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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/05/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Composto dai IGnori Magistrati
dott. Andrea Palma Presidente
dott.ssa Giusi Ianni Giudice
dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1701/2025 del R.G. V.G., trattenuta in decisione con riserva di collegialità all'udienza del 24.04.2024, su ricorso congiunto presentato da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Corriere;
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Mafalda Manuela Carino;
CP_1 C.F._2
E
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: regolamentazione del regime di affido e mantenimento prole nata da genitori non coniugati
MOTIVI DELLA DECISIONE
e , premesso di essere genitori, non coniugati, di , nato il Parte_1 CP_1 Per_1
21.12.2019, che, attesa la cessazione della convivenza tra gli stessi, è necessario provvedere alla regolamentazione del regime di affido e mantenimento dei minori, chiedevano la disciplina dell'affidamento del figlio minore, delle modalità dei rapporti con ciascun genitore e dei correlati diritti di mantenimento sulla base degli accordi raggiunti, alle seguenti condizioni:” 1) il figlio resta affidato ad entrambi i genitori in maniera materialmente condivisa, con Persona_2 collocamento prettamente paritario. 2) la casa familiare di proprietà del GN ubicata in via Pt_1
Tevere 14, Rende (CS), sarà assegnata alla madre, GNa , per le esigenze di dimora CP_1
esclusive del figlio . La IGnora avrà a suo carico le relative utenze e si Per_1 CP_1
impegnerà ad effettuare le volture entro e non oltre un mese dal trasferimento nella stessa. 3) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, educazione, salute, tenendo sempre conto delle capacità ed inclinazioni del figlio, che manterrà un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, ricevendone cura, educazione, istruzione e conservando rapporti significativi con il ramo parentale di ciascun genitore. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in questo ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente e tempestivamente. I genitori avranno diritto ad esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con il Minore 4) Il padre IG. contribuirà al mantenimento del Pt_1
figlio con un assegno di mantenimento perequativo mensile di euro 300,00, che verrà versato entro il giorno cinque di ciascun mese tramite bonifico bancario alla IG.ra . L'importo è stato CP_1
valutato per venire incontro alla IGnora che al momento non dispone di altre entrate CP_1
essendo inoccupata. Tale assegno sarà annualmente rivalutato, ai sensi di legge, in base agli indici
Istat. 5) Il GN rimarrà onerato del pagamento del condominio e dell'utenza idrica della ex Pt_1
casa familiare, sita in Rende, via Tevere, 14. La IGnora si impegnerà al pagamento delle CP_1
spese relative alla mensa scolastica del figlio. 6) I genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie relative al minore nella misura del 50% ciascuno;
per la loro regolamentazione si seguirà il Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Cosenza. 7) Il padre, nelle settimane in cui il piccolo starà con lui nei weekend, terrà con sé il figlio martedì dall'uscita di scuola (nei Per_1
periodi di chiusura della scuola dalle ore 11,00 di mattina) sino a mercoledì mattina, riaccompagnandolo a scuola, quindi, lo terrà con sé dal sabato mattina, prelevandolo dalla casa materna intorno alle 11,00 e tenendolo con sé sino a lunedì mattina, riaccompagnandolo a scuola.
Nelle settimane alternate in cui trascorrerà il weekend con la madre, il padre terrà con sé Per_1 il figlio martedì dall'uscita da scuola (dalle 11,00 nel periodo di chiusura delle attività scolastiche),
l'intera giornata di mercoledì , riaccompagnandolo a scuola il giovedì mattina (nei periodi di chiusura dell'attività scolastica il bambino sarà prelevato dalla madre intorno alle ore 11.00) ed, altresì, il padre terrà con sé il venerdì dall'uscita di scuola ( oppure dalle ore 11,00 prelevandolo dalla casa Per_1
materna in caso di chiusura della scuola), fino alla mattina del sabato alle ore 11,00 in cui sarà prelevato dalla madre. In base alle esigenze del bambino, e degli impegni lavorativi i genitori, di concerto, possono modificare i giorni di loro frequentazione con il bambino. 8) Per il periodo natalizio il Minore, ad anni alterni, trascorrerà il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro; stessa cosa per il 31 dicembre e per il giorno di Capodanno e per la vigilia dell'Epifania e l'Epifania stessa. 9) Per le festività pasquali il minore trascorrerà, ad anni alterni, con i genitori il giorno di
Pasqua o di Pasquetta. 10) Nel periodo estivo trascorrerà con il padre 15 giorni non Per_1
consecutivi, durante il mese di agosto, da concordarsi tra i genitori entro il mese di giugno, secondo i primari bisogni del minore e le esigenze lavorative dei genitori. Tali giorni saranno suddivisi, possibilmente, a settimane alternate, da sabato a sabato o da domenica a domenica. Il bambino trascorrerà il giorno di Ferragosto ad anni alterni con uno dei genitori. A partire dal decimo anno del minore, i 15 giorni potranno essere anche consecutivi secondo i bisogni primari del minore e le esigenze lavorative di entrambi i genitori. 11) Il padre o la madre potranno videochiamare il figlio due volte al giorno, rispettando le esigenze del figlio, sempre in orari che non interferiscano con i bisogni del bambino e, altresì, in base agli impegni di lavoro di entrambi i genitori. I genitori si impegnano ad agevolare il più possibile le conversazioni ed i contatti con il genitore momentaneamente non collocatario, nell'interesse superiore del minore. 12) L'assegno unico universale per il minore elargito dall' fino al compimento del ventunesimo anno di età del CP_2
minore sarà percepito interamente dalla madre. 13) I genitori si impegnano a comunicare all'altro genitore ogni aspetto rilevante della quotidianità del minore. 14) I genitori, onde evitare dannose ripercussioni psicologiche, si impegnano ad introdurre elementi di novità nella vita del minore successivamente alla disgregazione del nucleo familiare con la dovuta gradualità; in particolare, si impegnano a non metterlo a contatto con un eventuale nuovo/a compagno/a nel periodo immediatamente successivo alla separazione e nella gestione del rapporto col minore, a far prevalere il buon senso, comunicando al figlio l'esistenza della futuribile nuova relazione per poi introdurre la persona nella vita del minore, sempre rispettando i tempi di quest'ultimo affinché una graduale conoscenza permetta di rielaborare in maniera corretta e consapevole il nuovo assetto familiare ed evitare così la sovrapposizione dei ruoli genitoriali. 15) Ove uno dei genitori sia per qualsiasi motivo impedito a rispettare i tempi/modi del presente accordo, in funzione del superiore interesse del minore gli stessi si obbligano reciprocamente a rivolgersi prioritariamente all'altro onde far fronte alla situazione contingente, prediligendoli a soggetti diversi, siano essi parenti/affini ovvero estranei, ad esempio baby-sitter”.
Deve essere recepito l'accordo delle parti, non ravvisandosi ragioni ostative.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: - recepisce gli accordi intervenuti tra le parti;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 28.5.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma