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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/12/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1279/2022 + 1298/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1297/2022 e riunita a 1298/2022 promossa da:
(p.iva ), in persona del legale rappresentate nonché Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in proprio e nella qualità di rappresentante della con Parte_3 Parte_1 il patrocinio dell'avv. Irene MORANDO
Attore-Opponente contro
, difeso Controparte_1 dal funzionario delegato giusta delega generale in atti conferita dal Cpo Ufficio Dott. CP_2 del 17.6.2022 Persona_1
Convenuto-Opposta OGGETTO
Opposizione avverso ordinanza d'ingiunzione n. 19/0083 prot. 2743 del 22/02/2022 notificata in data 09.03.2022 e ordinanza n. 19/0082 prot. 2741 del 22.02.2022 notificata in data 09.03.2022
CONCLUSIONI
Per la parte opponente relativamente all'ordinanza d'ingiunzione n.19/0083:
-in via preliminare che venga disposta sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione n. 19/0083 prot. N.2743 del 22.02.2022 notificata il 09.03.2022, ivi comprese le sanzioni accessorie oggetto di diffida, ricorrendo i necessari presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora per i motivi sopra illustrati;
nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per i motivi in fatto ed in diritto meglio esposti in narrativa. Revocare in ogni caso e con qualsiasi statuizione tutte le sanzioni accessorie comminate al ricorrente e oggetto di diffida.
Per la parte opponente relativamente all'ordinanza d'ingiunzione n. 19/0082:
-in via preliminare che venga disposta sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione n. 19/0082 prot. N.2741 del 22.02.2022 notificata il 09.03.2022, ivi comprese le sanzioni accessorie oggetto di diffida, ricorrendo i necessari presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora per i motivi sopra illustrati;
nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per i motivi in fatto ed in diritto meglio esposti in narrativa. Revocare in ogni caso e con qualsiasi statuizione tutte le sanzioni accessorie comminate al ricorrente e oggetto di diffida. pagina 1 di 5 Per la parte opposta relativamente all'ordinanza d'ingiunzione n.19/0083:
-preliminarmente chiede di trasmettere gli atti al Presidente al fine di riunire al presente procedimento a quello iscritto al n. 1298/2022 R.G., pendente davanti al Giudice Dott.ssa Battaglia stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva tra le diverse cause.
-dichiararsi contrario anche all'eventuale successivo accoglimento della sospensiva, stante la palmare assenza di qualsiasi valido presupposto per concedere il provvedimento cautelare in parola;
-nel merito disattesa ogni contraria richiesta o istanza di parte avversa, fissare l'udienza di discussione e decisione della causa al fine di deliberare;
-rigettare, nel merito, l'opposizione proposta dall'attore in premessa;
-confermare sotto ogni aspetto (forma e merito) i provvedimenti impugnati e, ove sia necessario, ogni altro atto del procedimento, presente e futuro (presupposto o susseguente, connesso o collegato) finanche a comprendere la fondamentale correttezza giuridica dell'azione tutoria/sanzionatoria esercitata nei confronti del trasgressore- odierno opponente;
-riconoscere il diritto dell' a riscuotere gli importi di cui all'ordinanza impugnata con CP_1
l'aggiunta delle maggiorazioni previste dall'art. 27 comma 6 della Legge n. 689/1981 da calcolarsi dal 31° giorno successivo alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione a fino al dì in cui il ruolo verrà trasmesso all'esattore;
Per parta opposta relativamente all'ordinanza d'ingiunzione n. 19/0082:
- preliminarmente chiede di trasmettere gli atti al Presidente al fine di riunire al presente procedimento a quello iscritto al n. 1279/2022 R.G., pendente davanti al Giudice Dott.ssa Donzella stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva tra le diverse cause.
