Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3466 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. 26977/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico - dott.ssa Roberta Di Clemente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 26977 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022 riservata in decisione all'udienza del 20.01.2025 ed avente ad oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ciro C.F._1
Principato presso il cui studio elettivamente domicilia in Mariglianella (Na), Via
Parrocchia, 5/7
ATTORE
E
P. Iva: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede sita in Milano, Piazza Tre Torri, 3, cap. 20145
CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 15
, c.f.: , residente in [...](Al), Controparte_2 C.F._2
Via Vidua, 13, cap. 15040
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte attrice ha così concluso: “Parte attrice si riporta ai propri scritti difensivi ivi comprese le memorie ex art. 183, VI° co., c.p.c., reiterando tutte le proprie richieste, eccezioni, deduzioni e conclusioni all'uopo rassegnate. Si contestano le eventuali avverse difese, nessuna esclusa. Si impugna, altresì, per tutto quanto di diritto e di ragione, l'espletata C.T.U. medico legale. Si chiede assegnarsi la causa in decisione con termini di legge”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso, con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1
citato in giudizio gli odierni convenuti per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in Napoli il 18.06.2020. In particolare,
l'attore ha dedotto che il giorno 18.06.2020, alle ore 16:20, mentre percorreva via Sergio
Abate in direzione Vomero a bordo del suo motociclo Harley Davidson, Tg. EM15915, in qualità di passeggero, veniva tamponato dal ciclomotore Kymco People Tg. X8KG74 di proprietà di e condotto da che, proveniente Controparte_2 Controparte_3
da tergo, effettuava una repentina manovra e non rispettava la distanza di sicurezza.
Sempre secondo le tempestive deduzioni ed allegazioni dell'attore, il ciclomotore impattava con la propria sezione anteriore il lato posteriore del motociclo di proprietà dell'attore, determinandone la caduta al suolo. A seguito dell'impatto e della pagina 2 di 15 conseguente caduta, l'attore riportava lesioni personali che rendevano necessario il suo trasporto presso il Pronto Soccorso del Cardarelli di Napoli.
Al momento del sinistro, il ciclomotore di proprietà della era assicurato per CP_2
l'R.C.A. presso la mentre il motociclo di Controparte_4
proprietà dell'attore era assicurato presso la Genialloyd S.p.A. (oggi Controparte_1
.
[...]
A seguito del sinistro, la provvedeva a liquidare all'attore, a titolo Controparte_1
di risarcimento del danno, la somma di € 6.600,00, trattenuta dallo stesso a titolo di acconto sul maggior avere, perché ritenuta insufficiente ed incongrua rispetto al nocumento subito.
Per tale ragione, l'attore ha adìto l'autorità giudiziaria per ottenere l'importo spettante a titolo di differenza tra la somma già corrisposta e trattenuta in acconto del maggior avere e quella dovuta quale integrale risarcimento del nocumento patito a seguito del sinistro per cui è causa.
Preliminarmente compete a questo giudice la corretta qualificazione della domanda.
A tali fini appare utile premettere alcuni dei principi che sono alla base delle azioni a tutela del terzo trasportato, così come statuiti dalla recente pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte n. 35318/2022 e con particolare riguardo all' “azione diretta” esperibile dal passeggero danneggiato (in aggiunta alle normali azioni civilistiche ex art. 2054 commi 1 e 3 c.c.) direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del vettore o del responsabile civile (rispettivamente art. 141 C.d.A. e art. 143 C.d.A.).
La principale questione rimessa alle Sezioni Unite è la seguente: “se il sistema delineato dall'art. 141 cod. ass. presupponga che nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli o se l'azione diretta possa essere esercitata anche nel caso che nel sinistro sia coinvolto il solo veicolo a bordo del quale si trovava il passeggero danneggiato.”
