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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 9631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9631 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 1.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 22815/2025 R.G. cont.
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia Nuova n.254, Parte_1 presso lo studio dell' avv. Fabrizio Russo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, con sede legale CP_1 in Roma, via Tiburtina n.1227
CONTUMACE
OGGETTO: impugnativa licenziamento
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.6.2025, il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Ro- ma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza nella causa così promossa avverso , causa avente ad oggetto: CP_1
- in via principale
1) l'accertamento e la declaratoria che il licenziamento impugnato è illegittimo, nullo, irro- gato senza alcuna preventiva contestazione disciplinare, ingiustificato, sproporzionato, di- scriminatorio e ritorsivo;
2) e per l'effetto la condanna della , in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore, alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento di una somma pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi assistenziali e pre- videnziali, nonché al pagamento dell'importo di euro 5.429,01 – già detratto il TFR matu- rato - per differenze retributive per il periodo di lavoro effettuato come da conteggi deposi- tati o di quella diversa somma anche maggiore ritenuta equa e di giustizia;
- in via subordinata
3) l'accertamento e la declaratoria che il licenziamento è illegittimo, nullo, irrogato senza alcuna preventiva contestazione disciplinare, ingiustificato, sproporzionato, discriminatorio e ritorsivo;
4) per l'effetto la condanna della , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, al pagamento di un'indennità, non assoggettata al versamento dei contributi as- sistenziali e previdenziali, in misura non inferiore a sei mensilità oltre al pagamento dell'importo di euro 5.768,99 per il periodo di lavoro effettuato come da conteggi depositati o di quella diversa somma anche maggiore ritenuta equa e di giustizia;
- In via ulteriormente subordinata
5) l'accertamento e la declaratoria che il licenziamento è illegittimo, nullo, senza alcuna preventiva contestazione disciplinare, ingiustificato, sproporzionato, discriminatorio e ritor- sivo;
6) per l'effetto la condanna della , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, al risarcimento del danno e al pagamento di tutte le mensilità di retribuzione per- se per la risoluzione anticipata (illegittima) del rapporto, il versamento dei contributi assi- stenziali e previdenziali nonché il TFR e tutti gli emolumenti previsti dal CCNL e dalla nor- mativa vigente (13ma,14ma, ferie, permessi ecc. ecc.) oltre al pagamento della somma di
2 euro 5.768,99 maturata per il periodo di lavoro effettuato come da conteggi depositati o di quella diversa somma anche maggiore ritenuta equa e di giustizia;
7) con vittoria di spese, compensi e rimborso spese generali oltre accessori come per legge da distrarsi.
A sostegno delle proprie domande il ricorrente deduceva:
a. di essere stato assunto dalla con contratto a tempo determinato datato CP_1
11.11.2024 con decorrenza dal 13.11.2024 fino al 31.12.2024 con le mansioni di impiega- to e la qualifica di impiegato amministrativo e con applicazione del CCNL dipendenti dalle imprese Commercio, contratto prorogato con lettera del 20.12.2024 sino al 31.12.2025;
b. di essere stato licenziato in tronco con lettera consegnata a mano in data 29.1.2025 per giusta causa, senza alcuna preventiva contestazione disciplinare, facendogli, altresì, sot- toscrivere una rinuncia ai suoi diritti ad eccezione dello stipendio di gennaio e del TFR;
c. di avere impugnato il licenziamento e le rinunce con PEC del 20.3.2025 senza esito;
d. di avere esperito con PEC del 7.5.2025 il tentativo di conciliazione dinanzi all'Ispettorato
ma la non partecipava alla procedura di concilia- Controparte_2 CP_1 zione;
e. che la società convenuta esercita attività di call center per la distribuzione ed erogazio- ne di servizi a consumo di pubblica utilità per conto proprio o di terzi, distribuzione di servi- zi nel settore delle telecomunicazioni ed internet, consulenza agli utenti e alla clientela per la scelta tra le offerte di mercato, prestazione di servizi ed attività di marketing, promozio- ne e pubblicità;
f. di avere lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 18:00 e dalle due volte alle tre volte alla settimana sino alle ore 19:00;
g. di avere lavorato nel periodo natalizio sino alle ore 21:00 – 21:30;
h. di avere eseguito 10 trasferte nel viterbese (Tarquinia – Tuscania) partendo dalla sede della società sita in Roma Via Tiburtina 1272 alle ore 10:00 per ivi ritornarvi alle ore