-dichiararsi contrario anche all'eventuale successivo accoglimento della sospensiva, stante la palmare assenza di qualsiasi valido presupposto per concedere il provvedimento cautelare in parola;
-nel merito disattesa ogni contraria richiesta o istanza di parte avversa, fissare l'udienza di discussione e decisione della causa al fine di deliberare;
-rigettare, nel merito, l'opposizione proposta dall'attore in premessa;
-confermare sotto ogni aspetto (forma e merito) i provvedimenti impugnati e, ove sia necessario, ogni altro atto del procedimento, presente e futuro (presupposto o susseguente, connesso o collegato) finanche a comprendere la fondamentale correttezza giuridica dell'azione tutoria/sanzionatoria esercitata nei confronti del trasgressore- odierno opponente;
-riconoscere il diritto dell' a riscuotere gli importi di cui all'ordinanza impugnata con CP_1 l'aggiunta delle maggiorazioni previste dall'art. 27 comma 6 della Legge n. 689/1981 da calcolarsi dal 31° giorno successivo alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione a fino al dì in cui il ruolo verrà trasmesso all'esattore;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.04.2022 e con ricorso depositato in data 9.04.2022 (iscritto al procedimento n. 1298/2022 R.G., poi, riunito con provvedimento del 23.12.20222 al presente giudizio) la in persona del legale rappresentate pro tempore, nonché Parte_1 Parte_3
, in proprio e nella qualità di rappresentante della impugnavano
[...] Parte_1 rispettivamente l'ordinanza d'ingiunzione n. 19/0083 prot. 2743 del 22.02.2022 notificata in data 09.03.2022 e l'ordinanza n. 19/0082 prot. 2741 del 22.02.2022 notificata in data 09.03.2022. All'uopo, gli opponenti con riguardo ad entrambe le ordinanze rilevavano l'assoluta carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati in quanto gli stessi non forniscono alcuna motivazione in ordine alle ragioni pagina 2 di 5 di fatto e di diritto che hanno indotto l'amministrazione ad emetterli. Altresì, deducevano l'illegittimità del verbale sotteso alle predette ordinanze, rappresentando da un lato che il medesimo si fonda solamente sulle dichiarazioni della lavoratrice le quali sono inveritiere e mendaci Persona_2 e, dall'altro lato, che il verbale suddetto risulta carente della motivazione ex art. 13 del D.lgs. n. 124/2004. Ulteriormente, gli opponenti deducevano l'abnormità della sanzione pecuniaria e della diffida.
L'ispettorato territoriale del lavoro di costituitosi in giudizio, mediante deposito di comparsa e CP_1 di costituzione, domandava di rigettare nel merito l'opposizione e di confermare sotto ogni profilo i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, riconoscere il diritto dell'ispettorato a riscuotere le somme richieste. A tale scopo, rilevava la fondatezza dei provvedimenti impugnati atteso che nessuno dei soggetti interessati alla violazione ha provveduto entro il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale unico di accertamento al pagamento della sanzione. Con riferimento all'omessa motivazione dell'ordinanza, l'opposto eccepisce l'infondatezza e pretestuosità della doglianza atteso che i provvedimenti, oggetto di impugnazione, contengono una compiuta esposizione delle ragioni che hanno indotto l'ente all'emissione del provvedimento e che ad ogni modo l'onere di motivazione deve ritenersi assolto per relazionem. Inoltre, deducevano la legittimità del verbale in quanto la società opponente ha effettuato una infedele registrazione sul LUL dei rapporti di lavoro intercorsi con le Per_ lavoratrici e , circostanza questa che risulterebbe confermata dalle dichiarazioni di Per_2 quest'ultime. In ordine al quantum della sanzione irrogata, l'ispettorato rappresentava che lo stesso è stato calcolato secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981.