Partendo dal tenore letterale della norma, la Suprema Corte ha escluso l'applicabilità del rimedio risarcitorio di cui all'art. 141 C.d.A. nell'ipotesi di sinistro, nel quale non siano coinvolti più veicoli, evidenziando che “l'intero “meccanismo” disegnato dall'art. 141
pagina 3 di 15 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all'esistenza e all'entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (fatta salva, peraltro, la possibilità dell'assicuratore del responsabile civile, che riconosca la responsabilità del proprio assicurato, di intervenire nel giudizio e di chiedere
l'estromissione dell'assicuratrice del vettore). L'interazione fra l'assicuratore che anticipa il risarcimento e quello destinato a sopportarne il peso definitivo a seguito della rivalsa del primo presuppone necessariamente una duplicità di enti assicurativi che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso l'assicuratore è unico (ossia quello del vettore possibile responsabile civile): rispetto ad esso non avrebbe ragion d'essere la duplicazione delle fasi (quella preliminare di accertamento del danno causalmente correlato all'incidente e quella successiva di accertamento della responsabilità) che comporterebbe un inutile dispendio di attività giudiziali oltre ad una inversione illogica del normale ordine delle questioni da decidere. L'applicazione dell'art. 141 cod. ass. in caso di unico veicolo coinvolto comporterebbe pertanto la necessità di sostenere una lettura “abrogativa” della norma, che metta del tutto in ombra sia il dato letterale del riferimento a due enti assicurativi, sia – soprattutto - l'intero meccanismo dell'anticipazione/rivalsa che costituisce lo strumento attraverso cui il legislatore ha inteso realizzare un ragionevole bilanciamento fra l'esigenza di agevolare il terzo trasportato nel conseguimento del risarcimento e quella di far gravare il peso definitivo di tale risarcimento sul garante del conducente responsabile. … Deve pertanto concludersi che il riconoscimento dell'azione ex art. 141 cod. ass. a favore del trasportato nell'unico veicolo coinvolto nel sinistro comporterebbe una forzatura del dato letterale che non risulterebbe giustificata,
pagina 4 di 15 sul piano logico-sistematico, da ragioni di tutela rafforzata del danneggiato (a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di coinvolgimento di due o più veicoli) e si tradurrebbe in una sostanziale lettura abrogativa del meccanismo di anticipazione/rivalsa ideato dal legislatore.”
Sulla scorta di tale motivazione, dunque, la Suprema Corte ha espresso, tra l'altro, il seguente principio: “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”.
In ossequio a tale principio, dunque, è evidente che l'azione in esame deve essere correttamente inquadrata nell'ipotesi di azione diretta ex art. 141 C.d.A., essendo stato dedotto, nel sinistro per cui è causa, il coinvolgimento di altri veicoli al di fuori di quello a bordo del quale viaggiava l'attore.
L'azione diretta è esercitabile anche dal proprietario del veicolo assicurato che, in occasione del sinistro, è trasportato a bordo del suo veicolo. Invero, come ha più volte affermato la Suprema Corte: “In conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e
90/232/CEE, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, così
pagina 5 di 15 come interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il principio "vulneratus ante omnia reficiendus" si applica anche in favore dell'assicurato che, al momento del sinistro, è trasportato da un terzo, non distinguendosi la sua condizione da quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente; in questo caso, l'assicuratore non può avvalersi, per negare il risarcimento, di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, perché
l'unica eccezione al principio sopra menzionato opera quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell'incidente, è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, accertata la concorrente responsabilità dell'assicurato che viaggiava trasportato sul cofano del veicolo, aveva condannato al risarcimento del danno subito dal passeggero solo il conducente del mezzo e non pure
l'assicuratore, in base ad una clausola contenuta nelle condizioni generali di assicurazione che escludeva la copertura per l'eventualità di guida senza patente)”
(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13738 del 03/07/2020; cfr. anche Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 1269 del 19/01/2018 e Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 34788 del 17/11/2021).
Una volta inquadrata l'azione, giova soffermarsi sull'onere probatorio che le parti devono rispettivamente assolvere nell'ambito delle azioni risarcitorie di cui si è detto.
Partendo sempre dai principi contenuti nella già citata pronuncia, va evidenziato che nell'ipotesi di azione ex art. 141 C.d.A., il danneggiato trasportato deve provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità, mentre l'assicuratore del vettore, per liberarsi dalla propria responsabilità deve dare prova del caso fortuito, che può individuarsi esclusivamente in cause naturali o condotte umane, purchè, queste ultime, siano indipendenti dalla circolazione stradale dei veicoli.
