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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5553/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento introdotto ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIANLUCA Parte_1 C.F._1
VIVONA, presso il cui studio in Alcamo (TP) è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
(C.F. ), residente in [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso depositato il 13.05.2024 il SI , proprietario di due unità Parte_1 immobiliari site in Firenze, via Telemaco Signorini n. 16 (censite in Catasto Urbano al foglio 69, particella nr. 1026, sub 502, cat. C/3 e sub. 503 cat. C/2) ha chiesto di essere reintegrato nel possesso esclusivo dell'unità sub 503, del quale era stato spogliato, in data prossima e anteriore al 27 novembre 2023, dal SI già conduttore moroso dell'immobile, intimato al CP_1 rilascio dello stesso con ordinanza di convalida di sfratto emessa da questo Tribunale il 2 febbraio
2024.
Con il medesimo ricorso il SI ha chiesto altresì la reintegrazione e/o manutenzione nel Pt_1 possesso dell'androne di accesso ad entrambi i fondi, stante la difficoltà di accedere all'unità sub. 502 a causa dell'ingombro causato dall'attrezzatura e dal materiale edile collocati dal SI CP_1 nell'androne stesso, in prossimità della porta di ingresso del fondo.
2. A sostegno del ricorso il SI ha esposto che, in forza della predetta ordinanza, il 28 Pt_1 luglio 2023, con l'ausilio della Forza Pubblica, era stato reimmesso nel possesso dell'immobile di cui sopra (vedi verbale prodotto sub doc. 09); che in data 27 novembre 2023 egli aveva appreso, mediante l'Agenzia Immobiliare che cura alcuni suoi interessi sugli immobili di Firenze, che, approfittando della sua assenza, era stato sostituito il lucchetto di accesso al fondo;
che tali circostanze gli erano state documentate qualche giorno dopo con l'invio, da parte della medesima
Agenzia, delle foto del nuovo lucchetto;
che, appena informato dei fatti, aveva inviato al SI una mail per chiedergli spiegazioni, senza mai avere risposta;
che aveva pertanto deciso di CP_1 sporgere denuncia-querela per i fatti in esame;
che, infine, era stato informato anche del predetto collocamento di materiale nell'androne.
3. Nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, il SI rimaneva contumace. CP_1
Pagina 1 4. La causa veniva istruita con l'assunzione di un informatore, all'esito della quale il Giudice si riservava.
*******
5. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
6. Dal verbale di sfratto del 28 luglio 2023 (doc. 09) risulta infatti che il SI è stato Pt_1 reimmesso in quella data nel possesso dell'immobile, sito in Firenze, via Telemaco Signorini n. 16, con consegna delle chiavi della nuova serratura, cambiata dal fabbro, ad un suo delegato (il SI
, in esecuzione dell'ordinanza di convalida di sfratto del Tribunale di Firenze che Testimone_1 imponeva al SI l rilascio dell'immobile. CP_1
7. Dalle dichiarazioni rese dall'informatore risulta Persona_1 confermato che nel novembre 2023 il SI ha occupato nuovamente il fondo, sostituendo la CP_1 serratura, e che ad oggi l'occupazione persiste. La stessa ha peraltro confermato, e documentato mediante fotografie da lei scattate, come l'androne sia ancora pieno di oggetti del SI che CP_1 continuano a rendere difficoltoso l'accesso ad entrambi i fondi.
8. Con le condotte di cui sopra il resistente ha pertanto privato il ricorrente del godimento dell'immobile sub 503 contro la sua volontà, resa esplicita dal procedimento per convalida di sfratto a suo tempo promosso dal SI , l'ordinanza conclusiva del quale era stata correttamente Pt_1 notificata al SI così come il successivo atto di precetto per rilascio. CP_1
Parte resistente si è resa inoltre responsabile di aver molestato il SI nel possesso Pt_1 dell'immobile sub. 502, rendendovi difficoltoso l'accesso a causa dell'ingombro dovuto agli oggetti lasciati nell'androne antistante.
9. Ricorre in capo al resistente anche l'ulteriore requisito psicologico dell'animus spoliandi, la cui sussistenza può essere agevolmente desunta dalla sostituzione della serratura della porta nonostante la contrarietà del ricorrente chiaramente manifestatagli.
10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i valori del paragrafo 10 della tabella allegata al D.M. 147/2022 per lo scaglione indicato da parte ricorrente.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso: ORDINA a l'immediata reintegrazione di nel possesso CP_1 Parte_1 esclusivo dell'immobile di proprietà di quest'ultimo, poso in Firenze, via Telemaco Signorini n. 16, censito in Catasto Urbano al foglio 69, particella nr. 1026, sub 503, che dovrà restituirgli libero e vacuo da persone e cose di sua proprietà, mediante consegna allo stesso delle chiavi di accesso al fondo, autorizzando, in difetto, il ricorrente a sostituire la serratura a spese del resistente;
CONDANNA a liberare da tutti gli oggetti di sua proprietà l'androne di accesso CP_1 al fondo di cui sopra;
CONDANNA a rifondere a le spese del presente giudizio CP_1 Parte_2 che liquida in € 163,48 per esborsi e in € 3.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si comunichi.