L'opposizione proposta da e , in proprio e nella Parte_1 Parte_3 qualità di rappresentante della è fondata e deve essere accolta. Parte_1
Va in primo luogo disatteso il primo motivo di opposizione, in quanto le ordinanze opposte fanno espresso riferimento al verbale ispettivo n. 18/236 notificato in data 2.08.2018 a mezzo raccomandata, il quale contiene la compiuta esposizione delle ragioni dei provvedimenti, così risultando le ordinanze opposte legittimamente motivate per relationem (art. 3, co. 3, l. 241/1990, C. 17104/2009). L'ordinanza-ingiunzione non necessita di analitica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a suo fondamento, essendo sufficiente che sia dotata di motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono essere desunte anche per relationem dall'atto di contestazione e sempre che siano conosciute dal destinatario (v. Cass. n. 16316/2020; Cass. n. 11351/2005). Nella specie le ordinanze di ingiunzione, oggetto del presente giudizio recano la dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata, degli estremi del verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato, nonché puntuale contezza della documentazione visionata dovendosi, conseguentemente, ritenere soddisfatto l'obbligo di motivazione. Entrando nel merito, va rilevato che gli agenti ispettivi non hanno operato l'accertamento in virtù di un accesso in azienda, bensì esclusivamente a seguito dell'inoltro della 'richiesta di tentativo di conciliazione' all' di presentata in data 3.11.2017 prot. 9930, dalla Controparte_1 CP_1 lavoratrice . Persona_4 All'esito degli accertamenti sono state contestate le violazioni di infedele registrazione della prestazione di lavoro: cioè un numero di ore inferiori rispetto a quelle di fatto effettuate dal 20.01.2014 al 30.08.2015 dalla lavoratrice e dal 14.10.2013 al 31.05.2017 da Persona_2 Persona_4
[...] I procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione sono finalizzati all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, investendo la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato. In particolare, sull'amministrazione, che riveste – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire prova adeguata della fondatezza della sua pretesa, mentre all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla pagina 3 di 5 legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa dell'amministrazione (cfr., fra tante, Cass. n. 4898/2015, 5122/2011 e 1921/2019). L' ha ritenuto le violazioni solo sulla base delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice CP_1 [...] in data 1.2.2018/19.3.2018 e da . Tali dichiarazioni sono liberamente Per_2 Persona_4 valutabili dall'autorità giudiziaria nel complesso del materiale raccolto, non esistendo alcuna rigida gerarchia tra gli elementi probatori. Sul punto, occorre precisare che “le dichiarazioni raccolte dall'ente resistente nella fase dell'accertamento hanno il valore probatorio “proprio degli elementi indiziari i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da sole, il fondamento della decisione” (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 18/2000, e Cassazione sentenza n. 11785/2010). Ebbene all'esito dell'istruttoria non può ritenersi assolto l'onere probatorio che incombeva su parte opposta circa la prova dei fatti posti a fondamento dell'illecito amministrativo che ha dato origine all'emissione dell'ordinanze opposte. Nel caso concreto, le dichiarazioni fornite dalle lavoratrici non risultano immuni da incertezze e contraddizioni;
vds. dichiarazione di campo dell'1.3.2018: “…ho prestato attività Parte_3 lavorativa per circa 1 anno ma non ricordo esattamente se tale anno va dal febbraio 2014 al febbraio 2015 o dal febbraio 2015 al febbraio 2016…; con successiva dichiarazione del 19.3.2018 dichiara:
“…ho confuso la data del mio rapporto di lavoro …che era dal 17.1.2014 al 28.8.2015”; circa il tempo di lavoro ha dichiarato che variava secondo le esigenze…vi erano giorni in cui si lavorava per 8 ore…vi erano giorni in cui si lavorava anche ..4 – 5 ore in un giorno…variavano in funzione della Per_ merce che arrivava in magazzino….la svolgeva gli stessi orari di lavoro che svolgevo io..). Per_ Quanto alle dichiarazioni della , in atti è solo una richiesta di tentativo di conciliazione in cui la lavoratrice lamenta di avere lavorato non per 100 ore mensili (quelle registrate), ma per circa 170 ore mensili, lavorando da lunedì a sabato dalle 7.00 alle 22.00 con pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00, secondo un orario fisso, quindi, e non “mobile”, come invece affermato dalla Per_2 Di contro il teste di parte opponente, che ha lavorato presso la Testimone_1 Parte_1 con mansioni di impiegato amministrativo, dal 2013/2014 fino al 2018/2020, ha dichiarato in giudizio:
- sull'articolato “Vero o no che la sig.ra ha lavorato alle dipendenze della Persona_2 [...]