Invero, le Sezioni Unite hanno, altresì, risolto il contrasto formatosi sulla natura del caso fortuito affinché rilevi ai fini dell'esclusione di responsabilità dell'assicurazione del vettore. Il primo comma del predetto articolo, infatti, fa espressamente «salva l'ipotesi di pagina 6 di 15 sinistro cagionato da caso fortuito», escludendo in radice l'operatività dell'azione diretta del trasportato laddove ricorrano, per l'appunto, gli estremi del caso fortuito.
Al riguardo, le Sezioni Unite hanno ripercorso i due orientamenti, formatisi all'interno della stessa Corte in contrasto tra loro: il primo ha ritenuto che nella nozione di caso fortuito rientrasse anche la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista a quello del vettore (cfr. Cass. Civ. n. 4147/2019); il secondo, invece, ha escluso tale possibilità, sostenendo che il fortuito si identificasse esclusivamente con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla circolazione (cfr. Cass. Civ. n.
17963/2021)
Le Sezioni Unite, dunque, partendo sempre dal tenore letterale della norma hanno privilegiato quest'ultimo orientamento, evidenziando che “è la stessa disposizione del 1° comma dell'art. 141 cod. ass. - letta nel suo complesso e alla luce della ratio che la sostiene - che porta ad escludere che la nozione di caso fortuito ivi evocata possa essere estesa fino a comportare un preliminare accertamento sulla assenza di corresponsabilità del vettore. L'incipit «salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito» non può che essere letto in correlazione con l'inciso «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro» e una siffatta lettura …evidenzia come il legislatore abbia inteso escludere, in prima battuta, ogni accertamento concernente la colpa dei conducenti, che è riservato alla fase di rivalsa e che non può pertanto essere recuperato nell'ambito della salvezza del caso fortuito;
il che risulta coerente con la finalità della norma di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro (rimessi all'eventuale fase successiva). Deve pertanto ritenersi che - come sostenuto da Cass. 17963/2021 - nella cornice del giudizio configurato dall'art. 141, 1° co. cod. ass., in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità del sinistro, il caso fortuito che vale ad esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del
pagina 7 di 15 conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali
e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli.”
Applicando i principi suesposti al caso di specie, ritiene questo giudice che l'attore abbia compiutamente assolto al proprio onere probatorio, consistente nella prova dell'evento dannoso e del nesso di causalità, così come affermato dalla giurisprudenza.
A tali conclusioni la scrivente perviene sulla base del tenore delle deposizioni dei testi escussi all'udienza del 5 marzo 2024, e della cui Testimone_1 Testimone_2
attendibilità non vi è motivo di dubitare perché, oltre a non essere legati da rapporti di parentela con le parti in causa e come tali non direttamente interessati all'esito del presente giudizio, hanno reso dichiarazioni concordanti. In particolare, i testi hanno confermato la dinamica del sinistro così come descritta nel libello introduttivo, nonché la circostanza che si è trovato come trasportato sul veicolo Parte_1
coinvolto nel sinistro ed ha, in conseguenza dello stesso, riportato lesioni personali.
, infatti, ha affermato: “ricordo che era la metà di giugno del 2020 e Testimone_1
ricordo l'anno perché se non sbaglio il 5 maggio di quello stesso anno erano cessate le restrizioni della pandemia;
mi trovavo a via Sergio Abate ed ero in compagnia di mio cugino, provenendo da Piazza degli Artisti per riprendere l'autovettura Testimone_2
che avevamo parcheggiato nel garage situato sulla destra di via Sergio Abate;
erano le
16:30 perché avevo un appuntamento alle ore 17:30 nell'agenzia di cui sono titolare sita in via Ianfolla;
mentre io e mio cugino stavamo camminando sul marciapiede sul lato sinistro della strada in procinto di attraversare allorquando ho visto sopraggiungere una moto Harley Davidson con a bordo due persone entrambe con il casco non integrale che percorrevano la strada in direzione Santobono;
non sono in grado di ricordare la targa della moto ma ricordo che era di colore verde. Tale moto veniva tamponata da un ciclomotore Kymko 50 di colore grigio di cui non ricordo la targa e sul quale viaggiava una sola persona;
l'impatto non è stato troppo violento”
[…] “si è vero, il conducente dell' aveva circa 40/45 anni mentre il Controparte_5
passeggero sui 30/35 anni e sono caduti sul lato sinistro” […] “si è vero, ho assistito
pagina 8 di 15 alla scena ma non ricordo il nome del conducente. Successivamente sono stato contattato dal trasportato sulla moto, di nome e di cui non ricordo il cognome, Pt_1
il quale mi ha chiesto se poteva dare il mio nome all'avvocato per farmi venire a testimoniare nella causa di risarcimento dei danni”.