Firenze, 24 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento introdotto ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIANLUCA Parte_1 C.F._1
VIVONA, presso il cui studio in Alcamo (TP) è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
(C.F. ), residente in [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso depositato il 13.05.2024 il SI , proprietario di due unità Parte_1 immobiliari site in Firenze, via Telemaco Signorini n. 16 (censite in Catasto Urbano al foglio 69, particella nr. 1026, sub 502, cat. C/3 e sub. 503 cat. C/2) ha chiesto di essere reintegrato nel possesso esclusivo dell'unità sub 503, del quale era stato spogliato, in data prossima e anteriore al 27 novembre 2023, dal SI già conduttore moroso dell'immobile, intimato al CP_1 rilascio dello stesso con ordinanza di convalida di sfratto emessa da questo Tribunale il 2 febbraio
2024.
Con il medesimo ricorso il SI ha chiesto altresì la reintegrazione e/o manutenzione nel Pt_1 possesso dell'androne di accesso ad entrambi i fondi, stante la difficoltà di accedere all'unità sub. 502 a causa dell'ingombro causato dall'attrezzatura e dal materiale edile collocati dal SI CP_1 nell'androne stesso, in prossimità della porta di ingresso del fondo.
2. A sostegno del ricorso il SI ha esposto che, in forza della predetta ordinanza, il 28 Pt_1 luglio 2023, con l'ausilio della Forza Pubblica, era stato reimmesso nel possesso dell'immobile di cui sopra (vedi verbale prodotto sub doc. 09); che in data 27 novembre 2023 egli aveva appreso, mediante l'Agenzia Immobiliare che cura alcuni suoi interessi sugli immobili di Firenze, che, approfittando della sua assenza, era stato sostituito il lucchetto di accesso al fondo;
che tali circostanze gli erano state documentate qualche giorno dopo con l'invio, da parte della medesima
Agenzia, delle foto del nuovo lucchetto;
che, appena informato dei fatti, aveva inviato al SI una mail per chiedergli spiegazioni, senza mai avere risposta;
che aveva pertanto deciso di CP_1 sporgere denuncia-querela per i fatti in esame;
che, infine, era stato informato anche del predetto collocamento di materiale nell'androne.
3. Nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, il SI rimaneva contumace. CP_1
Pagina 1 4. La causa veniva istruita con l'assunzione di un informatore, all'esito della quale il Giudice si riservava.
*******
5. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
6. Dal verbale di sfratto del 28 luglio 2023 (doc. 09) risulta infatti che il SI è stato Pt_1 reimmesso in quella data nel possesso dell'immobile, sito in Firenze, via Telemaco Signorini n. 16, con consegna delle chiavi della nuova serratura, cambiata dal fabbro, ad un suo delegato (il SI
, in esecuzione dell'ordinanza di convalida di sfratto del Tribunale di Firenze che Testimone_1 imponeva al SI l rilascio dell'immobile. CP_1
7. Dalle dichiarazioni rese dall'informatore risulta Persona_1 confermato che nel novembre 2023 il SI ha occupato nuovamente il fondo, sostituendo la CP_1 serratura, e che ad oggi l'occupazione persiste. La stessa ha peraltro confermato, e documentato mediante fotografie da lei scattate, come l'androne sia ancora pieno di oggetti del SI che CP_1 continuano a rendere difficoltoso l'accesso ad entrambi i fondi.
8. Con le condotte di cui sopra il resistente ha pertanto privato il ricorrente del godimento dell'immobile sub 503 contro la sua volontà, resa esplicita dal procedimento per convalida di sfratto a suo tempo promosso dal SI , l'ordinanza conclusiva del quale era stata correttamente Pt_1 notificata al SI così come il successivo atto di precetto per rilascio. CP_1
Parte resistente si è resa inoltre responsabile di aver molestato il SI nel possesso Pt_1 dell'immobile sub. 502, rendendovi difficoltoso l'accesso a causa dell'ingombro dovuto agli oggetti lasciati nell'androne antistante.
9. Ricorre in capo al resistente anche l'ulteriore requisito psicologico dell'animus spoliandi, la cui sussistenza può essere agevolmente desunta dalla sostituzione della serratura della porta nonostante la contrarietà del ricorrente chiaramente manifestatagli.
10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i valori del paragrafo 10 della tabella allegata al D.M. 147/2022 per lo scaglione indicato da parte ricorrente.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso: ORDINA a l'immediata reintegrazione di nel possesso CP_1 Parte_1 esclusivo dell'immobile di proprietà di quest'ultimo, poso in Firenze, via Telemaco Signorini n. 16, censito in Catasto Urbano al foglio 69, particella nr. 1026, sub 503, che dovrà restituirgli libero e vacuo da persone e cose di sua proprietà, mediante consegna allo stesso delle chiavi di accesso al fondo, autorizzando, in difetto, il ricorrente a sostituire la serratura a spese del resistente;
CONDANNA a liberare da tutti gli oggetti di sua proprietà l'androne di accesso CP_1 al fondo di cui sopra;
CONDANNA a rifondere a le spese del presente giudizio CP_1 Parte_2 che liquida in € 163,48 per esborsi e in € 3.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si comunichi.
Firenze, 24 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Filomena De Cecco
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