dal 24.01.2014 al 30.08.2015 come apprendista operaia per 25 ore settimanali” ha risposto Parte_1
“ricordo che ha lavorato;
circa un anno ha lavorato per la red fruit ma non ricordo la data con precisione;
sì ha lavorato per 25 ore settimanali perché i contratti erano tutti così; l'ho vista sul luogo di lavoro;
molto spesso l'ho vista di mattina a volte anche di pomeriggio perché faceva dei turni;
io facevo orario full time;
non ricordo se avesse fatto qualche giorno intero. L'ufficio era vicino al luogo di confezionamento;
-sull'articolato “Vero o no che la sig.ra è stata retribuita in relazione al lavoro effettivamente Per_2 svolto nel rispetto dell'orario di lavoro pattuito in sede contrattuale”; ha risposto “vero per quanto mi risulta, io ricevevo le buste paga, gliele facevo firmare;
-sull'articolato “Vero o no che la giornate di lavoro effettuate dalla sig.ra venivano Persona_2 trasmesse al consulente del lavoro con l'indicazione delle giornate e delle ore lavorate” ha risposto
“confermo”; Per_
-sull'articolato “Vero o no che la giornate di lavoro effettuate dalla sig.ra venivano trasmesse al consulente del lavoro con l'indicazione delle giornate e delle ore lavorate” ha risposto “vero non c'era un registro presenze, eravamo noi dell'ufficio amministrativo che segnavamo tutto….posso escludere che entrambe le lavoratrici abbiano fatto orario di 40 ore settimanali, lo so perché come detto io Per_ lavoravo full time;
non ricordo di avere visto la lavorare tutto il giorno;
anche lei la vedevo sul luogo di lavoro a volte la mattina a volte il pomeriggio perché i lavoratori si alternavano, facevano i turni, a volte però facevano solo la mattina perché il lavoro era programmato così… pagina 4 di 5 Orbene, atteso che non vi sono ulteriori elementi acquisiti in giudizio, né è stato chiesto da parte resistente di acquisirli, né è stata formulata prova contraria da parte dell' , neppure con le CP_1 lavoratrici interessate, questo giudice non ritiene raggiunta la prova del fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria. A tanto si aggiunga che la lavoratrice risulta si sia conciliata con la Persona_2 CP_
resistente, per il lavoro prestato dal 20.1.14 al 28.8.2015, ottenendo la somma di € 1.000,00, molto inferiore rispetto a quella che sarebbe corrispondente alla differenza oraria ritenuta dall' . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: annulla l'ordinanza d'ingiunzione n. 19/0083 prot. 2743 del 22/02/2022 e l'ordinanza d'ingiunzione n. 19/0082 prot. 2741 del 22.02.2022 dell' ; Controparte_1 condanna l'Autorità opposta al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 3.800,00 (comprensivi di esborsi), oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Irene Morando.
Ragusa, 19.12.2025 Il Giudice dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1297/2022 e riunita a 1298/2022 promossa da:
(p.iva ), in persona del legale rappresentate nonché Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in proprio e nella qualità di rappresentante della con Parte_3 Parte_1 il patrocinio dell'avv. Irene MORANDO
Attore-Opponente contro
, difeso Controparte_1 dal funzionario delegato giusta delega generale in atti conferita dal Cpo Ufficio Dott. CP_2 del 17.6.2022 Persona_1
Convenuto-Opposta OGGETTO
Opposizione avverso ordinanza d'ingiunzione n. 19/0083 prot. 2743 del 22/02/2022 notificata in data 09.03.2022 e ordinanza n. 19/0082 prot. 2741 del 22.02.2022 notificata in data 09.03.2022
CONCLUSIONI
Per la parte opponente relativamente all'ordinanza d'ingiunzione n.19/0083:
-in via preliminare che venga disposta sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione n. 19/0083 prot. N.2743 del 22.02.2022 notificata il 09.03.2022, ivi comprese le sanzioni accessorie oggetto di diffida, ricorrendo i necessari presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora per i motivi sopra illustrati;
nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per i motivi in fatto ed in diritto meglio esposti in narrativa. Revocare in ogni caso e con qualsiasi statuizione tutte le sanzioni accessorie comminate al ricorrente e oggetto di diffida.
Per la parte opponente relativamente all'ordinanza d'ingiunzione n. 19/0082:
-in via preliminare che venga disposta sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione n. 19/0082 prot. N.2741 del 22.02.2022 notificata il 09.03.2022, ivi comprese le sanzioni accessorie oggetto di diffida, ricorrendo i necessari presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora per i motivi sopra illustrati;
nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per i motivi in fatto ed in diritto meglio esposti in narrativa. Revocare in ogni caso e con qualsiasi statuizione tutte le sanzioni accessorie comminate al ricorrente e oggetto di diffida. pagina 1 di 5 Per la parte opposta relativamente all'ordinanza d'ingiunzione n.19/0083:
-preliminarmente chiede di trasmettere gli atti al Presidente al fine di riunire al presente procedimento a quello iscritto al n. 1298/2022 R.G., pendente davanti al Giudice Dott.ssa Battaglia stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva tra le diverse cause.
