reato a carico del denunciato, unitamente alla consapevolezza della loro non veridicità (in tutto o in parte) in capo al denunciante, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Quindi, la denuncia o querela contenente la descrizione un fatto reato la cui responsabilità viene addebitata ad una terza persona può rilevare come fonte di responsabilità civile in capo al denunciante allorché essa sia stata fonte di un danno ingiusto (potendosi ritenere tale la sottoposizione a procedimento penale a carico di un soggetto la cui innocenza sia stata giudizialmente accertata) a condizione che essa sia calunniosa, ovvero che l'attribuzione di fatti non verificatisi o verificatisi diversamente sia deliberata e che essa sia astrattamente idonea a contenere la descrizione del reato denunciato in tutti i suoi elementi costitutivi, tale che essa possa essere presa in considerazione dal P.M. ai fini dell'esercizio dell'azione penale” (cfr.
Cass. n. 11898/2016).
5.
Per le ragioni esposte l'azione, proposta nei confronti del convenuto, non può essere accolta.
6.
Ogni altra questione è assorbita.
7.
Le spese processuali possono essere interamente compensate tra le parti, in considerazione della particolare complessità dell'accertamento in fatto, che giustificava il ricorso al vaglio giurisdizionale, configurandosi una situazione analoga a quelle previste dall'art. 92 c.p.c.,
4 come risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità, pronunziata da Corte Cost. n.
77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Spese compensate.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 14.02.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
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