Versione
22 dicembre 1977
22 dicembre 1977
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo sulla classificazione internazionale dei brevetti, adottato a Strasburgo il 24 marzo 1971.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo sulla classificazione internazionale dei brevetti, adottato a Strasburgo il 24 marzo 1971.