-dichiararsi contrario anche all'eventuale successivo accoglimento della sospensiva, stante la palmare assenza di qualsiasi valido presupposto per concedere il provvedimento cautelare in parola;
-nel merito disattesa ogni contraria richiesta o istanza di parte avversa, fissare l'udienza di discussione e decisione della causa al fine di deliberare;
-rigettare, nel merito, l'opposizione proposta dall'attore in premessa;
-confermare sotto ogni aspetto (forma e merito) i provvedimenti impugnati e, ove sia necessario, ogni altro atto del procedimento, presente e futuro (presupposto o susseguente, connesso o collegato) finanche a comprendere la fondamentale correttezza giuridica dell'azione tutoria/sanzionatoria esercitata nei confronti del trasgressore- odierno opponente;
-riconoscere il diritto dell' a riscuotere gli importi di cui all'ordinanza impugnata con CP_1
l'aggiunta delle maggiorazioni previste dall'art. 27 comma 6 della Legge n. 689/1981 da calcolarsi dal 31° giorno successivo alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione a fino al dì in cui il ruolo verrà trasmesso all'esattore;
Per parta opposta relativamente all'ordinanza d'ingiunzione n. 19/0082:
- preliminarmente chiede di trasmettere gli atti al Presidente al fine di riunire al presente procedimento a quello iscritto al n. 1279/2022 R.G., pendente davanti al Giudice Dott.ssa Donzella stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva tra le diverse cause.
-dichiararsi contrario anche all'eventuale successivo accoglimento della sospensiva, stante la palmare assenza di qualsiasi valido presupposto per concedere il provvedimento cautelare in parola;
-nel merito disattesa ogni contraria richiesta o istanza di parte avversa, fissare l'udienza di discussione e decisione della causa al fine di deliberare;
-rigettare, nel merito, l'opposizione proposta dall'attore in premessa;
-confermare sotto ogni aspetto (forma e merito) i provvedimenti impugnati e, ove sia necessario, ogni altro atto del procedimento, presente e futuro (presupposto o susseguente, connesso o collegato) finanche a comprendere la fondamentale correttezza giuridica dell'azione tutoria/sanzionatoria esercitata nei confronti del trasgressore- odierno opponente;
-riconoscere il diritto dell' a riscuotere gli importi di cui all'ordinanza impugnata con CP_1 l'aggiunta delle maggiorazioni previste dall'art. 27 comma 6 della Legge n. 689/1981 da calcolarsi dal 31° giorno successivo alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione a fino al dì in cui il ruolo verrà trasmesso all'esattore;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.04.2022 e con ricorso depositato in data 9.04.2022 (iscritto al procedimento n. 1298/2022 R.G., poi, riunito con provvedimento del 23.12.20222 al presente giudizio) la in persona del legale rappresentate pro tempore, nonché Parte_1 Parte_3
, in proprio e nella qualità di rappresentante della impugnavano
[...] Parte_1 rispettivamente l'ordinanza d'ingiunzione n. 19/0083 prot. 2743 del 22.02.2022 notificata in data 09.03.2022 e l'ordinanza n. 19/0082 prot. 2741 del 22.02.2022 notificata in data 09.03.2022. All'uopo, gli opponenti con riguardo ad entrambe le ordinanze rilevavano l'assoluta carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati in quanto gli stessi non forniscono alcuna motivazione in ordine alle ragioni pagina 2 di 5 di fatto e di diritto che hanno indotto l'amministrazione ad emetterli. Altresì, deducevano l'illegittimità del verbale sotteso alle predette ordinanze, rappresentando da un lato che il medesimo si fonda solamente sulle dichiarazioni della lavoratrice le quali sono inveritiere e mendaci Persona_2 e, dall'altro lato, che il verbale suddetto risulta carente della motivazione ex art. 13 del D.lgs. n. 124/2004. Ulteriormente, gli opponenti deducevano l'abnormità della sanzione pecuniaria e della diffida.