20:00/21:00;
i. di essersi occupato di sottoporre agli utenti-consumatori, recandosi presso il loro domici- lio, la sottoscrizione di contratti per la fornitura di luce, gas e telefonia per conto di primarie imprese di distribuzione – erogazione tra cui ENEL, EDISON, ENIPLENITUDE, SMART
ENERGY sulla base di appuntamenti concordati dal call center;
3 l. di essere stato sottoposto al potere datoriale gerarchico di il quale Parte_2 impartiva ordini sulle mansioni da svolgere e sugli orari di lavoro, nonché lo rimproverava in caso di inesatta esecuzione della prestazione o mancata stipula dei contratti;
m. di avere più volte manifestato nel corso del rapporto lavorativo al Parte_2
l'inadeguatezza della retribuzione corrisposta, il mancato riconoscimento degli straordinari e delle trasferte ed il mancato rispetto del CCNL applicato e della normativa vigente;
n. di avere ricevuto esclusivamente le seguenti somme:
euro 510,00 in data 14.12.2024 per il mese di novembre 2024
euro 800,00 in data 1.1.2025 per il mese di dicembre 2024
euro 800,00 in data 13.2.2025 per il mese di gennaio 2025
euro 200,00 in data 14.2.2025.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza la società convenuta restava contumace.
Non essendo necessaria, né richiesta attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione - nel corso della quale il ri- corrente, al fine di ottenere una pronta definizione della controversia, rinunciava a quanto reclamato in ricorso a titolo di straordinario, ferie festività e permessi non goduti, - la causa viene decisa come da sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi come il ricorrente abbia tempestivamente impugnato la ri- nuncia, contestuale al licenziamento, del tutto generica e verosimilmente coartata dal timo- re di non ricevere neppure gli emolumenti dovuti per il mese di gennaio 2025 e per il TFR, che deve ritenersi inidonea a consumare i diritti del lavoratore.
Il licenziamento deve ritenersi illegittimo per violazione dell'art.7 legge 300/70 il quale sta- bilisce che il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei con- fronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa, essendo tenuto a concedere a tal fine un termine di almeno 5 giorni-
La società resistente, restando contumace, non ha fornito prova della pregressa contesta- zione disciplinare pur richiamata nella lettera di licenziamento, che non riporta neppure il fatto che si asserisce essere stato oggetto di preventiva contestazione.
Vertendosi in materia di contratto a tempo determinato la risoluzione anticipata ancorché illegittima non determina l'applicazione dell'art.18 Statuto dei lavoratori, intrinsecamente
4 incompatibile con il termine della prestazione originariamente pattuito e non espressamen- te impugnato in questa sede.
Se, come nel caso di specie, il licenziamento viene intimato in assenza di giusta causa - non provata dalla società datrice su cui incombe il relativo onere - il lavoratore a tempo de- terminato ha diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni che gli sarebbero spetta- te sino alla scadenza naturale del contratto, come d'altronde richiesto in subordine dallo stesso ricorrente.
La società convenuta non può per contro essere condannata alla regolarizzazione della posizione contributiva dal momento che si verte in tema di risarcimento del danno e non di reintegrazione, sicché non può operare la “fictio iuris” contributiva prevista dall'art.18 legge
300/1970, laddove eccezionalmente riconosce il diritto all'accredito della contribuzione pur a fronte di una prestazione non resa.
Non vi è d'altronde motivo per disattendere i conteggi in relazione alle differenze retributi- ve relative al periodo lavorato, una volta epurati degli emolumenti richiesti a titolo di straordinari, ferie, festività e permessi non goduti - cui il ricorrente ha espressamente ri- nunciato con dichiarazione a verbale – per un importo pari ad euro 3.056,86
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 29.1.2025 per insus- sistenza della giusta causa di recesso;
- per l'effetto, condanna al risarcimento in favore del ricorrente del danno pa- CP_1 ri alle retribuzioni che gli sarebbero spettate sino alla scadenza naturale del contratto;
- condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di eu- ro 3.056,86 maturata a titolo di differenze retributive nel periodo effettivamente lavorato, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- rigetta per il resto il ricorso.
5 Condanna la società convenuta alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
3.000,00 oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi an- tistatario.
Roma, 1.10.2025
Il Giudice
Dott. Anna Baroncini
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