Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 30/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4702/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Heather Maria Rita LO GIUDICE GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4702/2024, promossa con ricorso depositato il 12/11/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Manuela Galmarini
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Manuela Galmarini
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Venegono Superiore (VA), in data 29 giugno 2013
(anno 2013 atto n. 2 parte I )
con i seguenti figli minorenni:
, nato a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina1 di 4
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocamento Per_1
prevalente presso il padre che rimarrà a vivere presso l' abitazione famigliare;
3) la casa famigliare, di proprietà di entrambi i coniugi, sita a Venegono Superiore (VA) in Via Monte Bianco n 4 ed i mobili che l' arredano vengono assegnati al signor che continuerà a viverci unitamente al figlio;
la SI Parte_2 Parte_1
si trasferirà in una diversa abitazione che reperirà a seguito della vendita al
[...]
marito della sua quota di proprietà della casa famigliare. Al momento del rilascio, asporterà i propri effetti personali dalla casa famigliare, unitamente ad altri beni oggetto di separato accordo tra i coniugi;
4) i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute Per_1
tenendo conto dei suoi bisogni, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
5) la madre, successivamente al trasferimento nella nuova abitazione, starà con Per_1
a fine settimana alternati, dall' uscita di scuola del venerdì e sino all'ingresso a scuola del lunedì mattino successivo, nonchè per un pernottamento infrasettimanale, dall'uscita di scuola sino all'ingresso a scuola la mattina successiva, previo accordo con il padre.
Tempi e modalità di visita tra madre e figlio potranno essere ampliati su accordo tra i genitori e sempre nel rispetto dell'interesse del minore. Quanto alle Festività, verrà rispettato il criterio dell'alternanza tra i genitori e, pertanto, passerà il Natale Per_1
2024 con la madre, per poi passare il 26 dicembre con il padre, il 31 dicembre con la madre ed il 1 gennaio 2025 con il padre e così con criterio turnario per gli anni a venire.
Trascorrerà il giorno di Pasqua 2025 con il padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre e così via ad anni alterni. Quanto alle vacanze estive, la madre trascorrerà con Per_1
almeno 14 giorni, anche non consecutivi;
i genitori si impegnano a concordare entro il
30 maggio di ogni anno i periodi di vacanza da trascorre col figlio e le destinazioni prescelte;
6) tenuto conto dell' attuale stato di disoccupazione della SI , il Parte_1
signor sosterrà in proprio ogni costo alimentare e/o di mantenimento Parte_2 pagina2 di 4 del figlio ivi compresi i costi relativi ad eventuali spese straordinarie e ciò fino a Per_1
quando la SI reperirà un' attività lavorativa. I coniugi si impegnano, sin Parte_1
da ora, a ridiscutere le modalità del mantenimento economico del figlio, nonchè la suddivisione delle spese straordinarie da sostenere per lo stesso, non appena la SI
inizierà a svolgere un' attività lavorativa continuativa. L' Assegno Unico Parte_1
Universale per i figli verrà richiesto e trattenuto per intero dal signor;
Parte_2
7) i coniugi danno atto di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento reciproco. Dichiarano altresì di aver già regolato ogni ulteriore questione economica;
8) i coniugi prestano sin d' ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d' identità.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 29/06/2013, in Venegono Superiore (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Venegono Superiore (anno 2013, atto n. 2, parte I ) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2025.
Il Presidente Relatore
pagina3 di 4 Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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