L'ispettorato territoriale del lavoro di costituitosi in giudizio, mediante deposito di comparsa e CP_1 di costituzione, domandava di rigettare nel merito l'opposizione e di confermare sotto ogni profilo i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, riconoscere il diritto dell'ispettorato a riscuotere le somme richieste. A tale scopo, rilevava la fondatezza dei provvedimenti impugnati atteso che nessuno dei soggetti interessati alla violazione ha provveduto entro il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale unico di accertamento al pagamento della sanzione. Con riferimento all'omessa motivazione dell'ordinanza, l'opposto eccepisce l'infondatezza e pretestuosità della doglianza atteso che i provvedimenti, oggetto di impugnazione, contengono una compiuta esposizione delle ragioni che hanno indotto l'ente all'emissione del provvedimento e che ad ogni modo l'onere di motivazione deve ritenersi assolto per relazionem. Inoltre, deducevano la legittimità del verbale in quanto la società opponente ha effettuato una infedele registrazione sul LUL dei rapporti di lavoro intercorsi con le Per_ lavoratrici e , circostanza questa che risulterebbe confermata dalle dichiarazioni di Per_2 quest'ultime. In ordine al quantum della sanzione irrogata, l'ispettorato rappresentava che lo stesso è stato calcolato secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981.
L'opposizione proposta da e , in proprio e nella Parte_1 Parte_3 qualità di rappresentante della è fondata e deve essere accolta. Parte_1
Va in primo luogo disatteso il primo motivo di opposizione, in quanto le ordinanze opposte fanno espresso riferimento al verbale ispettivo n. 18/236 notificato in data 2.08.2018 a mezzo raccomandata, il quale contiene la compiuta esposizione delle ragioni dei provvedimenti, così risultando le ordinanze opposte legittimamente motivate per relationem (art. 3, co. 3, l. 241/1990, C. 17104/2009). L'ordinanza-ingiunzione non necessita di analitica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a suo fondamento, essendo sufficiente che sia dotata di motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono essere desunte anche per relationem dall'atto di contestazione e sempre che siano conosciute dal destinatario (v. Cass. n. 16316/2020; Cass. n. 11351/2005). Nella specie le ordinanze di ingiunzione, oggetto del presente giudizio recano la dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata, degli estremi del verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato, nonché puntuale contezza della documentazione visionata dovendosi, conseguentemente, ritenere soddisfatto l'obbligo di motivazione. Entrando nel merito, va rilevato che gli agenti ispettivi non hanno operato l'accertamento in virtù di un accesso in azienda, bensì esclusivamente a seguito dell'inoltro della 'richiesta di tentativo di conciliazione' all' di presentata in data 3.11.2017 prot. 9930, dalla Controparte_1 CP_1 lavoratrice . Persona_4 All'esito degli accertamenti sono state contestate le violazioni di infedele registrazione della prestazione di lavoro: cioè un numero di ore inferiori rispetto a quelle di fatto effettuate dal 20.01.2014 al 30.08.2015 dalla lavoratrice e dal 14.10.2013 al 31.05.2017 da Persona_2 Persona_4
[...] I procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione sono finalizzati all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, investendo la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato. In particolare, sull'amministrazione, che riveste – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire prova adeguata della fondatezza della sua pretesa, mentre all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla pagina 3 di 5 legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa dell'amministrazione (cfr., fra tante, Cass. n. 4898/2015, 5122/2011 e 1921/2019). L' ha ritenuto le violazioni solo sulla base delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice CP_1 [...] in data 1.2.2018/19.3.2018 e da . Tali dichiarazioni sono liberamente Per_2 Persona_4 valutabili dall'autorità giudiziaria nel complesso del materiale raccolto, non esistendo alcuna rigida gerarchia tra gli elementi probatori. Sul punto, occorre precisare che “le dichiarazioni raccolte dall'ente resistente nella fase dell'accertamento hanno il valore probatorio “proprio degli elementi indiziari i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da sole, il fondamento della decisione” (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 18/2000, e Cassazione sentenza n. 11785/2010). Ebbene all'esito dell'istruttoria non può ritenersi assolto l'onere probatorio che incombeva su parte opposta circa la prova dei fatti posti a fondamento dell'illecito amministrativo che ha dato origine all'emissione dell'ordinanze opposte. Nel caso concreto, le dichiarazioni fornite dalle lavoratrici non risultano immuni da incertezze e contraddizioni;