Anche ha fornito dichiarazioni perfettamente concordanti con quanto Testimone_2
descritto nell'atto di citazione nonché con quanto affermato da . Testimone_1
Le dichiarazioni rese dai testimoni sono confortate da quelle raccolte, nell'immediatezza dei fatti, dagli agenti di Polizia Municipale e riportate nel rapporto (prot. N. 243/20 – PG
2020/579814 del 7.09.2020). Ed invero in tale atto sono riportate, in primis, le dichiarazioni di , conducente del ciclomotore tamponante, che ha Controparte_3
confermato sia la dinamica del sinistro che la circostanza della presenza di due persone a bordo del motoveicolo tamponato. Nel rapporto di Polizia Municipale sono presenti, altresì, le dichiarazioni rese da , in quale, oltre a fornire una Parte_1
descrizione del sinistro perfettamente collimante con quanto poi indicato nell'atto di citazione del presente giudizio, ha dichiarato di essersi trovato a bordo del motociclo di sua proprietà in qualità di passeggero.
A completare il quadro probatorio, inoltre, concorrono sia il referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli depositato in atti che la successiva documentazione medica. Da tali atti si evince che l'attore è rimasto vittima di un sinistro stradale e ha riportato lesioni personali.
Ad ulteriore conforto delle deduzioni di parte attrice militano le risultanze della CTU medico-legale espletata. Ed invero l'ausiliario del giudice, all'esito di un'indagine svolta con competenza e rigore scientifico, ha affermato la compatibilità delle lesioni subite dall'attore con la dinamica descritta nell'atto introduttivo.
Infine, indiretta conferma della circostanza che sia rimasto Parte_1
vittima di un sinistro stradale si trae dal fatto che la compagnia assicuratrice del veicolo ha offerto una somma (€ 6.600,00) all'attore a titolo di risarcimento del danno;
somma che quest'ultimo ha accettato a titolo di acconto sul maggiore avere.
pagina 9 di 15 Accertato l'an della pretesa attorea e passando alla valutazione del quantum risarcibile va evidenziato che parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta compagnia assicurativa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti a seguito dell'incidente per cui è causa, tenuto conto della somma già percepita. Invero, risulta pacifico che parte attrice ha già ottenuto dalla compagnia assicurativa
[...]
la somma di € 6.600,00, trattenuta a titolo di acconto poiché ritenuta non CP_1
congrua.
In ordine all'entità delle lesioni riportate dall'istante e alle voci di danno risarcibili va premesso che, con riferimento al danno non patrimoniale la scrivente condivide l'orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 233/2003 e modificato solo in parte dalla Suprema
Corte nella sentenza n. 26972 dell'11/11/2008, in base al quale quest'ultima ha rilevato che il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., non si identifica più con il danno morale soggettivo, bensì si colloca nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, che porta a ricomprendere nella previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona, e dunque: 1) il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima;
2) il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psicofisica della persona, conseguente anche ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione;
3) il danno esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti la persona, e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione.
Ciò chiarito ne deriva che il danno non patrimoniale deve essere riconosciuto solo se sussistono tutti gli elementi suindicati poiché trattasi, non più, di un danno-evento bensì di un cd. danno-conseguenza (cfr. in tema sent. Cass. civ. n. 7281/2003; sent. Cass. civ.
n. 7282/2003; sent. Cass. civ. n. 7283/2003; sent. Cass. civ. n. 8827/2003).
pagina 10 di 15 Nel rispetto di tali parametri vanno riconosciuti a postumi Parte_1
invalidanti permanenti nella misura del 19% nonché un'inabilità temporanea parziale di 30 gg. al 75%, 60 gg. al 50% e ulteriori 60 gg. al 25%.
Circa la quantificazione del danno non patrimoniale, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. tra le altre: Cass. Sez. III n. 11754 del 15.05.2018), in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione.