vds. dichiarazione di campo dell'1.3.2018: “…ho prestato attività Parte_3 lavorativa per circa 1 anno ma non ricordo esattamente se tale anno va dal febbraio 2014 al febbraio 2015 o dal febbraio 2015 al febbraio 2016…; con successiva dichiarazione del 19.3.2018 dichiara:
“…ho confuso la data del mio rapporto di lavoro …che era dal 17.1.2014 al 28.8.2015”; circa il tempo di lavoro ha dichiarato che variava secondo le esigenze…vi erano giorni in cui si lavorava per 8 ore…vi erano giorni in cui si lavorava anche ..4 – 5 ore in un giorno…variavano in funzione della Per_ merce che arrivava in magazzino….la svolgeva gli stessi orari di lavoro che svolgevo io..). Per_ Quanto alle dichiarazioni della , in atti è solo una richiesta di tentativo di conciliazione in cui la lavoratrice lamenta di avere lavorato non per 100 ore mensili (quelle registrate), ma per circa 170 ore mensili, lavorando da lunedì a sabato dalle 7.00 alle 22.00 con pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00, secondo un orario fisso, quindi, e non “mobile”, come invece affermato dalla Per_2 Di contro il teste di parte opponente, che ha lavorato presso la Testimone_1 Parte_1 con mansioni di impiegato amministrativo, dal 2013/2014 fino al 2018/2020, ha dichiarato in giudizio:
- sull'articolato “Vero o no che la sig.ra ha lavorato alle dipendenze della Persona_2 [...]
dal 24.01.2014 al 30.08.2015 come apprendista operaia per 25 ore settimanali” ha risposto Parte_1
“ricordo che ha lavorato;
circa un anno ha lavorato per la red fruit ma non ricordo la data con precisione;
sì ha lavorato per 25 ore settimanali perché i contratti erano tutti così; l'ho vista sul luogo di lavoro;
molto spesso l'ho vista di mattina a volte anche di pomeriggio perché faceva dei turni;
io facevo orario full time;
non ricordo se avesse fatto qualche giorno intero. L'ufficio era vicino al luogo di confezionamento;
-sull'articolato “Vero o no che la sig.ra è stata retribuita in relazione al lavoro effettivamente Per_2 svolto nel rispetto dell'orario di lavoro pattuito in sede contrattuale”; ha risposto “vero per quanto mi risulta, io ricevevo le buste paga, gliele facevo firmare;
-sull'articolato “Vero o no che la giornate di lavoro effettuate dalla sig.ra venivano Persona_2 trasmesse al consulente del lavoro con l'indicazione delle giornate e delle ore lavorate” ha risposto
“confermo”; Per_
-sull'articolato “Vero o no che la giornate di lavoro effettuate dalla sig.ra venivano trasmesse al consulente del lavoro con l'indicazione delle giornate e delle ore lavorate” ha risposto “vero non c'era un registro presenze, eravamo noi dell'ufficio amministrativo che segnavamo tutto….posso escludere che entrambe le lavoratrici abbiano fatto orario di 40 ore settimanali, lo so perché come detto io Per_ lavoravo full time;
non ricordo di avere visto la lavorare tutto il giorno;
anche lei la vedevo sul luogo di lavoro a volte la mattina a volte il pomeriggio perché i lavoratori si alternavano, facevano i turni, a volte però facevano solo la mattina perché il lavoro era programmato così… pagina 4 di 5 Orbene, atteso che non vi sono ulteriori elementi acquisiti in giudizio, né è stato chiesto da parte resistente di acquisirli, né è stata formulata prova contraria da parte dell' , neppure con le CP_1 lavoratrici interessate, questo giudice non ritiene raggiunta la prova del fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria. A tanto si aggiunga che la lavoratrice risulta si sia conciliata con la Persona_2 CP_
resistente, per il lavoro prestato dal 20.1.14 al 28.8.2015, ottenendo la somma di € 1.000,00, molto inferiore rispetto a quella che sarebbe corrispondente alla differenza oraria ritenuta dall' . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: annulla l'ordinanza d'ingiunzione n. 19/0083 prot. 2743 del 22/02/2022 e l'ordinanza d'ingiunzione n. 19/0082 prot. 2741 del 22.02.2022 dell' ; Controparte_1 condanna l'Autorità opposta al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 3.800,00 (comprensivi di esborsi), oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Irene Morando.
Ragusa, 19.12.2025 Il Giudice dott. Giovanni Giampiccolo
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