Va aggiunto che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. sez. 3, ord. 7513 del 27.03.2018; Cass. Sez. 6, ord. 10612/2018; Cass. Sez.3, ord.
28988/2019; Cass. sez. 6,ord. 5865/2021) il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed pagina 11 di 15 eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.
Orbene, nel caso di specie non è stata fornita la prova né del danno morale né della sussistenza dei presupposti per una personalizzazione che, dunque, non potrà essere applicata.
In definitiva, sulla base delle nuove tabelle del Tribunale di Milano, va riconosciuta, per le lesioni riscontrate, la complessiva somma di € 61.354,00 per 19% di danno biologico, oltre ad € 2.587,50 a titolo di invalidità temporanea parziale al 75% (gg. 30), € 3.450,00
a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% (gg. 60) e € 1.725,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25% (gg. 60), per un totale complessivo di € 69.116,50,
a cui vanno sottratti € 6,600,00 già percepiti da parte attrice a titolo di acconto. Dunque,
l'importo complessivo dovuto è pari a € 62.516,50. Tuttavia, poiché parte attrice ha, nell'atto di citazione, limitato la sua domanda ad un importo pari a € 52.000,00, non potrà essere liquidata una somma maggiore. Invero, come ha affermato anche la Corte di
Cassazione: “Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere, travalicandole, dalle specifiche indicazioni quantitative della parte in ordine a ciascuna delle voci di danno elencate in domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative (come sarebbe lecito concludere allorché la parte, pur dopo l'indicazione, chieda comunque che il danno sia liquidato secondo giustizia ed equità). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel risarcire il danno biologico occorso alla lavoratrice in conseguenza della ritardata reintegra nel posto di lavoro, lo aveva
pagina 12 di 15 liquidato nella misura richiesta nell'appello incidentale, in mancanza della richiesta di liquidazione di somme anche maggiori eventualmente risultanti da un diverso accertamento)” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 25690 del 11/10/2019).
In ordine alla richiesta di rivalutazione della somma riconosciuta all'attore e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che il danno è stato liquidato all'attualità.
Quanto agli interessi, va rilevato che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito,
e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima, Cass. Sez.
Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).
Questo giudice ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme pagina 13 di 15 dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi al tasso annuo, valutato in via equitativa, nella misura dell'1%, tenuto conto delle modeste oscillazioni del potere di acquisto della moneta nell'intervallo di tempo fra l'illecito, verificatosi in data
18.06.2020, ed il suo risarcimento, fatta eccezione per l'ultimo anno.
Pertanto, gli interessi nella misura sopra indicata devono calcolarsi dal momento del verificarsi del danno biologico sull'importo, come sopra liquidato, di € 52.000, devalutato ad € 44.293,02 all'epoca del sinistro e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 18 giugno, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall fino alla data della presente decisione. CP_6
Sull'importo finale, come sopra riconosciuto, di euro 52.000,00 maggiorato, in relazione alla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, degli interessi compensativi maturati sino a tale data, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
Per tutte le ragioni esposte i convenuti vanno condannati in solido a risarcire all'attore la complessiva somma di euro 52.000,00 oltre alle voci aggiuntive sopra indicate.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
La regolamentazione delle spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in favore dell'attore
[...]
e, per esso, in favore dell'avv. Ciro Principato qualificatosi Parte_1
antistatario, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022,
(scaglione di riferimento compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00) ed in relazione ai valori medi per le quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), con la decurtazione del 50% per la non particolare complessità della controversia.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese per l'espletamento della C.T.U., già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
• Accoglie la domanda attorea e, condanna in solido la in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., e al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
della complessiva somma di € 52.000,00 oltre interessi compensativi, Parte_1
al tasso annuo dell'1%, dal 18.06.2020 sull'importo, liquidato per il danno non patrimoniale, svalutato a detta epoca e cioè su € 44.293,02 e, inoltre, su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 18 giugno, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma finale così liquidata di € 52.000,00 maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a tale data, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
• Condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 CP_2
alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore
[...]
dell'attore e, per esso, in favore dell'avv. Ciro Principato, qualificatosi antistatari;
spese liquidate in euro 3.809,00 e oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute;
• Pone definitivamente a carico dei convenuti le spese già liquidate per l'espletamento della CTU.
Così deciso in Napoli il 5.04.2025
ILGIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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